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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 7351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7351 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
Sezione Distaccata di SC in persona del Gop Dott.ssa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.4806 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2014 avente ad
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
TRA
( CF: ), elett.te dom.to in Barano Parte_1 C.F._1
d'SC alla Via Starza n. 3, presso lo studio dell'Avv. Filomena Giglio, in virtù di procura in atti
Pec: Email_1
attore contro
( C.F.-P.IVA : Controparte_1
), in persona del legale rappresentante elettivamente dpm.to in P.IVA_1
Napoli alla Via A. Depretis n. 102 presso lo studio legale associato Moschiano, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Eugenio
Moschiano e Andrea Moschiano, in virtù di procura in atti
Pec : Email_2
convenuto in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
Rgn°4806/2014 1
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di SC
Decisa all'udienza del 7.4.25 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc con i termini ex 190 cpc
Le parti hanno depositato comparse conclusionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo.
Si precisa che il presente giudizio è giunto per la prima volta all'attenzione della sottoscritta Gop estensore all'udienza del 19.06.23 , ad istruttoria già conclusa e dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo trattenuta in decisione all'udienza del
7.4.25 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc
La presente causa è giudizio di merito ex 669 cpc relativo ad un procedimento ex art. 700 cpc depositato dall'attore in data 13.09.2013 ( Rg 702/13)
, sulla premessa di essere titolare dell'impresa individuale Parte_1 all'insegna “GO” sita in SC alla Via Vittoria Colonna 130, esponeva che in data 1.7.2013 aveva erroneamente presentato all'incasso ( Controparte_2
nonostante sopravenuti accordi derivanti dal pagamento a mezzo bonifico bancario) l'assegno n. 0837714068 di € 1.115,02 da egli emesso in data
30.6.2013 e tratto sul conto corrente 631215,33, acceso presso la filiale di SC
RT della In data 3 luglio 2013 l'assegno era stato Controparte_3
prontamente richiamato dalla agenzia TN Trener di EN ma Controparte_4
ciò nonostante l'assegno era stato protestato in data 9 luglio 2013, per cui chiedeva sospendersi la pubblicazione del protesto perché illegittimamente elevato. Il ricorso ex art. 700 veniva accolto dal Giudice del Tribunale di Napoli
Articolazione territoriale di SC che accoglieva il ricorso e per l'effetto ordinava la sospensione della pubblicazione del protesto illegittimamente elevato in data 9 luglio 2013 nei confronti di , condannando la resistente Parte_1
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Banca pagamento delle spese di lite. Con atto di citazione del 14.4.14, l'attore introduceva il presente giudizio di merito al fine di veder dichiarare :
1) l'illegittimità del protesto levato nei confronti di in data Parte_1
09.07.13 e per l'effetto ordinare a cancellazione della pubblicazione dello stesso nel Registro dei Protesti tenuto presso il competente Ufficio della Camera di
Commercio e nel Registro Informatico dei Protesti, come già statuito con l'ordinanza cautelare del 13.12.13, confermandola integralmente nel merito ed in conseguenza 2) dichiarare l'esclusiva responsabilità della soc.
[...]
in persona le legale rappresentante p.t. per danni Controparte_1
patrimoniali e non subiti dal Signor a causa dell'illegittimo Parte_1
protesto levato nei suoi confronti in data 9.07.2013; 3) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 11.389,54 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
4) condannare la società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore nella misura di € 200,000,00 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese con attribuzione.
Si Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 impugnava integralmente l'atto di citazione e tutte le domande proposte nei suoi confronti. Nella comparsa di costituzione formulava in via riconvenzionale domanda di condanna al pagamento del saldo complessivo debitore dei due contratti di conto ( n. n.2324.42 , con €. € 27.500,00 per saldo passivo;
n.
631215,53 con saldo passivo di € 143.291,00 per)per un totale di € 170.791,00
Nel corso del giudizio veniva eseguita CTU contabile ai fini del ricalcolo dei due conti il cui importo era oggetto di CTU e espletata prova testi all'udienza del
8.2.2017 sui capi ammessi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda attorea
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione
A) Sulla domanda di conferma nel merito dell'ordinanza cautelare del
13.12.2013 – Illegittimità del protesto
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Con il presente giudizio l'attore , titolare dell'impresa Parte_1 individuale all'insegna “GO” sita in SC ala Via Vittoria Colonna, ha chiesto confermarsi il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di
Napoli Articolazione Territoriale di SC, nella persona del Giudice Leura
Petitti in data 13.12.203 sul ricorso ex art. 700 con RG 702/2013 .
Il giudice del cautelare in punta di fatto ha ritenuto pacifico, alla luce della documentazione in atti e non controverso tra le parti , le seguenti circostanze:
- l'assegno n. 0837714068 di euro 1,115,02, emesso da Parte_1
in data 30.06.2013 in favore di tratto sul conto corrente Controparte_2
n. 631215,53 acceso presso la è stato Controparte_1 presentato all'incasso in data 1.luglio 2013 e addebitato telematicamente perché emesso con la procedura ckuck tuncation);
- In data 3 luglio 2013 ha corrisposto a Parte_1 CP_2
l'importo dell'assegno a mezzo bonifico bancario :
[...]
- In data 3 luglio 2013 ha “richiamato” l'assegno , Controparte_2 rappresentando l'erroneo versamento all' di EN , Controparte_5 ed in pari data l' ha trasmesso la nota di richiamo Controparte_5 dell'assegno all'agenzia di SC RT ON Paschi di SI ( come da nota dell'agenzia non contestata in sede di Parte_2
cautelare dalla banca resistente)
- In data 3 luglio 2013 l'agenzia di SC RT ON PA si SI ha respinto il richiano dell'assegno con la motivazione “ assegno protestato”
- In data 5 luglio 2013 l'assegno è stato trasmesso in stanza di compensazione;
- In data 9 luglio 2013 l'assegno è stato protestato.
Come rilevato dal giudice del procedimento cautelare dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che, in data 3 luglio
2013, quando pervenne l'assegno presso l'agenzia RT di SC di
[...]
da parte di questo non fosse ancora protestato, Controparte_1 CP_5
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essendo transitato in data 5 luglio 2013 in stanza di compensazione e materialmente protestato dal Notaio in data 9.7.2013 ( come da annotazione sul titolo allegata in atti) .
Pertanto, come dimostrato nell'istruttoria del provvedimento d'urgenza, non solo per tabulas, ma anche a mezzo dichiarazione degli informatori ascoltati, non vi è alcun dubbio che alla data del 3 luglio 2013 quando pervenne il richiamo dell'assegno da parte di presso l'agenzia di SC RT CP_5
della Banca ON PA di SI , questo, non solo non era stato ancora protestato, ma neppure trasmesso al notaio .
Alla luce dell'esame della documentazione in atti, anche questo giudice di merito non può che giungere alla stessa conclusione del giudice della fase cautelare che ha ritenuto illegittima la levata del protesto in data 9 luglio, atteso che la consegna dell'assegno al notaio non può essere avvenuta in data antecedente al 5 luglio 2013 , e che il richiamo dell'assegno è giunto all'Agenzia di SC RT del MPS in data 3 luglio, in tempo ampiamente utile per impedire il protesto che non aveva più ragion d'essere, con conseguenziale responsabilità della banca, che aveva l'obbligo di attivarsi per evitare la sua levata.
“ La banca presso cui il pagherò cambiario risulta pagabile, qualora abbia notizia dell'intervenuto pagamento ha l'obbligo di attivarsi per impedire che attraverso il protesto si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d'essere a fronte dell'intervenuto pagamento del titolo , in mancanza di tale attivazione si configura una responsabilità da contratto, oltre che una responsabilità da comportamento omissivo in relazione all'affidamento dell'interessato che abbia comunicato l'avvenuto pagamento dell'effetto cambiario” ( Cass. Civ, sez.I n. 11130/09). Ed ancora
“gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase cosi avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine
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consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall'art. 12 L. 349 del 1973, salvo in ogni caso l'obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l'operazione non andata a buon fine” ( Cass Civ, I sez. n. 2549/20).
