Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00762/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00020/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2026, proposto da
AR SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio SA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Furnari, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 247 del 22.08.2025 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio iscritto al n. 831/2025 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. CO HE e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 247 del 22.08.2025 relativo al giudizio iscritto al n. 831/2025 R.G. il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ha ingiunto al Comune di Furnari il pagamento, in favore del sig. AR SA, della “... somma di € 107.880,07, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del presente procedimento, che liquida nella somma di € 406,50 per spese vive ed € 1850,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa ”.
Il suddetto decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec alla parte ingiunta in data 22.08.2025 ed è stato dichiarato esecutivo, stante la mancata opposizione, come da decreto di esecutorietà n. 6769/2025 del 13.11.2025 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
2. Con ricorso notificato in data 5.01.2026 e depositato in pari data il sig. SA ha chiesto al Tribunale di adottare gli opportuni provvedimenti idonei ad assicurare l’integrale esecuzione del giudicato nascente dal predetto decreto ingiuntivo, e, nello specifico:
- di ordinare all’Amministrazione intimata di porre in essere gli atti necessari per ottemperare allo stesso e, quindi, di corrispondere gli importi liquidati nel decreto ingiuntivo, nonché quelli ulteriori spettanti per legge;
- in caso di persistente inerzia, di nominare un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
3. Il Comune di Furnari, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio dell’11.03.2026, presente il difensore della parte ricorrente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a.
Risulta provata l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta in data 22.08.2025, con decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 5.01.2026.
È parimenti provata la definitiva esecutività del titolo ottemperando.
6. Il ricorso è fondato alla luce di quanto di seguito considerato e specificato.
6.1. Osserva il Collegio che il decreto ingiuntivo per cui è causa risulta tutt’ora non eseguito dall’Amministrazione intimata, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Comune di Furnari, non costituitosi in giudizio, ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice.
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, attribuendo al ricorrente la “... somma di € 107.880,07, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del presente procedimento, che liquida nella somma di € 406,50 per spese vive ed € 1850,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa ”, come espressamente riportato nella pronuncia oggetto del presente giudizio di ottemperanza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
6.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta - il Segretario Generale del Comune di Patti, con facoltà di delega ad altro dipendente dell’Ente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione intimata di dare piena ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
CO HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO HE | AU TO |
IL SEGRETARIO