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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 329/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE CARTOLARE DELLA CAUSA n. R.G. 329/2025 tra
[...]
Parte_1
[...]
RICORRENTI e
PESCARA Controparte_1
RESISTENTE
All'esito dell'udienza di discussione del 16.4.2025, tenuta su richiesta della parte ricorrente nelle forme della trattazione scritta il giudice, Patrizia Medica, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c.,
DISPONE in accoglimento della richiesta formulata dalle parti, la riunione al presente procedimento, di quelli iscritti ai n. 333/2025, 337/2025 e 338/2025.
Attesa la natura documentale della controversia, trattiene la causa in decisione e pronuncia sentenza mediante deposito del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica, visto l'art. 6, d.lgs. n. 150/2011 c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado avente ad oggetto opposizione all'ordinanza ingiunzione, iscritta al n. R.G.
329/2025 alla quale sono state riunite quelle iscritta ai n. 333/2025, 337/2025 e 338/2025, tutte promosse da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
) e (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_1 P.IVA_1
RIPAMONTI MARCO, elettivamente domiciliati in PIAZZA SAN FRANCESCO 2, VITERBO, presso il difensore avv. RIPAMONTI MARCO RICORRENTI contro
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 Direttore pro tempore, dott. , elettivamente domiciliata presso l'Ufficio in intestazione Controparte_3
Pec: t Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta cui si rinvia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 31.1.2025 in qualità di legale rappresentante Parte_1
p.t. della e all'epoca dei fatti legale rappresentante p.t. della Parte_1 Parte_1 hanno proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione di pagamento e Parte_1
confisca prot. n. 3636 del 7/1/2025, emessa da
[...]
. , notificata il 7/1/2025. Controparte_4 CP_5
Previa riunione al presente procedimento di quelli iscritti avverso le ordinanze - ingiunzioni aventi numero n. 3647/2025, 3655/2025 e 3654/2025 hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
Nel merito hanno chiesto l'annullamento o comunque revoca dei provvedimenti impugnati assumendo:
i) la violazione del termine di ragionevole di durata del procedimento amministrativo, avviato nel 2020 pagina 2 di 14 e definito con le ordinanze ingiunzioni opposte notificate nel gennaio 2025; ii) l'erroneità della norma sanzionatoria applicata, art.110, comma 9, lett.f quater del TULPS, mentre la fattispecie andava casomai ricondotta all'art. 110, comma 9, lett. c del TULPS;
iii) l'insussistenza della condotta contestata, non essendo addebitabile ai ricorrenti la dedotta manomissione del guscio protettivo della scheda di gioco degli apparecchi di intrattenimento di proprietà della e dalla Parte_1
Contr medesima acquistati presso CR SPA, accreditata presso già muniti del certificato di conformità e del nulla-osta per la distribuzione;
iv) l'omessa applicazione, ai sensi dell'art. 8 della legge
689/81 della disciplina della continuazione e del cumulo tra contestazioni analoghe e coeve formulate Contr da nei confronti degli opponenti, aventi ad oggetto condotte analoghe (cfr doc. 10).
2. Con comparsa depositata il 3.3.2025 si è costituita Controparte_2
, chiedendo che il Tribunale, previa riunione del presente giudizio con i giudizi
[...]
iscritti ai n. RG 333/2025, 337/2025, 338/2025, 330/2025, 331/2025, 332/2025, 334/2025, 335/2025 e
336/2025, rigetti le opposizioni confermando i provvedimenti impugnati.
3. Previa riunione al presente giudizio delle opposizioni aventi ad oggetto condotte analoghe, sanzionate con ordinanze ingiunzione impugnate nei giudizi iscritti ai n. 333/2025, 337/2025 e
338/2025 la causa di natura documentale può essere assunta in decisione alla presente udienza, tenuta nelle forme disciplinate dall'art. 127 ter cpc.
*******
A. Sulla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione.
Dall'analisi degli atti processuali e della documentazione allegata dalle parti emerge che, dal
27/01/2020 al 3.2.2020, la Guardia di Finanza, Compagnia di Teramo, di Lanciano e di Chieti, aveva effettuato una pluralità di accessi presso esercizi commerciali che detenevano apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, per verificare il rispetto della disciplina dettata dall'art. 110 del
T.U.L.P.S.
a.1 In relazione al procedimento iscritto al n. 329/2025, dall'esame degli atti emerge che, presso l'esercizio commerciale denominato Bar Stonehenge, sito in Via S. D'Acquisto n. 20, Fraz. Piano
D'Accio, Teramo (TE), alla presenza dell'esercente SI. e dell'intervenuto SI. CP_6 Per_1
dipendente della Società rappresentata all'epoca dei fatti dalla SI.ra
[...] Parte_1
GDF, i militari avevano proceduto al controllo della regolare installazione e del Parte_2 funzionamento dell'apparecchio da gioco Modello Coffee Break, di proprietà della Società
[...]
on codice identificativo n. . Parte_1 NumeroDi_1
pagina 3 di 14 Dopo aver proceduto all'apertura dell'apparecchio, per visionarne l'interno, i militari avevano constatato che la copertura, posta a protezione della porta USB, presente sulla scheda di gioco, era stata alterata.
Ritenuta la non conformità dell'apparecchio alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110
TULPS, la cui violazione è sanzionata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del avevano CP_7
disposto il sequestro amministrativo, del cabinet, della scheda di gioco e del denaro in esso contenuto
(pari a € 354,00).
Nello specifico, la scheda di gioco era stata presa in custodia dalla stessa Guardia di Finanza, il cabinet affidato in custodia al proprietario e le somme prelevate dalla GdF e Parte_1
successivamente versate al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.).
Contr I verbali erano stati trasmessi all' ed alla sig.ra All. 7). Pt_1
Successivamente, in data 16/09/2020, la Guardia di Finanza aveva richiesto la presenza di personale per il compimento di accertamenti tecnici sugli apparecchi sequestrati (All. 8).
La perizia era stata eseguita in data 26/10/2020 (All. 9) e gli accertamenti svolti avevano confermato la violazione riscontrata dai militari operanti.
I ricorrenti non avevano provveduto a definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta e la SI.ra aveva presentato memorie ex art. 18 della legge n. 689/1981, Pt_1
chiedendo l'archiviazione del procedimento.
Aveva inoltre, presentato due istanze di dissequestro che erano state rigettate (All. 11).
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' , aveva emesso in data 7.1.2025 l'Ordinanza Controparte_8
ingiunzione n. 3636/2025, con la quale era stata comminata alla ed a Parte_1 Pt_1 all'epoca dei fatti legale rappresentante p.t. della la sanzione di euro
[...] Parte_1
5.000,00 ingiungendone il pagamento unitamente alle spese di notifica.
L'ordinanza notificata il 7.1.2025 era stata impugnata con ricorso depositato il 31.1.2025.
a.2 In relazione al procedimento iscritto al n. 333/2025 emerge, dall'esame degli atti che, in data
30.1.2020, presso l'esercizio commerciale denominato sito in Atessa (Ch) Contrada CP_9
Piazzano n. 50, alla presenza dell'esercente SI. e dell'intervenuto SI. Persona_2 P_
, rappresentante della proprietaria degli apparecchi oggetto di
[...] Parte_1
accertamento e successivo sequestro la GDF, accertata l'avvenuta installazione ed il funzionamento dei
4 apparecchi da gioco Modello Roxi Big Win, Coffee Break, e Golden Red di Persona_3
proprietà della Società aveva proceduto all'apertura degli apparecchi per Parte_1 visionarne l'interno.
pagina 4 di 14 All'esito di tale verifica i militari avevano constatato che la copertura, posta a protezione della porta
USB, presente sulla scheda di gioco di tutti e quattro gli apparecchi, risultava visibilmente manomessa e/o reincollata e non perfettamente aderente al guscio come in origine.
