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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6096 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALFREDO Parte_1
SAGLIOCCO presso cui elettivamente domicilia;
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ALFREDO Controparte_1
SAGLIOCCO presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/04/2024 e , premettendo Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio in POZZUOLI (NA) il 13/09/2017 e che dall'unione erano nate a Pozzuoli il 21/07/2015 e , a Napoli il 16/05/2020 rappresentavano la Per_1 Persona_2
volontà di separarsi, nonché decorso il termine di legge, di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 All'udienza cartolare del 9.07.2024 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti ed il Giudice viste le richieste ed il parere negativo del P.M., rilevato che le parti, nonostante la questione fosse stata sottoposta in decreto di fissazione, non avevano inteso fra l'altro incrementare l'assegno di contributo al mantenimento dei minori, disponeva la comparizione personale.
All'udienza del 9.1.2025 il Giudice procedeva a sentire le parti alla presenza del difensore, le quali integravano i patti di separazione e confermavano la volontà separarsi alle condizioni di cui al ricorso integrate come da verbale. Il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente e recepiva in via d'urgenza le condizioni necessarie di cui al ricorso come integrate e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ricorso alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. Ciascuno sarà libero di stabilire la residenza ove meglio riterrà opportuno, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
La casa coniugale sita in Pozzuoli, provincia di Napoli, alla via Giovan
Battista Pergolesi n. 11, Int. 15, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
acquistata con atto del 15/06/2009 per notar in Napoli,
[...] Persona_3
Rep. 5432-Racc. 3379, registrato a Napoli 3 il 17/06/2009 al n. 14067 (All. n. 10) viene assegnata, in uno agli arredi ivi già presenti, alla medesima Pt_1
la quale continuerà ad abitarvi insieme alle due figlie, e .
[...] Per_1 Per_2
Le figlie minori, e , sono affidate ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, secondo le forme dell'affido condiviso, con collocamento e domiciliazione prioritaria presso la madre. I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun ricorrente eserciterà separatamente la potestà genitoriale, allorquando le figlie saranno con sé, nelle questioni di ordinaria amministrazione.
Il padre, sig. , salvo diverse modalità concordate di volta Controparte_1 in volta tra i genitori, che tengano conto dell'interesse preminente delle figlie e dei loro impegni scolastici, trascorra con le stesse:
n. 2 pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori medesimi;
2 • i fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
• n. 10 giorni consecutivi durante il periodo estivo, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• n. 3 giorni durante le feste natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
• n. 2 giorni durante le feste pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
• in via alternata, con la madre, il giorno dell'onomastico e del compleanno delle minori;
• il giorno della Festa del Papà, anche nei week end di spettanza della madre, mentre la Festa della Mamma andrà trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del padre, il tutto sempre compatibilmente alle esigenze delle minori e fatto sempre salvo diverso accordo tra i coniugi.
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui le minori sono con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno un contatto telefonico al giorno, assicurando una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità al fine di incrementare la serenità psicologica delle minori.
• In ragione dei redditi percepiti da ciascuno dei coniugi, il sig. CP_1
, a titolo di mantenimento delle minori, e , si obbliga a
[...] Per_1 Per_2 versare mensilmente, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra l'importo di €.300,00 (trecento/00), oltre al 50% delle Parte_1 spese straordinarie - necessarie e/o voluttuarie se concordate - e delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, che dovranno in futuro rendersi necessarie. Ogni assegno familiare erogato dall' o da altro Ente CP_2 previdenziale andrà a beneficio della sola madre, in ragione della collocazione delle minori e dell'importo concordato dell'assegno di mantenimento.
Nulla sarà versato da ciascun coniuge nei confronti dell'altro a titolo di alimenti ovvero di mantenimento, dovendosi ritenere entrambi economicamente autosufficienti.
I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale”.
All'udienza del 9.1.2025 le parti hanno dichiarato che “ad integrazione delle condizioni già pattuite di cui al ricorso, il sig. verserà alla sig.ra entro ilo 20 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori euro 600,00 mensili oltre il 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli, assegno unico al 50%”.
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra- come integrati in sede di udienza- non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Dovendo la procedura proseguire per l'ulteriore domanda va disposto come da separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.208, parte II, S. A, Uff. 1 reg. Atti Matrimonio anno 2017);
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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