TAR Palermo, sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 565
TAR
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
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TAR
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di collaborazione, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza

    I principi generali dell'azione amministrativa non possono prevalere su una disciplina normativa che prevede un esito vincolato del procedimento in caso di mancata integrazione documentale nei termini perentori. L'amministrazione non può sostituire alla legge una valutazione equitativa delle circostanze personali dell'istante.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e di motivazione

    Non sussiste difetto di istruttoria o motivazione in quanto l'Amministrazione era tenuta a rigettare la domanda per mancata integrazione documentale nei termini stabiliti dalla legge.

  • Rigettato
    Errore scusabile

    Le circostanze personali, seppur umanamente rilevanti, non incidono sulla legittimità del provvedimento adottato in applicazione di una disciplina vincolata.

  • Rigettato
    Mancata pronuncia sull'istanza di autotutela

    L'esercizio del potere di autotutela è discrezionale e non imposto da un obbligo giuridico generalizzato di provvedere. In assenza di una specifica previsione normativa, non sussiste un dovere di adottare un provvedimento espresso su istanze di riesame di atti già definitivi. Pertanto, il silenzio non è configurabile come silenzio-inadempimento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Avendo la ricorrente fatto valere l'invalidità dell'ordinanza di demolizione esclusivamente in via derivata, mediante la deduzione dei medesimi vizi imputati agli atti presupposti, l'accertata infondatezza di tali censure comporta, in via consequenziale, il rigetto anche dell'impugnazione dell'atto demolitorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 565
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 565
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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