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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/08/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8297/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
8297/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. BERARDINO MARIA FRANCA, Parte_1 ricorrente
E
avv. PALUMBO CLAUDIA;
CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 10.11.2023 parte ricorrente esponeva:
• di aver lavorato in agricoltura da circa 20 anni sia come bracciante agricolo che come coltivatore diretto;
• che nell'espletamento della prestazione lavorativa veniva sottoposto di continuo a movimentazione manuale di carichi, nonchè a movimenti ripetitivi;
• che a causa delle mansioni svolte gli veniva diagnosticata una “sindrome del tunnel carpale bilaterale" pari ad una menomazione dell'8% con valutazione complessiva del 16% in considerazione delle ernie discali e della tendinopatia già riconosciute per il 10%;
• che il 27.10.2022 presentava all' domanda per il riconoscimento CP_1 della malattia professionale e per il relativo indennizzo, che veniva respinta;
• che il 02.02.2023 presentava opposizione, parimenti respinta;
1 • che trattandosi di malattia tabellata e per il grado di menomazione relativo alle patologie sofferte riteneva dovuto un indennizzo nella misura pari all'8% con complessiva menomazione pari al 16% a seguito di cumulo con quanto già accertato.
Tanto esposto chiedeva l'accertamento della malattia professionale e la condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo per danno biologico. CP_1
Si costituiva l' eccependo la mancanza di prova dell'esposizione a rischio CP_1 specifico con conseguente assenza di nesso causale oltre alla mancanza di prova della malattia dedotta in giudizio.
Acquisita la documentazione, assunte le prove orali, disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
3) La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro.
Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia. Mentre sussiste, ai sensi del DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr. Cass.
8773/2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio attraverso la prova documentale e attraverso la prova testimoniale, a cui va aggiunto l'esito della CTU espletata in corso di causa.
2 I testi escussi nel corso del giudizio, con dichiarazioni sufficientemente specifiche, hanno confermato il lavoro svolto dalla parte ricorrente in qualità di lavoratore agricolo sia autonomo che dipendente per oltre venti anni con movimentazione carichi e movimenti ripetitivi delle mani.
Dalla documentazione in atti, non contestata in modo specifico dall' CP_1 risulta che parte ricorrente abbia svolto tale tipo di attività per oltre venti anni con evidente assenza di soluzione di continuità nelle modalità di svolgimento.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio, cui si rinvia per un'analisi più dettagliata, ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il lavoro svolto e le patologie riscontrate nel ricorrente (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale lieve entità”), evidenziando in particolare la sussistenza di “segni di demielinizzazione focale del contingente sensitivo motorio del n. mediano dx e sn, compatibile con sindrome del tunnel carpale di grado moderato” derivanti da esposizione a fonti nocive quali “Movimentazione manuale di carichi notevoli e voluminosi: trasporto prodotti agricoli durante il raccolto;
attrezzi agricoli voluminosi;
-
Inclemenze Atmosferiche: condizioni climatiche anche molto avverse, particolarmente nel periodo invernale;
- Micro-Traumatismi da vibrazioni e scuotimenti: uso di attrezzature agricole per potatura, scuotitori per raccolta olive, etc.; come anche azione stressogena su polsi e mani: durante le operazioni di coltivazione (potatura, defogliazione, etc.)”.
A tale conclusione il CTU, dott. è giunto sulla scorta di premesse Persona_1 condivisibili perché in linea con la documentazione medica in atti e con i parametri medico legali di riferimento. Ne consegue che, tenuto conto anche del tipo di patologia e di quanto evidenziato in ordine al tipo di attività lavorativa svolta e del lasso di tempo durante il quale il ricorrente svolto questo tipo di lavoro (per più di vent'anni anni), deve ritenersi provato il nesso di causalità.
Si consideri, inoltre, che ai fini dell'accertamento del nesso causale da attività lavorativa della dedotta malattia basta anche la prova che nel contesto lavorativo sia emersa anche solo una delle condizioni della malattia secondo il generale principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p.. Occorre, inoltre, applicare lo standard di evidenza del “più probabile che non” (cfr. Cass.
3 2523/2020 e Cass. Sez. Un. 581/2008). Nel caso di specie nessuna altra condizione causale della dedotta malattia è emersa in giudizio, nè in sede di contraddittorio tecnico nè tanto meno risulta allegata in modo specifico dall' . CP_2
Infine si consideri, a fortiori, che trattasi di malattia professionale tabellata connessa a lavorazioni con esposizione a movimentazione manuale dei carichi
(MMC) svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.
In merito, dunque, alla percentuale di danno indennizzabile, il CTU ha calcolato il danno biologico permanente nella misura complessiva del 3% (vd.
CTU in atti). Tale stima appare condivisibile tenuto conto del tipo di patologie riscontrate e dei parametri medico legali di riferimento.
Alla luce di ciò deve quindi ritenersi che la patologia “Sindrome del tunnel carpale bilaterale lieve entità” dalle quali è affetto il ricorrente è qualificabile quale malattia professionale con grado di menomazione permanente pari al
3%.
In merito al cumulo con le malattie professionali ernie discali e tendinopatia già riconosciute nella misura del 10%, sul punto veniva formulato uno specifico quesito al CTU il quale determinava la valutazione complessiva derivante dal cumulo in un grado di menomazione pari al 13% (cfr. CTU in atti) senza contestazioni specifiche in merito al risultato ottenuto in base alle malattie cumulate.
4) l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo previsto dal CP_1
D.Lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico maggiorato dal 10 al
13%, oltre accessori di legge dalla data della domanda amministrativa.
5) Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., applicando i valori in proporzione al decisum, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della attività processuale svolta, con distrazione.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
4 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la patologia da cui è affetto la parte ricorrente (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale lieve entità”) è causalmente connessa all'attività lavorativa dalla stessa espletata e, pertanto, costituisce malattia professionale;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennizzo CP_1 previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico maggiorato dal 10% (già riconosciuto) al 13% (considerando il cumulo con il 3% relativo alla malattia di cui in causa), oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, CP_1 da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in €
2.697,00 per onorari, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%);
4. spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 12/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
5
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
8297/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. BERARDINO MARIA FRANCA, Parte_1 ricorrente
E
avv. PALUMBO CLAUDIA;
CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 10.11.2023 parte ricorrente esponeva:
• di aver lavorato in agricoltura da circa 20 anni sia come bracciante agricolo che come coltivatore diretto;
• che nell'espletamento della prestazione lavorativa veniva sottoposto di continuo a movimentazione manuale di carichi, nonchè a movimenti ripetitivi;
• che a causa delle mansioni svolte gli veniva diagnosticata una “sindrome del tunnel carpale bilaterale" pari ad una menomazione dell'8% con valutazione complessiva del 16% in considerazione delle ernie discali e della tendinopatia già riconosciute per il 10%;
• che il 27.10.2022 presentava all' domanda per il riconoscimento CP_1 della malattia professionale e per il relativo indennizzo, che veniva respinta;
• che il 02.02.2023 presentava opposizione, parimenti respinta;
1 • che trattandosi di malattia tabellata e per il grado di menomazione relativo alle patologie sofferte riteneva dovuto un indennizzo nella misura pari all'8% con complessiva menomazione pari al 16% a seguito di cumulo con quanto già accertato.
Tanto esposto chiedeva l'accertamento della malattia professionale e la condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo per danno biologico. CP_1
Si costituiva l' eccependo la mancanza di prova dell'esposizione a rischio CP_1 specifico con conseguente assenza di nesso causale oltre alla mancanza di prova della malattia dedotta in giudizio.
Acquisita la documentazione, assunte le prove orali, disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
3) La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro.
Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia. Mentre sussiste, ai sensi del DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr. Cass.
8773/2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio attraverso la prova documentale e attraverso la prova testimoniale, a cui va aggiunto l'esito della CTU espletata in corso di causa.
2 I testi escussi nel corso del giudizio, con dichiarazioni sufficientemente specifiche, hanno confermato il lavoro svolto dalla parte ricorrente in qualità di lavoratore agricolo sia autonomo che dipendente per oltre venti anni con movimentazione carichi e movimenti ripetitivi delle mani.
Dalla documentazione in atti, non contestata in modo specifico dall' CP_1 risulta che parte ricorrente abbia svolto tale tipo di attività per oltre venti anni con evidente assenza di soluzione di continuità nelle modalità di svolgimento.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio, cui si rinvia per un'analisi più dettagliata, ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il lavoro svolto e le patologie riscontrate nel ricorrente (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale lieve entità”), evidenziando in particolare la sussistenza di “segni di demielinizzazione focale del contingente sensitivo motorio del n. mediano dx e sn, compatibile con sindrome del tunnel carpale di grado moderato” derivanti da esposizione a fonti nocive quali “Movimentazione manuale di carichi notevoli e voluminosi: trasporto prodotti agricoli durante il raccolto;
attrezzi agricoli voluminosi;
-
Inclemenze Atmosferiche: condizioni climatiche anche molto avverse, particolarmente nel periodo invernale;
- Micro-Traumatismi da vibrazioni e scuotimenti: uso di attrezzature agricole per potatura, scuotitori per raccolta olive, etc.; come anche azione stressogena su polsi e mani: durante le operazioni di coltivazione (potatura, defogliazione, etc.)”.
A tale conclusione il CTU, dott. è giunto sulla scorta di premesse Persona_1 condivisibili perché in linea con la documentazione medica in atti e con i parametri medico legali di riferimento. Ne consegue che, tenuto conto anche del tipo di patologia e di quanto evidenziato in ordine al tipo di attività lavorativa svolta e del lasso di tempo durante il quale il ricorrente svolto questo tipo di lavoro (per più di vent'anni anni), deve ritenersi provato il nesso di causalità.
Si consideri, inoltre, che ai fini dell'accertamento del nesso causale da attività lavorativa della dedotta malattia basta anche la prova che nel contesto lavorativo sia emersa anche solo una delle condizioni della malattia secondo il generale principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p.. Occorre, inoltre, applicare lo standard di evidenza del “più probabile che non” (cfr. Cass.
3 2523/2020 e Cass. Sez. Un. 581/2008). Nel caso di specie nessuna altra condizione causale della dedotta malattia è emersa in giudizio, nè in sede di contraddittorio tecnico nè tanto meno risulta allegata in modo specifico dall' . CP_2
Infine si consideri, a fortiori, che trattasi di malattia professionale tabellata connessa a lavorazioni con esposizione a movimentazione manuale dei carichi
(MMC) svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.
In merito, dunque, alla percentuale di danno indennizzabile, il CTU ha calcolato il danno biologico permanente nella misura complessiva del 3% (vd.
CTU in atti). Tale stima appare condivisibile tenuto conto del tipo di patologie riscontrate e dei parametri medico legali di riferimento.
Alla luce di ciò deve quindi ritenersi che la patologia “Sindrome del tunnel carpale bilaterale lieve entità” dalle quali è affetto il ricorrente è qualificabile quale malattia professionale con grado di menomazione permanente pari al
3%.
In merito al cumulo con le malattie professionali ernie discali e tendinopatia già riconosciute nella misura del 10%, sul punto veniva formulato uno specifico quesito al CTU il quale determinava la valutazione complessiva derivante dal cumulo in un grado di menomazione pari al 13% (cfr. CTU in atti) senza contestazioni specifiche in merito al risultato ottenuto in base alle malattie cumulate.
4) l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo previsto dal CP_1
D.Lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico maggiorato dal 10 al
13%, oltre accessori di legge dalla data della domanda amministrativa.
5) Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., applicando i valori in proporzione al decisum, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della attività processuale svolta, con distrazione.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
4 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la patologia da cui è affetto la parte ricorrente (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale lieve entità”) è causalmente connessa all'attività lavorativa dalla stessa espletata e, pertanto, costituisce malattia professionale;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennizzo CP_1 previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico maggiorato dal 10% (già riconosciuto) al 13% (considerando il cumulo con il 3% relativo alla malattia di cui in causa), oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, CP_1 da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in €
2.697,00 per onorari, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%);
4. spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 12/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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