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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 20/06/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 502 del ruolo generale dell'anno 2024 di volontaria giurisdizione tra
( , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Gairo nella via Sardegna n.4, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Lanusei del 5.12.2024, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Stanislao Caboni n.10 presso lo studio dall'avv.
Marilena Pani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
( ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Località Sirai, Carbonia, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Alghero n.51 presso lo studio dall'avv. che lo rappresenta e difende in virtù di procura CP_2
in atti
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso e da note di trattazione scritta per l'udienza del 13 marzo 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Salerno il 30.04.2016 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 38, Parte 2, Serie C, anno 2016 (estratto del matrimonio prodotto);
- dall'unione nasceva (il 15.11.2016); Per_1
Con ricorso del 16.12.2024, le parti adivano il Tribunale di Lanusei chiedendo che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio [recte: cessazione degli effetti civili del matrimonio attesa la registrazione alla parte II e non I dei registri] alle condizioni di cui al ricorso, così come di seguito riportate:
a) Il minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di lui in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale di volta in volta si troverà al Per_1 momento dell'assunzione della decisione.
Pertanto, le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed all'orientamento religioso del figlio saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio che riceverà cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori ed avrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, nonché conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi.
b) Durante il periodo scolastico, da settembre e giugno, il padre potrà stare con il bambino il fine settimana, secondo il criterio dell'alternanza (due weekend al mese), dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera (farà rientro nel domicilio materno orientativamente entro le ore 20:30), salvo comprovate esigenze lavorative o personali del padre o specifiche esigenze del minore. Compatibilmente con gli impegni scolastici, per almeno un weekend al mese, il minore potrà pernottare presso il domicilio paterno un giorno in più (il venerdì o il lunedì).
c) Gli spostamenti del figlio tra il domicilio dei genitori saranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza tra le parti, salvo comprovati legittimi impedimenti.
c.1)Considerata l'attuale esigenza manifestata da la quale in Parte_1
considerazione della patologia diagnosticata e dei farmaci che regolarmente assume, ritiene di non essere attualmente in grado di farsi carico, in alternanza con il padre, dello spostamento del figlio tra i vari domicili, il padre starà col figlio minore un weekend al mese, facendosi carico del relativo spostamento, salvo comprovate esigenze lavorative o personali del padre o specifiche esigenze del minore. La sig.ra accompagnerà il figlio per un tragitto pari a circa 20 km dal proprio domicilio Pt_1
(individuando il Comune di Cardedu come punto di incontro, considerato l'attuale domicilio delle parti).
Il padre potrà stare col figlio minore un ulteriore weekend al mese qualora
[...]
, anche per il tramite dei propri familiari o altre persone di fiducia, avesse la Pt_1
possibilità di accompagnare il minore presso il domicilio del padre, o quantomeno a metà strada, il quale dovrà essere preventivamente informato. A ogni modo, potrà essere il padre a farsi carico di tale spostamento (compatibilmente con le proprie esigenze personali e lavorative) e la sig.ra accompagnerà il figlio per un Pt_1
tragitto pari a circa 20 km dal proprio domicilio (individuando il Comune di Cardedu come punto di incontro, considerato l'attuale domicilio delle Parti).
Resta inteso che, qualora il legittimo impedimento manifestato da Parte_1
dovesse venir meno, gli spostamenti del figlio tra il domicilio dei genitori saranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza tra le Parti, di cui al punto c).
d) Durante il periodo estivo e non scolastico (orientativamente da metà giugno a metà settembre) Siano potrà tenere con sé il minore per un totale di circa 30 giorni non consecutivi (weekend compresi) e, dunque, in media 10 giorni al mese, anche non consecutivi (compatibilmente con le esigenze lavorative). Tali giorni andranno concordati entro il 10 giugno di ogni anno.
I genitori concordano sulla eventualità di far frequentare al minore un campus estivo nei pressi del domicilio materno, nonché di ricorrere, in caso di necessità, all'ausilio di una baby sitter.
I relativi costi saranno suddivisi tra i genitori al 50%.
e) Il padre avrà la possibilità di vedere il figlio minore ogni volta che lo vorrà, dopo aver preventivamente ed informalmente concordato l'incontro con la madre, compatibilmente con gli impegni già intrapresi e con le esigenze del minore.
Le restanti festività e\o i ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore. Pertanto, starà il periodo compreso tra il 23 dicembre sera ed il 31 Per_1
dicembre mattina con un genitore e tra il 31 dicembre mattina ed il 6 gennaio sera, con l'altro mentre, la Pasqua, alternata di anno in anno. Se il bambino trascorrerà il
Natale con un genitore, all'altro dovranno essere garantite le festività pasquali. Per quanto riguarda l'anno in corso (2024), le Parti concordano che trascorrerà Per_1
il Natale con il padre e il Capodanno con la madre.
