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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/09/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
n. 424/2022 R. G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. GULLINO Massimo, presidente (in presenza); dott. SABATINI Augusto, consigliere relatore (in presenza); dott. SALVO Marisa, consigliere (da remoto);
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 424/2022 R. G., vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
deceduto in data 10.7.2024; Persona_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese per procura in atti dall'avv. CICCIARI Giuseppe del foro di Messina ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in Pace del Mela (via Libertà n. 139); pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore; p. IVA: P.IVA_1
APPELLATO–CONTUMACE
NONCHÉ
in persona di quale mandataria con rappresentanza di Controparte_3 Controparte_4
(ora giusto Controparte_5 Controparte_6 atto di fusione per incorporazione), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
p. IVA: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MONTEROSSO Tito del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Catania (via Vittorio
Emanuele Orlando n. 56); pec: ; Email_2
APPELLATA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.5.2022 e Parte_1 [...] convenivano in giudizio davanti a questa Corte le parti convenute come in epigrafe Per_1 individuate, riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di
Barcellona Pozzo di Gotto–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 508 emessa in data 20.4.2022 nel procedimento già iscritto al n. 976/2016 RGAC.
Per le parti appellate: mentre rimaneva contumace;
Controparte_1 si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_3
Dichiarata con ordinanza in data 25-26.11.2024 l'interruzione del giudizio, il Il procedimento non era più riassunto nei termini di legge.
Con segnalazione del 22.7.2025, la difesa dell'appellata deduceva l'avvenuta Controparte_3 maturazione dei presupposti per la declaratoria d'estinzione del giudizio rilevando l'omessa sua riassunzione nei termini di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi d'ufficio l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 C.P.C., nel testo successivo alla modifica di cui alla legge n. 69/2009, nel caso applicabile ratione temporis trattandosi di giudizio instaurato (in primo grado) in epoca successiva al 4 luglio
2009.
Risulta infatti per tabulas che in esito all'udienza del 25.11.2024 – celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. – il presente giudizio è stato dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 300, commi 1 e 2, C.P.C. per la morte dell'appellante evento Persona_1 dichiarato in detta udienza dal procuratore costituito anche nel suo interesse.
In difetto di emergenze documentali da cui possa inferirsi che il procedimento sia stato successivamente e tempestivamente riassunto e, in particolare, per quanto qui di specifico interesse, che ciò sia avvenuto nel termine perentorio di tre mesi dalla suddetta data – quale previsto dall'art. 305 C.P.C. (nel testo novellato dalla citata legge n. 69/2009, qui applicabile ratione temporis) – nulla osta a che questa Corte faccia luogo a declaratoria conseguente ex officio d'estinzione del giudizio in argomento, in quanto trattasi di vicenda ad effetto ipso iure e non più rilevabile solo in virtù d' eccezione di parte a mente dell'ultimo comma dell'art. 307
C.P.C. “nuovo testo” retro menzionato (il quale, testualmente, recita: “… l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio …”).
Mentre le spese del presente grado, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 C.P.C., restano a carico delle parti che le hanno anticipate, è doveroso avvisare che la declaratoria d'estinzione emittenda esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del
2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle pronunce nn. 25485 del 2018 e, già prima, n.
19560 del 2015).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così provvede: dichiara estinto il procedimento iscritto in grado d'appello al n. 424/2022 RGAC.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (in presenza e da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 9.9.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere relatore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. GULLINO Massimo, presidente (in presenza); dott. SABATINI Augusto, consigliere relatore (in presenza); dott. SALVO Marisa, consigliere (da remoto);
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 424/2022 R. G., vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
deceduto in data 10.7.2024; Persona_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese per procura in atti dall'avv. CICCIARI Giuseppe del foro di Messina ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in Pace del Mela (via Libertà n. 139); pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore; p. IVA: P.IVA_1
APPELLATO–CONTUMACE
NONCHÉ
in persona di quale mandataria con rappresentanza di Controparte_3 Controparte_4
(ora giusto Controparte_5 Controparte_6 atto di fusione per incorporazione), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
p. IVA: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MONTEROSSO Tito del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Catania (via Vittorio
Emanuele Orlando n. 56); pec: ; Email_2
APPELLATA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.5.2022 e Parte_1 [...] convenivano in giudizio davanti a questa Corte le parti convenute come in epigrafe Per_1 individuate, riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di
Barcellona Pozzo di Gotto–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 508 emessa in data 20.4.2022 nel procedimento già iscritto al n. 976/2016 RGAC.
Per le parti appellate: mentre rimaneva contumace;
Controparte_1 si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_3
Dichiarata con ordinanza in data 25-26.11.2024 l'interruzione del giudizio, il Il procedimento non era più riassunto nei termini di legge.
Con segnalazione del 22.7.2025, la difesa dell'appellata deduceva l'avvenuta Controparte_3 maturazione dei presupposti per la declaratoria d'estinzione del giudizio rilevando l'omessa sua riassunzione nei termini di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi d'ufficio l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 C.P.C., nel testo successivo alla modifica di cui alla legge n. 69/2009, nel caso applicabile ratione temporis trattandosi di giudizio instaurato (in primo grado) in epoca successiva al 4 luglio
2009.
Risulta infatti per tabulas che in esito all'udienza del 25.11.2024 – celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. – il presente giudizio è stato dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 300, commi 1 e 2, C.P.C. per la morte dell'appellante evento Persona_1 dichiarato in detta udienza dal procuratore costituito anche nel suo interesse.
In difetto di emergenze documentali da cui possa inferirsi che il procedimento sia stato successivamente e tempestivamente riassunto e, in particolare, per quanto qui di specifico interesse, che ciò sia avvenuto nel termine perentorio di tre mesi dalla suddetta data – quale previsto dall'art. 305 C.P.C. (nel testo novellato dalla citata legge n. 69/2009, qui applicabile ratione temporis) – nulla osta a che questa Corte faccia luogo a declaratoria conseguente ex officio d'estinzione del giudizio in argomento, in quanto trattasi di vicenda ad effetto ipso iure e non più rilevabile solo in virtù d' eccezione di parte a mente dell'ultimo comma dell'art. 307
C.P.C. “nuovo testo” retro menzionato (il quale, testualmente, recita: “… l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio …”).
Mentre le spese del presente grado, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 C.P.C., restano a carico delle parti che le hanno anticipate, è doveroso avvisare che la declaratoria d'estinzione emittenda esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del
2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle pronunce nn. 25485 del 2018 e, già prima, n.
19560 del 2015).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così provvede: dichiara estinto il procedimento iscritto in grado d'appello al n. 424/2022 RGAC.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (in presenza e da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 9.9.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere relatore (dott. Augusto SABATINI)