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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4209/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Eugenio Spadafora Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferraro e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 4.11.2024 ritualmente notificato parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza del requisito per l'indennità di accompagnamento ma solo quello per lo status di persona con handicap grave.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando la contraddittorietà della valutazione espressa dall'ausiliare che aveva riconosciuto la sussistenza del deficit di deambulazione e la necessità di assistenza globale.
1 Concludeva chiedendo la declaratoria del diritto all'indennità di accompagnamento ed al pagamento di quanto dovuto a tale titolo con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data da accertarsi.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 19.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente sostiene la contraddittorietà della valutazione espressa dal CTU nella fase ATP evidenziando, in particolare, che “[..] viene statuito come la sig.ra versi in una condizione che determina, a dire proprio del CTU “una Pt_1 riduzione della autonomia personale che rende necessario un intervento assistenziale globale”. Va ricordato immediatamente e nuovamente come le patologie che determinerebbero lo stato appena descritto dal medico attengano
a questioni che afferiscono strettamente alla deambulazione, o comunque al movimento generale, oltre che anche all'umore e alle capacità cognitive della ricorrente. Ci riesce difficile, allora, non contestare quanto statuito in un quadro simile, dove il CTU peraltro ha ricordato in più circostanze le problematiche di deambulazione della ricorrente, che necessita addirittura di appoggio in posizione eretta [..]” (così a pag. 3 del ricorso) e che “[..] In un quadro simile non può dirsi che una persona con deficit di deambulazione, che ha bisogno di un appoggio per stare in piedi (per come scritto in perizia) e che necessità una assistenza globale, non abbia poi il diritto alla indennità di accompagnamento [..]. (cfr. pag. 5 del ricorso).
Le contestazioni, per come formulate, non possono essere condivise.
Giova preliminarmente ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
L'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede che l'handicap è ritenuto grave qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto
l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un
2 intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ciò detto deve, su un piano generale, rilevarsi che la condizione del soggetto che presenta una riduzione della autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale integra certamente la connotazione di gravità contemplata dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 ma non necessariamente quella del requisito sanitario previsto per il diritto all'indennità di accompagnamento.
Ed invero, a differenza di quanto avviene per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nell'accertamento dello stato di handicap viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alle patologie e menomazioni riscontrate sicchè un soggetto ben può risultare in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani della vita e tuttavia necessitare dell'intervento assistenziale continuativo che investe non già la sfera individuale ma quello della vita di relazione.
I presupposti caratterizzanti lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità e quelli per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono dunque differenti (e non coincidenti) e non necessariamente la ricorrenza dei primi comporta la sussistenza dei secondi.
Tanto precisato, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU nella fase ATP ha accertato che “[..] il soggetto allo stato attuale NON versa in condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento. Seppur con evidenti difficoltà, la perizianda allo stato risulta infatti in grado di eseguire autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore [..]” e, in replica alle osservazioni presentate avverso la bozza dell'elaborato, ha specificato che “[..] Le menomazioni rilevate nel corso delle operazioni peritali, e riportate pure nelle controdeduzioni, non causano
l'impossibilità a deambulare, requisito richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. In tal senso, è sufficiente far rilevare come la Ricorrente possa sostanzialmente deambulare lentamente e con un appoggio monolaterale. Allo stesso modo non ci sono dubbi relativamente al fatto che le menomazioni rilevate determinino difficoltà nello svolgimento delle comuni attività quotidiane, tuttavia, anche in questo caso, si deve considerare che allo stato attuale la Ricorrente non necessita di assistenza continua. La perizianda
3 risulta in grado, ad esempio, di provvedere all'igiene personale, di vestirsi o di cucinare [..]”.
La relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
Deve quindi, in definitiva, dichiararsi che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite devono essere compensate stante il riconoscimento del requisito sanitario per una delle prestazioni di riferimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4209/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Eugenio Spadafora Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferraro e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 4.11.2024 ritualmente notificato parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza del requisito per l'indennità di accompagnamento ma solo quello per lo status di persona con handicap grave.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando la contraddittorietà della valutazione espressa dall'ausiliare che aveva riconosciuto la sussistenza del deficit di deambulazione e la necessità di assistenza globale.
1 Concludeva chiedendo la declaratoria del diritto all'indennità di accompagnamento ed al pagamento di quanto dovuto a tale titolo con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data da accertarsi.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 19.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente sostiene la contraddittorietà della valutazione espressa dal CTU nella fase ATP evidenziando, in particolare, che “[..] viene statuito come la sig.ra versi in una condizione che determina, a dire proprio del CTU “una Pt_1 riduzione della autonomia personale che rende necessario un intervento assistenziale globale”. Va ricordato immediatamente e nuovamente come le patologie che determinerebbero lo stato appena descritto dal medico attengano
a questioni che afferiscono strettamente alla deambulazione, o comunque al movimento generale, oltre che anche all'umore e alle capacità cognitive della ricorrente. Ci riesce difficile, allora, non contestare quanto statuito in un quadro simile, dove il CTU peraltro ha ricordato in più circostanze le problematiche di deambulazione della ricorrente, che necessita addirittura di appoggio in posizione eretta [..]” (così a pag. 3 del ricorso) e che “[..] In un quadro simile non può dirsi che una persona con deficit di deambulazione, che ha bisogno di un appoggio per stare in piedi (per come scritto in perizia) e che necessità una assistenza globale, non abbia poi il diritto alla indennità di accompagnamento [..]. (cfr. pag. 5 del ricorso).
Le contestazioni, per come formulate, non possono essere condivise.
Giova preliminarmente ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
L'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede che l'handicap è ritenuto grave qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto
l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un
2 intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ciò detto deve, su un piano generale, rilevarsi che la condizione del soggetto che presenta una riduzione della autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale integra certamente la connotazione di gravità contemplata dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 ma non necessariamente quella del requisito sanitario previsto per il diritto all'indennità di accompagnamento.
Ed invero, a differenza di quanto avviene per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nell'accertamento dello stato di handicap viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alle patologie e menomazioni riscontrate sicchè un soggetto ben può risultare in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani della vita e tuttavia necessitare dell'intervento assistenziale continuativo che investe non già la sfera individuale ma quello della vita di relazione.
I presupposti caratterizzanti lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità e quelli per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono dunque differenti (e non coincidenti) e non necessariamente la ricorrenza dei primi comporta la sussistenza dei secondi.
Tanto precisato, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU nella fase ATP ha accertato che “[..] il soggetto allo stato attuale NON versa in condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento. Seppur con evidenti difficoltà, la perizianda allo stato risulta infatti in grado di eseguire autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore [..]” e, in replica alle osservazioni presentate avverso la bozza dell'elaborato, ha specificato che “[..] Le menomazioni rilevate nel corso delle operazioni peritali, e riportate pure nelle controdeduzioni, non causano
l'impossibilità a deambulare, requisito richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. In tal senso, è sufficiente far rilevare come la Ricorrente possa sostanzialmente deambulare lentamente e con un appoggio monolaterale. Allo stesso modo non ci sono dubbi relativamente al fatto che le menomazioni rilevate determinino difficoltà nello svolgimento delle comuni attività quotidiane, tuttavia, anche in questo caso, si deve considerare che allo stato attuale la Ricorrente non necessita di assistenza continua. La perizianda
3 risulta in grado, ad esempio, di provvedere all'igiene personale, di vestirsi o di cucinare [..]”.
La relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
Deve quindi, in definitiva, dichiararsi che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite devono essere compensate stante il riconoscimento del requisito sanitario per una delle prestazioni di riferimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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