Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05831/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2026, proposto da
IO SA, in giudizio in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 10495, recante condanna della convenuta Amministrazione in favore della ricorrente, quale procuratore che ha chiesto la distrazione delle spese del giudizio, al pagamento della somma di € 4.500,00 oltre al rimborso delle spese per contributo unificato (ove effettivamente versate per la fase cautelare e di merito), spese generali e accessori come per legge, emessa il 19 giugno 2024 dal Tribunale ordinario di Roma nel proc. n. 40144/2022 R.G.C.C., definitiva in data 19 dicembre 2024 per mancata impugnazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. ER IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 19 giugno 2022 il Tribunale ordinario di Roma condannava il Ministero della Giustizia a pagare alla ricorrente, avvocato SA IO, quale procuratore che aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore, la somma di € 4.500,00 oltre agli accessori di legge ed alle spese nel giudizio indicato in epigrafe.
Tale provvedimento diveniva irrevocabile ed esecutivo ex lege il 19 dicembre 2024 per mancata impugnazione e veniva regolarmente notificato come titolo esecutivo anche ai fini dell’ottemperanza all’amministrazione convenuta che non provvedeva a dare esecuzione al provvedimento.
In presenza di perdurante inesecuzione dell’anzidetto titolo, chiede la parte ordinarsi l’esaustiva esecuzione alla pronuncia definitiva emanata dal Giudice ordinario.
Chiede, per l’effetto, condannarsi la resistente Amministrazione al pagamento delle seguenti somme:
a. € 4.500,00 per spese liquidate in sentenza;
b. € 675,00 per spese generali (15%)
c. € 207,00 per rivalsa C. F. (4%) sulle somme che precedono;
d. € 1.184,04 I.V.A.;
e. € 545,00 per spese esenti (contributo unificato);
f. € 7.111,04 per sorte capitale totale.
A questa somma va aggiunta l’ulteriore somma di quanto dovuto a titolo di interessi ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 231/2002 dalla pronuncia (provvisoriamente esecutiva) del 19 giugno 2025 alla data odierna, ossia € 1.215,13 e salvo ulteriori interessi fino al soddisfo, trattandosi di debito della pubblica amministrazione nei confronti di professionista.
La somma totale dovuta in sede di ottemperanza, pertanto, ammonta ad € 8.326,17 per il solo capitale con interessi.
A tale somma chiede aggiungersi l’importo dovuto per la notificazione del titolo esecutivo (mai impugnato dal Ministero della giustizia) pari nel minimo inderogabile della tariffa, tenuto conto del valore dell’importo suddetto, ad ulteriori € 180,00, il tutto oltre alle spese di lite.
Da ultimo, la parte sollecita la determinazione della penalità di mora prevista dall’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi in misura non inferiore ad € 100,00 per ciascun giorno di ritardo ulteriore rispetto alla data odierna.
2. Il ricorso è fondato.
Sussistono, infatti, i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., in quanto:
- la sentenza del Tribunale ordinario di Roma di cui viene chiesta l’ottemperanza ha condannato il Ministero della giustizia a corrispondere le spese legali in favore dell’avv. IO;
- tale sentenza è stata notificata al Ministero della Giustizia;
- risulta trascorso trascorsi il termine di 120 giorni, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996;
- la ricorrente ha allegato in atti di non aver ricevuto alcun pagamento delle somme dovute in forza della citata sentenza e l’Amministrazione non si è costituita in giudizio; né ha dato, altrimenti, prova di avere dato completa esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto; e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare piena ed integrale esecuzione alla pronuncia anzidetta del Tribunale ordinario di Roma, detratto quanto in ipotesi medio tempore corrisposto a tale titolo, nel termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente sentenza.
Non può essere accolta, invece, l’ulteriore domanda di condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., in quanto sussistono le condizioni ostative previste dalla riferita disposizione normativa.
Il Collegio si riserva la nomina del commissario ad acta a successiva istanza di parte, laddove l’Amministrazione dovesse perdurare nell’inadempimento.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, a provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione della sentenza n. 10495, resa il 19 giugno 2024 dal Tribunale ordinario di Roma nel proc. n. 40144/2022 R.G.C.C, mediante pagamento delle somme in esso indicate a titolo di spese di lite, al netto di quanto eventualmente già corrisposto al ricorrente a tale titolo;
- condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IT, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER IT |
IL SEGRETARIO