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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella
Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4598/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco D'Alessandro
E
in persona del Commissario Straordinario e l.r.p.t., Resistente CP_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Simona Colagrossi
OGGETTO: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
1. Rigetta il ricorso.
pagina 1 di 12 2. Condanna a rimborsare alla le spese processuali Parte_1 Pt_2 liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 29.07.2024, ritualmente Parte_1 notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la di cui è Pt_2 stato dipendente, inquadrato nell'Area dei Professionisti della Salute e dei
Funzionari dal 16.06.2007 al 4.05.2024, con la qualifica di infermiere presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Castelli Romani. Chiede al Tribunale adito di:
Accertare e dichiarare la nullità della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, disposto con la Determina n. 258 del 04.05.2024 e Determina n. 513 del
16.04.2024 di definizione del procedimento disciplinare rubricato al UPD 26/2023, comunicato con raccomandata n. 697172583869 e ricevuta il 04.05.2024, in quanto non preceduta da formale preventiva contestazione di addebiti, dunque a seguito di procedimento disciplinare ab origine nullo e, per l'effetto - Annullare il licenziamento per giusta causa, disciplinare, comminato al ricorrente e, per
l'effetto.
- Ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1 reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, e alla corresponsione di quanto spettante allo stesso
a titolo di retribuzioni e oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento
e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente per il periodo intercorrente dalla data del licenziamento
e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
- Condannare la in persona del rapp.te legale p.t. al risarcimento dei CP_1 danni patiti dal ricorrente in conseguenza dell'illegittimo provvedimento espulsivo, da liquidarsi sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto e nella misura massima di legge e comunque non inferiore a 5 mensilità.
- In ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante, CP_1 alle spese di lite e al compenso professionale.
Lamenta la nullità del procedimento disciplinare sull'assunto che la nota di contestazione di addebito a firma del Presidente dell'Ufficio disciplina, prot. n.
84115 del 22.12.2023, non gli è mai pervenuta in quanto spedita al vecchio indirizzo di Lariano, Via Panamense n. 8, e restituita al mittente con la dicitura destinatario sconosciuto, benché, sin dal 7.11.2023, all'atto del suo collocamento in pagina 2 di 12 malattia, aveva comunicato alla datrice di lavoro che, essendo in corso un cambio di residenza, tutte le comunicazioni a lui indirizzate dovevano essere recapitate nel domicilio di Lariano Via Po n.
1. Precisa, inoltre, che l'Azienda era a conoscenza che, sin dal mese di giugno 2023, aveva difficoltà ad accedere al dominio di posta elettronica aziendale a causa di un disservizio divenuto irreversibile nel mese di dicembre 2023 e risolto solo in data 27.02.2024. Lamenta, altresì, tardività della contestazione disciplinare sull'assunto che la circostanza di cui all'addebito era conosciuta dalla sin dal mese di luglio 2023, allorquando l'Amministrazione ne veniva informata dalla l.r. della società MO.PA. S.r.l.s., e, ciò nonostante, la nota del 27.07.2023 risulta protocollata il successivo 1.12.2023.
Nel merito afferma l'insussistenza dell'addebito, ossia di avere svolto incarichi extraistituzionali con l'assolvimento di funzioni gestorie, quale responsabile della struttura assistenziale “Villa Spiaggia del Lago” in Castelgandolfo, senza richiedere la preventiva autorizzazione all'Azienda, in quanto l'asserito conflitto di interessi con quelli della datrice di lavoro non risulta suffragato da qualsivoglia oggettivo elemento di riscontro. Sostiene, infatti, che il conflitto di interessi non può essere né ipotetico né potenziale, ma concreto e attuale e suscettibile di prova oggettiva di cui è onerata l'Amministrazione che si duole del pregiudizio. Evidenzia al riguardo che si tratta di una nomina non contrattuale, quindi svolta senza il vincolo della subordinazione, e non retribuita, di cui la era a conoscenza in quanto già nel 2013 lo aveva autorizzato (verbalmente) a svolgere la stessa attività presso una struttura socio assistenziale sita in Sostiene, infine, di non svolgere l'attività CP_1 di responsabile della struttura che, invece, è svolta dalla sig.ra l.r. Controparte_2 della MO.PA. S.r.l.s., per cui, tenuto conto della sproporzione e inadeguatezza della sanzione disciplinare irrogatagli, paventa l'ipotesi del licenziamento ritorsivo.
Allega documentazione.
La si costituisce in giudizio, in persona del straordinario, e Pt_2 CP_3 chiede di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Premette che la contestazione di addebito disciplinare è stata inviata dall' Controparte_4 all'indirizzo di residenza comunicato dal lavoratore e presente all'archivio aziendale e che, solo il 19.02.2024, a seguito di una interrogazione al Comune di Lariano (doc
10), apprendeva che il era stato cancellato dall'Anagrafe Nazionale della Pt_1
Popolazione residente, per irreperibilità, sin dal marzo 2022. Solamente il successivo 27.02.2024 lo stesso ricorrente, a riscontro della e-mail aziendale con cui gli veniva inoltrata la contestazione disciplinare, indicava il suo nuovo indirizzo di Lariano, Via Po 1, senza peraltro dedurre nulla sui fatti contestatigli. Evidenzia,
pagina 3 di 12 inoltre, che la nota a firma del l.r. della MO.PA. S.r.l.s. è pervenuta all'Azienda il
27.11.2023 e che il Responsabile del Procedimento la trasmetteva all'Ufficio
Procedimenti Disciplinari nel termine dei successivi 10 giorni, come previsto dall'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 (mail del 21.12.2023). Sostiene, quindi, che il procedimento disciplinare si è svolto nel rispetto di tutte le norme di legge che lo disciplinano. Nel merito contesta l'allegata e non provata concessa autorizzazione alla assunzione della carica di responsabile di diversa struttura socio-assistenziale sita in evidenziando l'art. 4, comma 7, della L. n. 412/1991 stabilisce che con CP_1 il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrente un solo e unico rapporto di lavoro.
Eccepisce, inoltre, che il pur affermando che i poteri di gestione della Pt_1 struttura sanitaria di cui era responsabile spettavano al legale rappresentante della società, ha omesso di chiarire il proprio ruolo e di descriverne il contenuto. La sanzione del licenziamento è, quindi, adeguata e proporzionata anche alla luce di quanto disposto dall'art. 3 comma 10 punto 2 lett. d) del Codice Disciplinare che stabilisce la sanzione del licenziamento senza preavviso per “la commissione in genere - anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto”.
Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti, su istanza dei medesimi, che, a verbale dell'udienza del 10.09.2024, chiedevano il rinvio della causa per la decisione stante la natura documentale della stessa. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa autorizzazione al deposito di note, il giudice decideva la causa sulle conclusioni dei procuratori della parti di cui agli scritti difensivi e a verbale, con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che in materia disciplinare è principio cardine nell'ordinamento quello del contradditorio, in virtù del quale alla contestazione degli addebiti segue l'audizione del pubblico dipendente interessato dal procedimento, a pena di nullità della sanzione, giacché la convocazione del lavoratore per ascoltarlo a sua difesa è condizione essenziale del corretto esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro. Pertanto con la missiva di contestazione disciplinare il lavoratore deve, imprescindibilmente, essere convocato per l'audizione dal titolare dell'azione disciplinare e ciò anche nel caso in pagina 4 di 12 cui avesse già prodotto memorie difensive se cautelarmente sospeso. La S. C. di
Cassazione ha, quindi, affermato che la nullità non si configura solo nell'ipotesi in cui il lavoratore sia riuscito ugualmente a dispiegare per iscritto idonee difese, anche alternative all'audizione, manifestando un'adeguata comprensione delle accuse mossegli o addirittura ammettendone la fondatezza (Cass. n. 6555/2019).
Inoltre, ai sensi dell'art. 55 bis comma 4 del D.lgs. 165/2001, come modificato dal
D.lgs. 75/2017, l'audizione dell'incolpato non può avvenire prima del termine dilatorio di 20 giorni, comprensivo di festivi e prefestivi, sia per i procedimenti dell'UPD, sia per quelli del capo struttura (se non diversamente previsto dal CCNL di comparto), che decorrono dal momento in cui il dipendente ha avuto conoscenza degli addebiti, cioè alla data di ricezione della contestazione- convocazione (Cass. n. 28741/2019).
Sotto tale ultimo profilo, con l'ordinanza n. 28171/2024, la Cassazione ha ritenuto valida ed efficace l'intimazione di licenziamento inviata all'indirizzo di residenza del dipendente – indicato all'azienda al momento della sua assunzione – nonostante questi, nel frattempo, si fosse trasferito altrove, senza informare di tale circostanza il datore di lavoro. Secondo la Corte, infatti, in tale ipotesi opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. per cui il licenziamento produce pienamente i suoi effetti nel momento in cui la lettera giunge all'indirizzo conosciuto del destinatario
(cfr. anche Cass. n. 22295/2017). Secondo i Supremi giudici, infatti, sussiste in capo al lavoratore un preciso obbligo di comunicare ogni variazione di residenza (sia – di norma – per specifica previsione pattizia, che nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede artt. 1175 e 1375 c.c. che devono improntare l'intera esecuzione del rapporto di lavoro). Lo stesso criterio deve applicarsi anche con riferimento alla lettera di contestazione disciplinare che si reputa, pertanto, conosciuta nel momento in cui la stessa è giunta all'indirizzo originario del lavoratore, se quest'ultimo non ha dato notizia del proprio cambio di residenza (cfr. Cass. n.
20519/2019). Solo qualora sia contestato il pervenimento a destinazione della comunicazione, la presunzione di conoscenza “non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio” (Cass. n. 19232/2018).
Nel caso in esame il ricorrente afferma che in data 7.11.2023, all'atto del suo collocamento in malattia, aveva comunicato alla datrice di lavoro che, essendo in corso un cambio di residenza, tutte le comunicazioni a lui indirizzate dovevano essere recapitate nel domicilio di Lariano Via Po n.
1. La deduzione, tuttavia, non trova alcun riscontro probatorio nella documentazione prodotta dalla parte in pagina 5 di 12 allegato al ricorso. Né può ritenersi equipollente alla formale comunicazione al datore di lavoro della modifica della residenza l'indicazione del domicilio fornita dal medico di base del elle due e-mail del 6 e 11.12.2023 né quella riportata Pt_1 nel certificato medico del 6.05.2024 (peraltro successivo alla comunicazione della comunicazione del licenziamento), in quanto l'indicazione del domicilio nei casi di malattia del dipendete ha come finalità quella di indicare il luogo di reperibilità del lavoratore nelle fasce orarie di legge, così da consentire l'effettuazione delle visite fiscali eventualmente chieste dal datore di lavoro. Ma, soprattutto, si è in presenza di una dichiarazione che proviene dal medico curante e non dal lavoratore interessato. Quest'ultimo, invece, nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede avrebbe dovuto informare in prima persona la convenuta che, durante il periodo di malattia, anche eventuali comunicazioni provenienti dal datore di lavoro dovevano essere inviate all'indirizzo di reperibilità, come invero deduce, ma non prova, nell'atto introduttivo del presente giudizio. A parere del giudicante, quindi, applicando i su estesi principi di diritto al caso di specie, si perviene alla conclusione che alla dichiarazione del medico curante del lavoratore non può attribuirsi valore formale dichiarativo della nuova residenza/domicilio di . Parte_1
Inoltre l'art. 83 comma 3 lett. n) del CCNL Comparto Sanità include tra gli obblighi del dipendente quello di comunicare all'Azienda o all'Ente la propria residente e, ove non coincidente la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse.
Ne consegue che la contestazione di addebito a firma del Presidente dell'Ufficio disciplina, prot. n. 84115 del 22.12.2023, ha prodotto pienamente i suoi effetti nel momento in cui la lettera è giunta all'indirizzo del destinatario conosciuto dall'Azienda (09.01.2024). Non ritiene pertanto il giudicante di dover affrontare le questioni sollevate dalle parti con riferimento alla successiva trasmissione della contestazione disciplinare al dominio di posta elettronica aziendale del dipendente.
Con riferimento al secondo motivo di nullità del procedimento disciplinare eccepito dalla difesa del ossia la tardività della segnalazione e della successiva Pt_1 contestazione di addebito, si osserva che l'iter procedimentale scandito dall'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, prevede che: acquisita conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante, il Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente lo segnala immediatamente, e comunque entro 10 giorni, all'Ufficio competente per i Procedimenti disciplinari (UPD) che, a sua volta, con immediatezza, e comunque non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della pagina 6 di 12 segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia da altra fonte avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno 20 giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. L'UPD conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito.
La Cassazione ha precisato che, per piena conoscenza dei fatti, deve intendersi una completa conoscenza degli elementi dell'illecito da parte “dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento tale da consentire allo stesso ufficio di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione” (v. anche, Cass. 13 luglio 2020, n. 14886 e 9801/2024).
Infine, il comma 9 ter dell'art. 55 bis cosi dispone: “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Ciò posto, dai documenti in atti (doc 2 memoria) risulta la seguente sequela temporale:
Con nota prot. n. 16032 del 27.11.2023 il Dirigente Medico SISP, Dr.ssa segnalava al Direttore dell' Persona_1 Parte_3
che, a seguito della documentazione trasmessa dal
[...]
SUAP del Comune di Castel Gandolfo in data 4.09.2023, il SISP aveva acquisito la nomina del responsabile della struttura “Villa Spiaggia del Lago” che poteva riferirsi a personale del Parte_4
che inviava in allegato alla nota per le valutazioni del caso;
[...]
Nell'atto del 26.07.2023, sottoscritto da e Parte_1 Controparte_2
l.r. della società titolare della Casa di Riposo, risulta Controparte_5 che il iene nominato quale “RESPONSABILE DELLA STRUTTURA”; Pt_1
La Dr.ssa con e-mail dell'1.12.2023 chiedeva al competente ufficio Pt_3 della di verificare l'esistenza di autorizzazioni all'incarico Pt_2 extraistituzionale da parte del dipendente, ricevendo risposta negativa;
pagina 7 di 12 Lo stesso 1.12.2023 la Dr.ssa trasmetteva all' una Parte_3 segnalazione con cui informava l'Ufficio che, con la nota prot. n. 16032 del
27.11.2023, allegata in copia, il Dirigente Medico SISP, Dr.ssa Persona_1 aveva trasmesso l'atto di nomina di quale responsabile Parte_1 della struttura assistenziale denominata “Villa Spiaggia del Lago” di
Castelgandolfo, atto anch'esso allegato alla segnalazione. La Dirigente dell'UOC informava altresì l' che non risultavano richieste le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di attività extra istituzionali.
Il procuratore del ricorrente sostiene, invece, che la suddetta documentazione era in possesso dell'Amministrazione sin dal 27.07.2023 e che “strategicamente” è stata protocollata in data 1.12.2023. L'assunto, tuttavia, non trova riscontro documentale in quanto, come detto, la nota protocollata in data 1.12.2023 non è la documentazione trasmessa alla dalla l.r. della MO.PA. S.r.l.s. bensì la segnalazione della Direttrice dell' trasmessa Parte_3 all' .
Ma in ogni caso, va evidenziato che la Cassazione prima della riforma Madia aveva chiarito che “In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle P.A., [...] solo il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare sono perentori, mentre quelli endoprocedimentali hanno carattere ordinatorio ancorché debbano essere applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza” (Cass. n. 12213/2016).
Il principio è stato riaffermato di recente in quanto la S. Corte è tornata a pronunciarsi proprio con riferimento alla fase cd pre-procedimentale dell'acquisizione della notizia da parte del Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente, ed ha chiarito che, anche dopo le modifiche apportate dal D.lgs.
75/2017 all'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, la violazione del termine dei 10 giorni non comporta la decadenza dall'azione disciplinare, né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente. Ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti. In sintesi, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell' non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione dell'illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione pagina 8 di 12 dell'illecito all' non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente (Cass. n. 10284/2023).
In specie, premesso che è pacifico tra le parti che l' ha ricevuto la segnalazione della Direttrice della in data 1.12.2023, ne Parte_3 consegue che laddove, per mera ipotesi, si ritenesse provato che la Dr.ssa Pt_3 era a conoscenza dell'incarico conferito al resso la struttura assistenziale Pt_1
“Villa Spiaggia del Lago” sin dal 27 luglio 2023, e non dal 27.11.2023 come invece documentato e sostenuto dalla resistente, i 10 giorni di legge per la segnalazione all' sarebbero scaduti il 6 agosto. In definitiva, quindi, la condotta della Dr.ssa avrebbe comportato l'avvio della fase del procedimento Pt_3 disciplinare con 4 mesi di ritardo (in quanto il termine dei 30 giorni per elevare la contestazione disciplinare sarebbe decorso dal 7 agosto e non dal 2 dicembre).
Purtuttavia, tenuto conto della natura e tipologia dell'infrazione contestata al il ritardo di 4 mesi non sembra possa avere irrimediabilmente leso il Pt_1 diritto di difesa del lavoratore.
Deve, quindi, concludersi che il procedimento disciplinare a carico di Pt_1
si è svolto nel rispetto delle norme di legge.
[...]
Venendo al merito dell'addebito, osserva il giudicante che il procuratore di Pt_1
spiega una difesa in parte generica in parte contraddittoria. Per un verso
[...] contesta che il ricorrente abbia assunto il ruolo di responsabile della struttura-casa di riposo “Villa della spiaggia del lago”, sostenendo che egli non ha esercitato, e non esercita, alcun potere gestorio di indirizzo, di coordinamento, ovvero di natura tale da attribuire in capo al dipendente la “titolarità” della struttura medesima, in quanto di stretta competenza della l.r. della MO.PA. S.r.l.s.; per l'altro non nega che ha ricevuto l'incarico di responsabile della struttura senza tuttavia Parte_1 descrivere il contenuto dei compiti a lui assegnati. Ciò impedisce al giudicante di conoscere, prima ancora di accertare, la natura dell'attività extra istituzionale svolta dal dipendente della convenuta che, a suo dire, differirebbe da quella di titolare della struttura. Inoltre, sull'assunto che per l'esercizio di tale attività non era necessario acquisire autorizzazione scritta da parte della datrice di lavoro, il procuratore del ostiene che si è formato una sorta di silenzio-assenso sia Pt_1 perché l'Amministrazione, in passato, lo aveva autorizzato ad assumere la carica di responsabile di diversa struttura socio-assistenziale sita in sia perché CP_1
l' era a conoscenza del nuovo incarico sin dal mese di luglio 2023 e nulla Pt_6 aveva eccepito per mesi. Evidenzia, infine, che il conflitto di interessi a cui allude la non è né attuale né concreto, ma solo ipotetico o potenziale.
pagina 9 di 12 Osserva il giudicante che l'art. 53 comma 7 del D.lgs. 165/2001 così recita:
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
L'obbligo di esclusività del pubblico dipendente è, quindi, un principio cardine della disciplina amministrativa che prescinde da qualsivoglia concreto conflitto di interesse in quanto viene in rilievo anche la compatibilità dell'ulteriore incarico con il ruolo e il carico di lavoro che richiede. Ed infatti l'art. 60 del DPR 3/1957, espressamente richiamato dall'art. 53 citato prevede che: “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.
La decadenza dall'impiego è quindi conseguenza di un regime di incompatibilità assoluta essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse pubblico, la mera potenzialità del conflitto, senza che rilevi l'eventuale conoscenza del fatto da parte dell'Amministrazione, stante l'indisponibilità della materia (Cass. n. 9801/2024 e n.
22188/2021)”.
Con specifico riferimento al Settore del Servizio Sanitario, l'art. 4, comma 7, della L.
412/1991 sancisce che: “Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il
Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso (…)”.
La norma recepisce il principio di cui all'art.97 della Costituzione, che prevede ilbuon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, principio che è stato recepito in varie disposizioni nazionali per le quali: l'autorizzazione per l'esercizio di attività in una P.A diversa dalla propria o per l'esercizio di attività d'impresa o pagina 10 di 12 commerciale, può avvenire sempre e solo escludendo casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto.
Se ne desume che la non avrebbe potuto autorizzare il dipendente Pt_1 con la qualifica di infermiere, a svolgere attività sanitaria presso una struttura privata, peraltro con un compito qualificato di livello apicale, che in quanto tale comporta l'assunzione di attività gestorie, sia pure sotto il profilo tecnico e non di indirizzo della politica aziendale, e l'assunzione delle relative responsabilità, in un ambito soggetto al controllo della medesima, vertendosi nell'ipotesi di incompatibilità assoluta.
Ma anche a voler diversamente ritenere, non appare condivisibile la tesi sostenuta dal procuratore del secondo cui l'autorizzazione sarebbe stata conferita Pt_1 per silenzio-assenso. La Cassazione ha, infatti, affermato che, la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza “non può essere conferita per
"facta concludentia", avuto riguardo alla sequenza procedimentale prevista dal legislatore, incentrata su una richiesta sulla quale l'amministrazione medesima deve pronunziarsi entro il termine di trenta giorni - una volta decorso il quale
l'autorizzazione si intende, a seconda delle ipotesi, accordata o negata -, mediante un formale provvedimento da adottarsi necessariamente per iscritto” (Cass. n.
29348/2022).
In conclusione, deve ritenersi definitivamente accertato che il dipendente si è reso responsabile di una condotta che si è posta in violazione di norme di legge, di quanto disposto dal Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti della Pt_2
(art. 1, art. 3, comma 1, 21, 7 e 8 lettera a;
art. 6 comma 4, lettera c, che
[...] individua come rilevanti sia i conflitti di interessi attuali, sia quelli potenziali o anche solo apparenti;
art. 7 art. 8 e art. 16), nonché di quanto disposto dal Codice
Disciplinare (art. 1, comma 1, 2 e 32, lettera s, art. 3, comma 10, punto 2, lettera d).
La massima sanzione espulsiva irrogata al ricorrente appare, pertanto, adeguata e proporzionata oltre ad essere espressamente prevista dall'art. 3 comma 10 punto 2 lett. d) del Codice Disciplinare come punibile con il licenziamento senza preavviso:
“la commissione in genere - anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro”.
La condotta del lavoratore, infatti, a parere del giudicante ha assunto il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, in particolare di quello fiduciario, al punto da far ritenere al datore di lavoro che la continuazione del rapporto si risolverebbe in un pregiudizio per gli scopi aziendali poiché viene pagina 11 di 12 posta in dubbio la futura correttezza nell'adempimento degli obblighi assunti dal dipendente anche secondo i canoni di buona fede e correttezza. Si rammenta che, secondo i giudici di legittimità (da ultimo Cass, 18372/2023), anche a fronte di una fattispecie legale, nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, il licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, conservando l'amministrazione il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella
Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4598/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco D'Alessandro
E
in persona del Commissario Straordinario e l.r.p.t., Resistente CP_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Simona Colagrossi
OGGETTO: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
1. Rigetta il ricorso.
pagina 1 di 12 2. Condanna a rimborsare alla le spese processuali Parte_1 Pt_2 liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 29.07.2024, ritualmente Parte_1 notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la di cui è Pt_2 stato dipendente, inquadrato nell'Area dei Professionisti della Salute e dei
Funzionari dal 16.06.2007 al 4.05.2024, con la qualifica di infermiere presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Castelli Romani. Chiede al Tribunale adito di:
Accertare e dichiarare la nullità della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, disposto con la Determina n. 258 del 04.05.2024 e Determina n. 513 del
16.04.2024 di definizione del procedimento disciplinare rubricato al UPD 26/2023, comunicato con raccomandata n. 697172583869 e ricevuta il 04.05.2024, in quanto non preceduta da formale preventiva contestazione di addebiti, dunque a seguito di procedimento disciplinare ab origine nullo e, per l'effetto - Annullare il licenziamento per giusta causa, disciplinare, comminato al ricorrente e, per
l'effetto.
- Ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1 reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, e alla corresponsione di quanto spettante allo stesso
a titolo di retribuzioni e oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento
e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente per il periodo intercorrente dalla data del licenziamento
e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
- Condannare la in persona del rapp.te legale p.t. al risarcimento dei CP_1 danni patiti dal ricorrente in conseguenza dell'illegittimo provvedimento espulsivo, da liquidarsi sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto e nella misura massima di legge e comunque non inferiore a 5 mensilità.
- In ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante, CP_1 alle spese di lite e al compenso professionale.
Lamenta la nullità del procedimento disciplinare sull'assunto che la nota di contestazione di addebito a firma del Presidente dell'Ufficio disciplina, prot. n.
84115 del 22.12.2023, non gli è mai pervenuta in quanto spedita al vecchio indirizzo di Lariano, Via Panamense n. 8, e restituita al mittente con la dicitura destinatario sconosciuto, benché, sin dal 7.11.2023, all'atto del suo collocamento in pagina 2 di 12 malattia, aveva comunicato alla datrice di lavoro che, essendo in corso un cambio di residenza, tutte le comunicazioni a lui indirizzate dovevano essere recapitate nel domicilio di Lariano Via Po n.
1. Precisa, inoltre, che l'Azienda era a conoscenza che, sin dal mese di giugno 2023, aveva difficoltà ad accedere al dominio di posta elettronica aziendale a causa di un disservizio divenuto irreversibile nel mese di dicembre 2023 e risolto solo in data 27.02.2024. Lamenta, altresì, tardività della contestazione disciplinare sull'assunto che la circostanza di cui all'addebito era conosciuta dalla sin dal mese di luglio 2023, allorquando l'Amministrazione ne veniva informata dalla l.r. della società MO.PA. S.r.l.s., e, ciò nonostante, la nota del 27.07.2023 risulta protocollata il successivo 1.12.2023.
Nel merito afferma l'insussistenza dell'addebito, ossia di avere svolto incarichi extraistituzionali con l'assolvimento di funzioni gestorie, quale responsabile della struttura assistenziale “Villa Spiaggia del Lago” in Castelgandolfo, senza richiedere la preventiva autorizzazione all'Azienda, in quanto l'asserito conflitto di interessi con quelli della datrice di lavoro non risulta suffragato da qualsivoglia oggettivo elemento di riscontro. Sostiene, infatti, che il conflitto di interessi non può essere né ipotetico né potenziale, ma concreto e attuale e suscettibile di prova oggettiva di cui è onerata l'Amministrazione che si duole del pregiudizio. Evidenzia al riguardo che si tratta di una nomina non contrattuale, quindi svolta senza il vincolo della subordinazione, e non retribuita, di cui la era a conoscenza in quanto già nel 2013 lo aveva autorizzato (verbalmente) a svolgere la stessa attività presso una struttura socio assistenziale sita in Sostiene, infine, di non svolgere l'attività CP_1 di responsabile della struttura che, invece, è svolta dalla sig.ra l.r. Controparte_2 della MO.PA. S.r.l.s., per cui, tenuto conto della sproporzione e inadeguatezza della sanzione disciplinare irrogatagli, paventa l'ipotesi del licenziamento ritorsivo.
Allega documentazione.
La si costituisce in giudizio, in persona del straordinario, e Pt_2 CP_3 chiede di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Premette che la contestazione di addebito disciplinare è stata inviata dall' Controparte_4 all'indirizzo di residenza comunicato dal lavoratore e presente all'archivio aziendale e che, solo il 19.02.2024, a seguito di una interrogazione al Comune di Lariano (doc
10), apprendeva che il era stato cancellato dall'Anagrafe Nazionale della Pt_1
Popolazione residente, per irreperibilità, sin dal marzo 2022. Solamente il successivo 27.02.2024 lo stesso ricorrente, a riscontro della e-mail aziendale con cui gli veniva inoltrata la contestazione disciplinare, indicava il suo nuovo indirizzo di Lariano, Via Po 1, senza peraltro dedurre nulla sui fatti contestatigli. Evidenzia,
pagina 3 di 12 inoltre, che la nota a firma del l.r. della MO.PA. S.r.l.s. è pervenuta all'Azienda il
27.11.2023 e che il Responsabile del Procedimento la trasmetteva all'Ufficio
Procedimenti Disciplinari nel termine dei successivi 10 giorni, come previsto dall'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 (mail del 21.12.2023). Sostiene, quindi, che il procedimento disciplinare si è svolto nel rispetto di tutte le norme di legge che lo disciplinano. Nel merito contesta l'allegata e non provata concessa autorizzazione alla assunzione della carica di responsabile di diversa struttura socio-assistenziale sita in evidenziando l'art. 4, comma 7, della L. n. 412/1991 stabilisce che con CP_1 il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrente un solo e unico rapporto di lavoro.
Eccepisce, inoltre, che il pur affermando che i poteri di gestione della Pt_1 struttura sanitaria di cui era responsabile spettavano al legale rappresentante della società, ha omesso di chiarire il proprio ruolo e di descriverne il contenuto. La sanzione del licenziamento è, quindi, adeguata e proporzionata anche alla luce di quanto disposto dall'art. 3 comma 10 punto 2 lett. d) del Codice Disciplinare che stabilisce la sanzione del licenziamento senza preavviso per “la commissione in genere - anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto”.
Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti, su istanza dei medesimi, che, a verbale dell'udienza del 10.09.2024, chiedevano il rinvio della causa per la decisione stante la natura documentale della stessa. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa autorizzazione al deposito di note, il giudice decideva la causa sulle conclusioni dei procuratori della parti di cui agli scritti difensivi e a verbale, con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che in materia disciplinare è principio cardine nell'ordinamento quello del contradditorio, in virtù del quale alla contestazione degli addebiti segue l'audizione del pubblico dipendente interessato dal procedimento, a pena di nullità della sanzione, giacché la convocazione del lavoratore per ascoltarlo a sua difesa è condizione essenziale del corretto esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro. Pertanto con la missiva di contestazione disciplinare il lavoratore deve, imprescindibilmente, essere convocato per l'audizione dal titolare dell'azione disciplinare e ciò anche nel caso in pagina 4 di 12 cui avesse già prodotto memorie difensive se cautelarmente sospeso. La S. C. di
Cassazione ha, quindi, affermato che la nullità non si configura solo nell'ipotesi in cui il lavoratore sia riuscito ugualmente a dispiegare per iscritto idonee difese, anche alternative all'audizione, manifestando un'adeguata comprensione delle accuse mossegli o addirittura ammettendone la fondatezza (Cass. n. 6555/2019).
Inoltre, ai sensi dell'art. 55 bis comma 4 del D.lgs. 165/2001, come modificato dal
D.lgs. 75/2017, l'audizione dell'incolpato non può avvenire prima del termine dilatorio di 20 giorni, comprensivo di festivi e prefestivi, sia per i procedimenti dell'UPD, sia per quelli del capo struttura (se non diversamente previsto dal CCNL di comparto), che decorrono dal momento in cui il dipendente ha avuto conoscenza degli addebiti, cioè alla data di ricezione della contestazione- convocazione (Cass. n. 28741/2019).
Sotto tale ultimo profilo, con l'ordinanza n. 28171/2024, la Cassazione ha ritenuto valida ed efficace l'intimazione di licenziamento inviata all'indirizzo di residenza del dipendente – indicato all'azienda al momento della sua assunzione – nonostante questi, nel frattempo, si fosse trasferito altrove, senza informare di tale circostanza il datore di lavoro. Secondo la Corte, infatti, in tale ipotesi opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. per cui il licenziamento produce pienamente i suoi effetti nel momento in cui la lettera giunge all'indirizzo conosciuto del destinatario
(cfr. anche Cass. n. 22295/2017). Secondo i Supremi giudici, infatti, sussiste in capo al lavoratore un preciso obbligo di comunicare ogni variazione di residenza (sia – di norma – per specifica previsione pattizia, che nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede artt. 1175 e 1375 c.c. che devono improntare l'intera esecuzione del rapporto di lavoro). Lo stesso criterio deve applicarsi anche con riferimento alla lettera di contestazione disciplinare che si reputa, pertanto, conosciuta nel momento in cui la stessa è giunta all'indirizzo originario del lavoratore, se quest'ultimo non ha dato notizia del proprio cambio di residenza (cfr. Cass. n.
20519/2019). Solo qualora sia contestato il pervenimento a destinazione della comunicazione, la presunzione di conoscenza “non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio” (Cass. n. 19232/2018).
Nel caso in esame il ricorrente afferma che in data 7.11.2023, all'atto del suo collocamento in malattia, aveva comunicato alla datrice di lavoro che, essendo in corso un cambio di residenza, tutte le comunicazioni a lui indirizzate dovevano essere recapitate nel domicilio di Lariano Via Po n.
1. La deduzione, tuttavia, non trova alcun riscontro probatorio nella documentazione prodotta dalla parte in pagina 5 di 12 allegato al ricorso. Né può ritenersi equipollente alla formale comunicazione al datore di lavoro della modifica della residenza l'indicazione del domicilio fornita dal medico di base del elle due e-mail del 6 e 11.12.2023 né quella riportata Pt_1 nel certificato medico del 6.05.2024 (peraltro successivo alla comunicazione della comunicazione del licenziamento), in quanto l'indicazione del domicilio nei casi di malattia del dipendete ha come finalità quella di indicare il luogo di reperibilità del lavoratore nelle fasce orarie di legge, così da consentire l'effettuazione delle visite fiscali eventualmente chieste dal datore di lavoro. Ma, soprattutto, si è in presenza di una dichiarazione che proviene dal medico curante e non dal lavoratore interessato. Quest'ultimo, invece, nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede avrebbe dovuto informare in prima persona la convenuta che, durante il periodo di malattia, anche eventuali comunicazioni provenienti dal datore di lavoro dovevano essere inviate all'indirizzo di reperibilità, come invero deduce, ma non prova, nell'atto introduttivo del presente giudizio. A parere del giudicante, quindi, applicando i su estesi principi di diritto al caso di specie, si perviene alla conclusione che alla dichiarazione del medico curante del lavoratore non può attribuirsi valore formale dichiarativo della nuova residenza/domicilio di . Parte_1
Inoltre l'art. 83 comma 3 lett. n) del CCNL Comparto Sanità include tra gli obblighi del dipendente quello di comunicare all'Azienda o all'Ente la propria residente e, ove non coincidente la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse.
Ne consegue che la contestazione di addebito a firma del Presidente dell'Ufficio disciplina, prot. n. 84115 del 22.12.2023, ha prodotto pienamente i suoi effetti nel momento in cui la lettera è giunta all'indirizzo del destinatario conosciuto dall'Azienda (09.01.2024). Non ritiene pertanto il giudicante di dover affrontare le questioni sollevate dalle parti con riferimento alla successiva trasmissione della contestazione disciplinare al dominio di posta elettronica aziendale del dipendente.
Con riferimento al secondo motivo di nullità del procedimento disciplinare eccepito dalla difesa del ossia la tardività della segnalazione e della successiva Pt_1 contestazione di addebito, si osserva che l'iter procedimentale scandito dall'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, prevede che: acquisita conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante, il Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente lo segnala immediatamente, e comunque entro 10 giorni, all'Ufficio competente per i Procedimenti disciplinari (UPD) che, a sua volta, con immediatezza, e comunque non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della pagina 6 di 12 segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia da altra fonte avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno 20 giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. L'UPD conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito.
La Cassazione ha precisato che, per piena conoscenza dei fatti, deve intendersi una completa conoscenza degli elementi dell'illecito da parte “dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento tale da consentire allo stesso ufficio di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione” (v. anche, Cass. 13 luglio 2020, n. 14886 e 9801/2024).
Infine, il comma 9 ter dell'art. 55 bis cosi dispone: “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Ciò posto, dai documenti in atti (doc 2 memoria) risulta la seguente sequela temporale:
Con nota prot. n. 16032 del 27.11.2023 il Dirigente Medico SISP, Dr.ssa segnalava al Direttore dell' Persona_1 Parte_3
che, a seguito della documentazione trasmessa dal
[...]
SUAP del Comune di Castel Gandolfo in data 4.09.2023, il SISP aveva acquisito la nomina del responsabile della struttura “Villa Spiaggia del Lago” che poteva riferirsi a personale del Parte_4
che inviava in allegato alla nota per le valutazioni del caso;
[...]
Nell'atto del 26.07.2023, sottoscritto da e Parte_1 Controparte_2
l.r. della società titolare della Casa di Riposo, risulta Controparte_5 che il iene nominato quale “RESPONSABILE DELLA STRUTTURA”; Pt_1
La Dr.ssa con e-mail dell'1.12.2023 chiedeva al competente ufficio Pt_3 della di verificare l'esistenza di autorizzazioni all'incarico Pt_2 extraistituzionale da parte del dipendente, ricevendo risposta negativa;
pagina 7 di 12 Lo stesso 1.12.2023 la Dr.ssa trasmetteva all' una Parte_3 segnalazione con cui informava l'Ufficio che, con la nota prot. n. 16032 del
27.11.2023, allegata in copia, il Dirigente Medico SISP, Dr.ssa Persona_1 aveva trasmesso l'atto di nomina di quale responsabile Parte_1 della struttura assistenziale denominata “Villa Spiaggia del Lago” di
Castelgandolfo, atto anch'esso allegato alla segnalazione. La Dirigente dell'UOC informava altresì l' che non risultavano richieste le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di attività extra istituzionali.
Il procuratore del ricorrente sostiene, invece, che la suddetta documentazione era in possesso dell'Amministrazione sin dal 27.07.2023 e che “strategicamente” è stata protocollata in data 1.12.2023. L'assunto, tuttavia, non trova riscontro documentale in quanto, come detto, la nota protocollata in data 1.12.2023 non è la documentazione trasmessa alla dalla l.r. della MO.PA. S.r.l.s. bensì la segnalazione della Direttrice dell' trasmessa Parte_3 all' .
Ma in ogni caso, va evidenziato che la Cassazione prima della riforma Madia aveva chiarito che “In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle P.A., [...] solo il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare sono perentori, mentre quelli endoprocedimentali hanno carattere ordinatorio ancorché debbano essere applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza” (Cass. n. 12213/2016).
Il principio è stato riaffermato di recente in quanto la S. Corte è tornata a pronunciarsi proprio con riferimento alla fase cd pre-procedimentale dell'acquisizione della notizia da parte del Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente, ed ha chiarito che, anche dopo le modifiche apportate dal D.lgs.
75/2017 all'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, la violazione del termine dei 10 giorni non comporta la decadenza dall'azione disciplinare, né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente. Ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti. In sintesi, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell' non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione dell'illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione pagina 8 di 12 dell'illecito all' non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente (Cass. n. 10284/2023).
In specie, premesso che è pacifico tra le parti che l' ha ricevuto la segnalazione della Direttrice della in data 1.12.2023, ne Parte_3 consegue che laddove, per mera ipotesi, si ritenesse provato che la Dr.ssa Pt_3 era a conoscenza dell'incarico conferito al resso la struttura assistenziale Pt_1
“Villa Spiaggia del Lago” sin dal 27 luglio 2023, e non dal 27.11.2023 come invece documentato e sostenuto dalla resistente, i 10 giorni di legge per la segnalazione all' sarebbero scaduti il 6 agosto. In definitiva, quindi, la condotta della Dr.ssa avrebbe comportato l'avvio della fase del procedimento Pt_3 disciplinare con 4 mesi di ritardo (in quanto il termine dei 30 giorni per elevare la contestazione disciplinare sarebbe decorso dal 7 agosto e non dal 2 dicembre).
Purtuttavia, tenuto conto della natura e tipologia dell'infrazione contestata al il ritardo di 4 mesi non sembra possa avere irrimediabilmente leso il Pt_1 diritto di difesa del lavoratore.
Deve, quindi, concludersi che il procedimento disciplinare a carico di Pt_1
si è svolto nel rispetto delle norme di legge.
