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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15152/2024
promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti BECCARIA ALESSANDRA e
NT AT in forza di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 Parte_2
05.05.1997. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
189, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09.04.2000, il 13.11.2004 e Per_1 Persona_2 [...]
il 22.06.2012. Persona_3
Con ricorso depositato il 19.06.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 393 del 2025, pubblicata in data 03.03.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Pt_2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che concerne l'ordinaria amministrazione, e con residenza e dimora prevalente presso la madre in Torino, via Vincenzo Gioberti n. 52 - ove risiederanno anche le figlie maggiorenni;
DA' ATTO che i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo Persona_3 accordi con la madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
✓ a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica sera;
✓ nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00; nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, il mercoledì dall'uscita da scuola e fino alle ore 20:00 del giovedì;
✓ durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio
(Natale 2024 con la madre);
✓ durante le vacanze pasquali ad anni alterni (Pasqua 2025 con la madre);
✓ per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre);
✓ in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente (Carnevale 2025 con il padre);
DISPONE che il sig. , attualmente alla ricerca di occupazione lavorativa, corrisponda, Parte_2
a far data dal mese di luglio 2024, alla sig.ra , per il mantenimento dei figli, l'assegno Parte_1 periodico mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) - fintanto che permarrà lo stato di disoccupazione - e successivamente – trovata una occupazione lavorativa - elevato sino a € 600,00 (€
200,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno cinque (5) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da giugno 2025;
DISPONE che siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese mediche (non coperte dal S.S.N.), scolastiche e universitarie (comprese le vacanze studio all'estero), sportive e ricreative (da ricomprendersi in questa voce vi saranno anche i costi delle vacanze che i figli maggiorenni effettueranno in via autonoma) come meglio specificate nel Protocollo di Intesa sulle spese extra-assegno sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati dell'Ordine di Torino – cui è fatto rinvio per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni -, concordate o necessitate e comunque documentate;
DÀ ATTO che gli assegni unici per figli a carico, e/o altra prestazione equipollente verranno richiesti Par e trattenuti per l'intero dalla sig.ra ed il sig. si impegna a sottoscrivere la modulistica Pt_1 necessaria;
DÀ ATTO che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta, con i tempi e le modalità indicati nel Protocollo di Intesa sulle spese extra-assegno sottoscritto tra
Magistrati ed Avvocati dell'Ordine di Torino, cui è fatto rinvio per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni;
DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori richiederanno e metteranno a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino, alla via Vincenzo Gioberti n. 52, piano S1-3 – censita al N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio 1302, particella 206, subalterno 11, categoria A3, classe
01 consistenza 5 vani, rendita 542,28 -, con gli arredi che la compongono, venga assegnata alla sig.ra
, dando atto che il sig. se ne è già allontanato;
Parte_1 Parte_2
DÀ ATTO che il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ed acceso presso Banca
Unicredit, Torino via XX Settembre n. 31, rimane a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica discendente dal rapporto di coniugio e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro al suddetto titolo;
DÀ ATTO che i coniugi prestano fin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del figlio minore;
Persona_3
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15152/2024
promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti BECCARIA ALESSANDRA e
NT AT in forza di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 Parte_2
05.05.1997. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
189, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09.04.2000, il 13.11.2004 e Per_1 Persona_2 [...]
il 22.06.2012. Persona_3
Con ricorso depositato il 19.06.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 393 del 2025, pubblicata in data 03.03.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Pt_2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che concerne l'ordinaria amministrazione, e con residenza e dimora prevalente presso la madre in Torino, via Vincenzo Gioberti n. 52 - ove risiederanno anche le figlie maggiorenni;
DA' ATTO che i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo Persona_3 accordi con la madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
✓ a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica sera;
✓ nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00; nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, il mercoledì dall'uscita da scuola e fino alle ore 20:00 del giovedì;
✓ durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio
(Natale 2024 con la madre);
✓ durante le vacanze pasquali ad anni alterni (Pasqua 2025 con la madre);
✓ per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre);
✓ in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente (Carnevale 2025 con il padre);
DISPONE che il sig. , attualmente alla ricerca di occupazione lavorativa, corrisponda, Parte_2
a far data dal mese di luglio 2024, alla sig.ra , per il mantenimento dei figli, l'assegno Parte_1 periodico mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) - fintanto che permarrà lo stato di disoccupazione - e successivamente – trovata una occupazione lavorativa - elevato sino a € 600,00 (€
200,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno cinque (5) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da giugno 2025;
DISPONE che siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese mediche (non coperte dal S.S.N.), scolastiche e universitarie (comprese le vacanze studio all'estero), sportive e ricreative (da ricomprendersi in questa voce vi saranno anche i costi delle vacanze che i figli maggiorenni effettueranno in via autonoma) come meglio specificate nel Protocollo di Intesa sulle spese extra-assegno sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati dell'Ordine di Torino – cui è fatto rinvio per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni -, concordate o necessitate e comunque documentate;
DÀ ATTO che gli assegni unici per figli a carico, e/o altra prestazione equipollente verranno richiesti Par e trattenuti per l'intero dalla sig.ra ed il sig. si impegna a sottoscrivere la modulistica Pt_1 necessaria;
DÀ ATTO che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta, con i tempi e le modalità indicati nel Protocollo di Intesa sulle spese extra-assegno sottoscritto tra
Magistrati ed Avvocati dell'Ordine di Torino, cui è fatto rinvio per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni;
DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori richiederanno e metteranno a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino, alla via Vincenzo Gioberti n. 52, piano S1-3 – censita al N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio 1302, particella 206, subalterno 11, categoria A3, classe
01 consistenza 5 vani, rendita 542,28 -, con gli arredi che la compongono, venga assegnata alla sig.ra
, dando atto che il sig. se ne è già allontanato;
Parte_1 Parte_2
DÀ ATTO che il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ed acceso presso Banca
Unicredit, Torino via XX Settembre n. 31, rimane a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica discendente dal rapporto di coniugio e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro al suddetto titolo;
DÀ ATTO che i coniugi prestano fin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del figlio minore;
Persona_3
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.