Infine, precisando che anche nel giudizio di merito come quello di urgenza si discute sulla “legittimità” del protesto elevato in data 9.7.2013 , non sussistendo nella fattispecie per cui è causa la stessa, in alcuna considerazione può tenersi il richiamo, formulato anche in questa sede da parte della Banca convenuta in riconvenzionale, in merito alle circolari della Banca d'Italia dell'obbligo per le banche di inviare alla Centrale di
Allarme Interbancario il nominativo dell'emittente di un assegno privo di provvista pur in presenza di richiamo dell'assegno
Ala luce di tali considerazioni, pertanto, confermando in toto l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli Articolazione Territoriale di
SC, in persona della Dottoressa UR Petitti in data 13.12.2013 per
l'effetto va dichiarata l'illegittimità del protesto levato in data 9.7.2013 nei confronti di e ordinata la cancellazione della Parte_1
pubblicazione dello stesso nel Registro dei protesti tenuto presso il competente Ufficio della Camera di Commercio e nel Registro Informatico dei Protesti
B) Sulla richiesta di risarcimento del danno
Riconosciuta l'illegittimità del protesto, con la conferma del provvedimento cautelare e quindi il diritto dell'attore a vedersi risarcito dei danni patrimoniali e non patrimoniali è ora necessario quantificare gli stessi.
Nessun dubbio nasce sul riconoscimento dei danni patrimoniali , quantificati nella memoria attorea nella somma complessiva di € 11.389,54.
L'attore, con la documentazione versata in atti ha fornito ampia e sufficiente prova a sostegno dell'importo richiesto.
Tali danni comprendono innanzi tutto il rimborso alla Società CP_2
delle spese sostenute per il protesto, pari a complessive € 279,12 (€
[...]
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12,91 per le commissioni addebitate dal proprio istituto di credito;
€ 159,42 per le spese di protesto;
€ 80,00 per la dichiarazione liberatoria con autentica amministrativa rilasciata all'attore per evitare l'ulteriore iscrizione presso la
Centrale di Allarme Interbancario;
€ 25,99 - pari al costo della spedizione a mezzo corriere TNT individuata con lettera di vettura MY30056791).
L'attore, poi ha richiesto a titolo di danno patrimoniale anche la percentuale di mancato guadagno dovuta alla difficoltà di acquisto della merce in seguito all'elevato protesto, in quanto in seguito allo stesso, i fornitori pretesero il pagamento in contanti alla consegna della merce per la stagione autunno – inverno 2013-2014, non concedendo più all'attore il pagamento a 30 o 60 gg , come prassi commerciale. Tale circostanza è stata anche confermata dal Teste Signor escusso in data 8.2.2017. L'attore Per_1
, come da documentazione allegata riuscì a pagare alla consegna gli ordini di minor importo ma non quelli di importo più elevato che non gli vennero pertanto consegnati come la merce ordinata ai fornitori Controparte_6
e per la stagione autunno-inverno 2013-
[...] CP_7 Controparte_8
2014, il cui costo complessivo di acquisto, come risulta dalla documentazione versata in atti era pari ad € 35.991,00, (come da estratti autentici delle scritture contabili vidimati dal Notaio versate in atti nel giudizio di merito)
La quantificazione del danno è stata calcolata dall'attore sulla percentuale media di guadagno che avrebbe potuto ottenere dalla vendita della merce della stagione autunno-inverno 2013-2014 ordinata e non consegnata per le difficoltà successive all'illegittimo protesto utilizzando come parametro oggettivo l'utile riportato nell'ano 2012 riportato dal modello Unico 2013, pari al 30,87% del costo dell'acquisto della merce .
Per cui : € 36991,00 ( costo merce non consegnata) x 30,87% = € 11.110,42
Alla luce della documentazione allegata, riconosciuta la illegittimità del protesto elevato può quindi accogliersi la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore nella complessiva somma di
€11.389,54 (€ 11.110,42 +€ 279,12 )
Sulla richiesta di danno non patrimoniale
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Relativamente alla quantificazione dei danni non patrimoniale che per la loro natura devono essere liquidati in via equitativa va precisato che La
Suprema Corte in tema di richiesta di risarcimento del danno conseguente
a illegittimo protesto a chiarito che << la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando inoltre l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio ( Cass. Sez. 3 n. 2226-12, Cass. Sez.
6-1 n. 21865-13, Cass.
Sez. 1 n. 23194-13). Si tratta di principio del tutto pacifico, peraltro sostenuto da rilievi comuni a distinte fattispecie, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche;
principio declinato dal rilievo che ogni pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale o professionale, non costituisce un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici
(cfr. tra le più recenti Ord. Cass Ord. I sez n. 25940/ 24; Cass. Sez. 3 n.
19551-23, Cass. Sez. 3 n. 34026-22, Cass. Sez. 1 n. 11446-17; e v. pure, in altre fattispecie di danno del genere, Cass. Sez. 1 n. 479-23, Cass. Sez. 1 n.
26801-23) . Ed ancora costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sé sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un'efficace rettifica, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi
l'esistenza e l'entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell'onore e della reputazione, anche commerciale >>
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30413 Anno 2024)
Il danno alla reputazione, dimostrato nel corso del presente giudizio ( con la perdita di fiducia da parte dei fornitori ) quanto quello esistenziale, rivenienti
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dalla pubblicazione di un protesto illegittimo, possono essere dimostrati facendo ricorso non solo alla prova testimoniale e a quella documentale, ma anche e soprattutto a quella presuntiva.
Nella fattispecie per cui è causa i fatti esposti e dimostrati dalla difesa attore come la richiesta da parte dei fornitori del pagamento della merce alla consegna, nonostante in precedenza costituisse prassi consolidata il pagamento dilazionato - costituiscono la prova della lesione della reputazione e dell'immagine commerciale dell'attore.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che” sia possibile trarre la prova del
danno esistenziale da elementi presuntivi, come ad esempio la qualità di
professionista o imprenditore e la pubblicazione nel bollettino del domicilio
del soggetto protestato. Tali fattori, certamente gravi, precisi e concordanti,
sono stati valutati come indicativi di una lesione sugli assetti relazionali e
sulla sfera a-reddituale dell'attore comunque meritevole della massima
considerazione” (Cass., 10 novembre 2010, n. 22819; Cass., 19 dicembre
2008, n. 29832).
Pertanto, si può riconoscere che nel caso per cui è causa, sussistano gli elementi presuntivi da cui trarre la prova del danno esistenziale, subito dall'attore a causa dell'illegittimo protesto elevato nei suoi confronti per responsabilità della banca convenuta. Tali elementi presuntivi sono costituiti proprio dal fatto che egli è un commerciante, privato di un fido di credito e che il suo nome è stato ingiustamente iscritto nel registro dei protesti, con discredito nei confronti dei fornitori e sul mercato .
Per tale motivo la banca convenuta, responsabile dell'emissione dell'illegittimo protesto va condannata al pagamento nei confronti dell'attore anche dei danni non patrimoniali che in via equitativa si liquidano in € 80.000.00.
Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale va accolta per quanto di ragione
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La banca convenuta in riconvenzionale ha richiesto la condanna al pagamento delle somme di cui la stessa era creditrice nei confronti del
risultanti dai saldi negativi dei conti correnti n. 2324,42 con saldo Pt_1 negativo di € 27.500,00 e n. 631215,53 con un saldo negativo di €
143,291,00 per un totale di € 170,791,00.
Si precisa che nell'atto di costituzione la ha dichiarato che “ Detta CP_1
somma è pienamente esigibile in quanto i suddetti rapporti di conto corrente risultano chiusi con saldi passivi sopra indicati per i quali il non ha mai provveduto a rientrare dopo la chiusura” . Tale Pt_1
dichiarazione è stata eccepita dalla difesa dell'attore nella prima memoria utile, nella quale ha contestato la circostanza di non aver ricevuto da parte della banca alcuna comunicazione relativa alla chiusura dei conti correnti.
.
Sulla domanda di parte convenuta in riconvenzionale è stata disposta ctu contabile , che ha anche analizzato nel dettaglio la validità dei contratti bancari posti a fronte dei rapporti tra le parti.
Prima di riportarsi alle risultanze della CTU , a cui si ritiene di aderire, va precisato, in ordine alla lettera di riconoscimento a firma dell'attore, allegata dalla convenuta in riconvenzionale che la Suprema Corte ha chiarito che << il riconoscimento del debito non preclude al correntista opponente di far valere le eccepite nullità per interessi ultralegali, usurari e anatocistici, commissioni e spese pattuite In tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”
(Cass n. 19742/2014)
Infine va precisato che il giudice che ha formulato il quesito peritale conferito al CTU per la rideterminazione dell'effettivo saldo dare- avere dei rapporti di conto corrente intercorsi tra l'attore e la convenuta in riconvenzionale, ha giustamente escluso dal conteggio le commissioni di
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massimo scoperto , le spese e la capitalizzazione ( trimestrale , semestrale o annuale) degli interessi passivi, delle cms e delle spese, alla luce dell'esame dei contratti depositati che pur non potendo essere considerati completamente nulli, contenevano clausole non opponibili al correntista ( per indeterminatezza, difetto di firma o perché non consegnati a quest'ultimo nonostante la richiesta fatta) Tali valutazioni, sulla cui esattezza non vi è da dubitare, impone di considerare come valide ai fini dell'individuazione dell'effettivo saldo dare- avere le risultanze a cui è pervenuto il perito d'ufficio.
Il rapporto dell'attore con la banca convenuta in riconvenzionale, nasce , almeno in parte, con l'apertura di un conto corrente presso la
[...]
poi assorbita in MPS. RO
I rapporti bancari afferenti al sono : Pt_1
- il contratto bancario ordinario di conto corrente ordinario n. 10629Y fu stipulato in data 3.11.2005 tra e la ditta GO RO CP
, regolarmente sottoscritto da quest'ultimo, riportante le condizioni
[...]
economiche applicate. Il conto corrente nasce con RO
con il n. 10629Y, incorporata poi nella ed ad esso inizialmente fu CP_11
lasciato invariato il numero di conto corrente, poi modificato, a fine anno
2009, con il numero 631215,53 in occasione dello spostamento della filiale da
SC RO ad SC RT . Tale conto risulta aver avuto un fido bancario iniziale di € 125.000,00 poi aumentato già dal 2° trim. 2005 a € 150.000,00 per tutto il periodo fino al 2014. Su tale conto sono stati addebitati trimestralmente interessi e competenze per un totale complessivo di €
134.315,41. Dall'inizio del rapporto è stata addebitata la commissione di massimo scoperto che dal 3° trimestre 2009 è stata sostituita dal “corrispettivo su accordato”. Sono, inoltre, state addebitate spese per comunicazioni.
L'analisi effettuata dall'ausiliare del giudice ha riscontrato che la
Commissione di Massimo CO pur essendo prevista in contratto, è priva di indicazione sui metodi di calcolo adottati, cosa che rende nulla la pattuizione per indeterminatezza. Il ctu ha analizzato gli estratti conto
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depositati in atti e precisamente quelli a partire dalla stipula del 3.11.2005 fino al 7/4/2014 , con saldo negativo di € 143.291,49. L'ausiliare ha rilevato la mancanza in atti delle pagine relative al periodo dal 3.11.2006 al
31.12.2006, per cui ha precisato di essere stato costretto a registrare un movimento fittizio alla data del 3.11.2006 per riequilibrare il saldo bancario.
Relativamente a tale conto tra le parti vi è contestazione circa la circostanza che lo stesso in realtà sia la prosecuzione del conto corrente acceso su con n. c/c n. 10012H . CP_9
L' RE , alla luce della documentazione in atti, ha escluso tale continuità dichiarando che “ Dalle verifiche effettuate in atti i due conti correnti, invece, risultano essere due rapporti differenti e non è dimostrata alcuna continuità di uno stesso rapporto….Nel caso di specie si è in presenza di un distinto rapporto bancario. 10629Y sottoscritto il 3.11.2005, con contratto, regolarmente depositato in atti dall'Istituto bancario, senza alcun provato collegamento con il c/c n. 10012H. La riprova che i due rapporti siano distinti è che il c/c n. 10629Y ha inizio con la data di pattuizione contrattuale e saldo zero, pertanto, non risulta necessario effettuare alcuna ricostruzione del saldo iniziale come, comunque, richiesto nel quesito peritale. In conclusione il c/c n. 10012H non appare oggetto di causa.>>” ( cfr pag. 20-21 relazione peritale depositata in data 2.3.18) . Tale conclusione è stata poi anche ribadita nelle risposta alle osservazioni del ctp di parte attorea, precisando che conti risultano essere due rapporti differenti e non è dimostrata alcuna continuità di uno stesso rapporto. Il contratto bancario n. 10629Y sottoscritto il 2.11.2005, si riferisce ad un preciso rapporto con proprie pattuizioni, senza alcun collegamento con il c/c n. 10012H. Del resto il c/c
10629Y ha iniziato con la data contrattuale ed un saldo pari a zero>>
- Il contratto bancario ( contratto rigenerato) dalla Banca MPS del conto n.
2324,42 stipulato in data 28.9.2012. L'RE ha riscontrato che la copia depositata in atti , riporta le condizioni economiche del rapporto ma non risulta firmata. Per tale conto sono stati depositati e quindi analizzati dal CTU
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gli estratti conto a partire dalla stipula del28.9.2012 fino al 24.3. 2013 con un saldo negativo di € 27.500,00
Il ctu ha provveduto al calcolo dell'eventuale superamento delle soglie d'usura legge 108/1996, applicando la formula della Banca d'Italia
Interessi x 36.500 oneri x 100
Formula TEG (Bankitalia) = ---------------------- + ----------------------
N. Debitori Accordato
In merito agli oneri considerati, il ctu ha puntualizzato che il comma 5 dell'art. 644 c.p. stabilisce che: “…per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito…”. La stessa legge n. 108/1996 ha previsto la pubblicazione, con cadenza trimestrale, dei tassi effettivi globali medi praticati dagli istituti bancari e dagli altri intermediari finanziari, mediante appositi decreti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ripartendo le operazioni di credito in categorie omogenee ed attribuendo alla Banca d'Italia ed all'Ufficio cambi il compito di rilevare trimestralmente i tassi. Per le aperture di credito i tassi rilevati, quindi, non comprendono la Cms e tutte le spese accessorie che, soprattutto nelle aperture di credito in conto corrente, sono connesse all'esistenza del conto corrente e non all'utilizzo del credito concesso dalla banca. Tra forfettarie di chiusura, le spese per tenuta ed invio estratto conto ed altre a queste assimilate. queste si possono considerare certamente escluse le spese per singole operazioni, le spese
Per quanto detto sopra può considerarsi corretta la metodologia di calcolo dell'usura che tenga conto nella formula della Banca d'Italia esclusivamente delle spese di liquidazione sotto la voce “interessi debitori/penale”.
A seguito delle note di parte attrice, il ctu ha effettuato, a completamento del lavoro peritale, il calcolo delle soglie d'usura anche con la formula computistica statuita dalla Cassazione Penale:
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Interessi + commissioni + spese) X 6500
Formula TEG (Cass. Penale) = -------------------------------------------------
N. Debitori
Tali calcoli hanno riporto i seguenti risultati:
- c/c n. 631215,53 (già n. 10629Y) alla data di stipula del contratto del 3.11.2005 lo stesso riportava un Tan del 10,250%, mentre la soglia d'usura del periodo risultava essere del 14,055%. Tale conto non risulta affetto da usura originaria.
Il calcolo con la formula della Cassazione Penale ha evidenziato un superamento della soglia di usura solo nel secondo trimestre 2008 con numeri trascurabili ( €48,22)
- c/c n. 2324,42. Per questo conto corrente, dai documenti in atti, non si evince la concessione di un fido, pertanto nella tabella relativa all'accordato, ai fini dell'applicazione della formula della Banca d'Italia per la verifica del Teg, è stato utilizzato il massimo scoperto di conto pari ad € 45.000,00. In nessun trimestre è stata sforata la soglia d'usura periodicamente rilevata nei D.M. emessi dal
Ministero dell'Economia e Finanze, sia con la formula di Bankitalia che con la formula della Cassazione Penale, pertanto non risulta affetto da usura sopravvenuta
L'ausiliario ha poi proceduto ai conteggi sui saldi bancari , prevedendo i seguenti passaggi contabili su ciascun conto, prospettando tre soluzioni .
- c/c C.F._2
1. Le competenze trimestrali sono state tutte epurate dal conto e ricalcolati gli interessi;
2. La Cms non è stata conteggiata ritenendo la pattuizione della stessa nulla per indeterminatezza. Di conseguenza lo stesso discorso vale per il corrispettivo su accordato e per commissione di istruttoria veloce (Civ);
3. Le spese, come da quesito peritale, sono state escluse;
4. Sono state epurate anche le competenze provenienti dal c/c n. 2324,42 per un importo complessivo di € 7.101,75 nelle prime due ipotesi ed un importo di € 2.719,15 nella terza ipotesi, che andranno conteggiate ed addebitate sul medesimo c/c 2324,42;
Rgn°4806/2014 14
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di SC
5. La capitalizzazione degli interessi è stata esclusa;
6. La valuta è stata utilizzata la data dell'operazione;
7. Il tasso degli interessi applicato è stato quello utilizzato dalla in atti CP_1
e variato via via durante l'intero periodo.
- c/c 2324,42
Le competenze trimestrali di questo conto, già addebitate, sul c/c n. 10629Y sono state qui ricalcolate con due ipotesi: - Interessi ricalcolati con gli stessi tassi utilizzati dalla (ipotesi 1 e ipotesi 3); - Interessi ricalcolati ai tassi legali CP_1
(ipotesi 2).
- Il Corrispettivo su accordato e la Civ non vengono conteggiati;
- Le spese come da quesito peritale sono state escluse;
- La capitalizzazione degli interessi è stata esclusa;
- valuta è stata utilizzata la data dell'operazione.
Con i seguenti risultati:
IPOTESI 1:
C/C 10629Y. Ricalcolo del nuovo saldo con il seguente metodo:
Competenze trimestrali escluse;
CMS, corrispettivo su accordato e Civ escluse;
Spese escluse;
Competenze di € 7.101,75 provenienti dal c/c 2324,42 escluse;
Capitalizzazione degli interessi esclusa;
Valuta utilizzata la data dell'operazione;
Tasso d'interesse applicato dalla Banca variato durante il periodo.
Il nuovo saldo ricalcolato al 7/4/2014 risulta essere di - € 55.044,78.
C/C 2324,42. Ricalcolo del nuovo saldo con il seguente metodo:
- Interessi ricalcolati ai tassi della CP_1
- Corrispettivo su accordato e la Civ esclusi;
- Spese escluse;
- Capitalizzazione degli interessi esclusa;
- Valuta utilizzata la data dell'operazione;
Il nuovo saldo ricalcolato al 22.03.2013 risulta essere di - € 29.951,70.
Rgn°4806/2014 15
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di SC
In conclusione dell'IPOTESI 1: il correntista risulta debitore nei confronti della
Banca per € 84.9996,48 (€ 55.044,78 + € 29.951,70) a fronte di € 170.791,00 richiesti in riconvenzionale.
IPOTESI 2:
C/C 10629Y. Ricalcolo del nuovo saldo con il seguente metodo:
Competenze trimestrali escluse;
CMS, corrispettivo su accordato e Civ escluse;
Spese escluse;
Competenze di € 7.101,75 provenienti dal c/c 2324,42 escluse;
Capitalizzazione degli interessi esclusa;
Valuta utilizzata la data dell'operazione;
Tasso d'interesse applicato dalla Banca variato durante il periodo.
Il nuovo saldo ricalcolato al 7/4/2014 risulta essere di - € 55.044,78.
C/C 2324,42. Ricalcolo del nuovo saldo con il seguente metodo:
Interessi ricalcolati ai tassi legali;
Corrispettivo su accordato e la Civ esclusi;
Spese escluse;
Capitalizzazione degli interessi esclusa;
Valuta utilizzata la data dell'operazione;
Il nuovo saldo ricalcolato al 22.03.2013 risulta essere di - € 28.030,74.
In conclusione dell'IPOTESI 2: il correntista risulta debitore nei confronti della per € 83.075,52 (€ 55.044,78 + € 28.030,74) a fronte di € 170.791,00 CP_1
richiesti in riconvenzionale.
IPOTESI 3:
C/C 10629Y. Ricalcolo del nuovo saldo con il seguente metodo:
Competenze trimestrali escluse;
CMS, corrispettivo su accordato e Civ escluse;
Spese escluse;
Competenze di € 2.719,15 provenienti dal c/c 2324,42 escluse fino al 1° trim.
2013;
Capitalizzazione degli interessi esclusa;
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di SC
Valuta utilizzata la data dell'operazione;
Tasso d'interesse applicato dalla Banca variato durante il periodo.
Il nuovo saldo ricalcolato al 7/4/2014 risulta essere di - € 59.636,00.
C/C 2324,42. Ricalcolo del nuovo saldo con il seguente metodo:
Interessi ricalcolati ai tassi della Banca;
Corrispettivo su accordato e la Civ esclusi;
Spese escluse;
Capitalizzazione degli interessi esclusa;
Valuta utilizzata la data dell'operazione;
Il nuovo saldo ricalcolato al 22.03.2013 risulta essere di - € 29.951,70. In conclusione dell'IPOTESI 3: il correntista risulta debitore nei confronti della per € 89.587,70 (€ 59.636,00 + € 29.951,70) a fronte di € 170.791,00 CP_1
richiesti in riconvenzionale.
Per motivi di equità, alla luce delle valutazioni di cui sopra, si ritiene di aderire al risultato di cui alla seconda ipotesi, con un saldo avere a favore della di € 83.075,78 ( composto da € 55.044,78 + 28.030,749 a fronte di € CP_1
179.791,00 richiesti
Pertanto si accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dalla banca convenuta in riconvenzionale riconoscendo che la stessa risulta essere creditrice nei confronti di alla chiusura dei conti a lui intestati Parte_1 della complessiva somma di € 83.075,78, così come calcolata dal CTU, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di chiusura del conto.
La soccombenza reciproca, impone la compensazione delle spese ed il costo di
CTU ripartito al 50 %, per cui li dove una delle parti avesse anticipato integralmente tale costo ha diritto alla restituzione della metà
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di SC nella persona del
Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1) Conferma in toto l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli
Articolazione Territoriale di SC, in persona della Dottoressa UR
Rgn°4806/2014 17
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di SC
Petitti in data 13.12.2013 e per l'effetto dichiarata l'illegittimità del protesto levato in data 9.7.2013 nei confronti di con Parte_1
ordine di cancellazione della pubblicazione dello stesso nel Registro dei protesti tenuto presso il competente Ufficio della Camera di
Commercio e nel Registro Informatico dei Protesti
2) Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. a pagare in favore di la Parte_1
somma di €11.389,54 , a titolo di danno patrimoniale , oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda
3) Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. in via equitativa a pagare in favore di la somma di € 80.000,00 , a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda
4) Accoglie la domanda riconvenzionale per quanto di ragione e condanna a pagare in favore di Parte_1 [...] la somma di € 83.075,78 quale saldo Controparte_1
negativo sui conti correnti intestati al primo, così come ricalcolati in CTU oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda
5) Spese di giudizio compensate
6) Costi di ctu ripartiti al 50 %
Cosi deciso in Napoli li, 19.07.2025
Il GOP
Dott. Maria Pia De Riso
Rgn°4806/2014 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
Sezione Distaccata di SC in persona del Gop Dott.ssa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.4806 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2014 avente ad
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
TRA
( CF: ), elett.te dom.to in Barano Parte_1 C.F._1
d'SC alla Via Starza n. 3, presso lo studio dell'Avv. Filomena Giglio, in virtù di procura in atti
Pec: Email_1
attore contro
( C.F.-P.IVA : Controparte_1
), in persona del legale rappresentante elettivamente dpm.to in P.IVA_1
Napoli alla Via A. Depretis n. 102 presso lo studio legale associato Moschiano, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Eugenio
Moschiano e Andrea Moschiano, in virtù di procura in atti
Pec : Email_2
convenuto in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di SC
Decisa all'udienza del 7.4.25 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc con i termini ex 190 cpc
Le parti hanno depositato comparse conclusionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo.
Si precisa che il presente giudizio è giunto per la prima volta all'attenzione della sottoscritta Gop estensore all'udienza del 19.06.23 , ad istruttoria già conclusa e dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo trattenuta in decisione all'udienza del
7.4.25 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc
La presente causa è giudizio di merito ex 669 cpc relativo ad un procedimento ex art. 700 cpc depositato dall'attore in data 13.09.2013 ( Rg 702/13)
, sulla premessa di essere titolare dell'impresa individuale Parte_1 all'insegna “GO” sita in SC alla Via Vittoria Colonna 130, esponeva che in data 1.7.2013 aveva erroneamente presentato all'incasso ( Controparte_2
nonostante sopravenuti accordi derivanti dal pagamento a mezzo bonifico bancario) l'assegno n. 0837714068 di € 1.115,02 da egli emesso in data
30.6.2013 e tratto sul conto corrente 631215,33, acceso presso la filiale di SC
RT della In data 3 luglio 2013 l'assegno era stato Controparte_3
prontamente richiamato dalla agenzia TN Trener di EN ma Controparte_4
ciò nonostante l'assegno era stato protestato in data 9 luglio 2013, per cui chiedeva sospendersi la pubblicazione del protesto perché illegittimamente elevato. Il ricorso ex art. 700 veniva accolto dal Giudice del Tribunale di Napoli
Articolazione territoriale di SC che accoglieva il ricorso e per l'effetto ordinava la sospensione della pubblicazione del protesto illegittimamente elevato in data 9 luglio 2013 nei confronti di , condannando la resistente Parte_1
Rgn°4806/2014 2
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di SC
Banca pagamento delle spese di lite. Con atto di citazione del 14.4.14, l'attore introduceva il presente giudizio di merito al fine di veder dichiarare :
1) l'illegittimità del protesto levato nei confronti di in data Parte_1
09.07.13 e per l'effetto ordinare a cancellazione della pubblicazione dello stesso nel Registro dei Protesti tenuto presso il competente Ufficio della Camera di
Commercio e nel Registro Informatico dei Protesti, come già statuito con l'ordinanza cautelare del 13.12.13, confermandola integralmente nel merito ed in conseguenza 2) dichiarare l'esclusiva responsabilità della soc.
[...]
in persona le legale rappresentante p.t. per danni Controparte_1
patrimoniali e non subiti dal Signor a causa dell'illegittimo Parte_1
protesto levato nei suoi confronti in data 9.07.2013; 3) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 11.389,54 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
4) condannare la società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore nella misura di € 200,000,00 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese con attribuzione.
Si Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 impugnava integralmente l'atto di citazione e tutte le domande proposte nei suoi confronti. Nella comparsa di costituzione formulava in via riconvenzionale domanda di condanna al pagamento del saldo complessivo debitore dei due contratti di conto ( n. n.2324.42 , con €. € 27.500,00 per saldo passivo;
n.
631215,53 con saldo passivo di € 143.291,00 per)per un totale di € 170.791,00
Nel corso del giudizio veniva eseguita CTU contabile ai fini del ricalcolo dei due conti il cui importo era oggetto di CTU e espletata prova testi all'udienza del
8.2.2017 sui capi ammessi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda attorea
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione
A) Sulla domanda di conferma nel merito dell'ordinanza cautelare del
13.12.2013 – Illegittimità del protesto
Rgn°4806/2014 3
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di SC
Con il presente giudizio l'attore , titolare dell'impresa Parte_1 individuale all'insegna “GO” sita in SC ala Via Vittoria Colonna, ha chiesto confermarsi il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di
Napoli Articolazione Territoriale di SC, nella persona del Giudice Leura
Petitti in data 13.12.203 sul ricorso ex art. 700 con RG 702/2013 .
Il giudice del cautelare in punta di fatto ha ritenuto pacifico, alla luce della documentazione in atti e non controverso tra le parti , le seguenti circostanze:
- l'assegno n. 0837714068 di euro 1,115,02, emesso da Parte_1
in data 30.06.2013 in favore di tratto sul conto corrente Controparte_2
n. 631215,53 acceso presso la è stato Controparte_1 presentato all'incasso in data 1.luglio 2013 e addebitato telematicamente perché emesso con la procedura ckuck tuncation);
- In data 3 luglio 2013 ha corrisposto a Parte_1 CP_2
l'importo dell'assegno a mezzo bonifico bancario :
[...]
- In data 3 luglio 2013 ha “richiamato” l'assegno , Controparte_2 rappresentando l'erroneo versamento all' di EN , Controparte_5 ed in pari data l' ha trasmesso la nota di richiamo Controparte_5 dell'assegno all'agenzia di SC RT ON Paschi di SI ( come da nota dell'agenzia non contestata in sede di Parte_2
cautelare dalla banca resistente)
- In data 3 luglio 2013 l'agenzia di SC RT ON PA si SI ha respinto il richiano dell'assegno con la motivazione “ assegno protestato”
- In data 5 luglio 2013 l'assegno è stato trasmesso in stanza di compensazione;
- In data 9 luglio 2013 l'assegno è stato protestato.
Come rilevato dal giudice del procedimento cautelare dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che, in data 3 luglio
2013, quando pervenne l'assegno presso l'agenzia RT di SC di
[...]
da parte di questo non fosse ancora protestato, Controparte_1 CP_5
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di SC
essendo transitato in data 5 luglio 2013 in stanza di compensazione e materialmente protestato dal Notaio in data 9.7.2013 ( come da annotazione sul titolo allegata in atti) .
Pertanto, come dimostrato nell'istruttoria del provvedimento d'urgenza, non solo per tabulas, ma anche a mezzo dichiarazione degli informatori ascoltati, non vi è alcun dubbio che alla data del 3 luglio 2013 quando pervenne il richiamo dell'assegno da parte di presso l'agenzia di SC RT CP_5
della Banca ON PA di SI , questo, non solo non era stato ancora protestato, ma neppure trasmesso al notaio .
Alla luce dell'esame della documentazione in atti, anche questo giudice di merito non può che giungere alla stessa conclusione del giudice della fase cautelare che ha ritenuto illegittima la levata del protesto in data 9 luglio, atteso che la consegna dell'assegno al notaio non può essere avvenuta in data antecedente al 5 luglio 2013 , e che il richiamo dell'assegno è giunto all'Agenzia di SC RT del MPS in data 3 luglio, in tempo ampiamente utile per impedire il protesto che non aveva più ragion d'essere, con conseguenziale responsabilità della banca, che aveva l'obbligo di attivarsi per evitare la sua levata.
“ La banca presso cui il pagherò cambiario risulta pagabile, qualora abbia notizia dell'intervenuto pagamento ha l'obbligo di attivarsi per impedire che attraverso il protesto si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d'essere a fronte dell'intervenuto pagamento del titolo , in mancanza di tale attivazione si configura una responsabilità da contratto, oltre che una responsabilità da comportamento omissivo in relazione all'affidamento dell'interessato che abbia comunicato l'avvenuto pagamento dell'effetto cambiario” ( Cass. Civ, sez.I n. 11130/09). Ed ancora
“gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase cosi avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine
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consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall'art. 12 L. 349 del 1973, salvo in ogni caso l'obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l'operazione non andata a buon fine” ( Cass Civ, I sez. n. 2549/20).
Infine, precisando che anche nel giudizio di merito come quello di urgenza si discute sulla “legittimità” del protesto elevato in data 9.7.2013 , non sussistendo nella fattispecie per cui è causa la stessa, in alcuna considerazione può tenersi il richiamo, formulato anche in questa sede da parte della Banca convenuta in riconvenzionale, in merito alle circolari della Banca d'Italia dell'obbligo per le banche di inviare alla Centrale di
Allarme Interbancario il nominativo dell'emittente di un assegno privo di provvista pur in presenza di richiamo dell'assegno
Ala luce di tali considerazioni, pertanto, confermando in toto l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli Articolazione Territoriale di
SC, in persona della Dottoressa UR Petitti in data 13.12.2013 per
l'effetto va dichiarata l'illegittimità del protesto levato in data 9.7.2013 nei confronti di e ordinata la cancellazione della Parte_1
pubblicazione dello stesso nel Registro dei protesti tenuto presso il competente Ufficio della Camera di Commercio e nel Registro Informatico dei Protesti
B) Sulla richiesta di risarcimento del danno
Riconosciuta l'illegittimità del protesto, con la conferma del provvedimento cautelare e quindi il diritto dell'attore a vedersi risarcito dei danni patrimoniali e non patrimoniali è ora necessario quantificare gli stessi.
Nessun dubbio nasce sul riconoscimento dei danni patrimoniali , quantificati nella memoria attorea nella somma complessiva di € 11.389,54.
L'attore, con la documentazione versata in atti ha fornito ampia e sufficiente prova a sostegno dell'importo richiesto.
Tali danni comprendono innanzi tutto il rimborso alla Società CP_2
delle spese sostenute per il protesto, pari a complessive € 279,12 (€
[...]
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12,91 per le commissioni addebitate dal proprio istituto di credito;
€ 159,42 per le spese di protesto;
€ 80,00 per la dichiarazione liberatoria con autentica amministrativa rilasciata all'attore per evitare l'ulteriore iscrizione presso la
Centrale di Allarme Interbancario;
€ 25,99 - pari al costo della spedizione a mezzo corriere TNT individuata con lettera di vettura MY30056791).
L'attore, poi ha richiesto a titolo di danno patrimoniale anche la percentuale di mancato guadagno dovuta alla difficoltà di acquisto della merce in seguito all'elevato protesto, in quanto in seguito allo stesso, i fornitori pretesero il pagamento in contanti alla consegna della merce per la stagione autunno – inverno 2013-2014, non concedendo più all'attore il pagamento a 30 o 60 gg , come prassi commerciale. Tale circostanza è stata anche confermata dal Teste Signor escusso in data 8.2.2017. L'attore Per_1
, come da documentazione allegata riuscì a pagare alla consegna gli ordini di minor importo ma non quelli di importo più elevato che non gli vennero pertanto consegnati come la merce ordinata ai fornitori Controparte_6
e per la stagione autunno-inverno 2013-
[...] CP_7 Controparte_8
2014, il cui costo complessivo di acquisto, come risulta dalla documentazione versata in atti era pari ad € 35.991,00, (come da estratti autentici delle scritture contabili vidimati dal Notaio versate in atti nel giudizio di merito)
La quantificazione del danno è stata calcolata dall'attore sulla percentuale media di guadagno che avrebbe potuto ottenere dalla vendita della merce della stagione autunno-inverno 2013-2014 ordinata e non consegnata per le difficoltà successive all'illegittimo protesto utilizzando come parametro oggettivo l'utile riportato nell'ano 2012 riportato dal modello Unico 2013, pari al 30,87% del costo dell'acquisto della merce .
Per cui : € 36991,00 ( costo merce non consegnata) x 30,87% = € 11.110,42
Alla luce della documentazione allegata, riconosciuta la illegittimità del protesto elevato può quindi accogliersi la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore nella complessiva somma di
€11.389,54 (€ 11.110,42 +€ 279,12 )
Sulla richiesta di danno non patrimoniale
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di SC
Relativamente alla quantificazione dei danni non patrimoniale che per la loro natura devono essere liquidati in via equitativa va precisato che La
Suprema Corte in tema di richiesta di risarcimento del danno conseguente
a illegittimo protesto a chiarito che << la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando inoltre l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio ( Cass. Sez. 3 n. 2226-12, Cass. Sez.
6-1 n. 21865-13, Cass.
Sez. 1 n. 23194-13). Si tratta di principio del tutto pacifico, peraltro sostenuto da rilievi comuni a distinte fattispecie, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche;
principio declinato dal rilievo che ogni pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale o professionale, non costituisce un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici
(cfr. tra le più recenti Ord. Cass Ord. I sez n. 25940/ 24; Cass. Sez. 3 n.
19551-23, Cass. Sez. 3 n. 34026-22, Cass. Sez. 1 n. 11446-17; e v. pure, in altre fattispecie di danno del genere, Cass. Sez. 1 n. 479-23, Cass. Sez. 1 n.
26801-23) . Ed ancora costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sé sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un'efficace rettifica, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi
l'esistenza e l'entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell'onore e della reputazione, anche commerciale >>
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30413 Anno 2024)
Il danno alla reputazione, dimostrato nel corso del presente giudizio ( con la perdita di fiducia da parte dei fornitori ) quanto quello esistenziale, rivenienti
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di SC
dalla pubblicazione di un protesto illegittimo, possono essere dimostrati facendo ricorso non solo alla prova testimoniale e a quella documentale, ma anche e soprattutto a quella presuntiva.
Nella fattispecie per cui è causa i fatti esposti e dimostrati dalla difesa attore come la richiesta da parte dei fornitori del pagamento della merce alla consegna, nonostante in precedenza costituisse prassi consolidata il pagamento dilazionato - costituiscono la prova della lesione della reputazione e dell'immagine commerciale dell'attore.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che” sia possibile trarre la prova del
danno esistenziale da elementi presuntivi, come ad esempio la qualità di
professionista o imprenditore e la pubblicazione nel bollettino del domicilio
del soggetto protestato. Tali fattori, certamente gravi, precisi e concordanti,
sono stati valutati come indicativi di una lesione sugli assetti relazionali e
sulla sfera a-reddituale dell'attore comunque meritevole della massima
considerazione” (Cass., 10 novembre 2010, n. 22819; Cass., 19 dicembre
2008, n. 29832).
Pertanto, si può riconoscere che nel caso per cui è causa, sussistano gli elementi presuntivi da cui trarre la prova del danno esistenziale, subito dall'attore a causa dell'illegittimo protesto elevato nei suoi confronti per responsabilità della banca convenuta. Tali elementi presuntivi sono costituiti proprio dal fatto che egli è un commerciante, privato di un fido di credito e che il suo nome è stato ingiustamente iscritto nel registro dei protesti, con discredito nei confronti dei fornitori e sul mercato .
Per tale motivo la banca convenuta, responsabile dell'emissione dell'illegittimo protesto va condannata al pagamento nei confronti dell'attore anche dei danni non patrimoniali che in via equitativa si liquidano in € 80.000.00.
Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale va accolta per quanto di ragione
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La banca convenuta in riconvenzionale ha richiesto la condanna al pagamento delle somme di cui la stessa era creditrice nei confronti del
risultanti dai saldi negativi dei conti correnti n. 2324,42 con saldo Pt_1 negativo di € 27.500,00 e n. 631215,53 con un saldo negativo di €
143,291,00 per un totale di € 170,791,00.
Si precisa che nell'atto di costituzione la ha dichiarato che “ Detta CP_1
somma è pienamente esigibile in quanto i suddetti rapporti di conto corrente risultano chiusi con saldi passivi sopra indicati per i quali il non ha mai provveduto a rientrare dopo la chiusura” . Tale Pt_1
dichiarazione è stata eccepita dalla difesa dell'attore nella prima memoria utile, nella quale ha contestato la circostanza di non aver ricevuto da parte della banca alcuna comunicazione relativa alla chiusura dei conti correnti.
