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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa NA NE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 4268/2024 vertente tra:
Parte_1 attore/opponente
e
Controparte_1 convenuto/opposto
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
NA NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4268/2024 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antimo Valle e Michele Marra, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Casagiove, Via Lazio n. 17, in virtù di procura allegata agli atti;
attore/opponente
e
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Morelli, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio del difensore in Casagiove, Via Napoli n. 68, in virtù di procura allegata agli atti;
convenuto/opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c., spiegata dalla odierna parte istante con ricorso depositato nell'ambito della procedura di espropriazione mobiliare presso terzi distinta con n. Rg 885/2024.
Tale procedura veniva intrapresa da - sulla base del D.I. n. 848/2022 emesso Controparte_1 dall'intestato Tribunale in data 1.4.2022, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto del
22.6.2022 e munito della formula esecutiva in data 1.7.2022 - in danno di e nei Parte_1 confronti dei terzi pignorati Banca Progetto S.p.A., Banca Reale S.p.A., Che banca! S.p.A.,
[...]
Controparte_2
A supporto della opposizione endoesecutiva l'odierno istante adduceva la illegittimità della pretesa azionata sussistendo l'abusivo esercizio della attività finanziaria, nonché la impignorabilità delle somme.
Il G.E. titolare della procedura – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti di legge per disporre l'invocata sospensione - respingeva la istanza ex art. 624 c.p.c..
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, instaurava la fase di merito della Parte_1 opposizione endoesecutiva, devolvendo le medesime argomentazioni svolte nella fase sommaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “… Dichiarare l'insussistenza del diritto del Sig. CP_1
a procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti PER ESERCIZIO ABUSIVO
[...]
DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA A MEZZO PRESTITI CON APPLICAZIONE DI TAEG CHE PUO'
FARE SOLO UNA BANCA OPPURE UN ISTITUTO FINANZIARIO , e quindi in violazione dell'art.
132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per le condotte di finanziamento previste dall'art. 106 del medesimo d.lgs. dichiarando illecito il contratto oggetto del presente giudizio per causa illecita e contraria a norme imperative;
- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve al Sig. , in forza del titolo Parte_1 azionato in quanto è stata concessa una somma di danaro proveniente da un soggetto che non aveva nessuna autorizzazione finanziaria per poter prestare il danaro per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 22/02/2024 con vittoria di spese, diritti ed onorari;
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A. con attribuzione agli avvocati Antimo Valle e Michele Marra . … ” (cfr. pag. 12 e
13 atto introduttivo).
Si costituiva in giudizio l'opposto/creditore che – in via preliminare – eccepiva l'inammissibilità della opposizione “… per assoluta mancanza ed inesistenza della procura ad lite. Invero l'atto di conferimento dell'incarico depositato da parte attrice è privo di ogni riferimento all'attuale giudizio
…”, nonché per la non permeabilità dei motivi di opposizione ex art. 645 c.p.c. e quelli ex art. 615
3 c.p.c.; nel merito, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto della opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 28.10.2024 – comunicato alle parti in pari data - la scrivente così provvedeva: “… letto l'art. 102 c.p.c.; ravvisata la necessità di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti terzi pignorati, come indicati nell'atto di pignoramento presso terzi allegato, in quanto litisconsorti necessari del presente giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. III, n.
13533/2021, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 23/11/2021) 21-03-2022, n.
9000); richiamato il disposto di cui al comma II dell'art. 171 bis c.p.c. ove è stabilito: “… Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.
…”; visto l'art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022); ritenuta la praticabilità della modalità di trattazione scritta;
P.Q.M.
ORDINA che la parte attrice provveda alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti terzi pignorati, entro il 15.11.2024
…” e rinviava, all'uopo, alla udienza del 18.2.2025.
In tale udienza, alcun riscontro veniva fornito dalla parte onerata sul punto.
Il procedimento veniva dunque rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies
c.p.c.
In primo luogo il Tribunale reputa di procedere oltre in ordine alla preliminare eccezione sollevata dalla parte convenuta, di inammissibilità della opposizione per mancanza/inesistenza di procura alle liti: la procura allegata agli atti, sebbene priva di data e conferita in relazione ad un non meglio precisato “presente giudizio”, reca però l'aggiunta “ES 885/2024” ed è riferita ad ogni fase e grado.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493;
Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate integrano motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, secondo comma, c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del pignorante a procedere in executivis.
Tanto chiarito, è noto che nei procedimenti di opposizione endoesecutiva, sia la fase sommaria che quella di merito, devono svolgersi nei confronti di tutti i soggetti del procedimento esecutivo, passivamente legittimati e litisconsorti necessari, che sono gli stessi indicati nell'art. 458 c.p.c. (il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente altri interessati).
4 In particolare, quanto alle procedure di espropriazione mobiliare presso terzi, vale osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, “… in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva sussiste sempre, quale che dovesse l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento” (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. III, n. 13533/2021).
