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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1035/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5310/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Pal.zzo San Giacom 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9022/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 21/05/2025
Atti impositivi: - COMUNICAZIONE n. 20240002139750091492868 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117832-24955 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo tari anno 2020 e la comunicazione del 2019 relativa allo stesso tributo, con riferimento all'immobile sito in Napoli alla
Indirizzo_1, per la complessiva somma di € 1.256,13.
All'uopo eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva di Napoli Obiettivo Valore s.r.l., in virtù della mancata iscrizione della stessa all'albo previsto dal decreto legislativo n. 446 del 1997 e alla sezione separata prevista dalla L. n.
160 del 2019;
- la carenza di legittimazione passiva della ricorrente rispetto all'anno 2019 e la nullità della relativa comunicazione;
- la illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo tari anno 2020.
Si costituivano Municipia S.p.a. e il Comune di Napoli, impugnando l'avverso dedotto e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo il difetto di attribuzione dell'ente emittente gli atti impugnati.
Avverso detta sentenza ha proposto appella Municipia S.p.a., la quale ha dedotto:
1) sulla legittimazione di Municipia s.p.a. e di Napoli Obiettivo Valore s.r.l. all'emissione degli atti impugnati e, quindi, sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 184 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 53 d.lgs.
446/1997;
2) sull'erronea valutazione della documentazione prodotta, sulla validità degli atti impugnati e sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado.
Ha contestato, poi, le deduzioni di merito avverse.
Si è costituito la contribuente, la quale ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Si è costituito altresì il Comune di Napoli, che ha invocato il suo difetto di legittimazione passiva.
All'esito dell'udienza del 13.01.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, nei termini che ci si accinge a riportare.
In primo luogo, va disconosciuto l'argomento speso dalla contribuente secondo il quale Napoli Obiettivo
Valore s.r.l. sarebbe carente di legittimazione passiva poiché non iscritta all'albo previsto dal decreto legislativo n. 446 del 1997 e alla sezione separata prevista dalla L. n. 160 del 2019. Invero, anche se sul punto si erano profilate due diverse opinioni, la L. n. 15/25, di conversione del d.l. n. 202/24, all'art. 3 co.
14 septies ha previsto, tra l'altro, che “le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1),
e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società (…) di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Ciò premesso, peraltro, nel caso di specie appare pacifico, non essendo stato contestato dalla contribuente (che, si ribadisce, si è limitata a contestare, sul punto, la mancata iscrizione di Napoli
Obiettivo Valore nell'apposito albo), che Napoli Obiettivo Valore è stata costituita da Municipia quale società di progetto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 50/2016 e che, inoltre, quest'ultima è anche il socio unico della prima. Così come appare pacifico che la stessa Municipia è in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi, essendo iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
Ne deriva, in definitiva, che non sussiste il difetto di attribuzione deliberato dal Giudice di prime cure.
L'appello va quindi accolto integralmente in relazione all'avviso di accertamento relativo all'anno 2020, poiché l'atto impugnato col ricorso di primo grado è proprio quello relativo all'immobile di proprietà della contribuente (e non quello che, a detta della stessa, le sarebbe stato erroneamente notificato in quanto relativo ad altro immobile).
Il gravame va accolto solo parzialmente per ciò che concerne la comunicazione Tari relativa al 2019, atteso che la Resistente_1 ha acquistato l'immobile in data 25.07.2019 e, pertanto, il tributo è dovuto solo per il periodo successivo all'acquisto.
L'accoglimento parziale e lo svolgimento complessivo del giudizio impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello, nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5310/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Pal.zzo San Giacom 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9022/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 21/05/2025
Atti impositivi: - COMUNICAZIONE n. 20240002139750091492868 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117832-24955 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo tari anno 2020 e la comunicazione del 2019 relativa allo stesso tributo, con riferimento all'immobile sito in Napoli alla
Indirizzo_1, per la complessiva somma di € 1.256,13.
All'uopo eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva di Napoli Obiettivo Valore s.r.l., in virtù della mancata iscrizione della stessa all'albo previsto dal decreto legislativo n. 446 del 1997 e alla sezione separata prevista dalla L. n.
160 del 2019;
- la carenza di legittimazione passiva della ricorrente rispetto all'anno 2019 e la nullità della relativa comunicazione;
- la illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo tari anno 2020.
Si costituivano Municipia S.p.a. e il Comune di Napoli, impugnando l'avverso dedotto e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo il difetto di attribuzione dell'ente emittente gli atti impugnati.
Avverso detta sentenza ha proposto appella Municipia S.p.a., la quale ha dedotto:
1) sulla legittimazione di Municipia s.p.a. e di Napoli Obiettivo Valore s.r.l. all'emissione degli atti impugnati e, quindi, sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 184 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 53 d.lgs.
446/1997;
2) sull'erronea valutazione della documentazione prodotta, sulla validità degli atti impugnati e sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado.
Ha contestato, poi, le deduzioni di merito avverse.
Si è costituito la contribuente, la quale ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Si è costituito altresì il Comune di Napoli, che ha invocato il suo difetto di legittimazione passiva.
All'esito dell'udienza del 13.01.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, nei termini che ci si accinge a riportare.
In primo luogo, va disconosciuto l'argomento speso dalla contribuente secondo il quale Napoli Obiettivo
Valore s.r.l. sarebbe carente di legittimazione passiva poiché non iscritta all'albo previsto dal decreto legislativo n. 446 del 1997 e alla sezione separata prevista dalla L. n. 160 del 2019. Invero, anche se sul punto si erano profilate due diverse opinioni, la L. n. 15/25, di conversione del d.l. n. 202/24, all'art. 3 co.
14 septies ha previsto, tra l'altro, che “le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1),
e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società (…) di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Ciò premesso, peraltro, nel caso di specie appare pacifico, non essendo stato contestato dalla contribuente (che, si ribadisce, si è limitata a contestare, sul punto, la mancata iscrizione di Napoli
Obiettivo Valore nell'apposito albo), che Napoli Obiettivo Valore è stata costituita da Municipia quale società di progetto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 50/2016 e che, inoltre, quest'ultima è anche il socio unico della prima. Così come appare pacifico che la stessa Municipia è in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi, essendo iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
Ne deriva, in definitiva, che non sussiste il difetto di attribuzione deliberato dal Giudice di prime cure.
L'appello va quindi accolto integralmente in relazione all'avviso di accertamento relativo all'anno 2020, poiché l'atto impugnato col ricorso di primo grado è proprio quello relativo all'immobile di proprietà della contribuente (e non quello che, a detta della stessa, le sarebbe stato erroneamente notificato in quanto relativo ad altro immobile).
Il gravame va accolto solo parzialmente per ciò che concerne la comunicazione Tari relativa al 2019, atteso che la Resistente_1 ha acquistato l'immobile in data 25.07.2019 e, pertanto, il tributo è dovuto solo per il periodo successivo all'acquisto.
L'accoglimento parziale e lo svolgimento complessivo del giudizio impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello, nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese.