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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 4378/2022 R.G. in opposizione al decreto ingiuntivo n.1243/22, emesso il
31/10/22 dal Tribunale di Udine, promossa con citazione in opposizione del 22/12/2022 da
c.f. , nato il Parte_1 C.F._1
6.6.1969 ad Udine e residente a [...] int.3, con procuratore e domiciliatario l'Avv. Luigino
Bottoni cod fisc , con Studio. In Osoppo, via C.F._2
Batterie n. 15, giusta mandato telematico in atto separato.
- attore opponente –
contro
(P.IVA, C.F. e numero di Controparte_1 iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma - P.IVA_1
Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), quale società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30/04/1999 e iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia al n. 35412.6, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07 giugno 2017, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, e per essa CP_2
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle
[...]
Imprese di - R.E.A. n. 149681 - Capitale CP_1 P.IVA_2
Sociale di Euro 50.000,00 i.v.), giusta procura speciale del
31/08/2018 a ministero del Dott. Nicola Atlante, Notaio in
Roma (Rep. n. 57298 - Racc. n. 29003 (doc. 1), quale società incorporata in (P.IVA, C.F. e Controparte_3 numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano,
1 Monza, Brianza, Lodi al numero - REA n. 1888273), P.IVA_3 con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione
Europea 6/A – 6/B, giusta atto pubblico di fusione del
23/11/2022, a rogito del Dott. Notaio in Persona_1
Milano (Rep. n. 75095 - Racc. n. 15653 (doc. 2), che agisce nel presente atto per il tramite del suo Procuratore
Speciale, Dr. nato a [...] il Controparte_4
10 aprile 1960, codice fiscale giusta CodiceFiscale_3 procura rilasciata da il Controparte_3
21/10/2022 e in pari data registrata, autenticata nella firma dal Dr. Notaio in Milano (Rep. n. 5488 – Racc. Persona_2
n. 4129 (doc. 3), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco
Pesenti (C.F. - P.E.C. C.F._4
) e Francesco Concio (C.F. Email_1
- P.E.C. C.F._5
- fax n. 02-48011624), Email_2 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di risposta ai sensi dell'art. 83, co. III, c.p.c., con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, presso lo Studio dell'Avv. Capomacchia Pia,
, in Via Manzini N. 21 - 33100 Udine (UD), C.F._6
Email_3
- convenuta opposta –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni: per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice,In via pregiudiziale e sempre in via preliminare: “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'attore opponente e/o la carenza di legittimazione attiva al recupero del credito della convenuta opposta, e/o la nullità inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza degli elementi essenziali ex art. 633 e ss. c.p.c. e, per le ragioni esposte in narrativa, si disponga la revoca del decreto ingiuntivo n. 1243/2022 emesso dal Tribunale diUdine. Nel merito in via principale: annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1243/2022 emesso dal Tribunale di Udine, accertata
2 l'intervenuta prescrizione quale fatto estintivo del credito ingiunto. Nel merito in via subordinata: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1243/2022 emesso dal Tribunale di Udine per decadenza dalla fideiussione e/o per mancanza di prova scritta del credito ingiunto. Condannare la convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In ogni caso con condanna della convenuta opposta al rimborso delle spese, compensi, Iva e Cna e di ogni altra inerente il giudizio, come per legge.
Per la convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1243/2022 rubricato sub
R.G. n. 3266/2022 emesso dal Tribunale di Udine in favore di non essendo l'opposizione proposta Controparte_1 fondata su prova scritta o di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.
Nel merito in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. al pagamento, in favore Parte_1 di dell'importo di € 42.106,77 oltre Controparte_1 interessi convenzionali dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
147/2022..
3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente occorre soffermarsi sull'eccezione (di merito) di difetto di legittimazione attiva, ossia di difetto della titolarità dal lato attivo del credito garantito dalla pretesa fideiussione azionata in via monitoria dall'opposta nel presente giudizio, ossia il saldo negativo, gravato degli interessi di legge per Euro 42.106,77, del conto corrente n.7600 di cui era titolare la UO AN , CP_5
successivamente dichiarata fallita e di seguito cancellata dal registro delle imprese, a seguito della chiusura della relativa procedura concorsuale.
