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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/11/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. VI AL, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta all'R.G. n. 1779/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 05.11.2025 e promossa da:
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Montefiascone (VT), Località Poggeri, Via Commenda snc, ed elettivamente domiciliata in Santa Fiora (Gr), Piazza Garibaldi n. 19, presso lo studio degli avv.ti Bernardelli Lucio e Gloria Vetuli, che la rappresentando e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti;
Opponente
Contro
P.IVA , con sede in Montefiascone (VT) Via Carpine Snc, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro tempore;
Opposta contumace
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 504/2024 (R.G. n. 1405/2024), emesso in data 19.07.2024 da questo Tribunale e notificatole in data 03.09.2024 dalla società la quale le ha intimato il pagamento Controparte_1 dell'importo di € 39.424,30, oltre accessori.
L'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo, dichiararsi che nulla è dovuto alla controparte, nonché rigettarsi la domanda proposta da quest'ultima con il ricorso monitorio, evidenziando di non aver ricevuto la merce indicata nella fattura “accompagnatoria” del 8.02.2021, la quale non solo risulta affetta da irregolarità fiscali ed è priva di sottoscrizione ma, in ogni caso, non potrebbe costituire prova del diritto di credito ex adverso vantato.
2. Non si è costituita in giudizio la società opposta Controparte_1
3. Dichiarata la contumacia della società all'udienza del 05.11.2025, tenutasi nella Controparte_1 forma regolata dall'art. 127 ter c.p.c. in assenza di opposizione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è fondata.
Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass., n. 10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., SS.UU., n.
927/2022; Cass., n. 6091/2020; Cass., n. 14640/2018; Cass., n. 21466/2016; Cass., n. 5915/2011;
Cass., n. 5071/2009; Cass., n. 17371/2003).
In quanto chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, il giudice dell'opposizione è tenuto non solo a valutare la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche a vagliare la fondatezza (e le relative prove) della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass., n. 14473/2019; Cass., n.
7020/2019; Cass., n. 9927/2004).
2 Inoltre, la granitica giurisprudenza di legittimità ritiene che la fattura sia titolo idoneo all'emissione di un decreto ingiuntivo (artt. 633 e 634 c.p.c.), ma non costituisce prova né dell'an, né del quantum del diritto di credito nel giudizio di opposizione, in quanto documento di formazione unilaterale
(cfr., ex plurimis, Cass., n. 29635/2023; Cass. n. 17050/2011; Cass. a. 5071/2009; Cass. 8549/2008;
Cass., 10830/2004; Cass. n. 17371/2003; Cass. n. 9685/2000; Cass. n. 5573/1997).
Ne discende che incombe sull'opposto che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo in forza di fatture l'onere di dimostrare, previa allegazione dell'inadempimento dell'opponente, i fatti costitutivi del proprio diritto di credito e, quindi, l'esistenza della fonte (legale o negoziale) di tale diritto,
l'esecuzione della prestazione cui era, a propria volta, tenuto, nonché il quantum debeatur. Per contro, l'opponente è onerato di allegare e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di credito vantato dall'opposto (Cass., SS.UU., n. 927/2022; Cass., SS.UU., n.
13533/2001).
Ebbene, nel caso in scrutinio la società (opposta) ha intimato il pagamento alla Controparte_1 società (opponente) in forza del decreto ingiuntivo emesso Parte_1 sulla scorta di un'unica fattura, dalla quale risulta che, in data 08.02.2021, l'opposta avrebbe consegnato all'opponente “n. 2 granitore due campane, n. 50 erogatori e 3 granitore Parte_2 una campana”.
Senonché, pur costituendo prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo opposto (artt.
633 e 634 c.p.c.), la fattura de qua, peraltro priva di sottoscrizione, non vale a dimostrare né la fonte del diritto di credito vantato dall'opposta, né l'esecuzione, da parte di quest'ultima, della fornitura, né il quantum debeatur: l'opposta non ha provato i fatti costitutivi del proprio diritto di credito.
Ne discende che l'opponente nulla deve all'opposta, per cui il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la domanda proposta con il ricorso monitorio deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore “da € 26.000,00 ad € 52.000,00” (secondo il criterio del decisum, ex art. 5 D.M.
55/2014), con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8 D.M. 55/2014) e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. VI AL, definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra e così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 504/2024 (R.G. n.
1405/2024) emesso da questo Tribunale in data 19.07.2024;
2) Condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 5.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo, il 06.11.2025
Il Giudice
Dott. VI AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. VI AL, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta all'R.G. n. 1779/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 05.11.2025 e promossa da:
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Montefiascone (VT), Località Poggeri, Via Commenda snc, ed elettivamente domiciliata in Santa Fiora (Gr), Piazza Garibaldi n. 19, presso lo studio degli avv.ti Bernardelli Lucio e Gloria Vetuli, che la rappresentando e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti;
Opponente
Contro
P.IVA , con sede in Montefiascone (VT) Via Carpine Snc, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro tempore;
Opposta contumace
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 504/2024 (R.G. n. 1405/2024), emesso in data 19.07.2024 da questo Tribunale e notificatole in data 03.09.2024 dalla società la quale le ha intimato il pagamento Controparte_1 dell'importo di € 39.424,30, oltre accessori.
L'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo, dichiararsi che nulla è dovuto alla controparte, nonché rigettarsi la domanda proposta da quest'ultima con il ricorso monitorio, evidenziando di non aver ricevuto la merce indicata nella fattura “accompagnatoria” del 8.02.2021, la quale non solo risulta affetta da irregolarità fiscali ed è priva di sottoscrizione ma, in ogni caso, non potrebbe costituire prova del diritto di credito ex adverso vantato.
2. Non si è costituita in giudizio la società opposta Controparte_1
3. Dichiarata la contumacia della società all'udienza del 05.11.2025, tenutasi nella Controparte_1 forma regolata dall'art. 127 ter c.p.c. in assenza di opposizione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è fondata.
Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass., n. 10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., SS.UU., n.
927/2022; Cass., n. 6091/2020; Cass., n. 14640/2018; Cass., n. 21466/2016; Cass., n. 5915/2011;
Cass., n. 5071/2009; Cass., n. 17371/2003).
In quanto chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, il giudice dell'opposizione è tenuto non solo a valutare la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche a vagliare la fondatezza (e le relative prove) della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass., n. 14473/2019; Cass., n.
7020/2019; Cass., n. 9927/2004).
2 Inoltre, la granitica giurisprudenza di legittimità ritiene che la fattura sia titolo idoneo all'emissione di un decreto ingiuntivo (artt. 633 e 634 c.p.c.), ma non costituisce prova né dell'an, né del quantum del diritto di credito nel giudizio di opposizione, in quanto documento di formazione unilaterale
(cfr., ex plurimis, Cass., n. 29635/2023; Cass. n. 17050/2011; Cass. a. 5071/2009; Cass. 8549/2008;
Cass., 10830/2004; Cass. n. 17371/2003; Cass. n. 9685/2000; Cass. n. 5573/1997).
Ne discende che incombe sull'opposto che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo in forza di fatture l'onere di dimostrare, previa allegazione dell'inadempimento dell'opponente, i fatti costitutivi del proprio diritto di credito e, quindi, l'esistenza della fonte (legale o negoziale) di tale diritto,
l'esecuzione della prestazione cui era, a propria volta, tenuto, nonché il quantum debeatur. Per contro, l'opponente è onerato di allegare e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di credito vantato dall'opposto (Cass., SS.UU., n. 927/2022; Cass., SS.UU., n.
13533/2001).
Ebbene, nel caso in scrutinio la società (opposta) ha intimato il pagamento alla Controparte_1 società (opponente) in forza del decreto ingiuntivo emesso Parte_1 sulla scorta di un'unica fattura, dalla quale risulta che, in data 08.02.2021, l'opposta avrebbe consegnato all'opponente “n. 2 granitore due campane, n. 50 erogatori e 3 granitore Parte_2 una campana”.
Senonché, pur costituendo prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo opposto (artt.
633 e 634 c.p.c.), la fattura de qua, peraltro priva di sottoscrizione, non vale a dimostrare né la fonte del diritto di credito vantato dall'opposta, né l'esecuzione, da parte di quest'ultima, della fornitura, né il quantum debeatur: l'opposta non ha provato i fatti costitutivi del proprio diritto di credito.
Ne discende che l'opponente nulla deve all'opposta, per cui il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la domanda proposta con il ricorso monitorio deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore “da € 26.000,00 ad € 52.000,00” (secondo il criterio del decisum, ex art. 5 D.M.
55/2014), con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8 D.M. 55/2014) e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. VI AL, definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra e così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 504/2024 (R.G. n.
1405/2024) emesso da questo Tribunale in data 19.07.2024;
2) Condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 5.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo, il 06.11.2025
Il Giudice
Dott. VI AL
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