CASS
Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2024, n. 35688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35688 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. NO AN, nato ad [...] il [...]; 2. EL LO, nato a [...] al mare il 06/09/1955; avverso la sentenza emessa il 29/03/2023 dalla Corte di appello di Perugia visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione EL Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale LE IU, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni EL difensore degli imputati ricorrenti, Avvocato ID IA, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
lette le conclusioni EL difensore ELle parti civili CO De ON, SC PO e TO NZ, Avvocato IO LO PO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione ELle spese EL grado. Penale Sent. Sez. 6 Num. 35688 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 04/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. AN NO e LO EL, con decreto EL 2 febbraio 2017, sono stati rinviati a giudizio dal Giudice LLudienza preliminare EL Tribunale di Chieti per rispondere EL ELitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., in quanto, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di preposti di fatto alla gestione ELla Sim Project Appalti s.r.I., esercente l'attività d'impresa nel ramo LLedilizia, al fine di conseguire l'ingiusto profitto costituito dal maggior risparmio degli emolumenti retributivi, mediante minaccia consistita nel fare ricorso alle dimissioni che avrebbero fatto sottoscrivere agli operai dipendenti SC PO, CO De ON e con la minaccia di licenziare TO NZ, li avrebbero costretti a sottostare alle condizioni di lavoro loro imposte e a effettuare turni di lavoro di durata superiore alla normale giornata lavorativa, anche in orario notturno, il sabato e la domenica, senza che tale attività lavorativa fosse retribuita;
fatto aggravato dalla minaccia commessa in più persone e commesso in San IO Teatino sino al 15 settembre 2011. 2. Il Tribunale di Chieti, con sentenza emessa in data 20 marzo 2018, ha dichiarato gli imputati colpevoli EL reato ai medesimi ascritto e, esclusa l'aggravante contestata, li ha condannati alla pena di sei anni di reclusione e al risarcimento dei danni cagionati alle persone offese, oltre che al pagamento ELle spese processuali e alla rifusione ELle spese sostenute dalle parti civili. 3. La Corte di appello LLAquila, con sentenza emessa in data 7 dicembre 2020, in riforma ELla pronuncia di primo grado, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. 4. La Seconda sezione penale ELla Corte di cassazione, con sentenza n. 38108 EL 23 settembre 2021, in accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello LLAquila e ELle parti civili, ha annullato la sentenza impugnata, in ragione ELla mancata ottemperanza al canone ELla c.d. motivazione rafforzata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. 5. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, pronunciando in sede di rinvio, in parziale riforma ELla pronuncia di primo grado, ha applicato le attenuanti generiche agli imputati e ha ridotto la pena ad entrambi gli imputati nella misura di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa. 2 La Corte di appello ha, inoltre, sostituito la pena accessoria LLinterdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni a quella di durata perpetua applicata dalla sentenza di primo grado e ha condannato agli imputati al pagamento ELle spese processuali e alla rifusione ELle spese sostenute dalle parti civili nel grado. 6. L'Avvocato Fabio Alessandroni, difensore di LO EL, e l'Avvocato ID IA, difensore di AN NO, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento. 7. L'Avvocato Alessandroni, nell'interesse EL EL, deduce sette motivi di ricorso. 7.1. Con il primo motivo, il difensore deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 20 e ss. EL decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rubricato «attuazione ELle ELeghe in materia di occupazione e mercato EL lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà ELla motivazione ELla sentenza sul punto. Il reato di estorsione contestato, infatti, non sarebbe configurabile, in quanto le prestazioni lavorative sarebbero state rese dagli imputati in favore ELla Sim Project Appalti s.r.I., nell'ambito EL rapporto di somministrazione di lavoro stipulato con la Humangest s.p.a. Non sarebbe, dunque, configurabile l'estremo LLingiusto profitto costituito dal risparmio degli emolumenti retributivi per la Sim Project Appalti s.r.I., in quanto la retribuzione ELle parti lese non sarebbe stata erogata da questa società, ma dalla Humangest s.p.a. Nessun potere di risoluzione EL rapporto di lavoro sarebbe, inoltre, spettato alla Sim Project, che non era il datore di lavoro. Le presunte dimissioni dei lavoratori sarebbero, inoltre, state seguite da ulteriori periodi di lavoro, a dimostrazione EL fatto che non venivano mai concepite a titolo sanzionatorio (o, tanto meno, estorsivo), bensì erano formalizzate solo per effetto EL conseguimento ELla "missione" LLimpresa, che aveva giustificato il reclutamento di manodopera aggiuntiva, ricorrendo ad un contratto di somministrazione di lavoro. La Corte di appello, inoltre, erroneamente avrebbe fatto riferimento alla mancata erogazione ELla N.A.S.P.I. (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), in quanto questo sussidio è entrato in vigore quattro anni dopo il settembre EL 2011. Secondo le circolari LLI.N.P.S., nel contratto di somministrazione di lavoro, EL resto, non sarebbe dovuta alcuna indennità di mobilità o di disoccupazione. 7.2. Con il secondo motivo il difensore censura l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 629 cod. pen., e la 3 manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione sul punto. Non vi sarebbe stato, infatti, alcun ingiusto profitto, come rilevato dal Tribunale di Chieti, che ha assolto dall'imputazione analoga di estorsione ME NE, titolare ELla Sim Project s.r.l. Posto, inoltre, che i contratti di lavoro ELle parti offese erano sottoposti a scadenze brevi, non sarebbe dato comprendere in che modo avrebbe potuto essere realizzata l'attività estorsiva mediante sottoscrizione di fogli di dimissioni in bianco. Il EL, peraltro, non avrebbe mai proferito minacce di licenziamento in danno ELle persone offese. 