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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/12/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte rispettivamente al n. 1676/2020 R.G., al n. 1078/2021 R.G. e al 1079/2021 R.G., trattenute in decisione all'udienza del 21.5.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pendente TRA (C.F. E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via F. Turati n. C.F._2
13, presso lo studio dell'avv. Francesco Cortellaro, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORI NEI GIUDIZI NN. 1676/2020 E 1079/2021 R.G. INTERVENIENTE VOLONTARIA NEL GIUDIZIO N. 1676/2020 R.G. E LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (C.F. , in Parte_3 C.F._3 persona del Liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Garibaldi n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesca Misuraca, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE NEL GIUDIZIO N. 1078/2021 R.G. INTERVENIENTE VOLONTARIA NEL GIUDIZIO N. 1676/2020 R.G. CONTRO (C.F. ; P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., nella qualità di procuratore di elettivamente Controparte_1 domiciliata in Taurianova (RC), via Senatore Loschiavo, n. 35, presso lo studio dell'avv. Mariastella Morabito, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA NEL GIUDIZIO N. 1676/2020 R.G. NONCHE'
CONTRO
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2 P.IVA_3 per essa, quale mandataria, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Veneto Parte_4
n. 108, presso lo studio dell'avv. Roberto Malizia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA NEI GIUDIZI NN. 1078/2021 E 1079/2021 R.G. TERZA CHIAMATA NEL GIUDIZIO N. 1676/2020 R.G. E CON
(C.F. ), elettivamente domiciliato Pt_5 Parte_6 C.F._4 in Lamezia Terme (CZ), via F. Turati n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Cortellaro, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
1 TERZO INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali). CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. FATTI CONTROVERSI.
1.1. GIUDIZIO N. 1676/2020 R.G.. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Controparte_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: a) accertare e dichiarare che , per le Parte_1 motivazioni esposte, ha subito un danno ingiusto a seguito della vendita all'asta dell'appartamento di sua proprietà sito in Lamezia Terme via G. Murat n. 88 riportato in catasto al foglio 32, particella 931, sub 11, int. 4, cat. A/2, di superficie utile mq.180,45; b) condannare, conseguentemente,
[...] in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni, in favore dell'attore, Controparte_1 sia di quelli materiali, sia di quelli morali, rimettendosi alla valutazione del Giudicante;
c) condannare in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze di Controparte_1 giudizio, con distrazione”. A sostegno della domanda la difesa della parte attrice deduceva: che, con atto di precetto,
[...]
– quale procuratrice di – aveva intimato ad Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 quale debitore principale e ad e a , quali terzi datori d'ipoteca, di Parte_3 Parte_2 pagare la complessiva somma di euro 56.888,68 per il mancato pagamento di rate scadute relativamente ad un contratto di mutuo concesso da Carical s.p.a. in data 16.3.1995 per un importo di lire 80.000.000; che la Intesa BCI s.p.a. (poi aveva acquistato pro-soluto dalla Controparte_4
(già Carical s.p.a.) la titolarità del credito;
che, con atto di citazione, ex art. 615 Controparte_5
c.p.c., (insieme a e a ) si era opposto al precetto Parte_1 Parte_3 Parte_2 illustrando le motivazioni poste a fondamento dell'opposizione e chiedendo la sospensione dell'esecutività del contratto di mutuo e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni materiali e morali subiti a causa del comportamento della banca opposta;
che, in particolare, la banca aveva sistematicamente violato la legge;
che, pertanto, gli opponenti avevano chiesto la rideterminazione dei crediti, il riconteggio delle somme e degli interessi, il rimborso delle somme illegittimamente percepite e la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali;
che, nel corso del giudizio, prima del deposito della disposta perizia da parte del CTU, la banca aveva proceduto a ridimensionare la pretesa creditoria, dovuta ad mero errore materiale;
che, nel corso del giudizio di primo grado dell'opposizione a precetto, era stata espletata la CTU tecnico-contabile che, pur denunciando l'enorme difficoltà nel calcolo delle somme versate e di quelle dovute all'istituto di credito a causa della mancata trasparenza della banca sia nelle operazioni effettuate nel corso del rapporto e sia nel corso del giudizio, aveva rilevato, in ogni caso, la sistematica violazione della legge, soprattutto in ordine all'applicazione di un tasso di interesse usuraio;
che, in modo particolare, il CTU aveva affermato che alla data del 30.6.2004 si era verificata la completa estinzione del mutuo stesso con una rata di anticipo;
che, con sentenza n. 2054/2015 del 15.12.2015, il Tribunale di Lamezia Terme aveva accolto parzialmente la spiegata opposizione, dichiarando il diritto della banca a procedere ad esecuzione forzata per la minore somma di euro 11.558,99 oltre interessi;
che, avverso tale pronuncia
2 avevano proposto appello gli opponenti dinanzi alla corte territoriale catanzarese;
che, con sentenza n. 2004/2018, pubblicata il 15.11.2018, la Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame, aveva dichiarato che la banca appellata non aveva alcun diritto di procedere ad esecuzione forzata;
