Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott.ssa Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 695/2023 R.G. avente
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. DOMENICO PELOSI, ed elett.te Parte_1 dom.to in Aversa (Na) alla via Roma, 169;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t., rapp. e dif. dall' Avv. ANNA OLIVA. RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/02/2023, il ricorrente in epigrafe premetteva di avere prestato attività lavorativa in qualità di carpentiere, di aver presentato domanda per l'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata all' territorialmente competente in data 23/11/2021, di CP_1 aver ricevuto comunicazione di mancato accoglimento della richiesta in data 02/12/2021, avverso la quale aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale dell' senza alcun esito, CP_1 infine di aver cessato la propria attività lavorativa e di essere in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici come per legge. Il ricorrente evidenziava, altresì, di essere affetto da: “profonda ipoacusia percettiva bilaterale, protrusione posteriore mediana e paramediana bilaterale dei dischi intersomatici L3-L4 e L4- L5, che gli determinano un grado di inabilità lavorativa in misura pari o superiore all'80%”. Tutto ciò premesso, ritenendo sussistente il requisito contributivo e quello sanitario ex art.1 CP_ comma 8 e art. 2 D.lgs. 503/92, la parte agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere l'accertamento dello status di invalido in misura pari o superiore all'80%, al fine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dalla domanda amministrativa e del pagamento del correlato trattamento economico, con condanna dell' CP_1 al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per
La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
La pensione anticipata consiste in un trattamento di vecchiaia che, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%, deroga all'applicazione della norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile consentendo il pensionamento sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 503 del 1992.
Ed invero, la legge n. 503 del 1992, nel riordinare la materia pensionistica, ha stabilito nuovi requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, affermando tuttavia all'art. 1 punto 8 che l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%, pertanto a costoro spetta il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano superati i limiti di età (55 anni per le donne e 60 per gli uomini), oltre che di contribuzione, previsti dal r.d.l. n. 636 del 1939, fermo restando che il richiedente non deve prestare più alcuna attività lavorativa.
In sostanza, laddove ricorra uno stato di invalidità non inferiore alla soglia prevista per legge
(80%), si ha una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo. Quanto all'accertamento dell'invalidità necessaria per accedere a tale deroga ai limiti di età per i normali pensionamenti, come chiarito dalla Cassazione, l'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti per l'invalidità civile (Cass. Sentenza n. 9081/2013). Come chiarito dalla Cassazione, in punto di decorrenza, anche alla pensione di vecchiaia anticipata trova applicazione il cd. “regime delle finestre” per cui ai sensi della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo (Cassazione civile sez. lav.,
28/01/2021, n.1931), così come già affermato dalla S.C. in relazione al regime di cui al D.L. n.
78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010. Venendo all'accertamento circa la sussistenza del requisito sanitario, nella fattispecie in esame il C.T.U. nominato, dott. F. alla luce della documentazione depositata e delle risultanze Per_1 dell'esame obiettivo, riteneva il ricorrente affetto da: “1) Ipoacusia percettiva bilaterale (perdita dB:AuDx=AuSx=355); 2) Note di artrosi e discopatia del rachide lombare in soggetto con lieve atteggiamento scoliotico;
3) Gonartrosi bilaterale con meniscopatia;
4) Pregresso trauma fratturativo della lamina papiracea etmoidea sinistra”. In particolare, sulla base delle tabelle ex D.M. 5.021992, il C.T.U. rilevava le seguenti percentuali di riduzione della capacità lavorativa derivanti dalle descritte affezioni: “Ipoacusia percettiva bilaterale (perdita dB: AuDx=AuSx=355): 65%, così come specificamente indicato in misura fissa (sulla base del tracciato audiometrico in atti) dallo specifico codice tabellare 4004, relativo all'infermità “perdita uditiva bilaterale superiore a 275 dB sull'orecchio migliore”. Vi è comunque da precisare che, in occasione dell'accesso peritale, il ricorrente ha evidenziato un buon recupero funzionale a seguito di adozione di protesi acustiche bilaterali, grazie alle quali è stato in grado di percepire la voce di conversazione alla distanza interlocutoria. Note di artrosi e discopatia del rachide lombare in soggetto con lieve atteggiamento scoliotico: 12%. Valutazione per analogia in quanto, pur considerata l'evidenza radiologica a carico del rachide lombare di iniziali segni di artrosi, di discopatia multipla e di lieve atteggiamento scoliotico, ma tenuto nel contempo conto dell' assenza disegni clinici di significativo impegno funzionale del rachide, tale condizione morbosa può essere nel complesso ritenuta responsabile soltanto di una riduzione della capacità lavorativa equivalente a quella causata dall'infermità “spondilolistesi (codice 7008, valutazione indicata nella misura fissa del 12%)”. Infatti, alla visita peritale, il ricorrente non ha evidenziato il seppur minimo deficit della stazione eretta, della deambulazione e dei passaggi posturali, né alcuna limitazione funzionale del collo, del tronco e degli arti inferiori, mostrando al contempo normale tono-trofismo muscolare agli arti con totale assenza di segni clinici di irritazione delle radici nervose emergenti dal rachide. Gonartrosi bilaterale con meniscopatia: 15%. Valutazione effettuata per analogia con l'infermità “amputazione o perdita dei due alluci (codice 7427, valutazione indicata nella misura fissa del 15%)”. Che, infatti, pur in presenza di documentata evidenza strumentale di alterazioni artrosiche e meniscali a carico delle ginocchia, tale patologia non determini comunque ripercussioni di rilevanza clinica significativa, risulta confermato dal fatto che all'atto della visita peritale non sono state riscontrate né particolari limitazioni articolari degli arti inferiori, né alcuna compromissione della funzione locomotoria. Pregresso trauma fratturativo della lamina papiracea etmoidea sinistra: 0%. Trattasi di lesione ossea a sede fronto-orbitaria che, essendo andata incontro a evoluzione del tutto favorevole a seguito di semplice trattamento conservativo, non risulta allo stato responsabile di alcuna residua significativa ripercussione clinico-funzionale e, pertanto, non ha di fatto incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto” In conclusione, il CTU applicando la formula riduzionistica di AR alle singole percentuali invalidanti, otteneva una percentuale complessiva del 74% (settantaquattro per cento) e pertanto riteneva insussistenti i requisiti medico-legali per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, né è stata mossa alle stesse alcuna specifica censura.
Il ricorso va in conclusione rigettato. Alla luce dell'art. 152 disp. Att. C.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, si dichiarano irripetibili le spese di lite, eccetto le spese di CTU poste a carico dell' come da separato CP_1 decreto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 19/03/2025
IL GIUDICE dott.ssa Francesca Fucci