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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1719/2021
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 1719/2021 R.G., al quale è stata riunita la causa recante n. 1726/2021 R.G., pendente tra:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , e
[...] Persona_1 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv.to Michele Del Cuore ed Parte_5
elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTI nel giudizio n. 1719/2021 r.g.,
APPELLATI nel giudizio n. 1726/2021 r.g.
e
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
EA TT, ed elettivamente domiciliata come in atti; APPELLATA nel giudizio n. 1719/2021 r.g.,
APPELLANTE nel giudizio n. 1726/2021 r.g.
Oggetto: contratti bancari (appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari, n. 1552/2021, pubblicata in data 21 aprile 2021, resa nel procedimento n. 7168/2016 R.G.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 4 luglio 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 3 maggio 2016, Persona_1
(quale titolare della ditta individuale Italfrut, correntista, nonché quale erede di e , fideiussori), Parte_4 Parte_5 Parte_1
e (quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , fideiussori), hanno convenuto in giudizio la banca Parte_5
per sentire accogliere le domande di accertamento della Controparte_1
nullità di numerose clausole del rapporto di conto corrente n. 5044293 (già
n. 2775500), intrattenuto con l'istituto di credito dal 1973 al 2007 e, di conseguenza, ottenere la condanna di quest'ultimo alla restituzione all'attore della somma €. 337.613,58. Persona_1
Costituitasi, con comparsa del 27.7.2016, la banca convenuta concludeva per il rigetto delle avverse domande, preliminarmente contestando il difetto pag. 2/21 di legittimazione attiva dei signori , Persona_1 Parte_1
e quali eredi dei garanti Parte_2 Parte_3
e ed eccependo, nel merito, la Persona_2 Parte_5
prescrizione delle poste ultradecennali anteriori al 3 maggio 2006 e il difetto di allegazione e prova delle avverse domande, non avendo gli attori prodotto né i contratti di conto corrente e di fideiussione, né gli estratti conto integrali del rapporto.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 29.5.2017 il Giudice disponeva a carico della l'ordine d'esibizione degli estratti conto del CP_2
rapporto impugnato;
la con nota di deposito del 26.9.2017, pur CP_2
eccependo la violazione del limite decennale ex art. 119 TUB, depositava gli estratti conto analitici e scalari per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 30 giugno 2007.
Con successiva ordinanza del 21.11.2017 il Giudice, su istanza di parte attrice, ordinava alla l'esibizione del contratto di apertura di conto CP_2
corrente e con nota di deposito del 5.3.2018 la depositava copia del CP_2
contratto di accensione del c/c n. 2775500 del 5 novembre 1998.
Con atto del 10 settembre 2020, e Parte_1 Parte_2 [...]
si costituivano per la prosecuzione del giudizio a seguito Parte_3
del decesso, in data 24 agosto 2020, del dante causa . Persona_1
La causa, istruita a mezzo di consulenza tecnica contabile, è stata decisa con sentenza n. 1552/2021 del 19/04/2021, pubblicata il 21/04/2021, con la quale il Tribunale di Bari ha così statuito: “Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, condanna la al CP_1
pagamento in favore degli attori della somma di € 64.774,82 oltre interessi legali dalla domanda e spese giudiziali che si liquidano in € 14.680,00 di
pag. 3/21 cui € 1.250,00 pe spese borsuali, oltre rimborso spese generali, CAP e
IVA; pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in quote eguali.”
In particolare, il giudice ha ritenuto di aderire alla ricostruzione effettuata dal nominato CTU, che accertava un saldo a credito della correntista pari a
€ 64.774,82, in base ai seguenti criteri: raccordo contabile, per i periodi privi di estratti conto;
applicazione del tasso ex art. 117 T.U.B. fino al
04.11.1998 e tassi contrattuali dal 05.11.1998 alla chiusura, ma considerando le sole modifiche unilaterali favorevoli alla correntista;
esclusione della c.m.s.; esclusione delle spese sino al 04.11.1998 e spese contrattuali dal 05.11.1998 alla chiusura, ma considerando le sole modifiche unilaterali favorevoli alla correntista;
capitalizzazione semplice sino alla data di chiusura del rapporto del 22.06.2007; affidamento c.d. di fatto del conto oggetto di causa dal 31.03.1989 al primo trimestre del 2005; decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie dalla data di comunicazione di messa in mora del 25.7.2005.
Avverso la detta sentenza hanno proposto appello , e Pt_1 Pt_2
quali eredi di , Parte_3 Persona_1 Parte_5
e , chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in
[...] Parte_4
riforma della sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via istruttoria 1) Rinnovare la CTU per accertare e conseguentemente ritenere il c/c dapprima n.27755 e successivamente n.5044293, oggetto di causa, affidato di fatto anche per il periodo precedente al 31/03/1089 a partire dalla data di apertura del conto corrente anno 1973 e sino al 22/06/2007 e conseguentemente rideterminare il saldo finale del conto 5044293 alla data di chiusura dello stesso. Nel merito 2) Dichiarare che il saldo del c/c alla data del 22/06/2007 a seguito della rielaborazione del conto è di
pag. 4/21 €.337.613,58 o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla rielaborazione del conto ritenuto lo stesso affidato in favore del correntista e conseguentemente condannare la al Controparte_3
pagamento in favore dei signori , e Parte_1 Parte_2
della somma suddetta oltre interessi dalla Parte_3
domanda; 3) Condannare la appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio con distrazione a favore dell'avv. Michele Del Cuore procuratore antistatario ed al pagamento delle competenze del CTU nominato dal Giudice di primo grado”.
La sentenza è stata oggetto di impugnazione anche da parte di CP_1
nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1726/2021, che ha chiesto, per i
[...]
motivi di seguito indicati ed in riforma della sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2697 c.c., 117 T.u.b., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e carenza di motivazione per avere il Tribunale: a) ritenuto la carenza di valide pattuizioni contrattuali nel rapporto di c/c n.
