TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3910/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3910/2024 promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Monza (MB), Via Carlo Prina n. 22 presso lo studio dell'Avv. LUCA MANICI che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione ATTORE contro
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(Federazione Russa) e residente in [...], elettivamente domiciliata Milano, via Francesco Villa n. 6 presso lo studio dell'Avv. ALESSIO CAGGIANO che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. EMMANUEL FORMISANO per procura in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente rispettivamente in data 19.6.2025 e 24.6.2025. Conclusioni per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
− accertare e dichiarare la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 458 c.c., del patto successorio di cui all'art. 2 della scrittura privata sottoscritta in data 23/01/2023 tra il sig. e la Parte_1 sig.ra e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento, a Controparte_1 Controparte_1 titolo di restituzione, della somma di €. 200.000,00 in favore dell'odierno attore, oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi moratori e/o legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
− accertare e dichiarare la risoluzione della scrittura privata sottoscritta in data 23/01/2023 dal sig.
e dalla sig.ra per grave inadempimento di quest'ultima agli Parte_1 Controparte_1 obblighi tutti ivi assunti e di cui agli artt. 4 e 5 e, per l'effetto, condannare la convenuta medesima al pagamento, a titolo di restituzione, della somma di €. 75.000,00, oltre al risarcimento di tutti i danni siccome quantificati e provati in corso di causa ed oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi
pagina 1 di 24 moratori e/o legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo, fatta salva la diversa somma che risulterà provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare che la sig.ra ha resistito nel presente giudizio – ed Controparte_1 ancorché in quelli cautelari di primo e secondo grado – con mala fede e, pertanto, condannare la convenuta medesima al relativo risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai seni e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., tramite il pagamento della somma di €. 75.000,00, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
− rigettare le domande tutte formulate dalla sig.ra in via riconvenzionale Controparte_1 principale e subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti;
− con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, ivi compresi quelli del doppio grado del giudizio cautelare, oltre al rimborso forfetario pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
− accertare e dichiarare la nullità della pattuizione di cui all'art. 2 della scrittura privata sottoscritta in data 23/01/2023 tra il sig. e la sig.ra , che prevede una Parte_1 Controparte_1 donazione diretta, per mancanza di forma solenne e, per l'effetto, condannare la sig.ra CP_1
al pagamento, a titolo di restituzione, della somma di €. 200.000,00 in favore dell'odierno
[...] attore, oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi moratori e/o legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
− accertare e dichiarare la risoluzione della scrittura privata sottoscritta in data 23/01/2023 dal sig.
e dalla sig.ra per grave inadempimento di quest'ultima agli Parte_1 Controparte_1 obblighi tutti ivi assunti e di cui agli artt. 4 e 5 e, per l'effetto, condannare la convenuta medesima al pagamento, a titolo di restituzione, della somma di €. 75.000,00, oltre al risarcimento di tutti i danni siccome quantificati e provati in corso di causa ed oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi moratori e/o legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo, fatta salva la diversa somma che risulterà provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare che la sig.ra ha resistito nel presente giudizio – ed Controparte_1 ancorché in quelli cautelari di primo e secondo grado – con mala fede e, pertanto, condannare la convenuta medesima al relativo risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai seni e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., tramite il pagamento della somma di €. 75.000,00, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
− rigettare le domande tutte formulate dalla sig.ra in via riconvenzionale Controparte_1 principale e subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, ivi compresi quelli del doppio grado del giudizio cautelare, oltre al rimborso forfetario pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Ammettersi, espunti eventuali giudizi ivi contenuti, prova per interrogatorio formale della sig.ra
nonché per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi quali formali capitoli di Controparte_1 prova preceduti dalla formula di rito “Vero che”.
1. Vero che il sig. a far data dal mese di novembre dell'anno 2018 e fino al mese Parte_1 di dicembre 2019 provvedeva a consegnare nelle mani della sig.ra l'importo Persona_1 complessivo di €. 64.000,00 in denaro contante e la sig.ra trasferiva la predetta somma Persona_1 sul conto corrente IP AN n. 000000002608 intestato alla sig.ra con bonifici Controparte_1 bancari dalla Russia dell'importo di €. 2.000,00 cadauno e, nello specifico, in data 10/01/2019 per pagina 2 di 24 l'importo complessivo di €. 4.000,00, in data 13/03/2019 per l'importo complessivo di €. 6.000,00, in data 14/03/2019 per l'importo complessivo di €. 4.000,00, in data 15/03/2019 per l'importo di €. 4.000,00, in data 10/04/2019 per l'importo complessivo di €. 8.000,00, in data 14/06/2019 per l'importo complessivo di €. 8.000,00, in data 23/07/2019 per l'importo complessivo di €. 8.000,00, in data 30/09/2019 per l'importo complessivo di €. 8.000,00, in data 02/12/2019 per l'importo complessivo di €. 8.000,00 ed in data 15/01/2020 per l'importo complessivo di €. 6.000,00, come da doc. 36 ed all. 24 di ctp. che si rammostrano (prova per interrogatorio formale della sig.ra CP_1
e per testi dei sigg.ri e )?
[...] Testimone_1 Persona_1
2. Vero che dopo ogni trasferimento di denaro dalla Russia sul conto corrente IP AN n. 000000002608 intestato alla sig.ra e di cui al capitolo che precede, la sig.ra Controparte_1
inviava un messaggio WathsApp sull'utenza telefonica del sig. e confermava Persona_1 Parte_1
a quest'ultimo l'avvenuto trasferimento di denaro, come da doc. 37 che si rammostra (prova per interrogatorio formale della sig.ra e per testi dei sigg.ri e Controparte_1 Testimone_1
)? Persona_1
3. Vero che la sig.ra era cointestataria con il sig. del conto Controparte_1 Parte_1 corrente bancario intrattenuto con n. 000003570013 ed in data 03/12/2019 sottoscriveva, CP_2 presso i locali della stessa della Filiale di LO AL (MI), V.le Rinascita n. 31, CP_2
l'adesione al servizio di firma elettronica avanzata, come da doc. 38 che si rammostra (prova per interrogatorio formale della sig.ra e per testi del dott. )? Controparte_1 Tes_2
4. Vero che la sig.ra in data 19/12/2022 sottoscriveva, presso i locali della Controparte_1 CP_2
- Filiale di LO AL (MI), V.le Rinascita n. 31, l'estinzione del conto corrente
[...] bancario, cointestato con il sig. , intrattenuto con n. 000003570013, Parte_1 CP_2 come da doc. 38 che si rammostra (prova per interrogatorio formale della sig.ra e Controparte_1 per testi del dott. )? Tes_2
5. Vero che per autorizzare il pagamento di una somma di denaro tramite operazione di bonifico bancario sulla piattaforma home-banking di l'ordinante deve digitare, a completamento CP_2 dell'operazione stessa, il codice OTP che viene generato automaticamente dal sistema della AN stessa ed inviato sulla SIM del correntista, come da doc. 33 che si rammostra (prova per testi del dott.
e del sig. )? Tes_2 Testimone_1
Si indicano a testimoni:
- sig. , residente in [...] (sui capitoli nn. 1, 2 Testimone_1
e 5);
- sig.ra , residente in [...] (sui Persona_1 capitoli nn. 1 e 2);
- dott. , presso – Filiale di LO AL (MI), corrente in 20092 Tes_2 CP_2
LO AL (MI), Viale Rinascita n. 31 (sui capitoli nn. 3, 4 e 5). B) Ammettersi a prova contraria, espunti eventuali giudizi ivi contenuti, prova per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi quali formali capitoli di prova preceduti dalla formula di rito “Vero che”.
1. Vero che in data 23/01/2023 il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 sottoscrivevano la scrittura privata di cui al doc. 3 che si rammostra presso lo studio dell'avv. Macchia Antony, sito in Sesto San Giovanni (MI), Via Dante Alighieri n. 64?
2. Vero che l'avv. Macchia Antony, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, prima di dar corso alle relative sottoscrizioni leggeva ai sigg.ri e il testo della Parte_1 Controparte_1 pagina 3 di 24 scrittura privata del 23/01/2023 e spiegava loro il contenuto dell'accordo e le “criticità” che ne sarebbero potute derivare in termini di nullità perché finalizzato ad anticipare una parte di eredità del sig. in favore del figlio minore ? Parte_1 Persona_2
3. Vero che i sigg.ri e , nelle circostanze di tempo e di luogo di Parte_1 Controparte_1 cui sopra, confermavano all'avv. Macchia Antony di avere ben compreso le “criticità” esposte con riferimento alla loro volontà di anticipare una parte di eredità del sig. in favore Parte_1 del figlio minore e decidevano, comunque, di sottoscrivere l'accordo? Persona_2
Si indica a testimonio:
- avv. Macchia Antony, con studio in Sesto San Giovanni (MI), Via Dante Alighieri n. 64 (sui capp. 1, 2 e 3).
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via principale
- rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, le domande formulate dal sig. in via principale Parte_1
e subordinata perché del tutto infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità dei versamenti bancari effettuati in data 02.12.2022 per Euro 100.000,00, in data 16.12.2022 per Euro 100.000,00 e in data 31.07.2023 per Euro 20.000,00, per un accredito complessivo in favore del sig. di Euro Parte_1
220.000,00, mancando un titolo ed una causa alla base dei predetti versamenti, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della predetta somma di Euro 220.000,00, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della sig.ra ; Controparte_1
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'esistenza del credito di Euro 225.000,00 in capo alla sig.ra nei confronti del sig. e per l'effetto Controparte_1 Parte_1 condannare quest'ultimo al pagamento della predetta somma di Euro 225.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della sig.ra ; Controparte_1
In via riconvenzionale subordinata
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere la nullità della scrittura privata del 23.01.23, si chiede, per le ragioni di cui in narrativa, che l'eventuale credito riconosciuto al sig.
venga compensato con il credito vantato dalla sig.ra in virtù della domanda Parte_1 CP_1 riconvenzionale in via principale in questa sede proposta. In via istruttoria A) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di volersi ammettere prova per interpello sulla persona del sig.
sulle seguenti circostanze: Parte_1
1) Vero che in data 07.2.2020 la sig.ra acquistava dal sig. Controparte_1 Parte_1
l'immobile sito in LO AL Via Marconi 60 per la somma di €. 85.000,00 come si evince dal doc. sub all. 23 che si rammostra? 2) Vero che in data 24.2.2022 la sig.ra vendeva l'immobile sito in LO Controparte_1
AL alla Via Marconi n. 60 per la somma di €. 150.000,00 alla sig.ra , come Parte_2 si evince dal doc. sub. all. 27 che si rammostra? pagina 4 di 24 3) Vero che in data 15.3.2022 veniva aperto presso il conto corrente n. 3570013 CP_2 cointestato e e sullo stesso veniva accreditata la somma di €. Parte_1 Controparte_1
130.000,00 che era stata incassata dalla sig.ra con la vendita dell'immobile sito in LO CP_1
AL alla Via Marconi n. 60, come si evince dai doc. all.ti 29 e 28 che si rammostrano? 4) Vero che in data 2.12.2022 il sig. effettuava dal conto corrente cointestato con Parte_1 la sig. n. 3570013 sul suo conto corrente personale n. 35244693 un bonifico di €. Controparte_1
100.000,00, come si evince dagli all.ti sub. 29 e 30 che si rammostrano? 5) Vero che in data 16.12.2022 il sig. effettuava dal conto corrente della sig. Parte_1
n. 35245478, un bonifico di €. 100.000,00 al suo conto corrente personale n. Controparte_1
35244693, come si evince dagli all.ti sub. 31 e 30 che si rammostrano? 6) Vero che nel mese di gennaio 2023 il sig. contattava l'avv. Anthony Macchia Parte_1 comunicando la volontà di acquistare un immobile da destinare ad abitazione per la sig.ra e CP_1 per il figlio ? Persona_2
7) Vero che in data 23.01.23 il sig. accompagnava la sig.ra Parte_1 Controparte_1 presso lo studio dall'avv. Anthony Macchia sito in Sesto San Giovanni, via Dante Alighieri 64, per firmare la scrittura privata da lui fatta preparare all'avv. Macchia, corrispondente all. sub. 3 di parte attrice che si rammostra?
8) Vero che il testo della scrittura privata del 23.1.23 è stato concordato solo tra il sig. Parte_1
e l'avv. Anthony Macchia, senza coinvolgere la sig.ra ?
[...] Controparte_1
9) Vero che in data 23.1.23 l'avv. Anthony Macchia e il sig. esponevano alla Parte_1 sig.ra che la scrittura privata che stava per sottoscrivere era da considerarsi un Controparte_1 contratto di affidamento fiduciario con mandato circostanziato in favore della stessa?
10) Vero che il sig. in data 31.7.23 effettuava un bonifico di €. 20.000,00 dal Parte_1 conto corrente n. 35245478 della sig.ra al suo conto corrente personale n. Controparte_1
35244693, come si evince dall'all. 33 e dal minuto 6 circa dell'all. 34 che si rammostrano? 11) Vero che il bonifico di €. 100.000,00 effettuato in data 16.12.2022 dal conto corrente n. 35245478 della sig.ra è stato eseguito dal sig. , con l'utilizzo del Controparte_1 Parte_1 cellulare di proprietà della sig.ra e accedendo alla home banking della stessa? Controparte_1
12) Vero che in data 15.3.2022 il sig. accompagnava la sig.ra Parte_1 Controparte_1 presso , filiale di LO AL, al fine di farle aprire un conto corrente cointestato tra CP_2 gli stessi, richiedendo contestualmente alla sig.ra di bonificare dal suo conto Controparte_1 corrente personale n. 35245478 a quello cointestato n. 3570013 la somma di €. 130.000,00?
13) Vero che il sig. , fino al mese di agosto 2023, aveva la possibilità di operare in Parte_1 autonomia sul conto corrente n. 35245478 tenuto presso la Bper AN di LO AL intestato alla sig.ra ? Controparte_1
14) Vero che tra la sig.ra e il sig. alcun prestito di €. Controparte_1 Parte_1
220.000,00 è mai intercorso in costanza della loro relazione sentimentale? 15) Vero che in data 28.07.2023, alle ore 23.00 circa, il sig. , durante il soggiorno Parte_1 con la sig.ra , il figlio e la sig.ra , presso il Club Hotel Baja Controparte_1 Per_2 Persona_1
Sardinia di Arzachena, portò via il cellulare alla sig.ra senza più restituirlo? Controparte_1
B) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ammettere prova testimoniale sulle persone delle sigg.
, residente in [...], e (capitoli da 24 a Persona_1 Tes_3
29), residente in [...], sui seguenti capitoli di prova: pagina 5 di 24 16) Vero che nel corso del rapporto sentimentale intercorso tra il sig. e la sig.ra Parte_1
, quest'ultima permetteva al sig. di accedere al suo conto Controparte_1 Parte_1 corrente personale e di gestire il suo patrimonio? 17) Vero che il sig. , nel corso della relazione sentimentale con la sig.ra Parte_1 CP_1
, amministrava in autonomia, i conti correnti personali e il patrimonio della sig.ra
[...] CP_1
?
[...]
18) Vero che, nel corso della relazione sentimentale con la sig.ra , il sig. Controparte_1 Parte_1
era solito recarsi a casa della stessa, dove poteva accedere alla home banking e utilizzare il
[...] cellulare della sig.ra ? Controparte_1
19) Vero che il sig. in data 16.12.2022 effettuava in suo favore un bonifico di €. Parte_1
100.000,00 dal conto corrente della sig.ra , accedendo alla home banking e Controparte_1 utilizzando il cellulare della sig.ra ? Controparte_1
20) Vero che in data 28.07.2023, alle ore 23.00 circa, il sig. , durante il soggiorno Parte_1 con la sig.ra , il figlio e la sig.ra , presso il Club Hotel Baja Controparte_1 Per_2 Persona_1
Sardinia di Arzachena, portò via il cellulare alla sig.ra senza più restituirlo? Controparte_1
21) Vero che in data 31.07.2023 il sig. disponeva dal conto corrente della sig.ra Parte_1
un bonifico di Euro 20.000,00 in suo favore? Controparte_1
22) Vero che in data 31.07.2023 e 02.08.2023 il sig. accedeva al conto corrente Parte_1 personale della sig.ra e disponeva all'insaputa di quest'ultima il pagamento della Controparte_1 somma di Euro 5.000,00 in relazione alla vacanza trascorsa presso l'hotel Baja Sardinia di Arzachena?
23) Vero che il sig. , prima di partire per le ferie estive del luglio 2023, aveva Parte_1 sempre riferito che avrebbe provveduto lui al pagamento delle spese di soggiorno presso l'Hotel Baja Sardinia di Arzachena della sig.ra , e del figlio ? Controparte_1 Persona_1 Persona_2
24) Vero che a partire dall'agosto 2023 il sig. è solito appostarsi sotto Testimone_4
l'abitazione della sig.ra , come da documento sub. All. 19 che si rammostra? Controparte_1
25) Vero che sabato 19.08.2023 la sig.ra chiamò per due volte il 112 in quanto il Controparte_1 sig. voleva prima entrare in casa per poi appostarsi sotto l'abitazione della stessa Parte_1 in LO AL, via Monte Nevoso n. 19?
26) Vero che i messaggi whatsapp che si rammostrano, sub. All.to 19, sono stati inviati da parte del sig. alla sig.ra partire dal mese di agosto 2023? Parte_1 Controparte_1
27) Vero che in data 06.09.2023 il sig. entrò all'interno del cortile del Parte_1
, sito in LO AL via Monte Nevoso 13/15/17/19/21/23, gridando ed Controparte_3 insultando la sig.ra che era lì presente per far giocare il bambino Controparte_1 Per_2
?
[...]
28) Vero che in data 06.09.2023, a seguito dell'episodio di cui al capitolo 27) che precede, venne chiamato il 112 e arrivò la Polizia di Stato?
29) Vero che tra i mesi di settembre/ottobre 2023 la sig.ra esternava alla madre Controparte_1
e alla sig.ra di voler trovare una nuova sistemazione a Milano, al fine di Persona_1 Per_3 allontanarsi insieme al figlio da LO AL, dove il sig. si appostava e pedinava la Parte_1 sig.ra ? Controparte_1
C) Si chiede al Giudice di volersi ammettere prova testimoniale sulle persone dei sigg.ri Tes_5
e e sulla persona del responsabile dell'Ufficio Reclami di
[...] Testimone_6 CP_2 pagina 6 di 24 tutti domiciliati presso con sede in Modena, via San Carlo, 8/20, nonché sulla CP_4 CP_5 persona del Direttore della filiale di di LO AL, domiciliato presso la filiale di CP_2 di LO AL, Viale Rinascita n. 31 sui seguenti capitoli di prova: Controparte_5
30) Vero che in data 15.7.2024 inviava a mezzo pec all'avv. EmEL Formisano, Controparte_5 in riscontro al reclamo sub. all. 21, la comunicazione e la documentazione di cui all'allegato 22, che si rammostrano al teste?
31) Vero che ha dichiarato nella sua comunicazione del 15.7.2024 sub. all. 22, che Controparte_5 si rammostra al teste, che la disposizione di bonifico bancario di €. 20.000,00 effettuato in data 31/07/2023 dal conto corrente della sig.ra n. 35245478 è stata disposta mediante Controparte_1 home banking dall'utenza 13545128 facente capo al signor ? Parte_1
32) Vero che ha dichiarato nella sua comunicazione del 15.7.2024 sub. all. 22, che Controparte_5 si rammostra al teste, che la disposizione di bonifico bancario di €. 100.000,00 effettuato in data 02/12/2022 dal conto corrente cointestato / , n. 3570013 è stata disposta mediante CP_1 Parte_1 home banking dall'utenza 13545128 facente capo al signor ? Parte_1
33) Vero che trasmetteva con la pec datata 5.04.2024 sub. all. 36 che si rammostra Controparte_5 al teste, la delega ad operare sul conto corrente personale della sig.ra n. Controparte_1
35245478, conferita al sig. ? Parte_1
34) Vero che il conto corrente personale della sig.ra , n. 35245478, prima Controparte_1 dell'acquisizione da parte della faceva capo alla filiale 2020, Controparte_5 Controparte_6 con numero di rapporto 2608, come si evince dal doc. 36 che si rammostra? D) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ordinare ex art. 210 c.p.c. alla la CP_5 produzione della documentazione firmata in originale dalla sig.ra relativa Controparte_1 all'apertura del conto corrente cointestato n. 3570013 e della disposizione di bonifico di Euro 130.000,00 del 15.03.2022, in modo da poterne accertare l'effettiva apposizione della firma ad opera della sig.ra . CP_1
E) Laddove Il Giudice adito non ritenesse sufficienti i documenti prodotti da questa difesa in merito alla prova della paternità delle operazioni bancarie riportate in narrativa, questa difesa chiede disporsi CTU tecnica volta ad accertare la veridicità delle informazioni ricevute dalla CP_5 con la pec inviata all'avv. EmEL Formisano del 15.7.24 in riscontro al reclamo presentato
[...] il 20.5.2024, cfr all. 21 e 22 prodotti da questa difesa e, quindi, a chi siano riconducibili la paternità delle operazioni finanziarie indicate in narrativa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, conveniva in Parte_1 giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare da parte del Tribunale adito la Controparte_1 nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 458 c.c., del patto successorio di cui all'art. 2 della scrittura privata sottoscritta in data 23.1.2023 tra e – ovvero, in via Parte_1 Controparte_1 subordinata, la nullità della pattuizione per la mancanza della forma solenne prevista per la donazione diretta, - e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, a titolo di restituzione, della somma di
€ 200.000,00 in favore dell'attore, oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi moratori e/o legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
l'attore chiedeva altresì che il Tribunale accertasse e dichiarasse la risoluzione della scrittura privata sottoscritta in data 23.1.2023 da e Parte_1
per grave inadempimento di quest'ultima agli obblighi assunti e di cui agli artt. 4 e Controparte_1
5 e, per l'effetto, condannasse la convenuta medesima al pagamento, a titolo di restituzione, della pagina 7 di 24 somma di €. 75.000,00, oltre al risarcimento di tutti i danni siccome quantificati e provati in corso di causa. A sostegno delle proprie domande l'attore rappresentava che:
- aveva instaurato una relazione stabile con la convenuta dall'anno 2012, consolidatasi nell'anno 2015 a seguito del trasferimento della convenuta stessa in Italia;
- che dalla predetta relazione sentimentale nasceva in data 1.7.2019 il figlio , Persona_2 riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori;
- che in data 23.1.2023 le parti sottoscrivevano una scrittura privata in virtù della quale il “… Parte_1 sorta l'esigenza di anticipare, in favore del predetto minore, una quota della futura eredità del sig.
”, dichiarava di corrispondere in favore della convenuta “… nella Sua qualità di Parte_1 soggetto esercente la responsabilità genitoriale del minore l'importo di €. 200.000,00 in Per_2 un'unica soluzione ed a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che dichiara di conoscere quale anticipo ereditario in favore del comune figlio giusta disposizione di bonifico che si allega (ALL. A)”. Nella medesima scrittura privata il aveva dichiarato di corrispondere in favore della Parte_1 CP_1
l'importo di € 75.000,00 a titolo di mantenimento una tantum in favore del minore sino al compimento della maggiore età. Le parti avrebbero altresì convenuto: - di non avere richiesto la previa autorizzazione del Giudice Tutelare, motivo per cui la convenuta avrebbe fatto quanto necessario affinché potesse fare Per_2 affidamento sulla somma trasferita al compimento della maggiore età; - di poter impiegare la somma trasferita anche per l'acquisto di una abitazione ove trasferire la residenza della madre e del minore così che il minore potesse goderne al compimento della maggiore età;
- che in data 30.5.2023 acquistava - con pagamento a mezzo di assegni circolari Controparte_1 dell'importo di € 16.473,60, di € 250.000,00 e di € 1.026,76 – per se stessa sola dalla GDA S.r.l. di Milano (MI), con il ministero del notaio dott.ssa di LO AL (MI) al Rep. Persona_4
n. 46306 – Racc. n. 21974, il diritto di piena proprietà: i) dell'unità immobiliare sita in Comune di LO AL (MI), Via Monte Nevoso n. 19, scala B, piano 3, meglio identificata al Catasto Fabbricato del predetto Comune al Foglio 20, Mappale 867, Subalterno 23, piano 3, zona censuaria U, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 5, superficie catastale mq. 99, Rendita Catastale €. 710,13; ii) della cantina sita in Comune di LO AL (MI), Via Monte Nevoso n. 13, posta al piano primo sottostrada e meglio identificata al Catasto Fabbricato del predetto Comune al Foglio 20, Mappale 867, Subalterno 76, piano S1, zona censuaria U, categoria C/2, classe 3, consistenza mq. 4, Rendita Catastale €. 6,40; iii) del pertinenziale box ad uso autorimessa ubicato in Comune di LO AL (MI), Via Monte Nevoso n. 13, posto al piano primo sottostrada e meglio identificato al Catasto Fabbricato del predetto Comune al Foglio 20, Mappale 867, Subalterno 138, piano S1, zona censuaria U, categoria C/6, classe 6, consistenza mq. 15, Rendita Catastale €. 38,73; iv) del pertinenziale posto auto scoperto ubicato in Comune di LO AL (MI), Via Monte Nevoso n. 15, piano terra e meglio identificato al Catasto Fabbricato del predetto Comune al Foglio 20, Mappale 867, Subalterno 212, piano T, zona censuaria U, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, Rendita Catastale €. 26,03; ai beni immobili di cui sopra segue e compete la quota di comproprietà di millesimi 18,19 sul locale tecnico adibito a cabina elettrica, sito in LO AL (MI), Via Monte Nevoso snc e posto al piano terreno, meglio identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 20, Mappale 857, piano T, zona censuaria U, categoria D/1, Rendita Catastale €. 90,00, siccome gravato di servitù di cabina elettrica e di posa elettrodotto;
pagina 8 di 24 - che nel mese di luglio 2023 la relazione sentimentale tra le parti si concludeva e l'attore instaurava dinanzi al Tribunale di Monza procedimento volto a regolamentare i rapporti relativi al figlio minore vente r.g. 6490/2023; Per_2
- che nel mese di gennaio 2024 l'attore avrebbe appreso che la convenuta aveva posto in vendita l'appartamento e le pertinenze di cui ai precedenti punti i) – iv) e decideva quindi di instaurare procedimento per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., conclusosi con ordinanza di accoglimento da parte del Tribunale adito datata 29.3.2024 (rg 453/2024) per l'importo di € 225.000,00, ordinanza successivamente oggetto di reclamo da parte della convenuta e poi definito il 23.5.2024. Nonostante la pendenza del reclamo l'attore avrebbe deciso di instaurare il presente giudizio tenuto conto della necessità di vedere accolte le sopra indicate domande. Si costituiva con comparsa di costituzione depositata in data 10.9.2024 , la quale Controparte_1 chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, che fosse accertata e dichiarata la nullità dei versamenti bancari effettuati in data 2.12.2022 per € 100.000,00, in data 16.12.2022 per € 100.000,00 e in data 31.7.2023 per € 20.000,00, per un accredito complessivo in favore del di € 220.000,00, mancando un titolo Parte_1 ed una causa alla base dei predetti versamenti, e per l'effetto che fosse condannato l'attore al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della convenuta;
in via subordinata, la convenuta chiedeva che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, precisamente di declaratoria di nullità della scrittura privata del 23.1.2023, l'eventuale credito riconosciuto al venisse compensato con il credito vantato dalla Parte_1 CP_1 in virtù della domanda riconvenzionale in via principale proposta. A sostegno della propria domanda la convenuta deduceva che:
- la scrittura privata del 23.1.2023 era stata voluta dall'attore che aveva incaricato della relativa stesura un difensore di sua fiducia, l'avv. Anthony Macchia, circostanza che aveva indotto la convenuta a confidare nella correttezza giuridica della forma prescelta dal per il trasferimento del denaro;
Parte_1
- che ad ogni modo la predetta scrittura non integrerebbe né un patto successorio né una donazione diretta – per mancanza dell'animus donandi in capo all'attore disponente - quanto, piuttosto, un contratto di affidamento fiduciario con mandato circostanziato e irrevocabile a favore della convenuta o, in via meramente subordinata, una donazione indiretta volta a consentire alla l'acquisto CP_1 dell'immobile dove è andata a vivere con il figlio;
- che la convenuta avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi assunti con la predetta scrittura, avendo cercato di vendere l'immobile a un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto al fine di realizzare una plusvalenza e di sottrarsi agli agiti persecutori di controparte in quel Comune;
- che la convenuta sarebbe creditrice nei confronti dell'attore della somma di € 225.000,00 dal momento che il avrebbe aperto, a insaputa delle convenuta, un conto corrente cointestato allo Parte_1 stesso e alla sul quale avrebbe accreditato in data 15.3.2022, trasferendola dal conto corrente CP_1 intestato alla sola convenuta, la somma di € 130.000,00 di proprietà della convenuta stessa;
in data 2.12.2022 il avrebbe quindi sottratto la somma di € 100.000,00 dal predetto conto corrente Parte_1 facendola confluire sul proprio conto corrente personale;
in data 16.12.2022, quindi, l'attore avrebbe fatto di nuovo accesso al conto corrente personale della prelevando l'ulteriore somma di € CP_1
100.000,00 con la causale “restituzione prestito anticipazione acquisto casa”, utilizzando a tal fine l'internet banking della convenuta;
dei 275.000,00 € bonificati dal alla in Parte_1 CP_1 esecuzione della scrittura privata del 2023, in conclusione, 200.000,00 € sarebbero riconducibili a pagina 9 di 24 provvista personale della parte convenuta;
il 31.7.2023, quindi, il sarebbe nuovamente Parte_1 entrato sul conto personale della con le credenziali di home banking della convenuta e CP_1 avrebbe disposto a proprio favore della somma di € 20.000,00 con la causale “restituzione prestito casa”; ancora in data 31.7.2023 e 2.8.2023 il sarebbe entrato nell'home banking della Parte_1 convenuta prelevando la somma complessiva di € 5.000,00 per gli oneri della vacanza che lui stesso avrebbe dovuto offrire. La convenuta precisava che il era delegato a operare sul conto della . Parte_1 CP_1
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice, confutate le argomentazioni di parte convenuta, chiedeva il rigetto delle domande riconvenzionali svolte dalla . L'attore, in CP_1 particolare, contestava di avere mai avuto delega a operare sul conto corrente personale della CP_1
o di avere effettuato operazioni tramite il suo internet banking, operazioni che per essere autorizzate richiedono il codice OTP inviato dalla banca sul telefono mobile del titolare del conto. Quanto alla provvista presente sul conto personale della convenuta, l'attore riferiva di avere lui stesso provveduto ad accreditarvi la somma di € 85.000,00 per consentire alla di acquistare dallo CP_1 stesso la proprietà della prima abitazione dove la parte ha vissuto con il figlio e sita a Parte_1
LO AL (MI), Via Marconi n. 60 – abitazione acquistata all'asta dal -, somme Parte_1 versate mediante bonifici per € 21.800,00 e contanti a mani della madre della convenuta, che li avrebbe poi ritrasferiti alla figlia mediante bonifici provenienti dalla Russia degli importi di € 2.000,00 ciascuno, per un totale di € 64.000,00. L'attore precisava che successivamente all'acquisto di cui precede, in data 24.2.2022, la convenuta rivendeva l'unità immobiliare dietro il corrispettivo di € 150.000,00, senza restituire la somma di €. 100.000,00 mutuatale dall'attore per far fronte alla ristrutturazione nonché all'arredo completo dell'immobile. La disposizione di bonifico bancario del 16.12.2022 dell'importo di €. 100.000,00 con causale “Restituzione prestito anticipazioni acquisto casa” sarebbe stata disposta direttamente dalla convenuta dal suo conto corrente personale tramite home-banking dalla sua utenza e tramite sua autorizzazione personale con digitazione del relativo codice OTP generato al momento. L'attore riferiva, quindi, di avere effettivamente eseguito lui stesso la disposizione di bonifico bancario tramite home-banking del 2.12.2022 dell'importo di € 100.000,00 con causale ”, deducendo nondimeno come tale provvista fosse confluita sul conto Per_5 corrente cointestato alle parti per effetto di disposizione eseguita dalla in data 15.3.2022 CP_1 sempre con causale “ ”. Tale somma, di conseguenza, sarebbe stata liberamente Per_5 disponibile da parte dell'attore oltre che di sua esclusiva spettanza. Anche il bonifico bancario disposto tramite home-banking del 31.7.2023 per l'importo di € 20.000,00 dal conto corrente personale della , sebbene eseguito dall'utenza del , sarebbe stato CP_1 Parte_1 autorizzato dalla convenuta mediante digitazione del codice OTP pervenuto sullo smart-phone di quest'ultima. Mediante tale operazione, peraltro, l'attore sarebbe rientrato nella disponibilità della somma di € 25.000,00 trasferita alla dal conto corrente cointestato sul suo conto corrente CP_1 personale in data 21.11.2022, somma riferibile in via esclusiva all'attore. Lo stesso trasferimento della somma complessiva di € 5.000,00 in data 31.7.2023 e 2.8.2023 dal conto personale della al conto del , disposizione eseguita personalmente dalla , CP_1 Parte_1 CP_1 trarrebbe origine dallo stesso bonifico bancario di € 25.000,00 del 21.11.2022 di cui precede. Nella propria memoria ex art. 171 ter c.p.c. la convenuta contestava le deduzioni avversarie, eccependo la mancata dimostrazione da parte del di qualsivoglia versamento di contante in favore della Parte_1 madre della , unica autrice dei bonifici sul conto corrente della figlia. CP_1 pagina 10 di 24 Circa il bonifico di € 100.000,00 effettuato in data 2.12.22 in suo favore da parte del dal Parte_1 conto cointestato, la convenuta deduceva che la provvista derivava da risorse della sola che - CP_1 senza comprendere la relativa operazione – aveva depositato sul conto corrente cointestato la somma di
€ 130.000,00 dal proprio conto corrente personale. All'esito dell'udienza del 23.1.2025 il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie delle parti con ordinanza del 29.1.2025 e fissava udienza per la rimessione della causa in decisione per il giorno 24.9.2025, successivamente rinviata per impedimento del Giudice al 15.10.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 4.11.2025 il Giudice, esaminate le note delle parti in sostituzione di udienza, tratteneva la causa in decisione. II. Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Circa l'ordine di esibizione rivolto da questo Giudice a ed evaso parzialmente in data 18.6.2025, CP_5 ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta, tenuto conto dei poteri riservati al Giudice ex art. 116 c.p.c., sia idonea a decidere nel merito la controversia considerato che, per quanto riguarda le responsabilità dell'istituto di credito rispetto alle proprie condotte omissive, la convenuta ha già inoltrato apposita segnalazione alla AN d'Italia competente. Quanto alla disposizione di giroconto del 15.3.2022, la ha prodotto la relativa copia e la convenuta, su cui gravava il relativo onere, CP_5 come si avrà modo di vedere nel prosieguo, non ha mai formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla disposizione stessa nella prima difesa successiva alla produzione, come prescritto dagli artt. 214 e 215 c.p.c. Tale circostanza, come si dirà in seguito, rende di per sé superflua la produzione del contratto relativo al conto corrente cointestato alle parti che la convenuta ha dimostrato di conoscere nel momento in cui vi ha disposto il giroconto di cui precede. Circa la delega a operare sul conto corrente della convenuta da parte del , su richiesta Parte_1 CP_5 della convenuta ha trasmesso la relativa documentazione, circostanza che, in virtù del principio acquisitivo, rende superflua la relativa produzione. Quanto poi al contratto di home banking, come si avrà modo di vedere, questo Tribunale dispone di sufficienti elementi idonei a imputare la paternità dei singoli versamenti di denaro di cui in narrativa alle parti, sicché anche in parte qua l'ordinanza istruttoria può ritenersi revocata non essendo l'ordine di esibizione necessario ai fini della decisione nel merito della controversia. III. Venendo a questo punto alle domande articolare dalle parti, deve essere esaminata in via principale la domanda di nullità della scrittura privata sottoscritta in data 23.1.2023 tra e Parte_1
formulata da parte attrice. Controparte_1
Parte attrice ha chiesto la declaratoria di nullità di tale scrittura deducendo come la stessa violerebbe il divieto di patti successori codificato all'interno dell'art. 458 c.c. o, in via subordinata, in quanto integrante una donazione diretta, nulla per mancanza della forma prescritta dell'atto pubblico con la presenza di due testimoni. Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea eccependo come la scrittura conclusa tra le parti darebbe luogo a un contratto di affidamento fiduciario con mandato circostanziato e irrevocabile a favore della convenuta o, in via meramente subordinata, una donazione indiretta volta a consentire alla l'acquisto dell'immobile dove è andata a vivere con il figlio. CP_1
Osserva il Tribunale che mediante scrittura privata sottoscritta in data 23.1.2023, Parte_1
e , dopo avere premesso di intrattenere una relazione sentimentale dalla quale è nato Controparte_1 pagina 11 di 24 in data 1.7.2019 il figlio minore , e che tra le parti era sorta la necessità di anticipare in Persona_2 favore del minore una quota della futura eredità del , hanno convenuto: a) che il Parte_1 Parte_1 versasse in unica soluzione alla la somma di € 200.000,00 a mezzo di bonifico bancario quale CP_1 anticipo ereditario del comune figlio (art. 2); b) che il versasse alla in unica Parte_1 CP_1 soluzione la somma di € 75.000,00 quale mantenimento del figlio minore fino al compimento della maggiore età (art. 3); c) che la , consapevole al pari del del fatto che il predetto CP_1 Parte_1 trasferimento di denaro richiederebbe l'autorizzazione del Giudice Tutelare al fine di garantire che le somme pervenissero al minore al compimento della maggiore età, si impegnava a porre in essere ogni più ampia condotta idonea a permettere al figlio di poter affidamento, al compimento della Per_2 maggiore età, sul predetto importo (art. 4); d) che la , d'intesa con il , avrebbe potuto CP_1 Parte_1 impiegare i predetti importi anche per acquistare immobili dove trasferire la residenza della stessa e di er garantirgli, ora per allora, idonea dimora (art. 5) (doc. 3 attore). Per_2
Nella medesima giornata del 23.1.2023 il ha disposto a favore della un bonifico di Parte_1 CP_1
€ 275.000,00 in esecuzione della predetta scrittura privata e con la causale “saldo eredità per
[...]
