Articolo 13 della Legge 12 luglio 1999, n. 237
Articolo 12Articolo 14
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10 agosto 1999
Art. 13. (Abrogazione di norme) 1. L'articolo 30 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 , relativo alla istituzione presso il Provveditorato generale dello Stato dell'Archivio delle pubblicazioni dello Stato, e' abrogato. Le pubblicazioni e le stampe di carte valori depositate presso il predetto Archivio sono trasferite alle istituzioni bibliotecarie e archivistiche nazionali individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Nota all'art. 13:
- L'art. 30 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 , cosi' recita:
"Art. 30. - Alla dipendenza del Provveditorato generale e' istituito l'Archivio delle pubblicazioni dello Stato per conservare le pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso, possibilmente dalla costituzione del Regno in poi, e tutte le stampe di cartevalori.
Detto Archivio e' destinato anche a fornire agli studiosi che ne facciano richiesta, ragguagli bibliografici su determinati argomenti riferentisi alle raccolte dell'Archivio.
Le pubblicazioni e gli stampati appartenenti all'Archivio delle pubblicazioni non possono, per qualsiasi motivo, essere portati fuori dai locali dell'Archivio medesimo".
Entrata in vigore il 10 agosto 1999