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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20795/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Bertacchi Stefania, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in VINOVO il Parte_1 Controparte_1
04/03/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VINOVO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10.08.2007 e il 12.10.2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VINOVO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in Nichelino (TO) – Viale Giacomo Matteotti n. 40/3, di proprietà della signora con gli arredi che la compongono e le relative pertinenze, ad eccezione dei beni Pt_1 personali del signor , venga assegnata alla signora la quale vi abiterà con le figlie. CP_1 Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che tale abitazione è stata acquistata dalla signora con la Pt_1 sottoscrizione di un mutuo fondiario;
DISPONE che le figlie minori vengano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale nei periodi che trascorreranno con ciascuno di essi e con loro collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Nichelino (TO) – Viale Giacomo Matteotti n. 40/3. Tutte le decisioni di maggior interesse relative a ed , in Per_1 Per_2 particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori.
DISPONE che il padre possa vederle e tenerle con sé in accordo con la madre prevalente collocataria, in base alle esigenze lavorative del padre e scolastiche delle figlie. In ogni caso, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario:
-a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, riaccompagnando le minori presso la casa materna alle ore 21,00;
pagina 2 di 3 -nel periodo natalizio per una settimana (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso) alternandosi con la madre;
-vacanze pasquali ad anni alterni;
-due settimane nel mese di agosto da individuare entro il giorno 30 del mese di Aprile di ogni anno e in difetto di accordo, le prime due settimane del mese di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento delle figlie e nei periodi Per_1 Per_2 in cui le terrà con sé.
DISPONE che, in aggiunta, il signor versi alla madre, prevalente collocataria delle figlie, la CP_1 somma mensile di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
DISPONE che le spese straordinarie delle figlie vengano sostenute integralmente dal signor . CP_1 Per l'esatta individuazione delle stesse si richiama il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino sottoscritto in data 15 marzo 2016.
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20795/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Bertacchi Stefania, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in VINOVO il Parte_1 Controparte_1
04/03/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VINOVO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10.08.2007 e il 12.10.2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VINOVO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in Nichelino (TO) – Viale Giacomo Matteotti n. 40/3, di proprietà della signora con gli arredi che la compongono e le relative pertinenze, ad eccezione dei beni Pt_1 personali del signor , venga assegnata alla signora la quale vi abiterà con le figlie. CP_1 Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che tale abitazione è stata acquistata dalla signora con la Pt_1 sottoscrizione di un mutuo fondiario;
DISPONE che le figlie minori vengano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale nei periodi che trascorreranno con ciascuno di essi e con loro collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Nichelino (TO) – Viale Giacomo Matteotti n. 40/3. Tutte le decisioni di maggior interesse relative a ed , in Per_1 Per_2 particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori.
DISPONE che il padre possa vederle e tenerle con sé in accordo con la madre prevalente collocataria, in base alle esigenze lavorative del padre e scolastiche delle figlie. In ogni caso, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario:
-a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, riaccompagnando le minori presso la casa materna alle ore 21,00;
pagina 2 di 3 -nel periodo natalizio per una settimana (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso) alternandosi con la madre;
-vacanze pasquali ad anni alterni;
-due settimane nel mese di agosto da individuare entro il giorno 30 del mese di Aprile di ogni anno e in difetto di accordo, le prime due settimane del mese di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento delle figlie e nei periodi Per_1 Per_2 in cui le terrà con sé.
DISPONE che, in aggiunta, il signor versi alla madre, prevalente collocataria delle figlie, la CP_1 somma mensile di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
DISPONE che le spese straordinarie delle figlie vengano sostenute integralmente dal signor . CP_1 Per l'esatta individuazione delle stesse si richiama il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino sottoscritto in data 15 marzo 2016.
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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