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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 1.7.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.5.2025, 18.6.2025, 23.6.2025, 27.6.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1447/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Patanè, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano viale Monza n. 73 con indicazione della pec Email_1 Email_2
; Email_3
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Staffieri e dall'avv. Vesci giusta procura alle liti rilasciata in calce alla memoria di costituzione e risposta, con domiciliazione all'indirizzo pec per le comunicazioni Email_4
OGGETTO: pagamento retribuzioni durante il godimento delle ferie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Il ricorrente sostiene che la retribuzione erogatagli durante i giorni di ferie goduti sarebbe erronea per difetto, non tenendo conto di una serie di indennità facenti parte della retribuzione erogata nei giorni lavorativi. Sostiene che anche la retribuzione variabile debba essere considerata per il calcolo della paga feriale dovendo farsi riferimento alla media su un lasso temporale giudicato significativo.
1 Invoca a tale fine le pronunce della CGUE sull'art. 7 Direttiva UE 2003/88, come recepite anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in casi analoghi, ritenendo che debbano essere computate una serie di indennità variabili con disapplicazione sul punto della contrattazione collettiva di comparto. Costituendosi in giudizio la datrice di lavoro sostiene di avere correttamente erogato tutte le somme dovute, considerato che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile e non identica a quella erogata durante lo svolgimento di attività lavorativa al fine di evitare che il lavoratore sia indotto a rinunciare ai riposi spettanti per ragioni economiche e che la scarsa incidenza percentuale delle rivendicazioni retributive di controparte su base annua porti ad escludere un tale rischio, tenuto anche conto che i lavoratori hanno fruito sempre delle ferie maturate. Ritiene che in ogni caso non spettino le somme prescritte e che la rivendicazione possa azionarsi unicamente per le ferie garantite dal sistema comunitario in misura pari a un periodo di quattro settimane corrispondenti a 20 giorni lavorativi effettivi di ferie all'anno. Contesta la spettanza durante le ferie delle varie indennità richieste alcune delle quali non specificamente riferite alla mansione svolta, come il compenso per lavoro straordinario o notturno, altre prive di natura retributiva, come il compenso per l'assenza dalla residenza. Chiede per tali ragioni il rigetto delle avverse pretese. La causa veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI VANTATI. In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 26246/2022). A fronte di tale posizione giurisprudenziale cui si ritiene di aderire anche per la funzione nomofilattica della Suprema Corte a nulla rilevano le obiezioni sollevate da parte resistente nella memoria di costituzione e risposta, dovendo ritenersi che, anche dopo gli interventi interpretativi della Suprema Corte in tema di repechage e di valutazione estensiva delle fattispecie dei contratti collettivi che prevedono i casi di sanzioni conservative, la reintegra non può considerarsi la conseguenza ordinaria a fronte di un licenziamento illegittimo, così come avveniva prima della riforma del 2012. Né può rilevare che di fatto gli odierni ricorrenti hanno dimostrato di non avere alcun timore di ritorsioni dal datore di lavoro in quanto hanno presentato il ricorso in costanza di
2 rapporto, dovendo ritenersi da un lato che la stabilità reale del rapporto di lavoro va valutata in astratto e non in relazione al singolo lavoratore e dall'altro che il timore di incorrere in un recesso illegittimo senza poter avere tutela reintegratoria piena possa aver portato i lavoratori a ritardare l'esercizio dei propri diritti. Nel caso che ci occupa, il ricorrente si è attenuto a tali principi in quanto ha chiesto le differenze retributive spettanti dal quinquennio antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 92/2012 (decorrenza richiesta da agosto 2007).
3. RETRIBUZIONE SPETTANTE DURANTE IL GODIMENTO DELLE FERIE. Nel merito questo Tribunale aderendo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza maggioritaria e fatto proprio anche dalla Suprema Corte di Cassazione ha già sancito in controversie del tutto sovrapponibili alla presente che “laddove la legge (art. 10 D.L.vo 66/03), nel prevedere senz'altro che «il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane», non ammette che esse possano esser retribuite in misura in qualche modo parziale, né che ciò possa essere stabilito dalla contrattazione collettiva. Una tale interpretazione, con particolare riferimento alla necessità di includere nella
“retribuzione” anche le voci variabili in ragione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione (esclusi pacificamente «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese»: v. Corte di Giustizia, sentenza «Williams», causa 155/10), è stata accolta in un caso analogo dalla Corte di Cassazione con sentenza 19711/23, la quale ha rimarcato che «la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali …..comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore»: con motivazioni che si condividono ed alle quali si fa pertanto rinvio in questa sede, ai sensi dell'art 1181 delle norme di attuazione del cpc.” (Tribunale di Ancona, sentenza n. 471/2023). La pronuncia di legittimità citata si colloca nell'ambito di una serie di sentenze rese in casi analoghi dove è stato ribadito che l'art. 7 n. 1 Direttiva 2003/88 (che garantisce un periodo minimo di ferie annuali di almeno 4 settimane, poi attuato dall'art. 10 D.Lgs. 66/2003, per il quale “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) laddove utilizza l'espressione “periodo annuale di ferie retribuite” va interpretato nel senso che:
- durante tale periodo di riposo il lavoratore deve mantenere a livello retributivo una situazione equiparabile a quella ordinaria in atto nei periodi di lavoro in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuaderlo dall'esercitare il diritto alle ferie (CGUE e altri C-155/10, Per_1
To.He C-385/2017, entrambe del 13.12.201 mate in Cass. 18160/2023);
- qualsiasi incentivo volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo volti a garantire un riposo effettivo per un'efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (CGUE C 514/20 del 13.1.2022, richiamate in Cass. 18160/2023);
3 - la retribuzione da erogare durante il godimento delle ferie annuali deve comprendere qualsiasi emolumento collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. 13425/2019, richiamate in Cass. 18160/2023). Alla luce di tali principi non si condivide l'assunto di parte resistente per il quale è possibile che la contrattazione collettiva preveda durante i periodi di ferie una retribuzione inferiore a quella in godimento durante le giornate lavorative a patto che la riduzione non sia di entità tale da dissuadere il lavoratore a rinunciare al diritto al riposo. Tale finalità indicata dalla giurisprudenza europea e nazionale è infatti la ratio per la quale la retribuzione goduta in costanza di ferie deve tendenzialmente coincidere con la retribuzione erogata nelle giornate lavorative, non la giustificazione per legittimare fonti secondarie a ridurre la retribuzione prevista per i periodi di riposo in base ad una indicazione del tutto approssimativa e di difficile apprezzamento oggettivo. D'altro canto, come correttamente affermato in ricorso, lo scostamento tra retribuzione durante le ferie e retribuzione durante la prestazione lavorativa va apprezzato nel confronto tra la singola giornata di ferie e la singola giornata di lavoro, non essendo al contrario rilevante l'incidenza su base annua laddove le giornate di ferie sono ovviamente in misura di molto inferiore alle giornate di lavoro. Ciò che dissuade, infatti, il lavoratore dal godere del riposo è la riduzione giornaliera della propria retribuzione a fronte della mancata prestazione lavorativa, con un'incidenza che raggiunge secondo i calcoli prodotti in atti percentuali rilevanti tra il 30% e il 40%, di tal che anche a voler aderire alla tesi interpretativa della convenuta si tratterebbe in ogni caso di uno scostamento del tutto contrario alle finalità perseguite dal legislatore eurounitario. Sul punto anche la Suprema Corte ha affermato che
“non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. 6282/2025, 14089/2024). Ne deriva che le espressioni sottolineate dalla resistente (in linea di principio, paragonabile) utilizzate dalla giurisprudenza europea trovano giustificazione nella circostanza che la notevole variabilità della retribuzione giornaliera in costanza di lavoro non permette una piena coincidenza con la retribuzione erogata durante il godimento delle ferie, sicché la coincidenza può essere soltanto tendenziale, fondata sulla comparazione con la media retributiva goduta in un congruo periodo di riferimento. A tale proposito, si ritiene che la media retributiva giornaliera calcolata dai ricorrenti su base annua come rapporto tra la retribuzione annuale percepita, comprensiva delle voci che verranno indicate nel prosieguo, e il numero di giorni di lavoro effettivi è criterio adeguato per individuare la
4 retribuzione delle ferie cui il lavoratore ha diritto annualmente. La cornice annuale viene, infatti, indicata come lasso temporale per individuare il periodo minimo di ferie garantito sia dalla legislazione europea che da quella nazionale, costituendo dunque un congruo periodo rappresentativo (in tal senso sentenza Williams, paragrafo 26 CGUE C-155/10 del 15.9.2011) entro cui calcolare la retribuzione spettante in media per una giornata lavorativa. Venendo alle singole voci pretese in ricorso, si osserva che:
3.1. IUP variabile. Trattasi di una voce stipendiale che varia al modificarsi delle modalità di svolgimento della prestazione con riferimento all'orario espletato, alla collocazione di esso, al tipo di equipaggio condotto, ai chilometri percorsi e si distingue in una parte fissa erogata anche nelle giornate di ferie e una parte variabile che non viene invece riconosciuta in tali periodi. Essendo un emolumento che attiene specificamente alle modalità di svolgimento della prestazione e che non appare affatto occasionale si ritiene che correttamente parte ricorrente abbia incluso la suddetta indennità nel calcolo del compenso dovuto per le ferie detraendo peraltro quanto già ricevuto a titolo di IUP nelle giornate di ferie, che dalle allegazioni delle parti risulta essere una indennità media di impianto non corrispondente dunque alla reale indennità erogata in concreto al singolo lavoratore. Al riguardo, la spettanza di tale emolumento per il periodo di ferie è stata affermata anche dalla Suprema Corte che con le sentenze n. 14089/2024 e 6282/2025 ha statuito che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)”, è stato definitivamente chiarito che “sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
3.2 Compenso per assenza dalla residenza. Trattasi di emolumento che è legato alle modalità di prestazione lavorativa, che va dunque incluso nella retribuzione da prendere come riferimento. Parte resistente sostiene che, avendo sostituito la previgente indennità di trasferta, tale voce avrebbe per lo meno in parte natura di rimborso spese come tale esulante per le indicazioni fornite dalla stessa giurisprudenza europea dalla retribuzione spettante durante le ferie. Invero, parte ricorrente ha allegato, senza che sul punto vi sia stata specifica contestazione da parte della resistente, che al personale dei treni sono coperte le spese per alloggio e vitto, nonché quelle per gli spostamenti necessari con mezzi di trasporto aziendali o con convenzioni, come è altresì prevista l'erogazione dell'indennità di trasferta in caso di prestazione resa fuori sede per ragioni diverse dalla condotta o dalla scorta dei treni. Pertanto, il compenso per assenza dalla residenza va a remunerare un particolare disagio
5 subito dal personale dei treni per l'assenza dalla residenza dall'ora di partenza del treno all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, sempre che l'assenza non sia inferiore a tre ore. Non può desumersi il contrario dal regime fiscale cui l'emolumento viene sottoposto, che riguarda un piano del tutto diverso e che non dimostra in modo inequivocabile la natura di mero rimborso spese dell'indennità, da escludersi per le ragioni esposte. Trattandosi, dunque, di emolumento strettamente legato alle mansioni svolte e non diretto a remunerare spese occasionali o accessorie esso rientra pienamente nel computo della retribuzione spettante durante le ferie. Le medesime argomentazioni peraltro sono state sostenute dalla Suprema Corte laddove ha affermato che “in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023)” (Cass. 14089/2024).
3.3 Indennità scorta vetture eccedenti. Trattasi di indennità che remunera il disagio di controllare un numero di vetture rilevante e varia al variare delle vetture assegnate. Attiene pertanto alle mansioni proprie di alcune figure professionali come i capitreno. Sul punto la Suprema Corte ha riconosciuto la spettanza di tale indennità durante il periodo feriale in quanto “voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione” (Cass. 13932/2024).
3.4 Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno. Trattasi di indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni – e che pertanto ha certamente natura retributiva – essendo volte a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo. Trattasi di compensi variabili e non prevedibili ex ante che in ogni caso rientrano nel compenso per le mansioni ordinarie e vanno, dunque, computati nei compensi dovuti per i giorni di ferie (nel medesimo senso si veda Corte di Appello di Venezia n. 247/2025).