.
Sulla domanda di parte convenuta in riconvenzionale è stata disposta ctu contabile , che ha anche analizzato nel dettaglio la validità dei contratti bancari posti a fronte dei rapporti tra le parti.
Prima di riportarsi alle risultanze della CTU , a cui si ritiene di aderire, va precisato, in ordine alla lettera di riconoscimento a firma dell'attore, allegata dalla convenuta in riconvenzionale che la Suprema Corte ha chiarito che << il riconoscimento del debito non preclude al correntista opponente di far valere le eccepite nullità per interessi ultralegali, usurari e anatocistici, commissioni e spese pattuite In tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”
(Cass n. 19742/2014)
Infine va precisato che il giudice che ha formulato il quesito peritale conferito al CTU per la rideterminazione dell'effettivo saldo dare- avere dei rapporti di conto corrente intercorsi tra l'attore e la convenuta in riconvenzionale, ha giustamente escluso dal conteggio le commissioni di
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massimo scoperto , le spese e la capitalizzazione ( trimestrale , semestrale o annuale) degli interessi passivi, delle cms e delle spese, alla luce dell'esame dei contratti depositati che pur non potendo essere considerati completamente nulli, contenevano clausole non opponibili al correntista ( per indeterminatezza, difetto di firma o perché non consegnati a quest'ultimo nonostante la richiesta fatta) Tali valutazioni, sulla cui esattezza non vi è da dubitare, impone di considerare come valide ai fini dell'individuazione dell'effettivo saldo dare- avere le risultanze a cui è pervenuto il perito d'ufficio.
Il rapporto dell'attore con la banca convenuta in riconvenzionale, nasce , almeno in parte, con l'apertura di un conto corrente presso la
[...]
poi assorbita in MPS. RO
I rapporti bancari afferenti al sono : Pt_1
- il contratto bancario ordinario di conto corrente ordinario n. 10629Y fu stipulato in data 3.11.2005 tra e la ditta GO RO CP
, regolarmente sottoscritto da quest'ultimo, riportante le condizioni
[...]
economiche applicate. Il conto corrente nasce con RO
con il n. 10629Y, incorporata poi nella ed ad esso inizialmente fu CP_11
lasciato invariato il numero di conto corrente, poi modificato, a fine anno
2009, con il numero 631215,53 in occasione dello spostamento della filiale da
SC RO ad SC RT . Tale conto risulta aver avuto un fido bancario iniziale di € 125.000,00 poi aumentato già dal 2° trim. 2005 a € 150.000,00 per tutto il periodo fino al 2014. Su tale conto sono stati addebitati trimestralmente interessi e competenze per un totale complessivo di €
134.315,41. Dall'inizio del rapporto è stata addebitata la commissione di massimo scoperto che dal 3° trimestre 2009 è stata sostituita dal “corrispettivo su accordato”. Sono, inoltre, state addebitate spese per comunicazioni.
L'analisi effettuata dall'ausiliare del giudice ha riscontrato che la
Commissione di Massimo CO pur essendo prevista in contratto, è priva di indicazione sui metodi di calcolo adottati, cosa che rende nulla la pattuizione per indeterminatezza. Il ctu ha analizzato gli estratti conto
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depositati in atti e precisamente quelli a partire dalla stipula del 3.11.2005 fino al 7/4/2014 , con saldo negativo di € 143.291,49. L'ausiliare ha rilevato la mancanza in atti delle pagine relative al periodo dal 3.11.2006 al
31.12.2006, per cui ha precisato di essere stato costretto a registrare un movimento fittizio alla data del 3.11.2006 per riequilibrare il saldo bancario.
Relativamente a tale conto tra le parti vi è contestazione circa la circostanza che lo stesso in realtà sia la prosecuzione del conto corrente acceso su con n. c/c n. 10012H . CP_9
L' RE , alla luce della documentazione in atti, ha escluso tale continuità dichiarando che “ Dalle verifiche effettuate in atti i due conti correnti, invece, risultano essere due rapporti differenti e non è dimostrata alcuna continuità di uno stesso rapporto….Nel caso di specie si è in presenza di un distinto rapporto bancario. 10629Y sottoscritto il 3.11.2005, con contratto, regolarmente depositato in atti dall'Istituto bancario, senza alcun provato collegamento con il c/c n. 10012H. La riprova che i due rapporti siano distinti è che il c/c n. 10629Y ha inizio con la data di pattuizione contrattuale e saldo zero, pertanto, non risulta necessario effettuare alcuna ricostruzione del saldo iniziale come, comunque, richiesto nel quesito peritale. In conclusione il c/c n. 10012H non appare oggetto di causa.>>” ( cfr pag. 20-21 relazione peritale depositata in data 2.3.18) . Tale conclusione è stata poi anche ribadita nelle risposta alle osservazioni del ctp di parte attorea, precisando che conti risultano essere due rapporti differenti e non è dimostrata alcuna continuità di uno stesso rapporto. Il contratto bancario n. 10629Y sottoscritto il 2.11.2005, si riferisce ad un preciso rapporto con proprie pattuizioni, senza alcun collegamento con il c/c n. 10012H. Del resto il c/c
10629Y ha iniziato con la data contrattuale ed un saldo pari a zero>>
- Il contratto bancario ( contratto rigenerato) dalla Banca MPS del conto n.
2324,42 stipulato in data 28.9.2012. L'RE ha riscontrato che la copia depositata in atti , riporta le condizioni economiche del rapporto ma non risulta firmata. Per tale conto sono stati depositati e quindi analizzati dal CTU
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gli estratti conto a partire dalla stipula del28.9.2012 fino al 24.3. 2013 con un saldo negativo di € 27.500,00
Il ctu ha provveduto al calcolo dell'eventuale superamento delle soglie d'usura legge 108/1996, applicando la formula della Banca d'Italia
Interessi x 36.500 oneri x 100
Formula TEG (Bankitalia) = ---------------------- + ----------------------
N. Debitori Accordato
In merito agli oneri considerati, il ctu ha puntualizzato che il comma 5 dell'art. 644 c.p. stabilisce che: “…per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito…”. La stessa legge n. 108/1996 ha previsto la pubblicazione, con cadenza trimestrale, dei tassi effettivi globali medi praticati dagli istituti bancari e dagli altri intermediari finanziari, mediante appositi decreti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ripartendo le operazioni di credito in categorie omogenee ed attribuendo alla Banca d'Italia ed all'Ufficio cambi il compito di rilevare trimestralmente i tassi. Per le aperture di credito i tassi rilevati, quindi, non comprendono la Cms e tutte le spese accessorie che, soprattutto nelle aperture di credito in conto corrente, sono connesse all'esistenza del conto corrente e non all'utilizzo del credito concesso dalla banca. Tra forfettarie di chiusura, le spese per tenuta ed invio estratto conto ed altre a queste assimilate. queste si possono considerare certamente escluse le spese per singole operazioni, le spese
Per quanto detto sopra può considerarsi corretta la metodologia di calcolo dell'usura che tenga conto nella formula della Banca d'Italia esclusivamente delle spese di liquidazione sotto la voce “interessi debitori/penale”.
A seguito delle note di parte attrice, il ctu ha effettuato, a completamento del lavoro peritale, il calcolo delle soglie d'usura anche con la formula computistica statuita dalla Cassazione Penale:
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Interessi + commissioni + spese) X 6500
Formula TEG (Cass. Penale) = -------------------------------------------------
N. Debitori
Tali calcoli hanno riporto i seguenti risultati:
- c/c n. 631215,53 (già n. 10629Y) alla data di stipula del contratto del 3.11.2005 lo stesso riportava un Tan del 10,250%, mentre la soglia d'usura del periodo risultava essere del 14,055%. Tale conto non risulta affetto da usura originaria.
Il calcolo con la formula della Cassazione Penale ha evidenziato un superamento della soglia di usura solo nel secondo trimestre 2008 con numeri trascurabili ( €48,22)
- c/c n. 2324,42. Per questo conto corrente, dai documenti in atti, non si evince la concessione di un fido, pertanto nella tabella relativa all'accordato, ai fini dell'applicazione della formula della Banca d'Italia per la verifica del Teg, è stato utilizzato il massimo scoperto di conto pari ad € 45.000,00. In nessun trimestre è stata sforata la soglia d'usura periodicamente rilevata nei D.M. emessi dal
Ministero dell'Economia e Finanze, sia con la formula di Bankitalia che con la formula della Cassazione Penale, pertanto non risulta affetto da usura sopravvenuta
L'ausiliario ha poi proceduto ai conteggi sui saldi bancari , prevedendo i seguenti passaggi contabili su ciascun conto, prospettando tre soluzioni .
- c/c C.F._2
1. Le competenze trimestrali sono state tutte epurate dal conto e ricalcolati gli interessi;
2. La Cms non è stata conteggiata ritenendo la pattuizione della stessa nulla per indeterminatezza. Di conseguenza lo stesso discorso vale per il corrispettivo su accordato e per commissione di istruttoria veloce (Civ);
3. Le spese, come da quesito peritale, sono state escluse;
4. Sono state epurate anche le competenze provenienti dal c/c n. 2324,42 per un importo complessivo di € 7.101,75 nelle prime due ipotesi ed un importo di € 2.719,15 nella terza ipotesi, che andranno conteggiate ed addebitate sul medesimo c/c 2324,42;
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5. La capitalizzazione degli interessi è stata esclusa;
6. La valuta è stata utilizzata la data dell'operazione;
7. Il tasso degli interessi applicato è stato quello utilizzato dalla in atti CP_1
e variato via via durante l'intero periodo.
- c/c 2324,42
Le competenze trimestrali di questo conto, già addebitate, sul c/c n. 10629Y sono state qui ricalcolate con due ipotesi: - Interessi ricalcolati con gli stessi tassi utilizzati dalla (ipotesi 1 e ipotesi 3); - Interessi ricalcolati ai tassi legali CP_1
(ipotesi 2).
- Il Corrispettivo su accordato e la Civ non vengono conteggiati;
- Le spese come da quesito peritale sono state escluse;
- La capitalizzazione degli interessi è stata esclusa;
- valuta è stata utilizzata la data dell'operazione.
Con i seguenti risultati:
IPOTESI 1:
C/C 10629Y. Ricalcolo del nuovo saldo con il seguente metodo:
Competenze trimestrali escluse;
CMS, corrispettivo su accordato e Civ escluse;
Spese escluse;
Competenze di € 7.101,75 provenienti dal c/c 2324,42 escluse;
Capitalizzazione degli interessi esclusa;
Valuta utilizzata la data dell'operazione;
Tasso d'interesse applicato dalla Banca variato durante il periodo.
Il nuovo saldo ricalcolato al 7/4/2014 risulta essere di - € 55.044,78.
C/C 2324,42. Ricalcolo del nuovo saldo con il seguente metodo:
- Interessi ricalcolati ai tassi della CP_1
- Corrispettivo su accordato e la Civ esclusi;
- Spese escluse;
- Capitalizzazione degli interessi esclusa;
- Valuta utilizzata la data dell'operazione;
Il nuovo saldo ricalcolato al 22.03.2013 risulta essere di - € 29.951,70.
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In conclusione dell'IPOTESI 1: il correntista risulta debitore nei confronti della
Banca per € 84.9996,48 (€ 55.044,78 + € 29.951,70) a fronte di € 170.791,00 richiesti in riconvenzionale.
IPOTESI 2:
C/C 10629Y. Ricalcolo del nuovo saldo con il seguente metodo:
Competenze trimestrali escluse;
CMS, corrispettivo su accordato e Civ escluse;
Spese escluse;
Competenze di € 7.101,75 provenienti dal c/c 2324,42 escluse;
Capitalizzazione degli interessi esclusa;
Valuta utilizzata la data dell'operazione;
Tasso d'interesse applicato dalla Banca variato durante il periodo.
Il nuovo saldo ricalcolato al 7/4/2014 risulta essere di - € 55.044,78.
C/C 2324,42. Ricalcolo del nuovo saldo con il seguente metodo:
Interessi ricalcolati ai tassi legali;
Corrispettivo su accordato e la Civ esclusi;
Spese escluse;
Capitalizzazione degli interessi esclusa;
Valuta utilizzata la data dell'operazione;
Il nuovo saldo ricalcolato al 22.03.2013 risulta essere di - € 28.030,74.
In conclusione dell'IPOTESI 2: il correntista risulta debitore nei confronti della per € 83.075,52 (€ 55.044,78 + € 28.030,74) a fronte di € 170.791,00 CP_1
richiesti in riconvenzionale.
IPOTESI 3:
C/C 10629Y. Ricalcolo del nuovo saldo con il seguente metodo:
Competenze trimestrali escluse;
CMS, corrispettivo su accordato e Civ escluse;
Spese escluse;
Competenze di € 2.719,15 provenienti dal c/c 2324,42 escluse fino al 1° trim.
2013;
Capitalizzazione degli interessi esclusa;
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Valuta utilizzata la data dell'operazione;
Tasso d'interesse applicato dalla Banca variato durante il periodo.
Il nuovo saldo ricalcolato al 7/4/2014 risulta essere di - € 59.636,00.
C/C 2324,42. Ricalcolo del nuovo saldo con il seguente metodo:
Interessi ricalcolati ai tassi della Banca;
Corrispettivo su accordato e la Civ esclusi;
Spese escluse;
Capitalizzazione degli interessi esclusa;
Valuta utilizzata la data dell'operazione;
Il nuovo saldo ricalcolato al 22.03.2013 risulta essere di - € 29.951,70. In conclusione dell'IPOTESI 3: il correntista risulta debitore nei confronti della per € 89.587,70 (€ 59.636,00 + € 29.951,70) a fronte di € 170.791,00 CP_1
richiesti in riconvenzionale.
Per motivi di equità, alla luce delle valutazioni di cui sopra, si ritiene di aderire al risultato di cui alla seconda ipotesi, con un saldo avere a favore della di € 83.075,78 ( composto da € 55.044,78 + 28.030,749 a fronte di € CP_1
179.791,00 richiesti
Pertanto si accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dalla banca convenuta in riconvenzionale riconoscendo che la stessa risulta essere creditrice nei confronti di alla chiusura dei conti a lui intestati Parte_1 della complessiva somma di € 83.075,78, così come calcolata dal CTU, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di chiusura del conto.
La soccombenza reciproca, impone la compensazione delle spese ed il costo di
CTU ripartito al 50 %, per cui li dove una delle parti avesse anticipato integralmente tale costo ha diritto alla restituzione della metà
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di SC nella persona del
Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1) Conferma in toto l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli
Articolazione Territoriale di SC, in persona della Dottoressa UR
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Petitti in data 13.12.2013 e per l'effetto dichiarata l'illegittimità del protesto levato in data 9.7.2013 nei confronti di con Parte_1
ordine di cancellazione della pubblicazione dello stesso nel Registro dei protesti tenuto presso il competente Ufficio della Camera di
Commercio e nel Registro Informatico dei Protesti
2) Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. a pagare in favore di la Parte_1
somma di €11.389,54 , a titolo di danno patrimoniale , oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda
3) Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. in via equitativa a pagare in favore di la somma di € 80.000,00 , a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda
4) Accoglie la domanda riconvenzionale per quanto di ragione e condanna a pagare in favore di Parte_1 [...] la somma di € 83.075,78 quale saldo Controparte_1
negativo sui conti correnti intestati al primo, così come ricalcolati in CTU oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda
5) Spese di giudizio compensate
6) Costi di ctu ripartiti al 50 %
Cosi deciso in Napoli li, 19.07.2025
Il GOP
Dott. Maria Pia De Riso
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