Ritenuta la non conformità dell'apparecchio alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110
TULPS, la cui violazione è sanzionata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del era stato CP_7
disposto il sequestro amministrativo degli apparecchi da intrattenimento come sopra indicati e di quanto in essi contenuto, ivi compreso il denaro, per un importo complessivo di € 1840,00 da far confluire su conto corrente postale intestato al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.).
La perizia successivamente effettuata in data 10/9/2020 (All. 8) aveva confermato la violazione riscontrata dai militari operanti.
I ricorrenti non avevano provveduto a definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta, mentre la SI.ra veva presentato memorie ex art. 18 della legge n. 689/1981, Pt_1
chiedendo l'archiviazione del procedimento.
Aveva inoltre, presentato due istanze di dissequestro che erano state rigettate (All. 10).
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' , aveva emesso in data 7.1.2025 l'Ordinanza Controparte_8
ingiunzione n. 3647/2025, con la quale era stata comminata alla ed a Parte_1 Pt_1 all'epoca dei fatti legale rappresentante p.t. della la sanzione
[...] Parte_1
amministrativa di euro 20.000,00 ingiungendone il pagamento unitamente alle spese di notifica.
L'ordinanza notificata il 7.1.2025 era stata impugnata con ricorso depositato il 31.1.2025.
a.3 In relazione al procedimento iscritto al n. 337/2025 dall'esame degli atti emerge che, presso l'esercizio commerciale denominato di sito in via Colonnetta 32/24 Parte_3 Parte_4
di Chieti la GDF aveva redatto, in data 28.1.2020, verbale nei confronti del solo esercente SI. Pt_4
Non essendo potuto intervenire, per l'apertura dell'apparecchio da intrattenimento avente
[...]
codice identificativo permanente n. RN05656762T, modello Coffee Break, di proprietà della
[...] un delegato della società, i militari avevano apposti i sigilli all'apparecchio sopra Parte_1
indicato.
Successivamente in data 12/02/2020 i militari della Compagnia GdF di Chieti, verificata l'integrità dell'apparecchio n. RN05656762T avevano proceduto alla sua apertura, alla presenza del SI. Per_4
rappresentante legale della società Seven S.r.l. – P.I. che, come da dichiarazioni
[...] P.IVA_3
rese, al tempo dei fatti curava la raccolta del denaro e svolgeva operazioni di piccola manutenzione ordinaria, non relative alla scheda di gioco, per conto della società proprietaria Parte_1
Una volta effettuata l'apertura per visionarne l'interno, i militari avevano constatato che la copertura a protezione della porta USB, posta sulla scheda di gioco, era stata rimossa.
pagina 5 di 14 Accertata la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del avevano disposto il CP_7
sequestro amministrativo del cabinet, della scheda di gioco e del denaro in esso contenuto (pari a Euro
1.254,00).
Nello specifico, la scheda di gioco era stata presa in custodia dalla Guardia di Finanza, il cabinet affidato in custodia al proprietario le somme rinvenute interno dell'apparecchio, Parte_1
prelevate e successivamente versate dalla GDF al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.) (All. 7)
La perizia successivamente disposta ed eseguita in data 10/07/2020 (All. 10) aveva confermato le violazioni riscontrate dai militari operanti (All. 11). Parte Medio tempore, né la SI.ra né la società si erano avvalsi Parte_1 Parte_1 della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta, prevista dall'art. 16 comma 1 della legge n.
689/1981.
In data 22/02/2020 la SI.ra in proprio e in qualità di legale rappresentante della Pt_1 [...]
aveva presentato memorie ex art. 18 della legge n. 689/1981, chiedendo Parte_1
l'archiviazione del procedimento.
In data 3/03/2020 e 31/03/2020 aveva presentato due istanze di dissequestro, entrambe rigettate (All.
12).
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' , aveva emesso Ordinanza ingiunzione n. Controparte_8
3655/2025, con la quale era stata comminata alla d a all'epoca Parte_1 Parte_1
dei fatti legale rappresentante p.t. della la sanzione di euro 5.000,00 ingiungendone Parte_1
il pagamento unitamente alle spese di notifica.
L'ordinanza notificata il 7.1.2025 era stata impugnata con ricorso depositato il 31.1.2025.
a.4 In relazione al procedimento iscritto al n. 338/2025, dall'esame degli atti emerge che, con verbale redatto il 27/01/2020 la Guardia di Finanza – Compagnia di Chieti aveva effettuato l'accesso presso il luogo di esercizio di ito in Chieti Piazzale Guglielmo Marconi n.21, per verificare il Parte_5
rispetto delle disposizioni concernenti l'istallazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., oltre alla regolarità della documentazione necessaria per la gestione e l'esercizio dei congegni (All. 6).
Il verbale era stato redatto nei confronti dell'esercente la e, non essendo intervenuto Parte_5 il proprietario dell'apparecchio per l'apertura, la società erano stati apposti i Parte_1 sigilli all'apparecchio avente codice identificativo permanente n. RN05642616A, modello Coffee
Break, prodotto dalla CR S.p.a. rinvenuto al suo interno.
In data 3/02/2020 i militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Chieti, verificata l'integrità dell'apparecchio n. RN05642616A avevano proceduto alla sua apertura alla presenza del SI. Per_4
pagina 6 di 14 rappresentante legale della società Seven S.r.l. – P.I. , che, come da dichiarazioni Per_4 P.IVA_3
rese, curava, al tempo dei fatti, la raccolta del denaro e svolgeva operazioni di piccola manutenzione ordinaria non relative alla scheda di gioco per conto della società proprietaria Parte_1
Una volta effettuata l'apertura per visionarne l'interno, i militari avevano constatato che la copertura a protezione della porta USB posta sulla scheda di gioco era stata alterata, in quanto rimossa e successivamente riposizionata mediante l'utilizzo, presumibilmente, di colla.
I militari, accertata la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del T.U.L.P.S., avevano disposto il sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981, del cabinet, della scheda di gioco e del denaro in esso contenuto (pari a Euro 1.771,00).
Nello specifico, la scheda di gioco era stata presa in custodia dalla Guardia di Finanza, il cabinet affidato in custodia al proprietario le somme rinvenute al suo interno prelevate Parte_1
e successivamente versate al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.) (All. 7)
I verbali erano stati trasmessi all'Ufficio dei Monopoli in data 11/03/2020 e alla SI.ra n data Pt_1
30/03/2020 (All. 8)
La perizia successivamente disposta ed eseguita in data 10/11/2020 (All. 10 e 11) aveva confermato la violazione riscontrata dai militari operanti.
Parte Medio tempore, né la SI.ra né la società si erano avvalsi Parte_1 Parte_1
della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta, prevista dall'art. 16 comma 1 della legge n.
689/1981.
In data 22/02/2020, la SI.ra in proprio e in qualità di legale rappresentante della Pt_1 [...]
aveva presentato memorie ex art. 18 della legge n. 689/1981, chiedendo l'archiviazione Parte_1
del procedimento.
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' , aveva emesso Ordinanza ingiunzione n. Controparte_8
3654/2025, con la quale era stata comminata alla d a all'epoca Parte_1 Parte_1
dei fatti legale rappresentante p.t. della la sanzione di euro 5.000,00 ingiungendone Parte_1
il pagamento unitamente alle spese di notifica.
B. Con il primo motivo di opposizione i ricorrenti, in relazione a tutti i procedimenti riuniti, lamentano la violazione degli artt. 18 e 28 Legge n. 689/1981.
A sostegno dell'eccezione formulata evidenziavano che le Ordinanza-ingiunzione impugnate erano stata notificate in data 7 gennaio 2025 (la n. 3636 e 3647) ed in data 9.1.2025 (la n. 3654 e 3655) a distanza di quasi cinque anni dall'accertamento dell'illecito amministrativo (avvenuto tra il 27 gennaio
2020 ed il 3.2.2020), senza motivazione delle ragioni del ritardo.
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 14 Com'è noto, l'art.14 della Legge n. 689/1981, prescrive testualmente che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni”. L'art. 28 della Legge n. 689/1981, invece, stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta si evince che tutte le Ordinanze ingiunzioni sono state adottate e notificate nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di contestazioni avvenute tra il 27 gennaio 2020 ed il 3.2.2020, mentre le Ordinanze ingiunzioni sono state notificate agli opponenti in data 7.1.2025 e in data 9.1.2025.
Gli stessi opponenti eccepiscono esclusivamente la ritardata conclusione del procedimento, con adozione del provvedimento sanzionatorio in prossimità dei termini legalmente previsti.
Va al riguardo richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della Legge n.
241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n.
35 del 2005 convertito con legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, n.
8763/2010 e Cass., Sezioni Unite, n. 9591/2006; Tribunale Torino 27/01/2025 n. 290).
È quindi applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr. Cass.,
Sez. Lavoro, n. 21706/2018 e Cass., Sez. 5, n. 17526/2009; Tribunale Torino 27/01/2025 n. 290).
Quanto al parametro della ragionevole durata del procedimento, richiamato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.1081/2022 del 14.2.2022 del C.d.S. va precisato che l'amministrazione opposta ha evidenziato che, nella finestra temporale che intercorre tra l'accertamento dei fatti e l'emanazione dell'ordinanza era intervenuta la pandemia da COVID-19, la cui emergenza era formalmente cessata solo nella primavera del 2022.
C. Sulla disciplina normativa applicabile al caso in esame
pagina 8 di 14 Assumono gli opponenti che, alle fattispecie in esame, non sarebbe applicabile la sanzione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) in quanto gli apparecchi oggetto di contestazione CP_7
erano tutti muniti dei titoli autorizzativi richiesti dalla normativa vigente (attestazione di conformità, nulla osta di distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio).
Il motivo è infondato.
Dalla lettura dei verbali redatti dalla GdF, in sede di accertamento, emerge che in tutte le fattispecie oggetto di contestazione la porta USB, presente sul guscio protettivo della scheda di sistema degli apparecchi di gioco, era stata manomessa, non risultano regolarmente coperta dal guscio esterno, così come previsto nella scheda esplicativa.
I militari operanti avevano provveduto alla contestazione della violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del T.U.L.P.S., poiché gli apparecchi risultavano non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal Decreto Direttoriale 04 dicembre 2003 e ss.mm.ii disponendo il sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981, del cabinet, della scheda di gioco e del denaro in esso contenuto (pari a Euro 354,00).
Va al riguardo precisato che la norma che gli opponenti ritengono applicabile alle fattispecie in esame, art. 110, comma 6, lett. a) T.U.L.P.S. disciplina le caratteristiche degli apparecchi idonei per il gioco lecito ed è integrata dal Decreto Direttoriale del 04.12.2003, che ha previsto una disciplina da leggersi in combinato disposto con la normativa di rango primario (T.U.L.P.S.).
Ora, le disposizioni tecniche dei decreti interdirettoriali prevedono che se i sigilli antieffrazione apposti a protezione della scheda di gioco (guscio interno) risultano danneggiati, violano quanto previsto dall'art. 2 del D.I. 4.12.2003, come sostituito dall'art. 1, punto 5 del D.I. 19/09/2006, ai sensi del quale
“La scheda di gioco è inserita dal produttore della scheda stessa, unitamente al dispositivo di controllo di in un contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti), munito di sigilli o di etichette CP_11 antieffrazione…”
Va poi evidenziato che, al caso di specie, risulta correttamente applicato l'art. 110, comma 9, lett. f- quater), in luogo dell'art. 110, comma 9, lett. c), il quale stabilisce che: CP_7 CP_7
“chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni
pagina 9 di 14 indicate nei corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
L'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S., introdotto nel 2019, prevede invece che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pagina
10 di 16 pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La più recente novella del 2019 riproduce la prima parte della lett. c), ma estende la fattispecie sanzionatoria alla figura del produttore (in precedenza non contemplata) ed agli apparecchi destinati, all'interno di pubblici esercizi a qualunque forma di gioco, anche di natura non promozionale, non conformi alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, ivi comprese le caratteristiche tecniche di produzione dei suddetti apparecchi.
Inoltre, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
D. Sulla sussistenza dei fatti contestati in relazione a tutti i procedimenti riuniti.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti assumono che gli apparecchi, oggetto di sequestro, erano stati acquistati dalla resso una ditta produttrice-distributrice ritenuta affidabile Parte_1
Contr ed accreditata presso (la CR SpA), ovviamente già dotati del certificato di conformità e del nulla-osta per la distribuzione.
La sussistenza di tali documenti, senza i quali gli apparecchi non si sarebbero mai potuti porre in commercio, dimostra che ogni esemplare acquistato fosse perfettamente rispondente al modello certificato. Contr Gravava quindi su l'onere di provare che gli apparecchi in sequestro erano difformi dal modello certificato, dotato di guscio protettivo inamovibile.
Assolto tale onere di prova andava inoltre valutato l'affidamento e la buona fede di che, Parte_1
avendo acquistato un apparecchio dotato del nulla-osta e del certificato di conformità, non era tenuta ad un approfondito accertamento del prodotto, soprattutto con riguardo alle parti interne, quale è il guscio protettivo, al fine di verificare l'inamovibilità della copertura posta a protezione della porta USB.
Andava inoltre dimostrato che la manomissione contestata era da attribuire al presunto trasgressore e non da terzi.
pagina 10 di 14 Anche tale motivo risulta infondato.
Come evidenziato dall'Amministrazione opposta, una volta ottenuta l'omologazione del prototipo, la società produttrice, al fine di commercializzare in via continuativa l'apparecchio/la scheda di gioco, deve richiedere all'Agenzia il nulla osta per la distribuzione (cd. N.O.D.) che viene rilasciato insieme all'Attestato di Conformità (art. 38, comma 4). Contr In questa sede, verifica la conformità dell'esemplare al modello verificato e rilascia il titolo autorizzatorio alla commercializzazione dell'apparecchio.
A questo punto, colui che acquista l'apparecchio/scheda di gioco per installarlo presso un pubblico Contr esercizio ha l'obbligo di ottenere dall' apposito nulla osta (c.d. N.O.E.) (art. 38, comma 5), che può essere ottenuto esclusivamente a richiesta del Concessionario di Rete, il quale assicurerà, in seguito al collegamento alla rete, la trasmissione dei dati di gioco ed il riversamento del prelievo erariale unico
(PR.E.U.) allo Stato, sotto vigilanza dell' per gli adempimenti e le procedure da attuare. CP_2
Il proprietario dell'apparecchio è l'unico soggetto che può accedere a tutte le componenti hardware della macchina, mentre il gestore dell'esercizio commerciale, in cui sono collocati gli apparecchi, di regola, non ha la possibilità di aprire il cabinet per accedere alle componenti fisiche interne.
Ogni qualvolta si renda necessario il controllo della macchina il proprietario dell'apparecchio viene contattato dal gestore dell'esercizio in cui è istallato per l'apertura cabinet.
Se poi si ipotizza un malfunzionamento della scheda di gioco, sarà il proprietario stesso a dover inviare la scheda di gioco al produttore, affinché possa eseguire l'intervento.
Per far questo, il proprietario dovrà inviare la scheda di gioco nel suo contenitore.
La scheda di gioco, infatti, è protetta da un primo contenitore (chiamato comunemente guscio interno munito di sigilli (etichette) anti-effrazione. Solo il produttore è autorizzato a rimuoverli per intervenire sulla scheda di gioco.
Il contenitore a immediata protezione della scheda è, a sua volta, dotato di una copertura (chiamata comunemente primo guscio o guscio esterno) provvista di serratura, le cui chiavi sono nella disponibilità esclusiva del proprietario.
Sia il guscio interno che il guscio esterno sono muniti di sensori che rilevano ogni apertura, evento che, unitamente a tutti gli eventi relativi al normale esercizio dell'apparecchio di gioco, viene registrato sulla scheda di gioco.
L'art. 2, comma 10 della tabella allegata al Decreto Interdirettoriale 4 dicembre 2003 e ss.mm.ii individua i codici degli eventi registrabili.
pagina 11 di 14 Ad esempio: l'evento 21 descrive la manomissione del contenitore della scheda di gioco (il guscio interno); l'evento 22 descrive la manomissione della copertura della scheda di gioco (il cosiddetto guscio esterno) (per un elenco completo si veda pag. 14 della perizia tecnica).
Gli interventi di cui ai codici 21 e 22 vanno annotati anche nella parte finale della scheda esplicativa, destinata alle annotazioni delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Ipotizzando, dunque, che il proprietario debba accedere al guscio interno per prelevare e inviare la scheda in manutenzione al produttore, l'evento registrato sarà il numero 22.
Si può comprendere come, a tal fine, la nozione di manomissione a cui al menzionato Allegato A faccia riferimento a ogni intervento umano sulle descritte componenti, non necessariamente volto alla loro alterazione.
Nel caso di specie, i militari della Guardia di Finanza, per valutare il rispetto delle disposizioni concernenti l'istallazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del avevano proceduto al controllo delle componenti degli apparecchi CP_7
rinvenuti nei menzionati esercizi.
Aperto il guscio esterno con l'intervento del proprietario (ricordiamo che l'apertura può essere effettuata esclusivamente da quest'ultimo), i militari avevano constatato che il guscio protettivo della scheda di gioco, installata negli apparecchi da intrattenimento oggetto di verifica presentavano, in corrispondenza della copertura della porta USB, un'alterazione sub specie di rimozione della stessa e successivo riposizionamento mediante uso di colla o materiale similare (cfr perizie allegate dalla
Contr
).
La porta USB, presente sulla scheda, viene infatti coperta dal produttore con il guscio interno in ossequio a quanto previsto dal menzionato decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003 e ss.mm.ii.
È proprio in corrispondenza della copertura di tale porta che è stata verificata l'alterazione.
Per tale ragione, i militari avevano contestato l'illecito al proprietario dell'apparecchio.
Contr Va poi evidenziato che, dalle perizie allegate da , effettuate su tutti li apparecchi oggetto di sequestro, emerge che i tecnici avevano accertato che, in alcuni giorni, la scheda segnalava il codice 22, che individua l'apertura del guscio esterno, che consente di accedere, illegittimamente alla scheda tramite l'alterazione della copertura della porta USB.
Successivamente i tecnici avevano proceduto ad acquisire i dati dei contatori di gioco verificando che, nei periodi in cui si erano verificate le rimozioni della copertura erano state riscontrate alcune anomalie.
Precisava ADM che le schede di gioco, al termine di ogni ciclo, devono rispettare la percentuale minima di restituzione degli incassi (c.d. IN) in vincite (OUT) per la quale sono state certificate.
pagina 12 di 14 Quindi se una scheda di gioco è programmata per restituire il 68% dell'incasso in vincite per ogni ciclo di lunghezza pari a 30.000 partite da 1 Euro, al termine di ogni ciclo restituirà Euro 20.400.
Nel caso in cui sia stato eseguito sulla scheda di gioco un incremento fraudolento degli importi che vengono erogati ai giocatori sotto forma di vincite, tale aumento comporterà automaticamente una mancata restituzione in vincite ai giocatori per un importo pari al rialzo eseguito.
Nel caso in esame i tecnici avevano verificato in tutti i casi che gli importi di IN comunicati e quelli rilevati dai tecnici erano i medesimi, mentre quelli di OUT comunicati e quelli rilevati dai tecnici erano differenti.
L'analisi degli eventi aveva permesso ai tecnici di rilevare che, proprio nei giorni in cui era stato accertato un rialzo ingiustificato dei contatori di OUT, la scheda segnalava l'evento con codice 22
(apertura del guscio esterno).
Accertato che, come sopra precisato, il proprietario dell'apparecchio è l'unico soggetto che può accedere a tutte le componenti hardware della macchina, mentre il gestore dell'esercizio commerciale, in cui sono collocati gli apparecchi, non ha la possibilità di aprire il cabinet per accedere alle
Contr componenti fisiche interne, può ritenersi assolto da parte di l'onere di provare la sussistenza del fatto così come contestato agli opponenti.
Contr Alla luce di quanto sopra esposto e degli esiti delle perizie disposta da si ritiene che gli opponenti non possano invocare, a propria discolpa, l'esimente della buona fede.
Va comunque evidenziato che l'art. 3 Legge n. 689/1981 stabilisce che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.”
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione l'onere di provare di aver agito senza colpa (cfr. Cass. civile n. 9546/2018, Cass. civile n. 1529/2018, Cass. civile n.
4114/2016).
Considerato che, per la sua qualifica di operatore professionale la avrebbe dovuto Controparte_12
conoscere e rispettare la normativa specifica, che regolamenta gli apparecchi da intrattenimento, nonché garantire la conformità degli stessi, può quindi escludersi l'esimente invocata.
E. Sulla violazione dell'art. 8 della L. n. 689/1981 Contr Assumono i ricorrenti che , avesse notificato ai ricorrenti nove ordinanze, relative ad analoghe e coeve violazioni della medesima disposizione di legge, non consentendo così l'applicazione della più favorevole disciplina del cumulo giuridico disciplinata dall'art. 8 della L. n. 689/1981 ai sensi del pagina 13 di 14 quale, colui che, “con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”.
Va precisato però che l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave - in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, legge n. 689 del 1981, riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta.
L'unificazione non opera quindi nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva (al di fuori, in via di eccezione, delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni (cfr Cassazione civile sez. II,
22/06/2022, n.20129).
Nel caso di specie, risultando contestate ai ricorrenti una pluralità di violazioni della medesima disposizione di legge, commesse con condotte distinte, non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 8, comma 1, legge n. 689 del 1981.
F. Sulle spese
Nulla sulle spese considerato che per l' si è Controparte_2
costituito un funzionario delegato, che non ha formulato richiesta di rimborso delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 329/2025 al quale sono stati riuniti quelli iscritti ai n. 333/2025, 337/2025 e 338/2025, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'opposizione proposta dai ricorrenti avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni di pagamento e confisca:
n. 3636 del 7/1/2025; n. 3647 del 7/1/2025; n. 3655 del 9.1.2025 e n. 3654 del 9.1.2025.
Pescara, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE CARTOLARE DELLA CAUSA n. R.G. 329/2025 tra
[...]
Parte_1
[...]
RICORRENTI e
PESCARA Controparte_1
RESISTENTE
All'esito dell'udienza di discussione del 16.4.2025, tenuta su richiesta della parte ricorrente nelle forme della trattazione scritta il giudice, Patrizia Medica, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c.,
DISPONE in accoglimento della richiesta formulata dalle parti, la riunione al presente procedimento, di quelli iscritti ai n. 333/2025, 337/2025 e 338/2025.
Attesa la natura documentale della controversia, trattiene la causa in decisione e pronuncia sentenza mediante deposito del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica, visto l'art. 6, d.lgs. n. 150/2011 c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado avente ad oggetto opposizione all'ordinanza ingiunzione, iscritta al n. R.G.
329/2025 alla quale sono state riunite quelle iscritta ai n. 333/2025, 337/2025 e 338/2025, tutte promosse da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
) e (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_1 P.IVA_1
RIPAMONTI MARCO, elettivamente domiciliati in PIAZZA SAN FRANCESCO 2, VITERBO, presso il difensore avv. RIPAMONTI MARCO RICORRENTI contro
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 Direttore pro tempore, dott. , elettivamente domiciliata presso l'Ufficio in intestazione Controparte_3
Pec: t Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta cui si rinvia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 31.1.2025 in qualità di legale rappresentante Parte_1
p.t. della e all'epoca dei fatti legale rappresentante p.t. della Parte_1 Parte_1 hanno proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione di pagamento e Parte_1
confisca prot. n. 3636 del 7/1/2025, emessa da
[...]
. , notificata il 7/1/2025. Controparte_4 CP_5
Previa riunione al presente procedimento di quelli iscritti avverso le ordinanze - ingiunzioni aventi numero n. 3647/2025, 3655/2025 e 3654/2025 hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
Nel merito hanno chiesto l'annullamento o comunque revoca dei provvedimenti impugnati assumendo:
i) la violazione del termine di ragionevole di durata del procedimento amministrativo, avviato nel 2020 pagina 2 di 14 e definito con le ordinanze ingiunzioni opposte notificate nel gennaio 2025; ii) l'erroneità della norma sanzionatoria applicata, art.110, comma 9, lett.f quater del TULPS, mentre la fattispecie andava casomai ricondotta all'art. 110, comma 9, lett. c del TULPS;
iii) l'insussistenza della condotta contestata, non essendo addebitabile ai ricorrenti la dedotta manomissione del guscio protettivo della scheda di gioco degli apparecchi di intrattenimento di proprietà della e dalla Parte_1
Contr medesima acquistati presso CR SPA, accreditata presso già muniti del certificato di conformità e del nulla-osta per la distribuzione;
iv) l'omessa applicazione, ai sensi dell'art. 8 della legge
689/81 della disciplina della continuazione e del cumulo tra contestazioni analoghe e coeve formulate Contr da nei confronti degli opponenti, aventi ad oggetto condotte analoghe (cfr doc. 10).
2. Con comparsa depositata il 3.3.2025 si è costituita Controparte_2
, chiedendo che il Tribunale, previa riunione del presente giudizio con i giudizi
[...]
iscritti ai n. RG 333/2025, 337/2025, 338/2025, 330/2025, 331/2025, 332/2025, 334/2025, 335/2025 e
336/2025, rigetti le opposizioni confermando i provvedimenti impugnati.
3. Previa riunione al presente giudizio delle opposizioni aventi ad oggetto condotte analoghe, sanzionate con ordinanze ingiunzione impugnate nei giudizi iscritti ai n. 333/2025, 337/2025 e
338/2025 la causa di natura documentale può essere assunta in decisione alla presente udienza, tenuta nelle forme disciplinate dall'art. 127 ter cpc.
*******
A. Sulla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione.
Dall'analisi degli atti processuali e della documentazione allegata dalle parti emerge che, dal
27/01/2020 al 3.2.2020, la Guardia di Finanza, Compagnia di Teramo, di Lanciano e di Chieti, aveva effettuato una pluralità di accessi presso esercizi commerciali che detenevano apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, per verificare il rispetto della disciplina dettata dall'art. 110 del
T.U.L.P.S.
a.1 In relazione al procedimento iscritto al n. 329/2025, dall'esame degli atti emerge che, presso l'esercizio commerciale denominato Bar Stonehenge, sito in Via S. D'Acquisto n. 20, Fraz. Piano
D'Accio, Teramo (TE), alla presenza dell'esercente SI. e dell'intervenuto SI. CP_6 Per_1
dipendente della Società rappresentata all'epoca dei fatti dalla SI.ra
[...] Parte_1
GDF, i militari avevano proceduto al controllo della regolare installazione e del Parte_2 funzionamento dell'apparecchio da gioco Modello Coffee Break, di proprietà della Società
[...]
on codice identificativo n. . Parte_1 NumeroDi_1
pagina 3 di 14 Dopo aver proceduto all'apertura dell'apparecchio, per visionarne l'interno, i militari avevano constatato che la copertura, posta a protezione della porta USB, presente sulla scheda di gioco, era stata alterata.
Ritenuta la non conformità dell'apparecchio alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110
TULPS, la cui violazione è sanzionata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del avevano CP_7
disposto il sequestro amministrativo, del cabinet, della scheda di gioco e del denaro in esso contenuto
(pari a € 354,00).
Nello specifico, la scheda di gioco era stata presa in custodia dalla stessa Guardia di Finanza, il cabinet affidato in custodia al proprietario e le somme prelevate dalla GdF e Parte_1
successivamente versate al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.).
Contr I verbali erano stati trasmessi all' ed alla sig.ra All. 7). Pt_1
Successivamente, in data 16/09/2020, la Guardia di Finanza aveva richiesto la presenza di personale per il compimento di accertamenti tecnici sugli apparecchi sequestrati (All. 8).
La perizia era stata eseguita in data 26/10/2020 (All. 9) e gli accertamenti svolti avevano confermato la violazione riscontrata dai militari operanti.
I ricorrenti non avevano provveduto a definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta e la SI.ra aveva presentato memorie ex art. 18 della legge n. 689/1981, Pt_1
chiedendo l'archiviazione del procedimento.
Aveva inoltre, presentato due istanze di dissequestro che erano state rigettate (All. 11).
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' , aveva emesso in data 7.1.2025 l'Ordinanza Controparte_8
ingiunzione n. 3636/2025, con la quale era stata comminata alla ed a Parte_1 Pt_1 all'epoca dei fatti legale rappresentante p.t. della la sanzione di euro
[...] Parte_1
5.000,00 ingiungendone il pagamento unitamente alle spese di notifica.
L'ordinanza notificata il 7.1.2025 era stata impugnata con ricorso depositato il 31.1.2025.
a.2 In relazione al procedimento iscritto al n. 333/2025 emerge, dall'esame degli atti che, in data
30.1.2020, presso l'esercizio commerciale denominato sito in Atessa (Ch) Contrada CP_9
Piazzano n. 50, alla presenza dell'esercente SI. e dell'intervenuto SI. Persona_2 P_
, rappresentante della proprietaria degli apparecchi oggetto di
[...] Parte_1
accertamento e successivo sequestro la GDF, accertata l'avvenuta installazione ed il funzionamento dei
4 apparecchi da gioco Modello Roxi Big Win, Coffee Break, e Golden Red di Persona_3
proprietà della Società aveva proceduto all'apertura degli apparecchi per Parte_1 visionarne l'interno.
pagina 4 di 14 All'esito di tale verifica i militari avevano constatato che la copertura, posta a protezione della porta
USB, presente sulla scheda di gioco di tutti e quattro gli apparecchi, risultava visibilmente manomessa e/o reincollata e non perfettamente aderente al guscio come in origine.
Ritenuta la non conformità dell'apparecchio alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110
TULPS, la cui violazione è sanzionata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del era stato CP_7
disposto il sequestro amministrativo degli apparecchi da intrattenimento come sopra indicati e di quanto in essi contenuto, ivi compreso il denaro, per un importo complessivo di € 1840,00 da far confluire su conto corrente postale intestato al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.).
La perizia successivamente effettuata in data 10/9/2020 (All. 8) aveva confermato la violazione riscontrata dai militari operanti.
I ricorrenti non avevano provveduto a definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta, mentre la SI.ra veva presentato memorie ex art. 18 della legge n. 689/1981, Pt_1
chiedendo l'archiviazione del procedimento.
Aveva inoltre, presentato due istanze di dissequestro che erano state rigettate (All. 10).
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' , aveva emesso in data 7.1.2025 l'Ordinanza Controparte_8
ingiunzione n. 3647/2025, con la quale era stata comminata alla ed a Parte_1 Pt_1 all'epoca dei fatti legale rappresentante p.t. della la sanzione
[...] Parte_1
amministrativa di euro 20.000,00 ingiungendone il pagamento unitamente alle spese di notifica.
L'ordinanza notificata il 7.1.2025 era stata impugnata con ricorso depositato il 31.1.2025.
a.3 In relazione al procedimento iscritto al n. 337/2025 dall'esame degli atti emerge che, presso l'esercizio commerciale denominato di sito in via Colonnetta 32/24 Parte_3 Parte_4
di Chieti la GDF aveva redatto, in data 28.1.2020, verbale nei confronti del solo esercente SI. Pt_4
Non essendo potuto intervenire, per l'apertura dell'apparecchio da intrattenimento avente
[...]
codice identificativo permanente n. RN05656762T, modello Coffee Break, di proprietà della
[...] un delegato della società, i militari avevano apposti i sigilli all'apparecchio sopra Parte_1
indicato.
Successivamente in data 12/02/2020 i militari della Compagnia GdF di Chieti, verificata l'integrità dell'apparecchio n. RN05656762T avevano proceduto alla sua apertura, alla presenza del SI. Per_4
rappresentante legale della società Seven S.r.l. – P.I. che, come da dichiarazioni
[...] P.IVA_3
rese, al tempo dei fatti curava la raccolta del denaro e svolgeva operazioni di piccola manutenzione ordinaria, non relative alla scheda di gioco, per conto della società proprietaria Parte_1
Una volta effettuata l'apertura per visionarne l'interno, i militari avevano constatato che la copertura a protezione della porta USB, posta sulla scheda di gioco, era stata rimossa.
pagina 5 di 14 Accertata la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del avevano disposto il CP_7
sequestro amministrativo del cabinet, della scheda di gioco e del denaro in esso contenuto (pari a Euro
1.254,00).
Nello specifico, la scheda di gioco era stata presa in custodia dalla Guardia di Finanza, il cabinet affidato in custodia al proprietario le somme rinvenute interno dell'apparecchio, Parte_1
prelevate e successivamente versate dalla GDF al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.) (All. 7)
La perizia successivamente disposta ed eseguita in data 10/07/2020 (All. 10) aveva confermato le violazioni riscontrate dai militari operanti (All. 11). Parte Medio tempore, né la SI.ra né la società si erano avvalsi Parte_1 Parte_1 della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta, prevista dall'art. 16 comma 1 della legge n.
689/1981.
In data 22/02/2020 la SI.ra in proprio e in qualità di legale rappresentante della Pt_1 [...]
aveva presentato memorie ex art. 18 della legge n. 689/1981, chiedendo Parte_1
l'archiviazione del procedimento.
In data 3/03/2020 e 31/03/2020 aveva presentato due istanze di dissequestro, entrambe rigettate (All.
12).
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' , aveva emesso Ordinanza ingiunzione n. Controparte_8
3655/2025, con la quale era stata comminata alla d a all'epoca Parte_1 Parte_1
dei fatti legale rappresentante p.t. della la sanzione di euro 5.000,00 ingiungendone Parte_1
il pagamento unitamente alle spese di notifica.
L'ordinanza notificata il 7.1.2025 era stata impugnata con ricorso depositato il 31.1.2025.
a.4 In relazione al procedimento iscritto al n. 338/2025, dall'esame degli atti emerge che, con verbale redatto il 27/01/2020 la Guardia di Finanza – Compagnia di Chieti aveva effettuato l'accesso presso il luogo di esercizio di ito in Chieti Piazzale Guglielmo Marconi n.21, per verificare il Parte_5
rispetto delle disposizioni concernenti l'istallazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., oltre alla regolarità della documentazione necessaria per la gestione e l'esercizio dei congegni (All. 6).
Il verbale era stato redatto nei confronti dell'esercente la e, non essendo intervenuto Parte_5 il proprietario dell'apparecchio per l'apertura, la società erano stati apposti i Parte_1 sigilli all'apparecchio avente codice identificativo permanente n. RN05642616A, modello Coffee
Break, prodotto dalla CR S.p.a. rinvenuto al suo interno.
In data 3/02/2020 i militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Chieti, verificata l'integrità dell'apparecchio n. RN05642616A avevano proceduto alla sua apertura alla presenza del SI. Per_4
pagina 6 di 14 rappresentante legale della società Seven S.r.l. – P.I. , che, come da dichiarazioni Per_4 P.IVA_3
rese, curava, al tempo dei fatti, la raccolta del denaro e svolgeva operazioni di piccola manutenzione ordinaria non relative alla scheda di gioco per conto della società proprietaria Parte_1
Una volta effettuata l'apertura per visionarne l'interno, i militari avevano constatato che la copertura a protezione della porta USB posta sulla scheda di gioco era stata alterata, in quanto rimossa e successivamente riposizionata mediante l'utilizzo, presumibilmente, di colla.
I militari, accertata la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del T.U.L.P.S., avevano disposto il sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981, del cabinet, della scheda di gioco e del denaro in esso contenuto (pari a Euro 1.771,00).
Nello specifico, la scheda di gioco era stata presa in custodia dalla Guardia di Finanza, il cabinet affidato in custodia al proprietario le somme rinvenute al suo interno prelevate Parte_1
e successivamente versate al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.) (All. 7)
I verbali erano stati trasmessi all'Ufficio dei Monopoli in data 11/03/2020 e alla SI.ra n data Pt_1
30/03/2020 (All. 8)
La perizia successivamente disposta ed eseguita in data 10/11/2020 (All. 10 e 11) aveva confermato la violazione riscontrata dai militari operanti.
Parte Medio tempore, né la SI.ra né la società si erano avvalsi Parte_1 Parte_1
della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta, prevista dall'art. 16 comma 1 della legge n.
689/1981.
In data 22/02/2020, la SI.ra in proprio e in qualità di legale rappresentante della Pt_1 [...]
aveva presentato memorie ex art. 18 della legge n. 689/1981, chiedendo l'archiviazione Parte_1
del procedimento.
All'esito dell'istruttoria, il Direttore dell' , aveva emesso Ordinanza ingiunzione n. Controparte_8
3654/2025, con la quale era stata comminata alla d a all'epoca Parte_1 Parte_1
dei fatti legale rappresentante p.t. della la sanzione di euro 5.000,00 ingiungendone Parte_1
il pagamento unitamente alle spese di notifica.
B. Con il primo motivo di opposizione i ricorrenti, in relazione a tutti i procedimenti riuniti, lamentano la violazione degli artt. 18 e 28 Legge n. 689/1981.
A sostegno dell'eccezione formulata evidenziavano che le Ordinanza-ingiunzione impugnate erano stata notificate in data 7 gennaio 2025 (la n. 3636 e 3647) ed in data 9.1.2025 (la n. 3654 e 3655) a distanza di quasi cinque anni dall'accertamento dell'illecito amministrativo (avvenuto tra il 27 gennaio
2020 ed il 3.2.2020), senza motivazione delle ragioni del ritardo.
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 14 Com'è noto, l'art.14 della Legge n. 689/1981, prescrive testualmente che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni”. L'art. 28 della Legge n. 689/1981, invece, stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta si evince che tutte le Ordinanze ingiunzioni sono state adottate e notificate nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di contestazioni avvenute tra il 27 gennaio 2020 ed il 3.2.2020, mentre le Ordinanze ingiunzioni sono state notificate agli opponenti in data 7.1.2025 e in data 9.1.2025.
Gli stessi opponenti eccepiscono esclusivamente la ritardata conclusione del procedimento, con adozione del provvedimento sanzionatorio in prossimità dei termini legalmente previsti.
Va al riguardo richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della Legge n.
241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n.
35 del 2005 convertito con legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, n.
8763/2010 e Cass., Sezioni Unite, n. 9591/2006; Tribunale Torino 27/01/2025 n. 290).
È quindi applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr. Cass.,
Sez. Lavoro, n. 21706/2018 e Cass., Sez. 5, n. 17526/2009; Tribunale Torino 27/01/2025 n. 290).
Quanto al parametro della ragionevole durata del procedimento, richiamato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.1081/2022 del 14.2.2022 del C.d.S. va precisato che l'amministrazione opposta ha evidenziato che, nella finestra temporale che intercorre tra l'accertamento dei fatti e l'emanazione dell'ordinanza era intervenuta la pandemia da COVID-19, la cui emergenza era formalmente cessata solo nella primavera del 2022.
C. Sulla disciplina normativa applicabile al caso in esame
pagina 8 di 14 Assumono gli opponenti che, alle fattispecie in esame, non sarebbe applicabile la sanzione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) in quanto gli apparecchi oggetto di contestazione CP_7
erano tutti muniti dei titoli autorizzativi richiesti dalla normativa vigente (attestazione di conformità, nulla osta di distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio).
Il motivo è infondato.
Dalla lettura dei verbali redatti dalla GdF, in sede di accertamento, emerge che in tutte le fattispecie oggetto di contestazione la porta USB, presente sul guscio protettivo della scheda di sistema degli apparecchi di gioco, era stata manomessa, non risultano regolarmente coperta dal guscio esterno, così come previsto nella scheda esplicativa.
I militari operanti avevano provveduto alla contestazione della violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del T.U.L.P.S., poiché gli apparecchi risultavano non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal Decreto Direttoriale 04 dicembre 2003 e ss.mm.ii disponendo il sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981, del cabinet, della scheda di gioco e del denaro in esso contenuto (pari a Euro 354,00).
Va al riguardo precisato che la norma che gli opponenti ritengono applicabile alle fattispecie in esame, art. 110, comma 6, lett. a) T.U.L.P.S. disciplina le caratteristiche degli apparecchi idonei per il gioco lecito ed è integrata dal Decreto Direttoriale del 04.12.2003, che ha previsto una disciplina da leggersi in combinato disposto con la normativa di rango primario (T.U.L.P.S.).
Ora, le disposizioni tecniche dei decreti interdirettoriali prevedono che se i sigilli antieffrazione apposti a protezione della scheda di gioco (guscio interno) risultano danneggiati, violano quanto previsto dall'art. 2 del D.I. 4.12.2003, come sostituito dall'art. 1, punto 5 del D.I. 19/09/2006, ai sensi del quale
“La scheda di gioco è inserita dal produttore della scheda stessa, unitamente al dispositivo di controllo di in un contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti), munito di sigilli o di etichette CP_11 antieffrazione…”
Va poi evidenziato che, al caso di specie, risulta correttamente applicato l'art. 110, comma 9, lett. f- quater), in luogo dell'art. 110, comma 9, lett. c), il quale stabilisce che: CP_7 CP_7
“chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni
pagina 9 di 14 indicate nei corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
L'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S., introdotto nel 2019, prevede invece che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pagina
10 di 16 pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La più recente novella del 2019 riproduce la prima parte della lett. c), ma estende la fattispecie sanzionatoria alla figura del produttore (in precedenza non contemplata) ed agli apparecchi destinati, all'interno di pubblici esercizi a qualunque forma di gioco, anche di natura non promozionale, non conformi alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, ivi comprese le caratteristiche tecniche di produzione dei suddetti apparecchi.
Inoltre, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
D. Sulla sussistenza dei fatti contestati in relazione a tutti i procedimenti riuniti.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti assumono che gli apparecchi, oggetto di sequestro, erano stati acquistati dalla resso una ditta produttrice-distributrice ritenuta affidabile Parte_1
Contr ed accreditata presso (la CR SpA), ovviamente già dotati del certificato di conformità e del nulla-osta per la distribuzione.
La sussistenza di tali documenti, senza i quali gli apparecchi non si sarebbero mai potuti porre in commercio, dimostra che ogni esemplare acquistato fosse perfettamente rispondente al modello certificato. Contr Gravava quindi su l'onere di provare che gli apparecchi in sequestro erano difformi dal modello certificato, dotato di guscio protettivo inamovibile.
Assolto tale onere di prova andava inoltre valutato l'affidamento e la buona fede di che, Parte_1
avendo acquistato un apparecchio dotato del nulla-osta e del certificato di conformità, non era tenuta ad un approfondito accertamento del prodotto, soprattutto con riguardo alle parti interne, quale è il guscio protettivo, al fine di verificare l'inamovibilità della copertura posta a protezione della porta USB.
Andava inoltre dimostrato che la manomissione contestata era da attribuire al presunto trasgressore e non da terzi.
pagina 10 di 14 Anche tale motivo risulta infondato.
Come evidenziato dall'Amministrazione opposta, una volta ottenuta l'omologazione del prototipo, la società produttrice, al fine di commercializzare in via continuativa l'apparecchio/la scheda di gioco, deve richiedere all'Agenzia il nulla osta per la distribuzione (cd. N.O.D.) che viene rilasciato insieme all'Attestato di Conformità (art. 38, comma 4). Contr In questa sede, verifica la conformità dell'esemplare al modello verificato e rilascia il titolo autorizzatorio alla commercializzazione dell'apparecchio.
A questo punto, colui che acquista l'apparecchio/scheda di gioco per installarlo presso un pubblico Contr esercizio ha l'obbligo di ottenere dall' apposito nulla osta (c.d. N.O.E.) (art. 38, comma 5), che può essere ottenuto esclusivamente a richiesta del Concessionario di Rete, il quale assicurerà, in seguito al collegamento alla rete, la trasmissione dei dati di gioco ed il riversamento del prelievo erariale unico
(PR.E.U.) allo Stato, sotto vigilanza dell' per gli adempimenti e le procedure da attuare. CP_2
Il proprietario dell'apparecchio è l'unico soggetto che può accedere a tutte le componenti hardware della macchina, mentre il gestore dell'esercizio commerciale, in cui sono collocati gli apparecchi, di regola, non ha la possibilità di aprire il cabinet per accedere alle componenti fisiche interne.
