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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 25/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est. dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 907 R.G. dell'anno 2022 tra:
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Valsinni (Mt) alla Piazza Isabella Morra n. 14, interno 2, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luciano Natale Vinci, presso il cui studio, in Policoro (Mt) alla via Medaglia d'Oro Sinisi n.
43, è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
e
, C.F. nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], interno A, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. stabilito Francesco Roseti che agisce in intesa con l'avv. Claudio Granato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Senise (Pz) al corso Vittorio Emanuele n. 151,
- resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro. avente ad oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17.06.2025
Il P.M. in data 26.09.2024 nulla ha opposto.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.06.2022 ha premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con , in Valsinni (Mt) il 5.01.2012, dal quale sono nate _1 Per_1
l'11.06.2012 a Taranto e Asia il 25.11.2013 a Policoro (Mt); che il 12.09.2018 ha depositato ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi innanzi all'intestato Tribunale, iscritto al n. 1238/2018 R.G., definito con sentenza n. 114 del 16.02.2022, pubblicata il 18.02.2022 e notificata a;
_1 che detta sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato;
che i coniugi, sin dalla prima udienza di comparizione del 24.01.2019, innanzi al Presidente del Tribunale di Lagonegro, vivono separati;
che, dunque, la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi;
che tra essi coniugi non si sono verificati fatti riconciliativi e stante il tempo trascorso, non può essere mantenuta o ricostituita la comunione spirituale o materiale;
che in sede di separazione il Tribunale ha stabilito l'affidamento condiviso delle minore a entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la madre;
che in ordine al diritto di visita del padre il Tribunale ha disposto: “la prole minore potrà vedere il padre tutte le volte che ne faccia richiesta previa disponibilità del genitore convivente;
in ogni caso il padre potrà trascorrere con la prole minore, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato e continuativamente sino alle ore 20:00 della domenica, con onere di prelevare le minori presso la loro abitazione e di riaccompagnarle. Inoltre durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno i minori un anno trascorreranno con il padre la vigilia di Natale ed il 31 dicembre l'anno successivo il giorno di natale ed l 1° dell'anno; quanto alle festività pasquali un anno con il padre il giorno di
Pasqua il successivo il lunedì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante il periodo delle ferie estive da concordare entro il 31 maggio”; che tali statuizioni sono rimaste prive di attuazione in quanto , _1 sin dall'anno 2018, si è limitato a incontrare le figlie in maniera del tutto sporadica, secondo tempi e modi unilateralmente stabiliti e, comunque, per un paio di ore ogni tre mesi;
che è evidente la gravissima violazione del diritto alla bigenitorialità delle minori tanto da giustificare la richiesta di affidamento esclusivo delle minori alla sola madre;
che ancora il resistente non ha versato alcuna somma per il mantenimento delle figlie, interamente gravante sulla ricorrente;
che anche l'inadempimento economico è senz'altro idoneo a giustificare la spiegata domanda di affidamento esclusivo in favore della madre;
che anche con riferimento alla collocazione delle minori va confermata presso la madre la quale, di fatto, si occupa in via esclusiva dell'assistenza morale e materiale;
che allo stesso modo, possono trovare conferma i tempi di frequentazione padre – figlie stabilite in sede di separazione;
che la somma di euro 300,00 posta a carico di a titolo di mantenimento _1 delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, giammai è stata corrisposta;
che detto importo va pagina 2 di 7 comunque rideterminato alle attuali esigenze della prole, all'età, alla crescita e anche alla permanenza presso ciascun genitore;
che in base ad accertamenti svolti a mezzo della Polizia Tributaria nel giudizio per separazione, ha risorse adeguate per provvedere al mantenimento delle figlie per _1 un importo non inferiore a euro 400,00 mensili, ciò anche per la modestia delle capacità economiche della che vive grazie al reddito di cittadinanza di euro 720,00 mensili circa;
che Pt_1
l'inadempimento di giustifica l'istanza ex art. 156 comma VI c.c.c essendo creditore di _1
della somma di euro 450,00 in virtù di contratto di locazione. Parte_2
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale l'emanazione dei provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti, come meglio appresso specificati: “1) Affidare le minori, in via esclusiva alla sola madre con CP_ collocazione prevalente presso la stessa;
2) Stabilire che il GN tenga con sé le minori uniformandosi ai tempi di frequentazione già dettati in ambito separativo. 3) Stabilire che il padre, a titolo di mantenimento delle minori, versi, in favore della RA , l'importo mensile di Euro Pt_1
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. 4) Ordinare al GN , ex art. 156, VI Parte_2 comma, cc, debitore del GN di un importo mensile pari ad Euro 450,00, di versare _1 direttamente alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, una somma di denaro non Parte_1 inferiore ad Euro 300,00”.
Ha, altresì, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti con ogni conseguente annotazione nei pubblici registri;
2) Affidare le minori, in via esclusiva, alla sola madre con collocazione prevalente presso la CP_ stessa;
3) Stabilire che il GN tenga con sé le minori uniformandosi ai tempi di frequentazione già dettati in ambito separativo. 4) Stabilire che il padre, a titolo di mantenimento delle minori, versi, in favore della RA , l'importo mensile di Euro 400,00, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie. 5) Ordinare al GN , ex art. 156, VI comma, cc, debitore del GN Parte_2
di un importo mensile pari ad Euro 450,00, di versare direttamente alla RA _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma di denaro non inferiore ad Euro 300,00”. Parte_1
All'udienza di prima comparizione del 16.11.2022, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione per mancata comparizione del resistente, con ordinanza allegata al verbale di udienza, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione con prosieguo della causa innanzi al G.I. per l'udienza del
27.02.2023.
Con memoria integrativa del 17.11.2022, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Parte_1
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti con ogni conseguente annotazione nei pubblici registri;
2) Affidare le minori, in via esclusiva, alla sola pagina 3 di 7 madre, sig.ra , con collocazione prevalente delle medesime presso la stessa;
3) Parte_1
CP_ Stabilire che il GN tenga con sé le minori uniformandosi ai tempi di frequentazione già dettati in ambito separativo. 4) Stabilire che il padre, a titolo di mantenimento delle minori, versi, in favore della RA , l'importo mensile di Euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. 5) Pt_1
Ordinare al GN , ex art. 156, VI comma, c.c., debitore del GN di Parte_2 _1 un importo mensile pari ad Euro 450,00, di versare direttamente alla RA , entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, una somma di denaro non inferiore ad Euro 300,00. 3) Con vittoria di spese e funzioni di causa”.
Con comparsa di costituzione depositata il 13.09.2024 si è costituito senza nulla _1 dedurre aderendo, sostanzialmente, alla domanda della ricorrente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo come da convenzione del 16.09.2024, sottoscritta da entrambi i coniugi, insistendo nella pronuncia di divorzio alle condizioni come appresso meglio indicate: Per_
“1) Le figlie minori e rimangono affidate, in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre e diritto – dovere del padre di frequentarle uniformandosi ai seguenti tempi: a) a fine alternati, dal sabato all'uscita di scuola sino alle ore 20:00 della domenica immediatamente successiva;
b) durante la stagione estiva, ferma la frequentazione ordinaria, un per
15 giorni consecutivi, in periodo che dovrà essere comunicato alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
c) ad anni alterni con la madre, i giorni del 24 e del 25 dicembre oppure del 26 dicembre, il giorno del 31 dicembre oppure del 1 e del 2 gennaio, nonché i giorni di sabato santo oppure di Pasqua e del lunedì in albis. CP_ 2) il sig. , per il mantenimento delle figlie minorenni, prevalentemente collocate presso la madre, verserà, in favore della stessa, l'importo mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 per figlia), specificando che detta somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, sia versata entro il giorno 28. Il CP_ GN concorrerà al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie dall'altro genitore nella misura del 50%, previa esibizione della ricevuta di spesa. Stabile che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento. La RA , per la sua qualità Pt_1 di genitore collocatario, continuerà a percepire, nella sua interezza, l'importo relativo all'assegno universale. 3) Spese di lite compensate”.
pagina 4 di 7 Con ordinanza del 24.09.2024, resa a seguito dell'udienza del 23.09.2024 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art 190 c.p.c. con termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di repliche.
Il P.M. in data 26.09.2024 nulla ha opposto.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre dodici mesi dalla comparizione innanzi al
Presidente in sede di separazione giudiziale (24.01.2019), nel giudizio iscritto al n.1238/2018 R.G. innanzi al Tribunale di Lagonegro definito con sentenza del 28.02.2022 passata in giudicato e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
Devono essere quindi eseguite le formalità prescritte dalla legge.
3. In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi, debitamente sottoscritto il 16.09.2024 e depositato telematicamente con note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.09.2024.
L'accordo prevede le seguenti condizioni: Per_
“1) Le figlie minori e rimangono affidate, in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre e diritto – dovere del padre di frequentarle uniformandosi ai seguenti tempi: a) a fine alternati, dal sabato all'uscita di scuola sino alle ore 20:00 della domenica immediatamente successiva;
b) durante la stagione estiva, ferma la frequentazione ordinaria, un per
15 giorni consecutivi, in periodo che dovrà essere comunicato alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
c) ad anni alterni con la madre, i giorni del 24 e del 25 dicembre oppure del 26 dicembre, il giorno del 31 dicembre oppure del 1 e del 2 gennaio, nonché i giorni di sabato santo oppure di Pasqua e del lunedì in albis;
CP_ 2) il sig. , per il mantenimento delle figlie minorenni, prevalentemente collocate presso la madre, verserà, in favore della stessa, l'importo mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 per figlia), specificando che detta somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, sia versata entro il giorno 28. Il CP_ GN concorrerà al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie dall'altro genitore nella misura del 50%, previa esibizione della ricevuta di spesa. Stabile che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento. La RA , per la sua qualità Pt_1
pagina 5 di 7 di genitore collocatario, continuerà a percepire, nella sua interezza, l'importo relativo all'assegno universale.
3) Spese di lite compensate”.
Ciò posto, in ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale preso atto della volontà dei coniugi, i quali si sono riportati congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo sopra riportato, dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelle riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione nei termini di cui al dispositivo.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme al loro interesse.
4. Ricorrono giusti motivi, vista la natura della causa e le conclusioni congiunte, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali come dalle stesse richiesto nell'accordo raggiunto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 5.01.2012 in Valsinni
(Mt), tra , nato a [...] il [...], e , nata a _1 Parte_1
Stigliano (Mt) il 12.12. 1983;
2) affida in via condivisa ad entrambi i genitori le figlie minori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come riportato in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il 28 di ogni mese, a a _1 Parte_1 titolo di mantenimento delle due figlie minori, l'importo mensile di euro 300 (euro 150,00 per ciascuna figlia) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT FOI;
4) pone altresì a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie per _1 come indicato in parte motiva;
5) prende atto degli ulteriori accordi;
pagina 6 di 7 6) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni ai sensi dell'art. 5 della L. 898/70 e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (atto n. 1, Parte II, Serie A reg. atti matrimonio anno 2012);
7) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.06.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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