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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 767/2024
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO DI VARESE
Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nel procedimento proposto da ei confronti dell' ; Parte_1 CP_1 visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nel termine fissato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del
CTU, ossia le seguenti:
- “(…) non si ritiene il signor soggetto invalido totale e con permanente Parte_1 inabilità lavorativa con conseguente diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art.
12 legge 118/1971”.
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: pensione di inabilità ex art. 12 L 118/71;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: NEGATIVO.
NULLA sulle spese di lite, avendo il ricorrente versato in atti dichiarazione ex art. 152 Disp Att. cpc.
PONE definitivamente a carico dell' le spese di accertamento peritale quantificate in euro 350,00 oltre CP_1
IVA e accessori di legge e già liquidate da corrispondere al dott.ssa . Persona_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.)
Si comunichi alle parti.
Varese, 9.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Federica Cattaneo
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO DI VARESE
Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nel procedimento proposto da ei confronti dell' ; Parte_1 CP_1 visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nel termine fissato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del
CTU, ossia le seguenti:
- “(…) non si ritiene il signor soggetto invalido totale e con permanente Parte_1 inabilità lavorativa con conseguente diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art.
12 legge 118/1971”.
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: pensione di inabilità ex art. 12 L 118/71;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: NEGATIVO.
NULLA sulle spese di lite, avendo il ricorrente versato in atti dichiarazione ex art. 152 Disp Att. cpc.
PONE definitivamente a carico dell' le spese di accertamento peritale quantificate in euro 350,00 oltre CP_1
IVA e accessori di legge e già liquidate da corrispondere al dott.ssa . Persona_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.)
Si comunichi alle parti.
Varese, 9.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Federica Cattaneo