Articolo 111 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 110Articolo 112
Versione
4 aprile 1972
Art. 111.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1972, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Entrata in vigore il 4 aprile 1972