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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1731/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6349/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61173 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 570/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso avverso l'avviso di accertamento meglio descritto in epigrafe, relativo ad IMU 2018.
Parte ricorrente chiede dichiararsi non dovute le somme richieste, in particolare per intervenuta prescrizione /decadenza, con condanna del resistente alle spese di giudizio.
Non si è costituito il Comune di Catania, resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene che il ricorso del contribuente debba essere dichiarato inammissibile.
Si rileva, in particolare, che non è stato indicato in ricorso quando l'atto impugnato venne esattamente notificato ( in ricorso si dice che l'avviso di accertamento venne ricevuto con " plico in busta bianca priva di data e timbro, lasciato in cassetta e rinvenuto il 29/04/2024" ) e quindi, ex art. 21 D.Lgs. 546/92, non è possibile verificare se il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Condanna parte ricorrente alle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez 12^ in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese che si liquidano in € 700,00.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6349/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61173 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 570/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso avverso l'avviso di accertamento meglio descritto in epigrafe, relativo ad IMU 2018.
Parte ricorrente chiede dichiararsi non dovute le somme richieste, in particolare per intervenuta prescrizione /decadenza, con condanna del resistente alle spese di giudizio.
Non si è costituito il Comune di Catania, resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene che il ricorso del contribuente debba essere dichiarato inammissibile.
Si rileva, in particolare, che non è stato indicato in ricorso quando l'atto impugnato venne esattamente notificato ( in ricorso si dice che l'avviso di accertamento venne ricevuto con " plico in busta bianca priva di data e timbro, lasciato in cassetta e rinvenuto il 29/04/2024" ) e quindi, ex art. 21 D.Lgs. 546/92, non è possibile verificare se il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Condanna parte ricorrente alle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez 12^ in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese che si liquidano in € 700,00.