che, di conseguenza, era evidente l'illegittimità dell'azione esecutiva posta in essere dalla Controparte_3
nella sua qualità di procuratrice di (ora , per
[...] Controparte_4 Controparte_6 come accertato e certificato nella suindicata sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, non impugnata e passata in giudicato;
che la titolare del rapporto sostanziale, seppure Controparte_4 perfettamente a conoscenza dell'avvenuta estinzione del mutuo, nelle more del procedimento civile di opposizione a precetto, aveva coltivato l'azione esecutiva, pignorando un appartamento dell'Estini ed arrivando anche alla vendita dell'immobile che costituiva la dimora dell'attore e della sua famiglia;
che la banca convenuta aveva sottoposto a pignoramento l'immobile di proprietà di con la Parte_1 procedura esecutiva immobiliare n. 38/2005 R.E. presso il Tribunale di Lamezia Terme, che si era conclusa con la vendita all'asta dell'appartamento, sito in Lamezia Terme (CZ), via G. Murat n. 88 (riportato in catasto al foglio 32, part.lla 931, sub 11, int. 4, cat. A/2, di superficie utile mq.180,45), valutato euro 180.450,00 dal perito nominato dal giudice dell'esecuzione e assegnato all'asta per il minore prezzo di euro 39.952,50; che, pertanto, l'attore intendeva chiedere alla Controparte_6
(già il risarcimento di tutti i danni materiali e morali a causa della illegittima Controparte_4 esecuzione subita. Sulla scorta di tali deduzioni l'attore concludeva come sopra riportato. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la la quale contestava la Controparte_6 domanda di parte attrice sotto ogni profilo eccependo in particolare: 1) la inammissibilità della domanda attorea ex art. 2909 c.c. perché coperta da giudicato;
2) il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del diritto risarcitorio in capo all' il quale non era il proprietario dell'immobile Pt_1 venduto all'asta; 3) il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva della banca convenuta per avere ceduto il credito alla 4) la prescrizione e la decadenza dell'azione attorea;
Controparte_2
5) la inammissibilità della domanda per genericità e mancanza di prova di tutti gli elementi costitutivi del danno. La banca convenuta concludeva pertanto nel modo seguente: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto già coperta da giudicato negativo;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o di titolarità dell'azione, in capo alle parti del presente giudizio, sia dal lato passivo, che dal lato attivo, per le ragioni descritte in narrativa;
in via subordinata, e per le denegata ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni preliminari, accertare e dichiarare che la pretesa risarcitoria azionata si è in ogni caso estinta per intervenuta prescrizione e decadenza;
in via ancora più gradata, accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda in quanto generica e indeterminata o, in alternativa, disporne il rigetto perché comunque totalmente infondata in fatto ed in diritto. Con condanna in ogni caso di parte avversa al pagamento di spese e competenze di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. Con atto di intervento volontario ai sensi degli artt. 105 e 267 c.p.c. del 14.4.2021 intervenivano nel giudizio e i quali rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Parte_3 Parte_2
Tribunale adito, a) accertare e dichiarare che e hanno subito un danno Parte_3 Parte_2 ingiusto a seguito della vendita all'asta dell'appartamento sito in Lamezia Terme via G. Murat n. 88 riportato in catasto al foglio 32, particella 931, sub 11, int. 4, cat. A/2, di superficie utile mq.180,45, di cui erano proprietari;
b) condannare, conseguentemente, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al risarcimento dei danni, in favore di e sia di Parte_3 Parte_2 quelli materiali, indicati in euro 180.450,00 (quale prezzo base della vendita coattiva, secondo la stima
3 del CTU della procedura esecutiva); sia di quelli morali, rimettendosi alla valutazione del Giudicante;
c) condannare in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e Controparte_1 competenze di giudizio, con distrazione”. Nelle note di trattazione scritta del 15.4.2021 in ragione delle difese ed eccezioni della Parte_1
chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_6 Controparte_2 con conseguente differimento della prima udienza di trattazione.
[...]
All'udienza del 19.4.2021 altro Giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa del terzo e differiva la prima udienza di trattazione. Si costituiva in giudizio la terza chiamata e per essa, quale mandataria, la Controparte_2
la quale contestava la pretesa risarcitoria della parte attrice e dei terzi intervenienti Parte_4 volontari adducendo: 1) la carenza di legittimazione passiva di 2) Controparte_2
l'inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto coperta da giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c.; 3) la prescrizione del diritto fatto valere dall'attore; 4) l'infondatezza della domanda e la mancata prova del danno. La società terza chiamata concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa difesa e domanda, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per i motivi di cui in narrativa, ed estrometterla Controparte_2 dal giudizio;
in via subordinata, nel merito, rigettare le domande, anche istruttorie, proposte dall'attore sig. e dagli intervenuti e perché inammissibili, Parte_1 Parte_3 Parte_2 infondate e non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge”.
