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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/10/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 620/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, allo spirare del termine perentorio fissato ex art. 127-ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 15/09/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 620/2017 R.G. pendente
TRA
(P. IVA: C.F.: , in per- Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sona del sindaco p.t., con sede in piazza A. Diaz n. 3, rappresentato e difeso, giusta pro- cura in atti, dall'Avv. Michele Majetta ed elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla via Mantegna n. 10;
PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(P. IVA: ), in persona del
[...] P.IVA_3
Commissario Liquidatore e l.r.p.t., con sede in San Rufo (SA) alla c.da , rap- Per_1
presentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sebastiano Tanzola ed elettivamente domiciliato in Sala Consilina (SA) alla via Mezzacapo n. 85.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in 24.04.2017 e ritualmente notificato, il
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2017 (R.G. n. Parte_1
1881/2016), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 11.02.2017, con il quale gli ve- niva ingiunto di pagare, nei confronti del Controparte_2
[...
[...] [...]
la somma di euro 27.529,33, oltre interessi e
[...]
spese della procedura, a saldo di alcune fatture relative al servizio del ciclo integrato dei rifiuti prestato dal . CP_1
A sostegno dell'opposizione, l'opponente premetteva di essere stato incluso, con la leg- ge regionale n. 10 del 14.3.1993, nel bacino d'utenza denominato “SA 3” insieme ad al- tri 44 comuni;
di aver, pertanto, aderito al Consorzio di Comuni denominato “Consorzio di Bacino SA 3” e di aver avviato dal 1998, anno di chiusura della discarica comunale
”, il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso gli impianti consortili di Parte_2
Polla.
Esponeva che, con atto notarile n. 68702 del 29.12.2010, il aveva ceduto il CP_1
ramo di azienda relativa al ciclo rifiuti alla società la quale con la raccoman- CP_3
data del 31.01.2011 aveva comunicato il subentro nella gestione dello smaltimento dei rifiuti alle stesse condizioni economiche.
Precisava che, con successivo decreto n. 156 del 17.09.2010, il Presidente della Provin- cia di Salerno aveva istituito la “Gestione stralcio del Consorzio Centro Sportivo Meri- dionale – Bacino Sa 3” e conferito i poteri di gestione ramo rifiuti al Commissario Li- quidatore, dott. , il quale con le raccomandate A/R del 30.7.2011 e del Persona_2
16.4.2012 aveva invitato e diffidato il a versare gli importi dovu- Parte_1
ti per lo smaltimento dei rifiuti sul conto corrente della Gestione stralcio del . CP_1
Riteneva “controversa” la titolarità dei crediti relativi alla gestione rifiuti rappresentan- do che, nello stesso periodo, il , CP_1 Controparte_4
nella persona del suo Presidente, dott. Vittorio Esposito, aveva invitato e diffidato il con le raccomandate A/R del 5.8.2011 e del 7.2.2012, a versare invece gli im- Pt_1
porti dovuti sul conto corrente del Consorzio Centro Sportivo Meridionale- Bacino SA
3.
Eccepiva, poi, la incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Salerno in quanto, non essendo l'art. 1182 c.c. applicabile nei confronti dello Stato e degli Enti Pubblici, i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni devono essere eseguiti nel luogo in cui si trova l'ufficio di tesoreria dell'Ente Pubblico e, nella specie, in . Parte_1
Eccepiva altresì la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e, segnatamente, della certezza e liquidità del credito e contestava anche il quantum de- beatur evidenziando, in particolare, che il Commissario Straordinario del
[...]
(dott.ssa aveva inutilmente richiesto al Parte_1 Persona_3 CP_5
[...
[...] [...]
, con la nota del 12.01.2010, di specificare il numero ed il costo del perso-
[...]
nale che prestava servizio presso il nonché la spesa relativa allo smaltimento Pt_1
della frazione organica al fine di determinare con precisione le varie voci di spesa.
Da ultimo, eccepiva la prescrizione e concludeva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Salerno. 2) In via gradata e nel merito, in accoglimento della presente opposi zione, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ovvero re- vocarlo perché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa. 3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anti- statario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.09.2017 si costituiva in giudizio il Controparte_1 evidenziando la competenza dell'adito Tribunale in forza della convenzione sti-
[...]
pulata fra le parti in data 24.11.2008, il cui art. 15 prevede una riserva di foro a favore del Tribunale di Sala Consilina, confluito nel Tribunale di Lagonegro in seguito alla ri- forma della geografia giudiziaria.
Inoltre, evidenziava la sussistenza di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l'emissione del decreto ingiuntivo, precisando di aver fornito la prova delle prestazioni rese a favore del e del proprio credito, mai contestato dal Parte_1 CP_6
[...
nonché di aver prodotto anche l'estratto conto delle fatture emesse negli anni e con- formate dal notaio.
Contestava anche le doglianze mosse dal in punto di quantum e di prescrizione Pt_1
e così concludeva: “In via preliminare si chiede che l'On.le Tribunale adito riconosca la propria competenza per territorio. Insiste per la concessione della provvisoria esecu- tività dell'opposto decreto ingiuntivo, n. 100/2017 del giorno 11.2.2017, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Si chiede, altresì, che la proposta opposizione sia rigettata in toto in quanto infondata in fatto ed in dirit- to.”
Con ordinanza del 06.12.2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20.09.2017, il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del
06.02.2019 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze di ruolo, la causa viene decisa nei termi- ni che seguono dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, all'esito
3
dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.09.2025, sostitui- ta dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che nel corso del giudizio l'opponente ha espressamente ri- nunciato all'eccezione di incompetenza territoriale precedentemente sollevata (cfr. note del 01.03.2025 in atti), motivo per il quale, vertendosi in tema di competenza per terri- torio derogabile, non occorre una pronuncia sul punto (cfr. Cass. civ. 11 gennaio 2022,
n. 582: “Nel tema di incompetenza per territorio derogabile, una volta intervenuta, pri- ma della pronuncia, l'espressa rinuncia da parte del convenuto all'eccezione inizial- mente proposta, il giudice adito non ha più il poteredovere di declinare la propria com- petenza e individuare il giudice territorialmente competente”.)
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fonda- mento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di at- tore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizio- ne sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia.
Per effetto dell'opposizione non si verifica, invero, alcuna inversione della posizione so- stanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la ve- ste di attore e l'opponente quella di convenuto, con la conseguenza che, in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbliga- zioni ex art. 2697 c.c., mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass.
2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n. 7476/1997; Cass., SS.UU.,
n. 7448/1993).
Ciò premesso in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che la domanda introdotta col ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di condanna all'adempimento contrattuale per responsabilità da inadempimento del debito- re: la pretesa fatta valere dal Controparte_7
[...
[...] [...]
si fonda, infatti, sulla Convenzione per l'affidamento del ser-
[...]
vizio di igiene urbana, stipulata con il Comune di in data 24.11.2008. Parte_1
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento de- ve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore con- venuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'ec- cezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle par- ti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora in- tervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadem- pimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di do- veri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbli- go di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass.,
19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata. È, invece, onere dell'opponente-convenuto so- stanziale prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generi- ca contestazione, sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non ri- chiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento
(Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
5
Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che il ha fornito, com'era suo onere, la prova del fatto costitutivo del suo di- CP_1
ritto di credito e, segnatamente, della stipula con il della Con- Parte_1
venzione per l'affidamento del servizio di igiene urbana del 24.11.2008; di contro,
l'opponente non è riuscito a dimostrare fatti impeditivi, modificativi e/o estin- Pt_1
tivi idonei a paralizzare la pretesa azionata col decreto ingiuntivo.
Invero, a fronte del quadro probatorio comprovante il titolo (negoziale) del credito del
, parte opponente non ha prodotto alcuna prova contraria per giustificare il CP_1 proprio mancato adempimento, né offerto elementi utili a contrastare l'an e il quantum della pretesa creditoria dell'opposto, risultando infondate, oltre che generiche, le ecce- zioni al riguardo sollevate.
In primo luogo, le diffide di pagamento in atti inoltrate al , rispet- Parte_1
tivamente, dal Commissario Liquidatore (dott. ) e dal Presidente (dott. Esposito) Per_2
del Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA/3- Gestione stralcio ciclo rifiuti non valgono ad avvalorare la tesi di parte opponente: invero, l'attento esame delle stesse fa emergere la sola controversa individuazione, irrilevante ai fini del presente giudizio, del conto corrente bancario sul quale effettuare il versamento delle somme in ogni caso dovute, come in esse espressamente indicato, dal . CP_8 CP_1
In relazione, poi, al motivo di opposizione attinente al quantum della pretesa azionata in sede monitoria, valga in questa sede richiamare i principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte, sulla scorta dei quali il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazio- ne" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di leg- ge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. civ. n. 19896/2015).
Priva di pregio, perché non avente i crismi della contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c., risulta la generica contestazione mossa dal alla quantificazione ope- Pt_1 rata da controparte in quanto “palesemente ingiustificata poiché autodeterminata dal ri- corrente senza alcuna valida prova a supporto”.
Inoltre, vale rilevare che le difese articolate al riguardo dall'opponente appaiono incom- patibili con la negazione del rapporto contrattuale, atteso che il pur contestan- Pt_1
6
do il quantum debeatur, ha implicitamente riconosciuto l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata da controparte nella misura in cui ha ri- chiamato la nota prot. n. 366 del 27.01.2010 – prodotta in allegato alla citazione in op- posizione- con cui il proprio Commissario Straordinario (dott.ssa ha Persona_3
chiesto al Consorzio di Bacino SA 3 di specificare analiticamente il numero ed il costo del personale che prestava servizio presso il nonché la spesa relativa allo Pt_1
smaltimento della frazione organica al fine di determinare con precisione le varie voci di spesa.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, nonché in conseguenza della assoluta genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente,
l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda desunto dalla somma ingiunta, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione ai minimi della fase istruttoria attesa la natura esclusivamente documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 100/2017
(n. 1881/2016 R.G.), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 11.02.2017, di- chiarandone la definitiva esecutività;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 03.10.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, allo spirare del termine perentorio fissato ex art. 127-ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 15/09/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 620/2017 R.G. pendente
TRA
(P. IVA: C.F.: , in per- Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sona del sindaco p.t., con sede in piazza A. Diaz n. 3, rappresentato e difeso, giusta pro- cura in atti, dall'Avv. Michele Majetta ed elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla via Mantegna n. 10;
PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(P. IVA: ), in persona del
[...] P.IVA_3
Commissario Liquidatore e l.r.p.t., con sede in San Rufo (SA) alla c.da , rap- Per_1
presentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sebastiano Tanzola ed elettivamente domiciliato in Sala Consilina (SA) alla via Mezzacapo n. 85.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in 24.04.2017 e ritualmente notificato, il
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2017 (R.G. n. Parte_1
1881/2016), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 11.02.2017, con il quale gli ve- niva ingiunto di pagare, nei confronti del Controparte_2
[...
[...] [...]
la somma di euro 27.529,33, oltre interessi e
[...]
spese della procedura, a saldo di alcune fatture relative al servizio del ciclo integrato dei rifiuti prestato dal . CP_1
A sostegno dell'opposizione, l'opponente premetteva di essere stato incluso, con la leg- ge regionale n. 10 del 14.3.1993, nel bacino d'utenza denominato “SA 3” insieme ad al- tri 44 comuni;
di aver, pertanto, aderito al Consorzio di Comuni denominato “Consorzio di Bacino SA 3” e di aver avviato dal 1998, anno di chiusura della discarica comunale
”, il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso gli impianti consortili di Parte_2
Polla.
Esponeva che, con atto notarile n. 68702 del 29.12.2010, il aveva ceduto il CP_1
ramo di azienda relativa al ciclo rifiuti alla società la quale con la raccoman- CP_3
data del 31.01.2011 aveva comunicato il subentro nella gestione dello smaltimento dei rifiuti alle stesse condizioni economiche.
Precisava che, con successivo decreto n. 156 del 17.09.2010, il Presidente della Provin- cia di Salerno aveva istituito la “Gestione stralcio del Consorzio Centro Sportivo Meri- dionale – Bacino Sa 3” e conferito i poteri di gestione ramo rifiuti al Commissario Li- quidatore, dott. , il quale con le raccomandate A/R del 30.7.2011 e del Persona_2
16.4.2012 aveva invitato e diffidato il a versare gli importi dovu- Parte_1
ti per lo smaltimento dei rifiuti sul conto corrente della Gestione stralcio del . CP_1
Riteneva “controversa” la titolarità dei crediti relativi alla gestione rifiuti rappresentan- do che, nello stesso periodo, il , CP_1 Controparte_4
nella persona del suo Presidente, dott. Vittorio Esposito, aveva invitato e diffidato il con le raccomandate A/R del 5.8.2011 e del 7.2.2012, a versare invece gli im- Pt_1
porti dovuti sul conto corrente del Consorzio Centro Sportivo Meridionale- Bacino SA
3.
Eccepiva, poi, la incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Salerno in quanto, non essendo l'art. 1182 c.c. applicabile nei confronti dello Stato e degli Enti Pubblici, i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni devono essere eseguiti nel luogo in cui si trova l'ufficio di tesoreria dell'Ente Pubblico e, nella specie, in . Parte_1
Eccepiva altresì la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e, segnatamente, della certezza e liquidità del credito e contestava anche il quantum de- beatur evidenziando, in particolare, che il Commissario Straordinario del
[...]
(dott.ssa aveva inutilmente richiesto al Parte_1 Persona_3 CP_5
[...
[...] [...]
, con la nota del 12.01.2010, di specificare il numero ed il costo del perso-
[...]
nale che prestava servizio presso il nonché la spesa relativa allo smaltimento Pt_1
della frazione organica al fine di determinare con precisione le varie voci di spesa.
Da ultimo, eccepiva la prescrizione e concludeva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Salerno. 2) In via gradata e nel merito, in accoglimento della presente opposi zione, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ovvero re- vocarlo perché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa. 3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anti- statario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.09.2017 si costituiva in giudizio il Controparte_1 evidenziando la competenza dell'adito Tribunale in forza della convenzione sti-
[...]
pulata fra le parti in data 24.11.2008, il cui art. 15 prevede una riserva di foro a favore del Tribunale di Sala Consilina, confluito nel Tribunale di Lagonegro in seguito alla ri- forma della geografia giudiziaria.
Inoltre, evidenziava la sussistenza di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l'emissione del decreto ingiuntivo, precisando di aver fornito la prova delle prestazioni rese a favore del e del proprio credito, mai contestato dal Parte_1 CP_6
[...
nonché di aver prodotto anche l'estratto conto delle fatture emesse negli anni e con- formate dal notaio.
Contestava anche le doglianze mosse dal in punto di quantum e di prescrizione Pt_1
e così concludeva: “In via preliminare si chiede che l'On.le Tribunale adito riconosca la propria competenza per territorio. Insiste per la concessione della provvisoria esecu- tività dell'opposto decreto ingiuntivo, n. 100/2017 del giorno 11.2.2017, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Si chiede, altresì, che la proposta opposizione sia rigettata in toto in quanto infondata in fatto ed in dirit- to.”
Con ordinanza del 06.12.2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20.09.2017, il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del
06.02.2019 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze di ruolo, la causa viene decisa nei termi- ni che seguono dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, all'esito
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dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.09.2025, sostitui- ta dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che nel corso del giudizio l'opponente ha espressamente ri- nunciato all'eccezione di incompetenza territoriale precedentemente sollevata (cfr. note del 01.03.2025 in atti), motivo per il quale, vertendosi in tema di competenza per terri- torio derogabile, non occorre una pronuncia sul punto (cfr. Cass. civ. 11 gennaio 2022,
n. 582: “Nel tema di incompetenza per territorio derogabile, una volta intervenuta, pri- ma della pronuncia, l'espressa rinuncia da parte del convenuto all'eccezione inizial- mente proposta, il giudice adito non ha più il poteredovere di declinare la propria com- petenza e individuare il giudice territorialmente competente”.)
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fonda- mento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di at- tore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizio- ne sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia.
Per effetto dell'opposizione non si verifica, invero, alcuna inversione della posizione so- stanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la ve- ste di attore e l'opponente quella di convenuto, con la conseguenza che, in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbliga- zioni ex art. 2697 c.c., mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass.
2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n. 7476/1997; Cass., SS.UU.,
n. 7448/1993).
Ciò premesso in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che la domanda introdotta col ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di condanna all'adempimento contrattuale per responsabilità da inadempimento del debito- re: la pretesa fatta valere dal Controparte_7
[...
[...] [...]
si fonda, infatti, sulla Convenzione per l'affidamento del ser-
[...]
vizio di igiene urbana, stipulata con il Comune di in data 24.11.2008. Parte_1
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento de- ve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore con- venuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'ec- cezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle par- ti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora in- tervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadem- pimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di do- veri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbli- go di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass.,
19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata. È, invece, onere dell'opponente-convenuto so- stanziale prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generi- ca contestazione, sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non ri- chiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento
(Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
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Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che il ha fornito, com'era suo onere, la prova del fatto costitutivo del suo di- CP_1
ritto di credito e, segnatamente, della stipula con il della Con- Parte_1
venzione per l'affidamento del servizio di igiene urbana del 24.11.2008; di contro,
l'opponente non è riuscito a dimostrare fatti impeditivi, modificativi e/o estin- Pt_1
tivi idonei a paralizzare la pretesa azionata col decreto ingiuntivo.
Invero, a fronte del quadro probatorio comprovante il titolo (negoziale) del credito del
, parte opponente non ha prodotto alcuna prova contraria per giustificare il CP_1 proprio mancato adempimento, né offerto elementi utili a contrastare l'an e il quantum della pretesa creditoria dell'opposto, risultando infondate, oltre che generiche, le ecce- zioni al riguardo sollevate.
In primo luogo, le diffide di pagamento in atti inoltrate al , rispet- Parte_1
tivamente, dal Commissario Liquidatore (dott. ) e dal Presidente (dott. Esposito) Per_2
del Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA/3- Gestione stralcio ciclo rifiuti non valgono ad avvalorare la tesi di parte opponente: invero, l'attento esame delle stesse fa emergere la sola controversa individuazione, irrilevante ai fini del presente giudizio, del conto corrente bancario sul quale effettuare il versamento delle somme in ogni caso dovute, come in esse espressamente indicato, dal . CP_8 CP_1
In relazione, poi, al motivo di opposizione attinente al quantum della pretesa azionata in sede monitoria, valga in questa sede richiamare i principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte, sulla scorta dei quali il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazio- ne" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di leg- ge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. civ. n. 19896/2015).
Priva di pregio, perché non avente i crismi della contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c., risulta la generica contestazione mossa dal alla quantificazione ope- Pt_1 rata da controparte in quanto “palesemente ingiustificata poiché autodeterminata dal ri- corrente senza alcuna valida prova a supporto”.
Inoltre, vale rilevare che le difese articolate al riguardo dall'opponente appaiono incom- patibili con la negazione del rapporto contrattuale, atteso che il pur contestan- Pt_1
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do il quantum debeatur, ha implicitamente riconosciuto l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata da controparte nella misura in cui ha ri- chiamato la nota prot. n. 366 del 27.01.2010 – prodotta in allegato alla citazione in op- posizione- con cui il proprio Commissario Straordinario (dott.ssa ha Persona_3
chiesto al Consorzio di Bacino SA 3 di specificare analiticamente il numero ed il costo del personale che prestava servizio presso il nonché la spesa relativa allo Pt_1
smaltimento della frazione organica al fine di determinare con precisione le varie voci di spesa.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, nonché in conseguenza della assoluta genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente,
l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda desunto dalla somma ingiunta, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione ai minimi della fase istruttoria attesa la natura esclusivamente documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 100/2017
(n. 1881/2016 R.G.), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 11.02.2017, di- chiarandone la definitiva esecutività;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 03.10.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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