5044293 (già n. 2775500), in contrasto con il corretto criterio processuale di distribuzione dell'onere della prova, (gravante, nel giudizio di accertamento negativo del credito, sulla sola parte attrice) e nonostante
l'accertamento di fatti storici incompatibili con quelli dedotti dagli attori;
b) posto indebitamente a carico della nella ricostruzione del CP_2
rapporto di conto corrente, ogni carenza documentale, con ingiusta inversione dell'onere della prova e quindi con violazione dell'art. 2697
c.c..; c) ritenuto di procedere alla rideterminazione del saldo del rapporti pur a fronte di documentazione contabile gravemente carente il cui onere di produzione gravava sulla sola parte attrice. 2) Accertare e dichiarare
pag. 5/21 l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2697 e
2946 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale, con motivazione nulla, errata, contraddittoria e apparente, rigettato
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca: a) ritenendo l'efficacia della lettera di costituzione in mora del 25 luglio 2005; b) ritenendo la natura ripristinatoria delle rimesse a far data dal 31 marzo 1989; c) ravvisando la sussistenza di un “fido di fatto” provato da “elementi indiziari” e in ogni caso rilevabile stante la “nullità relativa” del suo eventuale vizio di forma. 3) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente ritenuto la soccombenza della con CP_2
condanna della stessa alle spese di lite come liquidate in dispositivo. 4) Per
l'effetto dell'accoglimento dei precedenti motivi, accogliere le conclusioni del primo grado e così: “nel merito: rigettare tutte le domande proposte dal Signor titolare della ditta individuale Italfrut, in Persona_1
proprio e quale erede di e , nonché dai Parte_4 Parte_5
OR , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di e , con atto di citazione Parte_4 Parte_5
notificato in data 03.05.2016, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, prescritte”; 5) Disporre la restituzione delle somme corrisposte dalla agli appellati e al legale antistatario e, per l'effetto, CP_2
condannare gli stessi alla restituzione, in favore della Controparte_1
dell'importo incamerato di complessivi € 83.479,55= oltre alle spese legali esecutive distratte in favore del legale avversario per complessivi €
1.800,00 oltre accessori di legge ed € 183,01 per spese (doc. C), ovvero di
pag. 6/21 quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. 1) Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”
In entrambi i giudizi, poi riuniti, si sono costituite le parti rispettivamente appellate, chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione e l'accoglimento del proprio gravame.
Introitata in decisione la causa e depositati gli scritti ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 19 luglio 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per integrare la CTU espletata in prime cure, limitatamente all'individuazione della data di decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie.
Depositata la relazione peritale in data 15 aprile 2025, alla udienza del 4 luglio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha nuovamente riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive, da intendersi integralmente richiamate.
*********
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per motivi di ordine logico, è opportuno affrontare preventivamente le censure svolte dalla nell'ambito dell'appello iscritto al n. r.g. CP_2
1726/2021.
Con il primo motivo, la censura la decisione per aver il giudice CP_2
invertito il principio dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c., accogliendo la pag. 7/21 domanda attorea in difetto di adeguata prova e addossando alla banca convenuta le conseguenze negative della mancata produzione di documenti contabili (contratto di c/c originario), anche mediante l'accoglimento delle istanze ex art. 210 c.p.c. formulate dalla correntista, nonostante la decorrenza del termine decennale per la conservazione della documentazione contabile.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Infatti, fermo il principio dell'onere probatorio incombente sull'attore che agisca per la ripetizione delle somme indebitamente pagate, può essere opportunamente valorizzata la mancata ottemperanza, da parte della Banca, agli ordini di esibizione documentale disposti dal Tribunale.
Come osservato dal CTU in primo grado 1, l'unico contratto versato in atti, prodotto dalla banca, risulta sottoscritto il 05.11.1998, data ampiamente successiva al primo estratto conto acquisito (01.03.1974).
Ebbene, la mancata produzione del contratto originario di c/c da parte della che pure aveva sicuramente interesse all'applicazione delle CP_2
condizioni contrattualmente convenute rispetto a quelle legali, rende verosimile ritenere che il contratto non fosse stato stipulato in forma scritta
(risalendo, peraltro, il rapporto ad epoca ben anteriore all'introduzione, a mezzo della legge n. 154/1992 e poi del T.U.B., art. 117, dell'obbligo di forma scritta).
Quanto all'ordine di esibizione, la decorrenza del termine decennale vale per la conservazione della documentazione contabile inerente a singole 1 “Non è possibile stabilire con precisione la data d'inizio del rapporto in quanto l'unico contratto versato in atti, prodotto dalla banca, risulta sottoscritto il 05.11.1998, data molto successiva al primo estratto conto acquisito. E' evidente, quindi, che non si tratta del contratto di apertura originario ma di un documento con cui sono state pattuite nuove condizioni economiche da applicare al rapporto già esistente tra le parti.” (pag. 41 relazione peritale). pag. 8/21 operazioni, cui fa espresso riferimento il co. 4 dell'art. 119 T.U.B. (“
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”), ma tale limitazione temporale non si estende alla conservazione del contratto di conto corrente.
E dunque il CTU ha correttamente operato, utilizzando le risultanze contabili disponibili, andando a supplire, per la rideterminazione del rapporto fra il 1973 ed il 1998 (data del contratto prodotto), con i criteri legali in ordine alle clausole di interessi ultralegali, c.m.s., usura ecc. In altri termini, la banca non può dolersi di aver subito conseguenze negative dalla mancata produzione in giudizio, da parte del correntista, del contratto originario;
semplicemente, non può giovarsi dell'applicazione delle clausole asseritamente pattuite, più favorevoli per sé, non avendo la stessa prodotto il relativo contratto scritto, pur avendovi interesse.
Con il secondo motivo, l'Istituto di credito si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione, basata sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, che l'appellante ritiene di non condividere;
sotto altro profilo, si contesta la decisione di considerare il rapporto in contesa affidato, nonostante la mancanza di una prova formale in tal senso, tanto più in assenza di alcun riferimento, neppure nella consulenza espletata in primo grado, al limite dell'asserita apertura di credito. Infine, si lamenta l'applicazione della nullità di protezione (art. 127 T.U.B., in vigore dal
1995), ad un contratto sorto molti anni prima, facendola retroagire al 1989.
pag. 9/21 Anche questo motivo è infondato.
In primo luogo, non vi sono ragioni per non aderire alla distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie, chiarita dalla S.C. con la sentenza resa a
Sezioni Unite, n. 24418/2010: “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”.
Quanto, poi, alla prova della sussistenza di un affidamento del conto, soccorre nuovamente l'insegnamento della Corte, recentemente ribadito con l'ordinanza n. 16445 del 13/06/2024, secondo cui “Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto
l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con
pag. 10/21 ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.” (Cfr. anche Sez. 1 -, Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024, Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023 e Cass. Sez. 1, 17/07/2023, n. 20455).
D'altro canto, con riferimento alla mancata indicazione del “tetto” massimo dell'affidamento, questa Corte ha già avuto modo di osservare come “una volta dimostrata l'esistenza di un affidamento, l'onere di provare il limite specifico dell'affidamento, incombe sulla banca (che ha interesse a dimostrare la natura solutoria e non ripristinatoria delle rimesse al fine di dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione di prescrizione dalla stessa banca formulata). In assenza di una specifica prova al riguardo, possono essere condivise le conclusioni del ctu nella sua relazione integrativa disposta in appello, laddove, nei periodi in cui non è stato possibile individuare in via diretta (tramite la previsione contrattuale) ovvero indiretta (attraverso l'indicazione di tassi di interesse differenziati intra ed extra fido) il limite dell'affidamento, esso deve essere rinvenuto nell'affidamento massimo di fatto consentito.” (cfr. App. Bari sent. n.
1244/2023)
Infine, va rilevata l'inconferenza della doglianza relativa all'inopportuna applicazione dell'art. 127 T.U.B., con riferimento alla tematica del c.d. fido di fatto.
Con il terzo motivo, lamenta l'ingiusta condanna alla rifusione CP_1
integrale delle spese di lite in favore della controparte, da un lato in considerazione dell'accoglimento delle domande attoree per un importo pag. 11/21 sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto, e dall'altro in quanto statuizione contraddittoria rispetto alla compensazione disposta per le spese di CTU.
Il motivo è infondato.
Infatti, la riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello domandato non equivale a reciproca soccombenza. Sul punto sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.” (Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01)
Nel caso in esame, non è neppure dato rinvenire il presupposto previsto dall'art. 92 co.2 c.p.c. della “soccombenza reciproca”, in base al principio appena illustrato. Né rilevano gli altri presupposti previsti dall'articolo in parola, ovvero il caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, riguardo ai quali, peraltro, l'appellante nulla deduce. Infine, il giudice ha coerentemente e distintamente motivato in ordine alla compensazione delle spese di CTU, compensate in quanto “utili per entrambe le parti”.
In conclusione, l'appello proposto da va rigettato. Controparte_1
pag. 12/21 Appello r.g. 1719/2021
Con il primo motivo, gli eredi censurano l'errore del giudice nel Per_1
ritenere il conto oggetto di causa affidato solo a partire dal 31.3.1989 anziché fin dall'apertura dello stesso, come, invece, risulterebbe provato dalla tolleranza della a fronte dell'utilizzo continuo e sistematico da CP_2
parte del correntista dello scoperto di conto corrente e dall'indicazione, negli estratti conto presenti in atti a partire dal 30/09/1978, di due differenti tassi, nonché dalla lettura dei report della Banca d'Italia dal 1989 al 2003.
In virtù di tali considerazioni, con il secondo motivo si censura l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, essendo tutti i versamenti effettuati per l'intero periodo dal correntista qualificabili come rimesse ripristinatorie, posto che il limite massimo dell'affidamento necessario per azionare la funzione ripristinatoria o solutoria di una rimessa deve essere individuato sullo scoperto consentito dalla banca.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Infatti, il consulente officiato in primo grado aveva già ampiamente motivato l'esclusione del riscontro di un affidamento nel periodo antecedente al 1989, affermando che la documentazione, carente, non consentiva una ricostruzione accurata. A parere di questa Corte, non vi sono motivi per discostarsi da quanto argomentato dal perito a riguardo:
“nel periodo che intercorre tra il 29/03/1974 (data della prima operazione disponibile) al 02/03/1989, oltre a mancare numerosi estratti conto (vds.
Pag. 12 e 13), la documentazione bancaria prodotta non consente di accertare la presenza e l'importo di un eventuale affidamento. Solo a partire dall'estratto conto al 31/03/1989 sono state riscontrate le prime
pag. 13/21 informazioni circa la presenza di un affidamento, del relativo importo e dei tassi applicati sulle somme utilizzate. Pertanto, dal 29/03/1974 al
07/03/1989, in mancanza di ulteriori documenti da cui poter desumere informazioni sull'eventuale fido concesso dalla banca, non è possibile accogliere le richieste di ricalcolo avanzate dalla parte attrice.” (Cfr. pag.
50 relazione peritale in primo grado).
D'altro canto, pur vero, come osservato precedentemente in ordine al primo motivo di appello dell'Istituto di credito, che in mancanza di indicazione del limite massimo di affidamento può farsi ricorso al massimo scoperto consentito dalla non può, comunque, darsi corso alla tesi sostenuta CP_2
dal correntista con il secondo motivo, posto che il rapporto risulta affidato soltanto per il periodo già delimitato dal CTU di primo grado.
Ciò detto, vi è che la sentenza va riformata, in favore degli appellanti nel giudizio n. 1719/2021 R.G., per quanto di seguito indicato.
Infatti, le parti del giudizio hanno espresso, sin dal primo grado, contestazioni in ordine alla data di decorrenza del termine di prescrizione delle rimesse solutorie, individuata dal CTU in primo grado nella data di invio della raccomandata di richiesta documentale ex art. 119 T.U.B.
Sul punto, questa Corte ha ritenuto opportuno disporre l'integrazione dell'istruttoria contabile svolta in primo grado. Con ordinanza del 19 luglio
2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile svolta in primo grado, ad opera del medesimo consulente, dott. poi revocato e sostituito Persona_3
dal dott. al fine di rispondere al seguente quesito: “ - Persona_4
considerato che, con riferimento al conto corrente n. 5044293 (già n.
pag. 14/21 2775500), ai fini della decisione risulta necessario procedere all'accertamento del saldo dare/avere tra le parti;
- rilevato che in questo grado è oggetto di contestazione fra le parti, tra l'altro, il termine di decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista e che si rende necessaria al riguardo un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in prime cure, al fine di accertare - alla luce dei quesiti già posti dal Tribunale e fermo restando il riscontrato affidamento di fatto nel periodo tra il 1° trimestre 1989 ed il 1° trimestre 2005 - il saldo finale del predetto conto corrente alla data di chiusura dello stesso, considerando quale dies a quo del termine di prescrizione decennale il giorno 16.10.2014, data di notifica della domanda di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, procedura instaurata anteriormente all'introduzione dell'azione giudiziale in prime cure;
”
Infatti, l'art. 8 del dlgs. 28/2010 così dispone, al co. 2: “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.”
All'esito dell'indagine, il perito nominato ha formulato due distinte ipotesi di ricalcolo del saldo: “a) La prima che evidenzia le rimesse solutorie sul saldo storico (saldo rinveniente dagli e/c in atti (all. n.1); b) la seconda, invece, che le determinerebbe sul saldo ricalcolato” (pag. 4), ed ha concluso che “Dopo quanto innanzi illustrato, ed ampiamente argomentato, in risposta ai quesiti posti si può concludere in estrema
pag. 15/21 sintesi, quanto segue: la rideterminazione in funzione della differente prescrizione per effetto delle rimesse solutorie evidenzia i seguenti risultati, in favore dell'appellante: a) € 534,92, nell'ipotesi a partire dall'1/10/2004. b) € 125.506,15, nell'ipotesi a partire dall'1/1/1985
Mentre il saldo evidenziato nell'estratto conto in atti, alla medesima data del 26/7/2007, era pari ad € 3.935,76 in favore della banca appellata.”
(pag. 7)
A parere di questa Corte, va valorizzata l'ipotesi b) formulata dal consulente.
Infatti, è ormai consolidato l'orientamento, per cui “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.” (Cass. Sez. 1, 19/05/2020, n. 9141, Rv. 658248 - 01). Più di recente, la medesima Corte ha ribadito che “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice
pag. 16/21 di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare
i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto (cfr. Cass. n. 9756 del 2024 e Cass. n.
5577 del 2025).” (cfr. Cassazione Civile, 8 aprile 2025, n. 9203).
Ciò detto, non sposta i termini della questione quanto lamentato dall'Istituto di credito nelle osservazioni alla bozza di relazione peritale, nelle quali si chiede lo stralcio dell'ipotesi b) in esame, in quanto elaborata dal CTU in difetto di indicazione della Corte, così come di censura, da parte dei , in ordine all'operato, sul punto, del perito in primo Per_1
grado.
Giova, dunque, richiamare e ben intendere il percorso operativo seguito dal primo CTU: “Per il computo del decennio, si è tenuto conto della lettera di costituzione in mora, notificata alla in data 5.07.2005, anteriore CP_2
alla data del 03.05.2016 di notifica dell'atto di citazione. Si è proceduto pertanto all'accertamento delle competenze prescritte in quanto pagate con rimesse solutorie anteriori al 25.07.1995.
Una volta ricostruito il saldo disponibile secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è stato calcolato l'importo dell'eventuale scoperto, pari alla parte del saldo disponibile (negativo) eccedente il fido accordato. Si rammenta che non è stato rinvenuto in atti il contratto di apertura di credito in c/c né altro documento contrattuale attestante la misura del fido accordato dalla Banca.
pag. 17/21 Dall'esame degli estratti conto, è emerso tuttavia che la Banca ha applicato tassi d'interesse e tassi di c.m.s. differenziati sui saldi debitori entro fido e sulle eccedenze.
A partire dal 31.03.1989, sono stati riscontrati numerosi estratti conto che riportano in calce la sintesi delle condizioni economiche, con le relative date di decorrenza, da cui si evincono chiaramente i tassi differenziati da applicare in funzione alle somme utilizzate dal correntista. La presenza della linea di credito si evince altresì dai prospetti di liquidazione delle competenze e dai relativi scalari. Sulla scorta di tali informazioni si è quindi provveduto a quantificare l'importo dell'affidamento tempo per tempo concesso.
Una volta ricostruito il saldo disponibile e l'importo dello scoperto, per ciascun accredito con data di disponibilità anteriore al 25.07.1995 è stata calcolata la parte costituente rimessa solutoria.
Ciascuna rimessa solutoria è stata quindi imputata al pagamento delle competenze fino a quel momento addebitate dalla CP_2
Nel complesso le rimesse solutorie anteriori al decennio hanno saldato integralmente le competenze bancarie fino al 3° trimestre 1993, per complessive € 93.453,12 (all. 3).
Alla data dell'ultima rimessa solutoria anteriore al decennio, non sono risultate pagate le competenze relative al 4° trimestre 1993. Si è quindi proceduto al ricalcolo del c/c n. 5044293 a partire da tale trimestre.”
(pagg. 43-45 relazione CTU in primo grado).
Ebbene, tenuto in conto l'opportuno mutamento della data di decorrenza della prescrizione, meglio si comprende come il percorso logico seguito dal perito nell'ipotesi b) prospettata nella relazione integrativa non si discosti,
pag. 18/21 come appunto disposto da questa Corte con l'ordinanza del 19 luglio 2024, dai criteri seguiti dal perito officiato in primo grado.
Infatti, nella relazione integrativa (pag. 5) il consulente ha rilevato che “Nel caso si dovesse considerare l'ipotesi della verifica delle rimesse solutorie sul saldo ricalcolato (v. all. n. 2), le somme irripetibili si fermerebbero al
31/12/1984. Infatti, dall'esame di tale prospetto le rimesse solutorie rilevate nel mese di dicembre 1987 coprono parzialmente gli addebiti precedenti, evidenziando una differenza di £ 29.947.725; in pratica le competenze maturate a partire dal 1/1/1985 …”.
Né possono trovare spazio le doglianze degli eredi espresse nelle Per_1
osservazioni alla bozza di relazione, secondo cui “
3. Non sarebbe stato individuato il saldo finale corretto, poiché sarebbero stati errati
l'indicazione dei saldi all'inizio di entrambe le ipotesi considerate.”
Infatti, il consulente ha risposto – succintamente, ma alla luce di un iter logico che va condiviso, in base alle precisazioni di cui sopra – che “Con riferimento infine al fatto che il sottoscritto non avrebbe individuato il saldo finale corretto richiesto, poiché erronea sarebbe stata la considerazione del saldo iniziale, si precisa che, in entrambe le ipotesi, si è partiti dal saldo iniziale riscontrato dall'estratto di c/c, alla data di inizio delle rispettive ipotesi, posto che il periodo precedente è rimasto ormai prescritto (come fissato dai precedenti prospetti).” (pag. 10 relazione integrativa), avendo in precedenza già dato atto, nella bozza di relazione, che “In entrambe le ipotesi, i conteggi iniziano dal 1974 e si tiene conto degli affidamenti di fatto nel periodo 1° trimestre 1989 al 1° trimestre
2005.” (pag. 5 relazione integrativa).
pag. 19/21 In conclusione, la sentenza appellata va riformata e l'istituto di credito va condannato al pagamento, in favore degli eredi appellanti, del Per_1
saldo del c/c n. 5044293, come rideterminato dal CTU nell'ipotesi b) della relazione integrativa in grado di appello, pari a € 125.506,15.
Le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione compreso tra € 52.001 e €
260.000, seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della banca, posto che all'esito dell'odierno giudizio di impugnazione si è verificato un ampliamento dell'importo della condanna di pagamento in favore degli eredi , già comminata a carico della dal giudice Per_1 CP_2
di prime cure e, quindi, una riforma della sentenza impugnata in senso favorevole agli appellanti nel giudizio n. 1719/2021 R.G.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione, nei confronti di il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. Controparte_1
115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre
2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti da Pt_1
pag. 20/21 , e quali eredi di Per_1 Parte_2 Parte_3
UI , e nonché da Per_1 Per_1 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza n. 1552/2021 del 21 aprile 2021, del Controparte_1
Tribunale di Bari, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Controparte_1
2) accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da Pt_1
, e e condanna la
[...] Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e della somma di € 125.506,15 oltre
[...] Parte_3
interessi legali dalla domanda;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e delle spese del Parte_2 Parte_3
giudizio, liquidandole in € 14.317,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Bari, in data 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1719/2021
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 1719/2021 R.G., al quale è stata riunita la causa recante n. 1726/2021 R.G., pendente tra:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , e
[...] Persona_1 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv.to Michele Del Cuore ed Parte_5
elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTI nel giudizio n. 1719/2021 r.g.,
APPELLATI nel giudizio n. 1726/2021 r.g.
e
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
EA TT, ed elettivamente domiciliata come in atti; APPELLATA nel giudizio n. 1719/2021 r.g.,
APPELLANTE nel giudizio n. 1726/2021 r.g.
Oggetto: contratti bancari (appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari, n. 1552/2021, pubblicata in data 21 aprile 2021, resa nel procedimento n. 7168/2016 R.G.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 4 luglio 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 3 maggio 2016, Persona_1
(quale titolare della ditta individuale Italfrut, correntista, nonché quale erede di e , fideiussori), Parte_4 Parte_5 Parte_1
e (quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , fideiussori), hanno convenuto in giudizio la banca Parte_5
per sentire accogliere le domande di accertamento della Controparte_1
nullità di numerose clausole del rapporto di conto corrente n. 5044293 (già
n. 2775500), intrattenuto con l'istituto di credito dal 1973 al 2007 e, di conseguenza, ottenere la condanna di quest'ultimo alla restituzione all'attore della somma €. 337.613,58. Persona_1
Costituitasi, con comparsa del 27.7.2016, la banca convenuta concludeva per il rigetto delle avverse domande, preliminarmente contestando il difetto pag. 2/21 di legittimazione attiva dei signori , Persona_1 Parte_1
e quali eredi dei garanti Parte_2 Parte_3
e ed eccependo, nel merito, la Persona_2 Parte_5
prescrizione delle poste ultradecennali anteriori al 3 maggio 2006 e il difetto di allegazione e prova delle avverse domande, non avendo gli attori prodotto né i contratti di conto corrente e di fideiussione, né gli estratti conto integrali del rapporto.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 29.5.2017 il Giudice disponeva a carico della l'ordine d'esibizione degli estratti conto del CP_2
rapporto impugnato;
la con nota di deposito del 26.9.2017, pur CP_2
eccependo la violazione del limite decennale ex art. 119 TUB, depositava gli estratti conto analitici e scalari per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 30 giugno 2007.
Con successiva ordinanza del 21.11.2017 il Giudice, su istanza di parte attrice, ordinava alla l'esibizione del contratto di apertura di conto CP_2
corrente e con nota di deposito del 5.3.2018 la depositava copia del CP_2
contratto di accensione del c/c n. 2775500 del 5 novembre 1998.
Con atto del 10 settembre 2020, e Parte_1 Parte_2 [...]
si costituivano per la prosecuzione del giudizio a seguito Parte_3
del decesso, in data 24 agosto 2020, del dante causa . Persona_1
La causa, istruita a mezzo di consulenza tecnica contabile, è stata decisa con sentenza n. 1552/2021 del 19/04/2021, pubblicata il 21/04/2021, con la quale il Tribunale di Bari ha così statuito: “Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, condanna la al CP_1
pagamento in favore degli attori della somma di € 64.774,82 oltre interessi legali dalla domanda e spese giudiziali che si liquidano in € 14.680,00 di
pag. 3/21 cui € 1.250,00 pe spese borsuali, oltre rimborso spese generali, CAP e
IVA; pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in quote eguali.”
In particolare, il giudice ha ritenuto di aderire alla ricostruzione effettuata dal nominato CTU, che accertava un saldo a credito della correntista pari a
€ 64.774,82, in base ai seguenti criteri: raccordo contabile, per i periodi privi di estratti conto;
applicazione del tasso ex art. 117 T.U.B. fino al
04.11.1998 e tassi contrattuali dal 05.11.1998 alla chiusura, ma considerando le sole modifiche unilaterali favorevoli alla correntista;
esclusione della c.m.s.; esclusione delle spese sino al 04.11.1998 e spese contrattuali dal 05.11.1998 alla chiusura, ma considerando le sole modifiche unilaterali favorevoli alla correntista;
capitalizzazione semplice sino alla data di chiusura del rapporto del 22.06.2007; affidamento c.d. di fatto del conto oggetto di causa dal 31.03.1989 al primo trimestre del 2005; decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie dalla data di comunicazione di messa in mora del 25.7.2005.
Avverso la detta sentenza hanno proposto appello , e Pt_1 Pt_2
quali eredi di , Parte_3 Persona_1 Parte_5
e , chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in
[...] Parte_4
riforma della sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via istruttoria 1) Rinnovare la CTU per accertare e conseguentemente ritenere il c/c dapprima n.27755 e successivamente n.5044293, oggetto di causa, affidato di fatto anche per il periodo precedente al 31/03/1089 a partire dalla data di apertura del conto corrente anno 1973 e sino al 22/06/2007 e conseguentemente rideterminare il saldo finale del conto 5044293 alla data di chiusura dello stesso. Nel merito 2) Dichiarare che il saldo del c/c alla data del 22/06/2007 a seguito della rielaborazione del conto è di
pag. 4/21 €.337.613,58 o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla rielaborazione del conto ritenuto lo stesso affidato in favore del correntista e conseguentemente condannare la al Controparte_3
pagamento in favore dei signori , e Parte_1 Parte_2
della somma suddetta oltre interessi dalla Parte_3
domanda; 3) Condannare la appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio con distrazione a favore dell'avv. Michele Del Cuore procuratore antistatario ed al pagamento delle competenze del CTU nominato dal Giudice di primo grado”.
La sentenza è stata oggetto di impugnazione anche da parte di CP_1
nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1726/2021, che ha chiesto, per i
[...]
motivi di seguito indicati ed in riforma della sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2697 c.c., 117 T.u.b., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e carenza di motivazione per avere il Tribunale: a) ritenuto la carenza di valide pattuizioni contrattuali nel rapporto di c/c n.
5044293 (già n. 2775500), in contrasto con il corretto criterio processuale di distribuzione dell'onere della prova, (gravante, nel giudizio di accertamento negativo del credito, sulla sola parte attrice) e nonostante
l'accertamento di fatti storici incompatibili con quelli dedotti dagli attori;
b) posto indebitamente a carico della nella ricostruzione del CP_2
rapporto di conto corrente, ogni carenza documentale, con ingiusta inversione dell'onere della prova e quindi con violazione dell'art. 2697
c.c..; c) ritenuto di procedere alla rideterminazione del saldo del rapporti pur a fronte di documentazione contabile gravemente carente il cui onere di produzione gravava sulla sola parte attrice. 2) Accertare e dichiarare
pag. 5/21 l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2697 e
2946 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale, con motivazione nulla, errata, contraddittoria e apparente, rigettato
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca: a) ritenendo l'efficacia della lettera di costituzione in mora del 25 luglio 2005; b) ritenendo la natura ripristinatoria delle rimesse a far data dal 31 marzo 1989; c) ravvisando la sussistenza di un “fido di fatto” provato da “elementi indiziari” e in ogni caso rilevabile stante la “nullità relativa” del suo eventuale vizio di forma. 3) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente ritenuto la soccombenza della con CP_2
condanna della stessa alle spese di lite come liquidate in dispositivo. 4) Per
l'effetto dell'accoglimento dei precedenti motivi, accogliere le conclusioni del primo grado e così: “nel merito: rigettare tutte le domande proposte dal Signor titolare della ditta individuale Italfrut, in Persona_1
proprio e quale erede di e , nonché dai Parte_4 Parte_5
OR , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di e , con atto di citazione Parte_4 Parte_5
notificato in data 03.05.2016, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, prescritte”; 5) Disporre la restituzione delle somme corrisposte dalla agli appellati e al legale antistatario e, per l'effetto, CP_2
condannare gli stessi alla restituzione, in favore della Controparte_1
dell'importo incamerato di complessivi € 83.479,55= oltre alle spese legali esecutive distratte in favore del legale avversario per complessivi €
1.800,00 oltre accessori di legge ed € 183,01 per spese (doc. C), ovvero di
pag. 6/21 quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. 1) Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”
In entrambi i giudizi, poi riuniti, si sono costituite le parti rispettivamente appellate, chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione e l'accoglimento del proprio gravame.
Introitata in decisione la causa e depositati gli scritti ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 19 luglio 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per integrare la CTU espletata in prime cure, limitatamente all'individuazione della data di decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie.
Depositata la relazione peritale in data 15 aprile 2025, alla udienza del 4 luglio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha nuovamente riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive, da intendersi integralmente richiamate.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Per motivi di ordine logico, è opportuno affrontare preventivamente le censure svolte dalla nell'ambito dell'appello iscritto al n. r.g. CP_2
1726/2021.
Con il primo motivo, la censura la decisione per aver il giudice CP_2
invertito il principio dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c., accogliendo la pag. 7/21 domanda attorea in difetto di adeguata prova e addossando alla banca convenuta le conseguenze negative della mancata produzione di documenti contabili (contratto di c/c originario), anche mediante l'accoglimento delle istanze ex art. 210 c.p.c. formulate dalla correntista, nonostante la decorrenza del termine decennale per la conservazione della documentazione contabile.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Infatti, fermo il principio dell'onere probatorio incombente sull'attore che agisca per la ripetizione delle somme indebitamente pagate, può essere opportunamente valorizzata la mancata ottemperanza, da parte della Banca, agli ordini di esibizione documentale disposti dal Tribunale.
Come osservato dal CTU in primo grado 1, l'unico contratto versato in atti, prodotto dalla banca, risulta sottoscritto il 05.11.1998, data ampiamente successiva al primo estratto conto acquisito (01.03.1974).
Ebbene, la mancata produzione del contratto originario di c/c da parte della che pure aveva sicuramente interesse all'applicazione delle CP_2
condizioni contrattualmente convenute rispetto a quelle legali, rende verosimile ritenere che il contratto non fosse stato stipulato in forma scritta
(risalendo, peraltro, il rapporto ad epoca ben anteriore all'introduzione, a mezzo della legge n. 154/1992 e poi del T.U.B., art. 117, dell'obbligo di forma scritta).
Quanto all'ordine di esibizione, la decorrenza del termine decennale vale per la conservazione della documentazione contabile inerente a singole 1 “Non è possibile stabilire con precisione la data d'inizio del rapporto in quanto l'unico contratto versato in atti, prodotto dalla banca, risulta sottoscritto il 05.11.1998, data molto successiva al primo estratto conto acquisito. E' evidente, quindi, che non si tratta del contratto di apertura originario ma di un documento con cui sono state pattuite nuove condizioni economiche da applicare al rapporto già esistente tra le parti.” (pag. 41 relazione peritale). pag. 8/21 operazioni, cui fa espresso riferimento il co. 4 dell'art. 119 T.U.B. (“
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”), ma tale limitazione temporale non si estende alla conservazione del contratto di conto corrente.
E dunque il CTU ha correttamente operato, utilizzando le risultanze contabili disponibili, andando a supplire, per la rideterminazione del rapporto fra il 1973 ed il 1998 (data del contratto prodotto), con i criteri legali in ordine alle clausole di interessi ultralegali, c.m.s., usura ecc. In altri termini, la banca non può dolersi di aver subito conseguenze negative dalla mancata produzione in giudizio, da parte del correntista, del contratto originario;
semplicemente, non può giovarsi dell'applicazione delle clausole asseritamente pattuite, più favorevoli per sé, non avendo la stessa prodotto il relativo contratto scritto, pur avendovi interesse.
Con il secondo motivo, l'Istituto di credito si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione, basata sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, che l'appellante ritiene di non condividere;
sotto altro profilo, si contesta la decisione di considerare il rapporto in contesa affidato, nonostante la mancanza di una prova formale in tal senso, tanto più in assenza di alcun riferimento, neppure nella consulenza espletata in primo grado, al limite dell'asserita apertura di credito. Infine, si lamenta l'applicazione della nullità di protezione (art. 127 T.U.B., in vigore dal
1995), ad un contratto sorto molti anni prima, facendola retroagire al 1989.
pag. 9/21 Anche questo motivo è infondato.
In primo luogo, non vi sono ragioni per non aderire alla distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie, chiarita dalla S.C. con la sentenza resa a
Sezioni Unite, n. 24418/2010: “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”.
Quanto, poi, alla prova della sussistenza di un affidamento del conto, soccorre nuovamente l'insegnamento della Corte, recentemente ribadito con l'ordinanza n. 16445 del 13/06/2024, secondo cui “Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto
l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con
pag. 10/21 ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.” (Cfr. anche Sez. 1 -, Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024, Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023 e Cass. Sez. 1, 17/07/2023, n. 20455).
D'altro canto, con riferimento alla mancata indicazione del “tetto” massimo dell'affidamento, questa Corte ha già avuto modo di osservare come “una volta dimostrata l'esistenza di un affidamento, l'onere di provare il limite specifico dell'affidamento, incombe sulla banca (che ha interesse a dimostrare la natura solutoria e non ripristinatoria delle rimesse al fine di dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione di prescrizione dalla stessa banca formulata). In assenza di una specifica prova al riguardo, possono essere condivise le conclusioni del ctu nella sua relazione integrativa disposta in appello, laddove, nei periodi in cui non è stato possibile individuare in via diretta (tramite la previsione contrattuale) ovvero indiretta (attraverso l'indicazione di tassi di interesse differenziati intra ed extra fido) il limite dell'affidamento, esso deve essere rinvenuto nell'affidamento massimo di fatto consentito.” (cfr. App. Bari sent. n.