1.2. GIUDIZI NN. 1078/2021 E 1079/2021 R.G.. Con separati atti di citazione ritualmente notificati e dal medesimo contenuto (giudizi nn. 1078/2021 e 1079/2021 R.G.), e convenivano in giudizio dinnanzi all'intestato Parte_3 Parte_2
Tribunale la chiedendo di accertare e dichiarare che gli attori avevano subito un Controparte_2 danno ingiusto a seguito della vendita all'asta dell'appartamento sito in Lamezia Terme (CZ) via G. Murat n. 88 (riportato in catasto al foglio 32, particella 931, sub 11, int. 4, cat. A/2, di superficie utile mq.180,45); conseguentemente, condannare la al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 materiali e morali subiti, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria, il tutto con il successo delle spese di lite e competenze processuali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Resisteva in entrambi i giudizi la e per essa, quale mandataria, la Controparte_2 Parte_4 la quale eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2 nonché l'inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto coperta da giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c. e la prescrizione del diritto fatto valere dall'attore. Nel merito, assumeva l'infondatezza della domanda degli attori e la mancata prova del danno, insistendo per il rigetto delle domande avanzate nelle separate cause. Con ordinanza del 10.1.2022 il Giudice istruttore della causa n. 1079/2021 R.G. disponeva la riunione del predetto fascicolo a quello n. 1676/2020 R.G. pendente dinanzi allo stesso Decidente per la rilevata sussistenza di evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Con provvedimento del 14.1.2022 il Giudice istruttore della causa n. 1078/2021 R.G. rimetteva la causa al Presidente del Tribunale, per l'eventuale riunione alla lite 1676/2020 R.G. già pendente.
1.3. I GIUDIZI RIUNITI.
4 Disposta la riunione dei giudizi con provvedimento del 7.2.2024, le controversie riunite erano rinviate per la precisazione delle conclusioni essendo di natura strettamente documentale. Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 20.6.2024 interveniva ex art. 111 c.p.c., nelle cause riunite, in qualità di cessionario per effetto di atto di cessione Controparte_7 di credito futuro con il quale i cedenti e gli avevano ceduto tutti i Parte_3 Parte_2 crediti relativi alle cause riunite che eventualmente sarebbero sorti nei confronti di Controparte_2
e della
[...] Controparte_1
Con comparsa di costituzione ex artt. 302 c.p.c. e 274 CCII, si costituiva la Liquidazione Controllata
, al fine di proseguire la causa, eccependo l'inopponibilità nei propri confronti dell'atto Parte_3 di cessione del credito futuro da parte di a favore di Parte_3 Controparte_7 nonché l'inammissibilità della richiesta di estromissione di depositata dal relativo Parte_3 difensore in data 1.8.2024, giacché successiva alla sentenza di Liquidazione Controllata e, dunque, all'interruzione automatica del processo sancita dagli artt. 143 e 270 comma 5 CCII. Nel merito, la Liquidazione Controllata insisteva in tutte le difese, eccezioni e domande avanzate dal debitore in bonis. Le cause riunite, dopo un unico rinvio interlocutorio dovuto al legittimo impedimento del Giudice istruttore titolare del ruolo, erano trattenute in decisione all'udienza del 21.5.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2. IL MERITO DELLE LITI RIUNITE. 2.1. Le domande su cui il Tribunale è oggi chiamato a pronunciare sono quelle risarcitorie avanzate in origine da e per il risarcimento di tutti i danni Parte_1 Parte_3 Parte_2 patrimoniali e morali subiti a causa della vendita esecutiva illegittima del bene immobile ipotecato di proprietà di e . Parte_3 Parte_2
Tali i fatti controversi, le domande di cui sopra saranno scrutinate, di seguito, in modo congiunto, involgendo la loro decisione l'esame di questioni giuridiche da ritenersi identiche, tra loro strettamente correlate e connesse e perfettamente sovrapponibili. 2.2. Prima di procedere allo scrutinio delle domande risarcitorie di cui si è appena detto, però, occorre effettuare alcune precisazioni preliminari con particolare riferimento alla individuazione dei soggetti che le hanno proposte in ragione dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di e Controparte_7 della costituzione in prosecuzione della . Controparte_8
2.3. Anzitutto va rilevato che l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo. Tale interruzione, tuttavia, non è stata dichiarata dal Tribunale in ragione della costituzione in prosecuzione della nelle cause riunite. Controparte_8
2.4. Come poc'anzi illustrato, bisogna svolgere alcune necessarie precisazioni al fine di individuare i soggetti effettivamente proponenti le domande risarcitorie sulle quali il Tribunale dovrà delibare. In primo luogo, occorre rilevare che la liquidazione controllata è una procedura di sovraindebitamento, disciplinata dal D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di seguito il
“Codice”), entrato in vigore il 15 luglio 2022. Si tratta di una procedura concorsuale, a carattere non negoziale bensì esecutivo – satisfattivo, finalizzata a liquidare l'intero patrimonio del debitore e ad utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum.
5 La procedura di liquidazione controllata ha una struttura molto simile a quella della liquidazione giudiziale (ovvero il fallimento), in quanto anch'essa si basa sull'attività di un organo della procedura al quale è attribuito il potere di disposizione ed amministrazione del patrimonio del debitore, al fine della migliore liquidazione e del successivo riparto tra i creditori. Il liquidatore può subentrare in azioni revocatorie o altre azioni legali pendenti, sostituendosi al debitore o ai creditori nell'esercizio di tali azioni. Deriva da tutto quanto appena detto che la , costituendosi Controparte_8 nelle cause riunite, è subentrata a quest'ultimo nella prosecuzione e coltivazione di tutte le domande originariamente proposte dal debitore in bonis sia quale attore (causa n. 1078/2021 R.G.) sia quale interveniente volontario (causa n. 1676/2020 R.G.); infatti, il D. Lgs. 12.1.2019 n. 14, all'art. 143, espressamente richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII, stabilisce inequivocabilmente che, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore, sta in giudizio, in suo luogo, il curatore/liquidatore. 2.5. Inoltre, si rileva sia l'inammissibilità della richiesta di estromissione dal giudizio di Pt_3 in quanto avanzata il 1.8.2024, quindi successivamente alla sentenza di apertura della
[...]
(pubblicata il 18.7.2024) e, dunque, all'interruzione automatica del processo Controparte_8 sancita dagli artt. 143 e 270 comma 5 del CCII, sia, incidentalmente, va accertata l'inopponibilità alla procedura di liquidazione controllata dell'atto di cessione del credito futuro del 20.1.2022 allegato alla memoria costitutiva del 20.6.2024 di trattandosi di atto privo di data certa Controparte_7 ex art. 2704 c.c. D'altronde, sempre ai fini della inopponibilità del suindicato atto di cessione nei confronti della
, va sottolineato che avendo la cessione ad oggetto un credito Controparte_8 futuro, il contratto esplica efficacia meramente obbligatoria, mentre il trasferimento del credito si verifica soltanto nel momento in cui viene ad esistenza (v. Cass. civ. n. 551/2012; cfr. Cass. civ. n. 8961/2010; v. Cass. civ. n. 15590/2005). Di conseguenza, può applicarsi la giurisprudenza formatasi con riferimento alla dichiarazione di fallimento, secondo la quale nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 c. c., n. 2, non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (Cass. Civ., n. 551/2012; v. anche Cass. Civ., 31.5.2005 n. 17590), esattamente come nel caso di specie. 2.6. Sempre preliminarmente va dato atto che con comparsa d'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., depositata in data 20.6.2024, è intervenuto in giudizio in qualità di Controparte_7 cessionario dei crediti futuri di e di , riportandosi agli atti e alle Parte_3 Parte_2 produzioni documentali già depositate dai cedenti e reiterandone le richieste e domande. A seguito della allegata cessione del credito oggetto di causa, si è verificata una successione a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso ciò comportando, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione in capo al cedente in qualità di sostituto processuale del cessionario anche nel caso, come quello in esame, di intervento da parte di quest'ultimo. Infatti, non essendo stato formalizzato nel corso del giudizio alcun consenso delle altre parti alla estromissione del cedente, la detta estromissione non può essere attuata con la presente sentenza che, pertanto, viene pronunciata nei confronti delle parti originarie del rapporto (in caso simile v. Tribunale Catanzaro sez. II, 26/09/2023, (ud. 25/09/2023, dep. 26/09/2023), n. 1520), oltre che nei confronti della
6 che è subentrata a quest'ultimo per tutte le ragioni innanzi Controparte_8 illustrate. 2.7. In ragione di tutte le superiori considerazioni può affermarsi che l'odierna decisione avrà ad oggetto le domande risarcitorie per vendita esecutiva illegittima proposte nelle cause riunite, quali attori e quali intervenienti volontari, da da e dalla Parte_1 Parte_2 [...]
