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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/04/2024, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 5541/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5541/2022 promossa da:
, con sede legale in Roma, in Via Parte_1
Giuseppe Grezar n. 14, cod. fisc. e P. Iva in persona di P.IVA_1 [...]
, in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania (CF: CP_1
), per la carica domiciliato in Napoli alla via Roberto Bracco, C.F._1
20, in virtù di procura speciale per Notar datata 28/04/2022, Persona_1
Rep. 177.893, Racc. 11.776, registrata all' 2 in data Organizzazione_1
02/05/2022 al N.14781 serie 1T, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Rosario Novaco (CF: , C.F._2
presso il quale elegge domicilio in Salerno alla via Alfonso Balzico, 26
- APPELLANTE
e
nata a [...] il [...], e residente in Controparte_2
Sorrento alla via Fuorimura n° 5 (C.F.: ) elettivamente C.F._3
pagina 1 di 10 domiciliata in Sorrento (Na) alla via San Cesareo n° 5, presso lo studio dell'avv.
Gabriele Cimmino (C.F.: ) che la rappresenta e difende C.F._4
giusta procura alle liti in calce all'atto di comparsa e costituzione
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1597/2022, resa dal Giudice di Pace di
Sorrento, in data 27/09/2022, pubblicata in data 28/09/2022, nel giudizio avente
R.G. n. 2806/22, notificata in data 05/10/2022; opposizione intimazione di pagamento.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato CP_2
conveniva innanzi al Giudice di Pace del Mandamento di Sorrento
[...]
l , per sentir: “1) in via preliminare sospendere Controparte_3
l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n° 071.2014.0028195967000, portata dalla intimazione di pagamento n° 071.2021.9008415744/000 notificata dai preposti della in data 20/05/2022 e in via Parte_1
principale: 2) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto dell'
[...]
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della signora Controparte_3
per l'importo complessivo di euro 276,18 Controparte_2
(duecentosettantasei/18) portato dalla cartella di pagamento n°
071.2014.0028195967000, notificata in data 20/05/2022 con l'intimazione di pagamento n° 071.2021.9008415744/000 per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi del combinato disposto dell'art. 209 C.d.S. e dall'art. 28 della legge n° 689/1981; 3) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”. A sostegno delle proprie richieste deduceva: - di aver Parte_2
ricevuto, in data 20/05/2022, la notifica della intimazione di pagamento n°
071.2021.9008415744/000 da parte dei preposti della - Controparte_3
pagina 2 di 10 - per conto del con la quale le si chiedeva il CP_3 Organizzazione_2
pagamento della somma complessiva pari ad euro 41.326,29; - di essere, l'indicato importo, portato da n° 15 cartelle di pagamento afferenti diversi crediti e n° 4 avvisi di addebito afferenti crediti riconducibili all' Controparte_4
sede di Castellammare di Stabia;
- di aver, con l'atto di
[...]
citazione introduttivo del giudizio di primo grado, inteso impugnare esclusivamente la cartella di pagamento n° 071.2014.0028195967.000, notificata in data 02/07/2014, per un importo complessivo di euro 276,18, ed avente ad oggetto verbali di accertamento e contestazione di violazione di norme del codice della strada, relativi all'anno 2010, ente creditore - che le Organizzazione_2
pretese creditorie non fossero più azionabili atteso il decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dal combinato disposto dell'art. 209 C.d.S. e dall'art. 28 della legge n° 689/1981. Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
- che, con comparsa ritualmente depositata, eccepiva in via
[...]
preliminare l'inammissibilità della proposta domanda, deducendo e debitamente documentando innanzitutto l'avvenuta e rituale notifica della summenzionata cartella esattoriale avvenuta in data 03/07/2014. Forniva, altresì, prova documentale della rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione ovvero del preavviso di fermo amministrativo N.07180201400006708000 e
N.07180201500083794000 notificato in data 13/01/2016, dell'intimazione di pagamento N.07120159088797370000 notificata in data 09/02/2016 e dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione notificata il 20/05/2022. Nel merito, stante la provata notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata, nonché dei successivi atti interruttivi, deduceva la strumentalità e la totale infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione, invero non maturata alla data di proposizione dell'opposizione (23/06/2022), stante altresì la sospensione del relativo termine in virtù della normativa emergenziale del periodo del cd. “Covid-19”.
pagina 3 di 10 Il g.d.p. accoglieva la proposta opposizione, dichiarando la prescrizione del credito portato dalla cartella n. 07120140028195967000 contenuta, tra le altre, nell'atto opposto, con condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
Proponeva, pertanto, appello l' chiedendo l'integrale riforma della CP_5
sentenza di primo grado per i seguenti motivi: erronea valutazione in ordine all'inidoneità della documentazione depositata e, pertanto, errata dichiarazione di prescrizione del credito, stante la regolarità delle notifiche sia della cartella di pagamento sia dei successivi atti interruttivi. Chiedeva, dunque: “
1. in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, in riforma della sentenza n.1597/22, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
2. nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, in riforma della sentenza n.
1597/2022, dichiararsi non perfezionata, alla data di proposizione della domanda, la fattispecie estintiva del credito portato dall'atto opposto per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva la , la quale reiterava le difese svolte in Controparte_2
primo grado, in particolar modo eccependo l'infondatezza della eccezione sollevata dall' relativa all'avvenuto assolvimento Controparte_3
dell'onere della prova della notifica delle cartelle esattoriali e l'omessa notifica dei titoli su cui si fonda la cartella di pagamento collegata al ruolo esattoriale impugnato, ribadendo il decorso del termine di prescrizione della pretesa.
Chiedeva, dunque, l'integrale rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite per il presente giudizio, da attribuirsi al procuratore per fattone anticipo.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
pagina 4 di 10 Giova premettere che, tenuto conto del tenore dei motivi di gravame e delle difese dell'appellata, occorre verificare se il primo giudice abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova.
Nel caso che occupa, l' ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio CP_3
documentazione comprovante la notifica della cartella in favore della e CP_2
dei conseguenti atti interruttivi.
In particolare, in virtù dell'effetto interamente devolutivo dell'appello, occorre evidenziare che ad un esame della documentazione prodotta dall' CP_5 nell'ambito del giudizio di primo grado è emerso che:
1) la cartella di pagamento n. 07120140028195967000, ai sensi dell'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973, veniva validamente notificata in data 02.07.2014;
2) la intimazione di pagamento n° 07120219008415744000, ai sensi dell'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973, veniva validamente notificata in data
20.05.2022;
3) l'atto interruttivo, fermo amministrativo n.07180201500083794000, ai sensi dell'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973, veniva validamente notificato in data 13.01.2016;
4) la intimazione di pagamento n. 07120159088797370000 veniva validamente notificata in data 09.02.2016.
Vale la pena evidenziare come, in effetti, la notifica appaia regolare. Dalla documentazione allegata, sin dal primo grado, dall'appellante emerge come la notifica della cartella sia avvenuta ai sensi dell'art. 60, co. 1 lett. e) del D.P.R.
600/73, in virtù del quale “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Dalla relata di notifica (in atti, “Produzione di parte di primo grado”) si rileva come il tentativo di notifica sia stato compiuto nel alla via Controparte_6
pagina 5 di 10 San Nicola n. 34, in data 3.04.2014, con esito “irreperibilità” e richiesta di visura.
Successivamente, veniva data pubblicità del deposito presso la Controparte_7
con avviso del 2.7.2014.
[...]
Occorre sottolineare, inoltre, che in merito alla prova delle ricerche effettuate dal messo notificatore ai fini dell'indagine circa l'effettiva irreperibilità del notificato nel Comune presso cui aveva già domicilio si ritiene sia sufficiente la richiesta di visura effettuata dal messo notificatore e l'allegazione nel fascicolo di primo grado dell'esito della visura stessa da parte dell' Sul punto, cfr. Cass. CP_5
Civ., sent. n. 16696/2013, per cui “[la notifica]va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del
22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare “in parte qua”, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”; ancora,
Cass. Civ., ord. n. 2877/2018, “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima
pagina 6 di 10 di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o
l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né
l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”. Quindi, fino al compimento delle verifiche predette, si ha “solo” una irreperibilità relativa;
tuttavia l'effettuazione della visura in relazione alla persona di , Controparte_2
giustifica la procedura semplificata di cui all'articolo 60 del DPR 600/73 (in quanto si perfeziona col semplice deposito dell'avviso presso la Casa Comunale, senza bisogno di raccomandata informativa); pertanto, la notifica degli atti sopraelencati di cui ai n. 1-4, deve ritenersi perfezionata.
A ciò si aggiunga che con l'art. 68 co. 1 del D.L. n. 18/2021 (Decreto Cura Italia)
e successive modiche, è stata prevista, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Nel fare ciò, il comma 1 della disposizione richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, che prevede a sua volta al primo comma che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [come nel caso previsto, per l'appunto, dal
Decreto Cura Italia] dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati termine del periodo di
pagina 7 di 10 sospensione”. Prosegue il secondo comma della disposizione che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali […] e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione
[di cui al co. 1 della norma], sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Dal combinato disposto della normativa citata si rileva come, alla data del
13/01/2021 (momento in cui sarebbe “maturata” la prescrizione quinquennale) i termini per l'attività di riscossione risultavano sospesi dall'8 marzo 2020: al
23/06/2022, data dell'introduzione del giudizio di primo grado, dunque, non risultava maturata la prescrizione della pretesa creditoria.
Tanto premesso, dunque, la pretesa creditoria sottesa alla cartella di pagamento n. 07120140028195967000 risulta essere ancora dovuta ed esigibile in quanto non prescritta, rivelandosi sul punto fondato il gravame.
Deve, pertanto, accogliersi l'appello proposto dall' Parte_1
e la sentenza impugnata n. 1597/2022, resa dal Giudice di Pace di
[...]
Sorrento deve essere riformata.
Passando alla regolamentazione delle spese, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775;
Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi pagina 8 di 10 in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione). Nel caso di specie, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo
(stante l'esigua attività difensiva e tenuto conto della natura seriale del contenzioso in oggetto si applicano i valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi, pronunziando sull'atto di citazione in appello proposto da , ogni Controparte_3
altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale Controparte_2
n.° 071.2014.0028195967000, portata dalla intimazione di pagamento n°
071.2021.9008415744/000;
2) condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_2
giudizio in favore dell'avv. Rosario Novaco, procuratore antistatario dell' liquidate in euro 173,00 oltre accessori come per legge per il CP_5
primo grado, ed euro 332,00 per compenso nonché Euro 64,50 per il contributo unificato oltre accessori come per legge per il gravame.
Torre Annunziata, 4.4.2024
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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