Decreto cautelare 25 settembre 2009
Sentenza 2 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 02/01/2023, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/01/2023
N. 00006/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2009, proposto da
RE NO, RF MA LS e RE ST, in qualità di eredi di RE NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Saffi 7/2;
contro
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati MA Paola Pessagno, Caterina Chiesa, con domicilio eletto presso lo studio MA Paola Pessagno in Genova, via Garibaldi 9;
nei confronti
MA NA AT, ND CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Amedeo Caratti, con domicilio eletto presso lo studio Piero Negro in Genova, viale Padre Santo, 5/11a;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 739 del 19 novembre 2007 rilasciato dal Comune di Genova alle signore ND CO e MA NA AT per la realizzazione di interventi di “ ripristino della suddivisione di due alloggi e l'accesso dall'atrio di ingresso del condominio, spostamento della scala di accesso alla sottostante cantina nell'ambito dell'alloggio che si affaccia su via Monterotondo realizzazione di quattro box e di due cortili di pertinenza dei due alloggi, trasformazione di finestre in porte finestre e modifiche alle finestre sul prospetto su via Donizetti civv. 112-114 rr – 24 – Sestri ”;
della denuncia di inizio attività in variante presentata con riferimento al civ. 24/2, 112 r e 114 r di Genova via Donizetti in data 20 marzo 2008;
del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 7 marzo 2007;
dei pareri favorevoli espressi dall'Unità di progetto – Piano urbano – Mobilità e trasporti – Area pianificazione in data 5 settembre 2006 e dal Settore pianificazione urbanistica del 6 novembre 2006;
degli eventuali ulteriori – sconosciuti – titoli edilizi rilasciati in ordine agli immobili in questione, anche tacitamente ed in regime di proroga del suddetto permesso di costruire datato 19 novembre 2007;
nonché per la condanna
al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, di MA NA AT e di ND CO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 novembre 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 14 settembre 2009, il sig. NI RE ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Genova, in favore delle sig. ND CO e MA NA AT, in data 19 novembre 2007, n. 739.
1.1. A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha evidenziato:
- di essere proprietario di un’unità abitativa ubicata a Genova, in Via Donizetti n. 24/l, e situata al primo piano di detto complesso condominiale;
- di aver acquisito, a seguito di accesso agli atti nelle date del 20 luglio 2009 e del 28 agosto 2009 conoscenza del contenuto integrale dell’atto impugnato, in ragione del quale le sig. CO e AT avevano trasformato « le coperture a falde delle due autorimesse poste al piano terra » in « terrazzi calpestabili muniti di parapetto in muratura », uno dei quali « è stato costruito in aderenza all’edificio condominiale, ad una quota pari a meno di 1,50 metri rispetto alle finestre dell’appartamento del ricorrente » (e per l’accesso a cui era stata prevista « la realizzazione di due scale elicoidali poste nel cavedio, ad una distanza di soli 1,90 metri dalle finestre » del suo appartamento).
1.2. Alla luce delle superiori circostanze di fatto – e in ragione degli asseriti pregiudizi che tale intervento arrecava alla sicurezza del suo appartamento – il sig. RE ha chiesto l’annullamento del titolo edilizio rilasciato dal Comune di Genova sulla base di quattro motivi di diritto.
1.3 Con il primo motivo, ha lamentato la violazione di diverse disposizioni del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 380 e del Regolamento Edilizio del Comune di Genova, osservando – tra l’altro – che l’opera realizzata è « a tutti gli effetti qualificabile come “nuova costruzione”, atteso che l’attuale conformazione dell’opera non consente di definirla come mera copertura della sottostante autorimessa (già magazzino), bensì come un vero e proprio terrazzo munito di parapetto e scale ».
1.4. Con il secondo motivo, ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione e/o falsa applicazione d.lgs. 6 giugno 2001, n. 380 [e] difetto di istruttoria », evidenziando la difformità dello stato dei luoghi rappresentato nella domanda di permesso a costruire rispetto a quello effettivo.
1.5. Con il terzo motivo, ha lamentato la carenza di motivazione sia dell’atto gravato sia del sottostante parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in data 7 marzo 2007.
1.6. Con il quarto motivo, ha evidenziato che le sig. CO e AT non « hanno mai previamente informato delle proprie intenzioni né il Condominio, né i singoli proprietari ».
2. Con memoria del 13 ottobre 2009, le sig. ND CO e MA NA AT si sono costituite in giudizio e hanno svolto le proprie difese, evidenziando l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso.
2.1. Sotto il primo profilo hanno evidenziato che il termine per l’impugnazione del permesso di costruire non decorre « dall’istanza di accesso agli atti compiuta da controparte ma dalla pubblicazione dell’inizio lavori o, al più, dalla conoscenza dei medesimi » e che – nel caso di specie – « la costituzione del cantiere e l’apposizione del prescritto cartello lavori [è] avvenuta all’inizio del 2008, mentre il presente ricorso è stato proposto solo in data 14 settembre 2009 ».
Le stesse hanno poi evidenziato che, anche a ritenere che il termine di impugnazione decorra dal momento in cui il ricorrente ha l’effettiva conoscenza dell’atto, ovvero quando « la costruzione realizzata rileva in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera » (Consiglio di Stato, VI, 9 febbraio 2009, n. 717), il gravame era comunque tardivo e irricevibile perché:
a) era provato in datti che i lavori strutturali erano stati ultimati il 27 marzo 2009;
b) la lettera inviata dal condominio il 14 maggio 2009, confermava che – a quella data – la costruzione in oggetto era « ormai ultimata »;
2.2. Nel merito, hanno poi evidenziato l’infondatezza di tutte le censure spiegate nel ricorso.
3. In data 13 ottobre 2009 si è altresì costituito il Comune di Genova che ha insistito per il rigetto del gravame.
4. In data 15 settembre 2015, si sono costituiti in giudizio i sig. NO RE, MA LS RF e ST RE – in qualità di eredi del sig. NI CH, medio tempore deceduto – e hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. Con successiva memoria del 30 settembre 2022, questi ultimi hanno insistito per l’accoglimento delle domande spiegate nel ricorso e hanno preso posizione in ordine all’eccezione di tardività formulata dalle controinteressate, evidenziando che:
- il termine per impugnare provvedimenti autorizzativi di interventi edilizi, decorre dal momento in cui le opere realizzate rivelano, in modo certo e univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche e delle lesioni da essi eventualmente derivanti;
- nel ricorso erano state contestate violazioni che non potevano essere percepite sin dal momento di avvio dei lavori; né con la data di collaudo delle strutture portanti (che non coincide con l’ultimazione delle opere).
6. Con memoria del 3 ottobre 2022, il Comune di Genova ha insistito nelle proprie posizioni e ha svolto argomentazioni circa la tardività del ricorso sottolineando, a tal proposito, che:
- era incontestato che le lavorazioni si erano svolte nell’appartamento adiacente a quello di parte ricorrente con notevole attività edilizia anche percepibile dall’esterno dell’edificio e che ciò consentiva « di collocare ben prima rispetto alla data di notifica del ricorso la piena conoscenza dell’esecuzione di tali rilevanti e impattanti lavori di ristrutturazione »;
- che con sentenza Tar Genova, II, 22 marzo 2022, n. 273, questo Tribunale aveva già avuto modo di specificare che « il soggetto che deduce la radicale illegittimità del titolo per l’impossibilità di edificare nel sito … debba immediatamente notificare l’atto di impugnazione ».
7. Con memoria di replica del 13 ottobre 2022, parte ricorrente ha ulteriormente argomentato in ordine alla ritenuta infondatezza dell’eccezione di tardività formulata dalle controparti, insistendo nell’affermare che le censure svolte ne gravame erano volte a contestare il contenuto specifico del permesso di costruire, ovvero erano relative a violazioni « che non potevano essere percepite sin dal momento di avvio dei lavori, ma solo quando le opere avevano raggiunto uno stato di avanzamento tale da renderne riconoscibili, in maniera inequivoca, la portata e le caratteristiche ».
8. Con memoria di replica del 13 ottobre 2022, il Comune di Genova ha insistito nelle proprie posizioni e ha richiamato – a sostegno della tardività del ricorso – i principi stabiliti dalla sentenza Consiglio di Stato, II, 10 dicembre 2020, n. 7887.
9. All’udienza di smaltimento del 3 novembre 2022, viste le note depositate da parte ricorrente in data 28 ottobre 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. L’eccezione di tardività del gravame formulata dalle sig. ND CO e MA NA AT e dal Comune resistente è fondata.
11. È noto infatti che « per la decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio da parte di terzi … rileva la percezione dell’effetto lesivo, la quale a sua volta si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità assoluta dell’area) ovvero … in relazione al suo contenuto specifico (ad esempio, per eccesso di volumetria assentita o per violazione delle distanze minime tra fabbricati) » sicché « il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell’ambito dell’attività edilizia, è individuato a seconda dei casi nell’inizio dei lavori, ove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area di interesse; ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), nel loro completamento e grado di sviluppo, tali da rendere palese l’esatta dimensione, nonché la finalità dell’erigendo manufatto »; e ciò « ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente » (cfr. Consiglio di Stato, II, 10 dicembre 2020, n. 7887).
In altri termini, è stato quindi espressamente sottolineato che « la piena conoscenza del titolo edilizio, individuata dall’art. 41, comma 2, c.p.a., quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l'attualità dell'interesse ad agire » (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2020 n. 2292, 18 dicembre 2020, n. 8149 e 23 dicembre 2021, n. 8542).
14. Ora, nel caso di specie, il pregiudizio sofferto da parte ricorrente – come si è notato supra sub 1.1. – è connesso alla trasformazione delle « coperture a falde delle due autorimesse poste al piano terra » in « terrazzi calpestabili muniti di parapetto in muratura » nonché alla realizzazione per l’accesso al terrazzo « di due scale elicoidali poste nel cavedio, ad una distanza di soli 1,90 metri dalle finestre del sig. RE … con ogni evidente pregiudizio per la sicurezza del suo appartamento » (cfr. ricorso , pag. 4).
Da ciò discende pertanto che – alla luce della giurisprudenza sopra richiamata – il dies a quo non può essere fatto decorrere né dalla data in cui parte ricorrente ha avuto copia del provvedimento (all’esito dell’accesso), né al momento di avvio dei lavori (non essendo in contestazione il diritto di edificazione, ma piuttosto il quomodo della stessa, ovvero il tipo di lavori autorizzati ed effettuati: nel caso di specie – come si è detto – la trasformazione della copertura in terrazzi e l’installazione della scala di accesso) ma deve essere ricondotto al momento in cui la portata dell’intervento (ovvero la realizzazione dei terrazzi con scala di accesso) è stata percepibile da parte ricorrente.
15. Ciò chiarito, non può non evidenziarsi che dai documenti depositati dalle sig. AT e CO emerge in maniera inequivocabile che già alla data del 14 maggio 2009 l’intervento di cui al titolo edilizio era ormai ultimato e che a quella data erano percepibili da tutti coloro che vivevano nel condominio – come il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3) – « in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera » (Consiglio di Stato, VI, 9 febbraio 2009, n. 717).
E, infatti, è provato in atti che con lettera del 14 maggio 2009, l’amministratore del condominio ha chiesto di bloccare immediatamente i lavori evidenziando che « in riferimento alla costrizione in oggetto ormai ultimata, è stat [a] riscontrat [a] l’installazione di una scala in ferro che conduce al tetto dei box in questione, tetto quindi a diventar terrazzo ».
È del tutto evidente, allora, che a quella data lo stato di avanzamento dei lavori (quasi ultimati) era tale da rendere palese la portata, le caratteristiche e la finalità dell’intervento, sicché è da tale data che va fatto decorrere il termine per l’impugnazione del titolo edilizio gravato.
16. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso – notificato il 14 settembre 2009, e quindi ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla data del 14 maggio 2009 – deve essere dichiarato irricevibile.
17. Le spese – tenuto conto della natura risalente del contenzioso e della peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO