Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6543/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6543/2021 Email_1 avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di
“Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie” e pendente:
TRA in persona del legale rapp.te p.t., (P.IVA Parte_1
), con sede in Trieste (ts) alla via n. Machiavelli n. 4, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Silvio Spaventa n. 9, presso lo studio dell'avv. Vizzino Riccardo (cod.fisc. che la C.F._1 rappresenta e difende in virtu' di procura generale alle liti Appellante
CONTRO
, C.F.: residente in Controparte_1 C.F._2
IA (NA) alla Via Signorelle n. 72, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Russo, C.F.: ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio, in IA (NA) al Rione Palumbo n.10, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione Appellata E
, residente in [...]
Squillace n. 9
Appellata Contumace AVVERSO La sentenza n. 1978/ 2021 pronunciata dal giudice di pace di Marano, nella persona dell'avv. Giovanna Iodice, del 19 marzo 2021, resa pubblica il 19 marzo 2021, notificata dalla sig.ra l'11 maggio Controparte_1
2021 con la quale si è concluso il giudizio di primo grado recante RG n. 14239 del 2016, promosso da nei confronti di Controparte_1
nonché della società Controparte_2 Parte_1
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******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 31.05.2021 a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94 la Compagnia Assicurativa TE ha proposto gravame avverso la sentenza n. 1978/ 2021, resa pubblica il 19 marzo 2021, con la quale il giudice di pace di Marano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Controparte_1 così provvedeva: “In accoglimento parziale della domanda dichiara la esclusiva responsabilità del conducente la AT UN tg BH966NW nella causazione dell'incidente e per l'effetto condanna in solido fra di loro la e Controparte_2 la in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_3 ciascuno nella qualità, al pagamento in favore di della somma Controparte_1 di euro 1.77.4,19 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo sulla detta somma svalutata con riferimento alla data dell'incidente e annualmente rivalutata…Condanna e la in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentate pro tempore, ciascuno nella qualità, al pagamento in favore di delle spese di giudizio che liquida in complessivi Controparte_1 euro 1.380”. A supporto del dispiegato gravame, in merito al giudizio di primo grado, l'TE società rappresentava che: - con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra citava in giudizio innanzi al GDP di Controparte_1
Marano la sig.ra e la onde ottenere il Controparte_2 CP_3 risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla sua vettura, modello RD tg. DY862KW, in data 18.12.15 in Qualiano (NA), cagionati dall'auto AT UN tg. BH966NW rispettivamente di proprietà ed assicurata dagli indicati convenuti;
che l'istante assumeva che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, alle ore 16:10 circa alla via Falcone, il veicolo tipo RD Ka targato DY863KW, di sua proprietà, veniva danneggiato dall'auto AT UN targato BH966NW, che la tamponava da tergo comportandone inoltre l'impatto con una terza autovettura, modello IO Tg CH 051 JH, che precedeva il veicolo attoreo. A seguito dell'urto ricevuto da tergo ed a quello contro la AU, l'attrice lamentava aver riportato la propria autovettura, danni sia alla parte posteriore che a quella anteriore.
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Incardinatosi il procedimento con rg. 14239/16 ed assegnato alla cognizione della dr.ssa Iodice restava contumace la responsabile civile, mentre si costituiva in giudizio la società assicurativa, che sollevate eccezioni preliminari, chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto e diritto. Espletata istruttoria, con acquisizione di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, da ultimo la causa veniva definita con l'impugnata sentenza n.1978/21, con la quale il giudice di prossimità accoglieva la domanda proposta dalla sig.ra Controparte_1 condannando i convenuti in solido al risarcimento dei danni nei termini sopra riportati. Avverso la predetta sentenza, l'TE esperiva odierno gravame, censurando in primis l'errata e superficiale ricostruzione dei fatti di causa;
all'uopo contestava la carenza di un valido supporto argomentativo e motivazionale, soprattutto laddove rilevava aver il giudice di prime cure omesso di analizzare tutte le eccezioni sollevate dall' PR assicurativa, in chiaro spregio del disposto dell'art. 112 c.p.c. Quale secondo motivo di appello indicava l'omessa pronuncia in merito alla eccezione preliminare afferente alla improcedibilità della domanda per omesso valido esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, violazione del principio del chiesto e del pronunciato. Sul punto evidenziava che nel corso del processo del primo grado aveva sollevato e coltivato la eccezione di improcedibilità della domanda, deducendo il mancato valido esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ed in particolare la violazione dell'art. 170 c.p.c. inerente alle notificazioni e comunicazioni degli atti nel corso del processo alle parti costituite. Nella specie, precisava aver ritenuto non soddisfatta la condizione di procedibilità per non aver l'attrice trasmesso l'invito alla negoziazione assistita al procuratore costituito nell'interesse della Controparte_3
Reiterava altresì aver dedotto vizi formali e violazioni di legge relativi alla redazione dell'invito, quali l'omissione degli elementi contenutistici imprescindibili ai fini della validità. Lamentava tali deduzioni, essere state rigettate dal giudice di prime cure con motivazione errata e superficiale. All'uopo indicava quale oggetto di censura la parte di sentenza di primo grado in cui il giudice di prime cure aveva così argomentato: “Risulta attivata da parte attrice la procedura di negoziazione assistita in ottemperanza all'ordinanza di questo giudice del 20.10.2017, riportandosi in merito alle eccezioni sollevate dalla convenuta alla udienza 09.03.2018 alla CP_3 propria ordinanza del 14.03.2018 ritualmente comunicata alle parti costituite che si conferma in ogni sua parte e che per necessità di sintesi abbiasi qui per trascritta e ripetuta.”. Quale terzo motivo di appello indicava l'errata declaratoria di ammissibilità e proponibilità della domanda proposta in primo grado, omessa pronuncia in merito alle specifiche eccezioni sollevate dall'TE PR , violazione dell'art. 112 c.p.c. Sul Parte_2
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punto eccepiva essere la sentenza di primo grado errata e priva di valido supporto argomentativo e motivazionale nella parte in cui aveva il giudice di prossimità statuito la proponibilità della domanda, utilizzando espressioni standardizzate, senza tener conto delle contestazioni sollevate dalla inerenti al difetto di rappresentanza del perito Controparte_3 redigente l'atto di messa in mora. Pertanto, impugnava la parte di sentenza in cui era così statuito “Altresì dichiarata la procedibilità della domanda avendo l'attore assolto nei confronti di all'onere prescritto dall' art. 22 delle CP_3
L 990/69 e successive modifiche (DLGS n. 209/2005) come risulta dalla raccomandata esibita nella produzione di parte attrice ed essendo trascorso tra la detta richiesta e l'atto introduttivo del presente giudizio il tempo di sessanta giorni”. Quale quarto motivo di appello indicava l'errata e superficiale valutazione delle prove e degli argomenti di prova, violazione dell'art. 116 c.p.c., violazione del principio di prevalenza della prova legale su quella testimoniale omessa pronuncia in merito alle eccezioni sollevate dalla società violazione dell'art. 112 c.p.c per vizio di omessa Controparte_3 pronuncia, violazione del principio della corrispondenza del chiesto e pronunciato altresì per vizio di ultrapetizione. In relazione al quarto motivo l'TE eccepiva la contraddittorietà e la erroneità della sentenza che travalicando i poteri del giudice era giunta ad un accoglimento parziale della domanda. Riteneva che l'esame complessivo delle emergenze istruttorie – dichiarazioni testimoniali, CTU, risultanze della scatola nera- avrebbero dovuto inesorabilmente condurre al rigetto della domanda in quanto non provata. Di contro, eccepiva che il giudice di prime cure, con lacune nel percorso logico e motivazionale seguito, aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo la debenza, a carico dei convenuti del risarcimento dei danni da urto in tal senso ritendo non superata la corresponsabilità a carico dell'attore ex art. 2054 per i danni indiretti, trattandosi nella specie di tamponamento a catena. Contestava che le conclusioni della parte istante del primo grado erano di altro tenore e su quelle il giudice di pace avrebbe dovuto decidere se emettere sentenza di condanna o di accoglimento;
dunque, eccepiva essere il giudicante incorso nella violazione del principio del chiesto e del pronunciato voluto dall'art. 112 c.p.c., quale logico completamento del principio della domanda stabilito, con riferimento alle parti, dall'art. 99. In sostanza contestava che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rispondere alla richiesta della parte istante avente ad oggetto solo l'accertamento e la declaratoria di responsabilità esclusiva del veicolo antagonista nella produzione dell'evento e la condanna delle parti convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro per cui è causa. Di contro, eccepiva aver il giudice di prime cure violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed essere dunque incorso nel vizio di ultra petizione, avendo dichiarato il concorso di colpa e n. 6543/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 15 N. 6543/2021 R.G.A.C.
condannato gli appellati al risarcimento dei danni, pur ridotto parzialmente, nei confronti della attrice. CP_1
Contestava in ogni caso la declaratoria di fondatezza della domanda, all'uopo impugnava la parte di sentenza in cui era così statuito: “Nel merito la domanda è fondata e pertanto merita accoglimento per quanto di ragione. Giova innanzitutto premettere che quanto alla utilizzabilità in sede processuale delle registrazioni della scatola nera, nulla può essere osservato tenuto conto che la
non ha mai prodotto in giudizio i risultati che assume essere stati CP_3 rilevati dal dispositivo installato a suo dire al momento del sinistro sulla AT UN. Le risultanze istruttorie utilizzabili sono dunque quelle acquisite al processo. Deve sottolinearsi, in proposito, che la testimonianza resa da , teste Tes_1 di parte attrice, indifferente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, tenuto conto della posizione del teste rispetto all'incidente (si trovava a piedi in via Falcone a Qualiano), del contesto in cui si trovava, della coerenza e verosimiglianza della descrizione precisa dell'evento, consente di poter ritenere che il teste abbia avuto diretta percezione dell'evento stesso e d è tale, al tempo stesso da illuminare totalmente in ordine alla dinamica dell'incidente secondo la prospettazione offerta dall'attore avendo riferito di avere visto una AT UN di colore chiaro tamponare da tergo una RD Ka di colore grigio che a sua volta tamponava una AU IO di colore scuro che la precedeva ed era ferma. Dall'esame della prova testimoniale assunta emerge che la dinamica del sinistro è consistita in un cd tamponamento a catena ipotesi nella quale trova applicazione l'art. 2054 II co. Cod. civ. con presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponante e tamponato), fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno, Tale prova non è stata assun ta dall'attore. Una volta riconosciuta quindi l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo di proprietà del convenuto relativamente all'urto diretto impresso da tergo non sussistendo in merito per censurare la condotta dell'attore, deve condannarsi la nella non CP_3 contestata qualità dell'ente assicuratore del veicolo di parte convenuta in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno derivato all'attore quale conseguenza dell'urto diretto subito. Appaiono in proposito da condividere sia le conclusioni cui perviene il CTU ben motivate, aderenti ai fatti di causa e prive di vizi logici sia la stima dei danni alla quale analiticamente ci si riporta e che determina in euro 1714,19 comprensivo di iva, il costo necessario per la riparazione dei danni subiti e che tenuto conto di dati di comune e notoria esperienza. Appare congrua e conforme a Giustizia”. Contestava dettagliatamente la prova testimoniale espletata in primo grado, dalla teste ed evidenziava le incongruenze delle Tes_1 propalazioni delle teste, a fronte dei risultati del dispositivo satellitare di geolocalizzazione Quality Driver installato sul veicolo presunto danneggiante, AT UN targato BH966NW, che al momento del sinistro (18.12.2015 alle ore 16:10) in Via Falcone non aveva rilevato alcun crash. Richiamava l'art. 145-bis, d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), così come introdotto dall'art. 1, comma 20, l. 124/2017, laddove n. 6543/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 15 N. 6543/2021 R.G.A.C.
dispone che «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» , onde ritenere che il giudice di pace, nel decidere la vertenza risarcitoria, avrebbe dovuto fare corretta valutazione delle risultanze del dispositivo e porle su di un piano privilegiato rispetta dichiarazioni testimoniali raccolte, peraltro, generiche e contraddittorie. In mancanza di ciò eccepiva nella specie violazione, dell'art. 116 c.p.c. In sostanza l'TE sosteneva che le risultanze della scatola nera (ovvero i cosiddetti dati "crash"), prima ritenute meri argomenti di prova, assumono oggi, senza dubbio alcuno, valore di prova legale (o privilegiata), derogando dunque anch'esse al principio di libero convincimento del giudice, salvo, ovviamente, che la parte contro cui sono state prodotte fornisca la prova del mancato funzionamento e/o della manomissione del dispositivo. E nel caso di specie, contestava che a tale onere la parte danneggiata non aveva assolto. Dettagliatamente contestava che la teste escussa si era limitato esclusivamente al riconoscimento tramite rilievi fotografici del veicolo attoreo presuntamente coinvolto nel sinistro e danneggiato, senza alcuna minima descrizione dei presunti danneggiamenti. Da ultimo contestava le risultanze della espletata CTU, resa dal perito incaricato (Dott. per non aver, diversamente da Persona_1 quanto ritenuto dal giudice di prime cure, chiarito le criticità oggettive e non aveva reso una analisi certa sulla compatibilita'. Inoltre contestava che il ctu non era stato messo in condizione di visionare i veicoli coinvolti nel sinistro, giacché il veicolo attoreo era stato alienato a terzi. Peraltro, evidenziava che il ctu, incomprensibilmente, prima aveva asserito che il veicolo RD KA al momento del sinistro era di proprietà dell'odierna attrice e poi nel contempo che lo stesso era stato alienato a terzi in data, però, antecedente al sinistro ovvero in data 10.07.2014. L'TE perveniva a una meticolosa disamina dei lamentati danni ed eccepiva l'incongruenza e l'incompatibilità rispetto alla prospettata dinamica. Ribadiva il vizio della sentenza per omessa pronuncia sulle specifiche eccezioni dedotte che riconduceva alla violazione dell'art. 112 c.p.c, produttivo della nullità della decisione ex art. 132 c.p.c. Tanto premesso la società come sopra rappresentata e Controparte_4 difesa, nel riportarsi a tutti gli scritti difensivi del primo grado di giudizio, citava le parti appellate in epigrafe indicate a comparite innanzi l'intestato Tribunale, quale giudice d'appello, all'udienza del 12.11 2021 e concludeva : - In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c.. − Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata − - Rigettare la domanda proposta dall'attore del primo grado perché infondata in fatto ed in diritto. − Con vittoria di spese e competenza di ambo i gradi del giudizio. − Condannare l'appellata alla
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restituzione delle somme che nel frattempo gli dovessero essere corrisposte in accoglimento della sentenza gravata Restava contumace la responsabile civile Controparte_2
Si costituiva l'appellata, attrice di prime cure, la quale Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità del proposto gravame stante l'inesistenza dei poteri rappresentativi dei soggetti che avevano rilasciato la procura alle liti o comunque la prova di detto potere. Rilevava in merito che il mandato al difensore risultava conferito con procura speciale rilasciata dal procuratore speciale di ma non indicata la fonte di tale potere CP_3 rappresentativo, gli estremi dell'atto notarile e nemmeno prodotto in giudizio il relativo atto. Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del gravame in forza del novellato quadro normativo nel quale è stata innestata la riforma sull'appello filtrato, di cui alla Legge 134/2012. Avverso il primo motivo di censura, sul lamentato vizio della sentenza per omessa pronuncia circa le preliminari eccezioni relative all'esperimento della negoziazione assistita ed alla richiesta stragiudiziale di risarcimento, osservava che per le questioni di cui alle suddette eccezioni, essendo state specificamente valutate dal Giudice e superate con distinto provvedimento reso fuori udienza, per cui si era concretizzato il passaggio in giudicato ex art. 324 cpc. deduceva essere altresì prive di pregio le contestazioni avverso la valutazione delle prove. Evidenziava in ogni caso che in prime cure non era prodotto il “report scatola nera” e qualificata dall'TE come prova legale, tanto rilevava risultare cristallizzato nella stessa sentenza alla pagina 4. Dunque, eccepiva tale passaggio della sentenza non oggetto di impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato e in forza dell'espresso divieto di cui all'art. 345 cpc impugnava la richiamata documentazione e nel rilevarne l'inutilizzabilità, ne chiedeva espressamente lo stralcio dagli atti di causa. Avverso il lamentato vizio di ultra-petizione, l'appellata contestava la pretestuosità della censura, avendo l'TE in primo grado chiesto l'applicazione al caso di specie della concorsualità ed in secondo grado sostenuto che il giudicante fosse incorso nel divieto di ultra petitum per aver accolto la richiesta da egli stesso avanzata. Resisteva altresì alle censure mosse avverso le risultanze istruttorie, evidenziando l'attendibilità della teste escussa e la congruenza e completezza della espletata ctu. Concludeva chiedendo: -rigettare il gravame proposto dalla poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti CP_3 di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio con attribuzione. Alla prima udienza cartolare del 15.11.21, ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, veniva dichiarata la contumacia di
Rilevato che parte appellata non aveva presentato Controparte_2
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note scritte, non avendo ricevuto il decreto di trattazione scritta, il giudizio veniva rinviato in prosieguo di prima udienza alla data del 26.5.2022, con onere alla cancelleria di acquisizione del fascicolo di primo grado presso il competente giudice di pace. Alla data da ultimo indicata, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, non risultando acquisito il fascicolo di primo grado, il giudizio veniva rinviato alla data del 13.2.2023 ed ulteriormente, per il medesimo incombente, alla data del 14.12.2023. Da ultimo acquisiti i verbali di causa di primo grado unitamente all'elaborato peritale, prodotti dalla parte TE, il presente giudizio in grado d'appello veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 9.1.2025, riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190-352 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 3.-In via pregiudiziale, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei confronti dell'ulteriore appellata CP_2
responsabile civile, questa non si costituiva nel presente
[...] processo di appello, di guisa che dello stessa ne va dichiarata la contumacia. 4.- In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla n. 6543/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 15 N. 6543/2021 R.G.A.C.
decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che non costituisce motivo ostativo alla presente pronuncia la mancata allegazione del fascicolo di primo grado, invero richiesto e sollecitato dalla Cancelleria - come evincibile dalle richieste in atti - in quanto, per giurisprudenza pacifica, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio di appello (cfr. Cassazione sentenze nn. 3181/2006 e 4492/1995) e che essa sia necessaria solo allorquando l'esame del suddetto fascicolo di primo grado si renda necessario ai fini della decisione della causa (cfr. Cassazione n. 19142/1995 e n. 12769/1992), circostanza non rinvenibile nel caso di specie avendo l'TE prodotto copia dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado, nonché le parti le relative di produzioni di primo grado, dai quali sono desumibili le questioni dirimenti il giudizio d'appello in esame. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'TE, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
5. Nel merito, l'appello si è rivelato fondato e merita accoglimento per quanto in appresso osservato. Vanno in primo luogo disattese le censure sollevate dalla parte appellata relative al difetto di potere di rappresentanza essendo stata depositata rituale procura notarile rilasciata dalla in favore del Controparte_3
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procuratore costituito ed essendo stata depositata anche per il presente grado giudizio. Giova premettere poi che, se è certamente vero che spetta al giudice del merito la selezione, nell'ambito del compendio istruttorio acquisito al processo, degli elementi probatori ritenuti significativi e rilevanti ai fini del decidere, la totale obliterazione di elementi istruttori pur acquisiti in atti (e, peraltro, chiaramente contrastanti con quelli, invece, posti a base della decisione), inficia, senza alcun dubbio, il complessivo percorso argomentativo e logico della motivazione. Ed è proprio quello che è accaduto nel caso di specie. Ed invero, sin dalla costituzione in giudizio nell'ambito del giudizio di primo grado la convenuta società TE, ha manifestato condivisibili dubbi in merito alla verificazione del sinistro e alla dinamica dello stesso. Ed invero, il coinvolgimento del veicolo AT UN tg. BH966NW di proprietà della contumace assicurato con la Controparte_2 nel sinistro stradale dedotto in lite è stato desunto Parte_1 dal giudice di prime cure unicamente sulla scorta della prospettazione attorea e delle dichiarazioni testimoniali rese dall'unica testimone escussa nel corso del giudizio di primo grado, la quale, tuttavia, non ha offerto alcun preciso dato di identificazione univoca del veicolo in questione. Parimenti, dalla CTU svolta in primo grado (cfr. produzione TE) risulta che il Consulente d'Ufficio non abbia mai avuto modo di esaminare direttamente i veicoli in questione, attenendosi alle fotografie rese da parte attrice e pervenendo a conclusioni in termini probabilistici (pg. 28) in merito alla compatibilità dei danni con la dinamica assunta da parte attrice (né, del resto, il detto consulente, sulla scorta del detto scarno e debole compendio istruttorio in atti, avrebbe mai potuto affermare, con ragionevole grado di verosimiglianza, il certo coinvolgimento nello scontro del menzionato veicolo). Eppure, alla luce di una così scarno e contrastante quadro probatorio, tutti i suddetti aspetti abbisognavano di ben altro serio grado di approfondimento. Di contro, nella impugnata decisione, non solo il giudice di prime cure non risulta aver in alcun modo proceduto al raffronto critico delle scarne risultanze istruttorie poste a base del proprio convincimento con le ben più oggettive e mai contestate risultanze tecniche offerte in atti dalla convenuta Compagnia Assicurativa sin dalla propria costituzione in giudizio, ma ha mostrato di aver completamente espunto queste ultime dal proprio percorso argomentativo e logico-motivazionale, come se le stesse non fossero mai entrate a far parte del compendio istruttorio in atti. Ed invero la convenuta eccepiva altresì sin dalla prima costituzione di non esser stato possibile ispezionare in sede peritale i veicoli presuntivamente coinvolti nel sinistro dedotto in lite. Ora, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte appellata, nel caso di specie piuttosto che fare cieca applicazione di una presunzione n. 6543/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 15 N. 6543/2021 R.G.A.C.
probatoria, è necessario, piuttosto, ben soppesare tutti gli elementi istruttori acquisiti al processo, secondo i rispettivi gradi di attendibilità, oggettività e affidabilità, sulla base di motivate valutazioni da parte del giudice del merito.
Tale necessaria operazione è stata completamente omessa dal giudice di prime cure, ciò comportando la natura certamente viziata della decisione adottata e del percorso motivazionale esplicitato, del tutto monco proprio nella valutazione di una sì tanto rilevante discrasia istruttoria. In merito, quanto alle risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo del presunto responsabile civile, cd. “scatola nera” (cfr. produzione introduttiva TE “analisi del viaggio”) dalla lettura degli esiti della consulenza tecnica espletata emerge la sua introduzione già nel corso delle operazioni peritali e che tale elemento non sia stato sufficientemente valutato dall'ausiliario del giudicante nel corso delle operazioni peritali. Appare utile inoltre premettere come sia del tutto fuorviante e ultroneo interrogarsi sulla tempestività di una tale produzione documentale se solo si consideri che essa attiene, non tanto a fatti principali o secondari rientranti nel pieno ambito dell'onere probatorio delle parti e nella loro esclusiva disponibilità (ex art. 115 c.p.c.), quanto, piuttosto, al profilo della attendibilità della prospettazione attorea, che, per definizione, sfugge al concetto di preclusioni istruttorie, trattandosi peraltro di documentazione (cfr.cass.civ. sez. 3, Sentenza n. 15646 del 20/10/2003 (Rv. 567520-01) cass. cvi. sez. 5, Sentenza n. 8235 del 29/04/2004 (Rv. 572461 - 01). Del resto, va opportunamente osservato che la Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha introdotto l'art. 145-bis al c.d. Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005), il quale ha testualmente previsto che “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.”. È chiaro, dunque, che il legislatore, confidando sulla alta affidabilità e precisione tecnologica oramai raggiunta dai menzionati dispositivi, abbia sancito una vera e propria presunzione iuris tantum in materia, ribaltando sulla controparte, che voglia contestarne le risultanze oggettive, la precisa prova contraria circa il mancato funzionamento o la eventuale manomissione dei detti dispositivi. Orbene, nella specie le risultanze in atti del dispositivo di localizzazione installato sul veicolo a cui è stato ascritta la responsabilità nella produzione del sinistro stradale dedotto in lite segnalano l'assenza di violente accelerazioni o decelerazioni o di c.d. eventi di “crash” alla stessa data del n. 6543/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 15 N. 6543/2021 R.G.A.C.
sinistro. Trattasi di elementi probatori oggettivi che, non solo non risultano mai essere stati specificamente contestati o messi seriamente in discussione da parte attrice, ma che non sono stati neppure superati dal debole compendio istruttorio offerto, invece, sul punto dalla medesima parte istante. Ed invero, il coinvolgimento del veicolo AT UN tg. BH966NW nel sinistro stradale dedotto in lite è stato desunto dal giudice di prime cure unicamente sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese dall'unica testimone escussa nel corso del giudizio di primo grado. Occorre tuttavia osservare come dall'esame della copia dei verbali di causa del primo grado di giudizio (prodotti in atti dalla stessa parte TE) si evince che le dichiarazioni rese dalla teste (C.I. nella Tes_1 Numero_1 ricostruzione della dinamica del sinistro stradale per cui è causa sono apparse oltremodo innaturali e completamente appiattite sullo schema narrativo di base dello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. La teste escussa, infatti, non ha collocato la dinamica mnemonicamente riferita in alcun concreto contorno fattuale che abbia consentito di apprezzare l'attendibilità e la verosimiglianza delle dichiarazioni rese. (cfr. verbale primo grado del 24.10.18; produzione note TE del 13.12.23). Sotto tale profilo, dunque, per tutto quanto in precedenza già osservato, alla luce delle fondate eccezioni offerte in atti dalla convenuta
[...]
(odierna TE) sin dal giudizio di primo grado (peraltro, CP_5 mai seriamente e specificamente contestata o messa in discussione da parte attrice — odierna appellata — sulla scorta di concreti e apprezzabili elementi oggettivi), nonché alla luce delle scarne dichiarazioni testimoniali rese dall'unica testimone escussa nel corso del processo, in considerazione delle operazioni peritali espletate, il coinvolgimento del veicolo convenuto nel sinistro stradale dedotto in lite mediante le modalità prospettata dall'originaria attrice non può ritenersi adeguatamente provato. Ed infatti, la mancata costituzione del convenuto non equivale a una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, né è atta a corroborare la sua prospettazione. Ciò sarebbe in contrasto con il principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c. Il sistema processuale, infatti, imperniato sulla circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova (cfr. Cass. SU n.11353/2004) presuppone, che i fatti allegati siano conosciuti (o almeno conoscibili) da chi avrebbe l'onere di contestarli. L'orientamento più recente, sia di legittimità che di merito (Cass. n.14652/2016: Corte d'Appello Potenza, n.648/2018) sembra essere ormai saldamente approdato ad un'interpretazione dell'art. 115 c.p.c. come norma che impone la contestazione specifica dei fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte, “non potendosi certo imporre ad una parte di prendere specifica posizione su fatti che le sono ignoti, ciò che peraltro
