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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1610/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 02.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1610/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Parte_1 CodiceFiscale_1
Naccarato ricorrente E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Gilda Avena, Umberto Ferrato e Carmela Filice
OGGETTO: indennità di mobilità in deroga.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 7.5.2018, parte ricorrente premesso di aver lavorato alle dipendenze del negozio sportivo “Belgrado Sport” di Manlio Belgrado dal 27 Gennaio 2005 al 31 Agosto 2011, di essere stato inserito negli elenchi degli ammessi a godere del trattamento di mobilità in deroga e di aver percepito la relativa indennità dal 9 Agosto 2012 sino al 31 Luglio 2014, ha adito il Tribunale di Castrovillari chiedendo di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di mobilità in deroga per il periodo residuo compreso tra l'1.8.2014 e il 31.5.2015. Si è costituito in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice ordinario, la decadenza ex art. 47 del D.P.R. 639/70 e, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza. La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025.
1 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Preliminarmente deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo, va richiamato il decisum delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., S.U., 30/08/2018, n. 21435, ma anche Cass., S.U., n. 5455/2019) secondo cui “al pari di quanto accade per l'integrazione salariale anche per la mobilità in deroga la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i relativi requisiti nonché i destinatari e che si conclude con il provvedimento di attribuzione o di negazione del beneficio stesso - e in questa fase si profilano per i lavoratori e gli imprenditori situazioni di mero interesse legittimo, tutelabili davanti al giudice amministrativo - e di una seconda fase successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio (o di negazione di tale ammissione) nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo - tutelabili davanti al giudice ordinario - tra imprenditore o lavoratori, da una parte, e dall'altra, aventi origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in particolare, alle modalità di corresponsione del beneficio stesso”. Ai fini della giurisdizione, dunque, nella fase anteriore al provvedimento di negazione ovvero di autorizzazione della mobilità in deroga, come dell'integrazione salariale, imprenditore e lavoratori sono titolari di una situazione di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo;
nella fase successiva al provvedimento ora detto, la posizione del lavoratore ha consistenza di diritto soggettivo, nascente dal provvedimento medesimo, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Orbene, nella fattispecie, è pacifico che sussista un primo formale provvedimento che abbia autorizzato l'accesso del ricorrente al beneficio in parola, rinvenendosi, nella documentazione allegata, l'accettazione della domanda di mobilità in deroga n. 6050591000070 (2013/460061) presentata in data 7.3.2013 con decorrenza a far data dal 9.5.2012. Tale accettazione, infatti, presuppone il decreto regionale d'autorizzazione all'elargizione del sostegno salariale, in presenza del quale deve reputarsi legittimamente radicata la giurisdizione ordinaria, per avvenuta insorgenza, a vantaggio del beneficiario, di una situazione di diritto soggettivo. Circa il difetto di legittimazione passiva si osserva che non sussiste il difetto di legittimazione passiva dell' essendo quest'ultimo il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità di CP_1 mobilità in deroga, a prescindere da eventuali difetti di copertura finanziaria, rilevanti solo nei rapporti interni tra gli Enti. Nè si ritiene applicabile al caso di specie la decadenza di cui all'art. 47 DPR 639/1970 ai sensi del quale: “(...) 2.Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla CP_1 data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
2 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. (…) 4.Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Invero, l'indennità di mobilità in deroga, in quanto finanziata essenzialmente da risorse statali e CP_ regionali, anziché a carico della gestione temporanea ex L. 88/1989, non rientra nel campo di applicazione della norma citata. Così la giurisprudenza di merito che ha escluso sia l'applicazione del termine triennale di cui all'art. 47 1° comma DPR n. 639/70, esulando la presente fattispecie dalla materia pensionistica, che quello annuale di cui al terzo comma dell'art. 47 cit., “costituendo la mobilità in deroga una forma di tutela non ricompresa nella gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti". Tale ultima gestione è istituita presso l' ed CP_1
è finanziata con contributi posti a carico dei datori di lavoro a favore delle gestioni per la disoccupazione e da un notevole contributo a carico dello Stato. La mobilità in deroga trova la sua fonte negli accordi tra lo Stato e la singola Regione e gode di una dotazione finanziaria proveniente per il 70% dallo Stato e per il 30% dalla Regione. Dopo il predetto accordo, la Regione, le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e l' sottoscrivono CP_1 intese istituzionali e guide procedurali, nelle quali si definiscono i soggetti beneficiari (settori di imprese e lavoratori), viene stabilita la durata dei trattamenti, la quantità e l'importo economico ed anche le procedure da esperire;
procedure che vedono la presentazione da parte dei lavoratori della domanda di indennità di mobilità in deroga direttamente alla Regione, che autorizza il trattamento e trasmette i relativi provvedimenti all'Istituto previdenziale, al quale è demandata la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti già autorizzati nonché la concreta erogazione della prestazione, con i fondi statali e regionali, quale adiectus solutionis causa. Essendo quella in esame una ipotesi non riconducibile alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 L. 88/1989, l'applicazione del termine decadenziale annuale non può ritenersi consentita in quanto la disposizione di legge che la prevede, per la sua specialità, risulta insuscettibile d'interpretazione analogica o anche estensiva” (Corte d'Appello di Catanzaro n. 15/2019).
Ciò premesso, nel merito il ricorso è infondato. L'art.2, commi 64-67, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto per gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni che derivano dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese. Perdurando le conseguenze occupazionali della crisi, il legislatore è successivamente intervenuto con D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ad incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all'art.4, comma 2, la necessità di fissare i criteri per la concessione di tali prestazioni.
3 In attuazione della citata disposizione normativa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato in data 01 agosto 2014 il decreto interministeriale dell'1.8.2014 n.83473, che definisce “i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga”. L'art.1 del decreto enuncia le finalità generali relative alla disciplina dei criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, in una prospettiva di superamento dell'attuale sistema, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 64 della legge 28 giugno 2012, n.92. Si stabilisce altresì, che le disposizioni del decreto dovranno essere applicate a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell'art.2, commi 64 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.92. Il decreto in esame - come esplicato dalla circolare ministeriale n. 19 dell'11 settembre 2014 - ha chiarito che i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità in deroga sono modulati in base alle durate delle prestazioni di mobilità in deroga di cui abbiano già beneficiato i lavoratori. La disposizione distingue, pertanto, tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento (01 gennaio 2014) abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni. Nello specifico dispone testualmente l'art. 3 D.I. 83473: “
1. Le Regioni e le Province autonome competenti per territorio possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengono da imprese di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto ... 4. Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso:a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi pe effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978. E, dunque, i commi da 4 a 6 dell'art. 3 disciplinano, in relazione agli anni 2014, 2015/2016 e 2017, i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità, per coloro i quali abbiano già beneficiato di detta prestazione, in ragione della durata del trattamento medesimo. Il citato decreto interministeriale all'art. 6 “Disposizioni finali e transitorie” recita, infatti, che
“1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli accordi stipulati successivamente
4 all'entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione dei limiti di durata di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, e 3, commi 4 e 5, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentementealla data di entrata in vigore del presente decreto…” Tutto ciò premesso è possibile affermare, in primo luogo, che l'Istituto previdenziale, in mancanza di fondi stanziati dalla per il pagamento degli ammortizzatori sociali Parte_2 in deroga e/o di nuove delibere di autorizzazione, non può autonomamente procedere al pagamento, posto che il potere dispositivo è in capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed alla Regione (o Provincia autonoma), delegata dal medesimo . CP_2
Una volta ricevuto il suddetto provvedimento autorizzatorio, l' procede al pagamento della CP_1 prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Anche in presenza di un provvedimento concessorio della Regione può verificarsi il caso in cui l' non possa comunque procedere alla corresponsione del trattamento in deroga, per CP_1 esaurimento delle risorse finanziarie assegnate all'ente territoriale. In definitiva, ove sia intervenuta l'autorizzazione, l'ente previdenziale, ai fini della corresponsione della prestazione, deve verificare i requisiti formali della domanda, i requisiti soggettivi del lavoratore e l'esistenza della capienza nell'ambito dello stanziamento assegnato, laddove la copertura finanziaria è elemento costitutivo della fattispecie, unitamente alla ricorrenza dei requisiti soggettivi. Nella specie, l'oggetto della domanda azionata è rappresentato, come detto, dalla contestazione del mancato pagamento integrale da parte dell' dell'indennità di mobilità in deroga, CP_1 successivamente al decreto della numero 887 del 24 Gennaio 2013, prot. n. Parte_2
188, sulla cui base il ricorrente ha presentato domanda il 7 Marzo 2013. Ebbene, ciononostante, il ricorrente non ha fornito prova di aver diritto a fruire di ulteriori periodi di provvidenza non avendo depositato successivi decreti regionali a presidio di successive erogazioni - né dell'eventuale necessaria e corrispondente copertura finanziaria - anzi, sul punto, vi è espressa contestazione da parte dell' che, come detto, ha chiarito che la mancata CP_1 erogazione del beneficio è dovuta proprio alla mancanza di ulteriori decreti concessori legittimanti. Invero, la con accordo istituzionale del 7.5.2015, ha concesso l'indennità di Parte_2 mobilità solo fino al 31.7.2014 a coloro che alla data del 1.1.2014 non ne avevano goduto per più di tre anni (accordo avallato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 12 giugno 2015 Prot. n. 12662 ed approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 248 del 27 luglio 2015). Del pari, con accordo istituzionale del 7.12.2016, ha poi previsto che i beneficiari del trattamento per gli anni “2015/2016” sarebbero stati individuati “attraverso apposita decretazione, ma non vi è prova che il ricorrente sia annoverato tra i destinatari della mobilità in deroga per il periodo a cui riferisce la sua pretesa creditoria. Ne consegue la mancanza di un provvedimento amministrativo regionale che, nell'esercizio della discrezionalità accordata dal decreto interministeriale richiamato e dagli accordi istituzionali, annoveri il ricorrente tra i destinatari della mobilità in deroga per il periodo a cui riferisce la sua pretesa creditoria dal 1° Agosto 2014 al 31 Maggio 2015, per cui la domanda tesa al pagamento dell'indennità di mobilità in deroga per il periodo per cui è contesa, non può trovare accoglimento.
5 Atteso che, nel caso di specie, non è presente in atti dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio devono porsi a carico della parte ricorrente soccombente, e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA il ricorrente al pagamento al pagamento in favore della parte resistente CP_ delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.440,00, per compensi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura di legge, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 15.10.2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 02.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1610/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Parte_1 CodiceFiscale_1
Naccarato ricorrente E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Gilda Avena, Umberto Ferrato e Carmela Filice
OGGETTO: indennità di mobilità in deroga.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 7.5.2018, parte ricorrente premesso di aver lavorato alle dipendenze del negozio sportivo “Belgrado Sport” di Manlio Belgrado dal 27 Gennaio 2005 al 31 Agosto 2011, di essere stato inserito negli elenchi degli ammessi a godere del trattamento di mobilità in deroga e di aver percepito la relativa indennità dal 9 Agosto 2012 sino al 31 Luglio 2014, ha adito il Tribunale di Castrovillari chiedendo di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di mobilità in deroga per il periodo residuo compreso tra l'1.8.2014 e il 31.5.2015. Si è costituito in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice ordinario, la decadenza ex art. 47 del D.P.R. 639/70 e, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza. La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025.
1 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Preliminarmente deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo, va richiamato il decisum delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., S.U., 30/08/2018, n. 21435, ma anche Cass., S.U., n. 5455/2019) secondo cui “al pari di quanto accade per l'integrazione salariale anche per la mobilità in deroga la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i relativi requisiti nonché i destinatari e che si conclude con il provvedimento di attribuzione o di negazione del beneficio stesso - e in questa fase si profilano per i lavoratori e gli imprenditori situazioni di mero interesse legittimo, tutelabili davanti al giudice amministrativo - e di una seconda fase successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio (o di negazione di tale ammissione) nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo - tutelabili davanti al giudice ordinario - tra imprenditore o lavoratori, da una parte, e dall'altra, aventi origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in particolare, alle modalità di corresponsione del beneficio stesso”. Ai fini della giurisdizione, dunque, nella fase anteriore al provvedimento di negazione ovvero di autorizzazione della mobilità in deroga, come dell'integrazione salariale, imprenditore e lavoratori sono titolari di una situazione di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo;
nella fase successiva al provvedimento ora detto, la posizione del lavoratore ha consistenza di diritto soggettivo, nascente dal provvedimento medesimo, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Orbene, nella fattispecie, è pacifico che sussista un primo formale provvedimento che abbia autorizzato l'accesso del ricorrente al beneficio in parola, rinvenendosi, nella documentazione allegata, l'accettazione della domanda di mobilità in deroga n. 6050591000070 (2013/460061) presentata in data 7.3.2013 con decorrenza a far data dal 9.5.2012. Tale accettazione, infatti, presuppone il decreto regionale d'autorizzazione all'elargizione del sostegno salariale, in presenza del quale deve reputarsi legittimamente radicata la giurisdizione ordinaria, per avvenuta insorgenza, a vantaggio del beneficiario, di una situazione di diritto soggettivo. Circa il difetto di legittimazione passiva si osserva che non sussiste il difetto di legittimazione passiva dell' essendo quest'ultimo il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità di CP_1 mobilità in deroga, a prescindere da eventuali difetti di copertura finanziaria, rilevanti solo nei rapporti interni tra gli Enti. Nè si ritiene applicabile al caso di specie la decadenza di cui all'art. 47 DPR 639/1970 ai sensi del quale: “(...) 2.Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla CP_1 data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
2 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. (…) 4.Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Invero, l'indennità di mobilità in deroga, in quanto finanziata essenzialmente da risorse statali e CP_ regionali, anziché a carico della gestione temporanea ex L. 88/1989, non rientra nel campo di applicazione della norma citata. Così la giurisprudenza di merito che ha escluso sia l'applicazione del termine triennale di cui all'art. 47 1° comma DPR n. 639/70, esulando la presente fattispecie dalla materia pensionistica, che quello annuale di cui al terzo comma dell'art. 47 cit., “costituendo la mobilità in deroga una forma di tutela non ricompresa nella gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti". Tale ultima gestione è istituita presso l' ed CP_1
è finanziata con contributi posti a carico dei datori di lavoro a favore delle gestioni per la disoccupazione e da un notevole contributo a carico dello Stato. La mobilità in deroga trova la sua fonte negli accordi tra lo Stato e la singola Regione e gode di una dotazione finanziaria proveniente per il 70% dallo Stato e per il 30% dalla Regione. Dopo il predetto accordo, la Regione, le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e l' sottoscrivono CP_1 intese istituzionali e guide procedurali, nelle quali si definiscono i soggetti beneficiari (settori di imprese e lavoratori), viene stabilita la durata dei trattamenti, la quantità e l'importo economico ed anche le procedure da esperire;
procedure che vedono la presentazione da parte dei lavoratori della domanda di indennità di mobilità in deroga direttamente alla Regione, che autorizza il trattamento e trasmette i relativi provvedimenti all'Istituto previdenziale, al quale è demandata la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti già autorizzati nonché la concreta erogazione della prestazione, con i fondi statali e regionali, quale adiectus solutionis causa. Essendo quella in esame una ipotesi non riconducibile alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 L. 88/1989, l'applicazione del termine decadenziale annuale non può ritenersi consentita in quanto la disposizione di legge che la prevede, per la sua specialità, risulta insuscettibile d'interpretazione analogica o anche estensiva” (Corte d'Appello di Catanzaro n. 15/2019).
Ciò premesso, nel merito il ricorso è infondato. L'art.2, commi 64-67, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto per gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni che derivano dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese. Perdurando le conseguenze occupazionali della crisi, il legislatore è successivamente intervenuto con D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ad incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all'art.4, comma 2, la necessità di fissare i criteri per la concessione di tali prestazioni.