”, come risulta dalla relativa contabile di bonifico (doc. 27 attore). Persona_6
Principiando dalla qualificazione giuridica della scrittura privata appena esaminata, osserva in via preliminare il Tribunale come nell'interpretazione dei contratti e, più in generale, di tutti gli atti inter vivos, il giudice debba avere riguardo non solo al senso letterale delle parole impiegate quanto piuttosto alla comune intenzione dei contraenti, avuto riguardo al loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.). Nell'interpretare il contratto concluso tra le parti il Tribunale osserva innanzitutto come le disposizioni contenute nella scrittura privata del 23.1.2023 hanno come destinataria diretta la , sebbene CP_1 nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore della coppia
, non già il figlio minore. Persona_2
A tale conclusione il Tribunale perviene sulla base sia del tenore letterale del testo negoziale che di un'interpretazione complessiva della scrittura conclusa tra le parti, non limitata alle singole pattuizioni in essa contenute. Più nello specifico, principiando dall'argomento letterale, mediante la su menzionata scrittura privata il si è impegnato a versare la somma di € 200.000,00 alla stessa, sebbene nella sua Parte_1 CP_1 qualità di “esercente la responsabilità genitoriale del minore (art. 2 scrittura privata del Per_2
23.1.2023). A nulla rileva a ritenere che beneficiario della disposizione sia il figlio minore piuttosto che la madre il fatto che nel medesimo articolo le parti abbiano previsto che il predetto trasferimento di denaro è stato disposto “quale anticipo ereditario del comune figlio”, dal momento che le parti stesse, al successivo articolo 4 della medesima scrittura, hanno espressamente previsto che “consci del fatto che il predetto trasferimento dovrebbe essere autorizzato dal Giudice Tutelare al fine di garantire che le somme in oggetto pervengano al minore al compimento della maggiore età”, la si sarebbe CP_1 impegnata a “porre in essere ogni più ampia condotta idonea a permettere al figlio di poter Per_2 fare affidamento, al compimento della maggiore età, su detto importo”. Le parti stesse, di conseguenza, hanno consapevolmente inteso come destinataria del trasferimento della somma di denaro di € 200.000,00, e anche della disposizione di € 75.000,00 di cui si dirà infra, la e non , escludendo all'uopo la richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare CP_1 Persona_2 competente e prevedendo semplicemente che la avrebbe posto in essere ogni più ampia e non CP_1 meglio precisata condotta idonea a permettere al figlio di fare affidamento sulla predetta somma di pagina 12 di 24 denaro al compimento della maggiore età, senza prevedere alcun meccanismo di controllo o di garanzia rispetto a tali condotte. Nel pervenire a tale conclusione soccorre anche la disposizione contenuta all'art. 3 della scrittura privata del 23.1.2023 in virtù della quale il ha versato alla , sempre nella sua qualità Parte_1 CP_1 di esercente la responsabilità genitoriale del minore la somma di € 75.000,00 in un'unica Per_2 soluzione quale “mantenimento una tantum in favore del minore fino al compimento della maggiore età”. Orbene è evidente come anche tale disposizione, come si avrà modo di vedere nel prosieguo, sia diretta univocamente in favore della e non del figlio minore, dal momento che fino al CP_1 compimento della maggiore età da parte dei figli il beneficiario delle disposizioni relative al mantenimento c.d. indiretto versato dal genitore non prevalente collocatario – come occorso nel caso di specie – è il genitore che sostiene gli oneri di mantenimento quotidiani del figlio collocato presso di sé, non certo il figlio. Né la previsione di cui al citato art. 4 della medesima scrittura privata può certo riferirsi a tale versamento di denaro, dal momento che lo stesso, per come inteso dalle parti, avrebbe dovuto esaurirsi con gli oneri di mantenimento del figlio sostenuti dalla madre fino al compimento della maggiore età, da soddisfare sia mediante gli obblighi alimentari che abitativi. La lettura combinata di tali disposizioni e, quindi, la circostanza per cui è la e non il figlio CP_1 minore la destinataria dei trasferimenti di denaro di cui ai sopra menzionati artt. 2 e 3 della Per_2 scrittura privata conclusa tra le parti in data 23.1.2023, vale di per sé ad escludere che le parti mediante la scrittura privata in disamina, a prescindere dalle parole impiegate, abbiano inteso concludere un patto successorio in favore del figlio minore, dal momento che la giurisprudenza è granitica nell'affermare che, perché si possa parlare di patto successorio, tra le altre condizioni, occorre che l'acquirente abbia contratto o stipulato come avente diritto alla successione stessa (ex multiis Cass. n. 2404/1971; Cass. n. 1434/1975; Cass. n. 1683/1995; Cass. n. 14110/2021; e ancora Cass. n. 5870/2000; Cass. n. 4053/1987 per cui “ricorre un patto successorio nella convenzione avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta che costituisca l'attuazione dell'intento delle parti, rispettivamente, di provvedere in tutto o in parte alla propria successione e di acquistare un diritto sui beni della futura proprietà a titolo di erede o legatario”). È evidente che la non abbia concluso la scrittura privata in esame come soggetto avente CP_1 diritto alla successione del , motivo per cui deve escludersi che le parti con la predetta Parte_1 scrittura abbiano stipulato un patto successorio dispositivo dei diritti ereditari del . Parte_1
Tanto chiarito, deve parimenti escludersi che mediante i sopra citati trasferimenti di denaro le parti abbiano inteso concludere un contratto di affidamento fiduciario con mandato irrevocabile a favore della convenuta, come sostenuto da parte convenuta stessa. Come noto, il contratto di affidamento fiduciario rientra nell'alveo dei contratti c.d. atipici ed è stato oggetto di esclusiva teorizzazione dottrinale, sebbene il legislatore ne abbia ripreso alcuni tratti caratterizzanti al solo fine di disciplinare i c.d. atti del Dopo di Noi a favore di persone affette da disabilità (L. 112/2016). Secondo lo schema contrattuale elaborato dalla dottrina che lo ha teorizzato, si parla di contratto di affidamento fiduciario allorquando un soggetto, detto affidante, trasferisce a un altro, detto affidatario, in via temporanea, un bene o un insieme di beni affinché li amministri secondo le direttive dell'affidante nell'interesse del beneficiario finale, che al momento della conclusione del contratto non acquista diritti sul bene. Affinché sia garantito che i beni così trasferiti pervengano al beneficiario al momento convenuto dalle parti, occorre che si produca un effetto di segregazione patrimoniale rispetto pagina 13 di 24 agli altri beni dell'affidatario, in modo tale che i beni affidati non siano aggredibili dai creditori personali dell'affidatario. Occorre, parimenti, che siano previsti dei meccanismi di sostituzione dell'affidatario in caso di sua incapacità o sopravvenuta impossibilità a portare avanti l'incarico, sostituzione che non potrebbe infatti essere disposta dall'autorità giudiziaria, trattandosi di incarico avente natura fiduciaria. I tratti distintivi del contratto di affidamento fiduciario sono, in ultima analisi, l'esistenza di un programma gestorio, la tendenziale stabilità e l'opponibilità ai terzi. Osserva il Tribunale come mancano nella scrittura stipulata dalle parti i tratti distintivi di tale negozio di elaborazione dottrinale, in particolare la tendenziale stabilità e l'opponibilità ai terzi. Mediante un contratto di affidamento fiduciario, infatti, le parti intendono garantire la temporaneità del trasferimento dei beni in favore dell'affidatario – affidatario che, di conseguenza, potrà essere sostituito in caso di inadempimento, morte o per altra sopravvenuta impossibilità di gestire i beni nell'interesse del destinatario finale – e per tale motivo prevedono espressamente la cedibilità del contratto a ulteriori soggetti per garantire il perseguimento dello scopo. Nel caso di specie, al contrario, le parti non hanno in alcun modo previsto meccanismi di sostituzione dell'affidatario, anzi, è la stessa a CP_1 sostenere nelle sue difese che l'affidamento sarebbe stato fatto alla stessa in modo irrevocabile in quanto disposto anche nel suo interesse, ossia per garantire alla stessa una esigenza di sostentamento. Né le parti hanno previsto come garantire l'opponibilità del trasferimento ai terzi al fine di perseguire il sopra richiamato effetto segregativo. Rispetto al possibile acquisto di diritti reali immobiliari divisato all'art. 5 della sopra citata scrittura privata, infatti, l'effetto segregativo avrebbe potuto essere perseguito solo mediante apposita annotazione nella nota di trascrizione, cosa che le parti non hanno fatto nemmeno al momento dell'acquisto da parte della degli immobili di LO AL CP_1
Via Monte Nevoso n. 19. Ritiene il Tribunale che il trasferimento della somma di € 200.000,00 a favore della
CP_1 convenuto dalle parti al sopra menzionato art. 2 della scrittura privata del 23.1.2023 debba piuttosto essere sussunto nello schema causale del contratto di donazione c.d. modale. Le parti, infatti, mediante la conclusione del suddetto contratto hanno inteso destinare una somma di denaro direttamente alla affinché la stessa, senza alcuna controprestazione diretta, potesse
CP_1 disporne finché il figlio minore non avesse raggiunto la maggiore età, con il solo onere di fare Per_2 in modo che al compimento della maggiore età il figlio potesse farvi affidamento, pattuendo al contempo che mediante la somma in oggetto la potesse acquistare un immobile, non
CP_1 individuato nella scrittura, da intestare alla stessa, non già al figlio, affinché lo stesso potesse godere di una stabile dimora (artt. 2 e 4 scrittura privata del 23.1.2023). L'onere di affidamento nell'interesse del figlio minore, sotto questo profilo, costituisce un modus del contratto donativo che non incide sul suo elemento caratterizzante, ovverosia lo spirito di liberalità, né sull'individuazione del donatario, ovverosia la .
CP_1
Quanto all'individuazione del destinatario della donazione, osserva il Tribunale che il minore Per_2
ha rappresentato per le parti la causa del contratto che ne ha connotato il modus, non già il
[...] beneficiario diretto, tanto è vero che le parti consapevolmente hanno deciso di non richiedere l'autorizzazione del Giudice Tutelare e ne hanno fatto espressa menzione in contratto. Né vale in senso contrario la locuzione impiegata dalle parti all'art. 2 della scrittura privata e sopra scrutinata “quale anticipo ereditario in favore del comune figlio”, sia per le ragioni anzi viste circa la non configurabilità nel caso di specie di un patto successorio, sia poiché al momento dell'apertura della Persona_2 pagina 14 di 24 successione paterna vanterà diritti ereditari sulla stessa quale erede legittimario. Quanto allo spirito di liberalità, costituisce orientamento costante della Corte di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, quello per cui “l'animus donandi, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo jure cogente, ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. 1, 11/3/1996, n. 2001; Cass., Sez. 1, 5/12/1998, n. 12325; Cass., Sez. 2, 21/5/2012, n. 8018), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass., Sez. 2, 18/2/1977, n. 737; Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n. 21781), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass., Sez. 2, 24/7/1965, n. 1728; Cass., Sez. 3, 26/1/1980, n. 651). Ciò significa che la spontaneità dell'attribuzione patrimoniale, una volta accertata, non può essere esclusa da spinte motivazionali del donante, le quali, quando non integranti ipotesi di cogenza giuridica o costrizione morale, mantengono valenza neutra rispetto a quella causale dell'atto di liberalità.” (Cass. civ. 982/2024). Nel caso di specie il ha disposto dei beni sopra esaminati in assenza di alcun obbligo Parte_1 giuridico, extra giuridico o morale nei confronti della . Il , d'altronde, come risulta CP_1 Parte_1 dalla comunicazione pervenuta dall'avv. Anthony Macchia in data 31.7.2024 e indirizzata alla
, ha sottoposto la scrittura privata in disamina all'attenzione di un professionista di sua fiducia CP_1
(doc. 12 convenuta). L'animus donandi è altresì compatibile con l'imposizione di un onere al donatario, a condizione che tale onere non assuma la natura di corrispettivo ma consista in una mera modalità del beneficio (ex plurimis cfr. Cass. civ. 28857/2021), circostanza comprovata nel caso di specie dal fatto che la fino al compimento della maggiore età del figlio avrebbe goduto lei stessa dei benefici legati CP_1 al trasferimento del denaro. Né la previsione a che la avrebbe potuto impiegare le somme di denaro trasferitele dal CP_1
per acquistare diritti reali immobiliari vale a qualificare il contratto così caratterizzato quale Parte_1 donazione indiretta, dal momento che l'acquisto dell'immobile, nemmeno individuato al momento della conclusione della scrittura, era uno dei soli possibili strumenti tramite i quali la avrebbe CP_1 dovuto garantire il perseguimento dell'onere, ovverosia la conservazione del bene nell'interesse del figlio, mentre manca alcun collegamento funzionale già previsto in contratto a tal fine. Il trasferimento della somma di € 200.000,00 di cui all'art. 2 della scrittura privata del 23.1.2023, in conclusione, deve essere qualificato quale donazione diretta dal alla , modale in Parte_1 CP_1 quanto connotata dall'onere di impiego delle somme trasferite in modo funzionale alla conservazione delle stesse nell'interesse del figlio minore fino al raggiungimento da parte di questi della maggiore età. L'attore ben potrà fare valere l'eventuale futuro inadempimento dell'onere con le forme prescritte dalla legge. Tenuto conto di quanto precede, deve essere dichiarata la nullità del trasferimento della somma di denaro di € 200.000,00 da parte del e a favore della in esecuzione del predetto art. 2 Parte_1 CP_1 della scrittura privata del 23.1.2023, dal momento che le parti non hanno impiegato la forma prescritta per il contratto di donazione dagli artt. 782 c.c. e 48 L. 89/1913, ovverosia l'atto pubblico con la presenza di due testimoni. Venendo, quindi, alla pattuizione contenuta all'art. 3 della scrittura privata del 23.1.2023, in virtù della pagina 15 di 24 quale il ha versato alla , nella sua qualità di soggetto esercente la responsabilità Parte_1 CP_1 genitoriale del minore la somma di € 75.000,00 in unica soluzione quale mantenimento una Per_2 tantum in favore del minore sino al compimento della maggiore età, ritiene il Tribunale che tale disposizione, a differenza della precedente, non possa essere sussunta nell'alveo delle liberalità. La giurisprudenza, da cui non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, è infatti granitica nell'affermare che l'impegno assunto dai genitori di effettuare prestazioni a favore dei figli ulteriori rispetto all'obbligo di versamento mensile e periodico del mantenimento rientra nella libera esplicazione dell'autonomia negoziale e non è connotato da spirito di liberalità, in quanto sussiste l'obbligo giuridico dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, obbligo che fa venire meno per definizione lo spirito di liberalità (“questa Corte ha reiteratamente affermato che l'obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o divorzio (id est: di cessazione degli effetti civili del matrimonio) mediante un accordo - formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli art. 155 c.c., comma 7, art. 158 c.c., comma 2, e dell'art. 711 c.c., comma 3, e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 8, e art. 6, comma 9 - il quale, anzichè attraverso una prestazione patrimoniale periodica, od in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili, e che tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria - compensativa dell'obbligatone di mantenimento, in quanto costituisce applicazione del principio, stabilito dall'art. 1322 c.c., della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (cfr., Cass. 2 febbraio 2005 n. 2088; Cass. 17 giugno 2004 n. 11342; Cass. 21 dicembre 1987 n. 9500).” Cass. civ. 21736/2013; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Civitavecchia 428/2022; Trib. Milano, 6.5.1994). Circa la qualificazione di tale impegno, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento dottrinale che lo sussume nell'alveo dei contratti con obbligazioni del solo proponente disciplinati dall'art. 1333 c.c., in virtù del quale la proposta è irrevocabile non appena giunge a conoscenza del destinatario. Non convince la diversa qualificazione di obbligazione naturale in quanto, come sopra visto, le diverse modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli costituiscono adempimento di un obbligo giuridico, non certo morale o sociale. Tenuto conto di quanto precede, il trasferimento della somma di € 75.000,00 dal alla Parte_1
è valido ed efficace in quanto causalmente diretto al mantenimento del figlio. Trattandosi di CP_1 contratto con obbligazioni del solo proponente, inoltre, non sono applicabili le norme in materia di risoluzione del contratto per inadempimento del beneficiario, inadempimento che, in ogni caso, anche a voler optare per una diversa qualificazione giuridica, non sarebbe predicabile in capo alla dal CP_1 momento che, anche ove la stessa avesse alienato a terzi gli immobili acquistati in seguito alla stipulazione della scrittura privata, l'impegno assunto all'art. 5 della scrittura privata del 23.1.2023 non escludeva la possibilità di acquistare immobili diversi. IV. Venendo, quindi, alla domanda riconvenzionale spiegata da , la convenuta ha Controparte_1 chiesto che fosse accertata e dichiarata la nullità dei versamenti bancari effettuati in data 02.12.2022 per € 100.000,00, in data 16.12.2022 per € 100.000,00 e in data 31.07.2023 per € 20.000,00, per un accredito complessivo in favore del di € 220.000,00, mancando un titolo ed una causa alla Parte_1 base dei predetti versamenti, e per l'effetto che fosse condannato l'attore al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della convenuta;
in via subordinata la convenuta ha domandato che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, pagina 16 di 24 precisamente di declaratoria di nullità della scrittura privata del 23.1.2023, l'eventuale credito riconosciuto al venisse compensato con il credito vantato dalla in virtù della Parte_1 CP_1 domanda riconvenzionale proposta in via principale. A sostegno della propria domanda, la convenuta ha dedotto che il avrebbe aperto, a insaputa Parte_1 della stessa, un conto corrente cointestato allo stesso e alla sul quale avrebbe accreditato in CP_1 data 15.3.2022, trasferendola dal conto corrente intestato alla sola convenuta, la somma di € 130.000,00 di proprietà della convenuta stessa. In data 2.12.2022 il avrebbe quindi sottratto la somma di Parte_1
€ 100.000,00 dal predetto conto corrente cointestato facendola confluire sul proprio conto corrente personale;
successivamente, in data 16.12.2022, l'attore avrebbe fatto accesso al conto corrente personale della effettuando una disposizione di bonifico a favore di se stesso per l'ulteriore CP_1 somma di € 100.000,00 con la causale “restituzione prestito anticipazione acquisto casa”, utilizzando a tal fine l'internet banking della convenuta. La convenuta ha eccepito, in conclusione, come dei 275.000,00 € bonificati dal alla in esecuzione della scrittura privata del 23.1.2023, Parte_1 CP_1
€ 200.000,00 sarebbero riconducibili a provvista personale della parte convenuta. Successivamente alla stipulazione della scrittura privata di cui precede, precisamente il 31.7.2023, quindi, il Parte_1 sarebbe nuovamente entrato sul conto personale della con le credenziali di home banking CP_1 della convenuta e avrebbe disposto a proprio favore della somma di € 20.000,00 con la causale
“restituzione prestito casa”; ancora in data 31.7.2023 e 2.8.2023 il sarebbe entrato nell'home Parte_1 banking della convenuta prelevando la somma complessiva di € 5.000,00 per gli oneri della vacanza che lui stesso avrebbe dovuto offrire alla famiglia. L'attore ha chiesto il rigetto di tale domanda contestando, in particolare, di avere mai avuto delega a operare sul conto corrente personale della o di avere effettuato operazioni tramite il suo CP_1 internet banking, operazioni che per essere autorizzate richiedono il codice OTP inviato dalla banca sul telefono mobile del titolare del conto. Quanto alla provvista presente sul conto personale della convenuta, l'attore ha riferito di avere lui stesso provveduto ad accreditarvi la somma di € 85.000,00 per consentire alla di acquistare CP_1 dallo stesso la proprietà della prima abitazione dove la parte ha vissuto con il figlio e sita a Parte_1
LO AL (MI), Via Marconi n. 60 – abitazione acquistata all'asta dal -, somme Parte_1 versate mediante bonifici per € 21.800,00 e contanti a mani della madre della convenuta, che li avrebbe poi ritrasferiti alla figlia mediante bonifici provenienti dalla Russia degli importi di € 2.000,00 ciascuno, per un totale di € 64.000,00. L'attore ha precisato che successivamente all'acquisto di cui precede, in data 24.2.2022, la convenuta ha rivenduto l'unità immobiliare dietro il corrispettivo di € 150.000,00, senza restituire la somma di €. 100.000,00 mutuatale dall'attore per far fronte alla ristrutturazione nonché all'arredo completo dell'immobile. La disposizione di bonifico bancario del 16.12.2022 dell'importo di €. 100.000,00 con causale “Restituzione prestito anticipazioni acquisto casa” sarebbe stata disposta direttamente dalla convenuta dal suo conto corrente personale tramite home-banking dalla sua utenza e tramite sua autorizzazione personale con digitazione del relativo codice OTP generato al momento. L'attore ha riferito, quindi, di avere effettivamente eseguito lui stesso la disposizione di bonifico bancario tramite home-banking del 2.12.2022 dell'importo di € 100.000,00 con causale “ ”, deducendo nondimeno come tale provvista fosse confluita Per_5 sul conto corrente cointestato alle parti per effetto di disposizione eseguita dalla in data CP_1
15.3.2022 sempre con causale ”. Tale somma, di conseguenza, sarebbe stata Per_5 liberamente disponibile da parte dell'attore oltre che di sua esclusiva spettanza. pagina 17 di 24 Anche il bonifico bancario disposto tramite home-banking del 31.7.2023 per l'importo di € 20.000,00 dal conto corrente personale della , sebbene eseguito dall'utenza del , sarebbe stato
CP_1 Parte_1 autorizzato dalla convenuta mediante digitazione del codice OTP pervenuto sullo smart phone di quest'ultima. Mediante tale operazione, peraltro, l'attore sarebbe rientrato nella disponibilità della somma di € 25.000,00 trasferita alla dal conto corrente cointestato sul suo conto corrente
CP_1 personale in data 21.11.2022, somma riferibile in via esclusiva all'attore. Lo stesso trasferimento della somma complessiva di € 5.000,00 in data 31.7.2023 e 2.8.2023 dal conto personale della al conto del , disposizione eseguita personalmente dalla ,
CP_1 Parte_1 CP_1 trarrebbe origine dallo stesso bonifico bancario di € 25.000,00 del 21.11.2022 di cui precede. Nella propria memoria ex art. 171 ter c.p.c. la convenuta ha contestato le deduzioni avversarie, eccependo la mancata dimostrazione da parte del di qualsivoglia versamento di contante in Parte_1 favore della madre della , unica autrice dei bonifici sul conto corrente della figlia.
CP_1
Circa il bonifico di € 100.000,00 effettuato in data 2.12.22 in suo favore da parte del dal Parte_1 conto cointestato, la convenuta ha dedotto che la provvista sarebbe derivata da risorse della sola che - senza comprendere la relativa operazione – avrebbe depositato sul conto corrente CP_1 cointestato la somma di € 130.000,00 dal proprio conto corrente personale. Si tratterebbe di conseguenza trattasi di somme di esclusiva proprietà della . CP_1
Principiando dalla provvista presente sul conto corrente personale della , dapprima aperto CP_1 presso IP AN avente n. 2608 e, quindi, confluito sul conto corrente presso n. 35245478 a CP_5 seguito dell'acquisizione di IP AN da parte di (come risulta dalla comunicazione CP_5 trasmessa da su ordine del Tribunale in data 18.6.2025), il ha dimostrato di avere CP_5 Parte_1 versato sul conto corrente personale della convenuta le seguenti somme di denaro:
1) € 5.000,00 in data 12.7.2019 con la causale “mantenimento dal 01-07-2019 al 30-06-2020”, Per_2 come risulta dalla relativa contabile di bonifico (doc. 22 attore);
2) € 50.000,00 in data 25.3.2020 con la causale “mantenimento al 01-07-2020 al 01-07-2030” Per_2 come risulta dalla relativa contabile di bonifico (doc. 23 attore);
3) € 18.000,00 il 24.11.2020 con la causale “quota mantenimento dal 01- Persona_6
07-2030 al 30-06-2033” come risulta dalla relativa contabile di bonifico (doc. 24 attore);
4) € 50.000,00 il 24.06.2021 con la causale “quota a saldo mantenimento Persona_6 dal 30/06/2033 al 01/07/2037” come risulta dalla relativa contabile di bonifico (doc. 25 attore);
5) € 10.000,00 il 14.12.2021 con la causale “mantenimento ” come risulta dalla relativa Persona_2 contabile di bonifico (doc. 26 attore);
6) € 275.000,00 il 23.01.2023 con la causale “saldo eredità per ” come Persona_6 risulta dalla relativa contabile di bonifico (doc. 27 attore), di cui si è detto in precedenza e che non è in discussione ai presenti fini. Al di fuori dell'importo da ultimo menzionato al punto 6), di conseguenza, risulta provato che il ha versato sul conto corrente della la somma di € 133.000,00 dal 12.7.2019 al Parte_1 CP_1
14.12.2021 al fine dichiarato in atti, come risulta dalle contabili di bonifico, di provvedere al mantenimento del figlio . Persona_2
Circa la destinazione dei pagamenti che precedono, all'udienza del 29.2.2024 nell'ambito del procedimento cautelare avente r.g.n. 453/24, il ha confermato di avere bonificato somme di Parte_1 denaro alla per provvedere al mantenimento del figlio, dichiarando dinanzi al giudice del CP_1 sequestro quanto segue: “Noi avevamo un conto corrente cointestato dove io versavo soldi per pagina 18 di 24 consentire alla signora ed a mio figlio di vivere, quando lei ha dovuto fare l'isee e per poter ricevere soldi dallo stato come l'assegno unico, siccome il suo conto aveva una disponibilità liquida troppo elevata ci siamo accordati a fare dei bonifici a mio favore per abbassare queste liquidità sul conto corrente per circa € 100.000; preciso che poi questi soldi li ho restituiti. Io preciso che lei non ha mai lavorato e quelle somme erano mie, fatta eccezione per la sola somma di € 95.000 ulteriore rispetto a questi 100.000 €. Non avevo la delega ad operare sul conto corrente della resistente e non è vero che ho fatto questo bonifico da questo conto corrente;
preciso che lei ha fatto questo giroconto secondo me per l'isee poi non so, a me soldi non servivano. È vero che è arrivato un bonifico sul conto corrente cointestato ma non ne so le ragioni. Come sta dicendo il mio difensore l'appartamento che è stato comprato da me all'asta l'avevo venduto alla signora con soldi che io le avevo dato. La CP_1 stessa una volta incassati i 130.000 € dalla vendita dell'immobile mi ha restituito i 100.000 € visto che io le avevo dato la provvista.” (verbale di udienza del 29.2.2024 nel procedimento avente rgn 453/24 – doc. 15 convenuta). La alla medesima udienza ha cosi replicato alle deduzioni avversarie: “Come sta dicendo il CP_1 mio difensore a febbraio 2022 ho venduto un'immobile di mia proprietà percependo un corrispettivo che ho versato su un conto corrente a me solo intestato, poi è stato fatto un bonifico/ giroconto da questo mio conto ad un conto corrente cointestato di cui non avevo alcuna notizia che è stato aperto contestualmente alla data in cui è stato fatto il bonifico, preciso che questo giroconto non l'ho fatto io ma deve averlo fatto il in quanto aveva la delega ad operare.” (verbale di udienza del Parte_1
29.2.2024 nel procedimento avente r.g.n. 453/24 – doc. 15 convenuta). Come si avrà modo di rilevare in seguito, dai documenti in atti risulta smentito quanto riferito dal circa l'assenza di delega a operare sul conto corrente della , così come quanto Parte_1 CP_1 riferito dalla circa la mancanza di consapevolezza da parte sua dell'esistenza di un conto CP_1 corrente cointestato alle parti. Tenuto conto di quanto precede e, in particolare, della natura assolutamente spontanea dei versamenti eseguiti dal per € 133.000,00 al fine di provvedere al mantenimento del figlio – circostanza Parte_1 ammessa dallo stesso attore all'udienza del 29.2.2024 dinanzi al giudice del procedimento cautelare e sopra riportato – rispetto alle somme di cui precede il non vantava alcun obbligo restitutorio Parte_1 nei confronti della . CP_1
Quanto all'ulteriore provvista di € 85.000,00 che il ha dichiarato di avere versato alla Parte_1
sia mediante consegna di contanti alla madre di lei che mediante bonifici bancari per CP_1 consentirle di acquistare dal stesso la proprietà dell'abitazione sita in LO AL Parte_1
(MI), Via Marconi n. 60, non risulta al contrario provato che il vi abbia provveduto. Parte_1
A tale proposito osserva il Tribunale come dagli estratti del conto corrente presso IP AN n. 2608 prodotti dalla convenuta, risulta che dal 9.1.2019 al 31.10.2019 la madre della convenuta ha disposto da istituto di credito russo a favore della figlia bonifici dell'importo di € 2.000,00 cadauno con la causale “gift for daughter” per un totale di € 52.000,00. Sul medesimo conto corrente Parte_1
ha accreditato le seguenti somme di denaro: in data 12.3.2019 € 10.000,00 con la causale
[...]
“rimborso spese effettuate appart. Via marconi”; in data 30.1.2019 € 867,00 senza causale;
in data 28.2.2019 € 812,00 senza causale;
in data 29.3.2019 € 665,00 senza causale;
in data 30.4.2019 € 889,46 con la causale “liquid. Com 04-19 TFR – ECC” e in pari data ulteriori € 1.500,00 con la causale
“liquidazione finale”; in data 12.07.2019 € 6.000,00 con la causale “manten. dal 01- Persona_2
07-2019 al 30-06-2020”. pagina 19 di 24 Sul conto corrente personale della convenuta acceso presso dal 2.12.2019 al 9.1.2020 la CP_2 madre della convenuta ha disposto da istituto di credito russo a favore della figlia 7 bonifici dell'importo di € 2.000,00 cadauno con la causale “gift for daughter” per un totale di € 14.000,00, mentre ha disposto un bonifico di € 50.000,00 in data 25.3.2020 con la causale Parte_1
“mantenimento LA EL LO dal 01/07/2020 al 01/07/203” (doc. 24 convenuta). Sul medesimo conto corrente intestato alla presso risulta che la madre della convenuta CP_1 CP_5 ha trasferito la somma di denaro di € 95.595,92 in data 31.7.2020 e che in data 8.9.2020 dal medesimo conto corrente è stato disposto un bonifico a favore di un'assicurazione snc di per Parte_1
l'importo di € 100.000,00 (doc. 25 convenuta). Sul medesimo conto corrente acceso presso in data 24.2.2022 è stata accreditata la somma di € CP_5
130.000,00 a mezzo assegno circolare – in seguito alla vendita da parte della
CP_1 dell'appartamento di Via Marconi di cui precede - e in data 15.3.2022 la medesima somma è stata trasferita mediante giroconto a favore della stessa (doc. 28 convenuta). Come risulta
CP_1 dall'estratto di conto corrente prodotto dalla relativo al conto corrente acceso presso e
CP_1 CP_5 cointestato alla e al , la somma di € 130.000,00 è stata versata dalla
CP_1 Parte_1 CP_1 mediante giroconto alla stessa sul conto corrente cointestato con il (doc. 29 convenuta). Parte_1
Come si avrà modo di vedere in seguito, infine, dal proprio conto corrente personale presso , in CP_5 data 31.7.2023 la ha disposto un bonifico a favore del per l'importo di € 20.000,00 CP_1 Parte_1 con la causale “restituzione prestito casa” (doc. 33 convenuta). Con riferimento alle somme versate sul conto corrente della convenuta da parte della madre della stessa, è totalmente destituita di fondamento la deduzione del di avere lui stesso versato alla Parte_1 madre della mediante somme in contanti la provvista con cui la stessa avrebbe effettuato i su CP_1 menzionati bonifici alla figlia dal proprio conto corrente russo. L'attore, infatti, su cui gravava il relativo onere della prova, non ha in alcun modo dimostrato la circostanza dedotta che, peraltro, stante il limite di cui all'art. 2721 c.c., non può essere provata nemmeno per testimoni. Né soccorre a tal fine lo screenshot di una parziale conversazione whatsapp prodotto da parte attrice sub doc. 36 in cui si fa generico trasferimento a “denaro trasferito”, che nulla dimostra né in ordine allo specifico denaro trasferito né, soprattutto, in ordine alla provenienza di tale denaro. Tali somme, per un totale di € 66.000,00, di conseguenza, devono ritenersi di esclusiva pertinenza della stessa. CP_1
Con riferimento alle somme versate dal sul conto corrente personale della e Parte_1 CP_1 quantificate dall'attore in bonifici per un totale di € 21.800,00, nonostante l'attore abbia dedotto che tali versamenti sono stati funzionali all'acquisto da parte della dall'attore stesso in data 7.7.2020 CP_1 dell'unità immobiliare di proprietà di quest'ultimo e sita in LO AL (MI), Via Marconi n. 60, dietro corrispettivo di € 85.000,00, dall'esame dei sopra esaminati estratti di conto corrente risulta che le somme accreditate sul conto corrente della non sono in alcun modo riconducibili, né per CP_1 causale né per momento temporale, all'acquisto dell'abitazione di Via Marconi dedotto dall'attore. L'accredito della somma di € 10.000,00 con la causale “rimborso spese effettuate appart. Via marconi”, infatti, per la causale ivi riportata, denota caso mai una restituzione di somme di denaro dal alla;
i bonifici senza causale, peraltro di importi non significativi, in mancanza di Parte_1 CP_1 ulteriori deduzioni da parte dell'attore, possono intendersi alla stregua di disposizioni liberali di modico valore quali sono proprie quelle tra soggetti che intrattengono una relazione;
gli altri bonifici, come si è visto sopra, recano espressamente quale causale il mantenimento del figlio . Persona_2 pagina 20 di 24 In conclusione, l'attore non ha nemmeno dimostrato di avere versato sui sopra menzionati rapporti bancari della convenuta la somma di € 21.800,00 dallo stesso dedotta. Venendo, quindi, alla disposizione di somme da parte della dal suo conto corrente personale e CP_1 dal conto corrente cointestato alle parti, dai documenti versati in atti risulta quanto segue. Quanto al giroconto della somma di € 130.000,00 da parte della sul conto corrente cointestato CP_1 alla stessa e al – rispetto al quale la convenuta ha dedotto, senza nemmeno provarlo, che lo Parte_1 stesso sarebbe stato aperto a sua insaputa – non risulta in alcun modo dimostrato che lo stesso sia stato eseguito dal anziché dalla , anzi dalla comunicazione pervenuta alla da Parte_1 CP_1 CP_1 parte di a seguito di formale reclamo, risulta che la contabile di giroconto eseguito allo sportello CP_5
è nella disponibilità della motivo per cui si presume dalla stessa eseguito;
la banca ha anche CP_1 trasmesso la contabile di bonifico che reca la firma della (doc. 22 convenuta e produzione CP_1 documentale del 18.6.2025 di a seguito di ordine del Tribunale), firma non espressamente CP_5 disconosciuta dalla parte secondo quanto disposto dagli artt. 214 e 215 c.p.c. Tale circostanza vale di per sé a smentire la deduzione della convenuta in virtù della quale la stessa sarebbe stata ignara dell'apertura del conto corrente cointestato da parte del e rende superflua la produzione del Parte_1 contratto relativo al conto corrente cointestato alle parti. L'attore, d'altronde, ha prodotto la richiesta di estinzione del conto corrente cointestato sottoscritta in data 19.12.2022 dalla convenuta (doc. 38 attore), sottoscrizione in alcun modo disconosciuta dalla
, circostanza che vale ulteriormente a dimostrare che la convenuta era a conoscenza CP_1 dell'esistenza del conto corrente cointestato alle parti. Quanto alla disposizione di bonifico bancario di € 100.000,00 effettuato in data 16.12.2022 con la causale “Restituzione prestito anticipazioni acquisto casa”, dalla comunicazione pervenuta alla da parte di a seguito di formale reclamo, risulta che tale disposizione è stata disposta CP_1 CP_5 dal conto corrente personale della convenuta mediante home banking dall'utenza n. 94684235 facente capo alla stessa (doc. 22 convenuta), come risulta anche dall'estratto del conto corrente di CP_1 acceso presso (doc. 30 convenuta). Parte_1 CP_5
Nonostante l'attore abbia riferito a tale riguardo che tale versamento è dipeso dal fatto che l'attore stesso avrebbe mutuato alla convenuta la somma di € 100.00,00 per fare fronte alla ristrutturazione e all'arredo dell'appartamento di Via Marconi, manca in atti qualsiasi prova di tali versamenti, prova che sarebbe stato onere dell'attore fornire. In mancanza della prova di una causa del predetto trasferimento, che spettava a parte attrice dimostrare (ex plurimis cfr. Cass. civ. 27372/2021), e di un conseguente onere restitutorio in capo alla convenuta, tenuto conto della natura sentimentale dei rapporti tra le parti all'epoca del predetto trasferimento di denaro, si presume che tale disposizione abbia natura liberale in quanto connotata da animus donandi. Circa la natura di tale atto di liberalità, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in virtù del quale il trasferimento di denaro realizzato mediante disposizioni bancarie dà luogo a una donazione diretta a esecuzione indiretta, non già a una donazione indiretta (Sez. Un. 18725 del 2017; cfr. Trib. Perugia 366/2019: “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria pagina 21 di 24 dell'ente creditizio. Da ciò deriva che, qualora tale donazione sia stata effettuata senza che sia stata formalizzata in un atto pubblico, la stessa è nulla, con la conseguenza che le somme oggetto di bonifico si considerano come mai uscite dalla sfera giuridica del donante, con il diritto di pretenderne la restituzione.”). Tenuto conto della natura non modica dell'importo, anche in relazione alle sostanze della convenuta, tale donazione è nulla in quanto eseguita in mancanza della forma prescritta dalla legge, ovverosia l'atto pubblico con la presenza di due testimoni (artt. 782 c.c. e 48 L. 89/1913). Quanto, poi, all'ulteriore disposizione di bonifico bancario di € 100.000,00 effettuato dal conto corrente della in data 2.12.2022, dalla comunicazione pervenuta alla da parte di CP_1 CP_1
a seguito di formale reclamo, risulta che tale disposizione è stata disposta dal conto corrente CP_5 cointestato alle parti mediante home banking dall'utenza 13545128 facente capo al e Parte_1 indirizzata al conto corrente personale del stesso (cfr. estratto conto di Parte_1 Parte_1 acceso presso , doc. 30 convenuta). Lo stesso nella propria memoria ex art. 171 ter CP_5 Parte_1
c.p.c. ha riconosciuto tale circostanza e ha affermato che tale denaro era stato previamente trasferito sul conto corrente cointestato dalla in data 15.3.2022 con causale “ ”, deducendo CP_1 Per_5 come la vi abbia provveduto sempre in virtù di un obbligo restitutorio nei confronti CP_1 dell'attore. Anche in questo caso, nondimeno, l'attore non ha dimostrato di avere versato la relativa provvista alla e, quindi, non ha dimostrato l'esistenza di alcun obbligo restitutorio in capo alla convenuta. CP_1
Ritiene il Tribunale che anche tale trasferimento di denaro debba essere sussunto nell'alveo delle disposizioni liberali a carattere donativo, valendo le considerazioni sopra svolte con riferimento all'ulteriore trasferimento della somma di € 100.000,00. Ciò che rileva, infatti, non è tanto il trasferimento del denaro dal conto corrente cointestato al conto corrente personale del , Parte_1 quanto piuttosto l'accredito della somma in parola da parte della dal proprio conto corrente CP_1 personale al conto corrente cointestato che, in tal modo, ha posto una provvista esclusivamente riconducibile alla stessa nella disponibilità del , che in quanto cointestatario del conto ben Parte_1 avrebbe potuto ivi operare. Ritiene il Tribunale che la disposizione mediante la quale la ha disposto il trasferimento della CP_1 predetta somma di denaro sul conto corrente cointestato con l'attore dia luogo a una donazione diretta a esecuzione indiretta. Lo spirito di liberalità, nel caso di specie, si presume sia per via della natura dei rapporti esistenti tra le parti sia in quanto la , quale cointestataria del rapporto di conto CP_1 corrente, ben avrebbe potuto verificare i movimenti disposti sullo stesso e, quindi, ove tale trasferimento fosse avvenuto contro la sua volontà, avrebbe potuto tempestivamente attivarsi per farne valere l'illegittimità. Tenuto conto della natura non modica dell'importo, anche in relazione alle sostanze della convenuta, tale donazione è nulla in quanto eseguita in mancanza della forma prescritta dalla legge, ovverosia l'atto pubblico con la presenza di due testimoni (artt. 782 c.c. e 48 L. 89/1913). In virtù di quanto precede risulta provato che la convenuta ha effettuato donazioni nulle per mancanza di forma in favore dell'attore a mezzo trasferimenti bancari per un totale di € 200.000,00, somma che, di conseguenza, l'attore sarà tenuto a rifonderle. Quanto, infine, all'ulteriore disposizione di bonifico bancario di € 20.000,00 effettuato in data 31.7.2023 dal conto corrente personale della a favore del conto corrente personale di CP_1 con la causale “restituzione prestito casa”, come risulta dal relativo estratto di Parte_1 pagina 22 di 24 conto corrente (doc. 33 convenuta), dalla comunicazione pervenuta alla da parte di a CP_1 CP_5 seguito di formale reclamo, risulta che tale disposizione è stata disposta mediante home banking dall'utenza 13545128 facente capo al . Il fatto che il potesse operare sul conto Parte_1 Parte_1 corrente della risulta comprovato, oltre che dalla comunicazione di di cui precede, CP_1 CP_5 anche dalla delega del a operare sul conto corrente della e datata 6.9.2017 che, Parte_1 CP_1 sebbene riferito al precedente conto della presso IP AN avente n. 2608, deve ritenersi CP_1 estesa al conto così come transitato su a seguito dell'acquisizione di IP AN da parte di CP_5
(doc. 36 convenuta). CP_5
Il ha dedotto che tale versamento deriverebbe da un versamento in precedenza effettuato Parte_1 dallo stesso a favore della dal conto corrente cointestato, precisamente in data 21.11.2022, CP_1 dell'importo di € 25.000,00, versamento che risulta anche dall'esame del conto corrente della CP_1
(doc. 31 convenuta), che lo stesso avrebbe quindi rigirato a favore dello stesso con la disposizione del 31.7.2023, appena esaminata, e quindi mediante i pagamento del 31.7.2023 e 2.8.2023 per il totale di € 5.000,00 a favore del club dove la famiglia ha trascorso le vacanze estive, il tutto a copertura del residuo importo di € 25.000,00 (risultante parimenti dall'estratto di conto corrente della – CP_1 doc. 33 convenuta). Mentre risulta destituita di fondamento la circostanza che la disposizione dell'importo di € 20.000,00 che precede sia stata autorizzata dalla convenuta mediante notifica ricevuta sul proprio cellulare mediante OTP – circostanza che sarebbe stato onere dell'attore provare, non essendo sufficiente la produzione delle condizioni di contratto reperibili on line sul sito di , alla cui p. 6 peraltro sono CP_5 anche indicate le condizioni per autorizzare le operazioni in mancanza di OTP (doc. 33 attore) -, risulta dimostrato che la provvista di € 25.000,00 sul conto corrente della è stata ivi trasferita dal CP_1
mediante la disposizione del 21.11.2022 dal conto corrente cointestato, somma che la Parte_1
non ha nemmeno dedotto essere riferibile alla stessa. CP_1
Tale circostanza risulta comprovata anche dal file audio datato 31.8.2023 e prodotto dalla convenuta, al cui minuto 6:00 il ha dichiarato alla di averle dato 25.000,00 € e di esserseli quindi Parte_1 CP_1 ripresi, affermazione non contestata in quel frangente dalla convenuta (doc. 34 convenuta). L'attore, in conclusione, ha dimostrato di vantare un titolo rispetto alla restituzione dell'importo di € 25.000,00 di cui precede. In considerazione di quanto precede, la domanda riconvenzionale della convenuta merita accoglimento limitatamente alla somma di € 200.000,00 che, di conseguenza, dovrà essere restituita alla convenuta stessa da parte dell'attore. Quanto alla domanda di compensazione avanzata dalla convenuta, ritiene il Tribunale che la stessa sia meritevole di accoglimento, considerato che in virtù della statuizione contenuta al punto III della presente pronuncia è a sua volta tenuta a restituire a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 200.000,00 e che i reciproci debiti delle parti hanno ad oggetto somme di denaro liquide ed esigibili. In considerazione di quanto precede i reciproci debiti delle parti devono ritenersi estinti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1241 c.c. Deve, per l'effetto, disporsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669 novies c.p.c., l'inefficacia del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Monza con ordinanza 5050/2024 del 29.3.2024. V. Le spese del presente giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, devono essere interamente compensate tra le parti stesse. Non merita di pagina 23 di 24 conseguenza accoglimento la domanda avanzata dall'attore di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Devono parimenti essere compensate tra le parti le spese del procedimento cautelare proposto ante causam, tenuto conto del fatto che in quel giudizio non è stato svolto, né dal giudice di prime cure né dal giudice del reclamo, alcun accertamento nemmeno sommario in ordine alla fondatezza del contro credito avanzato dalla nei confronti del , il cui accertamento nel presente giudizio ha CP_1 Parte_1 condotto alla dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo concesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I) Dichiara che il trasferimento della somma di € 200.000,00 da parte di e a favore Parte_1 di di cui all'art. 2 della scrittura privata conclusa tra le parti in data 23.1.2023 Controparte_1 costituisce una donazione modale nulla per mancanza della forma prescritta dagli artt. 782 c.c. e 48 L. 89/1913 e che, per l'effetto, è tenuta a rifondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 200.000,00; II) Rigetta la domanda di di risoluzione per inadempimento degli artt. 4 e 5 della Parte_1 scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 23.1.2023 e, per l'effetto, rigetta la domanda di condanna della convenuta al pagamento, a titolo di restituzione, della somma di € 75.000,00, oltre al risarcimento dei danni;
III) Dichiara che il trasferimento della somma complessiva di € 200.000,00 da a Controparte_1 integra una donazione diretta nulla per mancanza della forma prescritta per il Parte_1 contratto di donazione dagli artt. 782 c.c. e 48 L. 89/1913 e, per l'effetto, è tenuto Parte_1
a rifondere a la somma di € 200.000,00; Controparte_1
IV) Rigetta la domanda di di disporre la restituzione a suo favore della somma di € Controparte_1
25.000,00 nei confronti di Parte_1
V) Dispone l'estinzione per compensazione dei reciproci debiti delle parti di cui ai precedenti punti I) e III); VI) Dichiara l'inefficacia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669 novies c.p.c. del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Monza con ordinanza 5050/2024 del 29.3.2024; VII) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio e del procedimento cautelare ante causam. Monza, 5 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Camilla Filauro
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3910/2024 promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Monza (MB), Via Carlo Prina n. 22 presso lo studio dell'Avv. LUCA MANICI che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione ATTORE contro
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(Federazione Russa) e residente in [...], elettivamente domiciliata Milano, via Francesco Villa n. 6 presso lo studio dell'Avv. ALESSIO CAGGIANO che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. EMMANUEL FORMISANO per procura in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente rispettivamente in data 19.6.2025 e 24.6.2025. Conclusioni per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
− accertare e dichiarare la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 458 c.c., del patto successorio di cui all'art. 2 della scrittura privata sottoscritta in data 23/01/2023 tra il sig. e la Parte_1 sig.ra e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento, a Controparte_1 Controparte_1 titolo di restituzione, della somma di €. 200.000,00 in favore dell'odierno attore, oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi moratori e/o legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
− accertare e dichiarare la risoluzione della scrittura privata sottoscritta in data 23/01/2023 dal sig.
e dalla sig.ra per grave inadempimento di quest'ultima agli Parte_1 Controparte_1 obblighi tutti ivi assunti e di cui agli artt. 4 e 5 e, per l'effetto, condannare la convenuta medesima al pagamento, a titolo di restituzione, della somma di €. 75.000,00, oltre al risarcimento di tutti i danni siccome quantificati e provati in corso di causa ed oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi
pagina 1 di 24 moratori e/o legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo, fatta salva la diversa somma che risulterà provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare che la sig.ra ha resistito nel presente giudizio – ed Controparte_1 ancorché in quelli cautelari di primo e secondo grado – con mala fede e, pertanto, condannare la convenuta medesima al relativo risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai seni e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., tramite il pagamento della somma di €. 75.000,00, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
− rigettare le domande tutte formulate dalla sig.ra in via riconvenzionale Controparte_1 principale e subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti;
− con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, ivi compresi quelli del doppio grado del giudizio cautelare, oltre al rimborso forfetario pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
− accertare e dichiarare la nullità della pattuizione di cui all'art. 2 della scrittura privata sottoscritta in data 23/01/2023 tra il sig. e la sig.ra , che prevede una Parte_1 Controparte_1 donazione diretta, per mancanza di forma solenne e, per l'effetto, condannare la sig.ra CP_1
al pagamento, a titolo di restituzione, della somma di €. 200.000,00 in favore dell'odierno
[...] attore, oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi moratori e/o legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
− accertare e dichiarare la risoluzione della scrittura privata sottoscritta in data 23/01/2023 dal sig.
e dalla sig.ra per grave inadempimento di quest'ultima agli Parte_1 Controparte_1 obblighi tutti ivi assunti e di cui agli artt. 4 e 5 e, per l'effetto, condannare la convenuta medesima al pagamento, a titolo di restituzione, della somma di €. 75.000,00, oltre al risarcimento di tutti i danni siccome quantificati e provati in corso di causa ed oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi moratori e/o legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo, fatta salva la diversa somma che risulterà provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
− accertare e dichiarare che la sig.ra ha resistito nel presente giudizio – ed Controparte_1 ancorché in quelli cautelari di primo e secondo grado – con mala fede e, pertanto, condannare la convenuta medesima al relativo risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai seni e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., tramite il pagamento della somma di €. 75.000,00, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
− rigettare le domande tutte formulate dalla sig.ra in via riconvenzionale Controparte_1 principale e subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, ivi compresi quelli del doppio grado del giudizio cautelare, oltre al rimborso forfetario pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Ammettersi, espunti eventuali giudizi ivi contenuti, prova per interrogatorio formale della sig.ra
nonché per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi quali formali capitoli di Controparte_1 prova preceduti dalla formula di rito “Vero che”.
1. Vero che il sig. a far data dal mese di novembre dell'anno 2018 e fino al mese Parte_1 di dicembre 2019 provvedeva a consegnare nelle mani della sig.ra l'importo Persona_1 complessivo di €. 64.000,00 in denaro contante e la sig.ra trasferiva la predetta somma Persona_1 sul conto corrente IP AN n. 000000002608 intestato alla sig.ra con bonifici Controparte_1 bancari dalla Russia dell'importo di €. 2.000,00 cadauno e, nello specifico, in data 10/01/2019 per pagina 2 di 24 l'importo complessivo di €. 4.000,00, in data 13/03/2019 per l'importo complessivo di €. 6.000,00, in data 14/03/2019 per l'importo complessivo di €. 4.000,00, in data 15/03/2019 per l'importo di €. 4.000,00, in data 10/04/2019 per l'importo complessivo di €. 8.000,00, in data 14/06/2019 per l'importo complessivo di €. 8.000,00, in data 23/07/2019 per l'importo complessivo di €. 8.000,00, in data 30/09/2019 per l'importo complessivo di €. 8.000,00, in data 02/12/2019 per l'importo complessivo di €. 8.000,00 ed in data 15/01/2020 per l'importo complessivo di €. 6.000,00, come da doc. 36 ed all. 24 di ctp. che si rammostrano (prova per interrogatorio formale della sig.ra CP_1
e per testi dei sigg.ri e )?
[...] Testimone_1 Persona_1
2. Vero che dopo ogni trasferimento di denaro dalla Russia sul conto corrente IP AN n. 000000002608 intestato alla sig.ra e di cui al capitolo che precede, la sig.ra Controparte_1
inviava un messaggio WathsApp sull'utenza telefonica del sig. e confermava Persona_1 Parte_1
a quest'ultimo l'avvenuto trasferimento di denaro, come da doc. 37 che si rammostra (prova per interrogatorio formale della sig.ra e per testi dei sigg.ri e Controparte_1 Testimone_1
)? Persona_1
3. Vero che la sig.ra era cointestataria con il sig. del conto Controparte_1 Parte_1 corrente bancario intrattenuto con n. 000003570013 ed in data 03/12/2019 sottoscriveva, CP_2 presso i locali della stessa della Filiale di LO AL (MI), V.le Rinascita n. 31, CP_2
l'adesione al servizio di firma elettronica avanzata, come da doc. 38 che si rammostra (prova per interrogatorio formale della sig.ra e per testi del dott. )? Controparte_1 Tes_2
4. Vero che la sig.ra in data 19/12/2022 sottoscriveva, presso i locali della Controparte_1 CP_2
- Filiale di LO AL (MI), V.le Rinascita n. 31, l'estinzione del conto corrente
[...] bancario, cointestato con il sig. , intrattenuto con n. 000003570013, Parte_1 CP_2 come da doc. 38 che si rammostra (prova per interrogatorio formale della sig.ra e Controparte_1 per testi del dott. )? Tes_2
5. Vero che per autorizzare il pagamento di una somma di denaro tramite operazione di bonifico bancario sulla piattaforma home-banking di l'ordinante deve digitare, a completamento CP_2 dell'operazione stessa, il codice OTP che viene generato automaticamente dal sistema della AN stessa ed inviato sulla SIM del correntista, come da doc. 33 che si rammostra (prova per testi del dott.
e del sig. )? Tes_2 Testimone_1
Si indicano a testimoni:
- sig. , residente in [...] (sui capitoli nn. 1, 2 Testimone_1
e 5);
- sig.ra , residente in [...] (sui Persona_1 capitoli nn. 1 e 2);
- dott. , presso – Filiale di LO AL (MI), corrente in 20092 Tes_2 CP_2
LO AL (MI), Viale Rinascita n. 31 (sui capitoli nn. 3, 4 e 5). B) Ammettersi a prova contraria, espunti eventuali giudizi ivi contenuti, prova per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi quali formali capitoli di prova preceduti dalla formula di rito “Vero che”.
1. Vero che in data 23/01/2023 il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 sottoscrivevano la scrittura privata di cui al doc. 3 che si rammostra presso lo studio dell'avv. Macchia Antony, sito in Sesto San Giovanni (MI), Via Dante Alighieri n. 64?
2. Vero che l'avv. Macchia Antony, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, prima di dar corso alle relative sottoscrizioni leggeva ai sigg.ri e il testo della Parte_1 Controparte_1 pagina 3 di 24 scrittura privata del 23/01/2023 e spiegava loro il contenuto dell'accordo e le “criticità” che ne sarebbero potute derivare in termini di nullità perché finalizzato ad anticipare una parte di eredità del sig. in favore del figlio minore ? Parte_1 Persona_2
3. Vero che i sigg.ri e , nelle circostanze di tempo e di luogo di Parte_1 Controparte_1 cui sopra, confermavano all'avv. Macchia Antony di avere ben compreso le “criticità” esposte con riferimento alla loro volontà di anticipare una parte di eredità del sig. in favore Parte_1 del figlio minore e decidevano, comunque, di sottoscrivere l'accordo? Persona_2
Si indica a testimonio:
- avv. Macchia Antony, con studio in Sesto San Giovanni (MI), Via Dante Alighieri n. 64 (sui capp. 1, 2 e 3).
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via principale
- rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, le domande formulate dal sig. in via principale Parte_1
e subordinata perché del tutto infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità dei versamenti bancari effettuati in data 02.12.2022 per Euro 100.000,00, in data 16.12.2022 per Euro 100.000,00 e in data 31.07.2023 per Euro 20.000,00, per un accredito complessivo in favore del sig. di Euro Parte_1
220.000,00, mancando un titolo ed una causa alla base dei predetti versamenti, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della predetta somma di Euro 220.000,00, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della sig.ra ; Controparte_1
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'esistenza del credito di Euro 225.000,00 in capo alla sig.ra nei confronti del sig. e per l'effetto Controparte_1 Parte_1 condannare quest'ultimo al pagamento della predetta somma di Euro 225.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della sig.ra ; Controparte_1
In via riconvenzionale subordinata
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere la nullità della scrittura privata del 23.01.23, si chiede, per le ragioni di cui in narrativa, che l'eventuale credito riconosciuto al sig.
venga compensato con il credito vantato dalla sig.ra in virtù della domanda Parte_1 CP_1 riconvenzionale in via principale in questa sede proposta. In via istruttoria A) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di volersi ammettere prova per interpello sulla persona del sig.
sulle seguenti circostanze: Parte_1
1) Vero che in data 07.2.2020 la sig.ra acquistava dal sig. Controparte_1 Parte_1
l'immobile sito in LO AL Via Marconi 60 per la somma di €. 85.000,00 come si evince dal doc. sub all. 23 che si rammostra? 2) Vero che in data 24.2.2022 la sig.ra vendeva l'immobile sito in LO Controparte_1
AL alla Via Marconi n. 60 per la somma di €. 150.000,00 alla sig.ra , come Parte_2 si evince dal doc. sub. all. 27 che si rammostra? pagina 4 di 24 3) Vero che in data 15.3.2022 veniva aperto presso il conto corrente n. 3570013 CP_2 cointestato e e sullo stesso veniva accreditata la somma di €. Parte_1 Controparte_1
130.000,00 che era stata incassata dalla sig.ra con la vendita dell'immobile sito in LO CP_1
AL alla Via Marconi n. 60, come si evince dai doc. all.ti 29 e 28 che si rammostrano? 4) Vero che in data 2.12.2022 il sig. effettuava dal conto corrente cointestato con Parte_1 la sig. n. 3570013 sul suo conto corrente personale n. 35244693 un bonifico di €. Controparte_1
100.000,00, come si evince dagli all.ti sub. 29 e 30 che si rammostrano? 5) Vero che in data 16.12.2022 il sig. effettuava dal conto corrente della sig. Parte_1
n. 35245478, un bonifico di €. 100.000,00 al suo conto corrente personale n. Controparte_1
35244693, come si evince dagli all.ti sub. 31 e 30 che si rammostrano? 6) Vero che nel mese di gennaio 2023 il sig. contattava l'avv. Anthony Macchia Parte_1 comunicando la volontà di acquistare un immobile da destinare ad abitazione per la sig.ra e CP_1 per il figlio ? Persona_2
7) Vero che in data 23.01.23 il sig. accompagnava la sig.ra Parte_1 Controparte_1 presso lo studio dall'avv. Anthony Macchia sito in Sesto San Giovanni, via Dante Alighieri 64, per firmare la scrittura privata da lui fatta preparare all'avv. Macchia, corrispondente all. sub. 3 di parte attrice che si rammostra?
8) Vero che il testo della scrittura privata del 23.1.23 è stato concordato solo tra il sig. Parte_1
e l'avv. Anthony Macchia, senza coinvolgere la sig.ra ?
[...] Controparte_1
9) Vero che in data 23.1.23 l'avv. Anthony Macchia e il sig. esponevano alla Parte_1 sig.ra che la scrittura privata che stava per sottoscrivere era da considerarsi un Controparte_1 contratto di affidamento fiduciario con mandato circostanziato in favore della stessa?
10) Vero che il sig. in data 31.7.23 effettuava un bonifico di €. 20.000,00 dal Parte_1 conto corrente n. 35245478 della sig.ra al suo conto corrente personale n. Controparte_1
35244693, come si evince dall'all. 33 e dal minuto 6 circa dell'all. 34 che si rammostrano? 11) Vero che il bonifico di €. 100.000,00 effettuato in data 16.12.2022 dal conto corrente n. 35245478 della sig.ra è stato eseguito dal sig. , con l'utilizzo del Controparte_1 Parte_1 cellulare di proprietà della sig.ra e accedendo alla home banking della stessa? Controparte_1
12) Vero che in data 15.3.2022 il sig. accompagnava la sig.ra Parte_1 Controparte_1 presso , filiale di LO AL, al fine di farle aprire un conto corrente cointestato tra CP_2 gli stessi, richiedendo contestualmente alla sig.ra di bonificare dal suo conto Controparte_1 corrente personale n. 35245478 a quello cointestato n. 3570013 la somma di €. 130.000,00?
13) Vero che il sig. , fino al mese di agosto 2023, aveva la possibilità di operare in Parte_1 autonomia sul conto corrente n. 35245478 tenuto presso la Bper AN di LO AL intestato alla sig.ra ? Controparte_1
14) Vero che tra la sig.ra e il sig. alcun prestito di €. Controparte_1 Parte_1
220.000,00 è mai intercorso in costanza della loro relazione sentimentale? 15) Vero che in data 28.07.2023, alle ore 23.00 circa, il sig. , durante il soggiorno Parte_1 con la sig.ra , il figlio e la sig.ra , presso il Club Hotel Baja Controparte_1 Per_2 Persona_1
Sardinia di Arzachena, portò via il cellulare alla sig.ra senza più restituirlo? Controparte_1
B) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ammettere prova testimoniale sulle persone delle sigg.
, residente in [...], e (capitoli da 24 a Persona_1 Tes_3
29), residente in [...], sui seguenti capitoli di prova: pagina 5 di 24 16) Vero che nel corso del rapporto sentimentale intercorso tra il sig. e la sig.ra Parte_1
, quest'ultima permetteva al sig. di accedere al suo conto Controparte_1 Parte_1 corrente personale e di gestire il suo patrimonio? 17) Vero che il sig. , nel corso della relazione sentimentale con la sig.ra Parte_1 CP_1
, amministrava in autonomia, i conti correnti personali e il patrimonio della sig.ra
[...] CP_1
?
[...]
18) Vero che, nel corso della relazione sentimentale con la sig.ra , il sig. Controparte_1 Parte_1
era solito recarsi a casa della stessa, dove poteva accedere alla home banking e utilizzare il
[...] cellulare della sig.ra ? Controparte_1
19) Vero che il sig. in data 16.12.2022 effettuava in suo favore un bonifico di €. Parte_1
100.000,00 dal conto corrente della sig.ra , accedendo alla home banking e Controparte_1 utilizzando il cellulare della sig.ra ? Controparte_1
20) Vero che in data 28.07.2023, alle ore 23.00 circa, il sig. , durante il soggiorno Parte_1 con la sig.ra , il figlio e la sig.ra , presso il Club Hotel Baja Controparte_1 Per_2 Persona_1
Sardinia di Arzachena, portò via il cellulare alla sig.ra senza più restituirlo? Controparte_1
21) Vero che in data 31.07.2023 il sig. disponeva dal conto corrente della sig.ra Parte_1
un bonifico di Euro 20.000,00 in suo favore? Controparte_1
22) Vero che in data 31.07.2023 e 02.08.2023 il sig. accedeva al conto corrente Parte_1 personale della sig.ra e disponeva all'insaputa di quest'ultima il pagamento della Controparte_1 somma di Euro 5.000,00 in relazione alla vacanza trascorsa presso l'hotel Baja Sardinia di Arzachena?
23) Vero che il sig. , prima di partire per le ferie estive del luglio 2023, aveva Parte_1 sempre riferito che avrebbe provveduto lui al pagamento delle spese di soggiorno presso l'Hotel Baja Sardinia di Arzachena della sig.ra , e del figlio ? Controparte_1 Persona_1 Persona_2
24) Vero che a partire dall'agosto 2023 il sig. è solito appostarsi sotto Testimone_4
l'abitazione della sig.ra , come da documento sub. All. 19 che si rammostra? Controparte_1
25) Vero che sabato 19.08.2023 la sig.ra chiamò per due volte il 112 in quanto il Controparte_1 sig. voleva prima entrare in casa per poi appostarsi sotto l'abitazione della stessa Parte_1 in LO AL, via Monte Nevoso n. 19?
26) Vero che i messaggi whatsapp che si rammostrano, sub. All.to 19, sono stati inviati da parte del sig. alla sig.ra partire dal mese di agosto 2023? Parte_1 Controparte_1
27) Vero che in data 06.09.2023 il sig. entrò all'interno del cortile del Parte_1
, sito in LO AL via Monte Nevoso 13/15/17/19/21/23, gridando ed Controparte_3 insultando la sig.ra che era lì presente per far giocare il bambino Controparte_1 Per_2
?
[...]
28) Vero che in data 06.09.2023, a seguito dell'episodio di cui al capitolo 27) che precede, venne chiamato il 112 e arrivò la Polizia di Stato?
29) Vero che tra i mesi di settembre/ottobre 2023 la sig.ra esternava alla madre Controparte_1
e alla sig.ra di voler trovare una nuova sistemazione a Milano, al fine di Persona_1 Per_3 allontanarsi insieme al figlio da LO AL, dove il sig. si appostava e pedinava la Parte_1 sig.ra ? Controparte_1
C) Si chiede al Giudice di volersi ammettere prova testimoniale sulle persone dei sigg.ri Tes_5
e e sulla persona del responsabile dell'Ufficio Reclami di
[...] Testimone_6 CP_2 pagina 6 di 24 tutti domiciliati presso con sede in Modena, via San Carlo, 8/20, nonché sulla CP_4 CP_5 persona del Direttore della filiale di di LO AL, domiciliato presso la filiale di CP_2 di LO AL, Viale Rinascita n. 31 sui seguenti capitoli di prova: Controparte_5
30) Vero che in data 15.7.2024 inviava a mezzo pec all'avv. EmEL Formisano, Controparte_5 in riscontro al reclamo sub. all. 21, la comunicazione e la documentazione di cui all'allegato 22, che si rammostrano al teste?
31) Vero che ha dichiarato nella sua comunicazione del 15.7.2024 sub. all. 22, che Controparte_5 si rammostra al teste, che la disposizione di bonifico bancario di €. 20.000,00 effettuato in data 31/07/2023 dal conto corrente della sig.ra n. 35245478 è stata disposta mediante Controparte_1 home banking dall'utenza 13545128 facente capo al signor ? Parte_1
32) Vero che ha dichiarato nella sua comunicazione del 15.7.2024 sub. all. 22, che Controparte_5 si rammostra al teste, che la disposizione di bonifico bancario di €. 100.000,00 effettuato in data 02/12/2022 dal conto corrente cointestato / , n. 3570013 è stata disposta mediante CP_1 Parte_1 home banking dall'utenza 13545128 facente capo al signor ? Parte_1
33) Vero che trasmetteva con la pec datata 5.04.2024 sub. all. 36 che si rammostra Controparte_5 al teste, la delega ad operare sul conto corrente personale della sig.ra n. Controparte_1
35245478, conferita al sig. ? Parte_1
34) Vero che il conto corrente personale della sig.ra , n. 35245478, prima Controparte_1 dell'acquisizione da parte della faceva capo alla filiale 2020, Controparte_5 Controparte_6 con numero di rapporto 2608, come si evince dal doc. 36 che si rammostra? D) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ordinare ex art. 210 c.p.c. alla la CP_5 produzione della documentazione firmata in originale dalla sig.ra relativa Controparte_1 all'apertura del conto corrente cointestato n. 3570013 e della disposizione di bonifico di Euro 130.000,00 del 15.03.2022, in modo da poterne accertare l'effettiva apposizione della firma ad opera della sig.ra . CP_1
E) Laddove Il Giudice adito non ritenesse sufficienti i documenti prodotti da questa difesa in merito alla prova della paternità delle operazioni bancarie riportate in narrativa, questa difesa chiede disporsi CTU tecnica volta ad accertare la veridicità delle informazioni ricevute dalla CP_5 con la pec inviata all'avv. EmEL Formisano del 15.7.24 in riscontro al reclamo presentato
[...] il 20.5.2024, cfr all. 21 e 22 prodotti da questa difesa e, quindi, a chi siano riconducibili la paternità delle operazioni finanziarie indicate in narrativa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, conveniva in Parte_1 giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare da parte del Tribunale adito la Controparte_1 nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 458 c.c., del patto successorio di cui all'art. 2 della scrittura privata sottoscritta in data 23.1.2023 tra e – ovvero, in via Parte_1 Controparte_1 subordinata, la nullità della pattuizione per la mancanza della forma solenne prevista per la donazione diretta, - e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, a titolo di restituzione, della somma di
€ 200.000,00 in favore dell'attore, oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi moratori e/o legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
l'attore chiedeva altresì che il Tribunale accertasse e dichiarasse la risoluzione della scrittura privata sottoscritta in data 23.1.2023 da e Parte_1
per grave inadempimento di quest'ultima agli obblighi assunti e di cui agli artt. 4 e Controparte_1
5 e, per l'effetto, condannasse la convenuta medesima al pagamento, a titolo di restituzione, della pagina 7 di 24 somma di €. 75.000,00, oltre al risarcimento di tutti i danni siccome quantificati e provati in corso di causa. A sostegno delle proprie domande l'attore rappresentava che:
- aveva instaurato una relazione stabile con la convenuta dall'anno 2012, consolidatasi nell'anno 2015 a seguito del trasferimento della convenuta stessa in Italia;
- che dalla predetta relazione sentimentale nasceva in data 1.7.2019 il figlio , Persona_2 riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori;
- che in data 23.1.2023 le parti sottoscrivevano una scrittura privata in virtù della quale il “… Parte_1 sorta l'esigenza di anticipare, in favore del predetto minore, una quota della futura eredità del sig.