Più precisamente l'opponente contesta che la società
sia divenuta cessionaria del credito Controparte_1
garantito dalla pretesa fidejussione azionata in via monitoria, rilasciata dall'opponente stesso in favore della in relazione alle Parte_2
obbligazioni assunte nei confronti di tale istituto di credito dalla società UO AN 2001 srl,
In particolare, l'opponente contesta che l'opposta sia cessionaria del predetto credito garantito che, in tesi della stessa opposta, le sarebbe stato ceduto, unitamente alle garanzie che lo assistono, ex art.58 TUB dalla
[...]
come da avviso di cessione di Parte_2
crediti in blocco pro soluto pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.151 del 23/12/17.
Orbene, l'eccezione è fondata.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione occorre evidenziare che l'intestato Tribunale ha più volte argomentato in sede monitoria, rigettando il
4 relativo ricorso di ingiunzione, che, in caso di omessa produzione dell'atto di cessione in blocco, la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è
sufficiente di per sé a provare la titolarità del credito in capo al soggetto che ne appare cessionario in base a tale avviso, avendo tale pubblicazione la mera funzione di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto.
Tale indirizzo è stato autorevolmente condiviso dalla dalla Suprema Corte (vedi Cassazione civile sez. VI,
20/07/2022, n.22754) la quale ha affermato che “E' escluso
che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale prescritto dall'art. 58, comma 2, TUB sia
sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario
del credito azionato in giudizio.”
In altri termini, "una cosa è l'avviso della cessione -
necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019)”.
Se, quindi, il cessionario non produce in giudizio l'atto traslativo negoziale che, ancorchè in blocco, gli ceda, in tesi, il credito di cui si assume titolare, è
tenuto, a fronte della contestazione dell'esistente del contratto di cessione, a provarne la conclusione e il contenuto e, più specificamente, l'inclusione del credito azionato nella cessione in questione, fermo restando, per
5 quanto qui interessa, che la cessione in blocco del credito che si assume in essa compreso, determina, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art.58 TUB anche il trasferimento al cessionario dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestasti o comunque esistenti a favore del cedente.
Una precisa ricostruzione degli oneri di prova che gravano sul cessionario è contenuta nella recente sentenza della Corte di Cassazione (vedi Cassazione civile sez. III -
22/06/2023, n. 17944) il cui passo motivazionale, pienamente condiviso dal Tribunale, è opportuno riportare qui di seguito per la sua chiarezza espositiva.
“Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di
un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli
di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con
qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo
accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice
del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera,
poi, certamente, in proposito, il principio di non
contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione
della prova dell'esistenza della cessione (e, più in
generale, della fattispecie traslativa della titolarità del
credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un
determinato credito nel novero di quelli oggetto di una
operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai
sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può
certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di
cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art.
6 contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello
specifico credito controverso nell'ambito di quelli
rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire
adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito
oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano
sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo
con certezza tra quelli compresi nell'operazione di
trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni
specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di
cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in
quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori
del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito
soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della
cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra
le caratteristiche del credito controverso e quelle che
individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e,
pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni
contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una
operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non
contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare
se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il
credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco
al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale
riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle
7 suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del
contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario
fornire la prova della cessione dello specifico credito
oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di
recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata
esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso e', però, il caso in cui (come certamente
accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione
da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del
contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo
caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può
ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte
cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al
debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti
giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso,
unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere
valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di
adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova
presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio,
nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa
della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla
società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari
ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia
effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta
8 cessione. In tali casi, la questione si risolve in un
accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione
delle prove da parte del giudice del merito e detto
accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata
motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
Orbene, calando siffatti principi nel caso, di specie,
è evidente che a fronte della contestata legittimazione attiva da parte dell'opponente, ossia della titolarità in capo all'opposta del preteso credito garantito, la scelta processuale dell'asserito cessionario di non produrre in giudizio la cessione in blocco che, in tesi dello stesso,
includerebbe anche il credito garantito dalla fidejussione dell'opponente, gli impone di provare sia l'esistenza della cessione in proprio favore da parte della banca
[...]
sia il suo contenuto, al fine di Parte_2
consentire al Tribunale di verificare il preteso mutamento soggettivo dal lato attivo del credito in questione, fermo restando che l'avviso in Gazzetta Ufficiale non è di per sé
sufficiente a provare un tanto.
La parte opposta, però, si è limitata sul punto a illustrare la procedura informativa predisposta tramite l'accesso ad una determinata pagina web per consentire al debitore ceduto di individuare se il proprio credito sia incluso della cessione.
Ma è evidente che siffatta procedura nulla prova circa l'esistenza della cessione e il suo contenuto, trattandosi di un mero strumento per consentire al preteso debitore ceduto di verificare la presenza dell'asserito credito ceduto all'interno dell'avviso pubblicato sulla G.U., ossia se esso sia incluso nel procedimento notificatorio della cessione.
9 Né si rivengono altri elementi nella documentazione prodotta in via monitoria dall'opposta per provare l'esistenza e il contenuto della cessione in blocco che l'opposta assume operata in proprio favore dalla
[...]
in relazione al preteso credito Parte_2
garantito dall'opponente, tenuto conto che la mera dichiarazione di scienza della pretesa banca cedente circa l'inclusione del credito garantito nella pretesa cessione in blocco non prova di per sé l'esistenza della cessione stessa né ha, tanto meno, valore negoziale traslativo.
Del resto la scelta processuale dell'opposta di non produrre l'atto negoziale con cui, di regola, si dimostra la propria legittimazione attiva in luogo dell'originario creditore del rapporto obbligatorio che si assume ceduto in proprio favore, non può ricadere a danno del debitore ceduto o, come nella fattispecie, a danno del suo garante, in difetto di puntuale e inequivoca prova del negozio traslativo e dell'effettiva inclusione dello specifico credito azionato in siffatta cessione.
Non spetta al Tribunale chiedersi i motivi sottesi a tale scelta processuale, ma nella fattispecie è indubbio che l'opposta non abbia offerto la prova convincente della propria legittimazione attiva a fronte della tempestiva eccezione di controparte.
Tanto basta per accogliere l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto stante l'infondatezza della pretesa azionata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed
10 eccezione rigettate, così decide:
a) accoglie l'opposizione b) e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna l'opposta al Controparte_1
pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in Euro 7.616,00 a titolo di compenso, Euro 286,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine il 24/1/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 4378/2022 R.G. in opposizione al decreto ingiuntivo n.1243/22, emesso il
31/10/22 dal Tribunale di Udine, promossa con citazione in opposizione del 22/12/2022 da
c.f. , nato il Parte_1 C.F._1
6.6.1969 ad Udine e residente a [...] int.3, con procuratore e domiciliatario l'Avv. Luigino
Bottoni cod fisc , con Studio. In Osoppo, via C.F._2
Batterie n. 15, giusta mandato telematico in atto separato.
- attore opponente –
contro
(P.IVA, C.F. e numero di Controparte_1 iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma - P.IVA_1
Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), quale società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30/04/1999 e iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia al n. 35412.6, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07 giugno 2017, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, e per essa CP_2
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle
[...]
Imprese di - R.E.A. n. 149681 - Capitale CP_1 P.IVA_2
Sociale di Euro 50.000,00 i.v.), giusta procura speciale del
31/08/2018 a ministero del Dott. Nicola Atlante, Notaio in
Roma (Rep. n. 57298 - Racc. n. 29003 (doc. 1), quale società incorporata in (P.IVA, C.F. e Controparte_3 numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano,
1 Monza, Brianza, Lodi al numero - REA n. 1888273), P.IVA_3 con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione
Europea 6/A – 6/B, giusta atto pubblico di fusione del
23/11/2022, a rogito del Dott. Notaio in Persona_1
Milano (Rep. n. 75095 - Racc. n. 15653 (doc. 2), che agisce nel presente atto per il tramite del suo Procuratore
Speciale, Dr. nato a [...] il Controparte_4
10 aprile 1960, codice fiscale giusta CodiceFiscale_3 procura rilasciata da il Controparte_3
21/10/2022 e in pari data registrata, autenticata nella firma dal Dr. Notaio in Milano (Rep. n. 5488 – Racc. Persona_2
n. 4129 (doc. 3), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco
Pesenti (C.F. - P.E.C. C.F._4
) e Francesco Concio (C.F. Email_1
- P.E.C. C.F._5
- fax n. 02-48011624), Email_2 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di risposta ai sensi dell'art. 83, co. III, c.p.c., con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, presso lo Studio dell'Avv. Capomacchia Pia,
, in Via Manzini N. 21 - 33100 Udine (UD), C.F._6
Email_3
- convenuta opposta –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni: per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice,In via pregiudiziale e sempre in via preliminare: “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'attore opponente e/o la carenza di legittimazione attiva al recupero del credito della convenuta opposta, e/o la nullità inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza degli elementi essenziali ex art. 633 e ss. c.p.c. e, per le ragioni esposte in narrativa, si disponga la revoca del decreto ingiuntivo n. 1243/2022 emesso dal Tribunale diUdine. Nel merito in via principale: annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1243/2022 emesso dal Tribunale di Udine, accertata
2 l'intervenuta prescrizione quale fatto estintivo del credito ingiunto. Nel merito in via subordinata: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1243/2022 emesso dal Tribunale di Udine per decadenza dalla fideiussione e/o per mancanza di prova scritta del credito ingiunto. Condannare la convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In ogni caso con condanna della convenuta opposta al rimborso delle spese, compensi, Iva e Cna e di ogni altra inerente il giudizio, come per legge.
Per la convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1243/2022 rubricato sub
R.G. n. 3266/2022 emesso dal Tribunale di Udine in favore di non essendo l'opposizione proposta Controparte_1 fondata su prova scritta o di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.
Nel merito in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. al pagamento, in favore Parte_1 di dell'importo di € 42.106,77 oltre Controparte_1 interessi convenzionali dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
147/2022..
3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente occorre soffermarsi sull'eccezione (di merito) di difetto di legittimazione attiva, ossia di difetto della titolarità dal lato attivo del credito garantito dalla pretesa fideiussione azionata in via monitoria dall'opposta nel presente giudizio, ossia il saldo negativo, gravato degli interessi di legge per Euro 42.106,77, del conto corrente n.7600 di cui era titolare la UO AN , CP_5
successivamente dichiarata fallita e di seguito cancellata dal registro delle imprese, a seguito della chiusura della relativa procedura concorsuale.
Più precisamente l'opponente contesta che la società
sia divenuta cessionaria del credito Controparte_1
garantito dalla pretesa fidejussione azionata in via monitoria, rilasciata dall'opponente stesso in favore della in relazione alle Parte_2
obbligazioni assunte nei confronti di tale istituto di credito dalla società UO AN 2001 srl,
In particolare, l'opponente contesta che l'opposta sia cessionaria del predetto credito garantito che, in tesi della stessa opposta, le sarebbe stato ceduto, unitamente alle garanzie che lo assistono, ex art.58 TUB dalla
[...]
come da avviso di cessione di Parte_2
crediti in blocco pro soluto pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.151 del 23/12/17.
Orbene, l'eccezione è fondata.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione occorre evidenziare che l'intestato Tribunale ha più volte argomentato in sede monitoria, rigettando il
4 relativo ricorso di ingiunzione, che, in caso di omessa produzione dell'atto di cessione in blocco, la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è
sufficiente di per sé a provare la titolarità del credito in capo al soggetto che ne appare cessionario in base a tale avviso, avendo tale pubblicazione la mera funzione di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto.
Tale indirizzo è stato autorevolmente condiviso dalla dalla Suprema Corte (vedi Cassazione civile sez. VI,
20/07/2022, n.22754) la quale ha affermato che “E' escluso
che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale prescritto dall'art. 58, comma 2, TUB sia
sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario
del credito azionato in giudizio.”
In altri termini, "una cosa è l'avviso della cessione -
necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019)”.
Se, quindi, il cessionario non produce in giudizio l'atto traslativo negoziale che, ancorchè in blocco, gli ceda, in tesi, il credito di cui si assume titolare, è
tenuto, a fronte della contestazione dell'esistente del contratto di cessione, a provarne la conclusione e il contenuto e, più specificamente, l'inclusione del credito azionato nella cessione in questione, fermo restando, per
5 quanto qui interessa, che la cessione in blocco del credito che si assume in essa compreso, determina, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art.58 TUB anche il trasferimento al cessionario dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestasti o comunque esistenti a favore del cedente.