4. CALCOLO DEI GIORNI DI FERIE IN CUI IL DIRITTO VANTATO PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO. Parte ricorrente aderendo alla giurisprudenza di questo Tribunale ha correttamente limitato il calcolo delle spettanze a 20 giorni di ferie annui tenuto conto del minimo garantito dalla normativa comunitaria recepita all'art. 10 d.lgs. 66/2003. Come già affermato nei precedenti di questo Tribunale versati in atti, l'art. 10 da ultimo citato fa riferimento ad un periodo non inferiore a quattro settimane per le quali impone l'erogazione dell'intera retribuzione come minimo non derogabile dalla contrattazione collettiva che deve essere inteso come periodo temporale continuativo nel quale individuare i giorni di ferie spettanti in base alla distribuzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto. Pertanto, essendo
6 pacifico che i ricorrenti avevano un orario settimanale di 5 giorni lavorativi il diritto vantato va riferito a 20 giornate di ferie annuali. Diversamente da quanto effettuato dal resistente nei calcoli alternativi proposti si ritiene che tale misura annua non può essere ridotta nel caso in cui vi sia stata la fruizione di un numero di giorni inferiore a quello maturato annualmente (o proporzionalmente nei mesi di servizio per cui è causa) dovendo aversi riguardo al fatto che l'art. 10 prevede che le ferie possano essere recuperate ove non fruite nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione e che dalle tabelle prodotte in atti dai ricorrenti (non oggetto di specifica contestazione sul punto) risulta che in alcune annualità i giorni di ferie goduti sono superiori ai 20 indicati con recupero di quanto fruito in meno negli anni precedenti. Su tali somme saranno poi dovute rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
5. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Il totale accoglimento del ricorso determina la condanna della convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite vista anche la tendenza al consolidamento di una giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritaria favorevole alla tesi attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003 – limitatamente alle parti in cui escludono dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie le seguenti indennità: IUP variabile, compenso per assenza dalla residenza, provvigioni per vendita titoli di viaggio, indennità scorta vetture eccedenti
– delle clausole contrattuali di cui agli artt. 34.8 Contratto aziendale FS 2003, 31.5 Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, 72.2.4 CCNL Mobilità area attività ferroviarie 2003, 77 punto 2.4 CCNL mobilità area attività ferroviarie 2012 e 2016, 25.6 CCNL mobilità area attività ferroviarie 2003, 31.6 CCNL mobilità area attività ferroviarie 2012, 30.6 CCNL mobilità area attività ferroviarie 2016; 2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
d a di Euro 8.884,97, oltre riv
[...]
a ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo: 3) Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in er compenso professionale ed Euro 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
7 Così deciso in Ancona, in data 2.7.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 1.7.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
8
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 1.7.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.5.2025, 18.6.2025, 23.6.2025, 27.6.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1447/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Patanè, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano viale Monza n. 73 con indicazione della pec Email_1 Email_2
; Email_3
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Staffieri e dall'avv. Vesci giusta procura alle liti rilasciata in calce alla memoria di costituzione e risposta, con domiciliazione all'indirizzo pec per le comunicazioni Email_4
OGGETTO: pagamento retribuzioni durante il godimento delle ferie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Il ricorrente sostiene che la retribuzione erogatagli durante i giorni di ferie goduti sarebbe erronea per difetto, non tenendo conto di una serie di indennità facenti parte della retribuzione erogata nei giorni lavorativi. Sostiene che anche la retribuzione variabile debba essere considerata per il calcolo della paga feriale dovendo farsi riferimento alla media su un lasso temporale giudicato significativo.
1 Invoca a tale fine le pronunce della CGUE sull'art. 7 Direttiva UE 2003/88, come recepite anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in casi analoghi, ritenendo che debbano essere computate una serie di indennità variabili con disapplicazione sul punto della contrattazione collettiva di comparto. Costituendosi in giudizio la datrice di lavoro sostiene di avere correttamente erogato tutte le somme dovute, considerato che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile e non identica a quella erogata durante lo svolgimento di attività lavorativa al fine di evitare che il lavoratore sia indotto a rinunciare ai riposi spettanti per ragioni economiche e che la scarsa incidenza percentuale delle rivendicazioni retributive di controparte su base annua porti ad escludere un tale rischio, tenuto anche conto che i lavoratori hanno fruito sempre delle ferie maturate. Ritiene che in ogni caso non spettino le somme prescritte e che la rivendicazione possa azionarsi unicamente per le ferie garantite dal sistema comunitario in misura pari a un periodo di quattro settimane corrispondenti a 20 giorni lavorativi effettivi di ferie all'anno. Contesta la spettanza durante le ferie delle varie indennità richieste alcune delle quali non specificamente riferite alla mansione svolta, come il compenso per lavoro straordinario o notturno, altre prive di natura retributiva, come il compenso per l'assenza dalla residenza. Chiede per tali ragioni il rigetto delle avverse pretese. La causa veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI VANTATI. In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 26246/2022). A fronte di tale posizione giurisprudenziale cui si ritiene di aderire anche per la funzione nomofilattica della Suprema Corte a nulla rilevano le obiezioni sollevate da parte resistente nella memoria di costituzione e risposta, dovendo ritenersi che, anche dopo gli interventi interpretativi della Suprema Corte in tema di repechage e di valutazione estensiva delle fattispecie dei contratti collettivi che prevedono i casi di sanzioni conservative, la reintegra non può considerarsi la conseguenza ordinaria a fronte di un licenziamento illegittimo, così come avveniva prima della riforma del 2012. Né può rilevare che di fatto gli odierni ricorrenti hanno dimostrato di non avere alcun timore di ritorsioni dal datore di lavoro in quanto hanno presentato il ricorso in costanza di
2 rapporto, dovendo ritenersi da un lato che la stabilità reale del rapporto di lavoro va valutata in astratto e non in relazione al singolo lavoratore e dall'altro che il timore di incorrere in un recesso illegittimo senza poter avere tutela reintegratoria piena possa aver portato i lavoratori a ritardare l'esercizio dei propri diritti. Nel caso che ci occupa, il ricorrente si è attenuto a tali principi in quanto ha chiesto le differenze retributive spettanti dal quinquennio antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 92/2012 (decorrenza richiesta da agosto 2007).
3. RETRIBUZIONE SPETTANTE DURANTE IL GODIMENTO DELLE FERIE. Nel merito questo Tribunale aderendo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza maggioritaria e fatto proprio anche dalla Suprema Corte di Cassazione ha già sancito in controversie del tutto sovrapponibili alla presente che “laddove la legge (art. 10 D.L.vo 66/03), nel prevedere senz'altro che «il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane», non ammette che esse possano esser retribuite in misura in qualche modo parziale, né che ciò possa essere stabilito dalla contrattazione collettiva. Una tale interpretazione, con particolare riferimento alla necessità di includere nella
“retribuzione” anche le voci variabili in ragione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione (esclusi pacificamente «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese»: v. Corte di Giustizia, sentenza «Williams», causa 155/10), è stata accolta in un caso analogo dalla Corte di Cassazione con sentenza 19711/23, la quale ha rimarcato che «la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali …..comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore»: con motivazioni che si condividono ed alle quali si fa pertanto rinvio in questa sede, ai sensi dell'art 1181 delle norme di attuazione del cpc.” (Tribunale di Ancona, sentenza n. 471/2023). La pronuncia di legittimità citata si colloca nell'ambito di una serie di sentenze rese in casi analoghi dove è stato ribadito che l'art. 7 n. 1 Direttiva 2003/88 (che garantisce un periodo minimo di ferie annuali di almeno 4 settimane, poi attuato dall'art. 10 D.Lgs. 66/2003, per il quale “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) laddove utilizza l'espressione “periodo annuale di ferie retribuite” va interpretato nel senso che:
- durante tale periodo di riposo il lavoratore deve mantenere a livello retributivo una situazione equiparabile a quella ordinaria in atto nei periodi di lavoro in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuaderlo dall'esercitare il diritto alle ferie (CGUE e altri C-155/10, Per_1
To.He C-385/2017, entrambe del 13.12.201 mate in Cass. 18160/2023);
- qualsiasi incentivo volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo volti a garantire un riposo effettivo per un'efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (CGUE C 514/20 del 13.1.2022, richiamate in Cass. 18160/2023);
3 - la retribuzione da erogare durante il godimento delle ferie annuali deve comprendere qualsiasi emolumento collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. 13425/2019, richiamate in Cass. 18160/2023). Alla luce di tali principi non si condivide l'assunto di parte resistente per il quale è possibile che la contrattazione collettiva preveda durante i periodi di ferie una retribuzione inferiore a quella in godimento durante le giornate lavorative a patto che la riduzione non sia di entità tale da dissuadere il lavoratore a rinunciare al diritto al riposo. Tale finalità indicata dalla giurisprudenza europea e nazionale è infatti la ratio per la quale la retribuzione goduta in costanza di ferie deve tendenzialmente coincidere con la retribuzione erogata nelle giornate lavorative, non la giustificazione per legittimare fonti secondarie a ridurre la retribuzione prevista per i periodi di riposo in base ad una indicazione del tutto approssimativa e di difficile apprezzamento oggettivo. D'altro