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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. AR G. Di CO Presidente
2. dott. ZI LC Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 1018 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Falsone e dalla Parte_1
LEGALELIA STA SRL, in persona dell'avv. Francesco ELIA, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Elia in Roma alla Piazza Bainsizza n.1. Appellante CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore. Appellato contumace OGGETTO: Ripetizione di indebito
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
-I- Con sentenza n.4324/2023, emessa il 4 aprile 2023, il Tribunale G.L. di Agrigento, in parziale accoglimento della domanda proposta, con ricorso depositato il 18 gennaio 2021, da volto a contestare il diritto dell' di ripetere i Parte_1 CP_1 ratei della pensione di anzianità erogati da novembre 2008 al 31.10.2018, per il venir meno del requisito contributivo – come richiestogli con nota di indebito del 21.05.2020 - ha dichiarato che l non avesse titolo per la ripetizione delle CP_1
1 somme erogate su detta pensione dall'1.11.2008 all'1.11.2009, in quanto prescritte ed ha respinto nel resto il ricorso. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 3 ottobre 2023, censurando l'omessa pronuncia in ordine alla domanda relativa al quantum debatur ossia alla rideterminazione dell'importo, ritenuto indebito e ammesso in ripetizione, al netto delle ritenute fiscali. Pur ritualmente citato non si è costituito in giudizio l' e ne va, quindi, CP_1 dichiarata la contumacia. All'udienza del 18 settembre 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni adottate delle parti è stata decisa, come da dispositivo steso in calce.
-II- L'appello è fondato. Con riguardo ai ratei della pensione relativi agli anni successivi a quelli rispetto ai quali il Tribunale ha dichiarato la prescrizione, le somme erogate dall' CP_1 andranno recuperate al netto delle ritenute fiscali, essendo incontestato che tali ritenute non siano state versate direttamente al Pt_1
L'orientamento della Corte di legittimità, già condiviso da questa Corte, è stato di recente ribadito con le sentenze n.19735 del 25/07/2018 e n.440/2019 ” In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo”. Nel medesimo senso anche Cass. n. 12933/2018 "nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente"; v. altresì, Cass. n. 2844/2012, la quale ha precisato che "nell'ipotesi di condanna del lavoratore a restituire al datore
2 di lavoro importi retributivi indebitamente percepiti, dal relativo calcolo ben può essere esclusa la ritenuta di acconto eventualmente versata all'amministrazione finanziaria dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, potendo quest'ultimo richiederne il rimborso alla medesima amministrazione, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973. Quanto al rinvio al meccanismo di rimborso disciplinato dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis) del d. P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), il quale, peraltro, statuisce la deducibilità dal reddito complessivo del contribuente di tutte le somme restituite in quanto indebitamente percepite e non le modalità concrete con cui detto recupero deve aver luogo, così si è espressa la giurisprudenza amministrativa, qui condivisa (v. sent. TAR Toscana n. 858/2017):”Si tratta di un richiamo improvvido e temerario, perché con esso, da una norma di garanzia per il privato che esplica i suoi effetti nel rapporto tra contribuente erroneamente gravato di in peso tributario non dovuto e l'amministrazione finanziaria, si intende ricavare un principio vessatorio per il medesimo privato nei suoi rapporti con il datore di lavoro, costringendo quest'ultimo a ripetere quanto effettivamente pagato aumentato di oneri fiscali astrattamente dovuti dal lavoratore ma mai entrati nella sua sfera patrimoniale. Come invece precisato dalla giurisprudenza innanzi riportata, ciò che rileva nella fattispecie non è il rapporto intercorrente tra l'interessato e l'Agenzia fiscale - regolato dal succitato art. 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR - ma quello fra il ricorrente e l'Amministrazione di servizio, nell'ambito del quale la seconda versa al primo gli emolumenti al netto delle ritenute fiscali (nonché previdenziali e assistenziali); con la conseguenza che non risulta né logico, né equo, né lecito chiedere all'interessato un adempimento che può essere posto in essere direttamente dall'Amministrazione stessa senza gravare sul soggetto interessato in maniera non coerente con i fini del dovuto recupero delle somme erogate a titolo di imposte e contributi. Il richiamo effettuato dall'Amministrazione al , dunque, CP_2 non risulta adeguato a superare il consolidato orientamento giurisprudenziale più volte espresso dalle varie giurisdizioni ordinaria ed amministrativa, in base al quale, come in precedenza esposto, la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le sole somme effettivamente “pagate” (come recita l'art. 2033 c.c.) a quest'ultimo e da lui effettivamente percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cons. di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164). Tale orientamento è seguito anche dalla Corte dei Conti (Sez. II App., Sent., 18/09/2018, n. 554) che ha ritenuto che l'indebito (pensionistico) dichiarato ripetibile debba essere recuperato dall previdenziale al netto delle ritenute fiscali, CP_3 trattandosi di somme non materialmente "percepite" dall'interessato e, quindi, non
3 esigibili in restituzione nell'ambito del rapporto tra le parti in causa. (Cfr.Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 26/09/2019, n. 664; Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 26/09/2019, n. 661; Cons. Stato, Sez. III, Sent., (20/03/2019, n. 1852; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 16/01/2019, n. 990). Ritiene, pertanto, la Corte, che dall'importo richiesto debbano sottrarsi le ritenute erariali conglobate nella pensione, le quali, non essendo mai entrate nella sfera patrimoniale dell'assicurato, andranno chieste in rimborso dall' CP_1 direttamente all'Ente impositore. In parziale riforma della sentenza, vanno emesse le statuizioni di cui in dispositivo. Le ragioni della decisione e la contumacia dell' che ha ritenuto di non CP_1 resistere in giudizio, giustificano la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui CP_1 dichiarata, in parziale riforma della sentenza n. 324/2023 emessa il 4 aprile 2023 dal Tribunale GL di Agrigento, dichiara che le somme erogate in favore di Pt_1
a titolo di pensione di anzianità per il periodo 2.11.2009-31.10.2018, debbano
[...] essere ripetute al netto delle ritenute fiscali. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa le spese di questo grado. Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
ZI LC AR G. Di CO
4
1. dott. AR G. Di CO Presidente
2. dott. ZI LC Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 1018 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Falsone e dalla Parte_1
LEGALELIA STA SRL, in persona dell'avv. Francesco ELIA, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Elia in Roma alla Piazza Bainsizza n.1. Appellante CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore. Appellato contumace OGGETTO: Ripetizione di indebito
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
-I- Con sentenza n.4324/2023, emessa il 4 aprile 2023, il Tribunale G.L. di Agrigento, in parziale accoglimento della domanda proposta, con ricorso depositato il 18 gennaio 2021, da volto a contestare il diritto dell' di ripetere i Parte_1 CP_1 ratei della pensione di anzianità erogati da novembre 2008 al 31.10.2018, per il venir meno del requisito contributivo – come richiestogli con nota di indebito del 21.05.2020 - ha dichiarato che l non avesse titolo per la ripetizione delle CP_1
1 somme erogate su detta pensione dall'1.11.2008 all'1.11.2009, in quanto prescritte ed ha respinto nel resto il ricorso. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 3 ottobre 2023, censurando l'omessa pronuncia in ordine alla domanda relativa al quantum debatur ossia alla rideterminazione dell'importo, ritenuto indebito e ammesso in ripetizione, al netto delle ritenute fiscali. Pur ritualmente citato non si è costituito in giudizio l' e ne va, quindi, CP_1 dichiarata la contumacia. All'udienza del 18 settembre 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni adottate delle parti è stata decisa, come da dispositivo steso in calce.