Una precisa ricostruzione degli oneri di prova che gravano sul cessionario è contenuta nella recente sentenza della Corte di Cassazione (vedi Cassazione civile sez. III -
22/06/2023, n. 17944) il cui passo motivazionale, pienamente condiviso dal Tribunale, è opportuno riportare qui di seguito per la sua chiarezza espositiva.
“Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di
un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli
di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con
qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo
accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice
del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera,
poi, certamente, in proposito, il principio di non
contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione
della prova dell'esistenza della cessione (e, più in
generale, della fattispecie traslativa della titolarità del
credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un
determinato credito nel novero di quelli oggetto di una
operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai
sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può
certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di
cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art.
6 contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello
specifico credito controverso nell'ambito di quelli
rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire
adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito
oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano
sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo
con certezza tra quelli compresi nell'operazione di
trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni
specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di
cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in
quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori
del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito
soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della
cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra
le caratteristiche del credito controverso e quelle che
individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e,
pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni
contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una
operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non
contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare
se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il
credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco
al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale
riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle
7 suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del
contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario
fornire la prova della cessione dello specifico credito
oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di
recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata
esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso e', però, il caso in cui (come certamente
accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione
da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del
contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo
caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può
ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte
cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al
debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti
giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso,
unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere
valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di
adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova
presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio,
nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa
della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla
società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari
ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia
effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta
8 cessione. In tali casi, la questione si risolve in un
accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione
delle prove da parte del giudice del merito e detto
accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata
motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
Orbene, calando siffatti principi nel caso, di specie,
è evidente che a fronte della contestata legittimazione attiva da parte dell'opponente, ossia della titolarità in capo all'opposta del preteso credito garantito, la scelta processuale dell'asserito cessionario di non produrre in giudizio la cessione in blocco che, in tesi dello stesso,
includerebbe anche il credito garantito dalla fidejussione dell'opponente, gli impone di provare sia l'esistenza della cessione in proprio favore da parte della banca
[...]
sia il suo contenuto, al fine di Parte_2
consentire al Tribunale di verificare il preteso mutamento soggettivo dal lato attivo del credito in questione, fermo restando che l'avviso in Gazzetta Ufficiale non è di per sé
sufficiente a provare un tanto.
La parte opposta, però, si è limitata sul punto a illustrare la procedura informativa predisposta tramite l'accesso ad una determinata pagina web per consentire al debitore ceduto di individuare se il proprio credito sia incluso della cessione.
Ma è evidente che siffatta procedura nulla prova circa l'esistenza della cessione e il suo contenuto, trattandosi di un mero strumento per consentire al preteso debitore ceduto di verificare la presenza dell'asserito credito ceduto all'interno dell'avviso pubblicato sulla G.U., ossia se esso sia incluso nel procedimento notificatorio della cessione.
9 Né si rivengono altri elementi nella documentazione prodotta in via monitoria dall'opposta per provare l'esistenza e il contenuto della cessione in blocco che l'opposta assume operata in proprio favore dalla
[...]
in relazione al preteso credito Parte_2
garantito dall'opponente, tenuto conto che la mera dichiarazione di scienza della pretesa banca cedente circa l'inclusione del credito garantito nella pretesa cessione in blocco non prova di per sé l'esistenza della cessione stessa né ha, tanto meno, valore negoziale traslativo.
Del resto la scelta processuale dell'opposta di non produrre l'atto negoziale con cui, di regola, si dimostra la propria legittimazione attiva in luogo dell'originario creditore del rapporto obbligatorio che si assume ceduto in proprio favore, non può ricadere a danno del debitore ceduto o, come nella fattispecie, a danno del suo garante, in difetto di puntuale e inequivoca prova del negozio traslativo e dell'effettiva inclusione dello specifico credito azionato in siffatta cessione.
Non spetta al Tribunale chiedersi i motivi sottesi a tale scelta processuale, ma nella fattispecie è indubbio che l'opposta non abbia offerto la prova convincente della propria legittimazione attiva a fronte della tempestiva eccezione di controparte.
Tanto basta per accogliere l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto stante l'infondatezza della pretesa azionata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed
10 eccezione rigettate, così decide:
a) accoglie l'opposizione b) e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna l'opposta al Controparte_1
pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in Euro 7.616,00 a titolo di compenso, Euro 286,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine il 24/1/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del