canto, come correttamente affermato in ricorso, lo scostamento tra retribuzione durante le ferie e retribuzione durante la prestazione lavorativa va apprezzato nel confronto tra la singola giornata di ferie e la singola giornata di lavoro, non essendo al contrario rilevante l'incidenza su base annua laddove le giornate di ferie sono ovviamente in misura di molto inferiore alle giornate di lavoro. Ciò che dissuade, infatti, il lavoratore dal godere del riposo è la riduzione giornaliera della propria retribuzione a fronte della mancata prestazione lavorativa, con un'incidenza che raggiunge secondo i calcoli prodotti in atti percentuali rilevanti tra il 30% e il 40%, di tal che anche a voler aderire alla tesi interpretativa della convenuta si tratterebbe in ogni caso di uno scostamento del tutto contrario alle finalità perseguite dal legislatore eurounitario. Sul punto anche la Suprema Corte ha affermato che
“non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. 6282/2025, 14089/2024). Ne deriva che le espressioni sottolineate dalla resistente (in linea di principio, paragonabile) utilizzate dalla giurisprudenza europea trovano giustificazione nella circostanza che la notevole variabilità della retribuzione giornaliera in costanza di lavoro non permette una piena coincidenza con la retribuzione erogata durante il godimento delle ferie, sicché la coincidenza può essere soltanto tendenziale, fondata sulla comparazione con la media retributiva goduta in un congruo periodo di riferimento. A tale proposito, si ritiene che la media retributiva giornaliera calcolata dai ricorrenti su base annua come rapporto tra la retribuzione annuale percepita, comprensiva delle voci che verranno indicate nel prosieguo, e il numero di giorni di lavoro effettivi è criterio adeguato per individuare la
4 retribuzione delle ferie cui il lavoratore ha diritto annualmente. La cornice annuale viene, infatti, indicata come lasso temporale per individuare il periodo minimo di ferie garantito sia dalla legislazione europea che da quella nazionale, costituendo dunque un congruo periodo rappresentativo (in tal senso sentenza Williams, paragrafo 26 CGUE C-155/10 del 15.9.2011) entro cui calcolare la retribuzione spettante in media per una giornata lavorativa. Venendo alle singole voci pretese in ricorso, si osserva che:
3.1. IUP variabile. Trattasi di una voce stipendiale che varia al modificarsi delle modalità di svolgimento della prestazione con riferimento all'orario espletato, alla collocazione di esso, al tipo di equipaggio condotto, ai chilometri percorsi e si distingue in una parte fissa erogata anche nelle giornate di ferie e una parte variabile che non viene invece riconosciuta in tali periodi. Essendo un emolumento che attiene specificamente alle modalità di svolgimento della prestazione e che non appare affatto occasionale si ritiene che correttamente parte ricorrente abbia incluso la suddetta indennità nel calcolo del compenso dovuto per le ferie detraendo peraltro quanto già ricevuto a titolo di IUP nelle giornate di ferie, che dalle allegazioni delle parti risulta essere una indennità media di impianto non corrispondente dunque alla reale indennità erogata in concreto al singolo lavoratore. Al riguardo, la spettanza di tale emolumento per il periodo di ferie è stata affermata anche dalla Suprema Corte che con le sentenze n. 14089/2024 e 6282/2025 ha statuito che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)”, è stato definitivamente chiarito che “sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
3.2 Compenso per assenza dalla residenza. Trattasi di emolumento che è legato alle modalità di prestazione lavorativa, che va dunque incluso nella retribuzione da prendere come riferimento. Parte resistente sostiene che, avendo sostituito la previgente indennità di trasferta, tale voce avrebbe per lo meno in parte natura di rimborso spese come tale esulante per le indicazioni fornite dalla stessa giurisprudenza europea dalla retribuzione spettante durante le ferie. Invero, parte ricorrente ha allegato, senza che sul punto vi sia stata specifica contestazione da parte della resistente, che al personale dei treni sono coperte le spese per alloggio e vitto, nonché quelle per gli spostamenti necessari con mezzi di trasporto aziendali o con convenzioni, come è altresì prevista l'erogazione dell'indennità di trasferta in caso di prestazione resa fuori sede per ragioni diverse dalla condotta o dalla scorta dei treni. Pertanto, il compenso per assenza dalla residenza va a remunerare un particolare disagio
5 subito dal personale dei treni per l'assenza dalla residenza dall'ora di partenza del treno all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, sempre che l'assenza non sia inferiore a tre ore. Non può desumersi il contrario dal regime fiscale cui l'emolumento viene sottoposto, che riguarda un piano del tutto diverso e che non dimostra in modo inequivocabile la natura di mero rimborso spese dell'indennità, da escludersi per le ragioni esposte. Trattandosi, dunque, di emolumento strettamente legato alle mansioni svolte e non diretto a remunerare spese occasionali o accessorie esso rientra pienamente nel computo della retribuzione spettante durante le ferie. Le medesime argomentazioni peraltro sono state sostenute dalla Suprema Corte laddove ha affermato che “in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023)” (Cass. 14089/2024).