”, dichiarava di corrispondere in favore della convenuta “… nella Sua qualità di Parte_1 soggetto esercente la responsabilità genitoriale del minore l'importo di €. 200.000,00 in Per_2 un'unica soluzione ed a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che dichiara di conoscere quale anticipo ereditario in favore del comune figlio giusta disposizione di bonifico che si allega (ALL. A)”. Nella medesima scrittura privata il aveva dichiarato di corrispondere in favore della Parte_1 CP_1
l'importo di € 75.000,00 a titolo di mantenimento una tantum in favore del minore sino al compimento della maggiore età. Le parti avrebbero altresì convenuto: - di non avere richiesto la previa autorizzazione del Giudice Tutelare, motivo per cui la convenuta avrebbe fatto quanto necessario affinché potesse fare Per_2 affidamento sulla somma trasferita al compimento della maggiore età; - di poter impiegare la somma trasferita anche per l'acquisto di una abitazione ove trasferire la residenza della madre e del minore così che il minore potesse goderne al compimento della maggiore età;
- che in data 30.5.2023 acquistava - con pagamento a mezzo di assegni circolari Controparte_1 dell'importo di € 16.473,60, di € 250.000,00 e di € 1.026,76 – per se stessa sola dalla GDA S.r.l. di Milano (MI), con il ministero del notaio dott.ssa di LO AL (MI) al Rep. Persona_4
n. 46306 – Racc. n. 21974, il diritto di piena proprietà: i) dell'unità immobiliare sita in Comune di LO AL (MI), Via Monte Nevoso n. 19, scala B, piano 3, meglio identificata al Catasto Fabbricato del predetto Comune al Foglio 20, Mappale 867, Subalterno 23, piano 3, zona censuaria U, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 5, superficie catastale mq. 99, Rendita Catastale €. 710,13; ii) della cantina sita in Comune di LO AL (MI), Via Monte Nevoso n. 13, posta al piano primo sottostrada e meglio identificata al Catasto Fabbricato del predetto Comune al Foglio 20, Mappale 867, Subalterno 76, piano S1, zona censuaria U, categoria C/2, classe 3, consistenza mq. 4, Rendita Catastale €. 6,40; iii) del pertinenziale box ad uso autorimessa ubicato in Comune di LO AL (MI), Via Monte Nevoso n. 13, posto al piano primo sottostrada e meglio identificato al Catasto Fabbricato del predetto Comune al Foglio 20, Mappale 867, Subalterno 138, piano S1, zona censuaria U, categoria C/6, classe 6, consistenza mq. 15, Rendita Catastale €. 38,73; iv) del pertinenziale posto auto scoperto ubicato in Comune di LO AL (MI), Via Monte Nevoso n. 15, piano terra e meglio identificato al Catasto Fabbricato del predetto Comune al Foglio 20, Mappale 867, Subalterno 212, piano T, zona censuaria U, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 14, Rendita Catastale €. 26,03; ai beni immobili di cui sopra segue e compete la quota di comproprietà di millesimi 18,19 sul locale tecnico adibito a cabina elettrica, sito in LO AL (MI), Via Monte Nevoso snc e posto al piano terreno, meglio identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 20, Mappale 857, piano T, zona censuaria U, categoria D/1, Rendita Catastale €. 90,00, siccome gravato di servitù di cabina elettrica e di posa elettrodotto;
pagina 8 di 24 - che nel mese di luglio 2023 la relazione sentimentale tra le parti si concludeva e l'attore instaurava dinanzi al Tribunale di Monza procedimento volto a regolamentare i rapporti relativi al figlio minore vente r.g. 6490/2023; Per_2
- che nel mese di gennaio 2024 l'attore avrebbe appreso che la convenuta aveva posto in vendita l'appartamento e le pertinenze di cui ai precedenti punti i) – iv) e decideva quindi di instaurare procedimento per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., conclusosi con ordinanza di accoglimento da parte del Tribunale adito datata 29.3.2024 (rg 453/2024) per l'importo di € 225.000,00, ordinanza successivamente oggetto di reclamo da parte della convenuta e poi definito il 23.5.2024. Nonostante la pendenza del reclamo l'attore avrebbe deciso di instaurare il presente giudizio tenuto conto della necessità di vedere accolte le sopra indicate domande. Si costituiva con comparsa di costituzione depositata in data 10.9.2024 , la quale Controparte_1 chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, che fosse accertata e dichiarata la nullità dei versamenti bancari effettuati in data 2.12.2022 per € 100.000,00, in data 16.12.2022 per € 100.000,00 e in data 31.7.2023 per € 20.000,00, per un accredito complessivo in favore del di € 220.000,00, mancando un titolo Parte_1 ed una causa alla base dei predetti versamenti, e per l'effetto che fosse condannato l'attore al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della convenuta;
in via subordinata, la convenuta chiedeva che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, precisamente di declaratoria di nullità della scrittura privata del 23.1.2023, l'eventuale credito riconosciuto al venisse compensato con il credito vantato dalla Parte_1 CP_1 in virtù della domanda riconvenzionale in via principale proposta. A sostegno della propria domanda la convenuta deduceva che:
- la scrittura privata del 23.1.2023 era stata voluta dall'attore che aveva incaricato della relativa stesura un difensore di sua fiducia, l'avv. Anthony Macchia, circostanza che aveva indotto la convenuta a confidare nella correttezza giuridica della forma prescelta dal per il trasferimento del denaro;
Parte_1
- che ad ogni modo la predetta scrittura non integrerebbe né un patto successorio né una donazione diretta – per mancanza dell'animus donandi in capo all'attore disponente - quanto, piuttosto, un contratto di affidamento fiduciario con mandato circostanziato e irrevocabile a favore della convenuta o, in via meramente subordinata, una donazione indiretta volta a consentire alla l'acquisto CP_1 dell'immobile dove è andata a vivere con il figlio;
- che la convenuta avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi assunti con la predetta scrittura, avendo cercato di vendere l'immobile a un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto al fine di realizzare una plusvalenza e di sottrarsi agli agiti persecutori di controparte in quel Comune;
- che la convenuta sarebbe creditrice nei confronti dell'attore della somma di € 225.000,00 dal momento che il avrebbe aperto, a insaputa delle convenuta, un conto corrente cointestato allo Parte_1 stesso e alla sul quale avrebbe accreditato in data 15.3.2022, trasferendola dal conto corrente CP_1 intestato alla sola convenuta, la somma di € 130.000,00 di proprietà della convenuta stessa;
in data 2.12.2022 il avrebbe quindi sottratto la somma di € 100.000,00 dal predetto conto corrente Parte_1 facendola confluire sul proprio conto corrente personale;
in data 16.12.2022, quindi, l'attore avrebbe fatto di nuovo accesso al conto corrente personale della prelevando l'ulteriore somma di € CP_1
100.000,00 con la causale “restituzione prestito anticipazione acquisto casa”, utilizzando a tal fine l'internet banking della convenuta;
dei 275.000,00 € bonificati dal alla in Parte_1 CP_1 esecuzione della scrittura privata del 2023, in conclusione, 200.000,00 € sarebbero riconducibili a pagina 9 di 24 provvista personale della parte convenuta;
il 31.7.2023, quindi, il sarebbe nuovamente Parte_1 entrato sul conto personale della con le credenziali di home banking della convenuta e CP_1 avrebbe disposto a proprio favore della somma di € 20.000,00 con la causale “restituzione prestito casa”; ancora in data 31.7.2023 e 2.8.2023 il sarebbe entrato nell'home banking della Parte_1 convenuta prelevando la somma complessiva di € 5.000,00 per gli oneri della vacanza che lui stesso avrebbe dovuto offrire. La convenuta precisava che il era delegato a operare sul conto della . Parte_1 CP_1
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice, confutate le argomentazioni di parte convenuta, chiedeva il rigetto delle domande riconvenzionali svolte dalla . L'attore, in CP_1 particolare, contestava di avere mai avuto delega a operare sul conto corrente personale della CP_1
o di avere effettuato operazioni tramite il suo internet banking, operazioni che per essere autorizzate richiedono il codice OTP inviato dalla banca sul telefono mobile del titolare del conto. Quanto alla provvista presente sul conto personale della convenuta, l'attore riferiva di avere lui stesso provveduto ad accreditarvi la somma di € 85.000,00 per consentire alla di acquistare dallo CP_1 stesso la proprietà della prima abitazione dove la parte ha vissuto con il figlio e sita a Parte_1
LO AL (MI), Via Marconi n. 60 – abitazione acquistata all'asta dal -, somme Parte_1 versate mediante bonifici per € 21.800,00 e contanti a mani della madre della convenuta, che li avrebbe poi ritrasferiti alla figlia mediante bonifici provenienti dalla Russia degli importi di € 2.000,00 ciascuno, per un totale di € 64.000,00. L'attore precisava che successivamente all'acquisto di cui precede, in data 24.2.2022, la convenuta rivendeva l'unità immobiliare dietro il corrispettivo di € 150.000,00, senza restituire la somma di €. 100.000,00 mutuatale dall'attore per far fronte alla ristrutturazione nonché all'arredo completo dell'immobile. La disposizione di bonifico bancario del 16.12.2022 dell'importo di €. 100.000,00 con causale “Restituzione prestito anticipazioni acquisto casa” sarebbe stata disposta direttamente dalla convenuta dal suo conto corrente personale tramite home-banking dalla sua utenza e tramite sua autorizzazione personale con digitazione del relativo codice OTP generato al momento. L'attore riferiva, quindi, di avere effettivamente eseguito lui stesso la disposizione di bonifico bancario tramite home-banking del 2.12.2022 dell'importo di € 100.000,00 con causale ”, deducendo nondimeno come tale provvista fosse confluita sul conto Per_5 corrente cointestato alle parti per effetto di disposizione eseguita dalla in data 15.3.2022 CP_1 sempre con causale “ ”. Tale somma, di conseguenza, sarebbe stata liberamente Per_5 disponibile da parte dell'attore oltre che di sua esclusiva spettanza. Anche il bonifico bancario disposto tramite home-banking del 31.7.2023 per l'importo di € 20.000,00 dal conto corrente personale della , sebbene eseguito dall'utenza del , sarebbe stato CP_1 Parte_1 autorizzato dalla convenuta mediante digitazione del codice OTP pervenuto sullo smart-phone di quest'ultima. Mediante tale operazione, peraltro, l'attore sarebbe rientrato nella disponibilità della somma di € 25.000,00 trasferita alla dal conto corrente cointestato sul suo conto corrente CP_1 personale in data 21.11.2022, somma riferibile in via esclusiva all'attore. Lo stesso trasferimento della somma complessiva di € 5.000,00 in data 31.7.2023 e 2.8.2023 dal conto personale della al conto del , disposizione eseguita personalmente dalla , CP_1 Parte_1 CP_1 trarrebbe origine dallo stesso bonifico bancario di € 25.000,00 del 21.11.2022 di cui precede. Nella propria memoria ex art. 171 ter c.p.c. la convenuta contestava le deduzioni avversarie, eccependo la mancata dimostrazione da parte del di qualsivoglia versamento di contante in favore della Parte_1 madre della , unica autrice dei bonifici sul conto corrente della figlia. CP_1 pagina 10 di 24 Circa il bonifico di € 100.000,00 effettuato in data 2.12.22 in suo favore da parte del dal Parte_1 conto cointestato, la convenuta deduceva che la provvista derivava da risorse della sola che - CP_1 senza comprendere la relativa operazione – aveva depositato sul conto corrente cointestato la somma di
€ 130.000,00 dal proprio conto corrente personale. All'esito dell'udienza del 23.1.2025 il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie delle parti con ordinanza del 29.1.2025 e fissava udienza per la rimessione della causa in decisione per il giorno 24.9.2025, successivamente rinviata per impedimento del Giudice al 15.10.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 4.11.2025 il Giudice, esaminate le note delle parti in sostituzione di udienza, tratteneva la causa in decisione. II. Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Circa l'ordine di esibizione rivolto da questo Giudice a ed evaso parzialmente in data 18.6.2025, CP_5 ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta, tenuto conto dei poteri riservati al Giudice ex art. 116 c.p.c., sia idonea a decidere nel merito la controversia considerato che, per quanto riguarda le responsabilità dell'istituto di credito rispetto alle proprie condotte omissive, la convenuta ha già inoltrato apposita segnalazione alla AN d'Italia competente. Quanto alla disposizione di giroconto del 15.3.2022, la ha prodotto la relativa copia e la convenuta, su cui gravava il relativo onere, CP_5 come si avrà modo di vedere nel prosieguo, non ha mai formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla disposizione stessa nella prima difesa successiva alla produzione, come prescritto dagli artt. 214 e 215 c.p.c. Tale circostanza, come si dirà in seguito, rende di per sé superflua la produzione del contratto relativo al conto corrente cointestato alle parti che la convenuta ha dimostrato di conoscere nel momento in cui vi ha disposto il giroconto di cui precede. Circa la delega a operare sul conto corrente della convenuta da parte del , su richiesta Parte_1 CP_5 della convenuta ha trasmesso la relativa documentazione, circostanza che, in virtù del principio acquisitivo, rende superflua la relativa produzione. Quanto poi al contratto di home banking, come si avrà modo di vedere, questo Tribunale dispone di sufficienti elementi idonei a imputare la paternità dei singoli versamenti di denaro di cui in narrativa alle parti, sicché anche in parte qua l'ordinanza istruttoria può ritenersi revocata non essendo l'ordine di esibizione necessario ai fini della decisione nel merito della controversia. III. Venendo a questo punto alle domande articolare dalle parti, deve essere esaminata in via principale la domanda di nullità della scrittura privata sottoscritta in data 23.1.2023 tra e Parte_1
formulata da parte attrice. Controparte_1
Parte attrice ha chiesto la declaratoria di nullità di tale scrittura deducendo come la stessa violerebbe il divieto di patti successori codificato all'interno dell'art. 458 c.c. o, in via subordinata, in quanto integrante una donazione diretta, nulla per mancanza della forma prescritta dell'atto pubblico con la presenza di due testimoni. Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea eccependo come la scrittura conclusa tra le parti darebbe luogo a un contratto di affidamento fiduciario con mandato circostanziato e irrevocabile a favore della convenuta o, in via meramente subordinata, una donazione indiretta volta a consentire alla l'acquisto dell'immobile dove è andata a vivere con il figlio. CP_1
Osserva il Tribunale che mediante scrittura privata sottoscritta in data 23.1.2023, Parte_1
e , dopo avere premesso di intrattenere una relazione sentimentale dalla quale è nato Controparte_1 pagina 11 di 24 in data 1.7.2019 il figlio minore , e che tra le parti era sorta la necessità di anticipare in Persona_2 favore del minore una quota della futura eredità del , hanno convenuto: a) che il Parte_1 Parte_1 versasse in unica soluzione alla la somma di € 200.000,00 a mezzo di bonifico bancario quale CP_1 anticipo ereditario del comune figlio (art. 2); b) che il versasse alla in unica Parte_1 CP_1 soluzione la somma di € 75.000,00 quale mantenimento del figlio minore fino al compimento della maggiore età (art. 3); c) che la , consapevole al pari del del fatto che il predetto CP_1 Parte_1 trasferimento di denaro richiederebbe l'autorizzazione del Giudice Tutelare al fine di garantire che le somme pervenissero al minore al compimento della maggiore età, si impegnava a porre in essere ogni più ampia condotta idonea a permettere al figlio di poter affidamento, al compimento della Per_2 maggiore età, sul predetto importo (art. 4); d) che la , d'intesa con il , avrebbe potuto CP_1 Parte_1 impiegare i predetti importi anche per acquistare immobili dove trasferire la residenza della stessa e di er garantirgli, ora per allora, idonea dimora (art. 5) (doc. 3 attore). Per_2
Nella medesima giornata del 23.1.2023 il ha disposto a favore della un bonifico di Parte_1 CP_1
€ 275.000,00 in esecuzione della predetta scrittura privata e con la causale “saldo eredità per
[...]