3 In attuazione della citata disposizione normativa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato in data 01 agosto 2014 il decreto interministeriale dell'1.8.2014 n.83473, che definisce “i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga”. L'art.1 del decreto enuncia le finalità generali relative alla disciplina dei criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, in una prospettiva di superamento dell'attuale sistema, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 64 della legge 28 giugno 2012, n.92. Si stabilisce altresì, che le disposizioni del decreto dovranno essere applicate a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell'art.2, commi 64 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.92. Il decreto in esame - come esplicato dalla circolare ministeriale n. 19 dell'11 settembre 2014 - ha chiarito che i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità in deroga sono modulati in base alle durate delle prestazioni di mobilità in deroga di cui abbiano già beneficiato i lavoratori. La disposizione distingue, pertanto, tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento (01 gennaio 2014) abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni. Nello specifico dispone testualmente l'art. 3 D.I. 83473: “
1. Le Regioni e le Province autonome competenti per territorio possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengono da imprese di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto ... 4. Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso:a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi pe effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978. E, dunque, i commi da 4 a 6 dell'art. 3 disciplinano, in relazione agli anni 2014, 2015/2016 e 2017, i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità, per coloro i quali abbiano già beneficiato di detta prestazione, in ragione della durata del trattamento medesimo. Il citato decreto interministeriale all'art. 6 “Disposizioni finali e transitorie” recita, infatti, che
“1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli accordi stipulati successivamente
4 all'entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione dei limiti di durata di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, e 3, commi 4 e 5, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentementealla data di entrata in vigore del presente decreto…” Tutto ciò premesso è possibile affermare, in primo luogo, che l'Istituto previdenziale, in mancanza di fondi stanziati dalla per il pagamento degli ammortizzatori sociali Parte_2 in deroga e/o di nuove delibere di autorizzazione, non può autonomamente procedere al pagamento, posto che il potere dispositivo è in capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed alla Regione (o Provincia autonoma), delegata dal medesimo . CP_2
Una volta ricevuto il suddetto provvedimento autorizzatorio, l' procede al pagamento della CP_1 prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Anche in presenza di un provvedimento concessorio della Regione può verificarsi il caso in cui l' non possa comunque procedere alla corresponsione del trattamento in deroga, per CP_1 esaurimento delle risorse finanziarie assegnate all'ente territoriale. In definitiva, ove sia intervenuta l'autorizzazione, l'ente previdenziale, ai fini della corresponsione della prestazione, deve verificare i requisiti formali della domanda, i requisiti soggettivi del lavoratore e l'esistenza della capienza nell'ambito dello stanziamento assegnato, laddove la copertura finanziaria è elemento costitutivo della fattispecie, unitamente alla ricorrenza dei requisiti soggettivi. Nella specie, l'oggetto della domanda azionata è rappresentato, come detto, dalla contestazione del mancato pagamento integrale da parte dell' dell'indennità di mobilità in deroga, CP_1 successivamente al decreto della numero 887 del 24 Gennaio 2013, prot. n. Parte_2
188, sulla cui base il ricorrente ha presentato domanda il 7 Marzo 2013. Ebbene, ciononostante, il ricorrente non ha fornito prova di aver diritto a fruire di ulteriori periodi di provvidenza non avendo depositato successivi decreti regionali a presidio di successive erogazioni - né dell'eventuale necessaria e corrispondente copertura finanziaria - anzi, sul punto, vi è espressa contestazione da parte dell' che, come detto, ha chiarito che la mancata CP_1 erogazione del beneficio è dovuta proprio alla mancanza di ulteriori decreti concessori legittimanti. Invero, la con accordo istituzionale del 7.5.2015, ha concesso l'indennità di Parte_2 mobilità solo fino al 31.7.2014 a coloro che alla data del 1.1.2014 non ne avevano goduto per più di tre anni (accordo avallato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 12 giugno 2015 Prot. n. 12662 ed approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 248 del 27 luglio 2015). Del pari, con accordo istituzionale del 7.12.2016, ha poi previsto che i beneficiari del trattamento per gli anni “2015/2016” sarebbero stati individuati “attraverso apposita decretazione, ma non vi è prova che il ricorrente sia annoverato tra i destinatari della mobilità in deroga per il periodo a cui riferisce la sua pretesa creditoria. Ne consegue la mancanza di un provvedimento amministrativo regionale che, nell'esercizio della discrezionalità accordata dal decreto interministeriale richiamato e dagli accordi istituzionali, annoveri il ricorrente tra i destinatari della mobilità in deroga per il periodo a cui riferisce la sua pretesa creditoria dal 1° Agosto 2014 al 31 Maggio 2015, per cui la domanda tesa al pagamento dell'indennità di mobilità in deroga per il periodo per cui è contesa, non può trovare accoglimento.
5 Atteso che, nel caso di specie, non è presente in atti dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio devono porsi a carico della parte ricorrente soccombente, e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA il ricorrente al pagamento al pagamento in favore della parte resistente CP_ delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.440,00, per compensi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura di legge, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 15.10.2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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