Ogni qualvolta si renda necessario il controllo della macchina il proprietario dell'apparecchio viene contattato dal gestore dell'esercizio in cui è istallato per l'apertura cabinet.
Se poi si ipotizza un malfunzionamento della scheda di gioco, sarà il proprietario stesso a dover inviare la scheda di gioco al produttore, affinché possa eseguire l'intervento.
Per far questo, il proprietario dovrà inviare la scheda di gioco nel suo contenitore.
La scheda di gioco, infatti, è protetta da un primo contenitore (chiamato comunemente guscio interno munito di sigilli (etichette) anti-effrazione. Solo il produttore è autorizzato a rimuoverli per intervenire sulla scheda di gioco.
Il contenitore a immediata protezione della scheda è, a sua volta, dotato di una copertura (chiamata comunemente primo guscio o guscio esterno) provvista di serratura, le cui chiavi sono nella disponibilità esclusiva del proprietario.
Sia il guscio interno che il guscio esterno sono muniti di sensori che rilevano ogni apertura, evento che, unitamente a tutti gli eventi relativi al normale esercizio dell'apparecchio di gioco, viene registrato sulla scheda di gioco.
L'art. 2, comma 10 della tabella allegata al Decreto Interdirettoriale 4 dicembre 2003 e ss.mm.ii individua i codici degli eventi registrabili.
pagina 11 di 14 Ad esempio: l'evento 21 descrive la manomissione del contenitore della scheda di gioco (il guscio interno); l'evento 22 descrive la manomissione della copertura della scheda di gioco (il cosiddetto guscio esterno) (per un elenco completo si veda pag. 14 della perizia tecnica).
Gli interventi di cui ai codici 21 e 22 vanno annotati anche nella parte finale della scheda esplicativa, destinata alle annotazioni delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Ipotizzando, dunque, che il proprietario debba accedere al guscio interno per prelevare e inviare la scheda in manutenzione al produttore, l'evento registrato sarà il numero 22.
Si può comprendere come, a tal fine, la nozione di manomissione a cui al menzionato Allegato A faccia riferimento a ogni intervento umano sulle descritte componenti, non necessariamente volto alla loro alterazione.
Nel caso di specie, i militari della Guardia di Finanza, per valutare il rispetto delle disposizioni concernenti l'istallazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del avevano proceduto al controllo delle componenti degli apparecchi CP_7
rinvenuti nei menzionati esercizi.
Aperto il guscio esterno con l'intervento del proprietario (ricordiamo che l'apertura può essere effettuata esclusivamente da quest'ultimo), i militari avevano constatato che il guscio protettivo della scheda di gioco, installata negli apparecchi da intrattenimento oggetto di verifica presentavano, in corrispondenza della copertura della porta USB, un'alterazione sub specie di rimozione della stessa e successivo riposizionamento mediante uso di colla o materiale similare (cfr perizie allegate dalla
Contr
).
La porta USB, presente sulla scheda, viene infatti coperta dal produttore con il guscio interno in ossequio a quanto previsto dal menzionato decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003 e ss.mm.ii.
È proprio in corrispondenza della copertura di tale porta che è stata verificata l'alterazione.
Per tale ragione, i militari avevano contestato l'illecito al proprietario dell'apparecchio.
Contr Va poi evidenziato che, dalle perizie allegate da , effettuate su tutti li apparecchi oggetto di sequestro, emerge che i tecnici avevano accertato che, in alcuni giorni, la scheda segnalava il codice 22, che individua l'apertura del guscio esterno, che consente di accedere, illegittimamente alla scheda tramite l'alterazione della copertura della porta USB.
Successivamente i tecnici avevano proceduto ad acquisire i dati dei contatori di gioco verificando che, nei periodi in cui si erano verificate le rimozioni della copertura erano state riscontrate alcune anomalie.
Precisava ADM che le schede di gioco, al termine di ogni ciclo, devono rispettare la percentuale minima di restituzione degli incassi (c.d. IN) in vincite (OUT) per la quale sono state certificate.
pagina 12 di 14 Quindi se una scheda di gioco è programmata per restituire il 68% dell'incasso in vincite per ogni ciclo di lunghezza pari a 30.000 partite da 1 Euro, al termine di ogni ciclo restituirà Euro 20.400.
Nel caso in cui sia stato eseguito sulla scheda di gioco un incremento fraudolento degli importi che vengono erogati ai giocatori sotto forma di vincite, tale aumento comporterà automaticamente una mancata restituzione in vincite ai giocatori per un importo pari al rialzo eseguito.
Nel caso in esame i tecnici avevano verificato in tutti i casi che gli importi di IN comunicati e quelli rilevati dai tecnici erano i medesimi, mentre quelli di OUT comunicati e quelli rilevati dai tecnici erano differenti.
L'analisi degli eventi aveva permesso ai tecnici di rilevare che, proprio nei giorni in cui era stato accertato un rialzo ingiustificato dei contatori di OUT, la scheda segnalava l'evento con codice 22
(apertura del guscio esterno).
Accertato che, come sopra precisato, il proprietario dell'apparecchio è l'unico soggetto che può accedere a tutte le componenti hardware della macchina, mentre il gestore dell'esercizio commerciale, in cui sono collocati gli apparecchi, non ha la possibilità di aprire il cabinet per accedere alle
Contr componenti fisiche interne, può ritenersi assolto da parte di l'onere di provare la sussistenza del fatto così come contestato agli opponenti.
Contr Alla luce di quanto sopra esposto e degli esiti delle perizie disposta da si ritiene che gli opponenti non possano invocare, a propria discolpa, l'esimente della buona fede.
Va comunque evidenziato che l'art. 3 Legge n. 689/1981 stabilisce che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.”
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione l'onere di provare di aver agito senza colpa (cfr. Cass. civile n. 9546/2018, Cass. civile n. 1529/2018, Cass. civile n.
4114/2016).
Considerato che, per la sua qualifica di operatore professionale la avrebbe dovuto Controparte_12
conoscere e rispettare la normativa specifica, che regolamenta gli apparecchi da intrattenimento, nonché garantire la conformità degli stessi, può quindi escludersi l'esimente invocata.
E. Sulla violazione dell'art. 8 della L. n. 689/1981 Contr Assumono i ricorrenti che , avesse notificato ai ricorrenti nove ordinanze, relative ad analoghe e coeve violazioni della medesima disposizione di legge, non consentendo così l'applicazione della più favorevole disciplina del cumulo giuridico disciplinata dall'art. 8 della L. n. 689/1981 ai sensi del pagina 13 di 14 quale, colui che, “con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”.
Va precisato però che l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave - in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, legge n. 689 del 1981, riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta.
L'unificazione non opera quindi nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva (al di fuori, in via di eccezione, delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni (cfr Cassazione civile sez. II,
22/06/2022, n.20129).
Nel caso di specie, risultando contestate ai ricorrenti una pluralità di violazioni della medesima disposizione di legge, commesse con condotte distinte, non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 8, comma 1, legge n. 689 del 1981.
F. Sulle spese
Nulla sulle spese considerato che per l' si è Controparte_2
costituito un funzionario delegato, che non ha formulato richiesta di rimborso delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 329/2025 al quale sono stati riuniti quelli iscritti ai n. 333/2025, 337/2025 e 338/2025, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'opposizione proposta dai ricorrenti avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni di pagamento e confisca:
n. 3636 del 7/1/2025; n. 3647 del 7/1/2025; n. 3655 del 9.1.2025 e n. 3654 del 9.1.2025.
Pescara, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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