[...]
Venendo al merito dell'addebito, osserva il giudicante che il procuratore di Pt_1
spiega una difesa in parte generica in parte contraddittoria. Per un verso
[...] contesta che il ricorrente abbia assunto il ruolo di responsabile della struttura-casa di riposo “Villa della spiaggia del lago”, sostenendo che egli non ha esercitato, e non esercita, alcun potere gestorio di indirizzo, di coordinamento, ovvero di natura tale da attribuire in capo al dipendente la “titolarità” della struttura medesima, in quanto di stretta competenza della l.r. della MO.PA. S.r.l.s.; per l'altro non nega che ha ricevuto l'incarico di responsabile della struttura senza tuttavia Parte_1 descrivere il contenuto dei compiti a lui assegnati. Ciò impedisce al giudicante di conoscere, prima ancora di accertare, la natura dell'attività extra istituzionale svolta dal dipendente della convenuta che, a suo dire, differirebbe da quella di titolare della struttura. Inoltre, sull'assunto che per l'esercizio di tale attività non era necessario acquisire autorizzazione scritta da parte della datrice di lavoro, il procuratore del ostiene che si è formato una sorta di silenzio-assenso sia Pt_1 perché l'Amministrazione, in passato, lo aveva autorizzato ad assumere la carica di responsabile di diversa struttura socio-assistenziale sita in sia perché CP_1
l' era a conoscenza del nuovo incarico sin dal mese di luglio 2023 e nulla Pt_6 aveva eccepito per mesi. Evidenzia, infine, che il conflitto di interessi a cui allude la non è né attuale né concreto, ma solo ipotetico o potenziale.
pagina 9 di 12 Osserva il giudicante che l'art. 53 comma 7 del D.lgs. 165/2001 così recita:
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
L'obbligo di esclusività del pubblico dipendente è, quindi, un principio cardine della disciplina amministrativa che prescinde da qualsivoglia concreto conflitto di interesse in quanto viene in rilievo anche la compatibilità dell'ulteriore incarico con il ruolo e il carico di lavoro che richiede. Ed infatti l'art. 60 del DPR 3/1957, espressamente richiamato dall'art. 53 citato prevede che: “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.
La decadenza dall'impiego è quindi conseguenza di un regime di incompatibilità assoluta essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse pubblico, la mera potenzialità del conflitto, senza che rilevi l'eventuale conoscenza del fatto da parte dell'Amministrazione, stante l'indisponibilità della materia (Cass. n. 9801/2024 e n.
22188/2021)”.
Con specifico riferimento al Settore del Servizio Sanitario, l'art. 4, comma 7, della L.
412/1991 sancisce che: “Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il
Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso (…)”.
La norma recepisce il principio di cui all'art.97 della Costituzione, che prevede ilbuon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, principio che è stato recepito in varie disposizioni nazionali per le quali: l'autorizzazione per l'esercizio di attività in una P.A diversa dalla propria o per l'esercizio di attività d'impresa o pagina 10 di 12 commerciale, può avvenire sempre e solo escludendo casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto.
Se ne desume che la non avrebbe potuto autorizzare il dipendente Pt_1 con la qualifica di infermiere, a svolgere attività sanitaria presso una struttura privata, peraltro con un compito qualificato di livello apicale, che in quanto tale comporta l'assunzione di attività gestorie, sia pure sotto il profilo tecnico e non di indirizzo della politica aziendale, e l'assunzione delle relative responsabilità, in un ambito soggetto al controllo della medesima, vertendosi nell'ipotesi di incompatibilità assoluta.
Ma anche a voler diversamente ritenere, non appare condivisibile la tesi sostenuta dal procuratore del secondo cui l'autorizzazione sarebbe stata conferita Pt_1 per silenzio-assenso. La Cassazione ha, infatti, affermato che, la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza “non può essere conferita per
"facta concludentia", avuto riguardo alla sequenza procedimentale prevista dal legislatore, incentrata su una richiesta sulla quale l'amministrazione medesima deve pronunziarsi entro il termine di trenta giorni - una volta decorso il quale
l'autorizzazione si intende, a seconda delle ipotesi, accordata o negata -, mediante un formale provvedimento da adottarsi necessariamente per iscritto” (Cass. n.
29348/2022).
In conclusione, deve ritenersi definitivamente accertato che il dipendente si è reso responsabile di una condotta che si è posta in violazione di norme di legge, di quanto disposto dal Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti della Pt_2
(art. 1, art. 3, comma 1, 21, 7 e 8 lettera a;
art. 6 comma 4, lettera c, che
[...] individua come rilevanti sia i conflitti di interessi attuali, sia quelli potenziali o anche solo apparenti;
art. 7 art. 8 e art. 16), nonché di quanto disposto dal Codice
Disciplinare (art. 1, comma 1, 2 e 32, lettera s, art. 3, comma 10, punto 2, lettera d).
La massima sanzione espulsiva irrogata al ricorrente appare, pertanto, adeguata e proporzionata oltre ad essere espressamente prevista dall'art. 3 comma 10 punto 2 lett. d) del Codice Disciplinare come punibile con il licenziamento senza preavviso:
“la commissione in genere - anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro”.
La condotta del lavoratore, infatti, a parere del giudicante ha assunto il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, in particolare di quello fiduciario, al punto da far ritenere al datore di lavoro che la continuazione del rapporto si risolverebbe in un pregiudizio per gli scopi aziendali poiché viene pagina 11 di 12 posta in dubbio la futura correttezza nell'adempimento degli obblighi assunti dal dipendente anche secondo i canoni di buona fede e correttezza. Si rammenta che, secondo i giudici di legittimità (da ultimo Cass, 18372/2023), anche a fronte di una fattispecie legale, nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, il licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, conservando l'amministrazione il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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