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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1132/2018 R.G. promossa da:
nato/a a SIRACUSA il 20/12/1962, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'AVV. SABRINA DI NATALE
contro nato/a a SIRACUSA 11/03/1956 rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'AVV. D'ANGELO SEBASTIANO
Avente ad oggetto: Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16/09/2024 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione del 12.2.2018 parte attrice espone di essere erede di che Persona_1
in data 14.11.2016 aveva stipulato contratto di mantenimento con l'altra figlia CP_2
trasferendole la nuda proprietà con riserva di usufrutto di un appartamento in Siracusa via
Pasubio 113, a fronte dell'assunzione dell'obbligo di provvedere all'assistenza materiale e morale.
Deduce l'invalidità del negozio giuridico contratto a fronte delle pessime condizioni di salute della madre da cui sarebbe l'incapacità della stessa nonché l'assenza dell'alea a fronte dell'avanzata età della sig.ra Per_1
In subordine contesta la simulazione assoluta dell'atto in quanto le parti non volevano in realtà
stipulare alcun contratto.
Ciò avrebbe leso le aspettative della parte attrice a fronte del valore del bene immobile così
sottratto alla massa ereditaria-
è poi rimasto il tentativo di mediazione del 15.9.2017. Pt_2
Si costituisce parte convenuta contestando i presupposti della domanda e comunque deducendone l'assoluta infondatezza.
Rileva ed osserva che il contratto de quo è connotato dall'intuitus personae e che le condizioni di salute della sig.ra non erano affatto tali da causare la eccepita invalidità del contratto Per_1
e che l'alea era presente nel contratto.
Deduce infine che non vi è prova alcuna del presunto accordo simulatorio.
Chiede quindi il rigetto di tutte le domande.
La causa veniva istruita mediante deposito di note ex art. 183/6 cpc e disposta ctu al fine di accertare le condizioni di salute della defunta Persona_1
Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate.
pagina 2 di 5 Il contratto di mantenimento non è disciplinato dal Codice Civile ma la dottrina lo definisce come il contratto con cui una parte conferisce all'altra il diritto di esigere vita natural durante di essere mantenuta, quale corrispettivo dell'alienazione di un bene mobile, immobile o della cessione di un capitale.
Tale contratto richiama il contratto di rendita vitalizia ma si differenzia da quest'ultimo principalmente per il contenuto della prestazione di mantenimento che si concretizza, oltre che in una serie di obblighi di dare, anche in una serie di obblighi di facere quali ad esempio l'assistenza personale e la compagnia.
Caratteristica essenziale del contratto di mantenimento è l'aleatorietà legata non solo alla durata della vita del beneficiario della prestazione di mantenimento ma anche alle sue necessità che possono cambiare nel corso del tempo, ad esempio a causa dell'invecchiamento o del peggioramento del suo stato di salute.
A differenza di quanto accade nell'ipotesi di immobili oggetto di donazione che possono essere soggetti all'azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nella quota di legittima, il bene oggetto di contratto di mantenimento non rientrerà nell'asse ereditario.
Va innanzitutto esclusa l'incapacità della sig.ra viste le conclusioni cui giunge il Per_1
CTU secondo cui al momento della conclusione del contratto le condizioni di salute non erano tali da escludere la sua capacità di intendere e volere.
Va invece accolta la dedotta assenza di alea.
Nel caso di specie l'alea in effetti non sussiste a fronte dell'avanzata età della sig.ra Per_1
visto che il decesso si verifica appena 4 mesi dopo il rogito, quando l'anziana signora ha superato gli 82 anni.
Sul punto la giurisprudenza ha statuito che nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, costituente elemento essenziale del negozio anzidetto, e va accertata pagina 3 di 5 con riguardo al momento della conclusione del contratto, essendo in funzione della incertezza obiettiva iniziale della vita contemplata e della conseguente eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (Cass. 2016/19214 e Cass. 7 giugno 1971 n. 1694; Cass. 29 agosto
1992, n. 9998).
Pertanto, in considerazione della natura aleatoria del contratto, che è caratterizzato dall'indeterminatezza della prestazione complessiva cui risulterà obbligato il debitore,
commisurata all'incerta durata della vita umana e alla variabilità dei bisogni alimentari, di cura e di assistenza del vitaliziato e della terza beneficiaria del vitalizio, e che postula l'esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, non può che accogliersi la tesi della mancanza di alea.
Pertanto, nel contratto di vitalizio assistenziale, con riferimento all'età e allo stato di salute l'alea
è esclusa, il contratto è dichiarato nullo, quando, come nel caso di specie, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, la quale ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi aveva un'età
talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più
ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.
Essendo tuttavia presenti due testimoni l'atto si configura quindi come donazione modale.
Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni, fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione,
eventualmente gravata da "modus". (Cass. 15904/2016).
pagina 4 di 5 Infatti, laddove la sproporzione tra le prestazioni risulti evidente dall'inizio, il contratto si inquadra più correttamente nella diversa fattispecie della donazione modale ex articolo 793
Codice Civile per cui, ai sensi del combinato disposto degli articoli 782 Codice Civile e 2699
Codice Civile, è prevista la forma ad substantiam ovvero sotto pena di nullità dell'atto pubblico e la presenza di due testimoni, ex articoli 48 (come sostituito dall'articolo 12 comma 1 lett. c)
Legge n. 246 del 28/11/2005) e 50 della Legge 16/02/1913 n. 89 (in tal senso Cass. Civ., Sez.
II, n. 15904 del 29/07/2016; Cass. Civ., Sez. II, n. 8209 del 22/04/2016).
Restano assorbite tutte le altre domande ed eccezioni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014
parametri medi
PQM
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo,
- Dichiara la nullità del contratto di mantenimento del 14.11.2016.
- Dichiara che la tale negozio dissimula una valida donazione modale stante la presenza di due testimoni.
- Dichiara assorbite tutte le altre domande ed eccezioni.
- Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di parte attrice e le liquida in €
5.077,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
Così deciso in Siracusa 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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