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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/10/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano ha pronunciato, a seguito della trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, all'udienza del
07.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4926/2022 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. ROSA BIFULCO Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. ANTONIETTA GLIELMI
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te legale p.t., CP_2
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 29.09.2022 la ricorrente premetteva di aver ricevuto dall' l'avviso n. 0630691020000004523 del 14.09.20, in data Controparte_1 2/02/2021, avente ad oggetto un presunto debito nei confronti dell' , a titolo di CP_2 recupero ticket sanitari per le annualità dal 2016 al 2018, dell'importo complessivo di euro 343,60 avverso il quale aveva proposto ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, che riportava integralmente.
Nel citato ricorso la parte opponente eccepiva l'illegittimità dell'avviso impugnato, assumendo, a contrario di aver diritto all'esenzione E02 – esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, essendo in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente, concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'avviso impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.
l' non si costituiva, sebbene fosse stata regolarmente citata in giudizio. CP_2
Si costituiva l' la quale eccepiva, preliminarmente, la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, eccepiva, altresì, l'infondatezza della eccezione inerente il difetto di motivazione dell'avviso impugnato e chiedeva rigettarsi il ricorso, vinte le spese di lite.
All' odierna udienza venivano depositate le note di trattazione scritta da entrambe le parti costituite, nelle quali le stesse si riportavano alle rispettive difese di cui agli atti di giudizio.
La causa veniva, pertanto, decisa come da dispositivo, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
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1.- Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia dell' non costituita, CP_3 nonostante sia stata regolarmente evocata in giudizio ( v. relate di notifica del 8.02.2023, depositate in atti dalla ricorrente).
2.- Va dichiarata l'estinzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 cpc, in combinato disposto con l'art. 307 cpc comma 3.
Ed invero, ritenuto che il presente procedimento veniva instaurato mediante ricorso in riassunzione, depositato innanzi al Tribunale di Nola – sezione lavoro il 29/09/2022, del giudizio, originariamente, incardinato innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (odierna Corte di Giustizia
Tributaria di Napoli), recante n. 7326/2021 del R.G.R., va rilevato che parte ricorrente non ha fornito la prova di aver rispettato il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio di cui al citato combinato disposto. Sebbene tale onere ricada sulla medesima parte, dagli atti del giudizio non è dato evincere, in alcun modo, la data dell'effettiva notifica della sentenza n. 8369/2022 del 03/03/2022, emessa dalla in virtù della quale veniva dichiarato il difetto di Controparte_4 giurisdizione in favore del Giudice ordinario, la quale rappresenta il dies a quo del termine di riassunzione de quo.
Sul punto si è espressa più volte la Suprema Corte, la quale, con la sentenza del 24.4.2019, n. 11204
-terza sezione, ha affermato il seguente principio di diritto: " In base al combinato disposto dagli articoli 50 comma 1 e 307 comma 3 c.p.c. -nel testo riformato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69-, qualora la legge attribuisca al Giudice il potere discrezionale di assegnare alle parti termini perentori per il compimento di attività processuali, salvo espressa deroga disposta dalle singole disposizioni di legge, l'esercizio del potere da parte del Giudice deve conformarsi al rispetto de/limite imposto dai termini minimo –un mese- e massimo -tre mesi- previsti dalla norma generale di cui all'art. 307 comma 3 c.p.c. Qualora il Giudice, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, assegni alle parti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, c.p.c., un termine per la riassunzione, rispettivamente, inferiore o superiore a quello minimo e massimo stabilito dall'art. 307, comma 3,
c.p.c., il provvedimento deve ritenersi "tamquam non esser, in quanto improduttivo di effetti idonei a condizionare l'attività processuale delle parti. Ne consegue che - analogamente alla ipotesi in cui il
Giudice si sia astenuto dall'esercitare il potere discrezionale- trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge (fissato in tre mesi dalla comunicazione della decisione di incompetenza dall'art. 50, comma 1, in corrispondenza al termine massimo indicato dall'art. 307, comma 3, c.p.c.)."
Ciò posto rilevato che il presente ricorso in riassunzione veniva depositato innanzi al Tribunale di
Nola – sezione lavoro- in data 29/09/2022, mentre la sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli declinava la propria giurisdizione, in favore del Giudice ordinario, risulta essere stata emessa in data 03/03/2022, atteso che non è stata fornita la prova dell'osservanza del termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio, di cui al combinato disposto tra l'art. 50 cpc comma 1 e l'art. 307 cpc comma 3, da parte della ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, va dunque dichiarata l'estinzione del presente procedimento.
Tale pronuncia è idonea a definire il giudizio e valutato che la preliminare delibazione in rito della controversia assorbe ogni altra valutazione attinente le questioni formali e sostanziali dedotte dalle parti e giustifica la deroga al principio della soccombenza
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, addì 07.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Maria Bertha Romano