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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 844/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3218/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 03/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59670 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3955/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso di accertamento relativo all'IMU dovuta nel 2016 per due unità immobiliari site in Roma, Indirizzo_2.
Deduceva la Ricorrente_1 ricorrente che una parte dell'unità era adibita all'ospitalità delle religiose del convento, mentre la restante parte era adibita ad alloggio a titolo pressochè gratuito delle famiglie dei bambini ricoverati presso il vicino Ospedale Nomonativo_1.
2. Con sentenza n. 72, depositata il 3 gennaio 2023, la CGT di Roma respingeva il ricorso.
Osservava la Commissione che l'istituto ricorrente non aveva fornito prova dello svolgimento esclusivo di attività non avente fini di lucro, ma solo i requisiti soggettivi per accedere al beneficio previsto dall'art. 7, comma 1 lettera i, del D.lgs. n. 504 del 1992.
L'edificio disponeva di 42 camere e di sale comuni, unitamente alla disponibilità era prevista un'attività di pulizia delle stanze e il servizio di prima colazione.
I prezzi praticati per la messa a disposizione per le stanze erano in linea con quelle di mercato.
L'ente religioso, inoltre, aveva nell'anno di riferimento, un volume di affari di oltre 500.000 euro.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la Ricorrente_1.
Deduce l'ente appellante che la sentenza di primo grado è illegittima ed ingiusta.
Uno dei beni ripreso a tassazione è la sede conventuale che ospita a titolo gratuito le suore residenti, e per tale porzione di fabbricato, quindi, non è configurabile alcuna ripresa a tassazione.
Relativamente alla seconda unità immobiliare, la classificazione catastale (D/2) e la rendita, in sede di collaudo di una procedura DOCFA era stata successivamente annullata in sede giurisdizionale, e la sentenza era stata debitamente annotata, con effetto retroattivo.
Ribadisce inoltre l'appellante che la documentazione depositata a supporto per la ripresa a tassazione si riferisce al successivo esercizio 2022.
Relativamente al 2016 l'ente aveva chiesto l'espletamento di prova testimoniale in merito alle modalità di messa a disposizione delle stanze, non accolta dalla Commissione di primo grado.
La cifra indicata dalla Commissione quale volume d'affari si riferisce in realtà alle attività svolte dalla Ricorrente_1 a livello nazionale, e non solo a quella connessa con l'utilizzo degli immobili in questione.
4. Con controdeduzioni Roma Capitale chiede la conferma della sentenza impugnata. Ribadisce che l'attività di accoglienza era rivolta ad un pubblico indifferenziato, che nel sito web erano riportate le condizioni per la cessione delle stanze, che il calcolo dell'imposta era stato effettuato sulla base della rendita catastale all'epoca risultante dalle banche dati e modificata solo a partire dal 2022 modificata, non potendo la ricorrente pretendere un'applicazione retroattiva della sentenza.
5. Con successive memorie la Ricorrente_1 contesta le controdeduzioni del Comune.
Ribadisce che l'immobile sub 501 è adibito esclusivamente a convento, mentre con riferimento al sub 502 le somme richieste avevano nel 2016 mero carattere di rimborso spese. I prezzi riportati dal Comune si riferiscono al 2022, periodo successivo al provvedimento impugnato. La struttura era in precedenza autogestita dagli ospiti che provvedevano alle pulizie ed alla preparazione del cibo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello della Ricorrente_1 religiosa va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
1.1. L'ente ha provato che una porzione dell'immobile ubicato in Roma, Via delle Mura Aurelie era adibito ad alloggio delle religiose residenti nel convento, e tale destinazione è a tutti gli effetti equiparata allo svolgimento di attività di culto, esente dall'IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera i, del D.lgs. n. 504 del
1992.
1.2. Con riferimento alla restante parte dell'immobile, il Comune di Roma ha calcolato l'imposta facendo riferimento ad una rendita non più attuale, in quanto successivamente annullata in sede giurisdizionale, con sentenza della CTR Lazio 642 del 2021, passata in giudicato e debitamente annotata nei registri.
Osserva la citata sentenza che “dagli atti di causa risulta che l'immobile è adibito a "casa per ferie", ovverosia a ospitalità di famiglie e religiosi, talché va escluso un uso per fini imprenditoriali e, ad ogni modo, sono le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche - così come emergenti dai rilievi dell'Ufficio e dalla consulenza di parte ricorrente - a rilevarne l'inadeguatezza per una vera e propria destinazione alberghiera. In relazione a quanto sopra, allora, andava confermata la categoria B/1 - denunciata originariamente con l'avvio della Docfa – in quanto idonea a definire le caratteristiche dell'immobile, all'interno della dizione "collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme”.
Come detto, la predetta sentenza risulta annotata nella documentazione catastale, e, a differenza di quanto ritenuto da Roma Capitale, esplica a pieno effetto retroattivo.
Sempre con riferimento al predetto immobile, inoltre, il Comune di Roma, a sostegno della ripresa a tassazione, fa riferimento a documentazione relativa all'esercizio 2022, cioè ben 6 anni dopo quello per il quale viene richiesta l'IMU, non fornendo alcuna prova in merito all'esercizio di un'asserita attività imprenditoriale già a partire dal 2016.
2. In relazione allo svolgimento del processo, alle questioni trattate, e all'annullamento della originaria classificazione catastale e di attribuzione della rendita alla base dell'atto impugnato, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie in toto l'appello. Spese compensate per l'intero giudizio. Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3218/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 03/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59670 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3955/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso di accertamento relativo all'IMU dovuta nel 2016 per due unità immobiliari site in Roma, Indirizzo_2.
Deduceva la Ricorrente_1 ricorrente che una parte dell'unità era adibita all'ospitalità delle religiose del convento, mentre la restante parte era adibita ad alloggio a titolo pressochè gratuito delle famiglie dei bambini ricoverati presso il vicino Ospedale Nomonativo_1.
2. Con sentenza n. 72, depositata il 3 gennaio 2023, la CGT di Roma respingeva il ricorso.
Osservava la Commissione che l'istituto ricorrente non aveva fornito prova dello svolgimento esclusivo di attività non avente fini di lucro, ma solo i requisiti soggettivi per accedere al beneficio previsto dall'art. 7, comma 1 lettera i, del D.lgs. n. 504 del 1992.
L'edificio disponeva di 42 camere e di sale comuni, unitamente alla disponibilità era prevista un'attività di pulizia delle stanze e il servizio di prima colazione.
I prezzi praticati per la messa a disposizione per le stanze erano in linea con quelle di mercato.
L'ente religioso, inoltre, aveva nell'anno di riferimento, un volume di affari di oltre 500.000 euro.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la Ricorrente_1.
Deduce l'ente appellante che la sentenza di primo grado è illegittima ed ingiusta.
Uno dei beni ripreso a tassazione è la sede conventuale che ospita a titolo gratuito le suore residenti, e per tale porzione di fabbricato, quindi, non è configurabile alcuna ripresa a tassazione.
Relativamente alla seconda unità immobiliare, la classificazione catastale (D/2) e la rendita, in sede di collaudo di una procedura DOCFA era stata successivamente annullata in sede giurisdizionale, e la sentenza era stata debitamente annotata, con effetto retroattivo.
Ribadisce inoltre l'appellante che la documentazione depositata a supporto per la ripresa a tassazione si riferisce al successivo esercizio 2022.
Relativamente al 2016 l'ente aveva chiesto l'espletamento di prova testimoniale in merito alle modalità di messa a disposizione delle stanze, non accolta dalla Commissione di primo grado.
La cifra indicata dalla Commissione quale volume d'affari si riferisce in realtà alle attività svolte dalla Ricorrente_1 a livello nazionale, e non solo a quella connessa con l'utilizzo degli immobili in questione.
4. Con controdeduzioni Roma Capitale chiede la conferma della sentenza impugnata. Ribadisce che l'attività di accoglienza era rivolta ad un pubblico indifferenziato, che nel sito web erano riportate le condizioni per la cessione delle stanze, che il calcolo dell'imposta era stato effettuato sulla base della rendita catastale all'epoca risultante dalle banche dati e modificata solo a partire dal 2022 modificata, non potendo la ricorrente pretendere un'applicazione retroattiva della sentenza.
5. Con successive memorie la Ricorrente_1 contesta le controdeduzioni del Comune.
Ribadisce che l'immobile sub 501 è adibito esclusivamente a convento, mentre con riferimento al sub 502 le somme richieste avevano nel 2016 mero carattere di rimborso spese. I prezzi riportati dal Comune si riferiscono al 2022, periodo successivo al provvedimento impugnato. La struttura era in precedenza autogestita dagli ospiti che provvedevano alle pulizie ed alla preparazione del cibo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello della Ricorrente_1 religiosa va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
1.1. L'ente ha provato che una porzione dell'immobile ubicato in Roma, Via delle Mura Aurelie era adibito ad alloggio delle religiose residenti nel convento, e tale destinazione è a tutti gli effetti equiparata allo svolgimento di attività di culto, esente dall'IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera i, del D.lgs. n. 504 del
1992.
1.2. Con riferimento alla restante parte dell'immobile, il Comune di Roma ha calcolato l'imposta facendo riferimento ad una rendita non più attuale, in quanto successivamente annullata in sede giurisdizionale, con sentenza della CTR Lazio 642 del 2021, passata in giudicato e debitamente annotata nei registri.
Osserva la citata sentenza che “dagli atti di causa risulta che l'immobile è adibito a "casa per ferie", ovverosia a ospitalità di famiglie e religiosi, talché va escluso un uso per fini imprenditoriali e, ad ogni modo, sono le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche - così come emergenti dai rilievi dell'Ufficio e dalla consulenza di parte ricorrente - a rilevarne l'inadeguatezza per una vera e propria destinazione alberghiera. In relazione a quanto sopra, allora, andava confermata la categoria B/1 - denunciata originariamente con l'avvio della Docfa – in quanto idonea a definire le caratteristiche dell'immobile, all'interno della dizione "collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme”.
Come detto, la predetta sentenza risulta annotata nella documentazione catastale, e, a differenza di quanto ritenuto da Roma Capitale, esplica a pieno effetto retroattivo.
Sempre con riferimento al predetto immobile, inoltre, il Comune di Roma, a sostegno della ripresa a tassazione, fa riferimento a documentazione relativa all'esercizio 2022, cioè ben 6 anni dopo quello per il quale viene richiesta l'IMU, non fornendo alcuna prova in merito all'esercizio di un'asserita attività imprenditoriale già a partire dal 2016.
2. In relazione allo svolgimento del processo, alle questioni trattate, e all'annullamento della originaria classificazione catastale e di attribuzione della rendita alla base dell'atto impugnato, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie in toto l'appello. Spese compensate per l'intero giudizio. Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo