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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 09/02/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 449/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1130/2020 depositato il 16/04/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 07/01/2020
Atti impositivi:
- PIGN.VS TERZI n. 05984201800004242001 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- PIGN.VS TERZI n. 05984201800004242001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2004
- PIGN.VS TERZI n. 05984201800004242001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1, con ricorso del 26/11/2018 avverso Atto di pignoramento verso terzi, 05984201800004242, pervenuto alla Agenzia Entrate Riscossione in data 27111/2018, chiedeva l'annullamento delle cartelle esattoriali 05920080003311047 000 e 0592080006638629 001 riportate, tra altre, nell'intimazione di pagamento n.05920179010007680/000 in virtù del quale era stato effettuato l'opposto pignoramento. La CTP aderiva immotivatamente alle ragioni della contribuente. Da qui la necessaria proposizinoe dell'atto di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva anzitutto che ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs.546/1992 primo comma: "Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile... "
Ai sensi dell'aiticolo 22 del D.Lgs 546/1992 secondo comma: "L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio".
Nel caso di specie il ricorso proposto dalla Resistente_1
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato notificato in data 26/11/2018 e pervenuto ali'Agenzia in data 27/11/2018. Doveva essere quindi depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale entro e non oltre il 26/12/2018.
Nella sentenza n. 115/2020 appellata però è detto: "con ricorso pervenuto in data 08.03.2019 Resistente_1, da Luogo 1, rappresentata dall'avv.Difensore_2, impugnava atto di pignoramento presso terzi notificato il 29.09.2018, in relazione a sottostanti due cartelle "
Il deposito del ricorso è stato effettuato quindi non nei trenta giorni previsti dalla legge a pena d'inammissibilità bensì dopo ben 72 giorni con conseguente inammissibilità dello stesso.
Nè l'atto della contribuente potrebbe valere come reclamo, in ragione della natura dell'atto impugnato.
Le spese di lite si compensano per ragioni di equità .
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n.115/2020;
compensa le spese del giudizio
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1130/2020 depositato il 16/04/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 07/01/2020
Atti impositivi:
- PIGN.VS TERZI n. 05984201800004242001 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- PIGN.VS TERZI n. 05984201800004242001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2004
- PIGN.VS TERZI n. 05984201800004242001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1, con ricorso del 26/11/2018 avverso Atto di pignoramento verso terzi, 05984201800004242, pervenuto alla Agenzia Entrate Riscossione in data 27111/2018, chiedeva l'annullamento delle cartelle esattoriali 05920080003311047 000 e 0592080006638629 001 riportate, tra altre, nell'intimazione di pagamento n.05920179010007680/000 in virtù del quale era stato effettuato l'opposto pignoramento. La CTP aderiva immotivatamente alle ragioni della contribuente. Da qui la necessaria proposizinoe dell'atto di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva anzitutto che ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs.546/1992 primo comma: "Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile... "
Ai sensi dell'aiticolo 22 del D.Lgs 546/1992 secondo comma: "L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio".
Nel caso di specie il ricorso proposto dalla Resistente_1
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato notificato in data 26/11/2018 e pervenuto ali'Agenzia in data 27/11/2018. Doveva essere quindi depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale entro e non oltre il 26/12/2018.
Nella sentenza n. 115/2020 appellata però è detto: "con ricorso pervenuto in data 08.03.2019 Resistente_1, da Luogo 1, rappresentata dall'avv.Difensore_2, impugnava atto di pignoramento presso terzi notificato il 29.09.2018, in relazione a sottostanti due cartelle "
Il deposito del ricorso è stato effettuato quindi non nei trenta giorni previsti dalla legge a pena d'inammissibilità bensì dopo ben 72 giorni con conseguente inammissibilità dello stesso.
Nè l'atto della contribuente potrebbe valere come reclamo, in ragione della natura dell'atto impugnato.
Le spese di lite si compensano per ragioni di equità .
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n.115/2020;
compensa le spese del giudizio