CGT1
Sentenza 31 gennaio 2026
Sentenza 31 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 31/01/2026, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1532/2026
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11072/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202401629499533000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20536/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 11.06.2025 ad ER (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate IS) e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in pari data e successivamente notificato alla Regione Campania in data 25.6.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 28.04.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2017 per l'importo complessivo di euro 431,85.
La parte ricorrente ha eccepito: 1) l'intervenuta prescrizione;
2) l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
3) l'illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti;
4) la violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62 e della delibera dell'Associazione_1 n. 576/21..
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “I … dichiarare che nulla è dovuto, in riferimento alla cartella esattoriale n. 071202401629499533/000, riferita alla tassa automobilistica del 2017 che vede quale Ente creditore la
Regione Campania, dell'importo complessivo di euro quattrocentotrentuno/85, con ogni pronuncia consequenziale, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
II) condannare le parti resistenti in p.l.r.p.t. in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, con attribuzione al legale costituito che dichiara di essere anticipatario”
In data 9.07.2025 si è costituita ER, che ha impugnato quanto dedotto ex adverso e ha concluso nei seguenti termini: “• Dichiarare improcedibile ed inammissibile il ricorso per i motivi sopra indicati;
• Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della scrivente ER per i motivi sopra indicati;
• Accertare e dichiarare valida la cartella di pagamento impugnata;
• nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
In data 19.11.2025 la parte ricorrente ha depositato memoria.
La Regione Campania non si è costituita.
All'udienza del 24.11.2025, la Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza, ha deliberato la decisione come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso pur notificato, sia pure in tempi diversi, non solo all'ER ma anche alla Regione Campania, risulta iscritto a ruolo (v. NIR) nei confronti soltanto della predetta Agenzia mentre la Regione, come già detto, non si è costituita in giudizio.
2. Orbene, seguendo l'orientamento più restrittivo da qualche tempo e finora seguito da altre Sezioni di questa Corte di Giustizia, secondo cui, «a norma dell'art. 22 del D.lgs. n. 546/1992, il ricorrente (a pena d'inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche nel caso in cui la parte ricorrente si sia costituita) deve tempestivamente depositare non solo il ricorso notificato, bensì anche “la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”», il ricorso all'esame, per quanto evidenziato al § 1, non può che essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ER, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025.
Il Presidente estensore
TO CR
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11072/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202401629499533000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20536/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 11.06.2025 ad ER (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate IS) e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in pari data e successivamente notificato alla Regione Campania in data 25.6.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 28.04.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2017 per l'importo complessivo di euro 431,85.
La parte ricorrente ha eccepito: 1) l'intervenuta prescrizione;
2) l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
3) l'illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti;
4) la violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62 e della delibera dell'Associazione_1 n. 576/21..
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “I … dichiarare che nulla è dovuto, in riferimento alla cartella esattoriale n. 071202401629499533/000, riferita alla tassa automobilistica del 2017 che vede quale Ente creditore la
Regione Campania, dell'importo complessivo di euro quattrocentotrentuno/85, con ogni pronuncia consequenziale, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
II) condannare le parti resistenti in p.l.r.p.t. in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, con attribuzione al legale costituito che dichiara di essere anticipatario”
In data 9.07.2025 si è costituita ER, che ha impugnato quanto dedotto ex adverso e ha concluso nei seguenti termini: “• Dichiarare improcedibile ed inammissibile il ricorso per i motivi sopra indicati;
• Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della scrivente ER per i motivi sopra indicati;
• Accertare e dichiarare valida la cartella di pagamento impugnata;
• nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
In data 19.11.2025 la parte ricorrente ha depositato memoria.
La Regione Campania non si è costituita.
All'udienza del 24.11.2025, la Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza, ha deliberato la decisione come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso pur notificato, sia pure in tempi diversi, non solo all'ER ma anche alla Regione Campania, risulta iscritto a ruolo (v. NIR) nei confronti soltanto della predetta Agenzia mentre la Regione, come già detto, non si è costituita in giudizio.
2. Orbene, seguendo l'orientamento più restrittivo da qualche tempo e finora seguito da altre Sezioni di questa Corte di Giustizia, secondo cui, «a norma dell'art. 22 del D.lgs. n. 546/1992, il ricorrente (a pena d'inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche nel caso in cui la parte ricorrente si sia costituita) deve tempestivamente depositare non solo il ricorso notificato, bensì anche “la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”», il ricorso all'esame, per quanto evidenziato al § 1, non può che essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ER, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025.
Il Presidente estensore
TO CR