Il compleanno del minore verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori, ovvero in mancanza di accordo in maniera alternata, o alternando la presenza del figlio con ciascun genitore tra mattina\pomeriggio e tardo pomeriggio\pernotto.
Entrambi i genitori, nella gestione delle modalità di visita, dovranno cercare, per quanto possibile, di venirsi incontro reciprocamente, tenendo conto delle esigenze lavorative e personali di entrambi e delle esigenze del minore. I genitori potranno modificare gli accordi intrapresi solo in ipotesi di comprovate esigenze, previo accordo tra loro, e nell'interesse del figlio.
f) Entrambi i genitori si impegnano ad agevolare il contatto telefonico (anche tramite videochiamata) tra il figlio minore ed il genitore che in quel dato momento non lo ha con sé, sensibilizzandolo ad instaurare delle comunicazioni sane, piacevoli e costruttive. Tali momenti non verranno imposti e si svolgeranno con modalità consone ai bisogni del minore. Ciascun genitore dovrà mantenere un telefono “operativo”, ed essere reperibile in caso di contatto da parte del figlio o dell'altro genitore per comunicazioni relative al minore, ovvero impegnarsi a ricontattare il minore e\o l'altro genitore al primo momento utile.
g) I genitori dovranno salvaguardare il rapporto genitore-figlio di entrambe le figure parentali, onde evitare che una delle due figure venga estromessa dalla quotidianità del minore. Fermo restando il diritto del figlio minore a mantenere rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ambedue le stirpi genitoriali, in considerazione dell'attività lavorativa svolta da entrambi i genitori, ciascun genitore, nei periodi in cui terrà con sé il figlio potrà avvalersi dell'ausilio degli ascendenti e/o parenti che abbiano un rapporto significativo con il minore (prevalentemente i nonni e\o gli zii) per la cura dello stesso, a cui però non potrà essere delegata integralmente la gestione del minore, se non per limitati periodi di tempo. Nei pomeriggi che trascorreranno con il minore i genitori dovranno impegnarsi a seguirlo e ad indirizzarlo nello studio e nell'esecuzione dei compiti a casa. I genitori concordano sul fatto che il minore possa trascorrere qualche giorno di vacanza a Salerno, paese d'origine del padre, al fine di consentire al minore di trascorrere del tempo col nonno paterno e gli zii. Tali giorni andranno concordati in considerazione delle esigenze, degli impegni e della volontà del minore. h) I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche o altre, eventualmente necessarie al figlio minore. Il genitore che programma gli appuntamenti per il minore informerà tempestivamente l'altro genitore. Sono altresì concordi nel far intraprendere al Minore un Per_1
percorso di sostegno, per il tramite di una psicologa infantile, da individuare di concerto e le cui spese saranno ripartite tra gli stessi in ragione della metà.
i) Il padre concorrerà al 50% con la madre al mantenimento del figlio mediante la corresponsione della somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) complessivi, da accreditarsi sul c/c intestato alla madre. Detto importo comprenderà le spese ordinarie, così come individuate dalle linee guida del CNF del 29.11.2017. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie o valutate idonee alla crescita psicofisica del minore.
Per l'individuazione delle spese straordinarie si richiamano integralmente le Linee
Guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017.
Nel momento in cui uno dei due genitori ravvedesse la possibilità di affrontare una spesa extra, intesa come non necessaria allo sviluppo psicofisico del figlio, ma valutata idonea e non nociva da entrambi i genitori, il genitore che potesse e volesse affrontare economicamente la spesa sarà libero di sostenerla a proprio esclusivo carico.
j) Gli assegni familiari e i bonus e/o i sussidi statali o regionali, comunque denominati, relativi al figlio minore continueranno ad essere percepiti da entrambi i genitori al
50%, come per legge.
k) Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché concedersi reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto del minore.
l) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non pretendere nulla l'uno dall'altra e viceversa a titolo di mantenimento reciproco.
I coniugi chiedevano altresì che venissero incaricati i Servizi Sociali competenti per territorio, di avviare interventi adeguati di sostegno e supporto, anche psicologico, a beneficio del minore e del relativo nucleo familiare.
All'udienza presidenziale del 13.03.2025, svoltasi a trattazione scritta, venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso. I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione concluso con omologa del Tribunale di Tempio Pausania del 15.03.2023, n.cron. 2002/2023 (RG
1185/2022).
È dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (attesa la registrazione alla parte II e non I dei registri) contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Le condizioni sopra riportate devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili. Le statuizioni relative al minore sono rispettose degli interessi morali dello stesso.
Preso atto della adesione del PM alla domanda congiunta delle parti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Salerno il
30.04.2016 fra e , così come sopra identificati, registrato Parte_1 CP_1 negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 38, Parte 2, Serie C, anno 2016;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate;
- incarica i Servizi Sociali del Comune di Gairo di avviare interventi adeguati di sostegno e supporto, anche psicologico, a beneficio di e del relativo Parte_2
nucleo familiare;
- Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 20.6.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. Nicola Caschili