1244/2023)
Infine, va rilevata l'inconferenza della doglianza relativa all'inopportuna applicazione dell'art. 127 T.U.B., con riferimento alla tematica del c.d. fido di fatto.
Con il terzo motivo, lamenta l'ingiusta condanna alla rifusione CP_1
integrale delle spese di lite in favore della controparte, da un lato in considerazione dell'accoglimento delle domande attoree per un importo pag. 11/21 sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto, e dall'altro in quanto statuizione contraddittoria rispetto alla compensazione disposta per le spese di CTU.
Il motivo è infondato.
Infatti, la riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello domandato non equivale a reciproca soccombenza. Sul punto sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.” (Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01)
Nel caso in esame, non è neppure dato rinvenire il presupposto previsto dall'art. 92 co.2 c.p.c. della “soccombenza reciproca”, in base al principio appena illustrato. Né rilevano gli altri presupposti previsti dall'articolo in parola, ovvero il caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, riguardo ai quali, peraltro, l'appellante nulla deduce. Infine, il giudice ha coerentemente e distintamente motivato in ordine alla compensazione delle spese di CTU, compensate in quanto “utili per entrambe le parti”.
In conclusione, l'appello proposto da va rigettato. Controparte_1
pag. 12/21 Appello r.g. 1719/2021
Con il primo motivo, gli eredi censurano l'errore del giudice nel Per_1
ritenere il conto oggetto di causa affidato solo a partire dal 31.3.1989 anziché fin dall'apertura dello stesso, come, invece, risulterebbe provato dalla tolleranza della a fronte dell'utilizzo continuo e sistematico da CP_2
parte del correntista dello scoperto di conto corrente e dall'indicazione, negli estratti conto presenti in atti a partire dal 30/09/1978, di due differenti tassi, nonché dalla lettura dei report della Banca d'Italia dal 1989 al 2003.
In virtù di tali considerazioni, con il secondo motivo si censura l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, essendo tutti i versamenti effettuati per l'intero periodo dal correntista qualificabili come rimesse ripristinatorie, posto che il limite massimo dell'affidamento necessario per azionare la funzione ripristinatoria o solutoria di una rimessa deve essere individuato sullo scoperto consentito dalla banca.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Infatti, il consulente officiato in primo grado aveva già ampiamente motivato l'esclusione del riscontro di un affidamento nel periodo antecedente al 1989, affermando che la documentazione, carente, non consentiva una ricostruzione accurata. A parere di questa Corte, non vi sono motivi per discostarsi da quanto argomentato dal perito a riguardo:
“nel periodo che intercorre tra il 29/03/1974 (data della prima operazione disponibile) al 02/03/1989, oltre a mancare numerosi estratti conto (vds.
Pag. 12 e 13), la documentazione bancaria prodotta non consente di accertare la presenza e l'importo di un eventuale affidamento. Solo a partire dall'estratto conto al 31/03/1989 sono state riscontrate le prime
pag. 13/21 informazioni circa la presenza di un affidamento, del relativo importo e dei tassi applicati sulle somme utilizzate. Pertanto, dal 29/03/1974 al
07/03/1989, in mancanza di ulteriori documenti da cui poter desumere informazioni sull'eventuale fido concesso dalla banca, non è possibile accogliere le richieste di ricalcolo avanzate dalla parte attrice.” (Cfr. pag.
50 relazione peritale in primo grado).
D'altro canto, pur vero, come osservato precedentemente in ordine al primo motivo di appello dell'Istituto di credito, che in mancanza di indicazione del limite massimo di affidamento può farsi ricorso al massimo scoperto consentito dalla non può, comunque, darsi corso alla tesi sostenuta CP_2
dal correntista con il secondo motivo, posto che il rapporto risulta affidato soltanto per il periodo già delimitato dal CTU di primo grado.
Ciò detto, vi è che la sentenza va riformata, in favore degli appellanti nel giudizio n. 1719/2021 R.G., per quanto di seguito indicato.
Infatti, le parti del giudizio hanno espresso, sin dal primo grado, contestazioni in ordine alla data di decorrenza del termine di prescrizione delle rimesse solutorie, individuata dal CTU in primo grado nella data di invio della raccomandata di richiesta documentale ex art. 119 T.U.B.
Sul punto, questa Corte ha ritenuto opportuno disporre l'integrazione dell'istruttoria contabile svolta in primo grado. Con ordinanza del 19 luglio
2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile svolta in primo grado, ad opera del medesimo consulente, dott. poi revocato e sostituito Persona_3
dal dott. al fine di rispondere al seguente quesito: “ - Persona_4
considerato che, con riferimento al conto corrente n. 5044293 (già n.
pag. 14/21 2775500), ai fini della decisione risulta necessario procedere all'accertamento del saldo dare/avere tra le parti;
- rilevato che in questo grado è oggetto di contestazione fra le parti, tra l'altro, il termine di decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista e che si rende necessaria al riguardo un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in prime cure, al fine di accertare - alla luce dei quesiti già posti dal Tribunale e fermo restando il riscontrato affidamento di fatto nel periodo tra il 1° trimestre 1989 ed il 1° trimestre 2005 - il saldo finale del predetto conto corrente alla data di chiusura dello stesso, considerando quale dies a quo del termine di prescrizione decennale il giorno 16.10.2014, data di notifica della domanda di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, procedura instaurata anteriormente all'introduzione dell'azione giudiziale in prime cure;
”
Infatti, l'art. 8 del dlgs. 28/2010 così dispone, al co. 2: “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.”
All'esito dell'indagine, il perito nominato ha formulato due distinte ipotesi di ricalcolo del saldo: “a) La prima che evidenzia le rimesse solutorie sul saldo storico (saldo rinveniente dagli e/c in atti (all. n.1); b) la seconda, invece, che le determinerebbe sul saldo ricalcolato” (pag. 4), ed ha concluso che “Dopo quanto innanzi illustrato, ed ampiamente argomentato, in risposta ai quesiti posti si può concludere in estrema
pag. 15/21 sintesi, quanto segue: la rideterminazione in funzione della differente prescrizione per effetto delle rimesse solutorie evidenzia i seguenti risultati, in favore dell'appellante: a) € 534,92, nell'ipotesi a partire dall'1/10/2004. b) € 125.506,15, nell'ipotesi a partire dall'1/1/1985
Mentre il saldo evidenziato nell'estratto conto in atti, alla medesima data del 26/7/2007, era pari ad € 3.935,76 in favore della banca appellata.”
(pag. 7)
A parere di questa Corte, va valorizzata l'ipotesi b) formulata dal consulente.
Infatti, è ormai consolidato l'orientamento, per cui “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.” (Cass. Sez. 1, 19/05/2020, n. 9141, Rv. 658248 - 01). Più di recente, la medesima Corte ha ribadito che “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice
pag. 16/21 di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare
i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto (cfr. Cass. n. 9756 del 2024 e Cass. n.
5577 del 2025).” (cfr. Cassazione Civile, 8 aprile 2025, n. 9203).
Ciò detto, non sposta i termini della questione quanto lamentato dall'Istituto di credito nelle osservazioni alla bozza di relazione peritale, nelle quali si chiede lo stralcio dell'ipotesi b) in esame, in quanto elaborata dal CTU in difetto di indicazione della Corte, così come di censura, da parte dei , in ordine all'operato, sul punto, del perito in primo Per_1
grado.
Giova, dunque, richiamare e ben intendere il percorso operativo seguito dal primo CTU: “Per il computo del decennio, si è tenuto conto della lettera di costituzione in mora, notificata alla in data 5.07.2005, anteriore CP_2
alla data del 03.05.2016 di notifica dell'atto di citazione. Si è proceduto pertanto all'accertamento delle competenze prescritte in quanto pagate con rimesse solutorie anteriori al 25.07.1995.
Una volta ricostruito il saldo disponibile secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è stato calcolato l'importo dell'eventuale scoperto, pari alla parte del saldo disponibile (negativo) eccedente il fido accordato. Si rammenta che non è stato rinvenuto in atti il contratto di apertura di credito in c/c né altro documento contrattuale attestante la misura del fido accordato dalla Banca.
pag. 17/21 Dall'esame degli estratti conto, è emerso tuttavia che la Banca ha applicato tassi d'interesse e tassi di c.m.s. differenziati sui saldi debitori entro fido e sulle eccedenze.
A partire dal 31.03.1989, sono stati riscontrati numerosi estratti conto che riportano in calce la sintesi delle condizioni economiche, con le relative date di decorrenza, da cui si evincono chiaramente i tassi differenziati da applicare in funzione alle somme utilizzate dal correntista. La presenza della linea di credito si evince altresì dai prospetti di liquidazione delle competenze e dai relativi scalari. Sulla scorta di tali informazioni si è quindi provveduto a quantificare l'importo dell'affidamento tempo per tempo concesso.
Una volta ricostruito il saldo disponibile e l'importo dello scoperto, per ciascun accredito con data di disponibilità anteriore al 25.07.1995 è stata calcolata la parte costituente rimessa solutoria.
Ciascuna rimessa solutoria è stata quindi imputata al pagamento delle competenze fino a quel momento addebitate dalla CP_2
Nel complesso le rimesse solutorie anteriori al decennio hanno saldato integralmente le competenze bancarie fino al 3° trimestre 1993, per complessive € 93.453,12 (all. 3).
Alla data dell'ultima rimessa solutoria anteriore al decennio, non sono risultate pagate le competenze relative al 4° trimestre 1993. Si è quindi proceduto al ricalcolo del c/c n. 5044293 a partire da tale trimestre.”
(pagg. 43-45 relazione CTU in primo grado).
Ebbene, tenuto in conto l'opportuno mutamento della data di decorrenza della prescrizione, meglio si comprende come il percorso logico seguito dal perito nell'ipotesi b) prospettata nella relazione integrativa non si discosti,
pag. 18/21 come appunto disposto da questa Corte con l'ordinanza del 19 luglio 2024, dai criteri seguiti dal perito officiato in primo grado.
Infatti, nella relazione integrativa (pag. 5) il consulente ha rilevato che “Nel caso si dovesse considerare l'ipotesi della verifica delle rimesse solutorie sul saldo ricalcolato (v. all. n. 2), le somme irripetibili si fermerebbero al
31/12/1984. Infatti, dall'esame di tale prospetto le rimesse solutorie rilevate nel mese di dicembre 1987 coprono parzialmente gli addebiti precedenti, evidenziando una differenza di £ 29.947.725; in pratica le competenze maturate a partire dal 1/1/1985 …”.
Né possono trovare spazio le doglianze degli eredi espresse nelle Per_1
osservazioni alla bozza di relazione, secondo cui “
3. Non sarebbe stato individuato il saldo finale corretto, poiché sarebbero stati errati
l'indicazione dei saldi all'inizio di entrambe le ipotesi considerate.”
Infatti, il consulente ha risposto – succintamente, ma alla luce di un iter logico che va condiviso, in base alle precisazioni di cui sopra – che “Con riferimento infine al fatto che il sottoscritto non avrebbe individuato il saldo finale corretto richiesto, poiché erronea sarebbe stata la considerazione del saldo iniziale, si precisa che, in entrambe le ipotesi, si è partiti dal saldo iniziale riscontrato dall'estratto di c/c, alla data di inizio delle rispettive ipotesi, posto che il periodo precedente è rimasto ormai prescritto (come fissato dai precedenti prospetti).” (pag. 10 relazione integrativa), avendo in precedenza già dato atto, nella bozza di relazione, che “In entrambe le ipotesi, i conteggi iniziano dal 1974 e si tiene conto degli affidamenti di fatto nel periodo 1° trimestre 1989 al 1° trimestre
2005.” (pag. 5 relazione integrativa).
pag. 19/21 In conclusione, la sentenza appellata va riformata e l'istituto di credito va condannato al pagamento, in favore degli eredi appellanti, del Per_1
saldo del c/c n. 5044293, come rideterminato dal CTU nell'ipotesi b) della relazione integrativa in grado di appello, pari a € 125.506,15.
Le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione compreso tra € 52.001 e €
260.000, seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della banca, posto che all'esito dell'odierno giudizio di impugnazione si è verificato un ampliamento dell'importo della condanna di pagamento in favore degli eredi , già comminata a carico della dal giudice Per_1 CP_2
di prime cure e, quindi, una riforma della sentenza impugnata in senso favorevole agli appellanti nel giudizio n. 1719/2021 R.G.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione, nei confronti di il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. Controparte_1
115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre
2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti da Pt_1
pag. 20/21 , e quali eredi di Per_1 Parte_2 Parte_3
UI , e nonché da Per_1 Per_1 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza n. 1552/2021 del 21 aprile 2021, del Controparte_1
Tribunale di Bari, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Controparte_1
2) accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da Pt_1
, e e condanna la
[...] Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e della somma di € 125.506,15 oltre
[...] Parte_3
interessi legali dalla domanda;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e delle spese del Parte_2 Parte_3
giudizio, liquidandole in € 14.317,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Bari, in data 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 21/21