”, come risulta dalla relativa contabile di bonifico (doc. 27 attore). Persona_6
Principiando dalla qualificazione giuridica della scrittura privata appena esaminata, osserva in via preliminare il Tribunale come nell'interpretazione dei contratti e, più in generale, di tutti gli atti inter vivos, il giudice debba avere riguardo non solo al senso letterale delle parole impiegate quanto piuttosto alla comune intenzione dei contraenti, avuto riguardo al loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.). Nell'interpretare il contratto concluso tra le parti il Tribunale osserva innanzitutto come le disposizioni contenute nella scrittura privata del 23.1.2023 hanno come destinataria diretta la , sebbene CP_1 nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore della coppia
, non già il figlio minore. Persona_2
A tale conclusione il Tribunale perviene sulla base sia del tenore letterale del testo negoziale che di un'interpretazione complessiva della scrittura conclusa tra le parti, non limitata alle singole pattuizioni in essa contenute. Più nello specifico, principiando dall'argomento letterale, mediante la su menzionata scrittura privata il si è impegnato a versare la somma di € 200.000,00 alla stessa, sebbene nella sua Parte_1 CP_1 qualità di “esercente la responsabilità genitoriale del minore (art. 2 scrittura privata del Per_2
23.1.2023). A nulla rileva a ritenere che beneficiario della disposizione sia il figlio minore piuttosto che la madre il fatto che nel medesimo articolo le parti abbiano previsto che il predetto trasferimento di denaro è stato disposto “quale anticipo ereditario del comune figlio”, dal momento che le parti stesse, al successivo articolo 4 della medesima scrittura, hanno espressamente previsto che “consci del fatto che il predetto trasferimento dovrebbe essere autorizzato dal Giudice Tutelare al fine di garantire che le somme in oggetto pervengano al minore al compimento della maggiore età”, la si sarebbe CP_1 impegnata a “porre in essere ogni più ampia condotta idonea a permettere al figlio di poter Per_2 fare affidamento, al compimento della maggiore età, su detto importo”. Le parti stesse, di conseguenza, hanno consapevolmente inteso come destinataria del trasferimento della somma di denaro di € 200.000,00, e anche della disposizione di € 75.000,00 di cui si dirà infra, la e non , escludendo all'uopo la richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare CP_1 Persona_2 competente e prevedendo semplicemente che la avrebbe posto in essere ogni più ampia e non CP_1 meglio precisata condotta idonea a permettere al figlio di fare affidamento sulla predetta somma di pagina 12 di 24 denaro al compimento della maggiore età, senza prevedere alcun meccanismo di controllo o di garanzia rispetto a tali condotte. Nel pervenire a tale conclusione soccorre anche la disposizione contenuta all'art. 3 della scrittura privata del 23.1.2023 in virtù della quale il ha versato alla , sempre nella sua qualità Parte_1 CP_1 di esercente la responsabilità genitoriale del minore la somma di € 75.000,00 in un'unica Per_2 soluzione quale “mantenimento una tantum in favore del minore fino al compimento della maggiore età”. Orbene è evidente come anche tale disposizione, come si avrà modo di vedere nel prosieguo, sia diretta univocamente in favore della e non del figlio minore, dal momento che fino al CP_1 compimento della maggiore età da parte dei figli il beneficiario delle disposizioni relative al mantenimento c.d. indiretto versato dal genitore non prevalente collocatario – come occorso nel caso di specie – è il genitore che sostiene gli oneri di mantenimento quotidiani del figlio collocato presso di sé, non certo il figlio. Né la previsione di cui al citato art. 4 della medesima scrittura privata può certo riferirsi a tale versamento di denaro, dal momento che lo stesso, per come inteso dalle parti, avrebbe dovuto esaurirsi con gli oneri di mantenimento del figlio sostenuti dalla madre fino al compimento della maggiore età, da soddisfare sia mediante gli obblighi alimentari che abitativi. La lettura combinata di tali disposizioni e, quindi, la circostanza per cui è la e non il figlio CP_1 minore la destinataria dei trasferimenti di denaro di cui ai sopra menzionati artt. 2 e 3 della Per_2 scrittura privata conclusa tra le parti in data 23.1.2023, vale di per sé ad escludere che le parti mediante la scrittura privata in disamina, a prescindere dalle parole impiegate, abbiano inteso concludere un patto successorio in favore del figlio minore, dal momento che la giurisprudenza è granitica nell'affermare che, perché si possa parlare di patto successorio, tra le altre condizioni, occorre che l'acquirente abbia contratto o stipulato come avente diritto alla successione stessa (ex multiis Cass. n. 2404/1971; Cass. n. 1434/1975; Cass. n. 1683/1995; Cass. n. 14110/2021; e ancora Cass. n. 5870/2000; Cass. n. 4053/1987 per cui “ricorre un patto successorio nella convenzione avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta che costituisca l'attuazione dell'intento delle parti, rispettivamente, di provvedere in tutto o in parte alla propria successione e di acquistare un diritto sui beni della futura proprietà a titolo di erede o legatario”). È evidente che la non abbia concluso la scrittura privata in esame come soggetto avente CP_1 diritto alla successione del , motivo per cui deve escludersi che le parti con la predetta Parte_1 scrittura abbiano stipulato un patto successorio dispositivo dei diritti ereditari del . Parte_1
Tanto chiarito, deve parimenti escludersi che mediante i sopra citati trasferimenti di denaro le parti abbiano inteso concludere un contratto di affidamento fiduciario con mandato irrevocabile a favore della convenuta, come sostenuto da parte convenuta stessa. Come noto, il contratto di affidamento fiduciario rientra nell'alveo dei contratti c.d. atipici ed è stato oggetto di esclusiva teorizzazione dottrinale, sebbene il legislatore ne abbia ripreso alcuni tratti caratterizzanti al solo fine di disciplinare i c.d. atti del Dopo di Noi a favore di persone affette da disabilità (L. 112/2016). Secondo lo schema contrattuale elaborato dalla dottrina che lo ha teorizzato, si parla di contratto di affidamento fiduciario allorquando un soggetto, detto affidante, trasferisce a un altro, detto affidatario, in via temporanea, un bene o un insieme di beni affinché li amministri secondo le direttive dell'affidante nell'interesse del beneficiario finale, che al momento della conclusione del contratto non acquista diritti sul bene. Affinché sia garantito che i beni così trasferiti pervengano al beneficiario al momento convenuto dalle parti, occorre che si produca un effetto di segregazione patrimoniale rispetto pagina 13 di 24 agli altri beni dell'affidatario, in modo tale che i beni affidati non siano aggredibili dai creditori personali dell'affidatario. Occorre, parimenti, che siano previsti dei meccanismi di sostituzione dell'affidatario in caso di sua incapacità o sopravvenuta impossibilità a portare avanti l'incarico, sostituzione che non potrebbe infatti essere disposta dall'autorità giudiziaria, trattandosi di incarico avente natura fiduciaria. I tratti distintivi del contratto di affidamento fiduciario sono, in ultima analisi, l'esistenza di un programma gestorio, la tendenziale stabilità e l'opponibilità ai terzi. Osserva il Tribunale come mancano nella scrittura stipulata dalle parti i tratti distintivi di tale negozio di elaborazione dottrinale, in particolare la tendenziale stabilità e l'opponibilità ai terzi. Mediante un contratto di affidamento fiduciario, infatti, le parti intendono garantire la temporaneità del trasferimento dei beni in favore dell'affidatario – affidatario che, di conseguenza, potrà essere sostituito in caso di inadempimento, morte o per altra sopravvenuta impossibilità di gestire i beni nell'interesse del destinatario finale – e per tale motivo prevedono espressamente la cedibilità del contratto a ulteriori soggetti per garantire il perseguimento dello scopo. Nel caso di specie, al contrario, le parti non hanno in alcun modo previsto meccanismi di sostituzione dell'affidatario, anzi, è la stessa a CP_1 sostenere nelle sue difese che l'affidamento sarebbe stato fatto alla stessa in modo irrevocabile in quanto disposto anche nel suo interesse, ossia per garantire alla stessa una esigenza di sostentamento. Né le parti hanno previsto come garantire l'opponibilità del trasferimento ai terzi al fine di perseguire il sopra richiamato effetto segregativo. Rispetto al possibile acquisto di diritti reali immobiliari divisato all'art. 5 della sopra citata scrittura privata, infatti, l'effetto segregativo avrebbe potuto essere perseguito solo mediante apposita annotazione nella nota di trascrizione, cosa che le parti non hanno fatto nemmeno al momento dell'acquisto da parte della degli immobili di LO AL CP_1
Via Monte Nevoso n. 19. Ritiene il Tribunale che il trasferimento della somma di € 200.000,00 a favore della
CP_1 convenuto dalle parti al sopra menzionato art. 2 della scrittura privata del 23.1.2023 debba piuttosto essere sussunto nello schema causale del contratto di donazione c.d. modale. Le parti, infatti, mediante la conclusione del suddetto contratto hanno inteso destinare una somma di denaro direttamente alla affinché la stessa, senza alcuna controprestazione diretta, potesse
CP_1 disporne finché il figlio minore non avesse raggiunto la maggiore età, con il solo onere di fare Per_2 in modo che al compimento della maggiore età il figlio potesse farvi affidamento, pattuendo al contempo che mediante la somma in oggetto la potesse acquistare un immobile, non
CP_1 individuato nella scrittura, da intestare alla stessa, non già al figlio, affinché lo stesso potesse godere di una stabile dimora (artt. 2 e 4 scrittura privata del 23.1.2023). L'onere di affidamento nell'interesse del figlio minore, sotto questo profilo, costituisce un modus del contratto donativo che non incide sul suo elemento caratterizzante, ovverosia lo spirito di liberalità, né sull'individuazione del donatario, ovverosia la .
CP_1
Quanto all'individuazione del destinatario della donazione, osserva il Tribunale che il minore Per_2
ha rappresentato per le parti la causa del contratto che ne ha connotato il modus, non già il
[...] beneficiario diretto, tanto è vero che le parti consapevolmente hanno deciso di non richiedere l'autorizzazione del Giudice Tutelare e ne hanno fatto espressa menzione in contratto. Né vale in senso contrario la locuzione impiegata dalle parti all'art. 2 della scrittura privata e sopra scrutinata “quale anticipo ereditario in favore del comune figlio”, sia per le ragioni anzi viste circa la non configurabilità nel caso di specie di un patto successorio, sia poiché al momento dell'apertura della Persona_2 pagina 14 di 24 successione paterna vanterà diritti ereditari sulla stessa quale erede legittimario. Quanto allo spirito di liberalità, costituisce orientamento costante della Corte di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, quello per cui “l'animus donandi, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo jure cogente, ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. 1, 11/3/1996, n. 2001; Cass., Sez. 1, 5/12/1998, n. 12325; Cass., Sez. 2, 21/5/2012, n. 8018), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass., Sez. 2, 18/2/1977, n. 737; Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n. 21781), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass., Sez. 2, 24/7/1965, n. 1728; Cass., Sez. 3, 26/1/1980, n. 651). Ciò significa che la spontaneità dell'attribuzione patrimoniale, una volta accertata, non può essere esclusa da spinte motivazionali del donante, le quali, quando non integranti ipotesi di cogenza giuridica o costrizione morale, mantengono valenza neutra rispetto a quella causale dell'atto di liberalità.” (Cass. civ. 982/2024). Nel caso di specie il ha disposto dei beni sopra esaminati in assenza di alcun obbligo Parte_1 giuridico, extra giuridico o morale nei confronti della . Il , d'altronde, come risulta CP_1 Parte_1 dalla comunicazione pervenuta dall'avv. Anthony Macchia in data 31.7.2024 e indirizzata alla
, ha sottoposto la scrittura privata in disamina all'attenzione di un professionista di sua fiducia CP_1
(doc. 12 convenuta). L'animus donandi è altresì compatibile con l'imposizione di un onere al donatario, a condizione che tale onere non assuma la natura di corrispettivo ma consista in una mera modalità del beneficio (ex plurimis cfr. Cass. civ. 28857/2021), circostanza comprovata nel caso di specie dal fatto che la fino al compimento della maggiore età del figlio avrebbe goduto lei stessa dei benefici legati CP_1 al trasferimento del denaro. Né la previsione a che la avrebbe potuto impiegare le somme di denaro trasferitele dal CP_1
per acquistare diritti reali immobiliari vale a qualificare il contratto così caratterizzato quale Parte_1 donazione indiretta, dal momento che l'acquisto dell'immobile, nemmeno individuato al momento della conclusione della scrittura, era uno dei soli possibili strumenti tramite i quali la avrebbe CP_1 dovuto garantire il perseguimento dell'onere, ovverosia la conservazione del bene nell'interesse del figlio, mentre manca alcun collegamento funzionale già previsto in contratto a tal fine. Il trasferimento della somma di € 200.000,00 di cui all'art. 2 della scrittura privata del 23.1.2023, in conclusione, deve essere qualificato quale donazione diretta dal alla , modale in Parte_1 CP_1 quanto connotata dall'onere di impiego delle somme trasferite in modo funzionale alla conservazione delle stesse nell'interesse del figlio minore fino al raggiungimento da parte di questi della maggiore età. L'attore ben potrà fare valere l'eventuale futuro inadempimento dell'onere con le forme prescritte dalla legge. Tenuto conto di quanto precede, deve essere dichiarata la nullità del trasferimento della somma di denaro di € 200.000,00 da parte del e a favore della in esecuzione del predetto art. 2 Parte_1 CP_1 della scrittura privata del 23.1.2023, dal momento che le parti non hanno impiegato la forma prescritta per il contratto di donazione dagli artt. 782 c.c. e 48 L. 89/1913, ovverosia l'atto pubblico con la presenza di due testimoni. Venendo, quindi, alla pattuizione contenuta all'art. 3 della scrittura privata del 23.1.2023, in virtù della pagina 15 di 24 quale il ha versato alla , nella sua qualità di soggetto esercente la responsabilità Parte_1 CP_1 genitoriale del minore la somma di € 75.000,00 in unica soluzione quale mantenimento una Per_2 tantum in favore del minore sino al compimento della maggiore età, ritiene il Tribunale che tale disposizione, a differenza della precedente, non possa essere sussunta nell'alveo delle liberalità. La giurisprudenza, da cui non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, è infatti granitica nell'affermare che l'impegno assunto dai genitori di effettuare prestazioni a favore dei figli ulteriori rispetto all'obbligo di versamento mensile e periodico del mantenimento rientra nella libera esplicazione dell'autonomia negoziale e non è connotato da spirito di liberalità, in quanto sussiste l'obbligo giuridico dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, obbligo che fa venire meno per definizione lo spirito di liberalità (“questa Corte ha reiteratamente affermato che l'obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o divorzio (id est: di cessazione degli effetti civili del matrimonio) mediante un accordo - formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli art. 155 c.c., comma 7, art. 158 c.c., comma 2, e dell'art. 711 c.c., comma 3, e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 8, e art. 6, comma 9 - il quale, anzichè attraverso una prestazione patrimoniale periodica, od in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili, e che tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria - compensativa dell'obbligatone di mantenimento, in quanto costituisce applicazione del principio, stabilito dall'art. 1322 c.c., della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (cfr., Cass. 2 febbraio 2005 n. 2088; Cass. 17 giugno 2004 n. 11342; Cass. 21 dicembre 1987 n. 9500).” Cass. civ. 21736/2013; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Civitavecchia 428/2022; Trib. Milano, 6.5.1994). Circa la qualificazione di tale impegno, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento dottrinale che lo sussume nell'alveo dei contratti con obbligazioni del solo proponente disciplinati dall'art. 1333 c.c., in virtù del quale la proposta è irrevocabile non appena giunge a conoscenza del destinatario. Non convince la diversa qualificazione di obbligazione naturale in quanto, come sopra visto, le diverse modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli costituiscono adempimento di un obbligo giuridico, non certo morale o sociale. Tenuto conto di quanto precede, il trasferimento della somma di € 75.000,00 dal alla Parte_1
è valido ed efficace in quanto causalmente diretto al mantenimento del figlio. Trattandosi di CP_1 contratto con obbligazioni del solo proponente, inoltre, non sono applicabili le norme in materia di risoluzione del contratto per inadempimento del beneficiario, inadempimento che, in ogni caso, anche a voler optare per una diversa qualificazione giuridica, non sarebbe predicabile in capo alla dal CP_1 momento che, anche ove la stessa avesse alienato a terzi gli immobili acquistati in seguito alla stipulazione della scrittura privata, l'impegno assunto all'art. 5 della scrittura privata del 23.1.2023 non escludeva la possibilità di acquistare immobili diversi. IV. Venendo, quindi, alla domanda riconvenzionale spiegata da , la convenuta ha Controparte_1 chiesto che fosse accertata e dichiarata la nullità dei versamenti bancari effettuati in data 02.12.2022 per € 100.000,00, in data 16.12.2022 per € 100.000,00 e in data 31.07.2023 per € 20.000,00, per un accredito complessivo in favore del di € 220.000,00, mancando un titolo ed una causa alla Parte_1 base dei predetti versamenti, e per l'effetto che fosse condannato l'attore al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della convenuta;
in via subordinata la convenuta ha domandato che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, pagina 16 di 24 precisamente di declaratoria di nullità della scrittura privata del 23.1.2023, l'eventuale credito riconosciuto al venisse compensato con il credito vantato dalla in virtù della Parte_1 CP_1 domanda riconvenzionale proposta in via principale. A sostegno della propria domanda, la convenuta ha dedotto che il avrebbe aperto, a insaputa Parte_1 della stessa, un conto corrente cointestato allo stesso e alla sul quale avrebbe accreditato in CP_1 data 15.3.2022, trasferendola dal conto corrente intestato alla sola convenuta, la somma di € 130.000,00 di proprietà della convenuta stessa. In data 2.12.2022 il avrebbe quindi sottratto la somma di Parte_1
€ 100.000,00 dal predetto conto corrente cointestato facendola confluire sul proprio conto corrente personale;
successivamente, in data 16.12.2022, l'attore avrebbe fatto accesso al conto corrente personale della effettuando una disposizione di bonifico a favore di se stesso per l'ulteriore CP_1 somma di € 100.000,00 con la causale “restituzione prestito anticipazione acquisto casa”, utilizzando a tal fine l'internet banking della convenuta. La convenuta ha eccepito, in conclusione, come dei 275.000,00 € bonificati dal alla in esecuzione della scrittura privata del 23.1.2023, Parte_1 CP_1
€ 200.000,00 sarebbero riconducibili a provvista personale della parte convenuta. Successivamente alla stipulazione della scrittura privata di cui precede, precisamente il 31.7.2023, quindi, il Parte_1 sarebbe nuovamente entrato sul conto personale della con le credenziali di home banking CP_1 della convenuta e avrebbe disposto a proprio favore della somma di € 20.000,00 con la causale
“restituzione prestito casa”; ancora in data 31.7.2023 e 2.8.2023 il sarebbe entrato nell'home Parte_1 banking della convenuta prelevando la somma complessiva di € 5.000,00 per gli oneri della vacanza che lui stesso avrebbe dovuto offrire alla famiglia. L'attore ha chiesto il rigetto di tale domanda contestando, in particolare, di avere mai avuto delega a operare sul conto corrente personale della o di avere effettuato operazioni tramite il suo CP_1 internet banking, operazioni che per essere autorizzate richiedono il codice OTP inviato dalla banca sul telefono mobile del titolare del conto. Quanto alla provvista presente sul conto personale della convenuta, l'attore ha riferito di avere lui stesso provveduto ad accreditarvi la somma di € 85.000,00 per consentire alla di acquistare CP_1 dallo stesso la proprietà della prima abitazione dove la parte ha vissuto con il figlio e sita a Parte_1
LO AL (MI), Via Marconi n. 60 – abitazione acquistata all'asta dal -, somme Parte_1 versate mediante bonifici per € 21.800,00 e contanti a mani della madre della convenuta, che li avrebbe poi ritrasferiti alla figlia mediante bonifici provenienti dalla Russia degli importi di € 2.000,00 ciascuno, per un totale di € 64.000,00. L'attore ha precisato che successivamente all'acquisto di cui precede, in data 24.2.2022, la convenuta ha rivenduto l'unità immobiliare dietro il corrispettivo di € 150.000,00, senza restituire la somma di €. 100.000,00 mutuatale dall'attore per far fronte alla ristrutturazione nonché all'arredo completo dell'immobile. La disposizione di bonifico bancario del 16.12.2022 dell'importo di €. 100.000,00 con causale “Restituzione prestito anticipazioni acquisto casa” sarebbe stata disposta direttamente dalla convenuta dal suo conto corrente personale tramite home-banking dalla sua utenza e tramite sua autorizzazione personale con digitazione del relativo codice OTP generato al momento. L'attore ha riferito, quindi, di avere effettivamente eseguito lui stesso la disposizione di bonifico bancario tramite home-banking del 2.12.2022 dell'importo di € 100.000,00 con causale “ ”, deducendo nondimeno come tale provvista fosse confluita Per_5 sul conto corrente cointestato alle parti per effetto di disposizione eseguita dalla in data CP_1
15.3.2022 sempre con causale ”. Tale somma, di conseguenza, sarebbe stata Per_5 liberamente disponibile da parte dell'attore oltre che di sua esclusiva spettanza. pagina 17 di 24 Anche il bonifico bancario disposto tramite home-banking del 31.7.2023 per l'importo di € 20.000,00 dal conto corrente personale della , sebbene eseguito dall'utenza del , sarebbe stato
CP_1 Parte_1 autorizzato dalla convenuta mediante digitazione del codice OTP pervenuto sullo smart phone di quest'ultima. Mediante tale operazione, peraltro, l'attore sarebbe rientrato nella disponibilità della somma di € 25.000,00 trasferita alla dal conto corrente cointestato sul suo conto corrente
CP_1 personale in data 21.11.2022, somma riferibile in via esclusiva all'attore. Lo stesso trasferimento della somma complessiva di € 5.000,00 in data 31.7.2023 e 2.8.2023 dal conto personale della al conto del , disposizione eseguita personalmente dalla ,
CP_1 Parte_1 CP_1 trarrebbe origine dallo stesso bonifico bancario di € 25.000,00 del 21.11.2022 di cui precede. Nella propria memoria ex art. 171 ter c.p.c. la convenuta ha contestato le deduzioni avversarie, eccependo la mancata dimostrazione da parte del di qualsivoglia versamento di contante in Parte_1 favore della madre della , unica autrice dei bonifici sul conto corrente della figlia.
CP_1
Circa il bonifico di € 100.000,00 effettuato in data 2.12.22 in suo favore da parte del dal Parte_1 conto cointestato, la convenuta ha dedotto che la provvista sarebbe derivata da risorse della sola che - senza comprendere la relativa operazione – avrebbe depositato sul conto corrente CP_1 cointestato la somma di € 130.000,00 dal proprio conto corrente personale. Si tratterebbe di conseguenza trattasi di somme di esclusiva proprietà della . CP_1
Principiando dalla provvista presente sul conto corrente personale della , dapprima aperto CP_1 presso IP AN avente n. 2608 e, quindi, confluito sul conto corrente presso n. 35245478 a CP_5 seguito dell'acquisizione di IP AN da parte di (come risulta dalla comunicazione CP_5 trasmessa da su ordine del Tribunale in data 18.6.2025), il ha dimostrato di avere CP_5 Parte_1 versato sul conto corrente personale della convenuta le seguenti somme di denaro:
1) € 5.000,00 in data 12.7.2019 con la causale “mantenimento dal 01-07-2019 al 30-06-2020”, Per_2 come risulta dalla relativa contabile di bonifico (doc. 22 attore);
2) € 50.000,00 in data 25.3.2020 con la causale “mantenimento al 01-07-2020 al 01-07-2030” Per_2 come risulta dalla relativa contabile di bonifico (doc. 23 attore);
3) € 18.000,00 il 24.11.2020 con la causale “quota mantenimento dal 01- Persona_6
07-2030 al 30-06-2033” come risulta dalla relativa contabile di bonifico (doc. 24 attore);
4) € 50.000,00 il 24.06.2021 con la causale “quota a saldo mantenimento Persona_6 dal 30/06/2033 al 01/07/2037” come risulta dalla relativa contabile di bonifico (doc. 25 attore);
5) € 10.000,00 il 14.12.2021 con la causale “mantenimento ” come risulta dalla relativa Persona_2 contabile di bonifico (doc. 26 attore);
6) € 275.000,00 il 23.01.2023 con la causale “saldo eredità per ” come Persona_6 risulta dalla relativa contabile di bonifico (doc. 27 attore), di cui si è detto in precedenza e che non è in discussione ai presenti fini. Al di fuori dell'importo da ultimo menzionato al punto 6), di conseguenza, risulta provato che il ha versato sul conto corrente della la somma di € 133.000,00 dal 12.7.2019 al Parte_1 CP_1
14.12.2021 al fine dichiarato in atti, come risulta dalle contabili di bonifico, di provvedere al mantenimento del figlio . Persona_2
Circa la destinazione dei pagamenti che precedono, all'udienza del 29.2.2024 nell'ambito del procedimento cautelare avente r.g.n. 453/24, il ha confermato di avere bonificato somme di Parte_1 denaro alla per provvedere al mantenimento del figlio, dichiarando dinanzi al giudice del CP_1 sequestro quanto segue: “Noi avevamo un conto corrente cointestato dove io versavo soldi per pagina 18 di 24 consentire alla signora ed a mio figlio di vivere, quando lei ha dovuto fare l'isee e per poter ricevere soldi dallo stato come l'assegno unico, siccome il suo conto aveva una disponibilità liquida troppo elevata ci siamo accordati a fare dei bonifici a mio favore per abbassare queste liquidità sul conto corrente per circa € 100.000; preciso che poi questi soldi li ho restituiti. Io preciso che lei non ha mai lavorato e quelle somme erano mie, fatta eccezione per la sola somma di € 95.000 ulteriore rispetto a questi 100.000 €. Non avevo la delega ad operare sul conto corrente della resistente e non è vero che ho fatto questo bonifico da questo conto corrente;
preciso che lei ha fatto questo giroconto secondo me per l'isee poi non so, a me soldi non servivano. È vero che è arrivato un bonifico sul conto corrente cointestato ma non ne so le ragioni. Come sta dicendo il mio difensore l'appartamento che è stato comprato da me all'asta l'avevo venduto alla signora con soldi che io le avevo dato. La CP_1 stessa una volta incassati i 130.000 € dalla vendita dell'immobile mi ha restituito i 100.000 € visto che io le avevo dato la provvista.” (verbale di udienza del 29.2.2024 nel procedimento avente rgn 453/24 – doc. 15 convenuta). La alla medesima udienza ha cosi replicato alle deduzioni avversarie: “Come sta dicendo il CP_1 mio difensore a febbraio 2022 ho venduto un'immobile di mia proprietà percependo un corrispettivo che ho versato su un conto corrente a me solo intestato, poi è stato fatto un bonifico/ giroconto da questo mio conto ad un conto corrente cointestato di cui non avevo alcuna notizia che è stato aperto contestualmente alla data in cui è stato fatto il bonifico, preciso che questo giroconto non l'ho fatto io ma deve averlo fatto il in quanto aveva la delega ad operare.” (verbale di udienza del Parte_1
29.2.2024 nel procedimento avente r.g.n. 453/24 – doc. 15 convenuta). Come si avrà modo di rilevare in seguito, dai documenti in atti risulta smentito quanto riferito dal circa l'assenza di delega a operare sul conto corrente della , così come quanto Parte_1 CP_1 riferito dalla circa la mancanza di consapevolezza da parte sua dell'esistenza di un conto CP_1 corrente cointestato alle parti. Tenuto conto di quanto precede e, in particolare, della natura assolutamente spontanea dei versamenti eseguiti dal per € 133.000,00 al fine di provvedere al mantenimento del figlio – circostanza Parte_1 ammessa dallo stesso attore all'udienza del 29.2.2024 dinanzi al giudice del procedimento cautelare e sopra riportato – rispetto alle somme di cui precede il non vantava alcun obbligo restitutorio Parte_1 nei confronti della . CP_1
Quanto all'ulteriore provvista di € 85.000,00 che il ha dichiarato di avere versato alla Parte_1
sia mediante consegna di contanti alla madre di lei che mediante bonifici bancari per CP_1 consentirle di acquistare dal stesso la proprietà dell'abitazione sita in LO AL Parte_1
(MI), Via Marconi n. 60, non risulta al contrario provato che il vi abbia provveduto. Parte_1
A tale proposito osserva il Tribunale come dagli estratti del conto corrente presso IP AN n. 2608 prodotti dalla convenuta, risulta che dal 9.1.2019 al 31.10.2019 la madre della convenuta ha disposto da istituto di credito russo a favore della figlia bonifici dell'importo di € 2.000,00 cadauno con la causale “gift for daughter” per un totale di € 52.000,00. Sul medesimo conto corrente Parte_1
ha accreditato le seguenti somme di denaro: in data 12.3.2019 € 10.000,00 con la causale
[...]
“rimborso spese effettuate appart. Via marconi”; in data 30.1.2019 € 867,00 senza causale;
in data 28.2.2019 € 812,00 senza causale;
in data 29.3.2019 € 665,00 senza causale;
in data 30.4.2019 € 889,46 con la causale “liquid. Com 04-19 TFR – ECC” e in pari data ulteriori € 1.500,00 con la causale
“liquidazione finale”; in data 12.07.2019 € 6.000,00 con la causale “manten. dal 01- Persona_2
07-2019 al 30-06-2020”. pagina 19 di 24 Sul conto corrente personale della convenuta acceso presso dal 2.12.2019 al 9.1.2020 la CP_2 madre della convenuta ha disposto da istituto di credito russo a favore della figlia 7 bonifici dell'importo di € 2.000,00 cadauno con la causale “gift for daughter” per un totale di € 14.000,00, mentre ha disposto un bonifico di € 50.000,00 in data 25.3.2020 con la causale Parte_1
“mantenimento LA EL LO dal 01/07/2020 al 01/07/203” (doc. 24 convenuta). Sul medesimo conto corrente intestato alla presso risulta che la madre della convenuta CP_1 CP_5 ha trasferito la somma di denaro di € 95.595,92 in data 31.7.2020 e che in data 8.9.2020 dal medesimo conto corrente è stato disposto un bonifico a favore di un'assicurazione snc di per Parte_1
l'importo di € 100.000,00 (doc. 25 convenuta). Sul medesimo conto corrente acceso presso in data 24.2.2022 è stata accreditata la somma di € CP_5
130.000,00 a mezzo assegno circolare – in seguito alla vendita da parte della
CP_1 dell'appartamento di Via Marconi di cui precede - e in data 15.3.2022 la medesima somma è stata trasferita mediante giroconto a favore della stessa (doc. 28 convenuta). Come risulta
CP_1 dall'estratto di conto corrente prodotto dalla relativo al conto corrente acceso presso e
CP_1 CP_5 cointestato alla e al , la somma di € 130.000,00 è stata versata dalla
CP_1 Parte_1 CP_1 mediante giroconto alla stessa sul conto corrente cointestato con il (doc. 29 convenuta). Parte_1
Come si avrà modo di vedere in seguito, infine, dal proprio conto corrente personale presso , in CP_5 data 31.7.2023 la ha disposto un bonifico a favore del per l'importo di € 20.000,00 CP_1 Parte_1 con la causale “restituzione prestito casa” (doc. 33 convenuta). Con riferimento alle somme versate sul conto corrente della convenuta da parte della madre della stessa, è totalmente destituita di fondamento la deduzione del di avere lui stesso versato alla Parte_1 madre della mediante somme in contanti la provvista con cui la stessa avrebbe effettuato i su CP_1 menzionati bonifici alla figlia dal proprio conto corrente russo. L'attore, infatti, su cui gravava il relativo onere della prova, non ha in alcun modo dimostrato la circostanza dedotta che, peraltro, stante il limite di cui all'art. 2721 c.c., non può essere provata nemmeno per testimoni. Né soccorre a tal fine lo screenshot di una parziale conversazione whatsapp prodotto da parte attrice sub doc. 36 in cui si fa generico trasferimento a “denaro trasferito”, che nulla dimostra né in ordine allo specifico denaro trasferito né, soprattutto, in ordine alla provenienza di tale denaro. Tali somme, per un totale di € 66.000,00, di conseguenza, devono ritenersi di esclusiva pertinenza della stessa. CP_1
Con riferimento alle somme versate dal sul conto corrente personale della e Parte_1 CP_1 quantificate dall'attore in bonifici per un totale di € 21.800,00, nonostante l'attore abbia dedotto che tali versamenti sono stati funzionali all'acquisto da parte della dall'attore stesso in data 7.7.2020 CP_1 dell'unità immobiliare di proprietà di quest'ultimo e sita in LO AL (MI), Via Marconi n. 60, dietro corrispettivo di € 85.000,00, dall'esame dei sopra esaminati estratti di conto corrente risulta che le somme accreditate sul conto corrente della non sono in alcun modo riconducibili, né per CP_1 causale né per momento temporale, all'acquisto dell'abitazione di Via Marconi dedotto dall'attore. L'accredito della somma di € 10.000,00 con la causale “rimborso spese effettuate appart. Via marconi”, infatti, per la causale ivi riportata, denota caso mai una restituzione di somme di denaro dal alla;
i bonifici senza causale, peraltro di importi non significativi, in mancanza di Parte_1 CP_1 ulteriori deduzioni da parte dell'attore, possono intendersi alla stregua di disposizioni liberali di modico valore quali sono proprie quelle tra soggetti che intrattengono una relazione;
gli altri bonifici, come si è visto sopra, recano espressamente quale causale il mantenimento del figlio . Persona_2 pagina 20 di 24 In conclusione, l'attore non ha nemmeno dimostrato di avere versato sui sopra menzionati rapporti bancari della convenuta la somma di € 21.800,00 dallo stesso dedotta. Venendo, quindi, alla disposizione di somme da parte della dal suo conto corrente personale e CP_1 dal conto corrente cointestato alle parti, dai documenti versati in atti risulta quanto segue. Quanto al giroconto della somma di € 130.000,00 da parte della sul conto corrente cointestato CP_1 alla stessa e al – rispetto al quale la convenuta ha dedotto, senza nemmeno provarlo, che lo Parte_1 stesso sarebbe stato aperto a sua insaputa – non risulta in alcun modo dimostrato che lo stesso sia stato eseguito dal anziché dalla , anzi dalla comunicazione pervenuta alla da Parte_1 CP_1 CP_1 parte di a seguito di formale reclamo, risulta che la contabile di giroconto eseguito allo sportello CP_5
è nella disponibilità della motivo per cui si presume dalla stessa eseguito;
la banca ha anche CP_1 trasmesso la contabile di bonifico che reca la firma della (doc. 22 convenuta e produzione CP_1 documentale del 18.6.2025 di a seguito di ordine del Tribunale), firma non espressamente CP_5 disconosciuta dalla parte secondo quanto disposto dagli artt. 214 e 215 c.p.c. Tale circostanza vale di per sé a smentire la deduzione della convenuta in virtù della quale la stessa sarebbe stata ignara dell'apertura del conto corrente cointestato da parte del e rende superflua la produzione del Parte_1 contratto relativo al conto corrente cointestato alle parti. L'attore, d'altronde, ha prodotto la richiesta di estinzione del conto corrente cointestato sottoscritta in data 19.12.2022 dalla convenuta (doc. 38 attore), sottoscrizione in alcun modo disconosciuta dalla
, circostanza che vale ulteriormente a dimostrare che la convenuta era a conoscenza CP_1 dell'esistenza del conto corrente cointestato alle parti. Quanto alla disposizione di bonifico bancario di € 100.000,00 effettuato in data 16.12.2022 con la causale “Restituzione prestito anticipazioni acquisto casa”, dalla comunicazione pervenuta alla da parte di a seguito di formale reclamo, risulta che tale disposizione è stata disposta CP_1 CP_5 dal conto corrente personale della convenuta mediante home banking dall'utenza n. 94684235 facente capo alla stessa (doc. 22 convenuta), come risulta anche dall'estratto del conto corrente di CP_1 acceso presso (doc. 30 convenuta). Parte_1 CP_5
Nonostante l'attore abbia riferito a tale riguardo che tale versamento è dipeso dal fatto che l'attore stesso avrebbe mutuato alla convenuta la somma di € 100.00,00 per fare fronte alla ristrutturazione e all'arredo dell'appartamento di Via Marconi, manca in atti qualsiasi prova di tali versamenti, prova che sarebbe stato onere dell'attore fornire. In mancanza della prova di una causa del predetto trasferimento, che spettava a parte attrice dimostrare (ex plurimis cfr. Cass. civ. 27372/2021), e di un conseguente onere restitutorio in capo alla convenuta, tenuto conto della natura sentimentale dei rapporti tra le parti all'epoca del predetto trasferimento di denaro, si presume che tale disposizione abbia natura liberale in quanto connotata da animus donandi. Circa la natura di tale atto di liberalità, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in virtù del quale il trasferimento di denaro realizzato mediante disposizioni bancarie dà luogo a una donazione diretta a esecuzione indiretta, non già a una donazione indiretta (Sez. Un. 18725 del 2017; cfr. Trib. Perugia 366/2019: “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria pagina 21 di 24 dell'ente creditizio. Da ciò deriva che, qualora tale donazione sia stata effettuata senza che sia stata formalizzata in un atto pubblico, la stessa è nulla, con la conseguenza che le somme oggetto di bonifico si considerano come mai uscite dalla sfera giuridica del donante, con il diritto di pretenderne la restituzione.”). Tenuto conto della natura non modica dell'importo, anche in relazione alle sostanze della convenuta, tale donazione è nulla in quanto eseguita in mancanza della forma prescritta dalla legge, ovverosia l'atto pubblico con la presenza di due testimoni (artt. 782 c.c. e 48 L. 89/1913). Quanto, poi, all'ulteriore disposizione di bonifico bancario di € 100.000,00 effettuato dal conto corrente della in data 2.12.2022, dalla comunicazione pervenuta alla da parte di CP_1 CP_1
a seguito di formale reclamo, risulta che tale disposizione è stata disposta dal conto corrente CP_5 cointestato alle parti mediante home banking dall'utenza 13545128 facente capo al e Parte_1 indirizzata al conto corrente personale del stesso (cfr. estratto conto di Parte_1 Parte_1 acceso presso , doc. 30 convenuta). Lo stesso nella propria memoria ex art. 171 ter CP_5 Parte_1
c.p.c. ha riconosciuto tale circostanza e ha affermato che tale denaro era stato previamente trasferito sul conto corrente cointestato dalla in data 15.3.2022 con causale “ ”, deducendo CP_1 Per_5 come la vi abbia provveduto sempre in virtù di un obbligo restitutorio nei confronti CP_1 dell'attore. Anche in questo caso, nondimeno, l'attore non ha dimostrato di avere versato la relativa provvista alla e, quindi, non ha dimostrato l'esistenza di alcun obbligo restitutorio in capo alla convenuta. CP_1
Ritiene il Tribunale che anche tale trasferimento di denaro debba essere sussunto nell'alveo delle disposizioni liberali a carattere donativo, valendo le considerazioni sopra svolte con riferimento all'ulteriore trasferimento della somma di € 100.000,00. Ciò che rileva, infatti, non è tanto il trasferimento del denaro dal conto corrente cointestato al conto corrente personale del , Parte_1 quanto piuttosto l'accredito della somma in parola da parte della dal proprio conto corrente CP_1 personale al conto corrente cointestato che, in tal modo, ha posto una provvista esclusivamente riconducibile alla stessa nella disponibilità del , che in quanto cointestatario del conto ben Parte_1 avrebbe potuto ivi operare. Ritiene il Tribunale che la disposizione mediante la quale la ha disposto il trasferimento della CP_1 predetta somma di denaro sul conto corrente cointestato con l'attore dia luogo a una donazione diretta a esecuzione indiretta. Lo spirito di liberalità, nel caso di specie, si presume sia per via della natura dei rapporti esistenti tra le parti sia in quanto la , quale cointestataria del rapporto di conto CP_1 corrente, ben avrebbe potuto verificare i movimenti disposti sullo stesso e, quindi, ove tale trasferimento fosse avvenuto contro la sua volontà, avrebbe potuto tempestivamente attivarsi per farne valere l'illegittimità. Tenuto conto della natura non modica dell'importo, anche in relazione alle sostanze della convenuta, tale donazione è nulla in quanto eseguita in mancanza della forma prescritta dalla legge, ovverosia l'atto pubblico con la presenza di due testimoni (artt. 782 c.c. e 48 L. 89/1913). In virtù di quanto precede risulta provato che la convenuta ha effettuato donazioni nulle per mancanza di forma in favore dell'attore a mezzo trasferimenti bancari per un totale di € 200.000,00, somma che, di conseguenza, l'attore sarà tenuto a rifonderle. Quanto, infine, all'ulteriore disposizione di bonifico bancario di € 20.000,00 effettuato in data 31.7.2023 dal conto corrente personale della a favore del conto corrente personale di CP_1 con la causale “restituzione prestito casa”, come risulta dal relativo estratto di Parte_1 pagina 22 di 24 conto corrente (doc. 33 convenuta), dalla comunicazione pervenuta alla da parte di a CP_1 CP_5 seguito di formale reclamo, risulta che tale disposizione è stata disposta mediante home banking dall'utenza 13545128 facente capo al . Il fatto che il potesse operare sul conto Parte_1 Parte_1 corrente della risulta comprovato, oltre che dalla comunicazione di di cui precede, CP_1 CP_5 anche dalla delega del a operare sul conto corrente della e datata 6.9.2017 che, Parte_1 CP_1 sebbene riferito al precedente conto della presso IP AN avente n. 2608, deve ritenersi CP_1 estesa al conto così come transitato su a seguito dell'acquisizione di IP AN da parte di CP_5
(doc. 36 convenuta). CP_5
Il ha dedotto che tale versamento deriverebbe da un versamento in precedenza effettuato Parte_1 dallo stesso a favore della dal conto corrente cointestato, precisamente in data 21.11.2022, CP_1 dell'importo di € 25.000,00, versamento che risulta anche dall'esame del conto corrente della CP_1
(doc. 31 convenuta), che lo stesso avrebbe quindi rigirato a favore dello stesso con la disposizione del 31.7.2023, appena esaminata, e quindi mediante i pagamento del 31.7.2023 e 2.8.2023 per il totale di € 5.000,00 a favore del club dove la famiglia ha trascorso le vacanze estive, il tutto a copertura del residuo importo di € 25.000,00 (risultante parimenti dall'estratto di conto corrente della – CP_1 doc. 33 convenuta). Mentre risulta destituita di fondamento la circostanza che la disposizione dell'importo di € 20.000,00 che precede sia stata autorizzata dalla convenuta mediante notifica ricevuta sul proprio cellulare mediante OTP – circostanza che sarebbe stato onere dell'attore provare, non essendo sufficiente la produzione delle condizioni di contratto reperibili on line sul sito di , alla cui p. 6 peraltro sono CP_5 anche indicate le condizioni per autorizzare le operazioni in mancanza di OTP (doc. 33 attore) -, risulta dimostrato che la provvista di € 25.000,00 sul conto corrente della è stata ivi trasferita dal CP_1
mediante la disposizione del 21.11.2022 dal conto corrente cointestato, somma che la Parte_1
non ha nemmeno dedotto essere riferibile alla stessa. CP_1
Tale circostanza risulta comprovata anche dal file audio datato 31.8.2023 e prodotto dalla convenuta, al cui minuto 6:00 il ha dichiarato alla di averle dato 25.000,00 € e di esserseli quindi Parte_1 CP_1 ripresi, affermazione non contestata in quel frangente dalla convenuta (doc. 34 convenuta). L'attore, in conclusione, ha dimostrato di vantare un titolo rispetto alla restituzione dell'importo di € 25.000,00 di cui precede. In considerazione di quanto precede, la domanda riconvenzionale della convenuta merita accoglimento limitatamente alla somma di € 200.000,00 che, di conseguenza, dovrà essere restituita alla convenuta stessa da parte dell'attore. Quanto alla domanda di compensazione avanzata dalla convenuta, ritiene il Tribunale che la stessa sia meritevole di accoglimento, considerato che in virtù della statuizione contenuta al punto III della presente pronuncia è a sua volta tenuta a restituire a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 200.000,00 e che i reciproci debiti delle parti hanno ad oggetto somme di denaro liquide ed esigibili. In considerazione di quanto precede i reciproci debiti delle parti devono ritenersi estinti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1241 c.c. Deve, per l'effetto, disporsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669 novies c.p.c., l'inefficacia del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Monza con ordinanza 5050/2024 del 29.3.2024. V. Le spese del presente giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, devono essere interamente compensate tra le parti stesse. Non merita di pagina 23 di 24 conseguenza accoglimento la domanda avanzata dall'attore di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Devono parimenti essere compensate tra le parti le spese del procedimento cautelare proposto ante causam, tenuto conto del fatto che in quel giudizio non è stato svolto, né dal giudice di prime cure né dal giudice del reclamo, alcun accertamento nemmeno sommario in ordine alla fondatezza del contro credito avanzato dalla nei confronti del , il cui accertamento nel presente giudizio ha CP_1 Parte_1 condotto alla dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo concesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I) Dichiara che il trasferimento della somma di € 200.000,00 da parte di e a favore Parte_1 di di cui all'art. 2 della scrittura privata conclusa tra le parti in data 23.1.2023 Controparte_1 costituisce una donazione modale nulla per mancanza della forma prescritta dagli artt. 782 c.c. e 48 L. 89/1913 e che, per l'effetto, è tenuta a rifondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 200.000,00; II) Rigetta la domanda di di risoluzione per inadempimento degli artt. 4 e 5 della Parte_1 scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 23.1.2023 e, per l'effetto, rigetta la domanda di condanna della convenuta al pagamento, a titolo di restituzione, della somma di € 75.000,00, oltre al risarcimento dei danni;
III) Dichiara che il trasferimento della somma complessiva di € 200.000,00 da a Controparte_1 integra una donazione diretta nulla per mancanza della forma prescritta per il Parte_1 contratto di donazione dagli artt. 782 c.c. e 48 L. 89/1913 e, per l'effetto, è tenuto Parte_1
a rifondere a la somma di € 200.000,00; Controparte_1
IV) Rigetta la domanda di di disporre la restituzione a suo favore della somma di € Controparte_1
25.000,00 nei confronti di Parte_1
V) Dispone l'estinzione per compensazione dei reciproci debiti delle parti di cui ai precedenti punti I) e III); VI) Dichiara l'inefficacia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669 novies c.p.c. del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Monza con ordinanza 5050/2024 del 29.3.2024; VII) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio e del procedimento cautelare ante causam. Monza, 5 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Camilla Filauro
pagina 24 di 24