, la quale è subentrata a quest'ultimo a seguito dell'apertura della Controparte_8 procedura concorsuale e della costituzione in prosecuzione nel presente giudizio. 3. Precisato nei termini appena enunciati l'oggetto della presente delibazione del Tribunale e passando più propriamente all'esame della res controversa si evidenzia che le domande risarcitorie formulate dalle parti appena indicate sono, anzitutto, inammissibili non meritando, di conseguenza, alcun accoglimento. 3.1. Al riguardo, ritiene il Tribunale che la causa possa essere decisa secondo il criterio della cd. ragione più liquida, che permette di addivenire alla determinazione finale valutando la questione che appare dirimente a tale fine, invertendo l'ordine logico e giuridico del vaglio delle questioni prospettate dalle parti, così soddisfacendo anche interessi di economia processuale (vedi Cassazione civile, sez. trib., 9.1.2019, n. 363: “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.”; per il merito cfr. Tribunale Torre Annunziata, sez. II, 27/07/2022, n. 1880: “Secondo il principio giurisprudenziale della ragione più liquida, è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, sì da assorbire l'interesse dell'intero giudizio. Il principio de quo, infatti, è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , sicché il giudizio può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, attese le esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi”; v. anche Tribunale Rieti, sez. I, 07/04/2022, n. 194: “In tema di sentenza e del c.d. principio della ragione più liquida, al Giudice è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”). 3.2. Premesso che i vizi di ammissibilità della domanda sono rilevabili di ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio e sono assolutamente insanabili, si deve evidenziare che le domande risarcitorie all'odierno scrutinio devono essere fatte rientrare nell'alveo applicativo dell'art. 96, comma
2, c.p.c..
3.3. La c.d. responsabilità processuale aggravata per temerarietà della lite, abbracciando in sé tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali delle parti e coprendo ogni effetto pregiudiziale che da questi ne derivi, contempla tutti gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. civ. n. 5069/2010; Cass. civ. n. 16308/2007; Cass. civ. n. 3573/2002). Disciplinata dall'art. 96 c.p.c., costituisce una ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., rispetto alla quale, tuttavia, si atteggia con carattere di specialità di modo che “pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96,
7 senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale” (Cass. civ. n. 12029/2017; Cass. civ. n. 3573/2002). Pertanto, la parte che lamenti una specifica conseguenza dannosa dovuta ad atti o comportamenti processuali illeciti di controparte, potrà trovare tutela, come appresso si dirà, nel relativo giudizio di merito, in cui quegli atti o comportamenti dannosi si palesano, grazie ai principi di cui all'art. 96 c.p.c., il tutto anche stante la preclusione di invocare, con domanda autonoma o concorrente i principi generale per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. civ. n. 5069/2010; Cass. civ. n. 12029/2017; Cass. civ. n. 22226/2014). 3.4. Tanto premesso, la questione all'odierno scrutinio del Tribunale implica che preliminarmente si affrontino, gradatamente, due distinti problemi: (a) se sia possibile, ed a quali condizioni, proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno da esecuzione immobiliare illegittima, prevista dall'articolo 96, comma secondo, c.p.c.; (b) nel caso di risposta affermativa al quesito che precede, se nel caso di specie esistano o meno le suddette condizioni. 3.5. Quanto al primo problema, secondo un primo orientamento, più risalente e largamente maggioritario, la competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., spetta funzionalmente al giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato senza la normale diligenza (Cass. civ. n. 32029/2019; Cass. civ. n. 28527/2018; Cass. civ. n. 12029/2017; Cass. civ. n. 16272/2015), in quanto: (i) il giudice del processo iniziato o contrastato con mala fede o colpa grave o il giudice chiamato a decidere sulla legittimità del pignoramento incautamente eseguito ha una “competenza funzionale” a provvedere sulla domanda di risarcimento del danno da lite temeraria o da incauto pignoramento, come tale non derogabile;
(ii) l'art. 96 c.p.c. non detta una regola sulla competenza ma disciplina il fenomeno endoprocessuale dell'esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare un'istanza (e non un'azione), non concepibile al di fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata, collegata e connessa all'agire o al resistere in giudizio. Purtuttavia, l'impossibilità di proporre in via autonoma una domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. non è assoluta, potendosi ad essa derogare allorchè, a causa dell'arresto dell'attività processuale nel giudizio presupposto o a causa della struttura interna del processo, sarebbe stata impossibile la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., anche a chi l'avesse voluta proporre. Per un secondo, più recente e minoritario orientamento, pur costituendo l'affermazione un obiter dictum, invece, la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. può essere proposta in via autonoma, non solo quando sia giuridicamente o materialmente impossibile proporla nel giudizio presupposto, ma anche laddove la proposizione in via autonoma corrisponda ad un interesse meritevole di tutela del danneggiato (Cass. civ.n. 19179/2018; Cass. civ. n. 25862/2017; Cass. civ. n. 10518/2016). 3.6. Ciò posto, ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento tradizionale, non potendosi condividere, come autorevolmente sostenuto dalla Cassazione con la sentenza n. 28527/2018 e ribadito con ordinanza n. 23029 del 9.12.2019, l'opinione secondo cui la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. possa proporsi in via autonoma tutte le volte che il danneggiato abbia un interesse meritevole di tutela, perché “… la legittimità d'un processo non può che essere giudicata dal giudice di quel processo. Ritenere il contrario significherebbe introdurre nell'ordinamento una sorta di impugnazione extravagante e non prevista …. La concentrazione nel medesimo giudizio dell'eventuale responsabilità aggravata d'uno dei due litiganti
8 riduce il contenzioso ed evita lo spreco di attività giurisdizionale … a ritenere il contrario si perverrebbe ad effetti paradossali: ad esempio, che la parte la quale ha agito con mala fede o colpa grave possa vedersi compensate le spese di lite nel giudizio presupposto, e soccombente nel giudizio di responsabilità ex art, 96 c.p.c.…. È' pacifico che la previsione contenuta nei due commi dell'art. 96 c.p.c. sia una sottospecie del fatto illecito, disciplinato dall'art. 2043 c.c.. Rispetto a tale fatto, la condotta illecita consiste nell'iniziare un processo o resistervi, ovvero nell'eseguire iscrizioni o pignoramenti, in modo colposo. La condotta illecita, pertanto, consiste in un'attività processuale: e non appare razionale che il medesimo atto processuale possa essere valutato da due giudici diversi: dal primo, ai fini dell'esame del merito della domanda, e dal secondo, ai fini dell'accertamento della diligenza o negligenza con cui l'atto fu compiuto …. a svincolare la domanda di risarcimento da pignoramento incauto dall'obbligo di proporla nel giudizio presupposto, si creerebbero inestricabili intrecci tra i due giudizi” (v. Cass. civ. n.28527/2018) in aperto contrasto col principio imposto dall'art. 6 CEDU, per cui “l'interpretazione delle norme processuali deve essere più chiara, lineare e semplice possibile” (Corte EDU 15.9.2016 in causa n. 32610/2007). 3.7. Mentre non sono risolutori gli argomenti in senso contrario spesi dall'orientamento minoritario (per tutte, Cass. civ. n. 25862/2017), atteso che: (i) il diritto di difesa e di azione non può dirsi limitato o compresso solo perché la legge ne imponga l'esercizio con determinate forme o dinanzi ad un determinato giudice (C. Cost. n. 8/20031; C. Cost. n. 235/20142; Cass. civ. n. 28527/2018; Cass. civ. n. 32029/2019); (ii) colui il quale non formuli domanda ex art. 96 c.p.c. nel giudizio presupposto non perde il diritto, ma semplicemente la possibilità di farlo valere in giudizio (Cass. civ. n. 28527/2018, Cass. civ. n. 32029/2019); (iii) l'orientamento tradizionale non introduce una sanatoria del fatto illecito che anticipa gli effetti della prescrizione: “se la vittima d'un illecito, potendo esercitare il proprio diritto al risarcimento, non s'avvalga di tale facoltà e veda perciò preclusa la possibilità di azionarlo in futuro, è essa che incorre in una preclusione, e non il reo che beneficia d'una sanatoria” (Cass. civ. n. 28527/2018). 3.8. Deve pertanto concludersi, in sintonia con la tradizionale interpretazione dell'art. 96 c.p.c., che la domanda di risarcimento prevista nel secondo comma di tale norma, con la sola deroga dell'impossibilità di fatto (Cass. civ. n. 499/1962; Cass. civ. n. 1238/1972) o della impossibilità di diritto (Cass. civ. n. 10960/2010; Cass. civ. n. 24538/2009; Cass. civ. n. 8239/2003), deve essere formulata necessariamente nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione e/o del pignoramento. 3.9. Vi è poi che, in tema di responsabilità aggravata, la giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che tali ipotesi di responsabilità civile si pongano in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie generale di responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. La loro peculiarità risiede, infatti, nella natura processuale del comportamento illecito da cui è scaturito il danno ingiunto - che nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c. è tenuto dalla parte con mala fede o colpa grave, mentre nell'ipotesi di cui al secondo comma della stessa disposizione in assenza di normale prudenza - ragion per cui è stata esclusa la possibilità di un concorso tra le due norme (Cass. Civ., n. 5069/2010, secondo cui “L'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo tra i due tipi di responsabilità”).
9 Le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 25478 del 21.9.2021, componendo i precedenti contrasti hanno stabilito che la domanda di risarcimento del danno da “esecuzione illegittima” va proposta dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, e ne è consentita l'introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la domanda risarcitoria in quella sede. L'istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, co. 2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; e, solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo (così Sez. Unite, n. 25478/2021). Valga ancora ribadire che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione d'un pignoramento, ai sensi dell'art. 96, comma secondo, c.p.c., può essere proposta in via autonoma solo: (a) quando non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo;
(b) ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di un danno nuovo ed autonomo, e non di un mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione" (Cass., Civ., Sez. III, sentenza n. 28527/2018). Ancora, “la domanda di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., non può essere proposta in un giudizio autonomo, dovendo, la stessa, essere proposta davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione, salvo che ciò sia impossibile per ragioni di diritto o di fatto. Può verificarsi che tale domanda risarcitoria non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione perché quel giudizio si è già concluso, o perché sussistono preclusioni di carattere processuale oppure perché il grado del giudizio nel quale la causa si trova di per sé esclude che si svolgano accertamenti di merito che possono richiedere attività istruttoria (si pensi al caso in cui la caducazione del titolo esecutivo giudiziale consegua ad una sentenza della Corte di Cassazione). In siffatte ipotesi, e solo in queste, la domanda risarcitoria dovrà essere proposta al giudice dell'opposizione all'esecuzione, il quale sarà chiamato necessariamente a dare corso alla fase di merito del relativo giudizio. La possibilità per il danneggiato di introdurre un giudizio autonomo, inteso a ottenere il risarcimento del danno da esecuzione illegittima, pertanto, non è frutto di una libera scelta della parte, bensì dell'impossibilità di percorrere altre strade. Essa quindi sarà consentita solo, ad esempio, nel caso in cui al momento in cui il danno si è manifestato, il giudice abbia già chiuso il giudizio che si assume incautamente iniziato” (Cass. civ. n. 42119/2021). 3.10. La domanda di risarcimento ex art. 96, co. 2, c.p.c., dunque, va proposta nel giudizio presupposto e non può essere invece proposta davanti al giudice dell'opposizione a precetto (di talchè tutte le eccezioni delle parti convenute o terze chiamate nelle cause riunite sulla formazione di un giudicato sulla domanda risarcitoria a seguito della sentenza n. 2004/2018 della Corte di Appello di Catanzaro sono prive di valore giuridico). Infatti, per costante orientamento della Cassazione l'azione di risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima può essere proposta soltanto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, funzionalmente competente sia sull'"an" che sul
10 "quantum" (Cass. 10960/10) e “non può, di regola, essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha avuto origine” (Cass. 24538/09). Ciò in quanto l'accertamento della mala fede del creditore pignorante deve essere effettuato sulla
“condotta tenuta dal creditore nel giudizio di esecuzione, e non in quello di opposizione, a meno che non venga invocata dall'opponente anche la responsabilità dell'opposto per avere in mala fede o colpa grave resistito al giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi del primo comma della norma citata” (Cass. 9152/13) e quindi esso non può essere eseguito dal giudice dell'opposizione a precetto. La regola di cui si sta disquisendo può essere derogata, come visto, solo nel caso di impossibilità fattuale o giuridica di proposizione di quella domanda;
resta ora da esaminare se nel caso di specie ricorrono siffatti requisiti. Ad ambedue tali quesiti deve darsi risposta negativa, in quanto: (a) il danno prospettato dagli attori/intervenienti, e derivante da una negligente ed imprudente esecuzione immobiliare in difetto di un idoneo titolo, non è un danno nuovo ma l'aggravamento di un pregiudizio iniziale a loro noto tanto che era stata proposta opposizione al precetto;
(b) non ricorre l'impossibilità di fatto in quanto al momento del compimento della illegittima iniziativa processuale (completamento della procedura esecutiva) gli opponenti avevano già patito un danno o comunque potevano ragionevolmente prevedere di patirlo;
(c) neppure ricorre l'impossibilità di diritto in quanto gli esecutati potevano proporre certamente l'opposizione all'esecuzione fonte di danno, ed in quella sede, non avendo il G.E. chiuso il processo esecutivo motu proprio, non sussisteva alcuna impossibilità giuridica, né di fatto, di formulare la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. Di conseguenza, nel caso qui in esame, tutte le domande avanzate di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co. 2, c.p.c. non potevano essere proposte autonomamente nel presente giudizio, ma dovevano essere fatte valere in sede di esecuzione;
né nel presente giudizio è stata mai dedotta dagli interessati una ragione di impossibilità giuridica o di fatto, ostativa alla proponibilità della domanda di danno nella suddetta sede (si veda anche Cass. Civ. n. 26438/2022), salvo quanto dedotto dalla Liquidazione Controllata Giampà , ma soltanto negli Pt_3 scritti conclusionali. In applicazione dei suddetti principi, appare evidente, l'insussistenza delle condizioni per richiedere in via autonoma il risarcimento dei danni patiti a seguito di illegittima esecuzione, non avendo, tra l'altro, gli interessati fornito alcuna prova concreta circa l'esistenza di ostacoli di fatto o preclusioni di diritto che potessero impedirgli di coltivare la domanda risarcitoria. “La possibilità di instaurare un autonomo giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno per illegittima esecuzione rappresenta una ipotesi meramente residuale non rimessa alla libera scelta della parte, ma limitata dalla giurisprudenza di legittimità esclusivamente ai casi in cui risulti impossibile proporla dinanzi al giudice dell'esecuzione per comprovate ragioni di diritto o di fatto, circostanze che non appaiono ricorrere nel caso di specie” (cfr. Cass., civ., sez. VI, ord. n. 42119 del 31/12/2021). Le domande risarcitorie all'odierno scrutinio del Tribunale, quindi, non possono che essere dichiarate inammissibili, essendo state avanzate in via autonoma ex art. 96, co. 2, c.p.c. in assenza dei presupposti di cui sopra. 4. Ad ogni buon conto, anche volendo prescindere da tutto quanto finora considerato e per volontà di completezza motivazionale, inquadrata come sopra la fattispecie, sebbene non debba sussistere colpa grave o dolo richiesta per la responsabilità ex art. 2043 c.c., essendo sufficiente, ai fini della responsabilità ex art. 96, comma 2, c.p.c., un comportamento imprudente, integrante gli estremi della colpa lieve, il Tribunale non ritiene fondata la domanda di risarcimento del danno.
