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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7588/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL MONTE Parte_1 C.F._1
VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 116 40026 IMOLA presso il difensore avv.
DAL MONTE VALENTINA
NATALIYA SHLEMKO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARASSI C.F._2
CLARICE elettivamente domiciliato in VIA F. ORSINI N. 11 40026 IMOLA presso il difensore avv.
CARASSI CLARICE
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Imola il 21.9.2014, in regime di separazione legale dei beni, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 73 parte I, anno 2014; dal matrimonio è nata la figlia , in Imola il 6.6.2017 - C.F. Persona_1
- residente con la madre in Imola alla Via Campanella n. 217; con sentenza C.F._3
definitiva n. 781/2023 pubblicata il 6.4.2023 nel procedimento civile n. 3381/2021, il Tribunale di
Bologna ha pronunziato la separazione coniugale, recependo le condizioni concordate tra le parti nelle pagina 1 di 4 conclusioni congiunte precisate all'udienza del 21.3.2023; con ricorso congiunto depositato il
12.6.2024 le parti chiedono pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate;
all'udienza del 21.1.2025 sono comparse personalmente confermando di voler divorziare alle suddette condizioni;
alla luce della relazione depositata dal Servizio Sociale il 22.1.2025 tali condizioni risultano conformi a legge e all'interesse della figlia minore, ravvisandosi l'opportunità di disporre il mantenimento della vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, con mandato di verificare periodicamente che i genitori continuino a collaborare positivamente nell'assunzione di decisioni nell'interesse della figlia e di svolgere, all'occorrenza, un ruolo di mediazione fra gli stessi. Nulla va deciso in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e NA HL in Parte_1
Imola il 21.9.2014 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 73 parte
I, anno 2014;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Imola di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3) dispone il mantenimento della vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, per la durata di due anni, con mandato di verificare periodicamente che i genitori continuino a collaborare positivamente nell'assunzione di decisioni nell'interesse della figlia e di svolgere, all'occorrenza, un ruolo di mediazione fra gli stessi;
4) prende atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. si assegna la casa familiare sita in Imola alla Via Campanella n. 217, con ogni arredo e pertinenza, alla signora NA HL;
2. si dispone l'affidamento condiviso della figlia minore, con suo collocamento prevalente presso la residenza materna anche ai fini anagrafici;
3. si dispone che i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse pagina 2 di 4 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Per_1
4. si regola il diritto di visita del signor come segue: Parte_1
- il signor potrà vedere e frequentare la figlia due pomeriggi alla settimana e segnatamente il Parte_1
martedì e il giovedì pomeriggio (prelevandola da scuola o da casa secondo necessità alle 16,30 e riconsegnandola alla madre entro le ore 20,30) e due weekend al mese, alternati (prelevandola da casa il sabato mattina entro le ore 9 e riconsegnandola alla madre entro le ore 20,30 della domenica). Tali disposizioni dovranno essere rispettate anche nei mesi estivi, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore, salvo quanto di seguito previsto;
- durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con ciascun genitore una o due settimane Per_1
anche non consecutive tra luglio e agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ciascuno dei genitori potrà trascorrere con la figlia metà del periodo festivo, alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, la minore trascorrerà con i genitori, alternativamente, i primi tre e gli ultimi tre giorni, comprensivi della domenica di Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
5. si dispone l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
mediante il versamento alla signora NA HL dell'importo di € 250,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con accredito diretto nel c/c a tale scopo già indicato - sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di - da rivalutarsi Per_1
automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT al consumo;
6. si dispone a carico del signor l'obbligo di rimborso alla signora NA HL Parte_1
del 50% delle spese straordinarie dalla stessa anticipate, come indicate nel vigente Protocollo bolognese, che le parti dichiarano di conoscere e che si intende qui integralmente richiamato, sia quanto alla loro determinazione sia quanto a modalità e tempi della richiesta del rimborso e del rimborso medesimo, parimenti sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di
; Per_1
7. l'assegno unico e universale per la figlia a carico sarà percepito integralmente dalla signora NA
HL, con contestuale rinuncia da parte del signor al 50% del predetto emolumento. Le Parte_1 detrazioni fiscali per la figlia a carico saranno attribuite al signor nella misura del 100%; Parte_1
8. i coniugi si impegnano a non trasferirsi all'estero con la figlia, con particolare riferimento alle zone e ai Paesi in guerra e/o limitrofi;
pagina 3 di 4 9. i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
10. i beni mobili registrati acquistati in costanza di matrimonio restano nella proprietà e disponibilità dei relativi intestatari;
11. nulla sulle spese di causa.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7588/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL MONTE Parte_1 C.F._1
VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 116 40026 IMOLA presso il difensore avv.
DAL MONTE VALENTINA
NATALIYA SHLEMKO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARASSI C.F._2
CLARICE elettivamente domiciliato in VIA F. ORSINI N. 11 40026 IMOLA presso il difensore avv.
CARASSI CLARICE
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Imola il 21.9.2014, in regime di separazione legale dei beni, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 73 parte I, anno 2014; dal matrimonio è nata la figlia , in Imola il 6.6.2017 - C.F. Persona_1
- residente con la madre in Imola alla Via Campanella n. 217; con sentenza C.F._3
definitiva n. 781/2023 pubblicata il 6.4.2023 nel procedimento civile n. 3381/2021, il Tribunale di
Bologna ha pronunziato la separazione coniugale, recependo le condizioni concordate tra le parti nelle pagina 1 di 4 conclusioni congiunte precisate all'udienza del 21.3.2023; con ricorso congiunto depositato il
12.6.2024 le parti chiedono pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate;
all'udienza del 21.1.2025 sono comparse personalmente confermando di voler divorziare alle suddette condizioni;
alla luce della relazione depositata dal Servizio Sociale il 22.1.2025 tali condizioni risultano conformi a legge e all'interesse della figlia minore, ravvisandosi l'opportunità di disporre il mantenimento della vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, con mandato di verificare periodicamente che i genitori continuino a collaborare positivamente nell'assunzione di decisioni nell'interesse della figlia e di svolgere, all'occorrenza, un ruolo di mediazione fra gli stessi. Nulla va deciso in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e NA HL in Parte_1
Imola il 21.9.2014 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 73 parte
I, anno 2014;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Imola di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3) dispone il mantenimento della vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, per la durata di due anni, con mandato di verificare periodicamente che i genitori continuino a collaborare positivamente nell'assunzione di decisioni nell'interesse della figlia e di svolgere, all'occorrenza, un ruolo di mediazione fra gli stessi;
4) prende atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. si assegna la casa familiare sita in Imola alla Via Campanella n. 217, con ogni arredo e pertinenza, alla signora NA HL;
2. si dispone l'affidamento condiviso della figlia minore, con suo collocamento prevalente presso la residenza materna anche ai fini anagrafici;
3. si dispone che i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse pagina 2 di 4 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Per_1
4. si regola il diritto di visita del signor come segue: Parte_1
- il signor potrà vedere e frequentare la figlia due pomeriggi alla settimana e segnatamente il Parte_1
martedì e il giovedì pomeriggio (prelevandola da scuola o da casa secondo necessità alle 16,30 e riconsegnandola alla madre entro le ore 20,30) e due weekend al mese, alternati (prelevandola da casa il sabato mattina entro le ore 9 e riconsegnandola alla madre entro le ore 20,30 della domenica). Tali disposizioni dovranno essere rispettate anche nei mesi estivi, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore, salvo quanto di seguito previsto;
- durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con ciascun genitore una o due settimane Per_1
anche non consecutive tra luglio e agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ciascuno dei genitori potrà trascorrere con la figlia metà del periodo festivo, alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, la minore trascorrerà con i genitori, alternativamente, i primi tre e gli ultimi tre giorni, comprensivi della domenica di Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
5. si dispone l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
mediante il versamento alla signora NA HL dell'importo di € 250,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con accredito diretto nel c/c a tale scopo già indicato - sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di - da rivalutarsi Per_1
automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT al consumo;
6. si dispone a carico del signor l'obbligo di rimborso alla signora NA HL Parte_1
del 50% delle spese straordinarie dalla stessa anticipate, come indicate nel vigente Protocollo bolognese, che le parti dichiarano di conoscere e che si intende qui integralmente richiamato, sia quanto alla loro determinazione sia quanto a modalità e tempi della richiesta del rimborso e del rimborso medesimo, parimenti sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di
; Per_1
7. l'assegno unico e universale per la figlia a carico sarà percepito integralmente dalla signora NA
HL, con contestuale rinuncia da parte del signor al 50% del predetto emolumento. Le Parte_1 detrazioni fiscali per la figlia a carico saranno attribuite al signor nella misura del 100%; Parte_1
8. i coniugi si impegnano a non trasferirsi all'estero con la figlia, con particolare riferimento alle zone e ai Paesi in guerra e/o limitrofi;
pagina 3 di 4 9. i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
10. i beni mobili registrati acquistati in costanza di matrimonio restano nella proprietà e disponibilità dei relativi intestatari;
11. nulla sulle spese di causa.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4