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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/07/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1038/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1038/2024
CON MODALITÀ DI TRATTAZIONE ALTERNATIVA DELL'UDIENZA
EX ARTT. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C. tra Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, dato atto che, con provvedimento emesso in data 17.07.2025 e comunicato ai difensori delle parti in pari data, è stata fissata e contestualmente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. l'udienza del 30.07.2025; rilevato che i difensori delle parti non hanno eccepito questioni preliminari in ordine allo svolgimento con modalità alternativa dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., già calendarizzata;
letti gli atti di causa e le note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni depositate dalle parti entro il termine assegnato del 30.07.2025; preso atto che le parti hanno concluso come da note scritte autorizzate di precisazione delle conclusioni depositate da parte appellante in data 29.07.2025 e come da note conclusive autorizzate depositate in data 4.07.2025 da parte appellata;
dato atto dell'irritualità della successiva nota scritta di replica depositata da parte appellante in data 30.07.2025, non prevista dalla disciplina codicistica e peraltro non autorizzata dal giudice;
pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità e la conseguente inutilizzabilità nell'ambito del presente procedimento;
SI RITIRA in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies ed art. 350 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1038/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LELLI MAMI Parte_1 C.F._1 GIULIANO, elettivamente domiciliato in VIA MATELLICA, N. 36, CASTIGLIONE DI RAVENNA 48125 RAVENNA presso il difensore avv. LELLI MAMI GIULIANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIURIATO Controparte_1 P.IVA_1 SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO, N. 31 PADOVA presso il difensore avv. GIURIATO SILVIA
APPELLATO
In punto a: appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 857/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del giorno 30 luglio 2025 ed in particolare:
- parte appellante come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 29.07.2025 ovvero: “-IN VIA PREGIUDIZIALE -Rimettere la Sig.ra nei termini per tutte le Parte_1 ragioni illustrate negli Scritti Difensivi della Sig.ra 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E Parte_1 CAUTELARE -Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2)IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO -Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.857/23 emessa dall'Ufficio del giudice di Pace di Forlì, Sezione Civile, Giudice di Pace Dott.ssa Francesca Pallotti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5641/2022, emessa il 24 ottobre 2023, depositata il 25 ottobre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: IN VIA PREGIUDIZIALE NEL MERITO Accertare la nullità del contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto di “akuaplus completo di accessori base”; IN VIA RICONVENZIONALE Dichiararsi nullo il contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto di “akuaplus completo di accessori base”, per intervenuto ripensamento del consumatore IN VIA PRINCIPALE Nel merito, accertata e dichiarata pagina 2 di 6 la nullità del contratto di vendita nonché la compensazione del credito, rigettare la domanda formulata dall'attrice in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA Nel merito: nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito e di merito di cui sopra, in via preliminare: nel merito, accertata e dichiarata la maturazione in capo alla convenuta del diritto di credito derivante dalle spese sostenute per il mantenimento e la conservazione dell'apparecchiatura denominata “akuaplus completo di accessori base” stoccata obtorto collo presso i locali condotti dalla Sig.ra da quantificarsi in base al prudente apprezzamento del Parte_1 giudice adito e, comunque, entro i limiti di competenza per valore dell'adita curia, rigettare la domanda formulata dall'attore. Con vittoria di spese di lite, onorari, diritti, rimborso forfettario ex art.15 T.F., C.P.A., I.V.A. di entrambi i gradi e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”;
- parte appellata come da note conclusive autorizzate depositate in data 4.07.2025. ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche di carattere pregiudiziale e preliminare, Nel merito: accertare e dichiarare l'inesatto e/o mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo sorta in capo a parte convenuta con il contratto concluso in data 12/11/2020 e conseguentemente accertata e dichiarata la responsabilità della sig.ra (C.F.: ) nata il [...] a [...]_1 C.F._1 (PS) e residente in [...], per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) Parte_1 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dalla messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria. Il tutto comunque entro il limite di competenza dell'adito Giudice di pace. In via subordinata Nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga di accertare la maturazione di un credito in capo alla convenuta
[...]
si chiede che venga ridotto e quantificato secondo equità e/o il prudente apprezzamento del Parte_1 Giudice e che, in ogni caso, tale credito sia in tutto o in parte compensato con il credito vantato da
nei confronti della convenuta. Con vittoria di spese e compensi professionali del Controparte_2 presente giudizio. In via istruttoria: Ammettersi prova per testi sulle circostanze sopra dedotte, precedute dal “vero che”, ed epurate di eventuali giudizi e/o valutazioni, così come formulate nella memoria ex art. 320 c.p.c. depositata, rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi suesposti. Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di controparte si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire. Non si accetta il contraddittorio su domande nuove ex adverso formulate in tale sede. Con condanna alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori, come per legge e distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore. Non si accetta il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove formulate ex adverso in tale sede”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (di seguito anche solo Parte_1 compratore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, quale giudice di secondo grado,
[...] (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo venditore), al fine di Controparte_3 ottenere la riforma della sentenza di primo grado n. 857/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì, in data 25.10.2023 - con cui era stato accertato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte del compratore, a fronte della consegna del bene compravenduto e dunque la responsabilità contrattuale di , la quale veniva condannata al pagamento della somma Parte_1 pari ad euro 500,00, oltre interessi, in favore dell'odierna società appellata e alla restituzione a proprie spese del bene oggetto del contratto di compravendita concluso tra le parti in data 12.11.2020; con compensazione delle spese di lite - e l'accoglimento delle domande proposte già in sede di giudizio di primo grado, come precisate all'udienza del 17.07.2025.
pagina 3 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.05.2025, si costituiva in appello che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione avversario, Controparte_3 ricostruendo le vicende intercorse tra le parti. Preliminarmente, parte appellata eccepiva l'improcedibilità della causa in appello, Controparte_3 stante la tardiva iscrizione al ruolo della stessa e la tardiva costituzione in giudizio della medesima parte appellante, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado appellata. All'udienza del 5.06.2025, svoltasi in presenza, i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, contestando quelli avversari;
parte appellante in particolare insisteva per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. depositata in data 5.06.2025 ed insiste per l'accoglimento della propria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c.; parte appellata si opponeva e chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 500,00, oltre oneri e accessori e contributo unificato, in favore del difensore antistatario. Con ordinanza del 7.06.2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice non accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, non accoglieva l'istanza di rimessione in termini proposta da parte appellata con memoria scritta depositata in data 5.06.2025 e, ritenuto che l'eccezione di improcedibilità dell'appello formulata da parte appellata alla luce della documentazione offerta in comunicazione possa definire il giudizio e visto l'art. 80 bis disp. att. c.p.c., fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 350 bis c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza fissata per il giorno 17.07.2025. All'udienza del 17.07.2025, svoltasi mediante collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c., il giudice dava atto dell'impossibilità di svolgere una regolare discussione orale della presente causa per ragioni di carattere informatico e, sentite comunque entrambe le parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. all'udienza del 30 luglio 2025 in trattazione scritta, assegnando termine per provvedere al deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. All'udienza del 30.07.2025, svoltasi con modalità alternativa di trattazione ovvero mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 350 bis c.p.c. e il giudice, previa declaratoria di inammissibilità della nota scritta non autorizzata depositata da parte appellante in data 30.07.2025, si ritirava in camera di consiglio ed emetteva la seguente decisione.
***
1. Ai fini della decisione della presente controversia, risulta assorbente l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della causa d'appello ai sensi degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata alla luce delle seguenti considerazioni. Controparte_3 1.1 Sul punto, ci si limita, preliminarmente, a ricordare, come noto, quanto disposto dall'art. 347 c.p.c. nell'ambito della disciplina codicistica in materia di giudizio di appello per cui “l'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”, nonché quanto previsto testualmente dal richiamato art. 165 c.p.c. per cui nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione di primo grado “l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”. Conseguentemente, in caso di omissione dei necessari atti di impulso prescritti e successivi all'impugnazione proposta, quale ad esempio la mancata costituzione in termine nell'ambito dell'introdotto giudizio di appello e/o la mancata partecipazione alla prima udienza di comparizione e trattazione della causa d'appello, l'art. 348 c.p.c. commina la sanzione processuale dell'improcedibilità.
pagina 4 di 6 Inoltre, sempre in via generale e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, si richiama il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, teso a garantire massimamente i generali principi tanto della ragionevole durata del processo e di economia processuale, quanto della lealtà, probità e collaborazione delle parti, nell'affermare che “l'art. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello per il caso che l'appellante non si costituisca nei termini di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame è improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli” (cfr. ex multis Cass. n. 6369 del 13.03.2017, nonché Cass. n. 13887 del 06.07.2020). 1.2 Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito in diritto, nel caso di specie, a fronte comunque dell'espressa e tempestiva eccezione sollevata da parte appellata in comparsa di costituzione e risposta, dagli atti del presente giudizio emerge chiaramente la prova documentale dell'effettiva costituzione tardiva in giudizio di parte appellante nella causa di appello. Parte_1 In particolare, infatti, la notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita via pec dal difensore di si è perfezionata nei confronti dell'odierna parte appellata in data 23.04.2024 Parte_1 (martedì), nel rispetto del termine perentorio per la proposizione dell'appello. Diversamente non risulta rispettato il termine di dieci giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante “dalla notifica della citazione al convenuto” di cui al combinato disposto degli art. 165 e 347 c.p.c., considerato che la presente causa risulta iscritta a ruolo soltanto in data 4.05.2024 (sabato). A tal proposito, si rileva come le date in precedenza indicate costituiscano circostanze fattuali pacifiche tra le parti, in quanto non hanno formato oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.. In aggiunta, richiamando integralmente quanto già evidenziato della precedente ordinanza di rigetto dell'istanza di rimessione in termini proposta da parte appellante ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. solo a seguito dell'eccezione avversaria, si deve rilevare come la parte onerata non abbia dimostrato di aver dato tempestivo impulso alla causa di appello dalla stessa instaurata, nel rispetto dei termini di legge ovvero iscrivendo la causa al ruolo entro e non oltre la giornata di venerdì 3.05.2024. Vista la reiterata istanza di rimessione in termini proposta da parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni, occorre aggiungere quanto segue. Innanzitutto e per completezza espositiva, in ragione della opposizione manifestata dalla controparte all'ammissibilità delle note conclusive di controparte, ci si limita a rilevare che il termine assegnato con ordinanza del 7.06.2025 (sino a dieci giorni prima dell'udienza fissata del 17.07.2025), in mancanza di diversa previsione normativa in termini di perentorietà, deve senza dubbio considerarsi ordinatorio, con conseguente ammissibilità e quindi utilizzabilità della nota scritta conclusiva depositata da parte appellante in data 14.07.2025. Ciò detto, però, per un verso, in considerazione della maturata preclusione istruttoria, va dichiarata l'inammissibilità delle produzioni documentali di parte appellante allegate alle note conclusive autorizzate del 14.07.2025, in quanto trattasi di documentazione risalente agli anni 2020 e 2021 e quindi già in possesso della parte richiedente, che avrebbe potuto – anzi dovuto - offrirla eventualmente in comunicazione in allegato alla propria istanza di rimessione in termini. Per altro verso, si deve poi evidenziare, quanto al merito, come la dedotta impossibilità dichiarata dal tecnico dott. di connettersi in teleassistenza al computer dell'avv. Lelli Mami nella Persona_1 serata di venerdì 3.05.2024 per assenza di segnale internet di quest'ultimo non sia supportata da sufficienti ed univoci elementi probatori, non di parte, come ad esempio una dichiarazione del gestore della rete internet del computer dell'avv. Lelli Mami, attestanti le solo dedotte problematiche informatiche non imputabili allo specifico utente.
pagina 5 di 6 In conclusione ed in sintesi, la causa di appello instaurata da parte appellante Parte_1 va dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., stante l'intempestività dell'iscrizione al ruolo della presente causa da parte della stessa ovvero della sua costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione in appello;
con conseguente inoppugnabilità nel merito della sentenza di primo grado n. 857/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì. 2. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi nelle fasi espletate (introduttiva e di studio, nonché decisoria), nulla invece per la fase di trattazione / istruttoria che non è stata svolta, stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità; in relazione al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e comunque nei limiti della nota spese depositata. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. 2.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte appellante. 2.2 Inoltre, occorre rilevare che il difensore di parte appellata si sia dichiarato antistatario sin dalla prima udienza di comparizione e trattazione e abbia richiesto la distrazione delle spese di lite a proprio favore. La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., infatti, integra una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1038/2024, per appello contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Forlì n. 857/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA L'IMPROCEDIBILITÀ dell'appello proposto da ai sensi dell'art. 348 Parte_1 c.p.c. e per le ragioni di cui in motivazione.
2. CONDANNA parte appellante al pagamento a favore di parte appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano, nei limiti della nota Controparte_3 spese depositata, in euro 462,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Silvia Giuriato.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., pubblicata mediante allegazione al presente provvedimento.
Forlì, 31 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1038/2024
CON MODALITÀ DI TRATTAZIONE ALTERNATIVA DELL'UDIENZA
EX ARTT. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C. tra Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, dato atto che, con provvedimento emesso in data 17.07.2025 e comunicato ai difensori delle parti in pari data, è stata fissata e contestualmente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. l'udienza del 30.07.2025; rilevato che i difensori delle parti non hanno eccepito questioni preliminari in ordine allo svolgimento con modalità alternativa dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., già calendarizzata;
letti gli atti di causa e le note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni depositate dalle parti entro il termine assegnato del 30.07.2025; preso atto che le parti hanno concluso come da note scritte autorizzate di precisazione delle conclusioni depositate da parte appellante in data 29.07.2025 e come da note conclusive autorizzate depositate in data 4.07.2025 da parte appellata;
dato atto dell'irritualità della successiva nota scritta di replica depositata da parte appellante in data 30.07.2025, non prevista dalla disciplina codicistica e peraltro non autorizzata dal giudice;
pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità e la conseguente inutilizzabilità nell'ambito del presente procedimento;
SI RITIRA in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies ed art. 350 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1038/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LELLI MAMI Parte_1 C.F._1 GIULIANO, elettivamente domiciliato in VIA MATELLICA, N. 36, CASTIGLIONE DI RAVENNA 48125 RAVENNA presso il difensore avv. LELLI MAMI GIULIANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIURIATO Controparte_1 P.IVA_1 SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO, N. 31 PADOVA presso il difensore avv. GIURIATO SILVIA
APPELLATO
In punto a: appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 857/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del giorno 30 luglio 2025 ed in particolare:
- parte appellante come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 29.07.2025 ovvero: “-IN VIA PREGIUDIZIALE -Rimettere la Sig.ra nei termini per tutte le Parte_1 ragioni illustrate negli Scritti Difensivi della Sig.ra 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E Parte_1 CAUTELARE -Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2)IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO -Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.857/23 emessa dall'Ufficio del giudice di Pace di Forlì, Sezione Civile, Giudice di Pace Dott.ssa Francesca Pallotti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5641/2022, emessa il 24 ottobre 2023, depositata il 25 ottobre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: IN VIA PREGIUDIZIALE NEL MERITO Accertare la nullità del contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto di “akuaplus completo di accessori base”; IN VIA RICONVENZIONALE Dichiararsi nullo il contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto di “akuaplus completo di accessori base”, per intervenuto ripensamento del consumatore IN VIA PRINCIPALE Nel merito, accertata e dichiarata pagina 2 di 6 la nullità del contratto di vendita nonché la compensazione del credito, rigettare la domanda formulata dall'attrice in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA Nel merito: nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito e di merito di cui sopra, in via preliminare: nel merito, accertata e dichiarata la maturazione in capo alla convenuta del diritto di credito derivante dalle spese sostenute per il mantenimento e la conservazione dell'apparecchiatura denominata “akuaplus completo di accessori base” stoccata obtorto collo presso i locali condotti dalla Sig.ra da quantificarsi in base al prudente apprezzamento del Parte_1 giudice adito e, comunque, entro i limiti di competenza per valore dell'adita curia, rigettare la domanda formulata dall'attore. Con vittoria di spese di lite, onorari, diritti, rimborso forfettario ex art.15 T.F., C.P.A., I.V.A. di entrambi i gradi e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”;
- parte appellata come da note conclusive autorizzate depositate in data 4.07.2025. ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche di carattere pregiudiziale e preliminare, Nel merito: accertare e dichiarare l'inesatto e/o mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo sorta in capo a parte convenuta con il contratto concluso in data 12/11/2020 e conseguentemente accertata e dichiarata la responsabilità della sig.ra (C.F.: ) nata il [...] a [...]_1 C.F._1 (PS) e residente in [...], per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) Parte_1 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dalla messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria. Il tutto comunque entro il limite di competenza dell'adito Giudice di pace. In via subordinata Nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga di accertare la maturazione di un credito in capo alla convenuta
[...]
si chiede che venga ridotto e quantificato secondo equità e/o il prudente apprezzamento del Parte_1 Giudice e che, in ogni caso, tale credito sia in tutto o in parte compensato con il credito vantato da
nei confronti della convenuta. Con vittoria di spese e compensi professionali del Controparte_2 presente giudizio. In via istruttoria: Ammettersi prova per testi sulle circostanze sopra dedotte, precedute dal “vero che”, ed epurate di eventuali giudizi e/o valutazioni, così come formulate nella memoria ex art. 320 c.p.c. depositata, rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi suesposti. Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di controparte si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire. Non si accetta il contraddittorio su domande nuove ex adverso formulate in tale sede. Con condanna alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori, come per legge e distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore. Non si accetta il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove formulate ex adverso in tale sede”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (di seguito anche solo Parte_1 compratore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, quale giudice di secondo grado,
[...] (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo venditore), al fine di Controparte_3 ottenere la riforma della sentenza di primo grado n. 857/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì, in data 25.10.2023 - con cui era stato accertato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte del compratore, a fronte della consegna del bene compravenduto e dunque la responsabilità contrattuale di , la quale veniva condannata al pagamento della somma Parte_1 pari ad euro 500,00, oltre interessi, in favore dell'odierna società appellata e alla restituzione a proprie spese del bene oggetto del contratto di compravendita concluso tra le parti in data 12.11.2020; con compensazione delle spese di lite - e l'accoglimento delle domande proposte già in sede di giudizio di primo grado, come precisate all'udienza del 17.07.2025.
pagina 3 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.05.2025, si costituiva in appello che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione avversario, Controparte_3 ricostruendo le vicende intercorse tra le parti. Preliminarmente, parte appellata eccepiva l'improcedibilità della causa in appello, Controparte_3 stante la tardiva iscrizione al ruolo della stessa e la tardiva costituzione in giudizio della medesima parte appellante, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado appellata. All'udienza del 5.06.2025, svoltasi in presenza, i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, contestando quelli avversari;
parte appellante in particolare insisteva per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. depositata in data 5.06.2025 ed insiste per l'accoglimento della propria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c.; parte appellata si opponeva e chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 500,00, oltre oneri e accessori e contributo unificato, in favore del difensore antistatario. Con ordinanza del 7.06.2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice non accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, non accoglieva l'istanza di rimessione in termini proposta da parte appellata con memoria scritta depositata in data 5.06.2025 e, ritenuto che l'eccezione di improcedibilità dell'appello formulata da parte appellata alla luce della documentazione offerta in comunicazione possa definire il giudizio e visto l'art. 80 bis disp. att. c.p.c., fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 350 bis c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza fissata per il giorno 17.07.2025. All'udienza del 17.07.2025, svoltasi mediante collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c., il giudice dava atto dell'impossibilità di svolgere una regolare discussione orale della presente causa per ragioni di carattere informatico e, sentite comunque entrambe le parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. all'udienza del 30 luglio 2025 in trattazione scritta, assegnando termine per provvedere al deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. All'udienza del 30.07.2025, svoltasi con modalità alternativa di trattazione ovvero mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 350 bis c.p.c. e il giudice, previa declaratoria di inammissibilità della nota scritta non autorizzata depositata da parte appellante in data 30.07.2025, si ritirava in camera di consiglio ed emetteva la seguente decisione.
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1. Ai fini della decisione della presente controversia, risulta assorbente l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della causa d'appello ai sensi degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata alla luce delle seguenti considerazioni. Controparte_3 1.1 Sul punto, ci si limita, preliminarmente, a ricordare, come noto, quanto disposto dall'art. 347 c.p.c. nell'ambito della disciplina codicistica in materia di giudizio di appello per cui “l'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”, nonché quanto previsto testualmente dal richiamato art. 165 c.p.c. per cui nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione di primo grado “l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”. Conseguentemente, in caso di omissione dei necessari atti di impulso prescritti e successivi all'impugnazione proposta, quale ad esempio la mancata costituzione in termine nell'ambito dell'introdotto giudizio di appello e/o la mancata partecipazione alla prima udienza di comparizione e trattazione della causa d'appello, l'art. 348 c.p.c. commina la sanzione processuale dell'improcedibilità.