Se ne inferisce un principio di carattere generale: il terzo pignorato è litisconsorte necessario nelle opposizioni endo-esecutive (cfr. in senso conforme Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 23/11/2021) 21-03-
2022, n. 9000).
In tema di integrazione del contraddittorio, va fatto richiamo all'orientamento espresso dalla Suprema
Corte, secondo cui “… Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica
l'estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l'estinzione del processo.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 4370 del
19/03/2012).
Come accennato, con provvedimento del 28.10.2024 – in virtù del principio innanzi espresso – veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti terzi pignorati, entro il
15.11.2024; nella successiva udienza all'uopo fissata la scrivente poneva in rilievo il mancato riscontro al disposto ordine, atteso che il difensore della parte attrice si limitava a ribadire le proprie conclusioni.
Ebbene, considerato che neppure nelle more del rinvio alla odierna udienza la parte onerata ha fornito prova di avere ottemperato all'ordine ex art. 102 c.p.c., da effettuarsi entro il termine perentorio indicato, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma III c.p.c..
Quanto alla forma di tale pronuncia, stante la natura decisoria di essa modalità di definizione del procedimento, si reputa vada resa con sentenza.
Ed, invero, benché l'art. 308 c.p.c. si riferisca alla “ordinanza che dichiara l'estinzione” deve osservarsi quanto segue: nelle controversie in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica vi è sostanziale coincidenza - nella medesima persona fisica - del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. che, al II comma, prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”.
Tali considerazioni, ad avviso dello scrivente magistrato, inducono a ritenere che, nelle altre ipotesi, diverse da quella appena indicata, l'estinzione vada dichiarata con sentenza, proprio al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
5 A conforto di quanto appena detto, occorre peraltro evidenziare che la Cassazione è orientata nel considerare il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale di natura decisoria e, dunque, sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto, con conseguente appellabilità della pronuncia (cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. I, (ud. 19/01/2007) 15-03-2007, n. 6023; Cass. civ. Sez. I, (ud. 14/02/2006) 06-
04-2006, n. 8041; Cass. civ. Sez. I, (ud. 17/12/2003) 28-04-2004, n. 8092); allo stesso modo, anche i
Tribunali di merito (cfr. Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219; Tribunale Torino, sez. II,
03 dicembre 2005; Tribunale Torino, 20 novembre 2003).
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4, D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto con n. Rg 4268/2024, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 1.700,00, di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore del difensore di parte convenuta/opposta, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA NE
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UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa NA NE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 4268/2024 vertente tra:
Parte_1 attore/opponente
e
Controparte_1 convenuto/opposto
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
NA NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4268/2024 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antimo Valle e Michele Marra, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Casagiove, Via Lazio n. 17, in virtù di procura allegata agli atti;
attore/opponente
e
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Morelli, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio del difensore in Casagiove, Via Napoli n. 68, in virtù di procura allegata agli atti;
convenuto/opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c., spiegata dalla odierna parte istante con ricorso depositato nell'ambito della procedura di espropriazione mobiliare presso terzi distinta con n. Rg 885/2024.
Tale procedura veniva intrapresa da - sulla base del D.I. n. 848/2022 emesso Controparte_1 dall'intestato Tribunale in data 1.4.2022, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto del
22.6.2022 e munito della formula esecutiva in data 1.7.2022 - in danno di e nei Parte_1 confronti dei terzi pignorati Banca Progetto S.p.A., Banca Reale S.p.A., Che banca! S.p.A.,
[...]
Controparte_2
A supporto della opposizione endoesecutiva l'odierno istante adduceva la illegittimità della pretesa azionata sussistendo l'abusivo esercizio della attività finanziaria, nonché la impignorabilità delle somme.
Il G.E. titolare della procedura – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti di legge per disporre l'invocata sospensione - respingeva la istanza ex art. 624 c.p.c..
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, instaurava la fase di merito della Parte_1 opposizione endoesecutiva, devolvendo le medesime argomentazioni svolte nella fase sommaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “… Dichiarare l'insussistenza del diritto del Sig. CP_1
a procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti PER ESERCIZIO ABUSIVO
[...]
DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA A MEZZO PRESTITI CON APPLICAZIONE DI TAEG CHE PUO'
FARE SOLO UNA BANCA OPPURE UN ISTITUTO FINANZIARIO , e quindi in violazione dell'art.
132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per le condotte di finanziamento previste dall'art. 106 del medesimo d.lgs. dichiarando illecito il contratto oggetto del presente giudizio per causa illecita e contraria a norme imperative;
- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve al Sig. , in forza del titolo Parte_1 azionato in quanto è stata concessa una somma di danaro proveniente da un soggetto che non aveva nessuna autorizzazione finanziaria per poter prestare il danaro per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 22/02/2024 con vittoria di spese, diritti ed onorari;
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A. con attribuzione agli avvocati Antimo Valle e Michele Marra . … ” (cfr. pag. 12 e
13 atto introduttivo).
