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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3009 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(PR) il 11/11/1979
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MERCANTE MARTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
1 ed il signore in data 26/06/2005, trascritto nei registri Controparte_1 CP_2
di Stato Civile del Comune di Busseto (PR) al N. 7 P. 2 S. A anno 2005;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti condizioni:
- affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e seguendone le naturali inclinazioni, e con collocazione prevalentemente presso la dimora materna;
- il figlio , tenuto conto anche della sua età (ormai sedicenne), potrà stare con Per_1
il padre ogni volta che vorrà. Entrambi i genitori si impegnano, come fatto sino ad ora, a collaborare affichè il figlio possa stare sia con la madre che con il padre e le di loro nuove famiglie il più possibile in egual misura. Per questo motivo, Per_1
indicativamente potrà andare a casa del padre tutti i venerdì pomeriggio fino la domenica sera, quando il signor lo riporterà a Malo dalla madre;
nelle CP_2
vacanze estive starà dal padre indicativamente dalla fine della scuola fino ad Per_1
agosto compreso (salvo le settimane in cui andrà in vacanza con la madre) e, durante le festività natalizie, tranne il Natale in cui rimarrà con ciascun genitore ad anni alterni, starà prevalentemente a casa del padre. E' fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel preminente interesse del figlio e secondo gli impegni lavorativi degli stessi, scolastici, sociali e sportivi di;
Per_1
- tenuto conto che tendenzialmente il figlio rimane molto tempo presso il padre, disporre che il signor provveda a versare, quale contributo a titolo di CP_2 mantenimento ordinario del figlio, un assegno mensile complessivo di € 200,00=
(duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FAMIGLIE, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: IBAN [...], c/c intestato al figlio CP_2
2 , Banca Coop. Italiano. Il padre, inoltre, Per_1 Controparte_3
contribuirà nella misura del 50% a titolo di spese straordinarie debitamente documentate e preventivamente concordate tra i genitori laddove necessario, in ossequio al protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere. Quanto al nuovo assegno unico e universale, l'intero importo spetta alla madre;
- i coniugi non avanzano alcuna reciproca richiesta in ordine al proprio mantenimento
e dichiarano espressamente di rinunciarvi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Busseto (PR) in data 26/06/2005.
All'esito dell'udienza del 22/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Trento nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 06/05/2011 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
3 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in Busseto (PR) il 26/06/2005 alle condizioni in
[...] CP_2
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Busseto (PR) al n. 7, parte II, serie A, anno 2005;
c) nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.11.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3009 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(PR) il 11/11/1979
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MERCANTE MARTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
1 ed il signore in data 26/06/2005, trascritto nei registri Controparte_1 CP_2
di Stato Civile del Comune di Busseto (PR) al N. 7 P. 2 S. A anno 2005;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti condizioni:
- affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e seguendone le naturali inclinazioni, e con collocazione prevalentemente presso la dimora materna;
- il figlio , tenuto conto anche della sua età (ormai sedicenne), potrà stare con Per_1
il padre ogni volta che vorrà. Entrambi i genitori si impegnano, come fatto sino ad ora, a collaborare affichè il figlio possa stare sia con la madre che con il padre e le di loro nuove famiglie il più possibile in egual misura. Per questo motivo, Per_1
indicativamente potrà andare a casa del padre tutti i venerdì pomeriggio fino la domenica sera, quando il signor lo riporterà a Malo dalla madre;
nelle CP_2
vacanze estive starà dal padre indicativamente dalla fine della scuola fino ad Per_1
agosto compreso (salvo le settimane in cui andrà in vacanza con la madre) e, durante le festività natalizie, tranne il Natale in cui rimarrà con ciascun genitore ad anni alterni, starà prevalentemente a casa del padre. E' fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel preminente interesse del figlio e secondo gli impegni lavorativi degli stessi, scolastici, sociali e sportivi di;
Per_1
- tenuto conto che tendenzialmente il figlio rimane molto tempo presso il padre, disporre che il signor provveda a versare, quale contributo a titolo di CP_2 mantenimento ordinario del figlio, un assegno mensile complessivo di € 200,00=
(duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FAMIGLIE, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: IBAN [...], c/c intestato al figlio CP_2
2 , Banca Coop. Italiano. Il padre, inoltre, Per_1 Controparte_3
contribuirà nella misura del 50% a titolo di spese straordinarie debitamente documentate e preventivamente concordate tra i genitori laddove necessario, in ossequio al protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere. Quanto al nuovo assegno unico e universale, l'intero importo spetta alla madre;
- i coniugi non avanzano alcuna reciproca richiesta in ordine al proprio mantenimento
e dichiarano espressamente di rinunciarvi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Busseto (PR) in data 26/06/2005.
All'esito dell'udienza del 22/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Trento nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 06/05/2011 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
3 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in Busseto (PR) il 26/06/2005 alle condizioni in
[...] CP_2
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Busseto (PR) al n. 7, parte II, serie A, anno 2005;
c) nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.11.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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