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contrasterebbe con il dovere della parte di comportarsi secondo lealtà e probità previsto dall'art. 88 cpc” (Trib. Massa, n.14/2020). Orbene l'attrice non ha raggiunto la prova dell'esatta dinamica del dedotto sinistro e neanche della sua verificazione secondo la modalità prospettata, altresì la stessa non è desumibile neanche dalla consulenza acquisita ed espletata nel corso del processo di primo grado, laddove il perito incaricato, dott. ha espletato una consulenza sulla Persona_1 scorta delle prospettazioni di parte, senza alcun sopralluogo sui luoghi e alcuna ispezione dei veicoli coinvolti, nonché dando luogo a una comparazione presuntiva e probabilistica della verificazione del sinistro (cfr. pg. 28 elaborato peritale primo grado in atti) e una quantificazione dei danni sulla scorta di una stima generica (cfr. relazione peritale allegata al fascicolo di primo grado ) . Tale macroscopica lacuna e incertezza istruttoria non può che ricadere in capo a parte attrice per il generale principio di cui all'art. 2697 c.c., per cui la domanda proposta dalla detta parte non può che essere rigettata. Le considerazioni sin qui svolte assorbono completamente gli ulteriori motivi di appello proposti da parte TE. Pertanto, in integrale riforma della impugnata decisione, la domanda proposta da parte attrice nel giudizio di primo grado va integralmente rigettata. 6. Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha accollato in capo alla odierna appellata le spese di lite del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attrice (odierna appellata), questi, in virtù del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della odierna TE Parimenti, e per gli stessi motivi che Controparte_3 precedono, anche le spese della CTU svolta nell'ambito del giudizio di primo grado vanno poste integralmente a carico dell'odierna appellata, parte attrice in primo grado. Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellata alla rifusione Controparte_1 delle dette spese in favore dell'TE . Parte_1
Nulla per le spese anche del presente giudizio di gravame, invece, per l'ulteriore appellata, contumace. Controparte_2
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte vittoriosa, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
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Ed invero, oltre a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi già citata, è stato altresì osservato come “L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme gia percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.” (cfr., in tal senso, Cass. 25247/2017; Cass, 9062/2010 — in particolare, quest'ultima, emessa in casistica in cui il difensore distrattario non aveva neppure partecipato al processo di appello, ha chiarito proprio che il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione, cosicchè il distrattario è destinato a subire gli effetti della riforma della sentenza di primo grado benché non evocato personalmente nel giudizio di appello — ; Cass. 13736/2004; Cass. 10827/2007). Quanto alla domanda di restituzione formulata da parte TE e tesa a conseguire il rimborso delle elargite in esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata, mette conto evidenziare che è principio di diritto pacifico in giurisprudenza quello per cui “La domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è percio ammissibile in appello anche nel corso del giudizio” (cfr., ex multis, Cass. 11491/2006). Sul punto, va, inoltre, ulteriormente precisato che “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento.” (cfr. Cass., 8215/2013; Cass. 10827/2007; Cass. 13736/2004; Cass. 13752/2002)..
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 6543/2021, così provvede:
-DICHIARA la contumacia di Controparte_2
-ACCOGLIE l'appello proposto da parte TE e, Parte_1 per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta la domanda proposta dall'attrice (odierna appellata) Controparte_1 nell'ambito del giudizio di primo grado;
- CONDANNA per l'ulteriore effetto, la predetta appellata
[...] al pagamento, in favore dell'TE , in CP_1 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 671,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
nonché delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 174.00 per spese ed euro 1.378,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
-ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U. nominato in primo grado, pone le spese della detta C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte attrice, odierna appellata, con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla prima quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U.;
-ancora per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata alla restituzione, in favore dell'TE, in persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva da egli ricevuta in esecuzione della riformata decisione.
Così deciso in Aversa, 30/04/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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