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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/10/2024, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 1646 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1646/2019 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso per AR C.F._1 procura in atti dall'avv. MIRACOLA MASSIMO,
ATTORE
CONTRO
elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 85 CAPO D'ORLANDO presso lo studio dell'avv. MAZZONE GIOVANNI che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: vendita di cose mobili
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2019, AR proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 311/2019, emesso in data 1.07.2019, con cui il Tribunale di
Patti aveva ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 18.149,35, oltre interessi e spese del procedimento, in favore di Controparte_1
cessionaria di a sua volta originaria
[...] Controparte_2 creditrice della in forza di fatture emesse per la Parte_2 fornitura di materiali.
1 Nella specie l'opponente premetteva che l'originario debito che lo stesso aveva nei confronti della era stato oggetto di Controparte_2 accollo da parte di un terzo soggetto, la San Fratello Costruzioni s.r.l., la quale era quindi divenuta accollante del;
in forza di tale AR accollo la aveva in passato azionato una procedura Controparte_2 monitoria per riscuotere le somme solo nei confronti della San Fratello costruzioni s.r.l. ma, nel corso del giudizio di opposizione, era stato accertato mediante CTU che la firma della rappresentante legale della società accollante era apocrifa, sicché il decreto ingiuntivo emesso in favore di era stato revocato. Controparte_2
L'opponente rappresentava, altresì, che, nelle more del precedente giudizio, la aveva ceduto il credito vantato nei confronti Controparte_2 dell'accollante, San Fratello Costruzioni s.r.l., alla Controparte_1
[...]
Tanto premesso, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva e ad agire nei suoi confronti da parte della Controparte_1
atteso che la cessione di credito intervenuta tra quest'ultima e la
[...] individuava come unico debitore la San Fratello Controparte_2 costruzioni S.r.l. e come somma solo quella ingiunta “a titolo di sorte capitale con Decreto Ingiuntivo n. 282/13”, emesso esclusivamente nei confronti dell'accollante; l'illegittimità dell'ingiunzione, dato che la stessa si fondava su una scrittura privata di accollo affetta da nullità, e la conseguente inesigibilità del credito;
in subordine, invocava la prescrizione del diritto di credito azionato nei confronti dell'opponente e la non debenza delle somme oggetto delle fatture originariamente emesse da avverso la , in quanto mai con Controparte_2 Parte_2 questi concordate ed attinenti a prestazioni non eseguite. In considerazione delle eccezioni formulate, l'opponente chiedeva, altresì, la revoca della provvisoria esecuzione del D. I. n. 311/2019, che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, veniva concessa.
2 Si costituiva contestando tutte le Controparte_1 eccezioni avversarie e, nella specie, sostenendo che la cessione di credito si fondava sulle fatture emesse dalla nei confronti Controparte_2 della ditta e che tale cessione era stata AR regolarmente comunicata all'opponente con lettera raccomandata del 21.10.2017, interrompendo così anche il termine di prescrizione nei confronti dell'opponente; conseguentemente, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e, precisate le conclusioni, veniva assunta in decisione all'udienza del 12.06.2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso in fatto, è fondata e deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e ad agire della Controparte_1 nei confronti dell'opponente .
[...] AR
Preliminarmente si rileva che, in conseguenza di quanto emerso nel giudizio civile iscritto al n. 1266/2013 R.G., avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 282/13, la scrittura privata di accollo deve ritenersi invalida alla luce del fatto che la sottoscrizione di , n. q. di legale rappresentante della San Fratello Parte_3
Costruzioni s.r.l., è risultata apocrifa.
Tale circostanza comporta la nullità della suddetta stipulazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 1418 e 1325 c.c. per mancanza di un elemento essenziale del contratto, nella specie rappresentato dal consenso di una delle parti.
L'invalidità dell'accollo è fatto provato oltreché incontestato, in quanto la stessa è stata riconosciuta anche dall'opposto nel presente giudizio
(cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta).
Ne deriva che la San Fratello costruzioni s.r.l. non è mai divenuta condebitrice nei confronti di e che l'opponente Controparte_2
è l'unico e solo debitore dell'originario credito AR intervenuto con la cedente.
3 Ciò posto, va tuttavia evidenziato che nell'atto di cessione del credito tra la e la l'unico credito Controparte_2 Controparte_1 che viene menzionato è quello tra la prima società e la San Fratello costruzioni e, più precisamente, quello riguardante “la somma di €
18.149,35 a titolo di sorte capitale ingiunta con Decreto Ingiuntivo n.
282/13, emesso dal Presidente del Tribunale di Patti, Dott. Armando
Lanza Volpe, in data 05.07.2013” (cfr. doc. n. 2 di parte opposta).
Il credito ceduto alla è quindi differente Controparte_1 da quello che caratterizza il rapporto originario, in quanto nell'atto di cessione non vi è alcun riferimento alla o alle Parte_2 fatture che fondano il credito originariamente vantato da Controparte_2 nei confronti dell'odierno opponente. Diversamente, infatti, l'oggetto della cessione risiede esclusivamente nel credito per sorte capitale portato dal D.I. n. 282/2013, emesso solo nei confronti della San Fratello costruzioni e non anche solidalmente nei confronti di AR
, quale accollato. Tale circostanza si ricava, altresì, dal fatto che
[...] gli ulteriori riferimenti contenuti nell'atto di cessione attengono solo alle altre somme derivanti dalla procedura monitoria incoata da CP_2 nei confronti della San Fratello Costruzioni s.r.l..
[...]
Dunque, con l'atto di cessione ha ceduto un credito Controparte_2 soggettivamente ed oggettivamente delimitato e diverso da quello originariamente vantato dalla stessa nei confronti del , nella AR specie circoscritto ad un solo soggetto, la San Fratello costruzioni s.r.l., ritenuto erroneamente creditore in forza di un accollo invalido, e solo al credito portato dal D.I. n. 282/2013 e non già specificamente a quello portato dalle fatture, unici documenti indirizzati all'odierno opponente.
A nulla rileva, pertanto, che l'accollo fosse di tipo cumulativo e che la abbia notificato la cessione anche al Controparte_1
nel 2017. AR
Sul punto si richiama l'orientamento giurisprudenziale che distingue tra cessione del contratto, con cui viene trasferita l'intera posizione
4 contrattuale e la cessione del credito, che invece “ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto [...], non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito» (cfr. Cassazione n.
17727/2018). Pertanto, “il portatore del titolo non è comunque legittimato ad esercitare i diritti eventualmente derivanti da rapporti giuridici contrattuali correlati al titolo in questione ed ai quali lo stesso risulta con tutta evidenza estraneo” (v. Corte appello Napoli sez. VII,
08/07/2020, n.2519).
La cessionaria avrebbe, dunque, al più dovuto agire nei confronti della cedente alla luce del fatto che, come emerso, l'atto di cessione è affetto da un vizio derivante dall'invalidità della scrittura privata di accollo, scrittura sulla quale, appunto, si è basata la nel Controparte_2 ricorso per d.i. n. 282/13, il quale, a sua volta, ha rappresentato l'oggetto della cessione del credito tra e l'odierno opposto in cui è Controparte_2 stato individuato un soggetto che, in considerazione della nullità dell'accollo, non ha mai assunto la qualità di debitore.
In ragione della riconosciuta carenza di legittimazione attiva, deve essere accolta la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo n. 311/2019 con assorbimento delle ulteriori domande ed eccezioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1646/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 311/2019 tra la contro Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante, disattesa e Controparte_1 respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'eccezione sollevata da dichiarando il AR difetto di legittimazione attiva e ad agire di Controparte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 311/2019
[...] emesso dal Tribunale di Patti in data 1.07.2019;
Condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento in favore di delle AR spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Patti, 17.10.2024 Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
P.Q.M.
