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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 24622/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da con l'avv. Marco Mencini Parte_1
ricorrente contro con l'avv. Natascia Lalanne CP_1
resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Modifica della regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ha proposto ricorso al fine di ottenere la modifica della regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale come stabilita dal Decreto depositato il 29/10/2020 del Tribunale di Treviso, nei confronti del figlio minore . Per_1
Il ricorrente ha concluso chiedendo: “Ferma ogni altra statuizione, trai i sig.ri e , già omologata con decreto del Tribunale di Treviso Parte_1 Parte_2
del 29.10.2020 - Voglia accogliere il presente ricorso disponendo così in capo al sig. la riduzione del Parte_1
contributo al mantenimento del figlio nei limiti dell'importo complessivo di € 250,00 mensili, o in quella somma Per_1
CP_ maggiore o minore che verrà ritenuta dal Tribunale equa nonché proporzionale ai redditi dei sig.ri e con Pt_1
effetto a partire dalla data di deposito della domanda.
Si chiede altresì la riduzione delle spese straordinarie già sostenute dal sig. nella misura del 50%, seguendo, Parte_1
senza alcuna deroga a favore della sig.ra , quanto è stato previsto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale e CP_1
l'Ordine degli Avvocati di Venezia.
Infine si chiede che l'assegno unico per il figlio rimanga nella misura già assegnata alle parti, ovvero nella quota del Per_1
50% ciascuno.
Spese e compensi di causa interamente rifusi.”
Si è costituita la resistente che ha concluso chiedendo: CP_1
“− Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
− Affidare in via esclusiva alla IG.ra con collocazione presso la madre;
Per_1 CP_1
− Porre a carico del IG. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio nella Parte_1 Persona_2
misura di € 402,00 mensili (ovvero € 350,00 rivalutato secondo indici ISTAT dal 2021), somma rivalutabile secondo indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alla IG.ra , oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie (secondo il Protocollo che il Tribunale adito riterrà più idoneo per il minore, tenuto conto delle disabilità riconosciute a carico dello stesso in sede di Commissione Medica) (all. 11);
− Porre a carico del IG. il versamento di € 1.699,14, importo relativo all'omesso aggiornamento Istat dell'assegno Pt_1
di mantenimento dal 2021 ad oggi (cfr. all. 11);
CP_
− Autorizzare la IG.ra alla riscossione della pensione di invalidità del figlio minore e dell'Assegno Unico Per_1
nella misura del 100% da destinare per le spese e necessità di Per_1
− Autorizzare il piano genitoriale che si offre in comunicazione (all. 12);
− Disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga in modalità protetta presso uno spazio neutro nel caso in cui il padre non intendesse ottemperare alle modalità di visita secondo il piano genitoriale;
− Autorizzare un percorso di coordinazione genitoriale e un percorso psicologico di sostegno a favore di con il Per_1
professionista che vorrà designare Codesto Tribunale.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
All'udienza del 10/04/2025, il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“Disporre la riduzione del contributo mensile dovuto da a per il mantenimento indiretto del Parte_1 CP_1
figlio all'importo di €275,00, con spese straordinarie ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna secondo Per_1
quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019. Fermo il resto. Con riferimento all'attività sportiva del Rugby, nel week-end di pertinenza del papà, questo s'impegna o andare a prendere il figlio il sabato mattina per poi portarlo la domenica alla partita, o lo andrà a prendere direttamente a casa della mammala domenica mattina per portarlo alla partita;
Spese di lite compensate”.
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato già all'udienza del
10/04/2024 e si sono impegnate a svolgere un percorso privato di condivisione della genitorialità.
L'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura del minore, per cui può essere ratificato dal Tribunale.
P.Q.M.
Visto l'art. 473.bis51 c.p.c.,
- Dispone la modifica del Decreto depositato il 29/10/2020 del Tribunale di Treviso in conformità alla proposta conciliativa a cui le parti hanno aderito all'udienza del 10/04/2025.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10/04/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca