Articolo 22 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Articolo 21Articolo 23
Versione
2 settembre 1985
Art. 22.

I certificati ipotecari devono contenere, oltre alla copia della domanda di parte, l'elenco cronologico e le copie delle relative formalita'.
E' consentito chiedere copia di singole note originali.
Non devono essere comprese nei certificati ipotecari le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nei termini di legge.
Le certificazioni negative possono essere redatte anche mediante scritturazione meccanica.
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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