Patti, 17/10/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1646/2019 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso per AR C.F._1 procura in atti dall'avv. MIRACOLA MASSIMO,
ATTORE
CONTRO
elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 85 CAPO D'ORLANDO presso lo studio dell'avv. MAZZONE GIOVANNI che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: vendita di cose mobili
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2019, AR proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 311/2019, emesso in data 1.07.2019, con cui il Tribunale di
Patti aveva ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 18.149,35, oltre interessi e spese del procedimento, in favore di Controparte_1
cessionaria di a sua volta originaria
[...] Controparte_2 creditrice della in forza di fatture emesse per la Parte_2 fornitura di materiali.
1 Nella specie l'opponente premetteva che l'originario debito che lo stesso aveva nei confronti della era stato oggetto di Controparte_2 accollo da parte di un terzo soggetto, la San Fratello Costruzioni s.r.l., la quale era quindi divenuta accollante del;
in forza di tale AR accollo la aveva in passato azionato una procedura Controparte_2 monitoria per riscuotere le somme solo nei confronti della San Fratello costruzioni s.r.l. ma, nel corso del giudizio di opposizione, era stato accertato mediante CTU che la firma della rappresentante legale della società accollante era apocrifa, sicché il decreto ingiuntivo emesso in favore di era stato revocato. Controparte_2
L'opponente rappresentava, altresì, che, nelle more del precedente giudizio, la aveva ceduto il credito vantato nei confronti Controparte_2 dell'accollante, San Fratello Costruzioni s.r.l., alla Controparte_1
[...]
Tanto premesso, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva e ad agire nei suoi confronti da parte della Controparte_1
atteso che la cessione di credito intervenuta tra quest'ultima e la
[...] individuava come unico debitore la San Fratello Controparte_2 costruzioni S.r.l. e come somma solo quella ingiunta “a titolo di sorte capitale con Decreto Ingiuntivo n. 282/13”, emesso esclusivamente nei confronti dell'accollante; l'illegittimità dell'ingiunzione, dato che la stessa si fondava su una scrittura privata di accollo affetta da nullità, e la conseguente inesigibilità del credito;
in subordine, invocava la prescrizione del diritto di credito azionato nei confronti dell'opponente e la non debenza delle somme oggetto delle fatture originariamente emesse da avverso la , in quanto mai con Controparte_2 Parte_2 questi concordate ed attinenti a prestazioni non eseguite. In considerazione delle eccezioni formulate, l'opponente chiedeva, altresì, la revoca della provvisoria esecuzione del D. I. n. 311/2019, che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, veniva concessa.
2 Si costituiva contestando tutte le Controparte_1 eccezioni avversarie e, nella specie, sostenendo che la cessione di credito si fondava sulle fatture emesse dalla nei confronti Controparte_2 della ditta e che tale cessione era stata AR regolarmente comunicata all'opponente con lettera raccomandata del 21.10.2017, interrompendo così anche il termine di prescrizione nei confronti dell'opponente; conseguentemente, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e, precisate le conclusioni, veniva assunta in decisione all'udienza del 12.06.2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso in fatto, è fondata e deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e ad agire della Controparte_1 nei confronti dell'opponente .
[...] AR
Preliminarmente si rileva che, in conseguenza di quanto emerso nel giudizio civile iscritto al n. 1266/2013 R.G., avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 282/13, la scrittura privata di accollo deve ritenersi invalida alla luce del fatto che la sottoscrizione di , n. q. di legale rappresentante della San Fratello Parte_3
Costruzioni s.r.l., è risultata apocrifa.
Tale circostanza comporta la nullità della suddetta stipulazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 1418 e 1325 c.c. per mancanza di un elemento essenziale del contratto, nella specie rappresentato dal consenso di una delle parti.
L'invalidità dell'accollo è fatto provato oltreché incontestato, in quanto la stessa è stata riconosciuta anche dall'opposto nel presente giudizio
(cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta).
Ne deriva che la San Fratello costruzioni s.r.l. non è mai divenuta condebitrice nei confronti di e che l'opponente Controparte_2
è l'unico e solo debitore dell'originario credito AR intervenuto con la cedente.
3 Ciò posto, va tuttavia evidenziato che nell'atto di cessione del credito tra la e la l'unico credito Controparte_2 Controparte_1 che viene menzionato è quello tra la prima società e la San Fratello costruzioni e, più precisamente, quello riguardante “la somma di €
18.149,35 a titolo di sorte capitale ingiunta con Decreto Ingiuntivo n.
282/13, emesso dal Presidente del Tribunale di Patti, Dott. Armando
Lanza Volpe, in data 05.07.2013” (cfr. doc. n. 2 di parte opposta).
Il credito ceduto alla è quindi differente Controparte_1 da quello che caratterizza il rapporto originario, in quanto nell'atto di cessione non vi è alcun riferimento alla o alle Parte_2 fatture che fondano il credito originariamente vantato da Controparte_2 nei confronti dell'odierno opponente. Diversamente, infatti, l'oggetto della cessione risiede esclusivamente nel credito per sorte capitale portato dal D.I. n. 282/2013, emesso solo nei confronti della San Fratello costruzioni e non anche solidalmente nei confronti di AR
, quale accollato. Tale circostanza si ricava, altresì, dal fatto che
[...] gli ulteriori riferimenti contenuti nell'atto di cessione attengono solo alle altre somme derivanti dalla procedura monitoria incoata da CP_2 nei confronti della San Fratello Costruzioni s.r.l..
[...]
Dunque, con l'atto di cessione ha ceduto un credito Controparte_2 soggettivamente ed oggettivamente delimitato e diverso da quello originariamente vantato dalla stessa nei confronti del , nella AR specie circoscritto ad un solo soggetto, la San Fratello costruzioni s.r.l., ritenuto erroneamente creditore in forza di un accollo invalido, e solo al credito portato dal D.I. n. 282/2013 e non già specificamente a quello portato dalle fatture, unici documenti indirizzati all'odierno opponente.
A nulla rileva, pertanto, che l'accollo fosse di tipo cumulativo e che la abbia notificato la cessione anche al Controparte_1
nel 2017. AR
Sul punto si richiama l'orientamento giurisprudenziale che distingue tra cessione del contratto, con cui viene trasferita l'intera posizione
4 contrattuale e la cessione del credito, che invece “ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto [...], non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito» (cfr. Cassazione n.
17727/2018). Pertanto, “il portatore del titolo non è comunque legittimato ad esercitare i diritti eventualmente derivanti da rapporti giuridici contrattuali correlati al titolo in questione ed ai quali lo stesso risulta con tutta evidenza estraneo” (v. Corte appello Napoli sez. VII,
08/07/2020, n.2519).
La cessionaria avrebbe, dunque, al più dovuto agire nei confronti della cedente alla luce del fatto che, come emerso, l'atto di cessione è affetto da un vizio derivante dall'invalidità della scrittura privata di accollo, scrittura sulla quale, appunto, si è basata la nel Controparte_2 ricorso per d.i. n. 282/13, il quale, a sua volta, ha rappresentato l'oggetto della cessione del credito tra e l'odierno opposto in cui è Controparte_2 stato individuato un soggetto che, in considerazione della nullità dell'accollo, non ha mai assunto la qualità di debitore.
In ragione della riconosciuta carenza di legittimazione attiva, deve essere accolta la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo n. 311/2019 con assorbimento delle ulteriori domande ed eccezioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1646/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 311/2019 tra la contro Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante, disattesa e Controparte_1 respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'eccezione sollevata da dichiarando il AR difetto di legittimazione attiva e ad agire di Controparte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 311/2019
[...] emesso dal Tribunale di Patti in data 1.07.2019;
Condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento in favore di delle AR spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Patti, 17.10.2024 Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
P.Q.M.
Patti, 17/10/2024
Il Giudice
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