11 Nella specie, l'esecuzione si è svolta e conclusa in epoca antecedente al passaggio in giudicato della sentenza di appello che decidendo sull'opposizione a precetto di e Parte_1 Parte_2
ha accertato l'inesistenza della pretesa creditoria derivante dal contratto di mutuo Parte_3 azionato in executivis. Pertanto, la circostanza che l'esecuzione sia iniziata e proseguita, nell'incertezza della fondatezza dell'opposizione a precetto, esclude la sussistenza di una colpa, seppure lieve, in capo ai creditori procedenti. Tale conclusione è poi suffragata dalla considerazione che anche il Giudice dell'esecuzione non ha ravvisato motivi di illegittimità della procedura, in quanto, con ordinanza del 23.12.2009, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata dagli interessati. A ciò va aggiunto che gli attori/terzi intervenienti nulla hanno allegato e dimostrato a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale/morale/esistenziale. Sul punto, la Cassazione ha precisato che il soggetto danneggiato deve comunque sempre dimostrare adeguatamente l'esistenza di danni risarcibili, alla stregua dei principi generali della materia (Cass.16 giugno 2016, n. 12413). Non è ammessa, infatti, che la prova del danno sia “in re ipsa”: infatti, trattandosi nella specie di danno non patrimoniale, risarcibile nel caso di lesione di diritti fondamentali ovvero costituzionalmente rilevanti (Cass. Civ., 07.03.2019, n. 6958), i lamentati disagi e turbamenti o danni morali: a) non si rapportano ad un allegato e come tale specificato diritto fondamentale;
b) non possono ritenersi “in re ipsa” e debbono essere provati, sia pure indiziariamente, rispetto alle svolte allegazioni, anche con riferimento alla gravità della lesione ovvero alla non futilità del danno (Cass. Civ., 15.11.2016, n. 23271); per cui in mancanza di adeguata prova della sussistenza di tale lamentato danno, la richiesta di risarcimento dello stesso va rigettata (Cass. Civ., 05.06.2020, n. 10814). Sotto il profilo del dedotto danno patrimoniale, invece, non può che sottolinearsi che e Parte_3
hanno comunque ottenuto la restituzione della somma di euro 38.979,81 ricavata dalla Parte_2 vendita dell'immobile da parte della a seguito dei decreti ingiuntivi n. 586/2021 e Controparte_2
n. 14/2022 emanati dal Tribunale di Lamezia Terme (cfr. allegati alle note di udienza depositate in data 31.3.2023 dalla . Controparte_2
Conseguentemente anche a non volere considerare inammissibili le domande risarcitorie avanzate nelle cause riunite le medesime sarebbero comunque infondate nel merito per mancanza degli elementi costitutivi del danno. 5. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
12 6. Per quanto concerne la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla nei confronti Controparte_1 delle controparti nelle cause riunite non si ritengono sussistenti né il dolo né la colpa grave per l'azione svolta nei giudizi riuniti, ciò imponendo il suo rigetto.
7. In conclusione, tutte le domande risarcitorie avanzate da e dalla Parte_1 Parte_2
(cui ha aderito anche Controparte_8 Controparte_7 costituendosi nel presente giudizio quale successore a titolo particolare perché cessionario di un credito futuro) devono essere dichiarate inammissibili non meritando alcun accoglimento siccome anche infondate e rimaste indimostrate nel loro merito.
8. LE SPESE DI LITE DELLE CAUSE RIUNITE. 8.1. La novità sostanziale di alcune delle questioni giuridiche e fattuali affrontate, in uno alla assoluta complessità e particolarità delle altre, giustificano e rendono equa una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite nelle cause riunite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nelle cause civili riunite di primo grado, indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande risarcitorie avanzate da da e dalla Parte_1 Parte_2
nelle cause riunite nn. 1676/2020 R.G., 1078/2021 R.G., Controparte_8
1079/2021 R.G.;
- respinge la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla
[...]
Parte_7
- compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese di lite dei giudizi riuniti (cause riunite nn. 1676/2020 R.G., 1078/2021 R.G., 1079/2021 R.G.);
- dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 2 dicembre 2025. Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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