Articolo 6 della Legge 29 maggio 1954, n. 340
Articolo 5Articolo 7
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13 luglio 1954
Art. 6.
Le deliberazioni degli organi dell'Aero Club d'Italia in merito a questioni che riflettono concessioni, prestazioni, contributi dati dal Ministero della difesa o attivita' per conto di quest'ultimo devono essere approvate dai Ministero stesso prima di divenire esecutive, qualora uno dei rappresentanti del Ministero della difesa, nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale ritenga di sospenderne l'esecuzione.
Entrata in vigore il 13 luglio 1954