7.3. Con il terzo motivo, il difensore eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di credibilità soggettiva ed oggettiva ELle parti civili e al contenuto dei ricorsi in materia di lavoro proposti davanti al Tribunale di Chieti dalle parti civili nei confronti di Humagest s.p.a. e Sim Project Appalti s.r.l. e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione sul punto. 7.4. Con il quarto motivo, il difensore deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di inattendibilità dei testi, assunti ex art. 391 bis cod. proc. pen., NO VI e SS IO, e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione sul punto. 7.5. Con il quinto motivo, il difensore deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di credibilità EL testimone ME NE titolare ELla Sim Project s.r.I., e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione, che non aveva tenuto conto LLassoluzione di NE. La Corte di appello aveva ritenuto irrilevanti le dichiarazioni di NE, essendo questo un soggetto direttamente coinvolto nella presente vicenda, tanto che nel primo grado era stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, perché verificasse la possibilità di procedere anche nei suoi confronti, come poi era avvenuto. Il difensore, tuttavia, rileva che il Tribunale di Chieti ha assolto NE dal medesimo reato contestato agli imputati perché il fatto non sussiste. 7.6. Con il sesto motivo, il difensore censura l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 627 cod. proc. pen., in riferimento all'omessa valutazione ELle dichiarazioni rese da LO EL, come prescritto dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio e la mancanza assoluta di motivazione sul punto nella sentenza impugnata. 7.7. Con il settimo motivo, il difensore deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di inattendibilità 4 dei testimoni ELla difesa e l'erroneità, la manifesta illogicità e la contraddittorietà ELla motivazione sul punto. 8. L'avvocato ID IA, nell'interesse di NO, deduce tre motivi di ricorso, di contenuto fondamentalmente sovrapponibile, pur nella diversità degli accenti, a quelli proposti dal difensore di EL. 8.1. Con il primo motivo, il difensore censura l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 20 ss. EL d.lgs. n. 276 EL 2003, e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione su punto. La Corte di appello, infatti, avrebbe omesso di approfondire la natura EL contratto di somministrazione di lavoro che intercorreva tra la Humagest s.p.a. e la Sim Project appalti s.r.l. e le conseguenze che ne derivavano in tema di configurabilità EL ELitto di estorsione. La Sim Project appalti s.r.l. non era, infatti, il datore di lavoro ELle persone offese e, dunque, nessun illecito profitto poteva conseguire alla commissione ELle condotte asseritamente minatorie. Illogicamente la Corte di appello aveva accordato credibilità alle deposizioni ELle persone offese e aveva ritenuto che le stesse fossero state riscontrate, anche documentalmente. La Corte di appello, inoltre, avrebbe illogicamente obliterato il valore ELle deposizioni dei testi a difesa, che avevano escluso in radice la commissione di condotte di minaccia da parte degli imputati. 8.2. Con il secondo motivo il difensore deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 629 cod. pen., l'erroneità, la manifesta illogicità e la contraddittorietà ELla motivazione sul punto. Il ELitto di estorsione sarebbe stato illogicamente ritenuto sussistente dalla Corte di appello di Perugia, in quanto il risparmio conseguente alle retribuzioni non versate alle parti lese avrebbe avvantaggiato il datore di lavoro (la Hunnangest s.p.a.) e non già la società utilizzatrice ELle prestazioni lavorative (la Sim Project s.r.l.). Questi argomenti erano, peraltro, stati affermati dal Tribunale di Chieti, nel processo penale celebratosi per la contestazione di estorsione aggravata, analoga alla presente, formulata nei confronti di ME NE, processo che si era concluso con l'assoluzione LLimputato perché il fatto non sussiste, con sentenza EL 7 febbraio 2023, divenuta irrevocabile in data 23 giugno 2023. Le persone offese, EL resto, essendo lavoratori assunti nel settore LLedilizia in regime di somministrazione, non avrebbero avuto alcun diritto né all'indennità di mobilità, né a trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia. 8.3. Con il terzo motivo, il difensore eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di credibilità soggettiva ed oggettiva ELle parti civili e alle risultanze dei ricorsi proposti dalle 5 parti civili al Tribunale EL lavoro di Chieti e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione sul punto. 9. Non essendo stata richiesta la trattazione orale EL procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte, depositate in data 7 maggio 2024, il Procuratore generale, nella persona EL dr. LE IU, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Con memoria depositata in data 25 maggio 2024 l'Avvocato ID IA, nell'interesse di EL, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Con conclusioni scritte depositate in data 29 maggio 2024 l'Avvocato IO LO PO, in qualità di difensore ELle parti civili CO De ON, SC PO e TO NZ, ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese EL grado. Con memoria depositata in data 29 maggio 2024 l'Avvocato ID IA, nell'interesse di NO, ha chiesto l'accoglimento EL ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi proposti, che saranno esaminati in ordine logico e non secondo la numerazione proposta dai ricorrenti, sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il terzo motivo l'Avvocato Alessandroni, nell'interesse EL EL, ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di credibilità soggettiva ed oggettiva ELle parti civili e alle risultanze dei ricorsi in materia di lavoro proposti dalle parti civili. Analoghe censure sono state proposte dall'Avvocato IA con il primo e il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse EL NO. 3. I motivi sono inammissibili, in quanto i ricorrenti si confrontano con le deposizioni ELle persone offese, sollecitandone una diversa lettura, e non già con la motivazione ELla sentenza impugnata. Esula, tuttavia, dai poteri ELla Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento ELla decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione ELle risultanze 6 processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 EL 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944) Le Sezioni unite di questa Corte hanno, peraltro, statuito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni ELla persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento LLaffermazione di penale responsabilità LLimputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, ELla credibilità soggettiva EL dichiarante e LLattendibilità intrinseca EL suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 EL 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). La Corte di appello di Perugia ha fatto buon governo di tale principio, in quanto ha accuratamente vagliato le dichiarazioni ELle persone offese costituitesi parti civili e ha ritenuto le stesse attendibili, evidenziando come le stesse, già prive di profili interni di incongruità, contraddizione o inverosimiglianza, siano sempre state coerentemente riportate nelle molteplici escussioni, durante le quali i lavoratori non hanno mai manifesto alcun moto di animosità o risentimento nei confronti degli imputati. La Corte d'appello ha, inoltre, congruamente rilevato che le deposizioni LLPO, EL De ON e EL NZ sono risultate puntuali e circostanziate e hanno consentito, proprio per la ricchezza dei dettagli, il rinvenimento di plurimi punti di convergenza, non solo con le altre prove testimoniali assunte, ma anche con la documentazione e con quanto è emerso dalle indagini di polizia giudiziaria. La Corte d'appello ha rinvenuto plurimi riscontri rappresentati dalla documentazione rinvenuta dagli inquirenti, ha rilevato che i documenti firmati in bianco erano effettivamente costituiti da lettere di dimissioni e che una lunga sequela di dimissioni sottoscritte dalle parti lese aveva caratterizzato i loro contratti di lavoro con la società Humagest s.p.a. L'esame dei ricorsi introduttivi avanti al Tribunale di Chieti quale giudice EL lavoro, inoltre, nella valutazione non illogica ELla Corte di appello, non ha evidenziato alcuna sostanziale diversità rispetto alla ricostruzione proposta nel giudizio, anche con riguardo alla retribuzione spettante alle parti lese. La Corte d'appello ha, da ultimo, fornito puntuali e logiche giustificazioni alle discrasie evidenziate dalla difesa, ritenendo irrilevante ai fini LLaccertamento ELla fondatezza LLimputazione la rinuncia ai ricorsi in sede lavoristica, dettata dalla scelta di proseguire l'esercizio ELla pretesa risarcitoria civile avanti al giudice penale mediate la costituzione di parte civile. 7 4. Con il quarto motivo, l'avvocato Alessandroni, difensore di EL, ha dedotto l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di inattendibilità dei testi, assunti ai sensi LLart. 391 bis cod, proc. pen., VI NO e IO SS e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione sul punto. Con il quinto motivo, il difensore ha censurato l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione, in riferimento al giudizio di credibilità EL testimone NE ME, titolare ELla Sim Project s.r.I., e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione, che non avrebbe tenuto conto LLassoluzione EL NE stesso dal ELitto di estorsione contestatogli. Con il settimo motivo, il difensore ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di credibilità dei testimoni ELla difesa, l'erroneità, la manifesta illogicità e la contraddittorietà ELla motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe travisato il significato di queste prove dichiarative. L'Avvocato IA, con il primo motivo proposto nell'interesse di NO, ha proposto censure di analogo tenore. 5. I motivi proposti relativamente all'attendibilità dei testimoni sono inammissibili, in quanto si risolvono nella sollecitazione alla Corte di legittimità ad accogliere una diversa ricostruzione dei fatti accertati dalla Corte di appello. Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento ELla decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice EL merito (Sez. 6, n. 5456 EL 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 EL 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte d'appello ha, inoltre, legittimamente ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni rese dal NO e dal SS, ai sensi LLart. 391 bis cod. proc. pen., in quanto sono state acquisite al fascicolo EL dibattimento in violazione LLart. 500, comma 4, cod. proc. pen., a fronte di mere contestazioni c.d. probatorie. Il Collegio ha, peraltro, motivato congruamente il giudizio negativo circa l'attendibilità ELle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi VI NO e NO SS, ritenendo EL tutto inverosimile quanto affermato (ad esempio, in ordine alla mancata sottoscrizione di documenti in bianco); i Giudici di appello hanno, infatti, rilevato che tali dichiarazioni erano smentite dalla documentazione acquisita e proveniente dalla Provincia di Chieti, afferente la "Formazione 8 professionale" da cui risultava che anche questi lavoratori, nel periodo in cui avevano lavorato presso i cantieri ELla Sim Projector, si erano dimessi dopo essere stati assunti da poche settimane. La Corte d'appello si è, peraltro, confrontata, in modo EL tutto logico e congruo, con le dichiarazioni dei testi assunti ad istanza ELla difesa, i quali hanno negato di avere subito pressioni e di essere stati costretti a firmare "dimissioni in bianco". Nella valutazione non illogica ELla Corte di appello queste testimonianze non sono idonee a smentire quanto riferito dall'PO, dal NZ e dal De ON. Del tutto correttamente si è rilevato che il fatto che nei confronti dei testi citati dalla difesa non fossero state poste in essere condotte estorsive (anche se risultavano anche a carico di alcuni di essi ELle dimissioni firmate in bianco) non esclude che ciò potesse essere avvenuto nei confronti ELle odierne parti civili. Parimenti congrua è la valutazione di sostanziale irrilevanza probatoria ELle dichiarazioni rese in dibattimento da ME NE, rappresentante legale ELla Sim Project Appalti s.r.I., in quanto si tratta pur sempre di soggetto direttamente coinvolto nella presente vicenda, indipendentemente dalla sua assoluzione per il medesimo addebito di quello formulato nel presente procedimento. 6. Con il sesto motivo, il difensore ha censurato l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 627 cod. proc. pen., in riferimento all'omessa valutazione ELle dichiarazioni rese da LO EL, come prescritto dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio e la mancanza assoluta di motivazione sul punto. 7. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello di Perugia, nella sentenza impugnata, lungi dal discostarsi dal vincolo rappresentato dalla sentenza rescindente, si è. confrontata ampiamente e specificamente con la versione difensiva EL EL, pur non richiamando testualmente le dichiarazioni dal medesimo rese in dibattimento, e l'ha confutata con argomenti logici e coerenti. 8. Con il primo motivo, l'avvocato Alessandroni, difensore di EL, ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 20 e ss. EL decreto legislativo n. 276 EL 2003, e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà ELla motivazione ELla sentenza sul punto. Il reato di estorsione contestato, infatti, non sarebbe configurabile, in quanto le prestazioni lavorative sarebbero state rese dagli imputati in favore ELla Sim Project Appalti s.r.I., nell'ambito EL rapporto di somministrazione di lavoro stipulato con la Humangest s.p.a. 9 Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 629 cod. pen., e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione, in ordine alla carenza LLingiusto profitto per la Sim Project s.r.I., mera utilizzatrice e non titolare EL rapporto di lavoro. L'Avvocato IA, con il primo e il secondo motivo proposto nell'interesse di NO, ha proposto censure di analogo tenore. 9. Entrambi i motivi sono inammissibili. Le censure, pur evocando il vizio di violazione di legge, non si confrontano con il fatto come accertato dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza impugnata, ma muovono da una reinterpretazione ELlo stesso e, dunque, sono inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione ad una nuova valutazione ELlo stesso nel giudizio di legittimità. La censura di violazione di legge è, inoltre, manifestamente, infondata. La Corte di appello in modo EL tutto congruo ha affermato che le persone offese avevano sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato e le relative proroghe con l'azienda interinale Humangest s.p.a. e che avevano svolto la loro attività lavorativa presso i cantieri ELla società appaltatrice Sim Project di ME NE. Gli imputati erano preposti alla direzione EL cantiere ove le tre persone offese erano impiegate. Nella congrua valutazione ELla sentenza di primo grado e ELla Corte di appello di Perugia la circostanza che le prestazioni lavorative fossero state effettuate in forza di contratti a termine sottoscritti con l'azienda interinale Humangest non esclude la configurabilità EL ELitto di estorsione contestato. La Corte di appello ha, infatti, accertato che era la società presso la quale svolgevano la loro attività (e, dunque, la Sim Project s.r.I.) che determinava le modalità e gli orari lavorativi, l'eventuale prosecuzione LLoccupazione oltre l'orario previsto o in giorno festivo e che, «in ultima analisi, sborsava le somme necessarie». La Corte di appello nella sentenza impugnata ha rilevato che al pagamento ELla retribuzione in favore ELle persone offese provvedeva direttamente, con cadenza settimanale, l'imputato AN NO, ma sempre in misura inferiore rispetto alle ore di lavoro effettivamente prestate;
le persone offese nel corso EL rapporto lavorativo con la Sim Project Appalti s.r.I., dunque, «non avevano mai percepito la tredicesima mensilità, le ferie, le festività, né l'indennità dovuta loro per il lavoro straordinario, né alcuna indennità di fine rapporto». EL e NO, inoltre, che avevano agito quali preposti LLeffettivo 10 datore di lavoro ELle persone offese (la Sim Project s.r.I.), avevano reiteratamente minacciato le stesse di licenziamento, ove non avessero sottoscritto dei fogli in bianco, che erano risultate essere ELle lettere di dimissioni. Nella valutazione non illogica ELla Corte di appello, tali lettere costituivano uno strumento di fortissima pressione nei confronti dei dipendenti, soggetti in precarie condizioni economiche e che necessitavano di lavorare. Le dimissioni, se utilizzate dalla Sim Project s.r.l. avrebbero infatti potuto far perdere ai dipendenti indubbi ed immediati vantaggi economici, necessari per la loro sussistenza. Indipendentemente dalla possibilità per le persone offese di accedere all'indennità di disoccupazione in caso di rapporto di somministrazione di lavoro, le dimissioni volontarie avrebbero, comunque, cagionato ai medesimi un effettivo danno patrimoniale, in quanto avrebbero determinato la perdita LLoccupazione svolta nell'immediato e assunto indubbi riflessi negativi anche nel rapporto con il datore di lavoro. Già nella sentenza rescindente la Seconda Sezione di questa Corte ha, peraltro, rilevato che «in ipotesi di somministrazione di lavoro a tempo determinato la stessa Corte territoriale (che aveva assolto gli imputati) non ha escluso di principio la sussistenza LLestorsione» e che «correttamente i ricorsi fanno presente che il danno arrecato ai lavoratori vi era stato egualmente». Il reato di estorsione, dunque, non è escluso dal rilievo LLintermediazione tra le parti operata dalla società Humangest s.p.a., in quanto le persone offese, hanno subito reiterate minacce da parte degli imputati per rinunciare ai propri diritti e sono stati danneggiati dalla mancata percezione ELla retribuzione, con correlativo risparmio ELla Sim Project s.r.l. 10. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi LLart. 616 cod. proc. pen., al pagamento ELle spese EL procedimento. In virtù ELle statuizioni ELla sentenza ELla Corte costituzionale EL 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione ELla causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore ELla cassa ELle ammende. Gli imputati devono, altresì, essere condannati alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CO De ON, TO NZ e SC PO, che si liquidano, con riferimento alla nota spese depositata, in complessivi euro 7.500,00, oltre accessori di legge. 11
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili De ON CO, NZ TO ed PO SC, che liquida in complessivi euro 7.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.