pagina 4 di 6 Inoltre, sempre in via generale e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, si richiama il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, teso a garantire massimamente i generali principi tanto della ragionevole durata del processo e di economia processuale, quanto della lealtà, probità e collaborazione delle parti, nell'affermare che “l'art. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello per il caso che l'appellante non si costituisca nei termini di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame è improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli” (cfr. ex multis Cass. n. 6369 del 13.03.2017, nonché Cass. n. 13887 del 06.07.2020). 1.2 Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito in diritto, nel caso di specie, a fronte comunque dell'espressa e tempestiva eccezione sollevata da parte appellata in comparsa di costituzione e risposta, dagli atti del presente giudizio emerge chiaramente la prova documentale dell'effettiva costituzione tardiva in giudizio di parte appellante nella causa di appello. Parte_1 In particolare, infatti, la notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita via pec dal difensore di si è perfezionata nei confronti dell'odierna parte appellata in data 23.04.2024 Parte_1 (martedì), nel rispetto del termine perentorio per la proposizione dell'appello. Diversamente non risulta rispettato il termine di dieci giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante “dalla notifica della citazione al convenuto” di cui al combinato disposto degli art. 165 e 347 c.p.c., considerato che la presente causa risulta iscritta a ruolo soltanto in data 4.05.2024 (sabato). A tal proposito, si rileva come le date in precedenza indicate costituiscano circostanze fattuali pacifiche tra le parti, in quanto non hanno formato oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.. In aggiunta, richiamando integralmente quanto già evidenziato della precedente ordinanza di rigetto dell'istanza di rimessione in termini proposta da parte appellante ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. solo a seguito dell'eccezione avversaria, si deve rilevare come la parte onerata non abbia dimostrato di aver dato tempestivo impulso alla causa di appello dalla stessa instaurata, nel rispetto dei termini di legge ovvero iscrivendo la causa al ruolo entro e non oltre la giornata di venerdì 3.05.2024. Vista la reiterata istanza di rimessione in termini proposta da parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni, occorre aggiungere quanto segue. Innanzitutto e per completezza espositiva, in ragione della opposizione manifestata dalla controparte all'ammissibilità delle note conclusive di controparte, ci si limita a rilevare che il termine assegnato con ordinanza del 7.06.2025 (sino a dieci giorni prima dell'udienza fissata del 17.07.2025), in mancanza di diversa previsione normativa in termini di perentorietà, deve senza dubbio considerarsi ordinatorio, con conseguente ammissibilità e quindi utilizzabilità della nota scritta conclusiva depositata da parte appellante in data 14.07.2025. Ciò detto, però, per un verso, in considerazione della maturata preclusione istruttoria, va dichiarata l'inammissibilità delle produzioni documentali di parte appellante allegate alle note conclusive autorizzate del 14.07.2025, in quanto trattasi di documentazione risalente agli anni 2020 e 2021 e quindi già in possesso della parte richiedente, che avrebbe potuto – anzi dovuto - offrirla eventualmente in comunicazione in allegato alla propria istanza di rimessione in termini. Per altro verso, si deve poi evidenziare, quanto al merito, come la dedotta impossibilità dichiarata dal tecnico dott. di connettersi in teleassistenza al computer dell'avv. Lelli Mami nella Persona_1 serata di venerdì 3.05.2024 per assenza di segnale internet di quest'ultimo non sia supportata da sufficienti ed univoci elementi probatori, non di parte, come ad esempio una dichiarazione del gestore della rete internet del computer dell'avv. Lelli Mami, attestanti le solo dedotte problematiche informatiche non imputabili allo specifico utente.
pagina 5 di 6 In conclusione ed in sintesi, la causa di appello instaurata da parte appellante Parte_1 va dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., stante l'intempestività dell'iscrizione al ruolo della presente causa da parte della stessa ovvero della sua costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione in appello;
con conseguente inoppugnabilità nel merito della sentenza di primo grado n. 857/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì. 2. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi nelle fasi espletate (introduttiva e di studio, nonché decisoria), nulla invece per la fase di trattazione / istruttoria che non è stata svolta, stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità; in relazione al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e comunque nei limiti della nota spese depositata. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. 2.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte appellante. 2.2 Inoltre, occorre rilevare che il difensore di parte appellata si sia dichiarato antistatario sin dalla prima udienza di comparizione e trattazione e abbia richiesto la distrazione delle spese di lite a proprio favore. La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., infatti, integra una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1038/2024, per appello contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Forlì n. 857/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA L'IMPROCEDIBILITÀ dell'appello proposto da ai sensi dell'art. 348 Parte_1 c.p.c. e per le ragioni di cui in motivazione.
2. CONDANNA parte appellante al pagamento a favore di parte appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano, nei limiti della nota Controparte_3 spese depositata, in euro 462,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Silvia Giuriato.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., pubblicata mediante allegazione al presente provvedimento.
Forlì, 31 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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