3.3 Indennità scorta vetture eccedenti. Trattasi di indennità che remunera il disagio di controllare un numero di vetture rilevante e varia al variare delle vetture assegnate. Attiene pertanto alle mansioni proprie di alcune figure professionali come i capitreno. Sul punto la Suprema Corte ha riconosciuto la spettanza di tale indennità durante il periodo feriale in quanto “voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione” (Cass. 13932/2024).
3.4 Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno. Trattasi di indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni – e che pertanto ha certamente natura retributiva – essendo volte a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo. Trattasi di compensi variabili e non prevedibili ex ante che in ogni caso rientrano nel compenso per le mansioni ordinarie e vanno, dunque, computati nei compensi dovuti per i giorni di ferie (nel medesimo senso si veda Corte di Appello di Venezia n. 247/2025).
4. CALCOLO DEI GIORNI DI FERIE IN CUI IL DIRITTO VANTATO PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO. Parte ricorrente aderendo alla giurisprudenza di questo Tribunale ha correttamente limitato il calcolo delle spettanze a 20 giorni di ferie annui tenuto conto del minimo garantito dalla normativa comunitaria recepita all'art. 10 d.lgs. 66/2003. Come già affermato nei precedenti di questo Tribunale versati in atti, l'art. 10 da ultimo citato fa riferimento ad un periodo non inferiore a quattro settimane per le quali impone l'erogazione dell'intera retribuzione come minimo non derogabile dalla contrattazione collettiva che deve essere inteso come periodo temporale continuativo nel quale individuare i giorni di ferie spettanti in base alla distribuzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto. Pertanto, essendo
6 pacifico che i ricorrenti avevano un orario settimanale di 5 giorni lavorativi il diritto vantato va riferito a 20 giornate di ferie annuali. Diversamente da quanto effettuato dal resistente nei calcoli alternativi proposti si ritiene che tale misura annua non può essere ridotta nel caso in cui vi sia stata la fruizione di un numero di giorni inferiore a quello maturato annualmente (o proporzionalmente nei mesi di servizio per cui è causa) dovendo aversi riguardo al fatto che l'art. 10 prevede che le ferie possano essere recuperate ove non fruite nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione e che dalle tabelle prodotte in atti dai ricorrenti (non oggetto di specifica contestazione sul punto) risulta che in alcune annualità i giorni di ferie goduti sono superiori ai 20 indicati con recupero di quanto fruito in meno negli anni precedenti. Su tali somme saranno poi dovute rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
5. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Il totale accoglimento del ricorso determina la condanna della convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite vista anche la tendenza al consolidamento di una giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritaria favorevole alla tesi attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003 – limitatamente alle parti in cui escludono dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie le seguenti indennità: IUP variabile, compenso per assenza dalla residenza, provvigioni per vendita titoli di viaggio, indennità scorta vetture eccedenti
– delle clausole contrattuali di cui agli artt. 34.8 Contratto aziendale FS 2003, 31.5 Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, 72.2.4 CCNL Mobilità area attività ferroviarie 2003, 77 punto 2.4 CCNL mobilità area attività ferroviarie 2012 e 2016, 25.6 CCNL mobilità area attività ferroviarie 2003, 31.6 CCNL mobilità area attività ferroviarie 2012, 30.6 CCNL mobilità area attività ferroviarie 2016; 2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
d a di Euro 8.884,97, oltre riv
[...]
a ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo: 3) Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in er compenso professionale ed Euro 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
7 Così deciso in Ancona, in data 2.7.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 1.7.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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