udita la relazione EL Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale LE IU, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni EL difensore degli imputati ricorrenti, Avvocato ID IA, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
lette le conclusioni EL difensore ELle parti civili CO De ON, SC PO e TO NZ, Avvocato IO LO PO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione ELle spese EL grado. Penale Sent. Sez. 6 Num. 35688 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 04/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. AN NO e LO EL, con decreto EL 2 febbraio 2017, sono stati rinviati a giudizio dal Giudice LLudienza preliminare EL Tribunale di Chieti per rispondere EL ELitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 629, primo e secondo comma, in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., in quanto, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di preposti di fatto alla gestione ELla Sim Project Appalti s.r.I., esercente l'attività d'impresa nel ramo LLedilizia, al fine di conseguire l'ingiusto profitto costituito dal maggior risparmio degli emolumenti retributivi, mediante minaccia consistita nel fare ricorso alle dimissioni che avrebbero fatto sottoscrivere agli operai dipendenti SC PO, CO De ON e con la minaccia di licenziare TO NZ, li avrebbero costretti a sottostare alle condizioni di lavoro loro imposte e a effettuare turni di lavoro di durata superiore alla normale giornata lavorativa, anche in orario notturno, il sabato e la domenica, senza che tale attività lavorativa fosse retribuita;
fatto aggravato dalla minaccia commessa in più persone e commesso in San IO Teatino sino al 15 settembre 2011. 2. Il Tribunale di Chieti, con sentenza emessa in data 20 marzo 2018, ha dichiarato gli imputati colpevoli EL reato ai medesimi ascritto e, esclusa l'aggravante contestata, li ha condannati alla pena di sei anni di reclusione e al risarcimento dei danni cagionati alle persone offese, oltre che al pagamento ELle spese processuali e alla rifusione ELle spese sostenute dalle parti civili. 3. La Corte di appello LLAquila, con sentenza emessa in data 7 dicembre 2020, in riforma ELla pronuncia di primo grado, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. 4. La Seconda sezione penale ELla Corte di cassazione, con sentenza n. 38108 EL 23 settembre 2021, in accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello LLAquila e ELle parti civili, ha annullato la sentenza impugnata, in ragione ELla mancata ottemperanza al canone ELla c.d. motivazione rafforzata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. 5. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, pronunciando in sede di rinvio, in parziale riforma ELla pronuncia di primo grado, ha applicato le attenuanti generiche agli imputati e ha ridotto la pena ad entrambi gli imputati nella misura di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa. 2 La Corte di appello ha, inoltre, sostituito la pena accessoria LLinterdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni a quella di durata perpetua applicata dalla sentenza di primo grado e ha condannato agli imputati al pagamento ELle spese processuali e alla rifusione ELle spese sostenute dalle parti civili nel grado. 6. L'Avvocato Fabio Alessandroni, difensore di LO EL, e l'Avvocato ID IA, difensore di AN NO, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento. 7. L'Avvocato Alessandroni, nell'interesse EL EL, deduce sette motivi di ricorso. 7.1. Con il primo motivo, il difensore deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 20 e ss. EL decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rubricato «attuazione ELle ELeghe in materia di occupazione e mercato EL lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà ELla motivazione ELla sentenza sul punto. Il reato di estorsione contestato, infatti, non sarebbe configurabile, in quanto le prestazioni lavorative sarebbero state rese dagli imputati in favore ELla Sim Project Appalti s.r.I., nell'ambito EL rapporto di somministrazione di lavoro stipulato con la Humangest s.p.a. Non sarebbe, dunque, configurabile l'estremo LLingiusto profitto costituito dal risparmio degli emolumenti retributivi per la Sim Project Appalti s.r.I., in quanto la retribuzione ELle parti lese non sarebbe stata erogata da questa società, ma dalla Humangest s.p.a. Nessun potere di risoluzione EL rapporto di lavoro sarebbe, inoltre, spettato alla Sim Project, che non era il datore di lavoro. Le presunte dimissioni dei lavoratori sarebbero, inoltre, state seguite da ulteriori periodi di lavoro, a dimostrazione EL fatto che non venivano mai concepite a titolo sanzionatorio (o, tanto meno, estorsivo), bensì erano formalizzate solo per effetto EL conseguimento ELla "missione" LLimpresa, che aveva giustificato il reclutamento di manodopera aggiuntiva, ricorrendo ad un contratto di somministrazione di lavoro. La Corte di appello, inoltre, erroneamente avrebbe fatto riferimento alla mancata erogazione ELla N.A.S.P.I. (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), in quanto questo sussidio è entrato in vigore quattro anni dopo il settembre EL 2011. Secondo le circolari LLI.N.P.S., nel contratto di somministrazione di lavoro, EL resto, non sarebbe dovuta alcuna indennità di mobilità o di disoccupazione. 7.2. Con il secondo motivo il difensore censura l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 629 cod. pen., e la 3 manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione sul punto. Non vi sarebbe stato, infatti, alcun ingiusto profitto, come rilevato dal Tribunale di Chieti, che ha assolto dall'imputazione analoga di estorsione ME NE, titolare ELla Sim Project s.r.l. Posto, inoltre, che i contratti di lavoro ELle parti offese erano sottoposti a scadenze brevi, non sarebbe dato comprendere in che modo avrebbe potuto essere realizzata l'attività estorsiva mediante sottoscrizione di fogli di dimissioni in bianco. Il EL, peraltro, non avrebbe mai proferito minacce di licenziamento in danno ELle persone offese. 7.3. Con il terzo motivo, il difensore eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di credibilità soggettiva ed oggettiva ELle parti civili e al contenuto dei ricorsi in materia di lavoro proposti davanti al Tribunale di Chieti dalle parti civili nei confronti di Humagest s.p.a. e Sim Project Appalti s.r.l. e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione sul punto. 7.4. Con il quarto motivo, il difensore deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di inattendibilità dei testi, assunti ex art. 391 bis cod. proc. pen., NO VI e SS IO, e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione sul punto. 7.5. Con il quinto motivo, il difensore deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di credibilità EL testimone ME NE titolare ELla Sim Project s.r.I., e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione, che non aveva tenuto conto LLassoluzione di NE. La Corte di appello aveva ritenuto irrilevanti le dichiarazioni di NE, essendo questo un soggetto direttamente coinvolto nella presente vicenda, tanto che nel primo grado era stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, perché verificasse la possibilità di procedere anche nei suoi confronti, come poi era avvenuto. Il difensore, tuttavia, rileva che il Tribunale di Chieti ha assolto NE dal medesimo reato contestato agli imputati perché il fatto non sussiste. 7.6. Con il sesto motivo, il difensore censura l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 627 cod. proc. pen., in riferimento all'omessa valutazione ELle dichiarazioni rese da LO EL, come prescritto dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio e la mancanza assoluta di motivazione sul punto nella sentenza impugnata. 7.7. Con il settimo motivo, il difensore deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di inattendibilità 4 dei testimoni ELla difesa e l'erroneità, la manifesta illogicità e la contraddittorietà ELla motivazione sul punto. 8. L'avvocato ID IA, nell'interesse di NO, deduce tre motivi di ricorso, di contenuto fondamentalmente sovrapponibile, pur nella diversità degli accenti, a quelli proposti dal difensore di EL. 8.1. Con il primo motivo, il difensore censura l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 20 ss. EL d.lgs. n. 276 EL 2003, e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione su punto. La Corte di appello, infatti, avrebbe omesso di approfondire la natura EL contratto di somministrazione di lavoro che intercorreva tra la Humagest s.p.a. e la Sim Project appalti s.r.l. e le conseguenze che ne derivavano in tema di configurabilità EL ELitto di estorsione. La Sim Project appalti s.r.l. non era, infatti, il datore di lavoro ELle persone offese e, dunque, nessun illecito profitto poteva conseguire alla commissione ELle condotte asseritamente minatorie. Illogicamente la Corte di appello aveva accordato credibilità alle deposizioni ELle persone offese e aveva ritenuto che le stesse fossero state riscontrate, anche documentalmente. La Corte di appello, inoltre, avrebbe illogicamente obliterato il valore ELle deposizioni dei testi a difesa, che avevano escluso in radice la commissione di condotte di minaccia da parte degli imputati. 8.2. Con il secondo motivo il difensore deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 629 cod. pen., l'erroneità, la manifesta illogicità e la contraddittorietà ELla motivazione sul punto. Il ELitto di estorsione sarebbe stato illogicamente ritenuto sussistente dalla Corte di appello di Perugia, in quanto il risparmio conseguente alle retribuzioni non versate alle parti lese avrebbe avvantaggiato il datore di lavoro (la Hunnangest s.p.a.) e non già la società utilizzatrice ELle prestazioni lavorative (la Sim Project s.r.l.). Questi argomenti erano, peraltro, stati affermati dal Tribunale di Chieti, nel processo penale celebratosi per la contestazione di estorsione aggravata, analoga alla presente, formulata nei confronti di ME NE, processo che si era concluso con l'assoluzione LLimputato perché il fatto non sussiste, con sentenza EL 7 febbraio 2023, divenuta irrevocabile in data 23 giugno 2023. Le persone offese, EL resto, essendo lavoratori assunti nel settore LLedilizia in regime di somministrazione, non avrebbero avuto alcun diritto né all'indennità di mobilità, né a trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia. 8.3. Con il terzo motivo, il difensore eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di credibilità soggettiva ed oggettiva ELle parti civili e alle risultanze dei ricorsi proposti dalle 5 parti civili al Tribunale EL lavoro di Chieti e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione sul punto. 9. Non essendo stata richiesta la trattazione orale EL procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte, depositate in data 7 maggio 2024, il Procuratore generale, nella persona EL dr. LE IU, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Con memoria depositata in data 25 maggio 2024 l'Avvocato ID IA, nell'interesse di EL, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Con conclusioni scritte depositate in data 29 maggio 2024 l'Avvocato IO LO PO, in qualità di difensore ELle parti civili CO De ON, SC PO e TO NZ, ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese EL grado. Con memoria depositata in data 29 maggio 2024 l'Avvocato ID IA, nell'interesse di NO, ha chiesto l'accoglimento EL ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi proposti, che saranno esaminati in ordine logico e non secondo la numerazione proposta dai ricorrenti, sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il terzo motivo l'Avvocato Alessandroni, nell'interesse EL EL, ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di credibilità soggettiva ed oggettiva ELle parti civili e alle risultanze dei ricorsi in materia di lavoro proposti dalle parti civili. Analoghe censure sono state proposte dall'Avvocato IA con il primo e il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse EL NO. 3. I motivi sono inammissibili, in quanto i ricorrenti si confrontano con le deposizioni ELle persone offese, sollecitandone una diversa lettura, e non già con la motivazione ELla sentenza impugnata. Esula, tuttavia, dai poteri ELla Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento ELla decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione ELle risultanze 6 processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 EL 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944) Le Sezioni unite di questa Corte hanno, peraltro, statuito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni ELla persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento LLaffermazione di penale responsabilità LLimputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, ELla credibilità soggettiva EL dichiarante e LLattendibilità intrinseca EL suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 EL 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). La Corte di appello di Perugia ha fatto buon governo di tale principio, in quanto ha accuratamente vagliato le dichiarazioni ELle persone offese costituitesi parti civili e ha ritenuto le stesse attendibili, evidenziando come le stesse, già prive di profili interni di incongruità, contraddizione o inverosimiglianza, siano sempre state coerentemente riportate nelle molteplici escussioni, durante le quali i lavoratori non hanno mai manifesto alcun moto di animosità o risentimento nei confronti degli imputati. La Corte d'appello ha, inoltre, congruamente rilevato che le deposizioni LLPO, EL De ON e EL NZ sono risultate puntuali e circostanziate e hanno consentito, proprio per la ricchezza dei dettagli, il rinvenimento di plurimi punti di convergenza, non solo con le altre prove testimoniali assunte, ma anche con la documentazione e con quanto è emerso dalle indagini di polizia giudiziaria. La Corte d'appello ha rinvenuto plurimi riscontri rappresentati dalla documentazione rinvenuta dagli inquirenti, ha rilevato che i documenti firmati in bianco erano effettivamente costituiti da lettere di dimissioni e che una lunga sequela di dimissioni sottoscritte dalle parti lese aveva caratterizzato i loro contratti di lavoro con la società Humagest s.p.a. L'esame dei ricorsi introduttivi avanti al Tribunale di Chieti quale giudice EL lavoro, inoltre, nella valutazione non illogica ELla Corte di appello, non ha evidenziato alcuna sostanziale diversità rispetto alla ricostruzione proposta nel giudizio, anche con riguardo alla retribuzione spettante alle parti lese. La Corte d'appello ha, da ultimo, fornito puntuali e logiche giustificazioni alle discrasie evidenziate dalla difesa, ritenendo irrilevante ai fini LLaccertamento ELla fondatezza LLimputazione la rinuncia ai ricorsi in sede lavoristica, dettata dalla scelta di proseguire l'esercizio ELla pretesa risarcitoria civile avanti al giudice penale mediate la costituzione di parte civile. 7 4. Con il quarto motivo, l'avvocato Alessandroni, difensore di EL, ha dedotto l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di inattendibilità dei testi, assunti ai sensi LLart. 391 bis cod, proc. pen., VI NO e IO SS e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione sul punto. Con il quinto motivo, il difensore ha censurato l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione, in riferimento al giudizio di credibilità EL testimone NE ME, titolare ELla Sim Project s.r.I., e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione, che non avrebbe tenuto conto LLassoluzione EL NE stesso dal ELitto di estorsione contestatogli. Con il settimo motivo, il difensore ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio di credibilità dei testimoni ELla difesa, l'erroneità, la manifesta illogicità e la contraddittorietà ELla motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe travisato il significato di queste prove dichiarative. L'Avvocato IA, con il primo motivo proposto nell'interesse di NO, ha proposto censure di analogo tenore. 5. I motivi proposti relativamente all'attendibilità dei testimoni sono inammissibili, in quanto si risolvono nella sollecitazione alla Corte di legittimità ad accogliere una diversa ricostruzione dei fatti accertati dalla Corte di appello. Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento ELla decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice EL merito (Sez. 6, n. 5456 EL 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 EL 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte d'appello ha, inoltre, legittimamente ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni rese dal NO e dal SS, ai sensi LLart. 391 bis cod. proc. pen., in quanto sono state acquisite al fascicolo EL dibattimento in violazione LLart. 500, comma 4, cod. proc. pen., a fronte di mere contestazioni c.d. probatorie. Il Collegio ha, peraltro, motivato congruamente il giudizio negativo circa l'attendibilità ELle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi VI NO e NO SS, ritenendo EL tutto inverosimile quanto affermato (ad esempio, in ordine alla mancata sottoscrizione di documenti in bianco); i Giudici di appello hanno, infatti, rilevato che tali dichiarazioni erano smentite dalla documentazione acquisita e proveniente dalla Provincia di Chieti, afferente la "Formazione 8 professionale" da cui risultava che anche questi lavoratori, nel periodo in cui avevano lavorato presso i cantieri ELla Sim Projector, si erano dimessi dopo essere stati assunti da poche settimane. La Corte d'appello si è, peraltro, confrontata, in modo EL tutto logico e congruo, con le dichiarazioni dei testi assunti ad istanza ELla difesa, i quali hanno negato di avere subito pressioni e di essere stati costretti a firmare "dimissioni in bianco". Nella valutazione non illogica ELla Corte di appello queste testimonianze non sono idonee a smentire quanto riferito dall'PO, dal NZ e dal De ON. Del tutto correttamente si è rilevato che il fatto che nei confronti dei testi citati dalla difesa non fossero state poste in essere condotte estorsive (anche se risultavano anche a carico di alcuni di essi ELle dimissioni firmate in bianco) non esclude che ciò potesse essere avvenuto nei confronti ELle odierne parti civili. Parimenti congrua è la valutazione di sostanziale irrilevanza probatoria ELle dichiarazioni rese in dibattimento da ME NE, rappresentante legale ELla Sim Project Appalti s.r.I., in quanto si tratta pur sempre di soggetto direttamente coinvolto nella presente vicenda, indipendentemente dalla sua assoluzione per il medesimo addebito di quello formulato nel presente procedimento. 6. Con il sesto motivo, il difensore ha censurato l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 627 cod. proc. pen., in riferimento all'omessa valutazione ELle dichiarazioni rese da LO EL, come prescritto dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio e la mancanza assoluta di motivazione sul punto. 7. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello di Perugia, nella sentenza impugnata, lungi dal discostarsi dal vincolo rappresentato dalla sentenza rescindente, si è. confrontata ampiamente e specificamente con la versione difensiva EL EL, pur non richiamando testualmente le dichiarazioni dal medesimo rese in dibattimento, e l'ha confutata con argomenti logici e coerenti. 8. Con il primo motivo, l'avvocato Alessandroni, difensore di EL, ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 20 e ss. EL decreto legislativo n. 276 EL 2003, e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà ELla motivazione ELla sentenza sul punto. Il reato di estorsione contestato, infatti, non sarebbe configurabile, in quanto le prestazioni lavorative sarebbero state rese dagli imputati in favore ELla Sim Project Appalti s.r.I., nell'ambito EL rapporto di somministrazione di lavoro stipulato con la Humangest s.p.a. 9 Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza e l'erronea applicazione LLart. 192 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 629 cod. pen., e la manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà ELla motivazione, in ordine alla carenza LLingiusto profitto per la Sim Project s.r.I., mera utilizzatrice e non titolare EL rapporto di lavoro. L'Avvocato IA, con il primo e il secondo motivo proposto nell'interesse di NO, ha proposto censure di analogo tenore. 9. Entrambi i motivi sono inammissibili. Le censure, pur evocando il vizio di violazione di legge, non si confrontano con il fatto come accertato dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza impugnata, ma muovono da una reinterpretazione ELlo stesso e, dunque, sono inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione ad una nuova valutazione ELlo stesso nel giudizio di legittimità. La censura di violazione di legge è, inoltre, manifestamente, infondata. La Corte di appello in modo EL tutto congruo ha affermato che le persone offese avevano sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato e le relative proroghe con l'azienda interinale Humangest s.p.a. e che avevano svolto la loro attività lavorativa presso i cantieri ELla società appaltatrice Sim Project di ME NE. Gli imputati erano preposti alla direzione EL cantiere ove le tre persone offese erano impiegate. Nella congrua valutazione ELla sentenza di primo grado e ELla Corte di appello di Perugia la circostanza che le prestazioni lavorative fossero state effettuate in forza di contratti a termine sottoscritti con l'azienda interinale Humangest non esclude la configurabilità EL ELitto di estorsione contestato. La Corte di appello ha, infatti, accertato che era la società presso la quale svolgevano la loro attività (e, dunque, la Sim Project s.r.I.) che determinava le modalità e gli orari lavorativi, l'eventuale prosecuzione LLoccupazione oltre l'orario previsto o in giorno festivo e che, «in ultima analisi, sborsava le somme necessarie». La Corte di appello nella sentenza impugnata ha rilevato che al pagamento ELla retribuzione in favore ELle persone offese provvedeva direttamente, con cadenza settimanale, l'imputato AN NO, ma sempre in misura inferiore rispetto alle ore di lavoro effettivamente prestate;
le persone offese nel corso EL rapporto lavorativo con la Sim Project Appalti s.r.I., dunque, «non avevano mai percepito la tredicesima mensilità, le ferie, le festività, né l'indennità dovuta loro per il lavoro straordinario, né alcuna indennità di fine rapporto». EL e NO, inoltre, che avevano agito quali preposti LLeffettivo 10 datore di lavoro ELle persone offese (la Sim Project s.r.I.), avevano reiteratamente minacciato le stesse di licenziamento, ove non avessero sottoscritto dei fogli in bianco, che erano risultate essere ELle lettere di dimissioni. Nella valutazione non illogica ELla Corte di appello, tali lettere costituivano uno strumento di fortissima pressione nei confronti dei dipendenti, soggetti in precarie condizioni economiche e che necessitavano di lavorare. Le dimissioni, se utilizzate dalla Sim Project s.r.l. avrebbero infatti potuto far perdere ai dipendenti indubbi ed immediati vantaggi economici, necessari per la loro sussistenza. Indipendentemente dalla possibilità per le persone offese di accedere all'indennità di disoccupazione in caso di rapporto di somministrazione di lavoro, le dimissioni volontarie avrebbero, comunque, cagionato ai medesimi un effettivo danno patrimoniale, in quanto avrebbero determinato la perdita LLoccupazione svolta nell'immediato e assunto indubbi riflessi negativi anche nel rapporto con il datore di lavoro. Già nella sentenza rescindente la Seconda Sezione di questa Corte ha, peraltro, rilevato che «in ipotesi di somministrazione di lavoro a tempo determinato la stessa Corte territoriale (che aveva assolto gli imputati) non ha escluso di principio la sussistenza LLestorsione» e che «correttamente i ricorsi fanno presente che il danno arrecato ai lavoratori vi era stato egualmente». Il reato di estorsione, dunque, non è escluso dal rilievo LLintermediazione tra le parti operata dalla società Humangest s.p.a., in quanto le persone offese, hanno subito reiterate minacce da parte degli imputati per rinunciare ai propri diritti e sono stati danneggiati dalla mancata percezione ELla retribuzione, con correlativo risparmio ELla Sim Project s.r.l. 10. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi LLart. 616 cod. proc. pen., al pagamento ELle spese EL procedimento. In virtù ELle statuizioni ELla sentenza ELla Corte costituzionale EL 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione ELla causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore ELla cassa ELle ammende. Gli imputati devono, altresì, essere condannati alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CO De ON, TO NZ e SC PO, che si liquidano, con riferimento alla nota spese depositata, in complessivi euro 7.500,00, oltre accessori di legge. 11
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili De ON CO, NZ TO ed PO SC, che liquida in complessivi euro 7.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.