Si costituiva in giudizio l'opposto/creditore che – in via preliminare – eccepiva l'inammissibilità della opposizione “… per assoluta mancanza ed inesistenza della procura ad lite. Invero l'atto di conferimento dell'incarico depositato da parte attrice è privo di ogni riferimento all'attuale giudizio
…”, nonché per la non permeabilità dei motivi di opposizione ex art. 645 c.p.c. e quelli ex art. 615
3 c.p.c.; nel merito, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto della opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 28.10.2024 – comunicato alle parti in pari data - la scrivente così provvedeva: “… letto l'art. 102 c.p.c.; ravvisata la necessità di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti terzi pignorati, come indicati nell'atto di pignoramento presso terzi allegato, in quanto litisconsorti necessari del presente giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. III, n.
13533/2021, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 23/11/2021) 21-03-2022, n.
9000); richiamato il disposto di cui al comma II dell'art. 171 bis c.p.c. ove è stabilito: “… Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.
…”; visto l'art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022); ritenuta la praticabilità della modalità di trattazione scritta;
P.Q.M.
ORDINA che la parte attrice provveda alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti terzi pignorati, entro il 15.11.2024
…” e rinviava, all'uopo, alla udienza del 18.2.2025.
In tale udienza, alcun riscontro veniva fornito dalla parte onerata sul punto.
Il procedimento veniva dunque rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies
c.p.c.
In primo luogo il Tribunale reputa di procedere oltre in ordine alla preliminare eccezione sollevata dalla parte convenuta, di inammissibilità della opposizione per mancanza/inesistenza di procura alle liti: la procura allegata agli atti, sebbene priva di data e conferita in relazione ad un non meglio precisato “presente giudizio”, reca però l'aggiunta “ES 885/2024” ed è riferita ad ogni fase e grado.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493;
Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate integrano motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, secondo comma, c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del pignorante a procedere in executivis.
Tanto chiarito, è noto che nei procedimenti di opposizione endoesecutiva, sia la fase sommaria che quella di merito, devono svolgersi nei confronti di tutti i soggetti del procedimento esecutivo, passivamente legittimati e litisconsorti necessari, che sono gli stessi indicati nell'art. 458 c.p.c. (il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente altri interessati).
4 In particolare, quanto alle procedure di espropriazione mobiliare presso terzi, vale osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, “… in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva sussiste sempre, quale che dovesse l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento” (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. III, n. 13533/2021).
Se ne inferisce un principio di carattere generale: il terzo pignorato è litisconsorte necessario nelle opposizioni endo-esecutive (cfr. in senso conforme Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 23/11/2021) 21-03-
2022, n. 9000).
In tema di integrazione del contraddittorio, va fatto richiamo all'orientamento espresso dalla Suprema
Corte, secondo cui “… Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica
l'estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l'estinzione del processo.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 4370 del
19/03/2012).
Come accennato, con provvedimento del 28.10.2024 – in virtù del principio innanzi espresso – veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti terzi pignorati, entro il
15.11.2024; nella successiva udienza all'uopo fissata la scrivente poneva in rilievo il mancato riscontro al disposto ordine, atteso che il difensore della parte attrice si limitava a ribadire le proprie conclusioni.
Ebbene, considerato che neppure nelle more del rinvio alla odierna udienza la parte onerata ha fornito prova di avere ottemperato all'ordine ex art. 102 c.p.c., da effettuarsi entro il termine perentorio indicato, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma III c.p.c..
Quanto alla forma di tale pronuncia, stante la natura decisoria di essa modalità di definizione del procedimento, si reputa vada resa con sentenza.
Ed, invero, benché l'art. 308 c.p.c. si riferisca alla “ordinanza che dichiara l'estinzione” deve osservarsi quanto segue: nelle controversie in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica vi è sostanziale coincidenza - nella medesima persona fisica - del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. che, al II comma, prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”.
Tali considerazioni, ad avviso dello scrivente magistrato, inducono a ritenere che, nelle altre ipotesi, diverse da quella appena indicata, l'estinzione vada dichiarata con sentenza, proprio al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
5 A conforto di quanto appena detto, occorre peraltro evidenziare che la Cassazione è orientata nel considerare il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale di natura decisoria e, dunque, sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto, con conseguente appellabilità della pronuncia (cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. I, (ud. 19/01/2007) 15-03-2007, n. 6023; Cass. civ. Sez. I, (ud. 14/02/2006) 06-
04-2006, n. 8041; Cass. civ. Sez. I, (ud. 17/12/2003) 28-04-2004, n. 8092); allo stesso modo, anche i
Tribunali di merito (cfr. Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219; Tribunale Torino, sez. II,
03 dicembre 2005; Tribunale Torino, 20 novembre 2003).
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4, D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto con n. Rg 4268/2024, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 1.700,00, di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore del difensore di parte convenuta/opposta, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA NE
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