Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2025 REG.RIC.
N. 01413/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lavinia Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Favata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lavinia Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Favata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 714 del 2025:
del provvedimento di diniego prot. n. -OMISSIS-, notificato ex art. 143 c.p.c. in data 11 febbraio 2025 (doc. all. n. 2), nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, per quanto di interesse, del silenzio serbato dal Comune di Carini sull’istanza di autotutela acquisita al protocollo n. -OMISSIS-;
quanto al ricorso n. 1413 del 2025:
dell’Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata in data 20 maggio 2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in entrambi i giudizi del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. EA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato in data 6 maggio 2025 (introduttivo del giudizio RGN 714/25), la sig.ra -OMISSIS- ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo, chiedendo:
• l’annullamento del provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio prot. n. -OMISSIS-, notificato ex art. 143 c.p.c. in data 11 febbraio 2025;
• l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Carini sull’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente in data 31 marzo 2025, prot. -OMISSIS-;
• la conseguente condanna dell’Amministrazione comunale a riesaminare la pratica di condono edilizio, con concessione di un nuovo termine per l’integrazione documentale.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) La ricorrente era proprietaria, nella misura del 50%, di un immobile sito nel territorio del Comune di Carini, in contrada -OMISSIS-, in forza di rogito notarile del 9 giugno 2000. Per tale immobile i precedenti proprietari avevano presentato domanda di condono edilizio ai sensi della normativa allora vigente, in data 1° aprile 1986 (prot. n. -OMISSIS-), provvedendo al pagamento delle prescritte oblazioni, senza che tuttavia intervenisse il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
b) A distanza di molti anni, con comunicazione prot. n. -OMISSIS-, il Comune di Carini invitava la sig.ra -OMISSIS-a integrare la documentazione relativa alla predetta istanza di condono, assegnando un termine di novanta giorni per adempiere. Tale richiesta istruttoria interveniva in un momento di eccezionale gravità personale e familiare per la ricorrente, la quale, proprio nei giorni immediatamente precedenti la notifica della comunicazione, si trovava ad affrontare il ricovero ospedaliero urgente del figlio, colpito da una grave patologia oncologica.
c) Le condizioni di salute del figlio peggioravano rapidamente, rendendo necessaria un’assistenza continua e assorbente da parte della madre, rimasta peraltro sola in quanto vedova. Il giovane, dopo un periodo di degenza ospedaliera, decedeva in data 7 giugno 2024. In tale contesto umano ed emotivo, la ricorrente non era nelle condizioni di provvedere tempestivamente alla nomina di un tecnico di fiducia né di reperire e trasmettere la documentazione richiesta dall’Amministrazione nel termine assegnato.
d) Nonostante ciò, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato l’11 febbraio 2025, il Comune di Carini rigettava la domanda di condono edilizio per mancata integrazione documentale nei termini indicati. Avverso tale determinazione, la ricorrente presentava istanza di autotutela in data 31 marzo 2025, chiedendo la revoca del diniego e la concessione di un nuovo termine, allegando la documentazione attestante le gravi e imprevedibili circostanze familiari che avevano impedito il tempestivo adempimento; su tale istanza l’Amministrazione non adottava alcun provvedimento espresso
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso.
La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’illegittimità del provvedimento di diniego per violazione dei principi di collaborazione, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza che devono informare l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 97 Cost. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto della situazione eccezionale e drammatica che le aveva impedito di adempiere nei termini assegnati, valutando la sussistenza di una causa oggettivamente impeditiva idonea a giustificare la concessione di un nuovo termine per l’integrazione documentale.
Ha altresì dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che il Comune si è limitato ad applicare in modo automatico la decadenza dal procedimento di condono, senza operare alcun bilanciamento tra l’interesse pubblico e la posizione della richiedente, né considerare la concreta possibilità di completare l’iter una volta cessata la causa impeditiva.
La ricorrente ha inoltre censurato il silenzio serbato sull’istanza di autotutela, evidenziando che, a fronte di una richiesta puntuale e corredata da idonea documentazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi espressamente, anche in ragione della pendenza dei termini per la tutela giurisdizionale, così da garantire un corretto contraddittorio procedimentale.
Infine, ha richiamato il principio dell’errore scusabile, sostenendo che l’inadempimento non è dipeso da negligenza, ma da un evento eccezionale, imprevedibile e non imputabile alla propria volontà, che ha reso impossibile il tempestivo adempimento; in tale prospettiva, il Comune avrebbe dovuto riesaminare la posizione in autotutela, consentendo la prosecuzione dell’istruttoria e una decisione nel merito dell’istanza di condono.
2 – Il Comune di Carini si è costituito in giudizio in data 14 maggio 2026, senza svolgere difese.
3 – Con ricorso depositato in data 8 agosto 2025 (introduttivo del giudizio R.G.N. 1413/25), la sig.ra -OMISSIS- ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo, chiedendo, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento dell’Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata dal Comune di Carini in data 20 maggio 2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
3.1 – A sostegno della domanda la ricorrente, richiamate le vicende già oggetto del giudizio R.G.N. 714/25, ha rappresentato che, nelle more di tale giudizio e in assenza — secondo la propria prospettazione — di una definizione del procedimento di autotutela, il Comune adottava la predetta ordinanza di demolizione, disponendo la rimessione in pristino delle opere ritenute abusive con riferimento al medesimo immobile. Ha quindi dedotto che l’ordinanza impugnata avrebbe natura strettamente consequenziale rispetto al diniego di condono già gravato in separato giudizio e ne ha denunciato l’illegittimità derivata, riproponendo nei suoi confronti i medesimi motivi di censura articolati avverso l’atto presupposto.
