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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 4200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4200 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 4.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3119/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.7651/2024 pubblicata il 14.11.2024
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Nunzio Rizzo, Amalia Rizzo e Nicoletta Rizzo
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Cipollaro CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2023 ha esposto CP_1 di prestare la propria attività lavorativa dal 2.05.2002 in qualità di operaio addetto alle pulizie presso l' alle Controparte_2 dipendenze, di volta in volta e senza soluzione di continuità,
Cont delle imprese alle quali la appaltava il servizio di pulizia e sanificazione, in particolare, dal 2.05.2002 al 28.02.2020 era stato dipendente di dal 29.02.2020 al 15.12.2020 era CP_3 stato dipendente di dal 16.12.2020 al 06.07.2022 era CP_4 stato dipendente di di avere sempre conservato Parte_2 il medesimo livello di inquadramento (IV° livello del Ccnl Pulizia
) e di avere sempre svolto le medesime mansioni CP_5
(operaio addetto alle pulizie) negli stessi luoghi ( CP_2
) con la stessa tipologia di contratto (a tempo indeterminato
[...] full time) mantenendo invariate finanche le medesime condizioni economiche;
di avere goduto sin dal 2002 di una retribuzione globale di fatto (commisurata a luglio 2022 ad €1.845,29) di cui faceva parte integrante il superminimo individuale quantificato nella misura € 400,00, che gli era stato di volta in volta riconosciuto nell'ambito dell'attività svolta alle dipendenze delle società succedutesi nella gestione del servizio appaltato;
che tale voce gli era stata riconosciuta per i particolari compiti e per i meriti attribuitigli, compiti che aveva continuato a svolgere anche quando il servizio di pulizie dell' era stato Controparte_2 assegnato alla alle dipendenze della quale, per Parte_1 passaggio diretto, aveva proseguito la propria attività lavorativa a far data dal 7.07.2022.
Il ricorrente rappresentava che, in occasione del cambio di appalto, la società subentrante e le OO.SS. convenivano con accordo del 6.07.2022 che “le assunzioni di tutti i lavoratori aventi titolo dovranno avvenire esclusivamente ai sensi della lettera a)
... come si evince dalle buste paga che il singolo lavoratore consegnerà all'atto dell'assunzione” e che le parti contraenti precisavano inoltre che: “i lavoratori interessati saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mantenendo i trattamenti normativi così come previsti dal Ccnl di riferimento e precisamente Servizi di Pulizia e Servizi integrati/multiservizi” nonché “il profilo di appartenenza e il relativo inquadramento professionale di ciascun lavoratore interessato al cambio di appalto”, ma che nonostante gli impegni pag. 2/13 assunti, la convenuta società, pur riconoscendo al ricorrente lo stesso livello, la stessa qualifica, le stesse mansioni e lo stesso orario di lavoro, non gli aveva riconosciuto la medesima retribuzione lorda già riconosciutagli dalle precedenti società succedutesi nel tempo e che dal 7.7.2022 egli percepiva a titolo di retribuzione globale lorda la minor somma di € 1.445,29 (al netto del superminimo di €400,00 percepito dal 2.05.2002 e sino al
6.07.2022) a fronte della maggior somma di € 1.845,29 corrispostagli fino al 6.7.2022.
Il ricorrente così concludeva “1) In accoglimento del presente ricorso, stante le argomentazioni suesposte, accertare e dichiarare la natura retributiva del superminimo, quale componente essenziale della retribuzione globale spettante al lavoratore. 2) Sempre in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare
l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, della decurtazione della voce in busta paga “Superminimo” operata dalla in danno del ricorrente dal luglio 2022, in Parte_1 conseguenza e per l'effetto, condannare con sentenza provvisoriamente esecutiva la convenuta – P.IVA Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., alla P.IVA_1 ricostituzione della predetta voce “Superminimo” nella misura in godimento a luglio 2022, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente decurtate/trattenute dal luglio 2022 la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuire al sottoscritto difensore unico anticipatario delle spese di lite….”.
La costituitasi tempestivamente in giudizio, deduceva Parte_1
l'infondatezza della domanda non ricorrendo un'ipotesi di trasferimento di azienda e limitandosi l'obbligo assuntivo previsto
Cont nell'accordo sindacale intercorso con la ai soli trattamenti normativi.
pag. 3/13 Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso dichiarando il diritto del ricorrente alla ricostituzione della voce “superminimo” nella misura in godimento a giugno 2022 e condannando la convenuta al pagamento dell'importo di € 400,00 mensili decurtato a Parte_1 decorrere dal luglio 2022, da quantificarsi in separato giudizio;
liquidava le spese in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, di cui compensava la metà e condannava la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante metà oltre IVA e CPA con attribuzione.
Propone appello la rilevando che contrariamente a Parte_1 quanto ritenuto dal Tribunale, il superminimo di €400,00 al mese goduto dal con i precedenti datori di lavoro, non può CP_1 ritenersi compreso nei trattamenti “normativi”, previsti dal contratto collettivo e dall'accordo sindacale del 6 luglio 2022, relativo ai rapporti di lavoro de quo, poiché l'assunzione da parte di essa società, esclusa pacificamente l'applicazione dell'art.2112
c.c., è avvenuta in attuazione della clausola sociale dell'art.4 del contratto collettivo delle imprese multiservizi che nulla prevede in ordine al trattamento retributivo da riconoscere al lavoratore che viene assunto ex novo in attuazione della prevista clausola sociale.
La appellante richiama altresì l'accordo sindacale 6 luglio 2022, tra il e le tre società che lo Controparte_6 compongono ( e Gemaservices S.r.l.) nel CP_4 Parte_1 quale si prevede che “le assunzioni di tutti i lavoratori aventi titolo dovranno avvenire esclusivamente ai sensi della lettera
a)... come si evince dalle buste paga che il singolo lavoratore consegnerà all'atto dell'assunzione...i lavoratori interessati saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mantenendo i trattamenti normativi così come previsti dal Ccnl di riferimento e precisamente Servizi di Pulizia e Servizi
pag. 4/13 integrati/multiservizi” nonché “il profilo di appartenenza e il relativo inquadramento professionale di ciascun lavoratore interessato al cambio di appalto”, per cui il Tribunale erra quando riconduce il preteso diritto dell'appellato al godimento del superminimo di € 400,00 mensili al mantenimento dei “trattamenti normativi” e “all'inquadramento professionale di ciascun lavoratore interessato al cambio di appalto”.
La società, poi, richiama la natura del superminimo, quale maggiorazione liberamente pattuita della retribuzione di cui al
CCNL e, come tale, in alcun modo riconducibile al “trattamento normativo” o correlata a mansioni specifiche ovvero ulteriori rispetto a quelle del livello di inquadramento, ipotesi assente nel caso in esame.
In ultima analisi la appellante contesta la sentenza laddove ha rinvenuto la natura retributiva del superminimo dal richiamo alla retribuzione globale di cui all'art.18 del CCNL atteso che l'immutabilità della erogazione vale solo nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente e non quando ricorrano distinti rapporti di lavoro, derivanti da contratti individuali.
La appellante conclude “per l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed onorari di doppio grado di giudizio”.
L'appellato eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 cpc e 348 bis cpc difettando le ragioni di censura della tesi accolta nella sentenza medesima e mancando elementi idonei a sostenere la tesi della erroneità della sentenza.
Nel merito richiama gli artt.4, 18, 25 e ss. del CCNL Pulizie e
Servizi integrati/Multiservizi che subordinano il diritto dei lavoratori al mantenimento dei trattamenti salariali integrativi a due requisiti, il primo di ordine temporale (deve cioè trattarsi di integrazioni retributive concordate ed erogate almeno quattro pag. 5/13 mesi prima del cambio di gestione), il secondo di ordine regolamentare (deve cioè trattarsi di integrazioni salariali la cui pattuizione ed erogazione sia avvenuta in conformità alle previsioni del contratto collettivo); rileva che l'art. 18 del CCNL invocato, al comma IV, stabilisce che la retribuzione normativa prevista dal CCNL include tutti gli elementi della retribuzione stabiliti a livello collettivo, compresi la paga base, i superminimi contrattuali, le indennità e gli altri emolumenti previsti dal CCNL applicabile e che l'accordo sindacale del
06.07.2022 (al quale la ha prestato adesione) riproduce Parte_1 correttamente la norma contrattuale e quindi garantisce il trattamento di miglior favore rientrato stabilmente nel trattamento retributivo in godimento ovvero “la retribuzione globale di fatto precedentemente percepita.”
Allega altresì l'appellato come dalla busta paga dal mese di luglio
2022 risulta(va) che la appellante gli aveva riconosciuto oltre l'indennità di contingenza e l'anzianità convenzionale maturata alle dipendenze della ditta uscente (voce “scatti convenzionali”) anche tutte le altre voci ivi indicate, quali l'“integrativo provinciale” nonché l'“EDR”, manifestando in tal modo la chiara volontà di voler preservare, non soltanto, i trattamenti minimi tabellari (privi dell'indennità di contingenza) e/o la retribuzione base (comprensiva della sola indennità di contingenza), ma anche l'anzianità lavorativa e l'intero trattamento retributivo in godimento al lavoratore all'atto del passaggio di cantiere, e ciò in adempimento agli impegni assunti;
di conseguenza, anche quell'importo, contrassegnato alla voce superminimo, avente natura retributiva, in quanto compenso, comunque denominato, corrisposto con carattere di continuità, concorre(va), al pari degli altri elementi mantenuti in busta paga dall'odierna appellante, a costituire quell'inquadramento professionale che la società con pag. 6/13 l'accordo del 6.7.22 ha inteso preservare, essendo pacifico che l'erogazione non fosse collegata a particolari mansioni svolte in precedenza e venute meno alle dipendenze dell'impresa entrante.
L'appellato ribadisce di aver documentato già in primo grado di aver percepito l'importo del superminimo in maniera costante e continuativa fino al cambio appalto e a far data dal maggio 2002 e che manca la prova di eventuali peculiari ragioni organizzative o di mansioni diverse che giustifichino la riduzione o la non conservazione di tale indennità retributiva aggiuntiva.
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_7 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza del
4.12.2025 svoltasi in trattazione scritta, acquisite le note, la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di errata interpretazione dell'accordo sindacale che ha regolato il cambio appalto e di errata classificazione del superminimo.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n.
13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabili), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra pag. 7/13 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019
n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è infondato.
In primo luogo il Collegio rileva che non è stato mai contestato dalla appellata (ed è stato documentato dalle buste paga prodotte dal lavoratore) che il abbia goduto del superminimo di cui si CP_1 controverte sin dal maggio 2002 (cioè sin dall'inizio della prestazione lavorativa alle dipendenze delle ditte che si sono
Cont succedute nell'appalto pulizia presso la e fino al mese precedente il subentro da parte della attuale appellante;
parimenti incontestata e documentata è la circostanza che il cambio appalto sia avvenuto in applicazione della ipotesi a) di cui all'art. 4
Contratto Collettivo quindi a condizioni invariate e CP_5 continuando i lavoratori “passati” a svolgere le medesime mansioni svolte con la precedente ditta, donde l'inconferenza del richiamo pag. 8/13 alla sentenza della Cassazione n.20569/2025 allegata dalla appellante nelle note di udienza, riferendosi la stessa ad ipotesi di cambio appalto di cui alla lettera b) del citato art.4 con modifica anche delle mansioni svolte dalla lavoratrice in quel caso
(era venuto meno lo specifico incarico a suo tempo conferito alla lavoratrice).
La ricostruzione operata dal Tribunale si sviluppa sulla analisi ed il collegamento tra le previsioni di cui all'accordo sindacale del
6.7.2022 che aveva regolato il cambio appalto e le norme del CCNL
Multiservizi, citando a sostegno la pronuncia della Cassazione
n.9011/2012.
Il Giudice, infatti,
richiama l'accordo sindacale del 6.07.2022 in cui si afferma(va) che “le assunzioni di tutti i lavoratori aventi titolo dovranno avvenire esclusivamente ai sensi della lettera a)… come si evince dalle buste paga che il singolo lavoratore consegnerà all'atto dell'assunzione…… i lavoratori interessati saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mantenendo i trattamenti normativi così come previsti dal Ccnl di riferimento e precisamente Servizi di Pulizia e Servizi integrati/multiservizi” nonché “il profilo di appartenenza e il relativo inquadramento professionale di ciascun lavoratore interessato al cambio di appalto”,
cita la Corte di Cassazione, sez. Lavoro che nella sentenza n.
9011/12 aveva osservato che il lavoratore aveva ormai acquisito le condizioni individuali di miglior favore e quindi il diritto al superminimo che da tempo gli veniva corrisposto con continuità, per particolari meriti e come componente essenziale della retribuzione globale ritenendo che il superminimo, inizialmente costituente un trattamento ad personam di miglior favore rimesso alla pag. 9/13 discrezionalità del datore di lavoro, una volta concesso aveva perso l'originario carattere discrezionale, assumendo così, come espressamente previsto nel CCNL di categoria, carattere retributivo, per cui, facendo parte integrante della retribuzione globale di fatto, rientrava tra le condizioni di miglior favore che l'impresa aggiudicatrice dell'appalto era tenuta ad assicurare al lavoratore al momento del passaggio,
afferma che il riconoscimento del trattamento di miglior favore ha origine contrattuale nell'art. 18 del Ccnl di riferimento che testualmente recita “Per retribuzione globale mensile si intende quella risultante dalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo od assegno "ad personam", nonché di ogni altro compenso comunque denominato, corrisposti con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo
(rimborso spese, ecc.)”, per cui incontestata l'applicabilità alla fattispecie in esame del Ccnl come Parte_3 espressamente richiamato nel verbale di accordo sottoscritto in data 6.07.2022 al quale la società ha prestato adesione e, facendo parte integrante della retribuzione globale di fatto, il superminimo rientra tra le condizioni di miglior favore che la
, quale impresa aggiudicatrice dell'appalto era tenuta ad Pt_1 assicurare al lavoratore al momento del passaggio.
Tali argomenti motivazionali non appaiono scalfiti dalle censure addotte dalla appellante, né rilevano gli argomenti fondati sulla insussistenza di una ipotesi ex art.2112 cc trattandosi di fattispecie già esclusa in primo grado e non fondante l'accoglimento della domanda.
Come già statuito da questa Corte (sentenza n. 4928/2017 pubbl. il
19/07/2017 in analoga controversia) è utile richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 9011/2012, secondo cui pag. 10/13 “il superminimo, che inizialmente costituisce un trattamento ad personam di miglior favore rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, una volta concesso, perde il suo originario carattere discrezionale, assumendo così carattere retributivo” (nel caso esaminato dalla Cassazione si trattava del passaggio di un dipendente da una ditta a quella subentrante nel contratto di appalto per la pulizia di un ospedale, la Corte ha ritenuto che la ditta subentrante dovesse riconoscere al dipendente anche quanto corrisposto a titolo di superminimo dal precedente datore di lavoro, atteso che tale somma, facendo parte integrante della retribuzione globale di fatto, rientrava tra le condizioni di miglior favore che l'impresa aggiudicatrice dell'appalto era tenuta ad assicurare al lavoratore al momento del passaggio).
Alla stregua della citata giurisprudenza, che si attaglia pienamente alla fattispecie concreta, il superminimo, anche se concesso per motivi meritocratici o ad personam, entra a far parte della retribuzione del dipendente e, stante il generale principio della immodificabilità unilaterale della retribuzione ex art. 2103
c.c., una volta che l'eccedenza del trattamento economico rispetto al minimo collettivo sia entrato a far parte della retribuzione dovuta al lavoratore, il datore di lavoro non può più unilateralmente revocarlo. Infatti i superminimi pur essendo elementi accessori della retribuzione, sono pur sempre acquisibili stabilmente e, dunque, tali da incrementare la base retributiva. In sostanza il superminimo, al contrario del lavoro straordinario, entra a far parte della retribuzione ordinaria e diventa quindi non più eventuale, né discrezionale, ma dovuto dal datore di lavoro e non modificabile unilateralmente dallo stesso né nell'an né nel quantum (Cass. 12 gennaio 2011, n. 542). Pertanto l'eliminazione del superminimo è possibile solo in virtù di un nuovo accordo tra le parti (Cass. 18 novembre 1985, n. 5655).
pag. 11/13 Come detto in precedenza è provato che al momento del passaggio di cantiere il ricorrente-appellato percepisse dalla società cedente un emolumento aggiuntivo di euro 400 indicato in busta Parte_2 paga come superminimo (e che lo percepiva anche dalle precedenti ditte datrici, la e la EMP) e la Corte ritiene che non vi è CP_3 alcun dubbio sul fatto che l'emolumento in questione - che, sulla base delle buste paga prodotte, ben tre diverse aziende che si sono succedute nella gestione dell'appalto hanno continuato a riconoscere al riveste natura retributiva: si tratta infatti CP_1 di un importo che il ricorrente percepisce in via continuativa sin dall'anno 2002, per cui sicuramente si tratta di un elemento retributivo stabilmente acquisito nel trattamento economico individuale dello stesso.
Di conseguenza, avendo l'accordo sindacale previsto, testualmente, il mantenimento dei trattamenti normativi così come previsti dal
Ccnl di riferimento, correttamente il Tribunale, richiamando la previsione dell'art.18 del CCNL (proprio disciplinante le voci del trattamento normativo, comprensivo del superminimo oltre che della retribuzione base) ed il principio affermato dalla S.C. nella pronuncia n.9011/12, ha riconosciuto il diritto del al CP_1 mantenimento del superminimo.
Le spese del grado seguono la soccombenza con distrazione.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui pag. 12/13 al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 2.906,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis D.P.R. n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 4.12.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 4.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3119/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.7651/2024 pubblicata il 14.11.2024
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Nunzio Rizzo, Amalia Rizzo e Nicoletta Rizzo
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Cipollaro CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2023 ha esposto CP_1 di prestare la propria attività lavorativa dal 2.05.2002 in qualità di operaio addetto alle pulizie presso l' alle Controparte_2 dipendenze, di volta in volta e senza soluzione di continuità,
Cont delle imprese alle quali la appaltava il servizio di pulizia e sanificazione, in particolare, dal 2.05.2002 al 28.02.2020 era stato dipendente di dal 29.02.2020 al 15.12.2020 era CP_3 stato dipendente di dal 16.12.2020 al 06.07.2022 era CP_4 stato dipendente di di avere sempre conservato Parte_2 il medesimo livello di inquadramento (IV° livello del Ccnl Pulizia
) e di avere sempre svolto le medesime mansioni CP_5
(operaio addetto alle pulizie) negli stessi luoghi ( CP_2
) con la stessa tipologia di contratto (a tempo indeterminato
[...] full time) mantenendo invariate finanche le medesime condizioni economiche;
di avere goduto sin dal 2002 di una retribuzione globale di fatto (commisurata a luglio 2022 ad €1.845,29) di cui faceva parte integrante il superminimo individuale quantificato nella misura € 400,00, che gli era stato di volta in volta riconosciuto nell'ambito dell'attività svolta alle dipendenze delle società succedutesi nella gestione del servizio appaltato;
che tale voce gli era stata riconosciuta per i particolari compiti e per i meriti attribuitigli, compiti che aveva continuato a svolgere anche quando il servizio di pulizie dell' era stato Controparte_2 assegnato alla alle dipendenze della quale, per Parte_1 passaggio diretto, aveva proseguito la propria attività lavorativa a far data dal 7.07.2022.
Il ricorrente rappresentava che, in occasione del cambio di appalto, la società subentrante e le OO.SS. convenivano con accordo del 6.07.2022 che “le assunzioni di tutti i lavoratori aventi titolo dovranno avvenire esclusivamente ai sensi della lettera a)
... come si evince dalle buste paga che il singolo lavoratore consegnerà all'atto dell'assunzione” e che le parti contraenti precisavano inoltre che: “i lavoratori interessati saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mantenendo i trattamenti normativi così come previsti dal Ccnl di riferimento e precisamente Servizi di Pulizia e Servizi integrati/multiservizi” nonché “il profilo di appartenenza e il relativo inquadramento professionale di ciascun lavoratore interessato al cambio di appalto”, ma che nonostante gli impegni pag. 2/13 assunti, la convenuta società, pur riconoscendo al ricorrente lo stesso livello, la stessa qualifica, le stesse mansioni e lo stesso orario di lavoro, non gli aveva riconosciuto la medesima retribuzione lorda già riconosciutagli dalle precedenti società succedutesi nel tempo e che dal 7.7.2022 egli percepiva a titolo di retribuzione globale lorda la minor somma di € 1.445,29 (al netto del superminimo di €400,00 percepito dal 2.05.2002 e sino al
6.07.2022) a fronte della maggior somma di € 1.845,29 corrispostagli fino al 6.7.2022.
Il ricorrente così concludeva “1) In accoglimento del presente ricorso, stante le argomentazioni suesposte, accertare e dichiarare la natura retributiva del superminimo, quale componente essenziale della retribuzione globale spettante al lavoratore. 2) Sempre in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare
l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, della decurtazione della voce in busta paga “Superminimo” operata dalla in danno del ricorrente dal luglio 2022, in Parte_1 conseguenza e per l'effetto, condannare con sentenza provvisoriamente esecutiva la convenuta – P.IVA Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., alla P.IVA_1 ricostituzione della predetta voce “Superminimo” nella misura in godimento a luglio 2022, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente decurtate/trattenute dal luglio 2022 la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuire al sottoscritto difensore unico anticipatario delle spese di lite….”.
La costituitasi tempestivamente in giudizio, deduceva Parte_1
l'infondatezza della domanda non ricorrendo un'ipotesi di trasferimento di azienda e limitandosi l'obbligo assuntivo previsto
Cont nell'accordo sindacale intercorso con la ai soli trattamenti normativi.
pag. 3/13 Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso dichiarando il diritto del ricorrente alla ricostituzione della voce “superminimo” nella misura in godimento a giugno 2022 e condannando la convenuta al pagamento dell'importo di € 400,00 mensili decurtato a Parte_1 decorrere dal luglio 2022, da quantificarsi in separato giudizio;
liquidava le spese in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, di cui compensava la metà e condannava la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante metà oltre IVA e CPA con attribuzione.
Propone appello la rilevando che contrariamente a Parte_1 quanto ritenuto dal Tribunale, il superminimo di €400,00 al mese goduto dal con i precedenti datori di lavoro, non può CP_1 ritenersi compreso nei trattamenti “normativi”, previsti dal contratto collettivo e dall'accordo sindacale del 6 luglio 2022, relativo ai rapporti di lavoro de quo, poiché l'assunzione da parte di essa società, esclusa pacificamente l'applicazione dell'art.2112
c.c., è avvenuta in attuazione della clausola sociale dell'art.4 del contratto collettivo delle imprese multiservizi che nulla prevede in ordine al trattamento retributivo da riconoscere al lavoratore che viene assunto ex novo in attuazione della prevista clausola sociale.
La appellante richiama altresì l'accordo sindacale 6 luglio 2022, tra il e le tre società che lo Controparte_6 compongono ( e Gemaservices S.r.l.) nel CP_4 Parte_1 quale si prevede che “le assunzioni di tutti i lavoratori aventi titolo dovranno avvenire esclusivamente ai sensi della lettera
a)... come si evince dalle buste paga che il singolo lavoratore consegnerà all'atto dell'assunzione...i lavoratori interessati saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mantenendo i trattamenti normativi così come previsti dal Ccnl di riferimento e precisamente Servizi di Pulizia e Servizi
pag. 4/13 integrati/multiservizi” nonché “il profilo di appartenenza e il relativo inquadramento professionale di ciascun lavoratore interessato al cambio di appalto”, per cui il Tribunale erra quando riconduce il preteso diritto dell'appellato al godimento del superminimo di € 400,00 mensili al mantenimento dei “trattamenti normativi” e “all'inquadramento professionale di ciascun lavoratore interessato al cambio di appalto”.
La società, poi, richiama la natura del superminimo, quale maggiorazione liberamente pattuita della retribuzione di cui al
CCNL e, come tale, in alcun modo riconducibile al “trattamento normativo” o correlata a mansioni specifiche ovvero ulteriori rispetto a quelle del livello di inquadramento, ipotesi assente nel caso in esame.
In ultima analisi la appellante contesta la sentenza laddove ha rinvenuto la natura retributiva del superminimo dal richiamo alla retribuzione globale di cui all'art.18 del CCNL atteso che l'immutabilità della erogazione vale solo nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente e non quando ricorrano distinti rapporti di lavoro, derivanti da contratti individuali.
La appellante conclude “per l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed onorari di doppio grado di giudizio”.
L'appellato eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 cpc e 348 bis cpc difettando le ragioni di censura della tesi accolta nella sentenza medesima e mancando elementi idonei a sostenere la tesi della erroneità della sentenza.
Nel merito richiama gli artt.4, 18, 25 e ss. del CCNL Pulizie e
Servizi integrati/Multiservizi che subordinano il diritto dei lavoratori al mantenimento dei trattamenti salariali integrativi a due requisiti, il primo di ordine temporale (deve cioè trattarsi di integrazioni retributive concordate ed erogate almeno quattro pag. 5/13 mesi prima del cambio di gestione), il secondo di ordine regolamentare (deve cioè trattarsi di integrazioni salariali la cui pattuizione ed erogazione sia avvenuta in conformità alle previsioni del contratto collettivo); rileva che l'art. 18 del CCNL invocato, al comma IV, stabilisce che la retribuzione normativa prevista dal CCNL include tutti gli elementi della retribuzione stabiliti a livello collettivo, compresi la paga base, i superminimi contrattuali, le indennità e gli altri emolumenti previsti dal CCNL applicabile e che l'accordo sindacale del
06.07.2022 (al quale la ha prestato adesione) riproduce Parte_1 correttamente la norma contrattuale e quindi garantisce il trattamento di miglior favore rientrato stabilmente nel trattamento retributivo in godimento ovvero “la retribuzione globale di fatto precedentemente percepita.”
Allega altresì l'appellato come dalla busta paga dal mese di luglio
2022 risulta(va) che la appellante gli aveva riconosciuto oltre l'indennità di contingenza e l'anzianità convenzionale maturata alle dipendenze della ditta uscente (voce “scatti convenzionali”) anche tutte le altre voci ivi indicate, quali l'“integrativo provinciale” nonché l'“EDR”, manifestando in tal modo la chiara volontà di voler preservare, non soltanto, i trattamenti minimi tabellari (privi dell'indennità di contingenza) e/o la retribuzione base (comprensiva della sola indennità di contingenza), ma anche l'anzianità lavorativa e l'intero trattamento retributivo in godimento al lavoratore all'atto del passaggio di cantiere, e ciò in adempimento agli impegni assunti;
di conseguenza, anche quell'importo, contrassegnato alla voce superminimo, avente natura retributiva, in quanto compenso, comunque denominato, corrisposto con carattere di continuità, concorre(va), al pari degli altri elementi mantenuti in busta paga dall'odierna appellante, a costituire quell'inquadramento professionale che la società con pag. 6/13 l'accordo del 6.7.22 ha inteso preservare, essendo pacifico che l'erogazione non fosse collegata a particolari mansioni svolte in precedenza e venute meno alle dipendenze dell'impresa entrante.
L'appellato ribadisce di aver documentato già in primo grado di aver percepito l'importo del superminimo in maniera costante e continuativa fino al cambio appalto e a far data dal maggio 2002 e che manca la prova di eventuali peculiari ragioni organizzative o di mansioni diverse che giustifichino la riduzione o la non conservazione di tale indennità retributiva aggiuntiva.
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_7 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza del
4.12.2025 svoltasi in trattazione scritta, acquisite le note, la
Corte ha riservato la causa in decisione.
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È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di errata interpretazione dell'accordo sindacale che ha regolato il cambio appalto e di errata classificazione del superminimo.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n.
13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabili), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra pag. 7/13 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019
n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è infondato.
In primo luogo il Collegio rileva che non è stato mai contestato dalla appellata (ed è stato documentato dalle buste paga prodotte dal lavoratore) che il abbia goduto del superminimo di cui si CP_1 controverte sin dal maggio 2002 (cioè sin dall'inizio della prestazione lavorativa alle dipendenze delle ditte che si sono
Cont succedute nell'appalto pulizia presso la e fino al mese precedente il subentro da parte della attuale appellante;
parimenti incontestata e documentata è la circostanza che il cambio appalto sia avvenuto in applicazione della ipotesi a) di cui all'art. 4
Contratto Collettivo quindi a condizioni invariate e CP_5 continuando i lavoratori “passati” a svolgere le medesime mansioni svolte con la precedente ditta, donde l'inconferenza del richiamo pag. 8/13 alla sentenza della Cassazione n.20569/2025 allegata dalla appellante nelle note di udienza, riferendosi la stessa ad ipotesi di cambio appalto di cui alla lettera b) del citato art.4 con modifica anche delle mansioni svolte dalla lavoratrice in quel caso
(era venuto meno lo specifico incarico a suo tempo conferito alla lavoratrice).
La ricostruzione operata dal Tribunale si sviluppa sulla analisi ed il collegamento tra le previsioni di cui all'accordo sindacale del
6.7.2022 che aveva regolato il cambio appalto e le norme del CCNL
Multiservizi, citando a sostegno la pronuncia della Cassazione
n.9011/2012.
Il Giudice, infatti,
richiama l'accordo sindacale del 6.07.2022 in cui si afferma(va) che “le assunzioni di tutti i lavoratori aventi titolo dovranno avvenire esclusivamente ai sensi della lettera a)… come si evince dalle buste paga che il singolo lavoratore consegnerà all'atto dell'assunzione…… i lavoratori interessati saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mantenendo i trattamenti normativi così come previsti dal Ccnl di riferimento e precisamente Servizi di Pulizia e Servizi integrati/multiservizi” nonché “il profilo di appartenenza e il relativo inquadramento professionale di ciascun lavoratore interessato al cambio di appalto”,
cita la Corte di Cassazione, sez. Lavoro che nella sentenza n.
9011/12 aveva osservato che il lavoratore aveva ormai acquisito le condizioni individuali di miglior favore e quindi il diritto al superminimo che da tempo gli veniva corrisposto con continuità, per particolari meriti e come componente essenziale della retribuzione globale ritenendo che il superminimo, inizialmente costituente un trattamento ad personam di miglior favore rimesso alla pag. 9/13 discrezionalità del datore di lavoro, una volta concesso aveva perso l'originario carattere discrezionale, assumendo così, come espressamente previsto nel CCNL di categoria, carattere retributivo, per cui, facendo parte integrante della retribuzione globale di fatto, rientrava tra le condizioni di miglior favore che l'impresa aggiudicatrice dell'appalto era tenuta ad assicurare al lavoratore al momento del passaggio,
afferma che il riconoscimento del trattamento di miglior favore ha origine contrattuale nell'art. 18 del Ccnl di riferimento che testualmente recita “Per retribuzione globale mensile si intende quella risultante dalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo od assegno "ad personam", nonché di ogni altro compenso comunque denominato, corrisposti con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo
(rimborso spese, ecc.)”, per cui incontestata l'applicabilità alla fattispecie in esame del Ccnl come Parte_3 espressamente richiamato nel verbale di accordo sottoscritto in data 6.07.2022 al quale la società ha prestato adesione e, facendo parte integrante della retribuzione globale di fatto, il superminimo rientra tra le condizioni di miglior favore che la
, quale impresa aggiudicatrice dell'appalto era tenuta ad Pt_1 assicurare al lavoratore al momento del passaggio.
Tali argomenti motivazionali non appaiono scalfiti dalle censure addotte dalla appellante, né rilevano gli argomenti fondati sulla insussistenza di una ipotesi ex art.2112 cc trattandosi di fattispecie già esclusa in primo grado e non fondante l'accoglimento della domanda.
Come già statuito da questa Corte (sentenza n. 4928/2017 pubbl. il
19/07/2017 in analoga controversia) è utile richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 9011/2012, secondo cui pag. 10/13 “il superminimo, che inizialmente costituisce un trattamento ad personam di miglior favore rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, una volta concesso, perde il suo originario carattere discrezionale, assumendo così carattere retributivo” (nel caso esaminato dalla Cassazione si trattava del passaggio di un dipendente da una ditta a quella subentrante nel contratto di appalto per la pulizia di un ospedale, la Corte ha ritenuto che la ditta subentrante dovesse riconoscere al dipendente anche quanto corrisposto a titolo di superminimo dal precedente datore di lavoro, atteso che tale somma, facendo parte integrante della retribuzione globale di fatto, rientrava tra le condizioni di miglior favore che l'impresa aggiudicatrice dell'appalto era tenuta ad assicurare al lavoratore al momento del passaggio).
Alla stregua della citata giurisprudenza, che si attaglia pienamente alla fattispecie concreta, il superminimo, anche se concesso per motivi meritocratici o ad personam, entra a far parte della retribuzione del dipendente e, stante il generale principio della immodificabilità unilaterale della retribuzione ex art. 2103
c.c., una volta che l'eccedenza del trattamento economico rispetto al minimo collettivo sia entrato a far parte della retribuzione dovuta al lavoratore, il datore di lavoro non può più unilateralmente revocarlo. Infatti i superminimi pur essendo elementi accessori della retribuzione, sono pur sempre acquisibili stabilmente e, dunque, tali da incrementare la base retributiva. In sostanza il superminimo, al contrario del lavoro straordinario, entra a far parte della retribuzione ordinaria e diventa quindi non più eventuale, né discrezionale, ma dovuto dal datore di lavoro e non modificabile unilateralmente dallo stesso né nell'an né nel quantum (Cass. 12 gennaio 2011, n. 542). Pertanto l'eliminazione del superminimo è possibile solo in virtù di un nuovo accordo tra le parti (Cass. 18 novembre 1985, n. 5655).
pag. 11/13 Come detto in precedenza è provato che al momento del passaggio di cantiere il ricorrente-appellato percepisse dalla società cedente un emolumento aggiuntivo di euro 400 indicato in busta Parte_2 paga come superminimo (e che lo percepiva anche dalle precedenti ditte datrici, la e la EMP) e la Corte ritiene che non vi è CP_3 alcun dubbio sul fatto che l'emolumento in questione - che, sulla base delle buste paga prodotte, ben tre diverse aziende che si sono succedute nella gestione dell'appalto hanno continuato a riconoscere al riveste natura retributiva: si tratta infatti CP_1 di un importo che il ricorrente percepisce in via continuativa sin dall'anno 2002, per cui sicuramente si tratta di un elemento retributivo stabilmente acquisito nel trattamento economico individuale dello stesso.
Di conseguenza, avendo l'accordo sindacale previsto, testualmente, il mantenimento dei trattamenti normativi così come previsti dal
Ccnl di riferimento, correttamente il Tribunale, richiamando la previsione dell'art.18 del CCNL (proprio disciplinante le voci del trattamento normativo, comprensivo del superminimo oltre che della retribuzione base) ed il principio affermato dalla S.C. nella pronuncia n.9011/12, ha riconosciuto il diritto del al CP_1 mantenimento del superminimo.
Le spese del grado seguono la soccombenza con distrazione.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui pag. 12/13 al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 2.906,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis D.P.R. n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 4.12.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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