-II- L'appello è fondato. Con riguardo ai ratei della pensione relativi agli anni successivi a quelli rispetto ai quali il Tribunale ha dichiarato la prescrizione, le somme erogate dall' CP_1 andranno recuperate al netto delle ritenute fiscali, essendo incontestato che tali ritenute non siano state versate direttamente al Pt_1
L'orientamento della Corte di legittimità, già condiviso da questa Corte, è stato di recente ribadito con le sentenze n.19735 del 25/07/2018 e n.440/2019 ” In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo”. Nel medesimo senso anche Cass. n. 12933/2018 "nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente"; v. altresì, Cass. n. 2844/2012, la quale ha precisato che "nell'ipotesi di condanna del lavoratore a restituire al datore
2 di lavoro importi retributivi indebitamente percepiti, dal relativo calcolo ben può essere esclusa la ritenuta di acconto eventualmente versata all'amministrazione finanziaria dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, potendo quest'ultimo richiederne il rimborso alla medesima amministrazione, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973. Quanto al rinvio al meccanismo di rimborso disciplinato dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis) del d. P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), il quale, peraltro, statuisce la deducibilità dal reddito complessivo del contribuente di tutte le somme restituite in quanto indebitamente percepite e non le modalità concrete con cui detto recupero deve aver luogo, così si è espressa la giurisprudenza amministrativa, qui condivisa (v. sent. TAR Toscana n. 858/2017):”Si tratta di un richiamo improvvido e temerario, perché con esso, da una norma di garanzia per il privato che esplica i suoi effetti nel rapporto tra contribuente erroneamente gravato di in peso tributario non dovuto e l'amministrazione finanziaria, si intende ricavare un principio vessatorio per il medesimo privato nei suoi rapporti con il datore di lavoro, costringendo quest'ultimo a ripetere quanto effettivamente pagato aumentato di oneri fiscali astrattamente dovuti dal lavoratore ma mai entrati nella sua sfera patrimoniale. Come invece precisato dalla giurisprudenza innanzi riportata, ciò che rileva nella fattispecie non è il rapporto intercorrente tra l'interessato e l'Agenzia fiscale - regolato dal succitato art. 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR - ma quello fra il ricorrente e l'Amministrazione di servizio, nell'ambito del quale la seconda versa al primo gli emolumenti al netto delle ritenute fiscali (nonché previdenziali e assistenziali); con la conseguenza che non risulta né logico, né equo, né lecito chiedere all'interessato un adempimento che può essere posto in essere direttamente dall'Amministrazione stessa senza gravare sul soggetto interessato in maniera non coerente con i fini del dovuto recupero delle somme erogate a titolo di imposte e contributi. Il richiamo effettuato dall'Amministrazione al , dunque, CP_2 non risulta adeguato a superare il consolidato orientamento giurisprudenziale più volte espresso dalle varie giurisdizioni ordinaria ed amministrativa, in base al quale, come in precedenza esposto, la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le sole somme effettivamente “pagate” (come recita l'art. 2033 c.c.) a quest'ultimo e da lui effettivamente percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cons. di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164). Tale orientamento è seguito anche dalla Corte dei Conti (Sez. II App., Sent., 18/09/2018, n. 554) che ha ritenuto che l'indebito (pensionistico) dichiarato ripetibile debba essere recuperato dall previdenziale al netto delle ritenute fiscali, CP_3 trattandosi di somme non materialmente "percepite" dall'interessato e, quindi, non
3 esigibili in restituzione nell'ambito del rapporto tra le parti in causa. (Cfr.Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 26/09/2019, n. 664; Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 26/09/2019, n. 661; Cons. Stato, Sez. III, Sent., (20/03/2019, n. 1852; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 16/01/2019, n. 990). Ritiene, pertanto, la Corte, che dall'importo richiesto debbano sottrarsi le ritenute erariali conglobate nella pensione, le quali, non essendo mai entrate nella sfera patrimoniale dell'assicurato, andranno chieste in rimborso dall' CP_1 direttamente all'Ente impositore. In parziale riforma della sentenza, vanno emesse le statuizioni di cui in dispositivo. Le ragioni della decisione e la contumacia dell' che ha ritenuto di non CP_1 resistere in giudizio, giustificano la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui CP_1 dichiarata, in parziale riforma della sentenza n. 324/2023 emessa il 4 aprile 2023 dal Tribunale GL di Agrigento, dichiara che le somme erogate in favore di Pt_1
a titolo di pensione di anzianità per il periodo 2.11.2009-31.10.2018, debbano
[...] essere ripetute al netto delle ritenute fiscali. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa le spese di questo grado. Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
ZI LC AR G. Di CO
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