TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4886/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4886/2023 promossa da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI SIRACUSA;
RICORRENTE EX ART. 417 C.C.
E nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._1
INTERDICENDA
CONCLUSIONI: per l'Ufficio della Procura della Repubblica di Siracusa, nonché parte ricorrente: “si insiste per l'accoglimento del ricorso e, quindi, che venga pronunciata l'interdizione di ” Controparte_1
***
(ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. n. 6 del 18.6.2009 non si riporta l'esposizione dello svolgimento del processo)
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le risultanze probatorie e documentali hanno evidenziato come
[...]
, contumace, si trovi in un evidente stato psico – fisico tale CP_1
pagina 1 di 4 da renderla incapace di provvedere ai propri interessi e che giustifica, quindi,
l'accoglimento della domanda di interdizione.
Con ricorso del 13.12.23 il Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica di Siracusa C.E. chiedeva che venisse dichiarata Per_1
l'interdizione di . Controparte_1
A sostegno delle sue richieste la Procura affermava che la versa CP_1 in condizioni di abituale infermità caratterizzate da alterazioni comportamentali reattivi all'ideazione e all'atteggiamento oppositivo con rifiuto categorico di aiuto. La stessa peraltro vivrebbe in strada e avrebbe anche assunto atteggiamenti pericolosi per abitanti e passanti e non ha alcun familiare che possa prendersi cura di lei.
Proposto il predetto ricorso, con decreto dell'11.1.24 veniva fissata udienza del 26.6.24 con onere di notifica del ricorso e del decreto a carico di parte ricorrente nei confronti dell'interdicenda nonché delle persone, ove esistenti, indicate dall'art. 417 c.c..
Nel corso del giudizio emergeva tuttavia l'impossibilità di procedere alle notifiche di rito alla interdicenda in quanto senza fissa dimora e non rintracciata dalle forze dell'ordine nonostante le ricerche compiute. In ragione di ciò, alle udienze del 9.9.24 e 27.9.24 la Procura ricorrente chiedeva la decisione della causa allo stato della documentazione medica versata in atti e senza audizione della interdicenda in ragione del suo stato di irreperibilità.
Con decreto del 15.10.24 il Giudice istruttore rilevava che secondo la Corte
Costituzionale, 31/03/1988, n.382 l'art. 419, comma 1, c.c. deve essere interpretato nel senso che l'obbligo dell'esame può considerarsi assolto, ed il procedimento di interdizione può proseguire, ogniqualvolta l'interdicendo, che abbia già rifiutato di comparire dinanzi al giudice istruttore, insista nel suo rifiuto a farsi esaminare. A detto contegno si deve equiparare l'irreperibilità, ritualmente accertata, dell'interdicendo.
Del resto, nel medesimo decreto si osservava che l'assenza (per irreperibilità) dell'interdicendo non implica pregiudizio dei suoi diritti e delle sue ragioni nel giudizio di interdizione, soprattutto se si considera che, in tale giudizio,
è previsto l'intervento necessario del Pubblico Ministero, finalizzato a pagina 2 di 4 garantire l'attuazione della legge nel rispetto dell'interesse generale cui è ispirata la normativa sull'interdizione.
Tutto ciò premesso, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
2.4.25 ove compariva la Procura ricorrente la quale insisteva in atti.
La domanda proposta va accolta.
È infatti documentalmente provato che è Controparte_1 affetta da “disturbo delirante cronico”.
La relazione medico-sociale del DSM di Siracusa che testualmente recita: “ dall'osservazione del comportamento e della personalità nel corso dei ricoveri in TSO emerge un quadro psichico caratterizzato da verosimile ideazione delirante sub-cronica. Si sono verificati degli episodi di scompenso psichico con alterazioni comportamentali reattivi all'ideazione e all'atteggiamento oppositivo con rifiuto categorico di aiuto. Assente la consapevolezza di malattia
e la aderenza alla terapia farmacologica che ritiene inopportuna e vissuta come violenza nel corso dei ricoveri”.
Alla luce di quanto sinora esposto, la domanda è fondata e va accolta, dovendosi ritenere sussistente il presupposto di cui all'art. 414 c.c. e reputandosi necessaria, in relazione alle specifiche patologie della
, la misura dell'interdizione per assicurare adeguata protezione CP_1 all'incapace.
Stante la natura della controversia devono essere compensate tra le parti le spese di lite.
La nomina del tutore definitivo, ai sensi del comb. disp. artt. 346 - 424 c.c.,
è di competenza del giudice tutelare.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale pronuncia l'interdizione di nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._1
Dispone che la Cancelleria, ai sensi dell'art. 423 c.c., annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
pagina 3 di 4 Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 17/04/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott. Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4886/2023 promossa da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI SIRACUSA;
RICORRENTE EX ART. 417 C.C.
E nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._1
INTERDICENDA
CONCLUSIONI: per l'Ufficio della Procura della Repubblica di Siracusa, nonché parte ricorrente: “si insiste per l'accoglimento del ricorso e, quindi, che venga pronunciata l'interdizione di ” Controparte_1
***
(ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. n. 6 del 18.6.2009 non si riporta l'esposizione dello svolgimento del processo)
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le risultanze probatorie e documentali hanno evidenziato come
[...]
, contumace, si trovi in un evidente stato psico – fisico tale CP_1
pagina 1 di 4 da renderla incapace di provvedere ai propri interessi e che giustifica, quindi,
l'accoglimento della domanda di interdizione.
Con ricorso del 13.12.23 il Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica di Siracusa C.E. chiedeva che venisse dichiarata Per_1
l'interdizione di . Controparte_1
A sostegno delle sue richieste la Procura affermava che la versa CP_1 in condizioni di abituale infermità caratterizzate da alterazioni comportamentali reattivi all'ideazione e all'atteggiamento oppositivo con rifiuto categorico di aiuto. La stessa peraltro vivrebbe in strada e avrebbe anche assunto atteggiamenti pericolosi per abitanti e passanti e non ha alcun familiare che possa prendersi cura di lei.
Proposto il predetto ricorso, con decreto dell'11.1.24 veniva fissata udienza del 26.6.24 con onere di notifica del ricorso e del decreto a carico di parte ricorrente nei confronti dell'interdicenda nonché delle persone, ove esistenti, indicate dall'art. 417 c.c..
Nel corso del giudizio emergeva tuttavia l'impossibilità di procedere alle notifiche di rito alla interdicenda in quanto senza fissa dimora e non rintracciata dalle forze dell'ordine nonostante le ricerche compiute. In ragione di ciò, alle udienze del 9.9.24 e 27.9.24 la Procura ricorrente chiedeva la decisione della causa allo stato della documentazione medica versata in atti e senza audizione della interdicenda in ragione del suo stato di irreperibilità.
Con decreto del 15.10.24 il Giudice istruttore rilevava che secondo la Corte
Costituzionale, 31/03/1988, n.382 l'art. 419, comma 1, c.c. deve essere interpretato nel senso che l'obbligo dell'esame può considerarsi assolto, ed il procedimento di interdizione può proseguire, ogniqualvolta l'interdicendo, che abbia già rifiutato di comparire dinanzi al giudice istruttore, insista nel suo rifiuto a farsi esaminare. A detto contegno si deve equiparare l'irreperibilità, ritualmente accertata, dell'interdicendo.
Del resto, nel medesimo decreto si osservava che l'assenza (per irreperibilità) dell'interdicendo non implica pregiudizio dei suoi diritti e delle sue ragioni nel giudizio di interdizione, soprattutto se si considera che, in tale giudizio,
è previsto l'intervento necessario del Pubblico Ministero, finalizzato a pagina 2 di 4 garantire l'attuazione della legge nel rispetto dell'interesse generale cui è ispirata la normativa sull'interdizione.
Tutto ciò premesso, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
2.4.25 ove compariva la Procura ricorrente la quale insisteva in atti.
La domanda proposta va accolta.
È infatti documentalmente provato che è Controparte_1 affetta da “disturbo delirante cronico”.
La relazione medico-sociale del DSM di Siracusa che testualmente recita: “ dall'osservazione del comportamento e della personalità nel corso dei ricoveri in TSO emerge un quadro psichico caratterizzato da verosimile ideazione delirante sub-cronica. Si sono verificati degli episodi di scompenso psichico con alterazioni comportamentali reattivi all'ideazione e all'atteggiamento oppositivo con rifiuto categorico di aiuto. Assente la consapevolezza di malattia
e la aderenza alla terapia farmacologica che ritiene inopportuna e vissuta come violenza nel corso dei ricoveri”.
Alla luce di quanto sinora esposto, la domanda è fondata e va accolta, dovendosi ritenere sussistente il presupposto di cui all'art. 414 c.c. e reputandosi necessaria, in relazione alle specifiche patologie della
, la misura dell'interdizione per assicurare adeguata protezione CP_1 all'incapace.
Stante la natura della controversia devono essere compensate tra le parti le spese di lite.
La nomina del tutore definitivo, ai sensi del comb. disp. artt. 346 - 424 c.c.,
è di competenza del giudice tutelare.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale pronuncia l'interdizione di nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._1
Dispone che la Cancelleria, ai sensi dell'art. 423 c.c., annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
pagina 3 di 4 Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 17/04/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott. Veronica Milone
pagina 4 di 4