4 – Il Comune di Carini si è costituito in giudizio in data 8 settembre 2025, resistendo al ricorso per le ragioni illustrate nella memoria difensiva.
5 – Con ordinanza dell’11 settembre 2025 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare rilevando la sussistenza del periculum in mora .
6 – Entrambi i giudizi sono stati quindi chiamati all’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, all’esito della quale sono stati discussi e trattenuti in decisione.
7 – In limine litis va disposta la riunione del giudizio RGN 1413/25 a quello RGN 714/25, stanti le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
8 – Il primo dei due ricorsi è senz’altro infondato.
Va preliminarmente rilevato che il provvedimento impugnato ha ad oggetto il diniego della domanda di condono edilizio conseguente alla mancata integrazione documentale nel termine assegnato dall’Amministrazione nell’ambito del procedimento di sanatoria straordinaria attivato in relazione all’immobile sito nel territorio del Comune di Carini, in -OMISSIS-.
Come noto, la disciplina del condono edilizio — dettata, per quanto qui rileva, dagli artt. 31 e ss. della l. n. 47/1985 — configura l’onere di integrazione documentale come elemento essenziale ai fini della definizione dell’istanza, gravando sul richiedente l’obbligo di fornire, entro il termine assegnato, la documentazione necessaria alla completa istruttoria della pratica. Il termine fissato dall’Amministrazione per l’integrazione, ove previsto come perentorio, assume natura decadenziale, con la conseguenza che il suo inutile decorso comporta l’adozione di un provvedimento di rigetto o di improcedibilità dell’istanza, in ragione del carattere vincolato del relativo esito.
Nel caso di specie, è pacifico che la documentazione richiesta non sia stata trasmessa nel termine di novanta giorni assegnato con la comunicazione istruttoria del 2 maggio 2024. In presenza di tale presupposto oggettivo, l’Amministrazione era tenuta a definire negativamente il procedimento, non residuando margini di discrezionalità quanto all’an del provvedere.
In tale contesto, i principi di collaborazione, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990, nonché il principio di buon andamento ex art. 97 Cost., pur costituendo canoni generali dell’azione amministrativa, non possono essere invocati per neutralizzare l’efficacia di una disciplina che predetermina in modo vincolato l’esito del procedimento al ricorrere di determinati presupposti di fatto. La Pubblica Amministrazione — e, in sede di controllo, il giudice amministrativo nell’esercizio del sindacato di legittimità — non può sostituire alla disciplina normativa una valutazione equitativa delle circostanze personali dell’istante, ove l’assetto legale non contempli margini di flessibilità o di modulazione dell’effetto decadenziale conseguente al mancato rispetto del termine perentorio.
Né può assumere rilievo dirimente la dedotta sussistenza di gravi motivi personali e familiari che avrebbero impedito alla ricorrente di adempiere tempestivamente alla richiesta istruttoria. Pur trattandosi di circostanze umanamente rilevanti, esse non incidono sulla legittimità del provvedimento adottato in applicazione di una disciplina vincolata, potendo eventualmente rilevare in ambiti diversi, ma non ai fini dell’annullamento dell’atto per vizi di legittimità.
Va soggiunto che l’atto impugnato è stato adottato il 30/1/2025, per cui l’interessata ha usufruito di un termine molto più ampio di quello normativamente previsto, senza nel frattempo far pervenire alcuna giustificazione della propria condotta inerte. Né è contestato il compimento di opere aggiuntive, con conseguente trasformazione del manufatto oggetto di condono.
Parimenti infondata è la censura concernente la mancata pronuncia sull’istanza di autotutela proposta dalla ricorrente.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (Consiglio di Stato Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8), l’esercizio del potere di autotutela decisoria — sia nella forma dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, sia in quella della revoca ex art. 21-quinquies — costituisce espressione di un potere discrezionale, il cui esercizio non è imposto da un obbligo giuridico generalizzato di provvedere. In difetto di una specifica previsione normativa che imponga all’Amministrazione di pronunciarsi, non sussiste un dovere di adottare un provvedimento espresso su istanze di riesame di atti già definitivi.
Ne consegue che non è configurabile, nel caso di specie, un silenzio-inadempimento sindacabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., mancando il presupposto indefettibile dell’obbligo di provvedere. La mancata risposta all’istanza di autotutela non integra, pertanto, un comportamento illegittimo autonomamente censurabile in questa sede.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
9 – Deve essere respinto anche il secondo ricorso.
Avendo la ricorrente fatto valere l’invalidità dell’ordinanza di demolizione esclusivamente in via derivata, mediante la deduzione dei medesimi vizi imputati agli atti presupposti, l’accertata infondatezza di tali censure comporta, in via consequenziale, il rigetto anche dell’impugnazione dell’atto demolitorio, che risulta legittimamente adottato in applicazione del quadro provvedimentale vigente e non affetto da vizi autonomi.
10 – Le spese dei due giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente, nella misura che si ritiene equo determinare come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese dei due giudizi riuniti, che liquida complessivamente in euro 2.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Conferma l’Ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in relazione ai due giudizi riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
EA AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA AT | NO CA |
IL SEGRETARIO