Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 27/02/2026, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03663/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01829/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1829 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Benito Sposato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Reggio Emilia, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (codice pratica -OMISSIS-), emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia in data 10 dicembre 2025;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il parere negativo della Questura (non conosciuto) citato nel provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Reggio Emilia e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RI MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento con il quale è stata rigettata la domanda dell’odierno ricorrente volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana iure matrimonii ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992;
Considerato che:
- nella suddetta ipotesi il riconoscimento della cittadinanza, lungi dal costituire una graziosa concessione demandata al potere discrezionale dell’Amministrazione, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo, che questi sono tenuti ad adottare, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768);
- conseguentemente, deve ritenersi precluso al giudice amministrativo il sindacato sul diniego impugnato in quanto afferente a pretese fondate sull’esercizio di diritti soggettivi, dovendo in tal caso l’interessato chiedere l’accertamento del proprio diritto al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva (come nel caso di specie);
Ritenuto, per quanto precede, di dover dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto avente per oggetto una questione rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere trasposto secondo le regole dettate dall’art. 11 c.p.a.;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi, tenuto conto della natura in rito della pronuncia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice competente il giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO TT, Presidente
RI MA, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI MA | LO TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.