Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 485/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Naomi Ceolin Gandolfo) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
30.5.2025, tenutasi in modalità da remoto, alle ore 13.30 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
CP_ lavoro l' proponendo opposizione all'accertamento tecnico preventivo proposto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande “Disporre la rinnovazione della consulenza tecnico d'ufficio mediante la nomina di un consulente medico legale al fine di accertare lo stato invalidante del sig. Parte_1
ed in particolare se il medesimo sia invalido con totale e permanente riconoscimento dell'invalidità del
[...]
100% con diritto all'indennità di accompagnamento, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da altra diversa data ritenuta valida ai fini di giustizia;
2)
conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_1
favore del ricorrente delle somme dovute nella misura di legge con decorrenza dalla data della visita di verifica,
ovvero al pagamento della medesima prestazione dalla diversa data che sarà ritenuta valida in corso di causa: il tutto, nei modi e termini di legge e con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
”. pagina 1 di 3
che il C.T.U. nominato nel corso della fase dell'A.T.P. aveva erroneamente ritenuto inesistente il requisito sanitario;
che l'elaborato peritale è erroneo e illogico non essendo coerenti le conclusioni con il quadro diagnostico che avrebbe dovuto indurre il consulente a riconoscere, in capo alla ricorrente, la condizione di invalidità al 100% e le condizioni per il riconoscimento dello status sanitario ex art.1 L. n. 18/80 dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito l' che ha chiesto di respingere l'avverso ricorso in quanto le conclusioni raggiunte CP_1
dal C.T.U. sarebbero coerenti con le premesse e i motivi della contestazione sarebbero generici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato
Il CTU nominato nella presente fase di opposizione, con valutazione di natura tecnica coerente con le premesse, non contestata dai cc.tt.pp. delle parti, ha concluso affermando che “-il ricorrente non possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per essere riconosciuto invalido al 100% e bisognoso dell'indennità di accompagnamento -il ricorrente è portatore di una condizione di invalidità civile quantificabile nella misura del
85%; ciò a partire dalla data del ricorso per ATP del 10/7/2023.”.
Tanto sulla base dell'esame del seguente quadro diagnostico “SPINDILOARTOSI LOMBOSACRALE
LIMITANTE CON DISCOPATIA ERNIARIA L5/S1, COXARTROSI BILATERALE, INIZIALI SEGNI DI
GONARTROSI ED ARTRALGIA DEGLI ARTI SUPERIORI DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CON
SOMATIZZAZIONE E DEPRESSIONE GRAVE CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA CON
PREGRESSO I.M.A. IN PORTATORE DI ANEURISMA INTERATRIALE CON F.O.P. E CP_2
SCHIZOFRENICA, B.P.C.O. VEROSIMILMENTE TABAGICA, POLIPOSI DEL COLON,
[...]
PSEUDOTUMOR ORBITARIO BILATERALE, INIZIALE SPONDILOPATIA DEGENERATIVA
CERVICALE E LOMBOSACRALE”.
Nella sua valutazione degli esiti invalidanti derivati da tali patologie il CTU chiarisce che “Son infatti presenti manifestazioni artrosiche vertebrali soprattutto del tratto lombare con sofferenza discale L5/S1 in grado di determinare limitazione dolorosa dei movimenti del tronco. Concomitano manifestazioni algico limitanti degli arti inferiori, riconducibili a fenomeni artrosici delle coxofemorali, particolarmente marcati a dx ed a segni strumentali e clinici di iniziale artrosi delle ginocchia e degli arti superiori. Il tutto proponendo sicure valenze invalidanti per la vita socio lavorativa dell'interessato soprattutto a fronte di attività richiedenti impegno fisico operativo. E' poi presente una condizione di sofferenza ischemica del miocardio che ha già dato origine ad un pagina 2 di 3 infarto NSTEMI, accompagnata da un aneurisma del setto interatriale con pervietà di forame ovale e shunt dx sx da sforzo;
una condizione che quindi propone ulteriori contenuti limitanti rispetto all'impegno fisico anche lavorativo. Su tutto grava poi uno stato psicopatologico caratterizzato dalla presenza di un, ormai inveterato,
disturbo dell'adattamento con manifestazioni somatiformi e da una grave depressione reattiva rilevata in fase di accertamento psichiatrico peritale. Quadri patologici, questi, responsabili di una marcata instabilità
psicoemotiva, insicurezza, crisi di pavor ingiustificato, tristezza esistenziale, abbandono delle relazioni sociali e disinteresse verso la propria persona, ivi comprese le necessità terapeutiche. Quanto sopra rappresentato viene a produrre, quindi, un marcato vulnus per la validità lavorativa del ricorrente e questo sia in termini di risorse fisiche necessarie per affrontare eventuali impegni lavorativi, sia in termini di capacità dell'interessato di sostenere il confronto con le molteplici e variegate relazioni che caratterizzano i diversi contesti lavorativi. In
conclusione si ritiene che, al momento attuale. il ricorrente sia portatore di uno stato di invalidità che, valutato alla luce delle indicazioni dirette o analogiche proposte dalla tabella di cui al DM 5/2/1992, assume una dimensione del 85%.”.
La domanda, volta all'accertamento di uno stato invalidante di livello pari al 100% ed al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è quindi infondata e va respinta.
Va dichiarata l'esenzione dal pagamento delle spese di lite di parte ricorrente stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.; le spese di C.T.U., di entrambi i gradi del giudizio, vanno poste a carico
CP_ dell' in considerazione dell'esenzione ex art. 152 disp att c.p.c. di parte ricorrente dal pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : accertato Parte_1
che parte ricorrente possiede un grado di invalidità inferiore al 100% e pari all'85%, respinge il ricorso
CP_ e pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Perugia 30.5.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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